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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16073 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg.ri magistrati
dr. Luigi Argan - Presidente
dr. Alfredo Matteo Sacco - Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 42234/2019 R.G. il 1.7.2019 con il procedimento riunito n. R.G.
58091/2023 e vertente tra
, e , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3
avv.ti Mario Cervone e Luigi Azzariti, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Petrella, giusta procura in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore del 29.6.2020
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 28.6.2019, i sigg.ri , e , Pt_2 Pt_1 Parte_3
nella qualità di eredi legittimi del padre, sig. (deceduto in data 5.3.2018), chiedevano Persona_1
disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente nei confronti della sig.ra CP_1
(coniuge del de cuius), previa detrazione delle spese sostenute in favore della massa e
[...]
restituzione di quanto prelevato e/o goduto da parte della coerede, con assegnazione della proprietà
degli immobili ovvero ripartizione del ricavato dalla loro alienazione in proporzione alle rispettive quote ereditarie;
si costituiva in giudizio la sig.ra che, pur non opponendosi allo Controparte_1
scioglimento della comunione ereditaria, chiedeva detrarsi dalla massa il valore del diritto di abitazione a lei spettante sull'immobile sito in Roma, al vicolo del Piede, n. 26 e l'importo di €
30.000,00 oggetto del legato disposto in suo favore dal de cuius.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie e disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della stima del valore e della regolarità
edilizio/urbanistica degli immobili oggetto di comunione inter partes, veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello n. R.G. 58091/2023, introdotto dai sigg.ri e Pt_2 Parte_3
con atto di citazione notificato in data 29.12.2023 ed avente ad oggetto la riduzione, ai sensi dell'art. 553 c.c., delle disposizioni testamentarie del sig. sino alla ricostituzione della loro Persona_1
quota di riserva;
acquisito l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 16.5.2025
(svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta nell'ambito dei procedimenti riuniti dai tre attori (la sig.ra si è Parte_1
costituita nel procedimento n. R.G. 58901/2023 chiedendo l'accoglimento della domanda di riduzione spiegata dai fratelli), trova il proprio fondamento nell'asserita lesione della quota di riserva dei sigg.ri e per effetto delle disposizioni di cui al testamento olografo del 25.2.2017 Pt_2 Parte_3
a firma del sig. e presenta il duplice oggetto della riduzione delle disposizioni predette Persona_1
(nell'ambito del procedimento riunito) e della divisione del compendio ereditario (nell'ambito del giudizio principale) mediante assegnazione o vendita dei beni e ripartizione, pro quota, del ricavato dalla loro alienazione. Con testamento olografo del 25.2.2017 (pubblicato con atto del notaio da Savona del Persona_2
12.4.2018), il sig. così disponeva delle proprie sostanze “…Testamento olografo Io Persona_1
sottoscritto , nato a [...] il [...], nelle mie piene facoltà di intendere e di Persona_1
volere, dispongo che: il diritto di abitazione in Vicolo del Piede, 26, appartamento al 1° piano – interno
1 – 00153 Roma vada a mia moglie che si è prodigata alla mia assistenza;
Controparte_1
nell'ambito della quota disponibile dei miei beni dispongo altresì che siano riservati € 30.000,00
(trentamila) a mia moglie ed € 25.000,00 (venticinquemila) alla figlia Controparte_1 Pt_1
Nomino mio esecutore testamentario il dott. e/o mia figlia . Persona_3 Pt_1 Persona_1
Roma, 25 febbraio 2017…”.
Risulta pacifico ed incontestato tra le parti che, nel caso di specie, non siano state effettuate donazioni,
da parte del de cuius, in favore di alcuno dei coeredi;
che trovi applicazione il disposto di cui all'art. 542 c.c.; che la quota disponibile sia rapportabile ad ¼ del patrimonio ereditario e che la quota spettante a ciascuno dei tre figli sia rapportabile ai 2/9 ciascuno (pari ad 1/3 ciascuno della quota indisponibile dei 2/3 del patrimonio ereditario); il punto essenziale e controverso, ai fini della valutazione della sussistenza e della quantificazione della lamentata lesione della quota di riserva, è
quello relativo alla qualificazione giuridica della disposizione testamentaria con cui il sig. Per_1
riservava alla moglie, odierna convenuta, il diritto di abitazione sull'immobile sito in Roma, al
[...]
vicolo del Piede, n. 26, disposizione che gli attori qualificano come vero e proprio legato testamentario e che, secondo la prospettazione difensiva della convenuta, risulta assorbita e superata dalla riserva
ex lege del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite, stabilita dall'art. 540 c.c.
E pertanto risulta essenziale, ai fini della decisione della presente controversia, verificare se, sul piano sostanziale, l'immobile sito in Roma, al vicolo del Piede, n. 26, fosse realmente adibito a residenza familiare dei coniugi (con conseguente riserva del diritto di abitazione in favore della CP_2
odierna convenuta ai sensi dell'art. 540 c.c.) ovvero se, come sostenuto da parte attrice, il centro di effettiva imputazione degli interessi (familiari, economici, sanitari, ecc.) del de cuius fosse stato stabilito presso la diversa abitazione, sita in SO Superiore (SV), alla via del Pescetto, n. 7, dal momento che la diversa qualificazione giuridica della riserva del diritto di abitazione in favore della convenuta (come legato testamentario ovvero legato ex art. 540 c.c.) incide sensibilmente sulla quantificazione del relictum per effetto dell'attribuzione alla massa ereditaria del valore della piena proprietà del bene nella prima ipotesi e dell'attribuzione, nella seconda, del solo valore della nuda proprietà, con i correlati effetti sulla quantificazione della quota di riserva degli attori e sulla sua lamentata lesione.
Contrariamente agli assunti di parte attrice e sulla base della complessiva disamina della copiosa documentazione allegata da entrambe le parti agli atti del presente giudizio, risulta sufficientemente comprovato l'assunto di parte convenuta, secondo cui l'appartamento romano di vicolo del Piede, n.
26 fosse effettivamente e realmente adibito a residenza familiare dei due coniugi lungo l'intero periodo di durata del rapporto coniugale (2002/2018), mentre i (comprovati) periodi di soggiorno presso l'abitazione di SO Superiore, pur nella loro frequenza, non sono in grado di dimostrare che,
effettivamente, tale dimora fosse divenuta il centro stabile degli interessi familiari, lavorativi, sociali e sanitari del sig. . Persona_1
Molteplici sono, infatti, gli elementi di riscontro idonei a confermare che la residenza anagrafica del
de cuius presso l'appartamento di vicolo del Piede, n. 26 fosse sostanziale ed effettiva e non soltanto formale: è in atti la certificazione anagrafica della residenza del sig. in vicolo del Persona_1
Piede, n. 26; è in atti la scheda di constatazione del decesso del sig. da parte del dr. Persona_1
attestante la circostanza che la morte del soggetto fosse avvenuta proprio Controparte_3
nell'immobile di vicolo del Piede, n. 26; è in atti la documentazione attestante l'installazione, presso l'immobile romano, di un seggiolino montascale alla data del settembre 2016; è in atti la documentazione sanitaria, da cui si evince non soltanto che il sig. fosse iscritto presso Persona_1
la ASL di Roma e fosse assistito, quale medico di base, dal dr. (con studio in Roma, Controparte_3
alla via del Moro, n. 11), ma anche che lo stesso, nel corso degli anni, sia stato ricoverato in strutture sanitarie romane (cfr. la cartella clinica di Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli dal 17.2.2017)
nonché curato e visitato da sanitari romani o presso strutture ospedaliere di Roma (cfr. il documento allegato sub 46 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta); è in atti la copiosa documentazione (allegato sub 47 alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta)
attestante le spese farmaceutiche effettuate, nel corso degli anni, presso numerose farmacie romane;
dagli estratti conto bancari versati in atti da entrambe le parti si evince, inoltre, la circostanza
(pacificamente ammessa da parte convenuta) di numerosi e frequenti soggiorni in Liguria, di spesa alimentare, farmaceutica o di altro genere effettuata anche in quelle circostanze, ma si rilevano anche le numerosissime spese effettuate presso farmacie, bar, ristoranti e supermercati romani nel corso degli anni, il che evidenzia la consuetudine di vita del sig. nella frequentazione Persona_1
ripetuta di determinati locali ed attività commerciali nella città di Roma.
E' pure documentata la circostanza dell'effettiva dimora presso l'immobile di vicolo del Piede, n. 26
da parte della convenuta che, nonostante fosse formalmente residente in [...], di fatto abitava stabilmente, insieme al marito, presso l'immobile romano (cfr. i numerosi atti alla stessa notificati presso detta abitazione, la tessera elettorale rilasciata dal competente Municipio romano, il contratto Seguimi di fin dall'anno 20100, ecc.). CP_4
Di contro, la mera allegazione, da parte degli attori, di estratti conto che registrano le spese effettuate in Liguria durante numerosi periodi, unitamente alla circostanza del ricovero del sig. Persona_1
presso strutture ospedaliere liguri e presso l' di Genova a seguito del malore Controparte_5
occorsogli nel 2016 e del successivo intervento, seguito dal ricovero e dalla permanenza in Liguria
fino all'autunno dello stesso anno, non è sufficiente a fornire ragionevole e piena prova dell'effettiva residenza del de cuius presso l'abitazione di SO Superiore, chiaramente adibita a soggiorno estivo, in occasione di periodi festivi ovvero in circostanze particolari (quale quella del ricovero del sig. presso nosocomi liguri), e come tale non suscettibile di essere qualificata quale residenza Per_1
familiare dei coniugi;
né potrebbe costituire valida prova dell'effettiva e stabile residenza del de cuius
in SO Superiore il fatto che lo stesso, periodicamente, si recasse a visita presso strutture o medici liguri, essendo plausibile quanto affermato dalla convenuta sul punto in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 14.4.2021, e cioè che “…mio marito ebbe un infarto in data 26.12.2015, quando
ci trovavamo in SO Superiore per le feste natalizie…si trattava di una situazione di emergenza e
mio marito non era trasportabile se non in un ospedale vicino…mio marito fu ricoverato presso
l'ospedale di Genova fino al mese di aprile 2016…quando mio marito è stato dimesso CP_5
dall'ospedale di Genova, necessitava di terapie e controlli costanti per cui siamo dovuti rimanere in
Liguria fino all'autunno 2016; poi siamo tornati a Roma, dove mio marito ha continuato le cure
specialistiche…nel corso degli anni dal 2016 fino al decesso di mio marito abbiamo viaggiato spesso
tra SO Superiore e Roma principalmente per motivi di salute di mio marito (che intratteneva
ancora contatti con i medici liguri che lo avevano curato), poi per le vacanze estive;
preciso che mio
marito ha continuato a viaggiare anche nell'ultimo anno, quando era costretto in carrozzina…”. Ai sensi dell'art. 540 c.c. “…al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i
diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di
proprietà del defunto o comuni…”; la riserva ex lege del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite assorbe e supera l'efficacia della disposizione testamentaria del sig. , Persona_1
attributiva del diritto di abitazione sulla residenza familiare in favore della sig.ra con la CP_1
conseguenza che detto diritto, spettante ex lege alla predetta ai sensi dell'art. 540 c.c., non possa essere quantificato nella ricostruzione del complessivo valore del relictum, ai fini della riunione fittizia e del calcolo dell'ammontare (e della lamentata lesione) della quota di riserva degli odierni attori.
Risulta pacifico ed incontestato tra le parti che nella successione in morte del sig. sia Persona_1
ricaduta la piena proprietà dell'appartamento sito in Roma, alla via Feronia, n. 146, la nuda proprietà
(gravata dal diritto di abitazione del coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 c.c.) dell'appartamento sito in Roma, al vicolo del Piede, n. 26, la vettura Toyota RAV 4, tg. FH612MJ, la giacenza del conto corrente bancario n. 4646097 aperto presso banca per € 24.501,00, la giacenza del conto CP_6
corrente bancario n. 401115978 aperto presso banca per € 90,00, la giacenza del conto CP_6
corrente bancario n. 4127459 aperto presso banca Finecobank per € 14.546,00 e la giacenza del conto titoli Finecobank pari ad € 32.376,00; il valore del relictum ereditario è stato verificato e stimato in corso di giudizio e, sulla base degli accertamenti peritali svolti, è emerso che il valore dell'immobile di via Feronia, n. 146, int. 21, è pari ad € 160.000,00 (tenuto conto dei necessari interventi di ristrutturazione e dell'attuale locazione a terzi); il valore della nuda proprietà dell'immobile di vicolo del Piede, n. 26 è pari ad € 116.000,00 mentre il valore del relativo diritto di abitazione è pari ad €
174.000,00; il valore della vettura Toyota RAV 4, tg. FH612MJ è ragionevolmente pari ad € 23.515,00
(tenuto conto del fisiologico deprezzamento conseguito al decorso del tempo dalla instaurazione del presente giudizio all'attualità); dal complessivo valore del relictum dev'essere sottratta la somma di
€ 8.100,00 esborsata dalla sig.ra per il pagamento delle esequie del padre. Parte_2
E pertanto, a fronte del complessivo valore del relictum di € 362.928,00 (di cui i 2/3, ossia €
241.952,00, spetta agli odierni attori nella misura di 1/3 ciascuno ai sensi dell'art. 542 c.c., ossia per
€ 80.650,00 ciascuno), i due legati disposti dal testatore (per € 30.000,00 in favore della convenuta e di € 25.000,00 in favore della sig.ra ) non sono lesivi della quota di riserva degli Parte_1 attori, in quanto il loro ammontare è ampiamente ricompreso nella quota disponibile, pari ad ¼ del patrimonio ed ammontante ad € 90.732,00.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto della domanda di riduzione spiegata dai due attori, sigg.ri e . Pt_2 Parte_3
Per quanto attiene alla domanda di divisione giudiziale oggetto del procedimento principale, si rileva che la successione in morte del sig. risulta solo in parte regolata dal testamento Persona_1
olografo del 25.2.2017 (contenente disposizioni a titolo di legato) mentre, per il resto, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 581 c.c., con l'attribuzione, in favore del coniuge, di un terzo del patrimonio e dei restanti due terzi in favore dei figli (che, nella fattispecie in esame, vi concorrono nella misura dei
2/9 ciascuno); si osserva ancora che il compendio immobiliare oggetto di domanda è costituito dalla nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma, al vicolo del Piede, n. 26, piano 1 (censito in N.C.E.U.
del Comune di Roma al foglio 497, part. 326, sub. 2, cat. A/2, classe 4) e dall'appartamento sito in
Roma, alla via Feronia, n. 146, int. 21 (censito in N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 603, part. 591, sub. 501, cat. A/3, classe 4) e la corretta identificazione degli stessi, oltre che la comune ed indivisa proprietà in capo agli odierni contendenti, è documentalmente riscontrabile nelle certificazioni notarili e nelle certificazioni catastali versate in atti da parte attrice.
Soccorrono, ai fini della concreta attuazione della divisione giudiziale del compendio, gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di giudizio per la stima degli immobili, che ne ha determinato il valore nei termini sopra riportati ed accertato la regolarità edilizio/urbanistica e conformità catastale;
in sede di note di trattazione scritta del 30.4.2025 gli attori hanno richiesto l'assegnazione pro indiviso e nella misura di 1/3 ciascuno dell'immobile sito in Roma, alla via
Feronia, n. 146; la convenuta, in sede di note di trattazione scritta del 7.5.2025, ha richiesto l'assegnazione della piena proprietà dell'immobile di vicolo del Piede, n. 26.
Dev'essere, inoltre, assegnata alla sig.ra l'autovettura Toyota RAV 4, tg. FH612MJ, di cui CP_1
la stessa, in atto introduttivo aveva richiesto l'assegnazione, previa detrazione delle spese;
si osserva sul punto che la vettura, già intestata alla sig.ra fin dal 23.7.2018 (cfr. la carta di CP_1
circolazione allegata sub 9 alla comparsa di costituzione e risposta) risulta essere rimasta, per pacifica ammissione tra le parti, nel possesso della stessa che è tenuta, in ragione del godimento del bene, a sopportarne le relative spese (in termini di spese assicurative, tagliandi, ecc.);
nemmeno risulta dovuto i rimborso pro quota delle spese sostenute dalla sig.ra per il CP_1
rinnovo della polizza Allianz relativa all'immobile di vicolo del Piede, n. 26 del quale la stessa,
titolare del diritto di abitazione e come tale nel possesso e pieno godimento, risulta pure tenuta al pagamento delle relative spese;
non risulta dovuto il rimborso pro quota in favore della convenuta dell'importo della fattura Vodafone intestata al de cuius e relativa al traffico telefonico del predetto per il periodo 1.3.2018 – 9.3.2018, in quanto detta fattura è stata addebitata su carta American
Express intestata al sig. (cfr. l'allegato sub 13 alla prima memoria ex art. 183 Persona_1
c.p.c. di parte attrice); risulta singolare e non comprovata la circostanza dedotta da parte convenuta circa il mancato godimento dell'abbonamento Sky intestato al de cuius, stante la convivenza tra i due coniugi sia presso l'immobile romano di vicolo del Piede, n. 26 che presso l'abitazione di SO
Superiore, come sopra ampiamente argomentato.
E pertanto, in riferimento al complessivo valore del relictum ereditario di € 371.028,00, il valore della quota della odierna convenuta (pari ad 1/3) è rapportabile all'ammontare di € 123.676,00: a fronte dell'assegnazione, in favore della predetta, della intera (nuda) proprietà dell'immobile di vicolo del Piede, n. 26 (€ 116.000,00) e della vettura Toyota RAV 4, tg. FH612MJ (€ 23.515,00), si perviene all'importo totale della sua quota di € 139.515,00.
La quota ereditaria dei tre attori (pari ai 2/3) è rapportabile all'ammontare di € 247.352,00:
l'assegnazione, in favore degli attori, pro indiviso e nella misura di 1/3 ciascuno dell'immobile sito in Roma, alla via Feronia, n. 146 (€ 160.000,00), dell'intera giacenza del conto corrente bancario n. 4646097 aperto presso banca per € 24.501,00, dell'intera giacenza del conto corrente CP_6
bancario n. 401115978 aperto presso banca per € 90,00, dell'intera giacenza del conto CP_6
corrente bancario n. 4127459 aperto presso banca Finecobank per € 14.546,00 e dell'intera giacenza del conto titoli Finecobank pari ad € 32.376,00, determina un ammontare complessivo di
€ 231.513,00, con conseguente obbligo di conguaglio, in favore degli attori, della somma di €
15.839,00; deve, infine, essere posta a carico di parte convenuta la quota di 1/3 della somma di €
8.100,00, interamente esborsata da parte attrice per le esequie del sig. , così per Persona_1
un ammontare finale del conguaglio di € 18.539,00. Per quanto attiene, infine, alla regolamentazione delle spese di giudizio, si rileva che “…nei
procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno
poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando,
invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto
con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla
divisione…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 1635 del 24.1.2020); le spese relative alla ulteriore materia del contendere restano integralmente compensate tra le parti in considerazione della loro reciproca soccombenza;
le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste, definitivamente e pro
quota, a carico di entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Pt_2
e , con atto di citazione notificato in data in data 28.6.2019 nei
[...] Parte_3
confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda di riduzione oggetto del procedimento riunito;
---
2) ordina lo scioglimento della comunione sussistente inter partes in riferimento ai seguenti beni mobili ed immobili in comproprietà pro indiviso:
- nuda proprietà dell'appartamento sito in Roma, al vicolo del Piede, n. 26, piano 1, censito in
N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 497, part. 326, sub. 2, cat. A/2, classe 4;
- appartamento sito in Roma, alla via Feronia, n. 146, int. 21, censito in N.C.E.U. del Comune di
Roma al foglio 603, part. 591, sub. 501, cat. A/3, classe 4;
- vettura Toyota RAV 4, tg. FH612MJ;
- giacenza del conto corrente bancario n. 4646097 aperto presso banca per € 24.501,00; CP_6
- giacenza del conto corrente bancario n. 401115978 aperto presso banca per € 90,00; CP_6
- giacenza del conto corrente bancario n. 4127459 aperto presso banca Finecobank per € 14.546,00;
- giacenza del conto titoli Finecobank pari ad € 32.376,00;
3) dispone la divisione dei beni oggetto del compendio e, per l'effetto assegna alla sig.ra CP_1
(già titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 c.c.) la nuda proprietà
[...]
dell'appartamento sito in Roma, al vicolo del Piede, n. 26, piano 1, censito in N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 497, part. 326, sub. 2, cat. A/2, classe 4 e la vettura Toyota RAV 4, tg. FH612MJ;
4) assegna ai sigg.ri , e , la piena Parte_2 Parte_1 Parte_3
proprietà, pro indiviso e nella misura di 1/3 ciascuno, dell'appartamento sito in Roma, alla via
Feronia, n. 146, int. 21, censito in N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 603, part. 591, sub. 501,
cat. A/3, classe 4, nonché l'intera giacenza del conto corrente bancario n. 4646097 aperto presso banca per € 24.501,00; l'intera giacenza del conto corrente bancario n. 401115978 aperto CP_6
presso banca per € 90,00; l'intera giacenza del conto corrente bancario n. 4127459 aperto CP_6
presso banca Finecobank per € 14.546,00 e l'intera giacenza del conto titoli Finecobank pari ad €
32.376,00;
5) condanna la sig.ra al pagamento, in favore di controparte, del complessivo Controparte_1
importo di € € 18.539,00 a titolo di conguaglio e rimborso spese;
---
6) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;---
7) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
---
8) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente e pro quota, a carico di entrambe le parti.
Roma, 9.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Andreina Gagliardi dr. Luigi Argan