Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 263/2025 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VALENTINA BALDI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AR (AR),
Viale Diaz, n. 17/2;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente, dagli avv.ti LAURA NOFERI e ANTONELLA SIGNORINI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in AR (AR), Via G. Pascoli, n. 46;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 17.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c., depositato in data 07.02.2025, la ricorrente Parte_1
ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nata in [...] il [...], e Persona_1
nato in [...] il [...], dalla relazione more uxorio Persona_2
intrattenuta con il resistente Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento in via esclusiva dei figli minori con collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto di disporre l'assegnazione della casa familiare a suo favore e di dare atto del trasferimento della residenza del resistente presso un altro immobile.
In ordine al diritto di visita padre - figli, ha chiesto che venisse conferito mandato ai competenti servizi sociali al fine di monitorare e gestire un percorso di riavvicinamento tra il resistente e gli stessi.
Riguardo alle questioni economiche, ha chiesto che venisse stabilito a carico del resistente un contributo ordinario al mantenimento pari alla complessiva somma di euro 700,00 (di cui euro 350,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Ha infine chiesto che venisse disposta la percezione integrale dell'assegno unico a suo favore.
A sostegno delle sue istanze, la ricorrente ha rappresentato che la situazione familiare sarebbe peggiorata negli ultimi anni a causa del consumo di stupefacenti e di alcolici da parte del resistente.
Al riguardo, ha specificato che ci sarebbero stati numerosi episodi di maltrattamenti in famiglia, di cui alcuni anche in presenza dei figli minori.
Sempre al riguardo, ha rilevato che, in data 02.02.2025, il resistente, unitamente alla sua attuale compagna, avrebbe aggredito e insultato sia la ricorrente sia un pubblico ufficiale presso la caserma dei Carabinieri del Comune di AR.
Ha altresì rappresentato la sua attuale e grave situazione economica, evidenziando che il resistente non contribuirebbe al mantenimento dei figli minori.
Sul punto, ha specificato che al momento sarebbe in cerca di un'occupazione e che attualmente riuscirebbe a provvedere ai bisogni dei minori grazie all'aiuto ricevuto dal servizio sociale territorialmente competente con il pagamento delle utenze della casa familiare, condotta in locazione,
e grazie alla percezione dell'assegno unico universale per i figli minori, oltre all'assegno unico che la ricorrente percepirebbe per l'altra figlia minorenne avuta da una precedente relazione.
Ha infine dedotto che attualmente il resistente vedrebbe i figli nel fine settimana e che talvolta li porterebbe con sé, creando forte preoccupazione alla ricorrente in ragione di quanto sopra esposto.
All'udienza del 17.04.2025, dopo la costituzione e la comparsa del resistente in giudizio, le parti sono addivenute ad un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 17.04.2025).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 17.04.2025, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni:
“Voglia I'Eccellentissimo Tribunale di Arezzo, ritenendo le condizioni concordate formulate nell'interesse del figli minori, provvedere in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figli e nati entrambi a AR (Ar) rispettivamente il Persona_1 Per_2 CP_1
giorno 03.01.2018 ed il giorno 16.12.2021 cosi come di seguito:
1. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli e per tutte le decisioni di maggiore importanza e ne conserve. ranno Persona_1 Persona_2
l'affidamento condiviso ai sensi della L. 54/2004, con impegno tenersi informati per tutto quanto riguarda la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli e ad assumere insieme le decisioni che non siano di carattere puramente ordinario e corrente.
2. I figli minori e continueranno ad avere la loro residenza a grafica Persona_1 Persona_2
in AR (Ar) alla Via Cennano n. 21, dove vivranno assieme alla madre.
3. Il SI. avrà il diritto - dovere di stare e tenere con sé i figli ogni settimana Controparte_1
dalle ore 18 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica quando subito dopo cena verranno riaccompagnati dalla madre. Se la stessa non potrà essere presente potrà delegare persona adulta di sua conoscenza e fiducia, autorizzando fin da ora il padre a consegna a quest'ultima. Se il lunedì
è un giorno festivo i ragazzi rimarranno a pernottare con anche la domenica sera.
4. Su richiesta del genitore che cura i bambini l'altro potrà intervenire e sostituirsi a lui, ma solo al bisogno, mentre ciascuno potrà avvalersi nella propria fase di permanenza dei propri familiari ed in particolare per quanto riguarda lo della propria compagna e della di lei madre e CP_1 CP_2
dei familiari della stessa, tutte persone che i bambini già frequentano regolarmente e con le quali hanno un ottimo rapporto.
5. Le festività verranno trascorse dai figli con i genitori secondo il seguente calendario. Per il primo anno: - dal giorno 24 Vigilia di Natale alle ore 18,00 fino alle ore 20.00 del giorno 26 dicembre
Santo Stefano, con il padre. - 31 dicembre e 01 gennaio con la madre. - 05 gennaio dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00 del giorno 06 gennaio Epifania, con il padre. - Venerdì, Sabato e Domenica di
Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre. Secondo anno: - stessa modalità a parti invertite. E così per gli anni successivi, salvi diversi accordi fra i genitori da prendersi comunque con congruo anticipo. I genitori cercheranno di organizzare insieme la festa di compleanno dei due figli, prendendo accordi con congruo anticipo così come le altre feste che li riguardano (es.
Comunione, Cresima, ecc.). Entro il 30 aprile di ogni anno i genitori concorderanno l'eventuale partecipazione a centri estivi, le attività ludico-ricreative nonché, alla ripresa dell'anno scolastico, le eventuali attività extrascolastiche che i figli vorranno sperimentare per la loro crescita fisica e culturale.
6. Per quanto riguarda il periodo estivo i genitori potranno stare e tenere con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive, comunicandosi entro la medesima data del 30 aprile, il periodo prescelto ed il luogo ove eventualmente trascorreranno le vacanze.
7. Ciascun genitore si farà carico dell'organizzazione e della gestione quotidiana dei figli, durante la permanenza di quest'ultimi presso di sé, anche sotto l'aspetto economico.
8. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Controparte_3 Parte_1
mantenimento per i figli, la somma complessiva di Euro 300,00 mensile, rivalutabile annualmente, entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese di riferimento, mediante versamento sul conto corrente, alla stessa intestato, Iban: [...].
9. L'assegno unico per i figli verrà percepito dalla madre nella misura del 100%. Si fa presente inoltre che per il pagamento delle utenze domestiche così come per l'affitto la stessa beneficia di contributi all'uopo erogati dal Comune di AR.
10. I genitori sosterranno in pari misura le spese di carattere medico e sanitario non coperte dal
S.S.N., le spese scolastiche e per attività di formazione, le spese ludico-ricreative e sportive, e comunque tutte le spese straordinarie il tutto in adesione a quanto previsto dal protocollo vigente al
Tribunale di Arezzo che si allega, sottoscritto dalle parti, a questo atto a costituirne parte integrante.
Si assumeranno inoltre al 50% ciascuno le spese per capi di vestiario più importanti con accordi da prendersi al cambio di stagione. Le spese di cui sopra, se non urgenti, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
11. I genitori si concedono fin da ora il nulla-osta al rilascio e rinnovo dei documenti per l'espatrio ed all'iscrizione su ciascuno di essi dei figli. 12. La SI.ra si impegna a non costituirsi parte civile nei procedimenti penali Parte_1
che potrebbero essere aperti confronti del SI. a seguito delle querele presentate. CP_1
13. Spese legali e processuali compensate fra le parti con rinuncia degli avvocati al vincolo di solidarietà previsto dalla Legge professionale.” (cfr. verbale d'udienza del 17.04.2025).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 17.04.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
17.04.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni