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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice onorario del Tribunale di Enna, dott. Nunzio Noto, nella causa n. 400/2023
R.G.A.C. avente ad oggetto: scioglimento della comunione di beni immobili, promossa da , nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
via Umberto, n. 15, (cod. fisc. ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'avv. Filippo Giangrasso del Foro di Enna, presso il cui studio in Nicosia, via G. B.
Li Volsi, n. 10, ha eletto domicilio, attrice, contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Umberto, n. 1, (cod. fisc. ), convenuto contumace, CodiceFiscale_2
e nei confronti di con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, n. 1 Controparte_2
(cod. fisc. , in persona del legale rappresentante, in giudizio con la P.IVA_1 mandataria con sede in Verona (VR), viale Dell'Agricoltura, n. 7, CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tavarelli del Foro di Milano e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Grosseto, via Cesare Battisti, n. 85 convenuta, di in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in Controparte_4
Nicosia, piazza A. Volta, n. 6, (cod. fisc. , convenuto contumace, P.IVA_2
di con sede in Nicosia (EN), via Nazionale, n. Controparte_5
66 (P. IVA ), convenuta contumace, P.IVA_3
e di con sede in Verona (VR), piazzetta Monte, n. 1, (cod. fisc. Controparte_6
), convenuta contumace, P.IVA_4
ha pronunciato la seguente sentenza.
Conclusioni delle parti
All'udienza del 25 novembre 2024 i procuratori delle parti, attrice e convenuta
[...]
costituite in giudizio, hanno sostanzialmente precisato le conclusioni, Controparte_2
chiedendo la decisione immediata della causa. Alle successive udienze del 24 febbraio
1 2025, del 24 febbraio 2025, del 23 aprile 2025 e del 9 luglio 2025 le parti medesime hanno confermato le richieste espresse alla precedente udienza. Pertanto le conclusioni di parte attrice possono considerarsi le seguenti: “Insiste nella domanda di scioglimento della comunione in relazione all'immobile in catasto del Comune di Nicosia indicato al foglio 83, part. 1115, dichiarando di accettare la consulenza tecnica in atti del geom.
così come è stata redatta, chiedendo che alla stessa venga CP_7 Parte_1 assegnata la quota indicata dal CTU come lotto B, dell'estensione di 3354 mq. in piena proprietà, inferiore all'estensione del lotto A di mq. 4539, che sempre in piena proprietà verrebbe assegnata al debitore e di fatto concessa interamente Controparte_1
alla procedura esecutiva per la soddisfazione dei crediti dei creditori”.
Le conclusioni di parte convenuta costituita in giudizio sono Controparte_2 sostanzialmente quelle riportate in comparsa di risposta e pertanto le seguenti: “Chiede procedersi alla divisione dell'immobile in catasto del Comune di Nicosia censito al foglio 83, part. 1115”.
Svolgimento del processo
Con istanza del 25 marzo 2021 ha chiesto procedersi alla divisione Parte_1
del terreno indiviso sito in Nicosia, in catasto terreni censito al foglio 83, part. 1115, esteso catastalmente mq. 9022, con attribuzione alla stessa della quota di sua spettanza ed attribuzione della rimanente parte ai debitori comproprietario Controparte_1
e usufruttuaria Tale richiesta veniva proposta nell'ambito del Persona_1
procedimento di esecuzione forzata immobiliare proposto dalla
[...]
proseguita in seguito a cessione del credito da Controparte_8
avverso quest'ultima Controparte_2 Controparte_9 Persona_1
in qualità di usufruttuaria dei beni, già pendente avanti a questo giudice, n. 58/2011
R.G.E. Imm. ex Tribunale di Nicosia, in forza del quale era stata assoggettata a pignoramento, tra l'altro, la quota indivisa di metà della sostanziale piena proprietà e di metà dell'usufrutto dell'altra metà del terreno, la cui nuda proprietà si apparteneva all'attrice. La nuda comproprietaria dell'immobile pignorato ha quindi chiesto lo scioglimento della comunione, con assegnazione esclusiva alla debitrice di una parte del terreno ed assegnazione esclusiva conseguente di altra parte dell'immobile all'altro nudo comproprietario e all'usufruttuaria. Essendo frattanto già stati svolti nell'ambito dell'esecuzione forzata vari accertamenti ed approfondimenti a mezzo dell'esperto
2 nominato, con ordinanza veniva fissata l'udienza del 26 aprile 2023 per la comparizione delle parti in relazione alla divisione dell'immobile pignorato. L'ordinanza introduttiva di questo giudizio è stata notificata al comproprietario ed Controparte_1 all'usufruttuaria nonché alle altre parti, sebbene tutte fossero già Persona_1
costituite nel giudizio di esecuzione forzata n. 58/2011 R.G.E. Imm. ex Tribunale di
Nicosia. E' tuttavia accaduto che nel corso del giudizio è deceduta Persona_1
sicché questo giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi. Veniva pertanto eseguita nuova notifica degli atti, a cura di parte attrice, nei confronti dello stesso debitore , mentre gli altri due chiamati Controparte_1 all'eredità, ovvero l'attrice stessa, , e la figlia della medesima hanno Parte_1 rinunciato all'eredità della de cuius. L'erede non si è costituito in giudizio.
Si è invece costituita regolarmente in giudizio la creditrice procedente CP_2
la quale ha sostanzialmente aderito alla domanda dell'attrice comproprietaria,
[...] nulla eccependo sulla richiesta di divisione dell'immobile e di assegnazione per come domandata sulla base della soluzione illustrata dall'esperto, geom. CP_7
Nel corso di causa parte attrice ha depositato copia di parte della perizia di stima eseguita nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata riguardante l'immobile oggetto di divisione, necessaria al fine della decisione di questo giudizio nel senso dalla stessa proposto, nonché copia dei documenti rilevanti al fine di accertare la proprietà degli immobili in capo ai condividenti. Pertanto l'attrice ha insistito nelle conclusioni della perizia depositata in atti, riconosciute ed approvate dalla debitrice comproprietaria, nel senso che l'immobile pignorato può essere diviso nel modo descritto dall'esperto, con assegnazione esclusiva di una parte dello stesso ad ognuno degli aventi diritto.
Considerato che alle parti è stata concessa la possibilità di precisare le conclusioni e considerato che nell'udienza di discussione non sono emersi fatti nuovi di rilievo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2025, questo giudice si è riservato di decidere. Sciogliendo la riserva assunta ha disposto il trattenimento in decisione della causa, con deposito contestuale della sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre dare atto della competenza di questo giudice a decidere la causa in forza dell'art. 181 disp. att. cod. proc. civ., ovvero in forza del fatto che la legge dispone che quando si procede alla divisione di beni indivisi, il giudice
3 dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti, mentre se non tutti gli interessati sono presenti, il giudice, con l'ordinanza di cui all'articolo 600 del codice di procedura civile, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza. Orbene, questo giudice, in funzione di giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo n. 58/2011 R.G.E. Imm. ex Tribunale di
Nicosia, con ordinanza del 14 gennaio 2023, nell'insistenza della comproprietaria
, ha disposto procedersi alla divisione del bene pignorato, fissando Parte_1
l'udienza di comparizione delle parti, previa iscrizione a ruolo del giudizio civile di divisione. Occorre osservare che il giudizio divisorio così instaurato ha natura endoesecutiva, nel senso che lo stesso è funzionale alla prosecuzione del giudizio di esecuzione forzata, consentendo così di assegnare al debitore la parte dei beni di sua spettanza, liberando nel contempo dal vincolo pignoratizio la parte dei beni che verranno assegnati alla comproprietaria non debitrice, sebbene il giudizio di divisione mantenga la sua natura di ordinario giudizio di merito civile. Occorre peraltro osservare che la legge (art. 600 cod. proc. civ.) stabilisce tale esito come naturale, quando vengono pignorate quote di beni indivisi, allo scopo di meglio procedere alla vendita dei beni stessi, essendo probabile la migliore appetibilità sul mercato dei beni nella loro interezza, piuttosto che per quota indivisa, in ragione del loro più facile e comodo utilizzo. Ulteriormente, in via preliminare, occorre evidenziare che parte attrice ha proceduto a depositare agli atti di causa l'atto introduttivo del giudizio, con la notifica nei confronti della titolare dell'usufrutto e debitrice avvenuta in data 8 Persona_1
giugno 2023, mentre agli altri interessati pur se costituiti nel giudizio di esecuzione forzata la notifica del ricorso introduttivo era avvenuta in precedenza (creditore procedente, creditori intervenuti, debitore , comproprietario Controparte_1 dell'immobile oggetto di domanda di divisione). Peraltro questo giudice, con ordinanza del 30 aprile 2024 ha rilevato il decesso dell'usufruttuaria debitrice Persona_1
avvenuto il 5 ottobre 2023, sicché ha ordinato all'attrice la notifica dell'atto introduttivo e degli altri atti rilevanti del giudizio medesimo agli eredi della stessa, di fatto coincidenti con lo stesso debitore, , avendo gli altri chiamati Controparte_1 all'eredità rinunciato all'eredità medesima loro devoluta.
4 Occorre quindi dare atto che in questo giudizio di divisione si è costituita soltanto la creditrice rimanendo contumaci tutti gli altri convenuti, la quale Controparte_2
ha dichiarato di non opporsi allo scioglimento della comunione del bene pignorato, anzi si è associata alle richieste dell'attrice di scioglimento della comunione, senza ulteriori precisazioni e deduzioni. Nel merito, bisogna osservare che l'attrice ha chiesto che si dia luogo alla scioglimento della comunione e divisione del bene pignorato per quota, adottando la soluzione proposta dall'esperto nell'ambito del giudizio di esecuzione forzata, geom. . Occorre ora in primo luogo evidenziare che la legge Controparte_10
prevede (art. 600 cod. proc. civ.) che il giudice è chiamato a valutare la possibilità di separare in natura la quota di pertinenza del debitore, consentendo così ai comproprietari di ottenere le altre quote libere da vincoli, mentre la parte assegnata interamente al debitore potrà essere venduta od assegnata per il soddisfacimento dei crediti dei creditori. Qualora la separazione in natura non sia possibile occorre dar luogo alla divisione. Attraverso la divisione si scioglie la comunione, consentendo così o la concentrazione del pignoramento su una parte dei beni pignorati ovvero sul denaro ricavato dall'eventuale vendita dei beni medesimi. Il principio che regola lo scioglimento della comunione è lo stesso che è previsto per ogni comunione di beni (in primo luogo la comunione ereditaria). La legge (art. 1111 cod. civ.) prevede che ognuno dei partecipanti alla comunione può chiederne lo scioglimento e gli altri non possono opporvisi se non nei casi previsti dalla legge, ovvero quando lo scioglimento immediato possa pregiudicare gli interessi degli altri partecipanti. In questo caso concreto l'esperto ha accertato che non è possibile la mera separazione in natura, data l'unitarietà del terreno pignorato, che non consente l'assegnazione di immobili distinti ai comproprietari. Occorre quindi riferire che l'esperto, con tale proposta di divisione indicata nell'ambito del supplemento di relazione del 24 aprile 2023, depositata agli atti del collegato procedimento di esecuzione forzata immobiliare, ha proposto che il terreno pignorato per quote indivise sito in Nicosia, in catasto censito al foglio 83, particella n.
1115, possa essere suddiviso in due lotti denominati lotto A) e lotto B), con superficie, rispettivamente, di mq. 4539 e di mq. 3354. L'esperto ha quindi accertato che il primo lotto ha valore maggiore del secondo. Peraltro tale progetto di divisione era stato predisposto in considerazione della quota da riservare all'usufruttuaria Persona_1
frattanto deceduta, sicché il lotto A) comprendeva due sottolotti A1) e A2),
5 (quest'ultimo da attribuire a e per la stessa alla procedura esecutiva, Persona_1 essendo l'usufrutto oggetto di pignoramento). Sopravvenuto il decesso della debitrice l'usufrutto si è consolidato con la nuda proprietà, sicché non vi Persona_1
sarebbe motivo per tale distinzione, in quanto l'usufrutto si è estinto ex lege. Nonostante ciò l'attrice comproprietaria ha continuato a richiedere l'assegnazione in proprio favore del lotto B), di minore estensione e forse anche di minor valore, concedendo all'altro comproprietario e quindi al procedimento di esecuzione forzata il lotto A). Occorre dare atto che le altre parti nulla hanno osservato sulla richiesta espressa dall'attrice, sicché la soluzione prospettata dall'esperto e sostanzialmente accolta dalle altre parti possa essere accolta, potendo peraltro essere verosimilmente vantaggiosa per l'esecuzione forzata, tenuto conto che l'ulteriore area di mq. 1147 è stata di fatto espropriata dal CP_11
per la realizzazione di una strada adibita ad uso pubblico adiacente al terreno.
[...]
Occorre considerare che le aree assegnate ai condividenti e Parte_1
, per come implicitamente prospettato dall'esperto, necessitano Controparte_1
delle spese in relazione al frazionamento catastale delle stesse, al fine sia dell'esatta individuazione giuridica che della loro pratica utilizzabilità autonoma. Tali spese non sono state oggetto di stima e pertanto di esatta quantificazione da parte dell'esperto. Ed invero, sebbene normalmente il frazionamento catastale ovvero l'individuazione di nuove unità immobiliari sia operazione da effettuare anteriormente all'attribuzione dei beni stessi agli aventi diritto, in questa fattispecie concreta tale operazione, poiché subordinata alla preventiva decisione del giudice sulla domanda proposta, dovrà effettuarsi all'esito della divisione oggi disposta sulla base delle indicazioni fornite dall'esperto incaricato. Pertanto, tenuto conto che la giurisprudenza del tutto maggioritaria è orientata nel senso di addossare le spese tutte relative alla divisione alla massa da dividere, essendo lo scioglimento della comunione avviato nell'interesse di tutti i condividenti, le spese medesime dovranno essere sostenute dai condividenti in proporzione delle quote di loro pertinenza.
Riassumendo quindi, bisogna accogliere la domanda di parte attrice di disporre la divisione del cespite immobiliare pignorato nel modo prospettato dall'esperto e, pertanto, a dovrà assegnarsi il lotto A) di mq. 4539 del terreno Controparte_1
in catasto censito al foglio n. 83, particella 1115, e a dovrà Parte_1
assegnarsi il lotto B) di mq. 3354 del medesimo terreno, in catasto censito al foglio 83,
6 particella n. 1115. I condividenti saranno tenuti a partecipare alle spese di regolarizzazione e completamento della divisione mediante redazione del frazionamento catastale e realizzazione di eventuali piccole opere necessarie a garantire l'autonomia di ciascuno dei lotti assegnati, nella misura di metà per ciascuno.
In ordine alle spese processuali di questo giudizio, tenuto conto della natura del giudizio, della qualità delle parti e del loro comportamento processuale, questo giudice ritiene equo compensarle interamente tra le parti costituite in giudizio.
Nell'accogliere sostanzialmente la domanda di parte attrice di disporre la divisione del compendio immobiliare pignorato, occorre anche disporre che la prosecuzione del giudizio di esecuzione forzata, avvenga, previa riassunzione dello stesso da parte degli interessati, entro il termine di mesi tre.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Parte_1
contro e nei confronti di del Controparte_1 Controparte_2 [...]
di e di CP_4 Controparte_5 Controparte_6 tendente a dividere l'immobile pignorato, con atto di pignoramento del 18 ottobre 2011, sito in territorio di Nicosia, in catasto censito al foglio 83, part. 1115, disattesa ogni contraria istanza,
a) in accoglimento della domanda di scioglimento della comunione, per come proposta dall'attrice, dispone che : - il lotto A) di mq. 4539 del terreno in catasto censito al foglio n. 83, particella 1115 (per come indicato nella planimetria della relazione dell'esperto geom. alla quale si fa riferimento) venga assegnato CP_7
per intero al debitore;
- 2) il lotto B) di mq. 3354 del Controparte_1
medesimo terreno, in catasto censito al foglio 83, particella n. 1115 (per come indicato nella planimetria della relazione dell'esperto geom. alla quale si CP_7 fa riferimento), venga assegnato all'attrice Parte_1
b) pone a carico dei condividenti le spese di regolarizzazione e completamento della divisione mediante redazione e deposito del frazionamento catastale e l'eventuale realizzazione di eventuali piccole opere necessarie a garantire l'autonomia di ciascuno dei lotti assegnati, nella misura di metà per ciascuno dei condividenti;
c) compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali del giudizio di divisione;
7 d) dispone che sarà onere delle parti interessate, entro tre mesi, chiedere la riassunzione e prosecuzione del processo esecutivo parzialmente sospeso n.
58/2011 R.G.E. Imm. ex Tribunale di Nicosia.
Enna, lì 25 luglio 2024.
Il giudice onorario dott. Nunzio Noto
8
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice onorario del Tribunale di Enna, dott. Nunzio Noto, nella causa n. 400/2023
R.G.A.C. avente ad oggetto: scioglimento della comunione di beni immobili, promossa da , nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
via Umberto, n. 15, (cod. fisc. ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'avv. Filippo Giangrasso del Foro di Enna, presso il cui studio in Nicosia, via G. B.
Li Volsi, n. 10, ha eletto domicilio, attrice, contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Umberto, n. 1, (cod. fisc. ), convenuto contumace, CodiceFiscale_2
e nei confronti di con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, n. 1 Controparte_2
(cod. fisc. , in persona del legale rappresentante, in giudizio con la P.IVA_1 mandataria con sede in Verona (VR), viale Dell'Agricoltura, n. 7, CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tavarelli del Foro di Milano e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Grosseto, via Cesare Battisti, n. 85 convenuta, di in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in Controparte_4
Nicosia, piazza A. Volta, n. 6, (cod. fisc. , convenuto contumace, P.IVA_2
di con sede in Nicosia (EN), via Nazionale, n. Controparte_5
66 (P. IVA ), convenuta contumace, P.IVA_3
e di con sede in Verona (VR), piazzetta Monte, n. 1, (cod. fisc. Controparte_6
), convenuta contumace, P.IVA_4
ha pronunciato la seguente sentenza.
Conclusioni delle parti
All'udienza del 25 novembre 2024 i procuratori delle parti, attrice e convenuta
[...]
costituite in giudizio, hanno sostanzialmente precisato le conclusioni, Controparte_2
chiedendo la decisione immediata della causa. Alle successive udienze del 24 febbraio
1 2025, del 24 febbraio 2025, del 23 aprile 2025 e del 9 luglio 2025 le parti medesime hanno confermato le richieste espresse alla precedente udienza. Pertanto le conclusioni di parte attrice possono considerarsi le seguenti: “Insiste nella domanda di scioglimento della comunione in relazione all'immobile in catasto del Comune di Nicosia indicato al foglio 83, part. 1115, dichiarando di accettare la consulenza tecnica in atti del geom.
così come è stata redatta, chiedendo che alla stessa venga CP_7 Parte_1 assegnata la quota indicata dal CTU come lotto B, dell'estensione di 3354 mq. in piena proprietà, inferiore all'estensione del lotto A di mq. 4539, che sempre in piena proprietà verrebbe assegnata al debitore e di fatto concessa interamente Controparte_1
alla procedura esecutiva per la soddisfazione dei crediti dei creditori”.
Le conclusioni di parte convenuta costituita in giudizio sono Controparte_2 sostanzialmente quelle riportate in comparsa di risposta e pertanto le seguenti: “Chiede procedersi alla divisione dell'immobile in catasto del Comune di Nicosia censito al foglio 83, part. 1115”.
Svolgimento del processo
Con istanza del 25 marzo 2021 ha chiesto procedersi alla divisione Parte_1
del terreno indiviso sito in Nicosia, in catasto terreni censito al foglio 83, part. 1115, esteso catastalmente mq. 9022, con attribuzione alla stessa della quota di sua spettanza ed attribuzione della rimanente parte ai debitori comproprietario Controparte_1
e usufruttuaria Tale richiesta veniva proposta nell'ambito del Persona_1
procedimento di esecuzione forzata immobiliare proposto dalla
[...]
proseguita in seguito a cessione del credito da Controparte_8
avverso quest'ultima Controparte_2 Controparte_9 Persona_1
in qualità di usufruttuaria dei beni, già pendente avanti a questo giudice, n. 58/2011
R.G.E. Imm. ex Tribunale di Nicosia, in forza del quale era stata assoggettata a pignoramento, tra l'altro, la quota indivisa di metà della sostanziale piena proprietà e di metà dell'usufrutto dell'altra metà del terreno, la cui nuda proprietà si apparteneva all'attrice. La nuda comproprietaria dell'immobile pignorato ha quindi chiesto lo scioglimento della comunione, con assegnazione esclusiva alla debitrice di una parte del terreno ed assegnazione esclusiva conseguente di altra parte dell'immobile all'altro nudo comproprietario e all'usufruttuaria. Essendo frattanto già stati svolti nell'ambito dell'esecuzione forzata vari accertamenti ed approfondimenti a mezzo dell'esperto
2 nominato, con ordinanza veniva fissata l'udienza del 26 aprile 2023 per la comparizione delle parti in relazione alla divisione dell'immobile pignorato. L'ordinanza introduttiva di questo giudizio è stata notificata al comproprietario ed Controparte_1 all'usufruttuaria nonché alle altre parti, sebbene tutte fossero già Persona_1
costituite nel giudizio di esecuzione forzata n. 58/2011 R.G.E. Imm. ex Tribunale di
Nicosia. E' tuttavia accaduto che nel corso del giudizio è deceduta Persona_1
sicché questo giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi. Veniva pertanto eseguita nuova notifica degli atti, a cura di parte attrice, nei confronti dello stesso debitore , mentre gli altri due chiamati Controparte_1 all'eredità, ovvero l'attrice stessa, , e la figlia della medesima hanno Parte_1 rinunciato all'eredità della de cuius. L'erede non si è costituito in giudizio.
Si è invece costituita regolarmente in giudizio la creditrice procedente CP_2
la quale ha sostanzialmente aderito alla domanda dell'attrice comproprietaria,
[...] nulla eccependo sulla richiesta di divisione dell'immobile e di assegnazione per come domandata sulla base della soluzione illustrata dall'esperto, geom. CP_7
Nel corso di causa parte attrice ha depositato copia di parte della perizia di stima eseguita nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata riguardante l'immobile oggetto di divisione, necessaria al fine della decisione di questo giudizio nel senso dalla stessa proposto, nonché copia dei documenti rilevanti al fine di accertare la proprietà degli immobili in capo ai condividenti. Pertanto l'attrice ha insistito nelle conclusioni della perizia depositata in atti, riconosciute ed approvate dalla debitrice comproprietaria, nel senso che l'immobile pignorato può essere diviso nel modo descritto dall'esperto, con assegnazione esclusiva di una parte dello stesso ad ognuno degli aventi diritto.
Considerato che alle parti è stata concessa la possibilità di precisare le conclusioni e considerato che nell'udienza di discussione non sono emersi fatti nuovi di rilievo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2025, questo giudice si è riservato di decidere. Sciogliendo la riserva assunta ha disposto il trattenimento in decisione della causa, con deposito contestuale della sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre dare atto della competenza di questo giudice a decidere la causa in forza dell'art. 181 disp. att. cod. proc. civ., ovvero in forza del fatto che la legge dispone che quando si procede alla divisione di beni indivisi, il giudice
3 dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti, mentre se non tutti gli interessati sono presenti, il giudice, con l'ordinanza di cui all'articolo 600 del codice di procedura civile, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza. Orbene, questo giudice, in funzione di giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo n. 58/2011 R.G.E. Imm. ex Tribunale di
Nicosia, con ordinanza del 14 gennaio 2023, nell'insistenza della comproprietaria
, ha disposto procedersi alla divisione del bene pignorato, fissando Parte_1
l'udienza di comparizione delle parti, previa iscrizione a ruolo del giudizio civile di divisione. Occorre osservare che il giudizio divisorio così instaurato ha natura endoesecutiva, nel senso che lo stesso è funzionale alla prosecuzione del giudizio di esecuzione forzata, consentendo così di assegnare al debitore la parte dei beni di sua spettanza, liberando nel contempo dal vincolo pignoratizio la parte dei beni che verranno assegnati alla comproprietaria non debitrice, sebbene il giudizio di divisione mantenga la sua natura di ordinario giudizio di merito civile. Occorre peraltro osservare che la legge (art. 600 cod. proc. civ.) stabilisce tale esito come naturale, quando vengono pignorate quote di beni indivisi, allo scopo di meglio procedere alla vendita dei beni stessi, essendo probabile la migliore appetibilità sul mercato dei beni nella loro interezza, piuttosto che per quota indivisa, in ragione del loro più facile e comodo utilizzo. Ulteriormente, in via preliminare, occorre evidenziare che parte attrice ha proceduto a depositare agli atti di causa l'atto introduttivo del giudizio, con la notifica nei confronti della titolare dell'usufrutto e debitrice avvenuta in data 8 Persona_1
giugno 2023, mentre agli altri interessati pur se costituiti nel giudizio di esecuzione forzata la notifica del ricorso introduttivo era avvenuta in precedenza (creditore procedente, creditori intervenuti, debitore , comproprietario Controparte_1 dell'immobile oggetto di domanda di divisione). Peraltro questo giudice, con ordinanza del 30 aprile 2024 ha rilevato il decesso dell'usufruttuaria debitrice Persona_1
avvenuto il 5 ottobre 2023, sicché ha ordinato all'attrice la notifica dell'atto introduttivo e degli altri atti rilevanti del giudizio medesimo agli eredi della stessa, di fatto coincidenti con lo stesso debitore, , avendo gli altri chiamati Controparte_1 all'eredità rinunciato all'eredità medesima loro devoluta.
4 Occorre quindi dare atto che in questo giudizio di divisione si è costituita soltanto la creditrice rimanendo contumaci tutti gli altri convenuti, la quale Controparte_2
ha dichiarato di non opporsi allo scioglimento della comunione del bene pignorato, anzi si è associata alle richieste dell'attrice di scioglimento della comunione, senza ulteriori precisazioni e deduzioni. Nel merito, bisogna osservare che l'attrice ha chiesto che si dia luogo alla scioglimento della comunione e divisione del bene pignorato per quota, adottando la soluzione proposta dall'esperto nell'ambito del giudizio di esecuzione forzata, geom. . Occorre ora in primo luogo evidenziare che la legge Controparte_10
prevede (art. 600 cod. proc. civ.) che il giudice è chiamato a valutare la possibilità di separare in natura la quota di pertinenza del debitore, consentendo così ai comproprietari di ottenere le altre quote libere da vincoli, mentre la parte assegnata interamente al debitore potrà essere venduta od assegnata per il soddisfacimento dei crediti dei creditori. Qualora la separazione in natura non sia possibile occorre dar luogo alla divisione. Attraverso la divisione si scioglie la comunione, consentendo così o la concentrazione del pignoramento su una parte dei beni pignorati ovvero sul denaro ricavato dall'eventuale vendita dei beni medesimi. Il principio che regola lo scioglimento della comunione è lo stesso che è previsto per ogni comunione di beni (in primo luogo la comunione ereditaria). La legge (art. 1111 cod. civ.) prevede che ognuno dei partecipanti alla comunione può chiederne lo scioglimento e gli altri non possono opporvisi se non nei casi previsti dalla legge, ovvero quando lo scioglimento immediato possa pregiudicare gli interessi degli altri partecipanti. In questo caso concreto l'esperto ha accertato che non è possibile la mera separazione in natura, data l'unitarietà del terreno pignorato, che non consente l'assegnazione di immobili distinti ai comproprietari. Occorre quindi riferire che l'esperto, con tale proposta di divisione indicata nell'ambito del supplemento di relazione del 24 aprile 2023, depositata agli atti del collegato procedimento di esecuzione forzata immobiliare, ha proposto che il terreno pignorato per quote indivise sito in Nicosia, in catasto censito al foglio 83, particella n.
1115, possa essere suddiviso in due lotti denominati lotto A) e lotto B), con superficie, rispettivamente, di mq. 4539 e di mq. 3354. L'esperto ha quindi accertato che il primo lotto ha valore maggiore del secondo. Peraltro tale progetto di divisione era stato predisposto in considerazione della quota da riservare all'usufruttuaria Persona_1
frattanto deceduta, sicché il lotto A) comprendeva due sottolotti A1) e A2),
5 (quest'ultimo da attribuire a e per la stessa alla procedura esecutiva, Persona_1 essendo l'usufrutto oggetto di pignoramento). Sopravvenuto il decesso della debitrice l'usufrutto si è consolidato con la nuda proprietà, sicché non vi Persona_1
sarebbe motivo per tale distinzione, in quanto l'usufrutto si è estinto ex lege. Nonostante ciò l'attrice comproprietaria ha continuato a richiedere l'assegnazione in proprio favore del lotto B), di minore estensione e forse anche di minor valore, concedendo all'altro comproprietario e quindi al procedimento di esecuzione forzata il lotto A). Occorre dare atto che le altre parti nulla hanno osservato sulla richiesta espressa dall'attrice, sicché la soluzione prospettata dall'esperto e sostanzialmente accolta dalle altre parti possa essere accolta, potendo peraltro essere verosimilmente vantaggiosa per l'esecuzione forzata, tenuto conto che l'ulteriore area di mq. 1147 è stata di fatto espropriata dal CP_11
per la realizzazione di una strada adibita ad uso pubblico adiacente al terreno.
[...]
Occorre considerare che le aree assegnate ai condividenti e Parte_1
, per come implicitamente prospettato dall'esperto, necessitano Controparte_1
delle spese in relazione al frazionamento catastale delle stesse, al fine sia dell'esatta individuazione giuridica che della loro pratica utilizzabilità autonoma. Tali spese non sono state oggetto di stima e pertanto di esatta quantificazione da parte dell'esperto. Ed invero, sebbene normalmente il frazionamento catastale ovvero l'individuazione di nuove unità immobiliari sia operazione da effettuare anteriormente all'attribuzione dei beni stessi agli aventi diritto, in questa fattispecie concreta tale operazione, poiché subordinata alla preventiva decisione del giudice sulla domanda proposta, dovrà effettuarsi all'esito della divisione oggi disposta sulla base delle indicazioni fornite dall'esperto incaricato. Pertanto, tenuto conto che la giurisprudenza del tutto maggioritaria è orientata nel senso di addossare le spese tutte relative alla divisione alla massa da dividere, essendo lo scioglimento della comunione avviato nell'interesse di tutti i condividenti, le spese medesime dovranno essere sostenute dai condividenti in proporzione delle quote di loro pertinenza.
Riassumendo quindi, bisogna accogliere la domanda di parte attrice di disporre la divisione del cespite immobiliare pignorato nel modo prospettato dall'esperto e, pertanto, a dovrà assegnarsi il lotto A) di mq. 4539 del terreno Controparte_1
in catasto censito al foglio n. 83, particella 1115, e a dovrà Parte_1
assegnarsi il lotto B) di mq. 3354 del medesimo terreno, in catasto censito al foglio 83,
6 particella n. 1115. I condividenti saranno tenuti a partecipare alle spese di regolarizzazione e completamento della divisione mediante redazione del frazionamento catastale e realizzazione di eventuali piccole opere necessarie a garantire l'autonomia di ciascuno dei lotti assegnati, nella misura di metà per ciascuno.
In ordine alle spese processuali di questo giudizio, tenuto conto della natura del giudizio, della qualità delle parti e del loro comportamento processuale, questo giudice ritiene equo compensarle interamente tra le parti costituite in giudizio.
Nell'accogliere sostanzialmente la domanda di parte attrice di disporre la divisione del compendio immobiliare pignorato, occorre anche disporre che la prosecuzione del giudizio di esecuzione forzata, avvenga, previa riassunzione dello stesso da parte degli interessati, entro il termine di mesi tre.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Parte_1
contro e nei confronti di del Controparte_1 Controparte_2 [...]
di e di CP_4 Controparte_5 Controparte_6 tendente a dividere l'immobile pignorato, con atto di pignoramento del 18 ottobre 2011, sito in territorio di Nicosia, in catasto censito al foglio 83, part. 1115, disattesa ogni contraria istanza,
a) in accoglimento della domanda di scioglimento della comunione, per come proposta dall'attrice, dispone che : - il lotto A) di mq. 4539 del terreno in catasto censito al foglio n. 83, particella 1115 (per come indicato nella planimetria della relazione dell'esperto geom. alla quale si fa riferimento) venga assegnato CP_7
per intero al debitore;
- 2) il lotto B) di mq. 3354 del Controparte_1
medesimo terreno, in catasto censito al foglio 83, particella n. 1115 (per come indicato nella planimetria della relazione dell'esperto geom. alla quale si CP_7 fa riferimento), venga assegnato all'attrice Parte_1
b) pone a carico dei condividenti le spese di regolarizzazione e completamento della divisione mediante redazione e deposito del frazionamento catastale e l'eventuale realizzazione di eventuali piccole opere necessarie a garantire l'autonomia di ciascuno dei lotti assegnati, nella misura di metà per ciascuno dei condividenti;
c) compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali del giudizio di divisione;
7 d) dispone che sarà onere delle parti interessate, entro tre mesi, chiedere la riassunzione e prosecuzione del processo esecutivo parzialmente sospeso n.
58/2011 R.G.E. Imm. ex Tribunale di Nicosia.
Enna, lì 25 luglio 2024.
Il giudice onorario dott. Nunzio Noto
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