Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2025, n. 15750
CASS
Sentenza 22 aprile 2025

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In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il riparto di affari tra sezioni civili e penali della corte di appello competente a decidere sulla convalida e sulla proroga ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è questione che non incide sul legittimo esercizio della funzione giurisdizionale, spettante all'ufficio giudicante nella sua unitarietà, né influisce sulla validità degli atti, sicché l'eventuale violazione delle relative regole non è mai causa di nullità del giudizio e del suo esito decisorio. (Conf.: Sez. 6-3 civ., n. 16163 del 2018, Rv. 649431-01).

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale si proroga il trattenimento del richiedente protezione internazionale è competente - ex art. 5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 - la corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore del luogo ove il trattenimento è in corso, dovendosi dare rilievo al criterio della prossimità territoriale tra la sede giudiziaria e il centro ove la misura amministrativa è in atto, anche nel caso in cui il questore di tale luogo si sia limitato, ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ad assumere l'iniziativa sulla proroga, poi deliberata dall'organo giurisdizionale.

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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanze del 2 maggio 2025 (iscritte ai numeri 102 e 103 reg. ord. del 2025), del 7 maggio 2025 (iscritte ai numeri 104 e 105 reg. ord. del 2025), del 9 maggio 2025 (iscritte ai numeri 112, 113 e 114 reg. ord. del 2025) e del 7 agosto 2025 (iscritta al n. 177 reg. ord. del 2025), la Corte d'appello di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2025, n. 15750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15750
Data del deposito : 22 aprile 2025

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