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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 16.04.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n. 410, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Fontana, in virtù di procura in atti, ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Alatri (FR), via Campello n. 55,
ricorrente contro
in Controparte_1
persona del legale rappr.te p.t., contumace,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo e/o rendita da malattia professionale
Conclusioni: per parte ricorrente quelle dell'atto introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.02.2024, ha dedotto che: 1) aveva svolto Parte_1
l'attività di operaio edile dal 1974 al 2016 alle dipendenze di varie ditte, lavorando per 10 ore al giorno per sei giorni settimanali;
2) lo svolgimento dell'attività lavorativa aveva comportato il sollevamento di notevoli pesi, l'utilizzo di strumenti quali pala, piccone, frullino, martello pneumatico, nonché l'utilizzo di scale;
3) l'attività lavorativa aveva comportato altresì il trasporto di materiai edili con la carriola, l'effettuazione di gettate di cemento anche a mano, la posa a terra di tubolari di ferro, la creazione di fondazioni e la guida di camion per il trasporto di materiali edili;
4) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una sindrome algico disfunzionale del rachide LS, che gli era stata riconosciuta con un grado di menomazione pari al 8%, oltre ad un'artropatia di spalla bilaterale con lesione della cuffia dei rotatori, da considerare anch'essa malattia professionale, per la quale aveva presentato la relativa denuncia all' definita con esito negativo. CP_1
1 Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 12%, l'attore ha chiesto al Tribunale di
Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta CP_1
prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, l' è rimasto contumace. CP_1
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'udienza odierna la causa è stata discussa con il deposito di note scritte e il Giudice adito ha pronunciato separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una “tendinopatia spalle bilaterale dei tendini sovraspinoso e sottoscapolare”, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che per le modalità con le quali si è svolta l'attività lavorativa dell'attore, così come dallo stesso riferite, non emerge una particolare sollecitazione a carico delle spalle, considerato che, nell'attività di carpentiere in vari cantieri edili, è difficile ipotizzare un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori oltre il limite soglia e la necessità di lavorare per più della metà del turno di lavoro con le braccia sollevate.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 16.04.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
2
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 16.04.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n. 410, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Fontana, in virtù di procura in atti, ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Alatri (FR), via Campello n. 55,
ricorrente contro
in Controparte_1
persona del legale rappr.te p.t., contumace,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo e/o rendita da malattia professionale
Conclusioni: per parte ricorrente quelle dell'atto introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.02.2024, ha dedotto che: 1) aveva svolto Parte_1
l'attività di operaio edile dal 1974 al 2016 alle dipendenze di varie ditte, lavorando per 10 ore al giorno per sei giorni settimanali;
2) lo svolgimento dell'attività lavorativa aveva comportato il sollevamento di notevoli pesi, l'utilizzo di strumenti quali pala, piccone, frullino, martello pneumatico, nonché l'utilizzo di scale;
3) l'attività lavorativa aveva comportato altresì il trasporto di materiai edili con la carriola, l'effettuazione di gettate di cemento anche a mano, la posa a terra di tubolari di ferro, la creazione di fondazioni e la guida di camion per il trasporto di materiali edili;
4) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una sindrome algico disfunzionale del rachide LS, che gli era stata riconosciuta con un grado di menomazione pari al 8%, oltre ad un'artropatia di spalla bilaterale con lesione della cuffia dei rotatori, da considerare anch'essa malattia professionale, per la quale aveva presentato la relativa denuncia all' definita con esito negativo. CP_1
1 Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 12%, l'attore ha chiesto al Tribunale di
Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta CP_1
prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, l' è rimasto contumace. CP_1
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'udienza odierna la causa è stata discussa con il deposito di note scritte e il Giudice adito ha pronunciato separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una “tendinopatia spalle bilaterale dei tendini sovraspinoso e sottoscapolare”, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che per le modalità con le quali si è svolta l'attività lavorativa dell'attore, così come dallo stesso riferite, non emerge una particolare sollecitazione a carico delle spalle, considerato che, nell'attività di carpentiere in vari cantieri edili, è difficile ipotizzare un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori oltre il limite soglia e la necessità di lavorare per più della metà del turno di lavoro con le braccia sollevate.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 16.04.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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