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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/10/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1874 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data 15.05.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
tra
), con sede legale in Sondrio piazza Garibaldi n. 16, in Parte_1 (p.iva: P.IVA 1
Parte 2 (C.F.: C.F. 1 ), elettivamente persona del legale rappresentante sig. domiciliata in Roma via Lago di Lesina 35, presso lo studio dell'avv. Claudio Coratella che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- appellante contro CP 1 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 2 ), residente in [...]via
XXIV Maggio n. 36, elettivamente domiciliato in Pisa loc. Ospedaletto via di Novecchio n. 10, presso lo studio degli avv.ti Fabio Davini e Christian Ciferri che lo rappresentano e difendano, anche disgiuntamente, come da procura in atti
-appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisa in materia di restituzione somme relative a spese di istruttoria e vendita applicate a contratto di finanziamento.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate rispettivamente il 12.4.2024 (quanto all'appellante) e il 23.4.2024 (quanto all'appellato).
Breve excursus processuale Parte di seguito proponeva Con atto di citazione notificato in data 03.05.2021 Parte 1
appello avverso la sentenza n. 746/2020 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 31.10.2020 - Parte mediante la quale era stata rigettata la domanda proposta da essa avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto al pagamento, da parte dell'odierno appellato, delle spese di istruttoria e di vendita, pari a € 1.100,00, dovute in forza del contratto di finanziamento sottoscritto in data 10.10.2013-, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, rigettando ogni contraria domanda, eccezione e richiesta, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
In via principale e nel merito: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 746/2020 emessa dal Giudice di Pace di Pisa, Giudice
Dott. Dario Bongiorno, nell'ambito del giudizio N.R.G. n. 2637/2019, depositata in cancelleria in data 3 novembre 2011, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via principale: accertare il diritto della al 'oggi Parte 1 Parte 3
pagamento da parte del sig. CP_1 già avvenuto in sede di erogazione del finanziamento, delle spese di istruttoria e vendita pari ad € 1.100,00, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con la vittoria delle spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c."
Deduceva l'appellante, a sostegno dell'interposto gravame, : -di aver convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, CP 1 al fine di vedere accertata l'irripetibilità delle spese di istruttoria e vendita applicate a un contratto di finanziamento con cessione del quinto sottoscritto dallo stesso CP_1 e, quindi, accertato il proprio diritto a trattenere tali somme nonostante l'estinzione anticipata del finanziamento;
- che il procedimento era stato instaurato in seguito alla definizione di un procedimento avanti all'Arbitrato Bancario Finanziario promosso dal CP 1 conclusosi in favore di quest'ultimo con il riconoscimento al rimborso, pro quota, delle spese di istruttoria e vendita per l'importo di € 641,67; - che con la sentenza oggetto di impugnazione il Giudice di Pace di Pisa aveva respinto la domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal Parte convenuto, aveva condannato al pagamento di € 661,67 a titolo di costi retrocedibili, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese del giudizio di promo grado;
-l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace, individuando quattro motivi di doglianza: 1) insufficiente/errata/illogica motivazione in ordine all'interpretazione della clausola contrattuale inerente gli oneri c.d. up front;
2) erronea applicazione e interpretazione dell'art. 125 sexies TUB e della normativa comunitaria;
3) violazione dell'art. 33 Codice del Consumo;
4) carenza di motivazione sul merito della decisione.
Instava, pertanto, per la riforma integrale della sentenza impugnata, chiedendo il pagamento dei costi di istruttoria e di vendita non rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
In data 24.06.2021 si costituiva in giudizio l'appellato CP 2 , evidenziando la correttezza della sentenza oggetto di appello e ripercorrendo le difese già spiegate nel primo grado di giudizio.
Chiedeva, di conseguenza, rigettarsi integralmente l'appello con vittoria di spese di lite e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. dell'appellante.
Fissata, dal G.I., la nuova udienza di prima comparizione delle parti del 11.02.2022 onde garantire il rispetto del termine a comparire in favore dell'appellato, in esito a detta udienza veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Quindi il procedimento veniva assegnato ad altro giudice e, infine, allo scrivente, che all'udienza del
15.05.2025 tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Prima di procedere alla disamina delle diverse questioni sub iudice, è opportuno ricostruire sinteticamente la vicenda che ha dato origine alla presente controversia. Parte Parte 3 (oggi un contratto di In data 10.10.2013 CP 1 stipulava con finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione per l'importo complessivo di € 65.040,00 e della durata di 10 anni. Il contratto prevedeva una rata mensile pari ad € 542,00, un
TAN 11,750% nonché oneri di istruttoria e vendita non rimborsabili per € 1.100,00. Il mutuatario esercitava la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento allo scadere della cinquantesima rata, chiedendo il rimborso pro quota di tutti i costi e delle commissioni versate a seguito di detta estinzione anticipata del contratto. Stante il rifiuto da parte dell'istituto di credito, il CP_1 adiva l'Arbitro
Bancario Finanziario, il quale decretava il diritto del consumatore a ricevere il rimborso di € 641,67
Parte da adiva, pertanto, il Giudice di Pace di Pisa al fine di sentir accertare la natura irripetibile dei costi Parte
di istruttoria e vendita c.d. up front previsti e pattuiti (art. 3) nel contratto di finanziamento stipulato inter partes.
Il Giudice di prime cure respingeva la domanda riconoscendo, di conseguenza, il diritto del CP_1 alla restituzione pro quota dei costi sostenuti, uniformandosi all'interpretazione resa dalla CGUE
(sentenza CP 3 e ritenendo quindi irrilevante la qualifica dei costi (recurring o up front) nonché la vessatorietà della clausola negoziale contemplante l'irripetibilità dei costi e commissioni in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Parte Da qui l'appello proposto da con deduzione dei motivi di doglianza sopra indicati.
Ciò posto, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere disatteso.
E, invero, in ordine al diritto del mutuatario alla restituzione dell'importo delle commissioni, in diritto, giova premettere che la presente controversia può essere decisa sulla scorta dell'art. 125 sexies TUB, nel testo vigente all'epoca dei fatti oggetto del presente procedimento, secondo cui "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto".
L'obbligo restitutorio è stato ribadito, in maniera sostanzialmente analoga, anche dalle fonti secondarie. In proposito si segnala l'art. 3 del D.M.
8.7.1992 che, in materia di credito al consumo, stabilisce che "Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo".
In mancanza di sicuri riferimenti normativi, un ruolo fondamentale è rivestito dagli obblighi informativi precontrattuali e dalla trasparenza nella predisposizione delle condizioni contrattuali.
Nel caso di specie, tutte le spese da sopportare per l'erogazione del credito sono state esposte nel contratto all'interno di un unico prospetto riassuntivo, senza alcun collegamento espresso tra questi costi e la durata - eventualmente più breve - del contratto.
Le singole voci, infatti, sono state elaborate sul presupposto di una completa esecuzione del rapporto per tutta la sua naturale durata, ossia per n. 100 rate mensili.
Dal prospetto non è possibile evincere i criteri di calcolo dei singoli oneri pro rata, né i criteri di riquantificazione degli oneri per il caso di estinzione anticipata del rapporto: dunque al cliente non poteva essere chiaro se e quali costi fossero variabili in dipendenza della durata del rapporto e del numero di rate sostenute.
In difetto di indicazioni espresse e specifiche non è quindi possibile stabilire, con sufficiente grado di certezza, se esse siano effettivamente rivolte a coprire costi up front, con la conseguenza che il cliente non può essere penalizzato per questo deficit di trasparenza.
A tale proposito l'odierno appellato già dinanzi al Giudice di Pace di Pisa ha contestato le condizioni generali del contratto, denunciandone la natura vessatoria laddove escludenti o limitanti il diritto al rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto.
E, in effetti, l'art. 3 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa, relativo alla previsione dei rimborsi in caso di estinzione anticipata, va ritenuto nullo ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 206/05 (cd.
Codice del Consumo), in quanto determina un significativo squilibrio tra i rispettivi diritti e obblighi delle parti, in violazione del criterio della buona fede, e ciò a prescindere dall'inquadramento specifico della clausola in una delle condizioni enumerate in via esemplificativa - e non tassativa - dall'art. 33 co. 2.
La clausola in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di detti costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, consentendo al professionista di trattenere talune prestazioni senza corrispettivo e, dunque, senza alcuna residua giustificazione, determina in maniera evidente l'alterazione del sinallagma negoziale.
Conforta questa conclusione un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui tale diritto al rimborso non è escluso dall'esistenza della clausola negoziale che prevede l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata. Siffatta clausola ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 2 comma lett. b) del codice del consumo e, come tale, è inopponibile al consumatore: "In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa" (cfr., ex multis, Cass. n. 14528/2025)
Di conseguenza, come condivisibilmente argomentato dal primo giudice, era possibile per il cliente esercitare il diritto al rimborso di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, ivi compresi quelli assicurativi integrali e di intermediazione o di istruttoria della pratica, a nulla valendo la distinzione tra costi up front e recurring, comunque non chiaramente identificabili in contratto.
A ulteriore conferma di tali considerazioni si richiama la giurisprudenza sovranazionale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in data 11/9/2019 (in causa C-383/18, Le.), decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino, ha statuito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
La sentenza propone un'interessante chiave di lettura della disciplina nazionale in materia e, in particolare, dell'art. 125 sexies T.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE.
Segnatamente, i giudici sovranazionali confermano l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nell'interpretazione della disciplina consumeristica di matrice europea, e superano la distinzione tra le due tipologie di costi, in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi up front, inaugurata dalla Corte di Giustizia, mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue perché l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto".
La motivazione della sentenza Lexitor non può essere ignorata sul presupposto che la direttiva di cui va a fornire un'interpretazione autentica avrebbe efficacia vincolante solo nei rapporti verticali (tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati Membri) e non nei rapporti orizzontali (tra i privati cittadini), poiché la dir. 2008/48/CE è già stata da tempo recepita nell'ordinamento nazionale con l'introduzione dell'art. 125 sexies T.u.b.
Non va, infatti, dimenticato che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3
Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri.
Del resto, la natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di
Giustizia è stata riconosciuta anche dalla Cassazione (cfr., ex multis, Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass.
8/2/2016 n. 2468; Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione "ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità".
Né, peraltro, può ritenersi che la novità legislativa del 25 luglio 2021, sulla non rimborsabilità dei costi up front per i contratti sottoscritti prima di quella data, sia in grado di superare le considerazioni fin qui espresse.
E, invero, è ormai riconosciuto, in giurisprudenza, il diritto del consumatore al rimborso, in caso di adempimento anticipato, di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che egli deve pagare per il finanziamento, anche in relazione ai contratti stipulati ed estinti prima dell'emanazione dell'art. 125-sexies t.u.b (Cass. 25977/2023).
Soccorre, in tal senso, anche la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022.
Sottoposto al vaglio di costituzionalità l'art. 11 octies, comma 2, del D.L. n. 73/21 per asserita violazione degli artt. 11 e 117, I comma, della Costituzione, la Consulta, in un esaustivo excursus sull'evoluzione della disciplina caratterizzante la materia in oggetto, ha sancito l'illegittimità costituzionale della norma esaminata nella parte in cui, con il richiamo alle "norme secondarie", limita ai soli costi cd. recurring il diritto del consumatore alla ripetizione dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
In particolare, ribadito il principio, affermato dalla stessa Corte di Giustizia e, come detto, dalla giurisprudenza espressasi fino ad oggi, secondo il quale compete unicamente alla CGUE individuare i limiti temporali dell'efficacia delle proprie pronunce non potendo nemmeno intervenire a posteriori per limitarne l'efficacia temporale, la Corte Costituzionale rileva l'assenza di tali limiti nella sentenza cd. Lexitor.
Da tale assunto discende che, a maggior ragione, non è consentita alcuna modulazione temporale degli effetti della stessa sentenza "Lexitor" da parte dei singoli Stati membri.
Pertanto, essendo tale compito sottratto al legislatore nazionale, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'art. 11 octies, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del
2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies t.u. bancario e l'entrata in vigore della L. n. 106 del
2021, limitava l'efficacia nel tempo della "Lexitor" ai soli contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della norma in esame (25 luglio 2021), mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data, con manifesto inadempimento, da parte del legislatore italiano, agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.
Alla luce di quanto detto, a conferma di quanto già statuito dal primo giudicante, vanno dunque rimborsati, al consumatore, sia i costi up front che quelli recurring, senza distinzione alcuna relativamente al periodo di sottoscrizione del finanziamento.
Ciò senza contare che tutti i principi sin qui richiamati restano fermi anche alla luce del recente intervento normativo di cui al D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. n.
103 del 2023, modificativo dell'articolo 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/21, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 prevedendo che "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato". Tale disposizione escludeva il diritto del consumatore al rimborso dei costi up front connessi al finanziamento in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021)
e, con riferimento agli oneri recurring, indicava quale criterio di calcolo dei costi rimborsabili il c.d. costo ammortizzato.
Peraltro la norma testè richiamata è stata modificata dal successivo D.L. n. 104 del 2023, il quale ha annullato le restrizioni al rimborso totale introdotte con la L. n.103/23, stabilendo all'art. 27- che
"All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte".
Con tale previsione il legislatore ha, pertanto, ripristinato la regola per cui nei contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi, comprensivi di interessi e spese, sostenuti in relazione al contratto stesso, come da consolidato orientamento delle corti nazionali ed europee che deve ritenersi implicitamente richiamato.
Venendo, poi, al metodo di calcolo delle spese da restituire, si ritiene corretta l'impostazione, confermata dalla succitata decisione della Corte Costituzionale, che prevede l'applicazione del metodo "proporzionale", in quanto rispondente al principio per cui l'incidenza dei costi sostenuti non può coprire un periodo per cui il contratto non è più in vita, mentre inapplicabile è il metodo analogo a quello stabilito per l'incidenza degli interessi, visto che non è ritenuta corrispondente alla struttura del contratto un'incidenza variabile a seconda del decorso del tempo (cioè corrispondente al piano di ammortamento): il che implica la conferma delle somme richieste dall'attore in primo grado ed accertate giudizialmente.
La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pisa, correttamente ed esaustivamente motivata, deve, di conseguenza, essere integralmente confermata.
Quanto alla richiesta di condanna dell'appellante per lite temeraria, non si ritengono invece sussistenti gli estremi per l'accoglimento della stessa.
Questo poiché non integra una condotta qualificabile in termini di abuso del mezzo di impugnazione -e, dunque, non è sanzionabile ex art. 96, 3° comma, c.p.c.- la proposizione dell'appello in presenza di orientamenti di merito, alcuni dei quali espressione di una posizione contraria a quella fatta propria dall'impugnante e da questi conosciuti, salvo che la vacuità e la vuota pretestuosità delle argomentazioni utilizzate integrino gli estremi della colpa grave. (Cass. 18745/2019). Sul punto si osserva come al momento dell'introduzione del giudizio (2021) vi fossero orientamenti di merito conformi a quanto sostenuto dall'appellante.
Nel contempo va ricordato come il rigetto della domanda -meramente accessoria- ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla medesima parte, non integri un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in secondo grado, sì che non può determinare la compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92 cod. proc. civ.
Le spese di lite del presente giudizio -di cui deve essere disposta la distrazione in favore del difensore antistatario- seguono, pertanto, la soccombenza (art. 91 c.p.c.) della parte appellante sul merito dell'impugnazione e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata.
Trattandosi, nella specie, di rigetto integrale dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13
c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, dell'esistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RESPINGE l'appello di cui trattasi e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del
Giudice di Pace di Pisa 746/2020 pubblicata in data 31.10.2020 nel procedimento R.G. n. 2637/2021; CONDANNA la Parte 1 in persona del suo legale rappresentante, a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado giudizio, che liquida in € 662,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, nonchè IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario;
Parte 1DICHIARA la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della
[...] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Pisa, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1874 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data 15.05.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
tra
), con sede legale in Sondrio piazza Garibaldi n. 16, in Parte_1 (p.iva: P.IVA 1
Parte 2 (C.F.: C.F. 1 ), elettivamente persona del legale rappresentante sig. domiciliata in Roma via Lago di Lesina 35, presso lo studio dell'avv. Claudio Coratella che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- appellante contro CP 1 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 2 ), residente in [...]via
XXIV Maggio n. 36, elettivamente domiciliato in Pisa loc. Ospedaletto via di Novecchio n. 10, presso lo studio degli avv.ti Fabio Davini e Christian Ciferri che lo rappresentano e difendano, anche disgiuntamente, come da procura in atti
-appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisa in materia di restituzione somme relative a spese di istruttoria e vendita applicate a contratto di finanziamento.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate rispettivamente il 12.4.2024 (quanto all'appellante) e il 23.4.2024 (quanto all'appellato).
Breve excursus processuale Parte di seguito proponeva Con atto di citazione notificato in data 03.05.2021 Parte 1
appello avverso la sentenza n. 746/2020 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 31.10.2020 - Parte mediante la quale era stata rigettata la domanda proposta da essa avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto al pagamento, da parte dell'odierno appellato, delle spese di istruttoria e di vendita, pari a € 1.100,00, dovute in forza del contratto di finanziamento sottoscritto in data 10.10.2013-, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, rigettando ogni contraria domanda, eccezione e richiesta, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
In via principale e nel merito: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 746/2020 emessa dal Giudice di Pace di Pisa, Giudice
Dott. Dario Bongiorno, nell'ambito del giudizio N.R.G. n. 2637/2019, depositata in cancelleria in data 3 novembre 2011, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via principale: accertare il diritto della al 'oggi Parte 1 Parte 3
pagamento da parte del sig. CP_1 già avvenuto in sede di erogazione del finanziamento, delle spese di istruttoria e vendita pari ad € 1.100,00, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con la vittoria delle spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c."
Deduceva l'appellante, a sostegno dell'interposto gravame, : -di aver convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, CP 1 al fine di vedere accertata l'irripetibilità delle spese di istruttoria e vendita applicate a un contratto di finanziamento con cessione del quinto sottoscritto dallo stesso CP_1 e, quindi, accertato il proprio diritto a trattenere tali somme nonostante l'estinzione anticipata del finanziamento;
- che il procedimento era stato instaurato in seguito alla definizione di un procedimento avanti all'Arbitrato Bancario Finanziario promosso dal CP 1 conclusosi in favore di quest'ultimo con il riconoscimento al rimborso, pro quota, delle spese di istruttoria e vendita per l'importo di € 641,67; - che con la sentenza oggetto di impugnazione il Giudice di Pace di Pisa aveva respinto la domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal Parte convenuto, aveva condannato al pagamento di € 661,67 a titolo di costi retrocedibili, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese del giudizio di promo grado;
-l'erroneità della sentenza del Giudice di Pace, individuando quattro motivi di doglianza: 1) insufficiente/errata/illogica motivazione in ordine all'interpretazione della clausola contrattuale inerente gli oneri c.d. up front;
2) erronea applicazione e interpretazione dell'art. 125 sexies TUB e della normativa comunitaria;
3) violazione dell'art. 33 Codice del Consumo;
4) carenza di motivazione sul merito della decisione.
Instava, pertanto, per la riforma integrale della sentenza impugnata, chiedendo il pagamento dei costi di istruttoria e di vendita non rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
In data 24.06.2021 si costituiva in giudizio l'appellato CP 2 , evidenziando la correttezza della sentenza oggetto di appello e ripercorrendo le difese già spiegate nel primo grado di giudizio.
Chiedeva, di conseguenza, rigettarsi integralmente l'appello con vittoria di spese di lite e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. dell'appellante.
Fissata, dal G.I., la nuova udienza di prima comparizione delle parti del 11.02.2022 onde garantire il rispetto del termine a comparire in favore dell'appellato, in esito a detta udienza veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Quindi il procedimento veniva assegnato ad altro giudice e, infine, allo scrivente, che all'udienza del
15.05.2025 tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Prima di procedere alla disamina delle diverse questioni sub iudice, è opportuno ricostruire sinteticamente la vicenda che ha dato origine alla presente controversia. Parte Parte 3 (oggi un contratto di In data 10.10.2013 CP 1 stipulava con finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione per l'importo complessivo di € 65.040,00 e della durata di 10 anni. Il contratto prevedeva una rata mensile pari ad € 542,00, un
TAN 11,750% nonché oneri di istruttoria e vendita non rimborsabili per € 1.100,00. Il mutuatario esercitava la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento allo scadere della cinquantesima rata, chiedendo il rimborso pro quota di tutti i costi e delle commissioni versate a seguito di detta estinzione anticipata del contratto. Stante il rifiuto da parte dell'istituto di credito, il CP_1 adiva l'Arbitro
Bancario Finanziario, il quale decretava il diritto del consumatore a ricevere il rimborso di € 641,67
Parte da adiva, pertanto, il Giudice di Pace di Pisa al fine di sentir accertare la natura irripetibile dei costi Parte
di istruttoria e vendita c.d. up front previsti e pattuiti (art. 3) nel contratto di finanziamento stipulato inter partes.
Il Giudice di prime cure respingeva la domanda riconoscendo, di conseguenza, il diritto del CP_1 alla restituzione pro quota dei costi sostenuti, uniformandosi all'interpretazione resa dalla CGUE
(sentenza CP 3 e ritenendo quindi irrilevante la qualifica dei costi (recurring o up front) nonché la vessatorietà della clausola negoziale contemplante l'irripetibilità dei costi e commissioni in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Parte Da qui l'appello proposto da con deduzione dei motivi di doglianza sopra indicati.
Ciò posto, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere disatteso.
E, invero, in ordine al diritto del mutuatario alla restituzione dell'importo delle commissioni, in diritto, giova premettere che la presente controversia può essere decisa sulla scorta dell'art. 125 sexies TUB, nel testo vigente all'epoca dei fatti oggetto del presente procedimento, secondo cui "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto".
L'obbligo restitutorio è stato ribadito, in maniera sostanzialmente analoga, anche dalle fonti secondarie. In proposito si segnala l'art. 3 del D.M.
8.7.1992 che, in materia di credito al consumo, stabilisce che "Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo".
In mancanza di sicuri riferimenti normativi, un ruolo fondamentale è rivestito dagli obblighi informativi precontrattuali e dalla trasparenza nella predisposizione delle condizioni contrattuali.
Nel caso di specie, tutte le spese da sopportare per l'erogazione del credito sono state esposte nel contratto all'interno di un unico prospetto riassuntivo, senza alcun collegamento espresso tra questi costi e la durata - eventualmente più breve - del contratto.
Le singole voci, infatti, sono state elaborate sul presupposto di una completa esecuzione del rapporto per tutta la sua naturale durata, ossia per n. 100 rate mensili.
Dal prospetto non è possibile evincere i criteri di calcolo dei singoli oneri pro rata, né i criteri di riquantificazione degli oneri per il caso di estinzione anticipata del rapporto: dunque al cliente non poteva essere chiaro se e quali costi fossero variabili in dipendenza della durata del rapporto e del numero di rate sostenute.
In difetto di indicazioni espresse e specifiche non è quindi possibile stabilire, con sufficiente grado di certezza, se esse siano effettivamente rivolte a coprire costi up front, con la conseguenza che il cliente non può essere penalizzato per questo deficit di trasparenza.
A tale proposito l'odierno appellato già dinanzi al Giudice di Pace di Pisa ha contestato le condizioni generali del contratto, denunciandone la natura vessatoria laddove escludenti o limitanti il diritto al rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto.
E, in effetti, l'art. 3 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa, relativo alla previsione dei rimborsi in caso di estinzione anticipata, va ritenuto nullo ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 206/05 (cd.
Codice del Consumo), in quanto determina un significativo squilibrio tra i rispettivi diritti e obblighi delle parti, in violazione del criterio della buona fede, e ciò a prescindere dall'inquadramento specifico della clausola in una delle condizioni enumerate in via esemplificativa - e non tassativa - dall'art. 33 co. 2.
La clausola in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di detti costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, consentendo al professionista di trattenere talune prestazioni senza corrispettivo e, dunque, senza alcuna residua giustificazione, determina in maniera evidente l'alterazione del sinallagma negoziale.
Conforta questa conclusione un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui tale diritto al rimborso non è escluso dall'esistenza della clausola negoziale che prevede l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata. Siffatta clausola ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 2 comma lett. b) del codice del consumo e, come tale, è inopponibile al consumatore: "In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa" (cfr., ex multis, Cass. n. 14528/2025)
Di conseguenza, come condivisibilmente argomentato dal primo giudice, era possibile per il cliente esercitare il diritto al rimborso di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, ivi compresi quelli assicurativi integrali e di intermediazione o di istruttoria della pratica, a nulla valendo la distinzione tra costi up front e recurring, comunque non chiaramente identificabili in contratto.
A ulteriore conferma di tali considerazioni si richiama la giurisprudenza sovranazionale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in data 11/9/2019 (in causa C-383/18, Le.), decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino, ha statuito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
La sentenza propone un'interessante chiave di lettura della disciplina nazionale in materia e, in particolare, dell'art. 125 sexies T.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE.
Segnatamente, i giudici sovranazionali confermano l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nell'interpretazione della disciplina consumeristica di matrice europea, e superano la distinzione tra le due tipologie di costi, in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi up front, inaugurata dalla Corte di Giustizia, mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue perché l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto".
La motivazione della sentenza Lexitor non può essere ignorata sul presupposto che la direttiva di cui va a fornire un'interpretazione autentica avrebbe efficacia vincolante solo nei rapporti verticali (tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati Membri) e non nei rapporti orizzontali (tra i privati cittadini), poiché la dir. 2008/48/CE è già stata da tempo recepita nell'ordinamento nazionale con l'introduzione dell'art. 125 sexies T.u.b.
Non va, infatti, dimenticato che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3
Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri.
Del resto, la natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di
Giustizia è stata riconosciuta anche dalla Cassazione (cfr., ex multis, Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass.
8/2/2016 n. 2468; Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione "ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità".
Né, peraltro, può ritenersi che la novità legislativa del 25 luglio 2021, sulla non rimborsabilità dei costi up front per i contratti sottoscritti prima di quella data, sia in grado di superare le considerazioni fin qui espresse.
E, invero, è ormai riconosciuto, in giurisprudenza, il diritto del consumatore al rimborso, in caso di adempimento anticipato, di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che egli deve pagare per il finanziamento, anche in relazione ai contratti stipulati ed estinti prima dell'emanazione dell'art. 125-sexies t.u.b (Cass. 25977/2023).
Soccorre, in tal senso, anche la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022.
Sottoposto al vaglio di costituzionalità l'art. 11 octies, comma 2, del D.L. n. 73/21 per asserita violazione degli artt. 11 e 117, I comma, della Costituzione, la Consulta, in un esaustivo excursus sull'evoluzione della disciplina caratterizzante la materia in oggetto, ha sancito l'illegittimità costituzionale della norma esaminata nella parte in cui, con il richiamo alle "norme secondarie", limita ai soli costi cd. recurring il diritto del consumatore alla ripetizione dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
In particolare, ribadito il principio, affermato dalla stessa Corte di Giustizia e, come detto, dalla giurisprudenza espressasi fino ad oggi, secondo il quale compete unicamente alla CGUE individuare i limiti temporali dell'efficacia delle proprie pronunce non potendo nemmeno intervenire a posteriori per limitarne l'efficacia temporale, la Corte Costituzionale rileva l'assenza di tali limiti nella sentenza cd. Lexitor.
Da tale assunto discende che, a maggior ragione, non è consentita alcuna modulazione temporale degli effetti della stessa sentenza "Lexitor" da parte dei singoli Stati membri.
Pertanto, essendo tale compito sottratto al legislatore nazionale, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'art. 11 octies, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del
2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies t.u. bancario e l'entrata in vigore della L. n. 106 del
2021, limitava l'efficacia nel tempo della "Lexitor" ai soli contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della norma in esame (25 luglio 2021), mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data, con manifesto inadempimento, da parte del legislatore italiano, agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.
Alla luce di quanto detto, a conferma di quanto già statuito dal primo giudicante, vanno dunque rimborsati, al consumatore, sia i costi up front che quelli recurring, senza distinzione alcuna relativamente al periodo di sottoscrizione del finanziamento.
Ciò senza contare che tutti i principi sin qui richiamati restano fermi anche alla luce del recente intervento normativo di cui al D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. n.
103 del 2023, modificativo dell'articolo 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/21, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 prevedendo che "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato". Tale disposizione escludeva il diritto del consumatore al rimborso dei costi up front connessi al finanziamento in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021)
e, con riferimento agli oneri recurring, indicava quale criterio di calcolo dei costi rimborsabili il c.d. costo ammortizzato.
Peraltro la norma testè richiamata è stata modificata dal successivo D.L. n. 104 del 2023, il quale ha annullato le restrizioni al rimborso totale introdotte con la L. n.103/23, stabilendo all'art. 27- che
"All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte".
Con tale previsione il legislatore ha, pertanto, ripristinato la regola per cui nei contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi, comprensivi di interessi e spese, sostenuti in relazione al contratto stesso, come da consolidato orientamento delle corti nazionali ed europee che deve ritenersi implicitamente richiamato.
Venendo, poi, al metodo di calcolo delle spese da restituire, si ritiene corretta l'impostazione, confermata dalla succitata decisione della Corte Costituzionale, che prevede l'applicazione del metodo "proporzionale", in quanto rispondente al principio per cui l'incidenza dei costi sostenuti non può coprire un periodo per cui il contratto non è più in vita, mentre inapplicabile è il metodo analogo a quello stabilito per l'incidenza degli interessi, visto che non è ritenuta corrispondente alla struttura del contratto un'incidenza variabile a seconda del decorso del tempo (cioè corrispondente al piano di ammortamento): il che implica la conferma delle somme richieste dall'attore in primo grado ed accertate giudizialmente.
La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pisa, correttamente ed esaustivamente motivata, deve, di conseguenza, essere integralmente confermata.
Quanto alla richiesta di condanna dell'appellante per lite temeraria, non si ritengono invece sussistenti gli estremi per l'accoglimento della stessa.
Questo poiché non integra una condotta qualificabile in termini di abuso del mezzo di impugnazione -e, dunque, non è sanzionabile ex art. 96, 3° comma, c.p.c.- la proposizione dell'appello in presenza di orientamenti di merito, alcuni dei quali espressione di una posizione contraria a quella fatta propria dall'impugnante e da questi conosciuti, salvo che la vacuità e la vuota pretestuosità delle argomentazioni utilizzate integrino gli estremi della colpa grave. (Cass. 18745/2019). Sul punto si osserva come al momento dell'introduzione del giudizio (2021) vi fossero orientamenti di merito conformi a quanto sostenuto dall'appellante.
Nel contempo va ricordato come il rigetto della domanda -meramente accessoria- ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla medesima parte, non integri un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in secondo grado, sì che non può determinare la compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92 cod. proc. civ.
Le spese di lite del presente giudizio -di cui deve essere disposta la distrazione in favore del difensore antistatario- seguono, pertanto, la soccombenza (art. 91 c.p.c.) della parte appellante sul merito dell'impugnazione e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata.
Trattandosi, nella specie, di rigetto integrale dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13
c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, dell'esistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RESPINGE l'appello di cui trattasi e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del
Giudice di Pace di Pisa 746/2020 pubblicata in data 31.10.2020 nel procedimento R.G. n. 2637/2021; CONDANNA la Parte 1 in persona del suo legale rappresentante, a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado giudizio, che liquida in € 662,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, nonchè IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario;
Parte 1DICHIARA la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della
[...] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Pisa, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza