Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6659/2024 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Cessazione effetti civili di matrimonio iscritta al n. 6659/2024 RG promossa con ricorso depositato il 20.11.2024 da
(CF ), con l'avv. MAZZARA Parte_1 C.F._1
MARA del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
COLOMBO GUIDO del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto :cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle conclusioni concordi delle parti assunte all'udienza del 10.4.2025 pagina 1 di 7
Con ricorso debitamente depositato la ricorrente conveniva in giudizio il resistente al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione consensuale nella quale vi era stata la comparizione avanti al Presidente del Tribunale il
4.7.2019 e la pronuncia della successiva omologa in data 10.9.2019. Di fatto evidenziava che la situazione attuale delle parti aveva subito profonde modifiche: il marito continuava a vivere nella ex casa coniugale, di proprietà della moglie, nonostante i figli con lui collocati non convivessero più con lui e come, di contro, i figli con lei conviventi erano l'uno ancora minore, , mentre era Controparte_1 Per_1
provvisoriamente per motivi di studio in Germania. Concludeva così chiedendo, oltre alla pronuncia di stato, la revoca dell'assegnazione al marito della casa coniugale, un assegno di 300,00 per la figlia , maggiorenne ma non ancora autonoma, e di Per_1
450,00 per il figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie . Controparte_1
Si costituiva il resistente che già in seno alla comparsa di costituzione evidenziava che le parti avevano raggiunto un accordo che allegava in allegato.
Nell'ambito della prima udienza di comparizione i procuratori instavano per l'immediata remissione al Collegio per la decisione.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/08/1992 nel Comune di BERGAMO - dalla loro unione sono nati i figli (15.1.1996), (1.9.1997), (19.9.1999), Per_2 Per_3 Per_4
tutti maggiorenni ed autonomi, (9.4.2002), maggiorenne ma non ancora autonoma Per_1
e (18.8.2008) , ancora minore. Controparte_1
pagina 2 di 7 I coniugi vivono separati da ben più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale: detta comparizione è del 4.7.2019, mentre il ricorso è stato depositato 20.11.2024. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono venire sostanzialmente recepite le condizioni indicate dalle parti perché tese al raggiungimento dell'interesse dell'unico figlio ancora minore, aggiungendo all'accordo delle parti la conferma dell'affido e la previsione di visite libere tra padre e figlio, in ragione dell'età dello stesso, che appaiono evidentemente semplicemente omesse nelle condizioni concordate ed allegate
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
BERGAMO l'1/08/1992 tra , nata a [...] Parte_1
il 09/09/1968, e , nato a [...] il Controparte_1
17/06/1965
pagina 3 di 7 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BERGAMO di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
1992 , parte II, serie A, n. 365; dispone in conformità degli accordi delle parti:
1). conferma l'affido condiviso del minore con collocamento Controparte_1
prevalente presso la madre e con la gestione ordinaria riconosciuta in via esclusiva al genitore al momento collocatario, con la gestione di carattere straordinario riconosciuta all'accordo di entrambi i genitori,
2) riconosce al padre la possibilità di vedere e stare con il figlio minore liberamente previo accordo con lo stesso;
3) assegna la casa coniugale alla signora , in quanto Parte_1
convivente con il figlio minore , revocando la precedente assegnazione Controparte_1
al resistente;
4) Pone a carico del signor ed a favore della signora Controparte_1
, il versamento della somma di € 350,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Persona_5
economicamente autosufficiente e di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , minorenne e convivente con la madre, a decorrere dal deposito Controparte_1
del ricorso (20.11.2024), oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo il nuovo Protocollo d'Intesa tra Avvocati e Tribunale di Bergamo, ovvero: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista,
pagina 4 di 7 previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 5 di 7 a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 6 di 7 Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5 ) Le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, di sé e del figlio minore.
6) Spese e compensi di causa compensati tra le parti.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 10.4.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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