TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/01/2026, n. 1494
TAR
Decreto cautelare 24 aprile 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
>
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha ritenuto che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Pertanto, qualora la parte attrice dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha ritenuto che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Pertanto, qualora la parte attrice dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha ritenuto che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Pertanto, qualora la parte attrice dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha ritenuto che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Pertanto, qualora la parte attrice dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha ritenuto che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Pertanto, qualora la parte attrice dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/01/2026, n. 1494
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1494
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo