TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
145/24 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est. dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice
nel giudizio n. 145/24 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
(C.F.: ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) assistiti dall'avv. Pietro Ferrazzi e
[...] C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Piazza Martiri di Belfiore, 7 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
- Letto il ricorso n. 145/24 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da:
e da ai sensi degli artt. 65, 66 e Parte_1 Parte_2 - osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione prodotta e quella allegata a seguito di richiesta di integrazione;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dai debitori e in mancanza di specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib.
Modena 12-8-2024; Trib. Mantova 9-2-2023; Trib. Verona 20-9-2022) potendosi dare continuità all'orientamento espresso, in relazione dall'art. 14 l.f., da Cass. 18-8-2017
n. 20187;
- osservato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 66 CCI essendo gli istanti marito e moglie (conviventi) ed avendo il sovraindebitamento una origine in parte comune essendo dovuto, in parte, a debiti contratti congiuntamente (anche per l'acquisto della casa di abitazione di cui i coniugi sono comproprietari) e per altra parte a garanzie reciproche prestate da ciascuno per ottenere finanziamenti, sovraindebitamento derivante, per lo più, dai risultati negativi derivanti prima dalla gestione della società
e poi da quella della impresa individuale Controparte_1
(cancellata dal Registro Imprese il 10-3-2014) di cui era titolare Parte_2
- rilevato che i debitori rientrano fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, essendo da molti anni lavoratori dipendenti;
- osservato che è socio accomandatario della società Parte_1 Controparte_1
[... (con capitale sociale di 1.000 euro, inattiva dal 2008 e cancellata Parte_1
dal Registro Imprese in data 5-11-2024), società che deve ritenersi non abbia superato i limiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCI in quanto risulta essere priva di qualsivoglia patrimonio, non ha mai instaurato rapporti bancari, ha operato per circa un anno con un solo addetto (il socio accomandatario), ha accumulato debiti nei soli confronti dell'erario e di enti previdenziali mentre non ne risultano nei confronti di fornitori;
- ritenuto che pur essendo socio accomandatario della predetta s.a.s., Parte_1
possa essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata per la definizione dell'intero suo debito in quanto la predetta società, per quanto sopra evidenziato, è impresa minore e, quindi, non assoggettabile a liquidazione giudiziale sicché nemmeno lui può esservi sottoposto mentre, in quanto illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali contratte, è anch'egli direttamente tenuto alla loro estinzione conseguendone che non sussistono ragioni ostative affinché possa definire l'intera posizione debitoria mediante il ricorso alla procedura di sovraindebitamento (in tal senso vedasi Trib. Modena 12-8-2024; Trib. Pescara 23-7-2024; Trib. Bologna 20-5-
2024; Trib. Pesaro 30-4-2024);
- ritenuto che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 7 e segg. della relazione redatta dal gestore della crisi avv. Pietro Ferrazzi senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- osservato che sullo stipendio di gravano trattenute per cessioni Parte_1
volontarie e su quello di anche per pignoramento che, con la Parte_2
pubblicazione della presente sentenza, verranno a cessare in applicazione analogica dell'art. 144 CCI;
- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui i debitori sono titolari sia necessaria al mantenimento dei medesimi e del loro nucleo familiare (costituito dagli stessi e da due figli di cui uno non economicamente indipendente) precisandosi che l'acquisizione della quota di stipendio potrà avvenire entro e non oltre il termine di tre anni dalla apertura della procedura (cfr. Trib. Bologna 20-6-2024 e, nel vigore della legge n. 37/2012 v. Trib. Verona 20-9-2022; Trib. Padova 20-10-2022; cfr. anche Corte
Cost. 19-1-2024 n. 6);
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI, sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo ai debitori;
- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione;
- osservato che è pendente avanti a questo Tribunale la procedura esecutiva immobiliare n. 59/21 concernente la casa di abitazione degli istanti;
- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato unitariamente dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;
P.Q.M.
- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(nato a [...] il [...] e residente a [...]
[...]
Quaresima, 49; C.F.: ) e da (nata C.F._1 Parte_2
a Verona il 29-7-1980 e residente al medesimo indirizzo;
C.F.:
) C.F._2
- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;
- nomina liquidatore l'avv. Pietro Ferrazzi (C.F.: con studio in C.F._3
Mantova, Piazza Martiri di Belfiore, 7;
- dispone che il liquidatore:
a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
b) provveda alla formazione dei singoli stati passivi delle persone fisiche ex artt. 66 co.
3 e 273 CCI;
c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando al debitore e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;
d) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
f) ordina ai debitori di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza ai debitori ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;
h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
i) dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività delle trattenute sugli stipendi dei debitori sia per cessione volontaria che per pignoramento, ordinandosi ai soggetti tenuti ai pagamenti di interrompere le trattenute;
l) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
m) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i competenti uffici ove i debitori siano proprietari di beni immobili o mobili registrati.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore nonché per la comunicazione della sentenza alla cancelleria esecuzioni immobiliari per l'inserimento nel fascicolo n. 59/21 RGE.
Mantova, 23 gennaio 2025.
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
268 e segg. CCI;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti risiedono in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;