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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/11/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2578/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv. MA RI e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA SILVIO PELLICO, 5 38122 TRENTO, presso il difensore avv.
MA RI
ATTORE
contro
:
IN Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEVI PAOLO e elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIA BRENNERO 316 38121 TRENTO presso lo studio dell'avv. MATTEVI PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inadempimento del Convenuto e, quindi, risolvere il contratto intercorso tra le parti relativamente alle mele MO, e, per l'effetto, condannare il medesimo Convenuto ➢ alla restituzione degli importi di euro 6.169,50 per i costi di stoccaggio e di euro 1.645,20 per il costo del trattamento Smart Fresh, oltre a interessi anche ex art. 1284 co. 4 c.c.; ➢ al risarcimento dei danni patiti, ossia al pagamento - dal Convenuto all'Attore - delle somme di euro 17.100,50 per il pagina 1 di 9 deprezzamento delle mele e di euro 1.939,80 per le spese di trasporto presso il Consorzio Ortofrutticolo
Belfiore, oltre a interessi anche ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione;
➢ al rimborso delle spese di
ATP (Tribunale di Trento - R.G. 2524/2021), ossia al pagamento dei compensi i) liquidati e corrisposti al C.T.U, pari a euro 2.816,78, ii) versati al C.T.P. attoreo p. agr. pari ad euro Parte_3
2.088,80; iii) legali, versati al difensore per tale fase, pari a euro 1.684,57, il tutto oltre a interessi anche ex art. 1284 co. 4 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: come in memorie ex art. 183 co. VI n. 2 e 3 cpc rispettivamente dd.
04.10.2023 e dd. 24.10.2023
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario.
CONVENUTA: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità con conseguente espunzione dal procedimento emarginato in epigrafe del documento n. 15 prodotto da per i motivi di cui Parte_1 all'istanza di data 13/07/2024.
In via principale: rigettare, per i motivi esposti nella narrativa dei propri atti difensivi, le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa degli atti depositati;
In subordine: In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie accertare il danno effettivamente subito dell'attrice con il rigetto delle maggiori pretese
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: chiede volersi ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 cpc, a e/o Parte_1 al Consorzio Agribologna Sca, con sede in Via Canali 16, 40127 – Bologna (BO), l'esibizione- produzione in giudizio dei seguenti documenti che sono nell'oggettiva indisponibilità di parte convenuta: − il documento di trasporto della merce di cui è causa dalla sede di COBAV al Consorzio
Belfiore di Verona, la fattura di vendita della merce dal Consorzio Agribologna al Consorzio Belfiore di Verona, il relativo documento di compravendita, la lettera di contestazione della merce e la successiva nota di accredito per annullare la precedente fattura;
− i documenti di trasporto citati nelle fatture di cui al doc. 4 di controparte (dal Consorzio Belfiore di Verona alle aziende ZZ RL e
CT AN Spa) ed il rispettivo accordo commerciale sottoscritto tra il Consorzio Agribologna Sca
e le aziende ZZ RL e CT AN SpA.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 19.10.2022 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...] asserendo che nel periodo 10.10.2020 aveva consegnato in Parte_2 deposito presso la convenuta diverse tipologie di mele, tra cui 82.260 kg. di MO, affinchè
pagina 2 di 9 venissero conservate in una cella frigo in regime di atmosfera controllata e trattate al fine di consentirne la commercializzazione a lungo termine.
Ha precisato che il 19.10.2020 la convenuta aveva eseguito il trattamento “anti riscaldo” su tale tipologia di mele;
ha affermato che nel maggio 2021, intendendo destinare tale prodotto al mercato del fresco, si era recato presso la convenuta per ritirare le mele, ma, all'apertura della cella frigo, aveva constatato che le mele erano gravemente ammalorate in quanto affette dal c.d. riscaldo comune.
Ha affermato che, pertanto, aveva dovuto destinare tali mele al mercato della trasformazione industriale e le aveva vendute al prezzo di € 0,25/kg, e quindi ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ricavare dalla vendita al mercato del fresco (e pari ad € 0,50/kg).
H precisato che il 12.5.2021 il Consorzio convenuto gli aveva trasmesso il rapporto relativo al prodotto anti riscaldo applicato da Agrofresh srl, dal quale risultava che era sconsigliata la conservazione a lungo termine.
Ha precisato di aver promosso un giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e che il convenuto fosse condannato a restituire gli importi ricevuti ed a risarcire i danni.
Con comparsa dd. 20.2.2023 si è costituito il asserendo Parte_2 che l'attore aveva chiesto l'applicazione del prodotto Smartfresh sulle sole mele Morgenfrut in quanto aveva intenzione di commercializzare tale prodotto nel momento in cui i prezzi di mercato fossero stati soddisfacenti.
Ha precisato che tale prodotto va applicato nel più breve tempo possibile dal momento della raccolta;
ha affermato che la fase di conferimento delle mele era durata nove giorni, dal 10.1.2020 al 19.10.2020.
Ha affermato che il rapporto di efficacia della ditta Agrifresh era stato prontamente consegnato all'attore, il quale si recava frequentemente presso la sede della convenuta.
Ha precisato che il 10.3.2021 in accordo con l'attore, era stata aperta la cella n.10 ove erano stoccate le mele in questione e al momento di tale apertura le mele erano perfettamente conservate;
l'attore aveva prelevato una minima parte di tale prodotto per procedere alla vendita, decidendo di attendere per la commercializzazione della parte restante, nonostante i ripetuti consigli della convenuta.
Ha asserito che la merce prelevata nel maggio 2021 era idonea al consumo fresco alimentare.
Ha affermato che, pertanto, nessun responsabilità era addebitabile al Consorzio e che le problematiche della merce erano imputabili alla volontà dell'attore di non procedere alla vendita delle mele all'inizio di marzo 2021.
Ha contestato, inoltre i danni esposti da controparte ed ha chiesto che la domanda attorea fosse respinta.
*** pagina 3 di 9 E' pacifico (e risulta altresì documentalmente: si veda fattura doc.1) che , nell'ottobre Parte_1
2020 ha depositato presso sca diverse tipologie e quantitativi di mele, tra cui 82.260 kg di Pt_2 mele MO, chiedendo che su tali mele fosse effettuato un trattamento “anti-riscaldo”, al fine di consentirne la commercializzazione a lungo termine ( “ La mia mansione era quella di Parte_4 frigorista – magazziniere….ricordo che l'azienda agricola aveva portato delle mele presso il Pt_1 consorzio. Erano mele rosse e per le mele rosse, per la conservazione, è necessario fare un trattamento, cioè il trattamento Smartfresh. Generalmente si usa fare tale tipologia di trattamento per tutte le mele rosse. ... Le mele sono state immagazzinate. Il mio compito era di chiamare la società che provvedeva al trattamento delle mele presenti in quella particolare cella, fornendo alla società incaricata tutte le informazioni, ad esempio, sulla tipologia, sulla data di inizio e della fine del caricamento della cella, della temperatura ecc…”).
E', altresì, emerso che nella primavera del 2021 su richiesta dell'attore, il quale intendeva commercializzare tale prodotto, è stata aperta la cella frigorifera ove erano conservate le mele in oggetto ed è emerso che la merce era ammalorata (Nello “avevo saputo della presenza di Pt_4 problemi nella primavera del 2021 allorquando era stata aperta la cella frigorifera”; Parte_3
“sono stato contattato nella primavera del 2021 dal signor e dal signor perché vi era stato Pt_1 Pt_4 un ammaloramento della partita di mele in deposito. Mi hanno chiesto una consulenza per accertare la causa di tale danneggiamento”).
Come specificato dal ctu, dott. , “l'intervento antiriscaldo pianificato dal convenuto, in Persona_1 accordo con il consorzio resistente, è consistito nell'applicazione del prodotto SmartFresh, commercializzato dalla principio attivo contenuto Controparte_1 nell'agrofarmaco è , un fitoregolatore in grado d'inibire l'azione dell'etilene sulla frutta nelle Pt_5 celle di frigoconservazione. La molecola agisce allo stato di vapore rallentando tutti i fenomeni negativi legali all'etilene, ormone vegetale prodotto dalle mele nel corso della maturazione e responsabile del rammollimento della polpa e della senescenza dei tessuti. L'efficacia dell'intervento dipende dal momento di applicazione della sostanza in relazione allo svolgimento della raccolta”.
Il ctu ha esaminato la frutta oggetto di causa ed ha accertato che “l'esame della merce consente …di apprezzare la presenza di evidenti sintomi della fisiopatia denominata riscaldo comune…”.
Come specificato dal dott. Stenico “il riscaldo comune o superficiale, rappresenta una delle fisiopatie principali, responsabile di ingenti danni economici alle partite di frutta e in grado di manifestarsi a carico delle mele nel corso del periodo di frigoconservazione. L'alterazione fisiologica si evidenzia in seguito a periodi relativamente lunghi (2-4 mesi) di conservazione refrigerata nelle celle frigorifere e nella successiva conservazione a temperatura ambiente nella fase di “shelf-life”…i fattori pagina 4 di 9 predisponenti l'insorgenza delle fisiopatie sono svariati: -predisposizione varietale. Alcune cultivar di meolo sono più suscettibili alla malattia…; frutta raccolta ad uno stadio anticipato di maturazione rispetto all'epoca ottimale;
presenza di un elevato contenuto in pigmenti clorofilliani nelle mele o in porzioni delle stesse;
stress idrici patiti dalle colture;
periodi di caldo e siccità in fase preraccolta;
frigoconservazione prolungata (2-4 mesi)ì”.
Proprio per tale ragione, ”l'intervento SmartFresh viene seguito di norma da personale specializzato esterno ai magazzini, mediante specifiche metodiche e procedure di applicazione standard” e prevede
“anche lo svolgimento di analisi e controlli complementari, al fine di generare un report riassuntivo da restituire al cliente e riguardante il responso sull'effetto del trattamento”.
Nel caso in esame è risultato che – sin da subito – erano state rilevate da parte della ditta incaricata delle problematiche sulla efficacia prolungata del trattamento;
tanto è vero che “ “Il rapporto di efficacia SmartFresh per la cella n.10 (allegato n.3) ove erano conservate le mele dell'attore, pur confermando il corretto rilascio dell'agrofarmaco, poneva la seguente raccomandazione: MO
Cetto/ MO. 9 giorni tra la raccolta e l'applicazione, più di una varietà in cella, etilene elevano in cella durante l'applicazione il controllo del riscaldo potrebbe essere sensibilmente ridotto.
Sconsigliata la conservazione a lungo termine”.
E', al riguardo, del tutto irrilevante appurare per quali motivi (che, come esposto dal dott. , Per_1 posso essere svariati e molteplici) il trattamento anti riscaldo non sia stato efficace nel caso in esame;
quello che assume rilievo è il fatto che la problematica in questione era stata tempestivamente segnalata alla convenuta, la quale, tuttavia, ha omesso – colpevolmente – di informare l'attore e di avvertirlo, pertanto, che il trattamento da lui commissionato e pagato non aveva prodotto i risultati prospettati.
Invero, l'istruttoria svolta porta ad escludere che il report della efficacia SmartFresh per la cella n.10
(allegato n.3) ove erano conservate le mele dell'attore sia stato comunicato tempestivamente a quest'ultimo (come, al contrario, asserito dal consorzio convenuto).
Invero, il quale all'epoca dei fatti lavorava come ricercatore e consulente presso la Parte_3
Fondazione Mach di San Michele ha affermato di essere stato “contattato nella primavera del 2021 dal signor e dal signor perché vi era stato un ammaloramento della partita di mele in Pt_1 Pt_4 deposito. Mi hanno chiesto una consulenza per accertare la causa di tale danneggiamento. Ho visto il documento 4 nel maggio 2021 in quanto mi è stato mostrato in tale periodo dal signor . Il signor Pt_1
mi disse che non aveva mai visto prima tale documento;
mi disse che gli era stato consegnato in Pt_1 quel periodo e quindi me lo aveva inviato perché io potessi valutare se poteva essere causa della situazione di danneggiamento delle mele. Io ero inizialmente stato contattato anche dall' in quanto Pt_4 avevo un rapporto quotidiano con i frigoristi ai quali fornivo la mia consulenza. All'epoca l' era Pt_4
pagina 5 di 9 sorpreso del fatto che si fosse manifestata tale malattia, detta riscaldo. Era sorpreso in quanto diceva che era stato fatto il trattamento smartfresh e quindi non si riusciva a spiegare per quale motivo le mele si fossero danneggiate. Evidentemente lui non aveva letto il report doc.4” ( Io non ho Pt_4 Pt_4 mai visto il documento n. 4).
Non è, pertanto, in alcun modo credibile quanto asserito da , consigliere del Parte_6
Consorzio convenuto dal 2018, il quale ha asserito di essere stato presente allorquando il Presidente ha consegnato il doc. 4 all'attore. Invero, tale dichiarazione contrasta con quanto riferito dal teste e non è attendibile;
invero il teste , interrogato sul punto, ha asserito di non Parte_3 Tes_1 ricordare né il giorno né il periodo di tale asserito consegna;
né è stato in grado di specificare per quale motivo un fatto così irrilevante (all'epoca) e non certo insolito (invero i trattamenti sulle mele sono molteplici) gli fosse rimasto impresso (“ADR non so quale giorno fosse;
non ricordo neppure il periodo. Non ricordo esattamente il periodo… ADR ero presente quando il doc.4 è stato consegnato al
, non so dire per quale motivo mi sia rimasto presente tale episodio. ADR non ho ricordo di Pt_1 avvenuta consegna di report ad altri soggetti”).
Particolarmente significativo, inoltre, è il fatto che – dopo aver ricevuto la lettera di contestazioni da parte del legale dell'attore (doc.8)- il consiglio di amministrazione del Consorzio, riunitosi per discutere di tale problematica – e il teste che era presente a tale riunione - non abbiano Parte_6 evidenziato di aver consegnato tale report al e, conseguentemente il fatto che quest'ultimo era Pt_1 stato perfettamente informato che il trattamento per la conservazione della frutta non aveva avuto successo;
al contrario, il consiglio di amministrazione ha deciso di inviare una lettera di contestazione disciplinare all' addebitando a quest'ultimo la cattiva riuscita del trattamento e chiedendogli Pt_4 spiegazioni ( : ADR: il consiglio di amministrazione, di cui io era parte, ha deciso di inviare Parte_6 all' una lettera per ottenere spiegazioni sullo stoccaggio delle mele del e sull'operato Pt_4 Pt_1 dell' ADR: in sede di consiglio di amministrazione quando si è deciso di inviare la lettera non mi Pt_4 ricordo che si sia parlato in alcun modo del report doc.
4. ADR: non ricordo se in tale occasione di sia parlato dell'avvenuta consegna del doc. 4 dal presidente al . ADR non ricordo se in tale lettera Pt_1 sia stato o meno contestato all' il mancato invio al del report doc.4”; “ho Pt_4 Pt_1 Parte_4 ricevuto nel 2021, mi sembra in autunno, una lettera da parte del Consorzio. Chiedevano spiegazioni sul trattamento che era stato effettuato in quanto sul verbale che io avevo rilasciato al termine del trattamento c'era la mia firma…nella lettera c'era una contestazione nei miei confronti;
il tono era un po' accusatorio.. la contestazione era sul fatto che io, quale responsabile del frigo, avevo firmato il verbale del trattamento. Chiedevano spiegazioni del mio operato. Io ho risposto che il mio compito era quello di chiamare il tecnico quando la cella era piena ed indicare alla società le varietà e i pagina 6 di 9 quantitativi. Ho risposto che se erano arrivate successive comunicazione sull'esito delle analisi non era tra i miei compiti comunicare l'esito di tali analisi al ”). Pt_1
Va, infine, escluso l'esistenza di un concorso di colpa in capo all'attore – come paventato dal consorzio convenuto – per aver consegnato la merce in ritardo rispetto al momento della raccolta;
invero, in primo luogo, come sopra già evidenziato dal ctu, possono essere molteplici le cause che concorrono alla mancata efficacia del trattamento. E proprio per tale ragione vengono sempre effettuate, da parte delle ditta incaricata del trattamento, delle analisi e dei controlli supplementari , con la consegna di un report riassuntivo.
Si può, inoltre, dubitare che – secondo quanto affermato dall' - quest'ultimo avesse segnalato al Pt_4
il ritardo con cui la merce era stata consegnata, rispetto ai tempi della raccolta;
invero, tali Pt_1 affermazioni (rese da un soggetto che- pur se ora in pensione – era stato all'epoca destinatario di una contestazione disciplinare e che, quindi, tende a difendere, anche a posteriori, il proprio operato), mal si conciliano con il fatto che – allorquando si è scoperto che le mele erano danneggiate – il teste si era mostrato stupito di quanto era accaduto, non riuscendo a spiegarsene la ragione (ADR quando ho parlato con l' lui non aveva mai parlato del problema relativo al ritardo nel trattamento;
anzi non Pt_4 si riusciva a spiegarsi la questione. Mi aveva consegnato i grafici di gestione della cella: i grafici di gestione contengono dati sulla temperatura, umidità relativa e composizione gassosa dell'aria della cella. Abbiamo esaminato con l' i dati risultanti da tali grafici e non risultava da tali elementi Pt_4 alcun tipo di problema. Per tale motivo l' diceva che non riusciva a spiegarsi i motivi Pt_4 dell'ammaloramento delle mele del ”). Pt_1
E, quindi, se una conversazione vi è stata con il sul punto, deve essersi trattata di una Pt_1 interlocuzione del tutto generica;
e che certo non ha impedito al consorzio di effettuare ugualmente il trattamento.
Sussisteva, quindi, un obbligo in capo al convenuto di informare l'attore della mancata riuscita del trattamento (che aveva concordato e per il quale era stata regolarmente e tempestivamente pagato).
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato a risarcire i danni subiti dall'attore.
Il ctu ha determinato il minor valore commerciale della merce in oggetto: “il prezzo unitario delle derrate agricole, ritenuto più congruo per il prodotto da consumo fresco, non avendo a disposizione transazioni commerciali storiche per l'anno 2021 riguardanti il prodotte proveniente dalla stessa zona di origine delle mel, si ritiene il prezzo mercuriale della cultivar MO impiegato per la determinazione del valore dei danni da avversità atmosferica e pari a 0,48 E/kg. Il prezzo unitario delle mele a destinazione industriale e classificate da pelare da ritenersi applicabile alla presente valutazione, è quello storico, indicato nei documenti delle transazioni economiche di vendita, pagina 7 di 9 presentati dall'attore nel ricorso e pari a 0,25 E/kg. Il minore valore al chilogrammo delle mele della cultivar MO ammalorata è pertanto di 0,23 € /kg. La perdita economica complessiva patita dal ricorrente è valutata sulla base della produzione totale netta conferita al magazzino, desunta delle bolle d'ingresso nella struttura fornite dal convenuto (allegato n.4). i bens oggetto di pesata, in numero di 226, portano ad un peso lordo di 82.260 Kg. Corrispondenti a un peso netto delle mele di circa 74.350 Kg. Considerato un valore medio unitario della tara dei cassoni di circa 35 Kg. Il valore complessivo del danno si attesa a € 17.100,50”
Trattandosi di un debito di valore, tale importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dall'1.5.2021 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 17.100,50 annualmente rivalutata, con decorrente dall'1.5.2021 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, vanno riconosciuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Va, invece, respinta la domanda di restituzione ex art. 1458 c.c. delle somme corrisposte per la custodia delle mele e per il trattamento (domande che, presuppongono, preliminarmente, la dichiarazione di risoluzione dei relativi contratti).
Invero, le mele sono state conservate presso il consorzio (e il deposito non riguardava solo le ma anche altre tipologie); pertanto, non si ravvisa alcun inadempimento in capo al CP_2 convenuto.
Parimenti è emerso dall'istruttoria svolta che il trattamento anti riscaldo è stato regolarmente eseguito e che non sussiste una garanzia di efficacia di tale trattamento e quindi di risultato (tanto è vero che sono molteplici le concause, non imputabili al soggetto che provvede ad effettuare il trattamento, che possono condizionare, in negativo, l'esito dello stesso).
Pertanto, anche in questo caso la domanda di risoluzione e di conseguente restituzione del corrispettivo pagato, va respinta.
Non sono neppure riconoscibili, a titolo di danno, le spese sostenute per il trasporto delle mele a
Verona, trattandosi di spese connesse alla normale commercializzazione della merce (poi venduta a terzi).
Le spese di lite, sia del giudizio di accertamento tecnico preventivo, sia della presente causa, seguono la soccombenza e vanno così liquidate: giudizio di atp: compenso € 1.440,00 (come richiesto) ed € 145,50 per spese ed € 2.088,80 per spese ctp, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14 (detratta eventualmente la ritenuta d'acconto); giudizio di merito: pagina 8 di 9 fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,00 ed € 545,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
La spese della ctu svolta nel giudizio di atp viene posta a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna il a corrispondere a , Parte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 17.100,50, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dall'1.5.2021 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 17.100,50 annualmente rivalutata, dall'1.5.2021 alla data odierna;
ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Rigetta le ulteriori domande attoree;
3. Condanna il a rimborsare a le Parte_2 Parte_1 spese legali (eventualmente detratta la ritenuta d'acconto) che liquida in € 6.517,00 per compensi ed € 2.779,30 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della ctu svolta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in data 07/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2578/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv. MA RI e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA SILVIO PELLICO, 5 38122 TRENTO, presso il difensore avv.
MA RI
ATTORE
contro
:
IN Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEVI PAOLO e elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIA BRENNERO 316 38121 TRENTO presso lo studio dell'avv. MATTEVI PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inadempimento del Convenuto e, quindi, risolvere il contratto intercorso tra le parti relativamente alle mele MO, e, per l'effetto, condannare il medesimo Convenuto ➢ alla restituzione degli importi di euro 6.169,50 per i costi di stoccaggio e di euro 1.645,20 per il costo del trattamento Smart Fresh, oltre a interessi anche ex art. 1284 co. 4 c.c.; ➢ al risarcimento dei danni patiti, ossia al pagamento - dal Convenuto all'Attore - delle somme di euro 17.100,50 per il pagina 1 di 9 deprezzamento delle mele e di euro 1.939,80 per le spese di trasporto presso il Consorzio Ortofrutticolo
Belfiore, oltre a interessi anche ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione;
➢ al rimborso delle spese di
ATP (Tribunale di Trento - R.G. 2524/2021), ossia al pagamento dei compensi i) liquidati e corrisposti al C.T.U, pari a euro 2.816,78, ii) versati al C.T.P. attoreo p. agr. pari ad euro Parte_3
2.088,80; iii) legali, versati al difensore per tale fase, pari a euro 1.684,57, il tutto oltre a interessi anche ex art. 1284 co. 4 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: come in memorie ex art. 183 co. VI n. 2 e 3 cpc rispettivamente dd.
04.10.2023 e dd. 24.10.2023
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario.
CONVENUTA: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità con conseguente espunzione dal procedimento emarginato in epigrafe del documento n. 15 prodotto da per i motivi di cui Parte_1 all'istanza di data 13/07/2024.
In via principale: rigettare, per i motivi esposti nella narrativa dei propri atti difensivi, le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa degli atti depositati;
In subordine: In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie accertare il danno effettivamente subito dell'attrice con il rigetto delle maggiori pretese
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: chiede volersi ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 cpc, a e/o Parte_1 al Consorzio Agribologna Sca, con sede in Via Canali 16, 40127 – Bologna (BO), l'esibizione- produzione in giudizio dei seguenti documenti che sono nell'oggettiva indisponibilità di parte convenuta: − il documento di trasporto della merce di cui è causa dalla sede di COBAV al Consorzio
Belfiore di Verona, la fattura di vendita della merce dal Consorzio Agribologna al Consorzio Belfiore di Verona, il relativo documento di compravendita, la lettera di contestazione della merce e la successiva nota di accredito per annullare la precedente fattura;
− i documenti di trasporto citati nelle fatture di cui al doc. 4 di controparte (dal Consorzio Belfiore di Verona alle aziende ZZ RL e
CT AN Spa) ed il rispettivo accordo commerciale sottoscritto tra il Consorzio Agribologna Sca
e le aziende ZZ RL e CT AN SpA.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 19.10.2022 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...] asserendo che nel periodo 10.10.2020 aveva consegnato in Parte_2 deposito presso la convenuta diverse tipologie di mele, tra cui 82.260 kg. di MO, affinchè
pagina 2 di 9 venissero conservate in una cella frigo in regime di atmosfera controllata e trattate al fine di consentirne la commercializzazione a lungo termine.
Ha precisato che il 19.10.2020 la convenuta aveva eseguito il trattamento “anti riscaldo” su tale tipologia di mele;
ha affermato che nel maggio 2021, intendendo destinare tale prodotto al mercato del fresco, si era recato presso la convenuta per ritirare le mele, ma, all'apertura della cella frigo, aveva constatato che le mele erano gravemente ammalorate in quanto affette dal c.d. riscaldo comune.
Ha affermato che, pertanto, aveva dovuto destinare tali mele al mercato della trasformazione industriale e le aveva vendute al prezzo di € 0,25/kg, e quindi ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ricavare dalla vendita al mercato del fresco (e pari ad € 0,50/kg).
H precisato che il 12.5.2021 il Consorzio convenuto gli aveva trasmesso il rapporto relativo al prodotto anti riscaldo applicato da Agrofresh srl, dal quale risultava che era sconsigliata la conservazione a lungo termine.
Ha precisato di aver promosso un giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e che il convenuto fosse condannato a restituire gli importi ricevuti ed a risarcire i danni.
Con comparsa dd. 20.2.2023 si è costituito il asserendo Parte_2 che l'attore aveva chiesto l'applicazione del prodotto Smartfresh sulle sole mele Morgenfrut in quanto aveva intenzione di commercializzare tale prodotto nel momento in cui i prezzi di mercato fossero stati soddisfacenti.
Ha precisato che tale prodotto va applicato nel più breve tempo possibile dal momento della raccolta;
ha affermato che la fase di conferimento delle mele era durata nove giorni, dal 10.1.2020 al 19.10.2020.
Ha affermato che il rapporto di efficacia della ditta Agrifresh era stato prontamente consegnato all'attore, il quale si recava frequentemente presso la sede della convenuta.
Ha precisato che il 10.3.2021 in accordo con l'attore, era stata aperta la cella n.10 ove erano stoccate le mele in questione e al momento di tale apertura le mele erano perfettamente conservate;
l'attore aveva prelevato una minima parte di tale prodotto per procedere alla vendita, decidendo di attendere per la commercializzazione della parte restante, nonostante i ripetuti consigli della convenuta.
Ha asserito che la merce prelevata nel maggio 2021 era idonea al consumo fresco alimentare.
Ha affermato che, pertanto, nessun responsabilità era addebitabile al Consorzio e che le problematiche della merce erano imputabili alla volontà dell'attore di non procedere alla vendita delle mele all'inizio di marzo 2021.
Ha contestato, inoltre i danni esposti da controparte ed ha chiesto che la domanda attorea fosse respinta.
*** pagina 3 di 9 E' pacifico (e risulta altresì documentalmente: si veda fattura doc.1) che , nell'ottobre Parte_1
2020 ha depositato presso sca diverse tipologie e quantitativi di mele, tra cui 82.260 kg di Pt_2 mele MO, chiedendo che su tali mele fosse effettuato un trattamento “anti-riscaldo”, al fine di consentirne la commercializzazione a lungo termine ( “ La mia mansione era quella di Parte_4 frigorista – magazziniere….ricordo che l'azienda agricola aveva portato delle mele presso il Pt_1 consorzio. Erano mele rosse e per le mele rosse, per la conservazione, è necessario fare un trattamento, cioè il trattamento Smartfresh. Generalmente si usa fare tale tipologia di trattamento per tutte le mele rosse. ... Le mele sono state immagazzinate. Il mio compito era di chiamare la società che provvedeva al trattamento delle mele presenti in quella particolare cella, fornendo alla società incaricata tutte le informazioni, ad esempio, sulla tipologia, sulla data di inizio e della fine del caricamento della cella, della temperatura ecc…”).
E', altresì, emerso che nella primavera del 2021 su richiesta dell'attore, il quale intendeva commercializzare tale prodotto, è stata aperta la cella frigorifera ove erano conservate le mele in oggetto ed è emerso che la merce era ammalorata (Nello “avevo saputo della presenza di Pt_4 problemi nella primavera del 2021 allorquando era stata aperta la cella frigorifera”; Parte_3
“sono stato contattato nella primavera del 2021 dal signor e dal signor perché vi era stato Pt_1 Pt_4 un ammaloramento della partita di mele in deposito. Mi hanno chiesto una consulenza per accertare la causa di tale danneggiamento”).
Come specificato dal ctu, dott. , “l'intervento antiriscaldo pianificato dal convenuto, in Persona_1 accordo con il consorzio resistente, è consistito nell'applicazione del prodotto SmartFresh, commercializzato dalla principio attivo contenuto Controparte_1 nell'agrofarmaco è , un fitoregolatore in grado d'inibire l'azione dell'etilene sulla frutta nelle Pt_5 celle di frigoconservazione. La molecola agisce allo stato di vapore rallentando tutti i fenomeni negativi legali all'etilene, ormone vegetale prodotto dalle mele nel corso della maturazione e responsabile del rammollimento della polpa e della senescenza dei tessuti. L'efficacia dell'intervento dipende dal momento di applicazione della sostanza in relazione allo svolgimento della raccolta”.
Il ctu ha esaminato la frutta oggetto di causa ed ha accertato che “l'esame della merce consente …di apprezzare la presenza di evidenti sintomi della fisiopatia denominata riscaldo comune…”.
Come specificato dal dott. Stenico “il riscaldo comune o superficiale, rappresenta una delle fisiopatie principali, responsabile di ingenti danni economici alle partite di frutta e in grado di manifestarsi a carico delle mele nel corso del periodo di frigoconservazione. L'alterazione fisiologica si evidenzia in seguito a periodi relativamente lunghi (2-4 mesi) di conservazione refrigerata nelle celle frigorifere e nella successiva conservazione a temperatura ambiente nella fase di “shelf-life”…i fattori pagina 4 di 9 predisponenti l'insorgenza delle fisiopatie sono svariati: -predisposizione varietale. Alcune cultivar di meolo sono più suscettibili alla malattia…; frutta raccolta ad uno stadio anticipato di maturazione rispetto all'epoca ottimale;
presenza di un elevato contenuto in pigmenti clorofilliani nelle mele o in porzioni delle stesse;
stress idrici patiti dalle colture;
periodi di caldo e siccità in fase preraccolta;
frigoconservazione prolungata (2-4 mesi)ì”.
Proprio per tale ragione, ”l'intervento SmartFresh viene seguito di norma da personale specializzato esterno ai magazzini, mediante specifiche metodiche e procedure di applicazione standard” e prevede
“anche lo svolgimento di analisi e controlli complementari, al fine di generare un report riassuntivo da restituire al cliente e riguardante il responso sull'effetto del trattamento”.
Nel caso in esame è risultato che – sin da subito – erano state rilevate da parte della ditta incaricata delle problematiche sulla efficacia prolungata del trattamento;
tanto è vero che “ “Il rapporto di efficacia SmartFresh per la cella n.10 (allegato n.3) ove erano conservate le mele dell'attore, pur confermando il corretto rilascio dell'agrofarmaco, poneva la seguente raccomandazione: MO
Cetto/ MO. 9 giorni tra la raccolta e l'applicazione, più di una varietà in cella, etilene elevano in cella durante l'applicazione il controllo del riscaldo potrebbe essere sensibilmente ridotto.
Sconsigliata la conservazione a lungo termine”.
E', al riguardo, del tutto irrilevante appurare per quali motivi (che, come esposto dal dott. , Per_1 posso essere svariati e molteplici) il trattamento anti riscaldo non sia stato efficace nel caso in esame;
quello che assume rilievo è il fatto che la problematica in questione era stata tempestivamente segnalata alla convenuta, la quale, tuttavia, ha omesso – colpevolmente – di informare l'attore e di avvertirlo, pertanto, che il trattamento da lui commissionato e pagato non aveva prodotto i risultati prospettati.
Invero, l'istruttoria svolta porta ad escludere che il report della efficacia SmartFresh per la cella n.10
(allegato n.3) ove erano conservate le mele dell'attore sia stato comunicato tempestivamente a quest'ultimo (come, al contrario, asserito dal consorzio convenuto).
Invero, il quale all'epoca dei fatti lavorava come ricercatore e consulente presso la Parte_3
Fondazione Mach di San Michele ha affermato di essere stato “contattato nella primavera del 2021 dal signor e dal signor perché vi era stato un ammaloramento della partita di mele in Pt_1 Pt_4 deposito. Mi hanno chiesto una consulenza per accertare la causa di tale danneggiamento. Ho visto il documento 4 nel maggio 2021 in quanto mi è stato mostrato in tale periodo dal signor . Il signor Pt_1
mi disse che non aveva mai visto prima tale documento;
mi disse che gli era stato consegnato in Pt_1 quel periodo e quindi me lo aveva inviato perché io potessi valutare se poteva essere causa della situazione di danneggiamento delle mele. Io ero inizialmente stato contattato anche dall' in quanto Pt_4 avevo un rapporto quotidiano con i frigoristi ai quali fornivo la mia consulenza. All'epoca l' era Pt_4
pagina 5 di 9 sorpreso del fatto che si fosse manifestata tale malattia, detta riscaldo. Era sorpreso in quanto diceva che era stato fatto il trattamento smartfresh e quindi non si riusciva a spiegare per quale motivo le mele si fossero danneggiate. Evidentemente lui non aveva letto il report doc.4” ( Io non ho Pt_4 Pt_4 mai visto il documento n. 4).
Non è, pertanto, in alcun modo credibile quanto asserito da , consigliere del Parte_6
Consorzio convenuto dal 2018, il quale ha asserito di essere stato presente allorquando il Presidente ha consegnato il doc. 4 all'attore. Invero, tale dichiarazione contrasta con quanto riferito dal teste e non è attendibile;
invero il teste , interrogato sul punto, ha asserito di non Parte_3 Tes_1 ricordare né il giorno né il periodo di tale asserito consegna;
né è stato in grado di specificare per quale motivo un fatto così irrilevante (all'epoca) e non certo insolito (invero i trattamenti sulle mele sono molteplici) gli fosse rimasto impresso (“ADR non so quale giorno fosse;
non ricordo neppure il periodo. Non ricordo esattamente il periodo… ADR ero presente quando il doc.4 è stato consegnato al
, non so dire per quale motivo mi sia rimasto presente tale episodio. ADR non ho ricordo di Pt_1 avvenuta consegna di report ad altri soggetti”).
Particolarmente significativo, inoltre, è il fatto che – dopo aver ricevuto la lettera di contestazioni da parte del legale dell'attore (doc.8)- il consiglio di amministrazione del Consorzio, riunitosi per discutere di tale problematica – e il teste che era presente a tale riunione - non abbiano Parte_6 evidenziato di aver consegnato tale report al e, conseguentemente il fatto che quest'ultimo era Pt_1 stato perfettamente informato che il trattamento per la conservazione della frutta non aveva avuto successo;
al contrario, il consiglio di amministrazione ha deciso di inviare una lettera di contestazione disciplinare all' addebitando a quest'ultimo la cattiva riuscita del trattamento e chiedendogli Pt_4 spiegazioni ( : ADR: il consiglio di amministrazione, di cui io era parte, ha deciso di inviare Parte_6 all' una lettera per ottenere spiegazioni sullo stoccaggio delle mele del e sull'operato Pt_4 Pt_1 dell' ADR: in sede di consiglio di amministrazione quando si è deciso di inviare la lettera non mi Pt_4 ricordo che si sia parlato in alcun modo del report doc.
4. ADR: non ricordo se in tale occasione di sia parlato dell'avvenuta consegna del doc. 4 dal presidente al . ADR non ricordo se in tale lettera Pt_1 sia stato o meno contestato all' il mancato invio al del report doc.4”; “ho Pt_4 Pt_1 Parte_4 ricevuto nel 2021, mi sembra in autunno, una lettera da parte del Consorzio. Chiedevano spiegazioni sul trattamento che era stato effettuato in quanto sul verbale che io avevo rilasciato al termine del trattamento c'era la mia firma…nella lettera c'era una contestazione nei miei confronti;
il tono era un po' accusatorio.. la contestazione era sul fatto che io, quale responsabile del frigo, avevo firmato il verbale del trattamento. Chiedevano spiegazioni del mio operato. Io ho risposto che il mio compito era quello di chiamare il tecnico quando la cella era piena ed indicare alla società le varietà e i pagina 6 di 9 quantitativi. Ho risposto che se erano arrivate successive comunicazione sull'esito delle analisi non era tra i miei compiti comunicare l'esito di tali analisi al ”). Pt_1
Va, infine, escluso l'esistenza di un concorso di colpa in capo all'attore – come paventato dal consorzio convenuto – per aver consegnato la merce in ritardo rispetto al momento della raccolta;
invero, in primo luogo, come sopra già evidenziato dal ctu, possono essere molteplici le cause che concorrono alla mancata efficacia del trattamento. E proprio per tale ragione vengono sempre effettuate, da parte delle ditta incaricata del trattamento, delle analisi e dei controlli supplementari , con la consegna di un report riassuntivo.
Si può, inoltre, dubitare che – secondo quanto affermato dall' - quest'ultimo avesse segnalato al Pt_4
il ritardo con cui la merce era stata consegnata, rispetto ai tempi della raccolta;
invero, tali Pt_1 affermazioni (rese da un soggetto che- pur se ora in pensione – era stato all'epoca destinatario di una contestazione disciplinare e che, quindi, tende a difendere, anche a posteriori, il proprio operato), mal si conciliano con il fatto che – allorquando si è scoperto che le mele erano danneggiate – il teste si era mostrato stupito di quanto era accaduto, non riuscendo a spiegarsene la ragione (ADR quando ho parlato con l' lui non aveva mai parlato del problema relativo al ritardo nel trattamento;
anzi non Pt_4 si riusciva a spiegarsi la questione. Mi aveva consegnato i grafici di gestione della cella: i grafici di gestione contengono dati sulla temperatura, umidità relativa e composizione gassosa dell'aria della cella. Abbiamo esaminato con l' i dati risultanti da tali grafici e non risultava da tali elementi Pt_4 alcun tipo di problema. Per tale motivo l' diceva che non riusciva a spiegarsi i motivi Pt_4 dell'ammaloramento delle mele del ”). Pt_1
E, quindi, se una conversazione vi è stata con il sul punto, deve essersi trattata di una Pt_1 interlocuzione del tutto generica;
e che certo non ha impedito al consorzio di effettuare ugualmente il trattamento.
Sussisteva, quindi, un obbligo in capo al convenuto di informare l'attore della mancata riuscita del trattamento (che aveva concordato e per il quale era stata regolarmente e tempestivamente pagato).
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato a risarcire i danni subiti dall'attore.
Il ctu ha determinato il minor valore commerciale della merce in oggetto: “il prezzo unitario delle derrate agricole, ritenuto più congruo per il prodotto da consumo fresco, non avendo a disposizione transazioni commerciali storiche per l'anno 2021 riguardanti il prodotte proveniente dalla stessa zona di origine delle mel, si ritiene il prezzo mercuriale della cultivar MO impiegato per la determinazione del valore dei danni da avversità atmosferica e pari a 0,48 E/kg. Il prezzo unitario delle mele a destinazione industriale e classificate da pelare da ritenersi applicabile alla presente valutazione, è quello storico, indicato nei documenti delle transazioni economiche di vendita, pagina 7 di 9 presentati dall'attore nel ricorso e pari a 0,25 E/kg. Il minore valore al chilogrammo delle mele della cultivar MO ammalorata è pertanto di 0,23 € /kg. La perdita economica complessiva patita dal ricorrente è valutata sulla base della produzione totale netta conferita al magazzino, desunta delle bolle d'ingresso nella struttura fornite dal convenuto (allegato n.4). i bens oggetto di pesata, in numero di 226, portano ad un peso lordo di 82.260 Kg. Corrispondenti a un peso netto delle mele di circa 74.350 Kg. Considerato un valore medio unitario della tara dei cassoni di circa 35 Kg. Il valore complessivo del danno si attesa a € 17.100,50”
Trattandosi di un debito di valore, tale importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dall'1.5.2021 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 17.100,50 annualmente rivalutata, con decorrente dall'1.5.2021 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, vanno riconosciuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Va, invece, respinta la domanda di restituzione ex art. 1458 c.c. delle somme corrisposte per la custodia delle mele e per il trattamento (domande che, presuppongono, preliminarmente, la dichiarazione di risoluzione dei relativi contratti).
Invero, le mele sono state conservate presso il consorzio (e il deposito non riguardava solo le ma anche altre tipologie); pertanto, non si ravvisa alcun inadempimento in capo al CP_2 convenuto.
Parimenti è emerso dall'istruttoria svolta che il trattamento anti riscaldo è stato regolarmente eseguito e che non sussiste una garanzia di efficacia di tale trattamento e quindi di risultato (tanto è vero che sono molteplici le concause, non imputabili al soggetto che provvede ad effettuare il trattamento, che possono condizionare, in negativo, l'esito dello stesso).
Pertanto, anche in questo caso la domanda di risoluzione e di conseguente restituzione del corrispettivo pagato, va respinta.
Non sono neppure riconoscibili, a titolo di danno, le spese sostenute per il trasporto delle mele a
Verona, trattandosi di spese connesse alla normale commercializzazione della merce (poi venduta a terzi).
Le spese di lite, sia del giudizio di accertamento tecnico preventivo, sia della presente causa, seguono la soccombenza e vanno così liquidate: giudizio di atp: compenso € 1.440,00 (come richiesto) ed € 145,50 per spese ed € 2.088,80 per spese ctp, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14 (detratta eventualmente la ritenuta d'acconto); giudizio di merito: pagina 8 di 9 fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,00 ed € 545,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
La spese della ctu svolta nel giudizio di atp viene posta a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna il a corrispondere a , Parte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 17.100,50, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dall'1.5.2021 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 17.100,50 annualmente rivalutata, dall'1.5.2021 alla data odierna;
ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Rigetta le ulteriori domande attoree;
3. Condanna il a rimborsare a le Parte_2 Parte_1 spese legali (eventualmente detratta la ritenuta d'acconto) che liquida in € 6.517,00 per compensi ed € 2.779,30 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della ctu svolta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in data 07/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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