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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Alessandro Simonetti
- Opponente - contro
“ in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Michela Nocco
- Convenuta -
OGGETTO: “OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2022, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto, previa sospensiva, dichiararsi la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10676202200003429000, notificatale il 7.12.2022 (limitatamente agli atti sottesi per i quali sussiste la giurisdizione e la competenza di questo giudice) e, conseguentemente, che fosse dichiarato inesigibile il pagamento della somma richiesta con la stessa.
Spiegava quindi opposizione eccependo quanto segue:
“1) inesistenza e\o nullità assoluta della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto inviata da indirizzo p.e.c. non istituzionale e non presente nei pubblici registri;
2) Inesistenza e\o nullità assoluta, invalidità ed inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per duplicazione delle somme, già azionate con l'intimazione di pagamento n.
10620229001107590000 (Cfr. Doc. 2), in violazione del principio di diritto del ne bis in idem con carenza di legittimazione attiva dell' che non può agire più volte per la medesima pretesa ma CP_2 deve necessariamente attendere l'esito dei giudizi ancora sub iudice anche e soprattutto in presenza
1
di un'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e\o esecutività delle cartelle prodromiche;
3) Nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto priva dell'indicazione dell'immobile su cui verrà trascritta l'ipoteca.
4) Nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto non è indicato il responsabile del procedimento di notificazione della comunicazione preventiva per cui è causa.
5) Inesistenza e\o nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto priva di ogni atto prodromico e della notifica del titolo esecutivo, di alcuna cartella esattoriale, intimazione di pagamento, avviso di mora, invito o avviso di pagamento dal che deriva che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non può costituire elemento di formazione della sanzione e\o della pretesa impositiva, con conseguente carenza di legittimazione passiva del ricorrente che non debitore di alcun ente impositore;
6) La comunicazione preventiva è in ogni caso viziata, illegittima ed improduttiva di effetti giuridici in quanto non dà prova della tempestività delle pretese riscossive dell' Controparte_1
.
[...]
Da ciò deriva la decadenza dell'invocato potere riscossivo e la conseguente prescrizione di ogni preteso, ma non provato diritto di credito, risalente a 10 anni fa senza che sia stato mai regolarmente notificato alcun atto prodromico ed interruttivo della prescrizione.
7) Inesistenza e\o nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto inviata a mezzo pec, peraltro, in unica facciata pdf priva di alcuna firma digitale
e quindi non può considerarsi un valido documento informatico così come previsto per legge.
8) Inesistenza e\o nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto risulta priva della indicazione della modalità di calcolo degli interessi.
9) Inesistenza della e\o nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto priva di alcuna attestazione di conformità.
10) Inesistenza e\o nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto priva della relata di notifica.
11) Inesistenza e\o nullità assoluta della illegittima comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto priva dell'allegazione delle cartelle quali titoli fondanti la pretesa impositiva\riscossiva.”
Si è costituita la convenuta, contestando le prospettazioni attoree con diffuse considerazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53
2
del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Sulla questione della notifica mediante PEC, deve osservarsi che trattasi di modalità espressamente prevista dalla legge (cfr. l'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con applicazione del D.P.R. n.
68/2005; si veda altresì l'art. 30, co. 4, D.L. n. 78/2010 per l'avviso di addebito ), sicché la Pt_2 notifica si intende effettuata quando il messaggio è consegnato nell'indirizzo di posta del destinatario (cioè quando il mittente riceve la ricevuta di consegna, a prescindere dall'avvenuta lettura del messaggio, essendo all'evidenza irrilevanti circostanze imputabili solo al destinatario: cfr.
Cass. Sez. VI-III, 15 dicembre 2016 n° 25968 e Sez. L Sentenza n. 15070 del 2 luglio 2014).
Si aggiunga che, come precisato da Cass. Sez. I, 21 luglio 2016 n° 15035: “In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario” (conf. Cass. Sez. III, 31 ottobre 2017 n°
25819).
E' stato pure precisato che anche l'eventuale violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo (cfr. ex plurimis Cass. Sez. VI-V, 1° giugno 2018 n° 14042).
Per cui, in mancanza di diversa specifica contestazione in ordine al contenuto della PEC, deve farsi applicazione anche del principio di diritto secondo il quale non è richiesta la sottoscrizione della cartella (quindi nemmeno in forma digitale) dovendosi infatti ritenere che: “In tema di riscossione
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delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n.
602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione” (sic Cass.
Sez. V, 30 dicembre 2015 n° 26053; conf. Cass. Sez. V, 13 maggio 2016 n° 9872 e Cass. Sez. V, 5 dicembre 2014 n° 25773).
Infine, ove mai necessario, in relazione alla dimostrazione delle notifiche effettuate a mezzo PEC eventualmente fornita con modalità telematiche dalla parte onerata, si rileva altresì che Cass. SS.
UU. 27 aprile 2018 n° 10266 ha precisato che: “In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della
Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale”.
Ancora più recentemente, << la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>> (cfr Cass. 30948/2019 vedi anche Cass
6417/2019) ed ha inoltre precisato che < informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.
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Né appare necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – << Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta>>.
Quanto alla necessità della relata di notificazione, l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 consente che la notificazione possa essere eseguita “anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oggi anche PEC) da parte dell'agente per la riscossione;
si
è specificato che in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.
(Ord. Cass. 28399/2017).
Si consideri inoltre che l'articolo 60 del d.p.r. 600/73, nel consentire la notifica a mezzo pec dell'avviso, sancisce che essa è in deroga all'articolo 149 bis c.p.c. e, dunque, alle disposizioni che prescrivono la relata di notifica.
Parte ricorrente ha inoltre contestato la validità della notifica della intimazione opposta perché proveniente da indirizzo pec diverso da quello indicato nei Pubblici Registri Ministeriali. Tale contestazione non coglie nel segno, alla luce del principio affermato di recente dalla Suprema Corte nella Ordinanza 16.01.2023, n. 982: “Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri CP_1
( t) ma da uno diverso Email_1
(notifica. ), relativamente al quale però è evidente ictu Email_2 Email_3 oculi la provenienza dall' ”, richiamando peraltro propri precedenti con i quali Controparte_1 era stato affermato: “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale
Contr riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente
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del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022); l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente. (Nella fattispecie, erano dedotti, senza indicare i conseguenti pregiudizi, l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all'atto impugnato e mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento: Cass. n. 11052 del 2018)”.
Quanto alla necessità dell'allegazione degli atti prodromici (puntualmente richiamati nella stessa comunicazione preventiva), al riguardo, la Corte di legittimità, con orientamento consolidato ha sancito che, laddove il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058 e
28772 del 2021).
Quanto alla mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi di mora, è sufficiente rilevare che nella stessa dalla comunicazione è richiamato l'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, e dunque calcolati nel rispetto di detta previsione ( "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi").
In ordine alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, è appena il caso di rilevare che nella stessa comunicazione (pag.1) è indicato altresì il nome di detto soggetto.
Quanto alla mancata indicazione dell'immobile, è sufficiente rimarcare che nessuna norma di legge impone detta indicazione.
Quanto alla doglianza relativa all'asserita intervenuta prescrizione quinquennale, come emerge della documentazione allegata dalla convenuta, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dai seguenti atti: per la cartella n. 10620130000555429000 (notificata il 04/02/2013): intimazione di pagamento N.
106 2016 90016058 60/000 notificata il 24.03.2016, intimazione di pagamento n.
10620199002536112000 notificata il 26/04/2019);
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per la cartella n. 10620140011754228000, notificata il 17/03/2015: intimazione di pagamento n.
10620199002536112000 notificata il 26/04/2019.
Quanto alle cartelle n. 10620170010805165000, notificata il 18/01/2018 n. 10620190000826534000
(notificata il 15/01/2019) e n. 10620190021739002000 (notificata il 24/01/2020), certamente nessuna prescrizione può dirsi maturata essendo decorso un termine certamente inferiore al quinquennio sino alla notifica della comunicazione opposta.
Va precisato inoltre che la convenuta ha fornito idonea prova della notificazione di tutti detti atti prodromici, fatta eccezione per la cartella n. 10620170010805165000; tuttavia, la parte ricorrente avrebbe dovuto far valere detto vizio formale di mancata notifica (che in questa sede è dunque inammissibile) entro 20 giorni dalla notifica (di cui vi è prova in atti) del primo atto successivo, ossia della intimazione n.10620199002536112000 notificata il 26/04/2019.
Infine, quanto alla asserita duplicazione delle pretese - essendo le cartelle indicate poste alla base tanto della intimazione (opposta in altro giudizio) quanto della comunicazione preventiva opposta in questa sede - è appena il caso di rilevare che gli atti impugnati hanno funzioni diverse e ben possono avere ad oggetto le medesime cartelle, senza che ciò comporti una duplicazione delle pretese.
Inoltre, deve rilevarsi altresì l'infondatezza della eccezione relativa alla asserita illegittimità della comunicazione preventiva perché emessa in presenza di una sospensione (disposta da questo giudicante in altro giudizio) dell'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento: sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il quale esclude che l'iscrizione ipotecaria (e quindi anche la comunicazione preventiva) sia un atto esecutivo (cfr.
Cass. n. 4871 del 23 febbraio 2021 e giurisprudenza da questa richiamata). Ne deriva che la precedente sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti posti alla base della comunicazione, non incide in alcun modo sulla possibilità della di agire mediante la Controparte_4
forma di autotutela del credito contestata in questa sede.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Inaccoglibile invece appare la domanda di condanna formulata dalla parte opposta ai sensi dell'art. 96 cpc.. Infatti, quanto al risarcimento del danno di cui al comma primo, l'istante non ha in concreto dimostrato di aver subito alcun effettivo danno ulteriore a causa della instaurazione della lite, dovendosi rilevare che (secondo l'opzione interpretativa a cui questo giudice presta adesione) tale pronuncia presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'"an" che del "quantum debeatur", mediante la allegazione di elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente la sussistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. Lav. 27 novembre 2007 n° 24645; conformi
Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 08/06/2007, Sez. U, Ordinanza n. 1140 del 19/01/2007, Sez. 1,
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Sentenza n. 27383 del 12/12/2005, Sez. 3, Sentenza n. 13355 del 19/07/2004 e Sez. U, Ordinanza n.
7583 del 20/04/2004).
Né risulta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96
c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata ed eventualmente stabilita dal giudice in via equitativa, trattandosi di una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, che tuttavia richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro (se non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, almeno) di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. ex plurimis Cass. Sez. II, 21 novembre 2017 n° 27623), dovendosi altresì precisare che l'abuso del diritto processuale non è identificabile nella mera infondatezza della prospettazione (cfr. anche Cass. Sez. III, 29 settembre 2016 n° 19285, che si richiama anche a C.
Cost., sent. 26 giugno 2016 n. 152).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della delle Controparte_4 spese e competenze di lite, che liquida in € 3.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione, in favore del procuratore anticipatario.
Taranto, 25 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Alessandro Simonetti
- Opponente - contro
“ in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Michela Nocco
- Convenuta -
OGGETTO: “OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2022, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto, previa sospensiva, dichiararsi la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10676202200003429000, notificatale il 7.12.2022 (limitatamente agli atti sottesi per i quali sussiste la giurisdizione e la competenza di questo giudice) e, conseguentemente, che fosse dichiarato inesigibile il pagamento della somma richiesta con la stessa.
Spiegava quindi opposizione eccependo quanto segue:
“1) inesistenza e\o nullità assoluta della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto inviata da indirizzo p.e.c. non istituzionale e non presente nei pubblici registri;
2) Inesistenza e\o nullità assoluta, invalidità ed inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per duplicazione delle somme, già azionate con l'intimazione di pagamento n.
10620229001107590000 (Cfr. Doc. 2), in violazione del principio di diritto del ne bis in idem con carenza di legittimazione attiva dell' che non può agire più volte per la medesima pretesa ma CP_2 deve necessariamente attendere l'esito dei giudizi ancora sub iudice anche e soprattutto in presenza
1
di un'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e\o esecutività delle cartelle prodromiche;
3) Nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto priva dell'indicazione dell'immobile su cui verrà trascritta l'ipoteca.
4) Nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto non è indicato il responsabile del procedimento di notificazione della comunicazione preventiva per cui è causa.
5) Inesistenza e\o nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto priva di ogni atto prodromico e della notifica del titolo esecutivo, di alcuna cartella esattoriale, intimazione di pagamento, avviso di mora, invito o avviso di pagamento dal che deriva che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non può costituire elemento di formazione della sanzione e\o della pretesa impositiva, con conseguente carenza di legittimazione passiva del ricorrente che non debitore di alcun ente impositore;
6) La comunicazione preventiva è in ogni caso viziata, illegittima ed improduttiva di effetti giuridici in quanto non dà prova della tempestività delle pretese riscossive dell' Controparte_1
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[...]
Da ciò deriva la decadenza dell'invocato potere riscossivo e la conseguente prescrizione di ogni preteso, ma non provato diritto di credito, risalente a 10 anni fa senza che sia stato mai regolarmente notificato alcun atto prodromico ed interruttivo della prescrizione.
7) Inesistenza e\o nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto inviata a mezzo pec, peraltro, in unica facciata pdf priva di alcuna firma digitale
e quindi non può considerarsi un valido documento informatico così come previsto per legge.
8) Inesistenza e\o nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto risulta priva della indicazione della modalità di calcolo degli interessi.
9) Inesistenza della e\o nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto priva di alcuna attestazione di conformità.
10) Inesistenza e\o nullità assoluta della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che si impugna in quanto priva della relata di notifica.
11) Inesistenza e\o nullità assoluta della illegittima comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto priva dell'allegazione delle cartelle quali titoli fondanti la pretesa impositiva\riscossiva.”
Si è costituita la convenuta, contestando le prospettazioni attoree con diffuse considerazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53
2
del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Sulla questione della notifica mediante PEC, deve osservarsi che trattasi di modalità espressamente prevista dalla legge (cfr. l'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con applicazione del D.P.R. n.
68/2005; si veda altresì l'art. 30, co. 4, D.L. n. 78/2010 per l'avviso di addebito ), sicché la Pt_2 notifica si intende effettuata quando il messaggio è consegnato nell'indirizzo di posta del destinatario (cioè quando il mittente riceve la ricevuta di consegna, a prescindere dall'avvenuta lettura del messaggio, essendo all'evidenza irrilevanti circostanze imputabili solo al destinatario: cfr.
Cass. Sez. VI-III, 15 dicembre 2016 n° 25968 e Sez. L Sentenza n. 15070 del 2 luglio 2014).
Si aggiunga che, come precisato da Cass. Sez. I, 21 luglio 2016 n° 15035: “In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario” (conf. Cass. Sez. III, 31 ottobre 2017 n°
25819).
E' stato pure precisato che anche l'eventuale violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo (cfr. ex plurimis Cass. Sez. VI-V, 1° giugno 2018 n° 14042).
Per cui, in mancanza di diversa specifica contestazione in ordine al contenuto della PEC, deve farsi applicazione anche del principio di diritto secondo il quale non è richiesta la sottoscrizione della cartella (quindi nemmeno in forma digitale) dovendosi infatti ritenere che: “In tema di riscossione
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delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n.
602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione” (sic Cass.
Sez. V, 30 dicembre 2015 n° 26053; conf. Cass. Sez. V, 13 maggio 2016 n° 9872 e Cass. Sez. V, 5 dicembre 2014 n° 25773).
Infine, ove mai necessario, in relazione alla dimostrazione delle notifiche effettuate a mezzo PEC eventualmente fornita con modalità telematiche dalla parte onerata, si rileva altresì che Cass. SS.
UU. 27 aprile 2018 n° 10266 ha precisato che: “In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della
Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale”.
Ancora più recentemente, << la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>> (cfr Cass. 30948/2019 vedi anche Cass
6417/2019) ed ha inoltre precisato che < informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.
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Né appare necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – << Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta>>.
Quanto alla necessità della relata di notificazione, l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 consente che la notificazione possa essere eseguita “anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oggi anche PEC) da parte dell'agente per la riscossione;
si
è specificato che in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.
(Ord. Cass. 28399/2017).
Si consideri inoltre che l'articolo 60 del d.p.r. 600/73, nel consentire la notifica a mezzo pec dell'avviso, sancisce che essa è in deroga all'articolo 149 bis c.p.c. e, dunque, alle disposizioni che prescrivono la relata di notifica.
Parte ricorrente ha inoltre contestato la validità della notifica della intimazione opposta perché proveniente da indirizzo pec diverso da quello indicato nei Pubblici Registri Ministeriali. Tale contestazione non coglie nel segno, alla luce del principio affermato di recente dalla Suprema Corte nella Ordinanza 16.01.2023, n. 982: “Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri CP_1
( t) ma da uno diverso Email_1
(notifica. ), relativamente al quale però è evidente ictu Email_2 Email_3 oculi la provenienza dall' ”, richiamando peraltro propri precedenti con i quali Controparte_1 era stato affermato: “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale
Contr riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente
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del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022); l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente. (Nella fattispecie, erano dedotti, senza indicare i conseguenti pregiudizi, l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all'atto impugnato e mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento: Cass. n. 11052 del 2018)”.
Quanto alla necessità dell'allegazione degli atti prodromici (puntualmente richiamati nella stessa comunicazione preventiva), al riguardo, la Corte di legittimità, con orientamento consolidato ha sancito che, laddove il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058 e
28772 del 2021).
Quanto alla mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi di mora, è sufficiente rilevare che nella stessa dalla comunicazione è richiamato l'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, e dunque calcolati nel rispetto di detta previsione ( "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi").
In ordine alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, è appena il caso di rilevare che nella stessa comunicazione (pag.1) è indicato altresì il nome di detto soggetto.
Quanto alla mancata indicazione dell'immobile, è sufficiente rimarcare che nessuna norma di legge impone detta indicazione.
Quanto alla doglianza relativa all'asserita intervenuta prescrizione quinquennale, come emerge della documentazione allegata dalla convenuta, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dai seguenti atti: per la cartella n. 10620130000555429000 (notificata il 04/02/2013): intimazione di pagamento N.
106 2016 90016058 60/000 notificata il 24.03.2016, intimazione di pagamento n.
10620199002536112000 notificata il 26/04/2019);
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per la cartella n. 10620140011754228000, notificata il 17/03/2015: intimazione di pagamento n.
10620199002536112000 notificata il 26/04/2019.
Quanto alle cartelle n. 10620170010805165000, notificata il 18/01/2018 n. 10620190000826534000
(notificata il 15/01/2019) e n. 10620190021739002000 (notificata il 24/01/2020), certamente nessuna prescrizione può dirsi maturata essendo decorso un termine certamente inferiore al quinquennio sino alla notifica della comunicazione opposta.
Va precisato inoltre che la convenuta ha fornito idonea prova della notificazione di tutti detti atti prodromici, fatta eccezione per la cartella n. 10620170010805165000; tuttavia, la parte ricorrente avrebbe dovuto far valere detto vizio formale di mancata notifica (che in questa sede è dunque inammissibile) entro 20 giorni dalla notifica (di cui vi è prova in atti) del primo atto successivo, ossia della intimazione n.10620199002536112000 notificata il 26/04/2019.
Infine, quanto alla asserita duplicazione delle pretese - essendo le cartelle indicate poste alla base tanto della intimazione (opposta in altro giudizio) quanto della comunicazione preventiva opposta in questa sede - è appena il caso di rilevare che gli atti impugnati hanno funzioni diverse e ben possono avere ad oggetto le medesime cartelle, senza che ciò comporti una duplicazione delle pretese.
Inoltre, deve rilevarsi altresì l'infondatezza della eccezione relativa alla asserita illegittimità della comunicazione preventiva perché emessa in presenza di una sospensione (disposta da questo giudicante in altro giudizio) dell'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento: sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il quale esclude che l'iscrizione ipotecaria (e quindi anche la comunicazione preventiva) sia un atto esecutivo (cfr.
Cass. n. 4871 del 23 febbraio 2021 e giurisprudenza da questa richiamata). Ne deriva che la precedente sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti posti alla base della comunicazione, non incide in alcun modo sulla possibilità della di agire mediante la Controparte_4
forma di autotutela del credito contestata in questa sede.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Inaccoglibile invece appare la domanda di condanna formulata dalla parte opposta ai sensi dell'art. 96 cpc.. Infatti, quanto al risarcimento del danno di cui al comma primo, l'istante non ha in concreto dimostrato di aver subito alcun effettivo danno ulteriore a causa della instaurazione della lite, dovendosi rilevare che (secondo l'opzione interpretativa a cui questo giudice presta adesione) tale pronuncia presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'"an" che del "quantum debeatur", mediante la allegazione di elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente la sussistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. Lav. 27 novembre 2007 n° 24645; conformi
Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 08/06/2007, Sez. U, Ordinanza n. 1140 del 19/01/2007, Sez. 1,
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Sentenza n. 27383 del 12/12/2005, Sez. 3, Sentenza n. 13355 del 19/07/2004 e Sez. U, Ordinanza n.
7583 del 20/04/2004).
Né risulta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96
c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata ed eventualmente stabilita dal giudice in via equitativa, trattandosi di una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, che tuttavia richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro (se non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, almeno) di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. ex plurimis Cass. Sez. II, 21 novembre 2017 n° 27623), dovendosi altresì precisare che l'abuso del diritto processuale non è identificabile nella mera infondatezza della prospettazione (cfr. anche Cass. Sez. III, 29 settembre 2016 n° 19285, che si richiama anche a C.
Cost., sent. 26 giugno 2016 n. 152).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della delle Controparte_4 spese e competenze di lite, che liquida in € 3.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione, in favore del procuratore anticipatario.
Taranto, 25 febbraio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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