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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere rel dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 179/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in VIA CARDUCCI 41 A 20098 SAN GIULIANO MILANESE presso lo studio dell'avv. FOLLONI DEBORAH, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CALDI ANNA ( VIA CARDUCCI N. 41/A C.F._1
SAN GIULIANO MILANESE;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIA SAVOIA, 33 00198 ROMA presso lo studio dell'avv. PRETE UMBERTO, che lo pagina 1 di 8 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CROCI RUBEN
( ) VIA SAVONA N. 33 00198 ROMA;
C.F._2
APPELLATO
avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Pt_1 Parte_1
Milano, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare nulla la sentenza n. 836/2023 emessa dal Tribunale di
Lodi, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Maria Teresa Latella, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 2611/2022, depositata in cancelleria in data 20/09/2023 e notificata il
21/12/2023. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere valida la l'impugnata Sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 836/2023 emessa dal
Tribunale di Lodi, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Maria Teresa Latella, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2611/2022, depositata in cancelleria in data 20/09/2023, notificata il 21/12/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“In via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 854/2022, R.G. 849/2022 pronunciato dal Tribunale di Lodi in data 01/09/2022 e depositato in cancelleria in data 14/09/2022, nella misura di
Euro 7.276,38=, oltre interessi come da domanda;
dichiarare il decreto ingiuntivo n. 854/2022, R.G. 849/2022 pronunciato dal Tribunale di Lodi in data 01/09/2022 e depositato in cancelleria in data 14/09/2022, nella misura di
Euro 7.276,38=, oltre interessi come da domanda, provvisoriamente esecutivo pagina 2 di 8 sussistendo gravi motivi ex art. 642 c.p.c., nonché stante l'assenza di prova scritta dell'opposizione e non risultando l'opposizione di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; respingere tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito in via subordinata: accertato il credito della nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti dell'importo ingiunto
[...]
oltre interessi come da domanda, ovvero di quella somma minore o maggiore che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi indicati in atti, a
[...]
pagare alla la somma di Euro 7.272,38=, oltre interessi come da Parte_1
domanda, o la diversa somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo nonché i compensi e le spese liquidate nella procedura monitoria;
respingere tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto. condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dei legali antistatari, oltre spese generali 15%, cpa e iva.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria:
- Senza con ciò invertire l'onere probatorio si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di Signor e per Controparte_1 Testimone_1
testi sulle circostanze di cui alla narrativa, qui da intendersi ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione “Vero che”. pagina 3 di 8 - condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Senza con ciò invertire l'onere probatorio si chiede ammettersi la prova per testi sulle circostanze di fatto di seguito specificatamente articolate:
1 - Vero che in data 01/01/2020 la Società rappresentata dal Controparte_1
Signor in proprio e nella sua qualità di Amministratore Unico, Testimone_1
conferiva ad mandato in esclusiva, sottoscritto ed accettato dalle Parte_1
parti, come da documento che mi rammostra (doc. 1 fascicolo parte convenuta opposta).
2 - Vero che le clausole contrattuali venivano tutte concordate ed accettate.
3 - Vero che prima della notifica del decreto ingiuntivo la Controparte_2
ha omesso di contestare le clausole contrattuali.
[...]
4 - Vero che la misura della penale pari al 90% dell'importo del mandato annuale è stata concordemente pattuita.
5 - Vero che la penale pari al 90% dell'importo del mandato annuale è dovuta solo a titolo di risarcimento del danno in caso di interruzione del mandato senza regolare disdetta nei termini stabiliti
6 - Vero che ometteva di inviare la risoluzione del mandato Controparte_1
nei termini contrattuali
7 - Vero che gli interessi sul ritardato pagamento delle note pro forma sono calcolati sul tasso convenzionale contrattualmente pattuito, come da prospetto che mi si rammostra
(doc. 6 fascicolo convenuta opposta).
8 - Vero che il ritardato pagamento delle note pro forma si evince dalla data di emissione delle note e la data di emissione di fattura. pagina 4 di 8 9 - Vero che ho redatto personalmente i modelli F24 in favore del Signor e Tes_1
dell' il modello 770 nonché il Bilancio come da documenti Controparte_1
che mi si rammostrano (doc.ti 10-11-12-13-14 fascicolo convenuta opposta)”.
Per come da comparsa di costituzione Controparte_1
FATTO E DIRITTO
La ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 836/23 Parte_1
del Tribunale di Lodi, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo n.854/22 ottenuto nei confronti della per la somma di Euro 7.276,38 (a Controparte_1
titolo di corrispettivi, interessi moratori per il ritardato pagamento di alcune fatture e penali dovuti in relazione ad un contratto di consulenza stipulato in data 1.1.2021): in particolare il Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla aveva ritenuto che le prestazioni per le quali era stato chiesto il Controparte_3
corrispettivo non fossero state provate, al pari dei ritardi nei pagamenti eseguiti in corso di rapporto, e che nulla fosse dovuto a titolo di penale essendo stato il contratto tempestivamente disdettato in data 27.4.21 per la scadenza del 20.4.23 (data di deposito del bilancio 2022, individuata come scadenza del contratto). Ha censurato la sentenza di primo grado per: - essere stata pronunciata in data 20.9.2023 ai sensi dell'art.281 sexies cpc, senza che il rinvio a detta udienza fosse stato disposto per tale incombente;
- aver erroneamente ritenuto che non fossero sufficienti al fine di provare il preteso credito i documenti depositati in giudizio, e tra questi quelli prodotti con il ricorso in monitorio
(che avrebbero dovuto essere acquisiti d'ufficio, pur in difetto di produzione di parte); - aver considerato idonea la disdetta inviata da controparte il 27.4.2021, nonostante con questa si pretendesse di recedere immediatamente dal rapporto (senza il rispetto di gg.90 previsto contrattualmente); - onerato l'appellante della prova dei ritardati pagamenti, quando questi non sarebbero stati contestati dalla Controparte_3
La si è opposta all'accoglimento dell'appello. Controparte_3
pagina 5 di 8 Nessuna nullità della sentenza impugnata può ravvisarsi nel fatto di essere stata pronunciata ai sensi dell'art.281 sexies cpc, considerato che il rinvio per l'udienza del
20.9.2023 è stato espressamente disposto “per P.C. e discussione orale” (e dunque esattamente per gli adempimenti prescritti dall'art.281 sexies cpc) e che la descrizione degli eventi processuali contenuta in sentenza (non corrispondente a quanto avvenuto) è evidente frutto di refuso: nessuna nullità, comunque, potrebbe essere dichiarata ove, come nel caso di specie, nessun pregiudizio sia stato arrecato al contraddittorio.
Con riguardo all'omessa valutazione dei documenti prodotti in fase monitoria occorre osservare come, costituendosi in primo grado, la abbia prodotto Parte_1
vari documenti indicandoli come corrispondenti a quelli depositati unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo (ed in effetti identici quanto a numerazione ed a descrizione in indice del loro contenuto): in difetto di alcuna contestazione in proposito da parte della pertanto, non si comprende il motivo per cui il Tribunale abbia messo Controparte_3
in dubbio tale corrispondenza.
Ciò detto, nessuna rilevanza la circostanza può avere in ordine al credito (non riconosciuto dalla sentenza di primo grado) per prestazioni che si assumono eseguite e non pagate, in difetto di uno specifico motivo d'appello sul punto. A diversa conclusione deve giungersi, invece, con riguardo al credito per interessi moratori maturati a fronte del ritardato pagamento in corso di rapporto di varie fatture (interessi per i quali sono state emesse le note pro forma azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di Euro 2.457,78): il doc.6 è costituito Parte_1
infatti da un prospetto che riporta l'importo fatturato per vari corrispettivi, la loro scadenza e la data dell'avvenuto pagamento, e dunque dalla puntuale allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, a fronte della quale sarebbe stato onere dell'opponente contestare le relative circostanze fin dall'atto di citazione in opposizione, in difetto dovendosi queste ritenere pacifiche. In proposito, viceversa, Controparte_3
pagina 6 di 8 si è limitata a rilevare come i corrispettivi fossero stati saldati, ma senza negare che lo siano stati con ritardo (e specificamente con il ritardo indicato nel depositato prospetto) rispetto alle scadenze pattuite.
Da ultimo va esaminato il motivo d'appello relativo al mancato riconoscimento della penale richiesta sulla base di quanto previsto alla lettera c) del contratto inter partes, secondo cui “il presente mandato avrà durata fino al deposito del bilancio 2022 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta almeno 90 gg prima della scadenza a mezzo di raccomandata RR. In caso di interruzione del presente mandato senza regolare disdetta si riconosce un compenso pari al 90% dell'importo del mandato per il periodo fino al 2022 a titolo di risarcimento danno. Tale importo avrà quale scadenza la data della lettera di disdetta o la data di interruzione del mandato comunicato da una delle due parti”. Certamente tempestiva, ai fini di impedire l'automatico rinnovo del contratto, si presenta la disdetta inviata da il 27.4.21 rispetto alla scadenza del 30.4.23, rispettosa del termine di Controparte_3
90gg previsto contrattualmente: arbitraria, invece, è la pretesa di di far Controparte_3
con ciò cessare immediatamente il rapporto, la cui durata era stata fissata come detto al
30.4.23. Da ciò, tuttavia, non discende il diritto di ad ottenere la Parte_1
penale indicata nelle nota pro-forma sub 7a-7b dalla stessa prodotte (per complessivi
Euro 3.294,00, pari al 90% dei compensi pattuiti fino alla scadenza del contratto, considerato che la relativa penale è stata pattuita per la diversa ipotesi di disdetta “non regolare”, espressione con la quale può intendersi solo una disdetta comunicata senza il rispetto dei pattuiti 90 gg. prima della scadenza (e quindi più ravvicinata a tale data). Il rapporto, in essere dunque fino al 30.4.2023, potrebbe dar luogo ad altre obbligazioni a carico delle parti, ma non al pagamento della penale qui fatta valere.
L'appello deve pertanto essere accolto nei limiti di cui si è detto, con condanna di al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, Controparte_1
pagina 7 di 8 liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia (ed in particolare alla somma effettivamente riconosciuta a favore della ed alla limitata complessità delle Parte_1
questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 836/23 del Tribunale di Lodi, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di Euro 2.457,78 per interessi moratori, oltre interessi Parte_1
dalle singole fatture a saldo.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali dei due Controparte_1
gradi di giudizio, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi
Euro 1.278,00 (di cui Euro 213,00 per la fase di studio, Euro 213,00 per la fase introduttiva, Euro 426,00 per la fase di trattazione ed Euro 426,00 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi Euro
1.458,00 (di cui Euro 268,00 per la fase di studio, Euro 268,00 per la fase introduttiva, Euro 496,00 per la fase di trattazione ed Euro 496,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge, con distrazione a favore degli Avvocati Deborah Folloni e Anna Caldi.
Così deciso in Milano il 27.1.2025
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere rel dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 179/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in VIA CARDUCCI 41 A 20098 SAN GIULIANO MILANESE presso lo studio dell'avv. FOLLONI DEBORAH, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CALDI ANNA ( VIA CARDUCCI N. 41/A C.F._1
SAN GIULIANO MILANESE;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIA SAVOIA, 33 00198 ROMA presso lo studio dell'avv. PRETE UMBERTO, che lo pagina 1 di 8 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CROCI RUBEN
( ) VIA SAVONA N. 33 00198 ROMA;
C.F._2
APPELLATO
avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Pt_1 Parte_1
Milano, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare nulla la sentenza n. 836/2023 emessa dal Tribunale di
Lodi, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Maria Teresa Latella, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 2611/2022, depositata in cancelleria in data 20/09/2023 e notificata il
21/12/2023. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse ritenere valida la l'impugnata Sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 836/2023 emessa dal
Tribunale di Lodi, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Maria Teresa Latella, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2611/2022, depositata in cancelleria in data 20/09/2023, notificata il 21/12/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“In via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 854/2022, R.G. 849/2022 pronunciato dal Tribunale di Lodi in data 01/09/2022 e depositato in cancelleria in data 14/09/2022, nella misura di
Euro 7.276,38=, oltre interessi come da domanda;
dichiarare il decreto ingiuntivo n. 854/2022, R.G. 849/2022 pronunciato dal Tribunale di Lodi in data 01/09/2022 e depositato in cancelleria in data 14/09/2022, nella misura di
Euro 7.276,38=, oltre interessi come da domanda, provvisoriamente esecutivo pagina 2 di 8 sussistendo gravi motivi ex art. 642 c.p.c., nonché stante l'assenza di prova scritta dell'opposizione e non risultando l'opposizione di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; respingere tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito in via subordinata: accertato il credito della nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti dell'importo ingiunto
[...]
oltre interessi come da domanda, ovvero di quella somma minore o maggiore che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi indicati in atti, a
[...]
pagare alla la somma di Euro 7.272,38=, oltre interessi come da Parte_1
domanda, o la diversa somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo nonché i compensi e le spese liquidate nella procedura monitoria;
respingere tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto. condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dei legali antistatari, oltre spese generali 15%, cpa e iva.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria:
- Senza con ciò invertire l'onere probatorio si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di Signor e per Controparte_1 Testimone_1
testi sulle circostanze di cui alla narrativa, qui da intendersi ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione “Vero che”. pagina 3 di 8 - condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Senza con ciò invertire l'onere probatorio si chiede ammettersi la prova per testi sulle circostanze di fatto di seguito specificatamente articolate:
1 - Vero che in data 01/01/2020 la Società rappresentata dal Controparte_1
Signor in proprio e nella sua qualità di Amministratore Unico, Testimone_1
conferiva ad mandato in esclusiva, sottoscritto ed accettato dalle Parte_1
parti, come da documento che mi rammostra (doc. 1 fascicolo parte convenuta opposta).
2 - Vero che le clausole contrattuali venivano tutte concordate ed accettate.
3 - Vero che prima della notifica del decreto ingiuntivo la Controparte_2
ha omesso di contestare le clausole contrattuali.
[...]
4 - Vero che la misura della penale pari al 90% dell'importo del mandato annuale è stata concordemente pattuita.
5 - Vero che la penale pari al 90% dell'importo del mandato annuale è dovuta solo a titolo di risarcimento del danno in caso di interruzione del mandato senza regolare disdetta nei termini stabiliti
6 - Vero che ometteva di inviare la risoluzione del mandato Controparte_1
nei termini contrattuali
7 - Vero che gli interessi sul ritardato pagamento delle note pro forma sono calcolati sul tasso convenzionale contrattualmente pattuito, come da prospetto che mi si rammostra
(doc. 6 fascicolo convenuta opposta).
8 - Vero che il ritardato pagamento delle note pro forma si evince dalla data di emissione delle note e la data di emissione di fattura. pagina 4 di 8 9 - Vero che ho redatto personalmente i modelli F24 in favore del Signor e Tes_1
dell' il modello 770 nonché il Bilancio come da documenti Controparte_1
che mi si rammostrano (doc.ti 10-11-12-13-14 fascicolo convenuta opposta)”.
Per come da comparsa di costituzione Controparte_1
FATTO E DIRITTO
La ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 836/23 Parte_1
del Tribunale di Lodi, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo n.854/22 ottenuto nei confronti della per la somma di Euro 7.276,38 (a Controparte_1
titolo di corrispettivi, interessi moratori per il ritardato pagamento di alcune fatture e penali dovuti in relazione ad un contratto di consulenza stipulato in data 1.1.2021): in particolare il Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla aveva ritenuto che le prestazioni per le quali era stato chiesto il Controparte_3
corrispettivo non fossero state provate, al pari dei ritardi nei pagamenti eseguiti in corso di rapporto, e che nulla fosse dovuto a titolo di penale essendo stato il contratto tempestivamente disdettato in data 27.4.21 per la scadenza del 20.4.23 (data di deposito del bilancio 2022, individuata come scadenza del contratto). Ha censurato la sentenza di primo grado per: - essere stata pronunciata in data 20.9.2023 ai sensi dell'art.281 sexies cpc, senza che il rinvio a detta udienza fosse stato disposto per tale incombente;
- aver erroneamente ritenuto che non fossero sufficienti al fine di provare il preteso credito i documenti depositati in giudizio, e tra questi quelli prodotti con il ricorso in monitorio
(che avrebbero dovuto essere acquisiti d'ufficio, pur in difetto di produzione di parte); - aver considerato idonea la disdetta inviata da controparte il 27.4.2021, nonostante con questa si pretendesse di recedere immediatamente dal rapporto (senza il rispetto di gg.90 previsto contrattualmente); - onerato l'appellante della prova dei ritardati pagamenti, quando questi non sarebbero stati contestati dalla Controparte_3
La si è opposta all'accoglimento dell'appello. Controparte_3
pagina 5 di 8 Nessuna nullità della sentenza impugnata può ravvisarsi nel fatto di essere stata pronunciata ai sensi dell'art.281 sexies cpc, considerato che il rinvio per l'udienza del
20.9.2023 è stato espressamente disposto “per P.C. e discussione orale” (e dunque esattamente per gli adempimenti prescritti dall'art.281 sexies cpc) e che la descrizione degli eventi processuali contenuta in sentenza (non corrispondente a quanto avvenuto) è evidente frutto di refuso: nessuna nullità, comunque, potrebbe essere dichiarata ove, come nel caso di specie, nessun pregiudizio sia stato arrecato al contraddittorio.
Con riguardo all'omessa valutazione dei documenti prodotti in fase monitoria occorre osservare come, costituendosi in primo grado, la abbia prodotto Parte_1
vari documenti indicandoli come corrispondenti a quelli depositati unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo (ed in effetti identici quanto a numerazione ed a descrizione in indice del loro contenuto): in difetto di alcuna contestazione in proposito da parte della pertanto, non si comprende il motivo per cui il Tribunale abbia messo Controparte_3
in dubbio tale corrispondenza.
Ciò detto, nessuna rilevanza la circostanza può avere in ordine al credito (non riconosciuto dalla sentenza di primo grado) per prestazioni che si assumono eseguite e non pagate, in difetto di uno specifico motivo d'appello sul punto. A diversa conclusione deve giungersi, invece, con riguardo al credito per interessi moratori maturati a fronte del ritardato pagamento in corso di rapporto di varie fatture (interessi per i quali sono state emesse le note pro forma azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di Euro 2.457,78): il doc.6 è costituito Parte_1
infatti da un prospetto che riporta l'importo fatturato per vari corrispettivi, la loro scadenza e la data dell'avvenuto pagamento, e dunque dalla puntuale allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, a fronte della quale sarebbe stato onere dell'opponente contestare le relative circostanze fin dall'atto di citazione in opposizione, in difetto dovendosi queste ritenere pacifiche. In proposito, viceversa, Controparte_3
pagina 6 di 8 si è limitata a rilevare come i corrispettivi fossero stati saldati, ma senza negare che lo siano stati con ritardo (e specificamente con il ritardo indicato nel depositato prospetto) rispetto alle scadenze pattuite.
Da ultimo va esaminato il motivo d'appello relativo al mancato riconoscimento della penale richiesta sulla base di quanto previsto alla lettera c) del contratto inter partes, secondo cui “il presente mandato avrà durata fino al deposito del bilancio 2022 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta almeno 90 gg prima della scadenza a mezzo di raccomandata RR. In caso di interruzione del presente mandato senza regolare disdetta si riconosce un compenso pari al 90% dell'importo del mandato per il periodo fino al 2022 a titolo di risarcimento danno. Tale importo avrà quale scadenza la data della lettera di disdetta o la data di interruzione del mandato comunicato da una delle due parti”. Certamente tempestiva, ai fini di impedire l'automatico rinnovo del contratto, si presenta la disdetta inviata da il 27.4.21 rispetto alla scadenza del 30.4.23, rispettosa del termine di Controparte_3
90gg previsto contrattualmente: arbitraria, invece, è la pretesa di di far Controparte_3
con ciò cessare immediatamente il rapporto, la cui durata era stata fissata come detto al
30.4.23. Da ciò, tuttavia, non discende il diritto di ad ottenere la Parte_1
penale indicata nelle nota pro-forma sub 7a-7b dalla stessa prodotte (per complessivi
Euro 3.294,00, pari al 90% dei compensi pattuiti fino alla scadenza del contratto, considerato che la relativa penale è stata pattuita per la diversa ipotesi di disdetta “non regolare”, espressione con la quale può intendersi solo una disdetta comunicata senza il rispetto dei pattuiti 90 gg. prima della scadenza (e quindi più ravvicinata a tale data). Il rapporto, in essere dunque fino al 30.4.2023, potrebbe dar luogo ad altre obbligazioni a carico delle parti, ma non al pagamento della penale qui fatta valere.
L'appello deve pertanto essere accolto nei limiti di cui si è detto, con condanna di al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, Controparte_1
pagina 7 di 8 liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia (ed in particolare alla somma effettivamente riconosciuta a favore della ed alla limitata complessità delle Parte_1
questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 836/23 del Tribunale di Lodi, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di Euro 2.457,78 per interessi moratori, oltre interessi Parte_1
dalle singole fatture a saldo.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali dei due Controparte_1
gradi di giudizio, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi
Euro 1.278,00 (di cui Euro 213,00 per la fase di studio, Euro 213,00 per la fase introduttiva, Euro 426,00 per la fase di trattazione ed Euro 426,00 per la fase decisionale) e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi Euro
1.458,00 (di cui Euro 268,00 per la fase di studio, Euro 268,00 per la fase introduttiva, Euro 496,00 per la fase di trattazione ed Euro 496,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge, con distrazione a favore degli Avvocati Deborah Folloni e Anna Caldi.
Così deciso in Milano il 27.1.2025
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Adriana Cassano Cicuto
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