Articolo 2 della Legge 17 gennaio 1951, n. 15
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 febbraio 1951
Art. 2.
La somma occorrente per il completamento dei lavori di ripristino e di trasformazione a scartamento ordinario della ferrovia Sangritana di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1210 , in aggiunta a quella gia' imputata sui fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877 , fara' carico agli stanziamenti di cui al precedente articolo.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1951