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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/08/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1846/2020 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 26 giugno 2025, promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Davide Mario Parte_1 C.F._1
Restifo; appellante contro
(p.iva in persona del Direttore Generale f.f., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Calabrò; appellata
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. , in persona Controparte_4 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_5 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ), in Parte_2 P.IVA_6 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
appellata
(c.f. , in persona Controparte_6 P.IVA_7 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_7 P.IVA_8 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. ), in persona del Controparte_8 P.IVA_9 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_9 P.IVA_10 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_10 P.IVA_11 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. ), in persona Controparte_11 P.IVA_12 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di CP_2 appellata TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ), in persona del Controparte_12 P.IVA_13 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina; appellata
(c.f. , in persona del Controparte_13 P.IVA_14 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_14 P.IVA_15 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_15 P.IVA_16 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_16 P.IVA_17 tempore; appellata contumace
(c.f. ), in persona del pro tempore; Controparte_17 P.IVA_18 CP_18 appellata contumace
Avente ad oggetto: Appello sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 maggio 2020, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1366/2019 depositata in data 8 ottobre 2019, con la quale il Giudice di Pace di aveva: dichiarato cessata la materia del contendere per le seguenti cartelle: n. CP_2
29520010052748271, n. 29520000038133241, n. 29520010076888142, n. 29520020007620716, n.
295200200076208160, n. 29520030065355191, n. 29520030011170563, n. 2952003006535519, n. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
295201100423278430, n. 2952010002633510, n. 29520100038772230, n. 2952010004328525550,
n. 2952010004480974480, n. 295201000489489550 e n. 295201000489490560 ai sensi dell'art.4 co.1 del D. Lgs. N. 119/18 convertito in L. 136/18; accolto parzialmente l'opposizione limitatamente alle cartelle esattoriali n. 29520010052748271, n. 29520000038133241, n.
29520010076888142, n. 29520020007620715, annullandole per prescrizione del diritto di esazione ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973; rigettato l'opposizione per le cartelle esattoriali n.
29520110042327843, n. 295200200076208160, n. 29520110002448635, n. 29520110015525243,
n. 295201100155253440, n. 29520110019946783, n. 29520110045080037, n.
29520120009234984, n. 29520120025060049, n. 29520120025060150, n. 29520120045354164, n.
29520120045354265, n. 29520130007045326.
In particolare, l'appellante ha impugnato la sentenza relativamente alle cartelle di pagamento n.
29520010052748271, n. 29520000038133241, n. 29520020007620715, n. 29520120009234984 e n. 29520120025060049, riproponendo nell'odierno grado di giudizio l'eccezione di intervenuta prescrizione del relativo diritto di credito, nonché relativamente alle cartelle di pagamento n.
29520110042327843, n. 295200200076208160, n. 29520110002448635, n. 29520110015525243,
n. 295201100155253440, n. 29520110019946783, n. 29520110045080037, n.
29520120009234984, n. 29520120025060049, n. 29520120025060150, n. 29520120045354164, n.
29520120045354265 e n. 29520140007045326, riproponendo nell'odierno grado di giudizio l'eccezione di intervenuta prescrizione del relativo diritto di credito e omessa notifica delle cartelle.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28 ottobre 2020, si è costituita in giudizio la quale ha chiesto dichiararsi legittima la procedura di Controparte_1 riscossione e conseguentemente la conferma della sentenza appellata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 ottobre 2020 si sono costituite in giudizio le , , , Controparte_19 CP_3 CP_4 CP_5
, , , Parte_2 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
e , mediante l'Avvocatura dello Stato, le quali hanno proposto appello incidentale al CP_14 CP_15 fine di accertare la nullità della sentenza appellata per la non ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto effettuata dall'opponente direttamente alle
Amministrazioni e non all'Avvocatura dello Stato. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Non si sono costituiti in giudizio la e il con la Controparte_16 Controparte_17 conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26 giugno 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
Appare opportuno esaminare in primo luogo il motivo proposto dalle Prefetture in via di appello incidentale (in considerazione della incidenza assorbente del medesimo rispetto ai motivi di gravame proposti in via principale), concernente la nullità della sentenza per l'invalida notifica dell'atto di citazione in primo grado effettuata dall'originario opponente presso le sedi delle
Prefetture appellate in luogo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in violazione della disciplina prevista dall'art. 144 c.p.c. e dall'art 11, cc. 1 e 2, R.D. n. 1611/1933.
L'appello incidentale proposto dalle Prefetture merita accoglimento.
Nel caso di specie aveva svolto in primo grado opposizione all'esecuzione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. (e il Giudice di prime cure ha così qualificato l'azione proposta), avendo il medesimo introdotto il giudizio con atto di citazione e contestato esclusivamente l'omessa notificazione di alcune cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio doveva essere notificato (a pena di nullità da rilevarsi anche d'ufficio) presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 del R.D.
n. 1611/1933 (secondo cui “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle
Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede
l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”), non potendo applicarsi lo speciale regime derogatorio previsto dagli artt. 6 e 7 del
D.Lgs. n. 150/2011.
La giurisprudenza di legittimità, in un caso analogo, ha avuto modo di precisare che “nel caso di opposizione a cartella esattoriale che non ponga in discussione il sotteso verbale di accertamento di violazione al codice stradale (…), non operando la speciale norma attributiva della legittimazione passiva alla (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 5, “ratione temporis” CP_16 applicabile), sussiste la legittimazione passiva dell'ente amministrativo di vertice e creditore, ossia TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
il , e dunque la necessità di notificare l'atto introduttivo all'Avvocatura dello Parte_3
Stato distrettuale;
ferma la rilevabilità d'ufficio in caso di mancata costituzione dell'amministrazione passivamente legittimata, quest'ultima può costituirsi e nulla eccepire, determinando sanatoria L. n. 260 del 1958, ex art. 4, ovvero costituirsi eccependo lo specifico vizio, con necessità, nel caso, di dichiarare la nullità degli atti del giudizio di prime cure, cui rimettere il processo ex art. 354 c.p.c.” (Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, n. 8995; conf. Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, n. 28528; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Potenza, 09/07/2025, n.
1402; Tribunale Nocera Inferiore, 20/02/2025, n. 650; Tribunale Patti, 01/02/2024, n. 134;
Tribunale Torre Annunziata, 25/10/2023, n. 2742; Tribunale Catanzaro sez. I, 11/10/2023, n. 1644;
Tribunale Napoli sez. X, 26/09/2023, n. 8755; Tribunale Napoli sez. V, 11/07/2022, n. 6934;
Tribunale Trani sez. II, 24/05/2021, n. 1052).
Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado emerge che la notifica dell'atto di citazione è stata eseguita direttamente presso le sedi delle Prefetture citate in giudizio, anziché presso l'Avvocatura dello Stato competente, con la conseguenza che l'invalida notifica ha impedito la regolare costituzione in giudizio del legittimo contraddittore e che tale nullità non è stata “sanata”, non essendosi alcune amministrazioni costituite dinnanzi al Giudice di Pace (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/02/2023, n. 5986) e avendo altre amministrazioni proceduto alla costituzione tramite un proprio funzionario, alla quale però non può attribuirsi alcun effetto “sanante”, non essendo
“sufficiente la mera costituzione dell'amministrazione a mezzo di un proprio funzionario, essendo necessario invece lo svolgimento di attività difensiva da parte dell'Avvocatura dello Stato, organismo tecnico che, in quanto istituzionalmente preposto alla difesa di tutte le amministrazioni dello Stato, è anche in grado di assumere un'opzione difensiva che possa spiegare effetti nei confronti di amministrazioni legittimate passivamente ma non evocate in giudizio” (Cassazione civile sez. II, 06/04/2009, n. 8249; v. nella giurisprudenza di merito, in casi analoghi, Tribunale
Patti, 01/02/2024, n. 134; Tribunale Catanzaro, 09/11/2023, n. 1846; Tribunale Catanzaro sez. I,
11/10/2023, n. 1644; Tribunale Napoli, 09/08/2021, n. 7025).
Tali principi devono essere applicati anche al caso in esame, atteso che il Giudice di primo grado non ha disposto la rinnovazione dell'atto di citazione nonostante le Prefetture di , CP_4
, e erano rimaste contumaci nel primo CP_6 CP_9 CP_11 CP_12 CP_14 CP_15 grado di giudizio e solo le Prefetture di , , , , CP_16 CP_3 CP_13 CP_10 CP_7 CP_8 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ravenna Reggio Calabria, erano “costituite” tramite propri funzionari e non tramite CP_2
l'Avvocatura dello Stato.
In accoglimento dell'appello incidentale va dichiarata la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio con conseguente remissione degli atti al Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
L'accoglimento dell'appello incidentale svolto dalle Prefetture ha carattere assorbente rispetto all'appello svolto da relativamente alle cartelle di pagamento concernenti il Parte_1 credito consacrato nel ruolo di titolarità di queste ultime, dovendosi rimettere al Giudice di Pace la decisione in ordine all'opposizione esecutiva svolta da in prima grado rispetto Parte_1 alle medesime (e specificamente le seguenti cartelle di pagamento: n. 29520010052748271, n.
29520000038133241, n. 29520010076888142, n. 29520020007620715, n. 29520020007620816, n.
29520030011170563, n. 29520030065355191, n. 29520110042327843, n. 29520100026335100, n.
29520100038772230, n. 29520100043285255, n. 29520100044809748, n. 29520100048948955, n.
29520100048949056, n. 29520110002448635, n. 29520110015525243, n. 29520110015525344, n.
29520110019946783, n. 29520110045080037, n. 29520120009234984, n. 29520120025060049 in parte qua, n. 29520120025060150, n. 29520120045354164, n. 29520120045354265, n.
29520130007045326).
Deve, pertanto, procedersi (previa separazione delle cause) alla valutazione dell'appello svolto da relativamente alla cartella di pagamento n. 29520120025060049, avendo la Parte_1 medesima ad oggetto una sanzione emessa dal e nei cui confronti non vi è Controparte_17 litisconsorzio necessario e le cause sono, pertanto, scindibili (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
13/12/2024, n. 32413, per la quale “dal carattere tassativo delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., consegue che, in un procedimento con pluralità di domande, la rimessione può operare solo limitatamente a quella od a quelle domande rispetto alle quali sussista una di dette ipotesi”; conf. Cassazione civile sez. II, 20/03/2024, n.
7428, per la quale “in presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure, a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
domande soggette a tale regime;
ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande (…).
L'aspirazione alla massima speditezza processuale, che impone la separazione, trova limite invalicabile nella presenza di un rapporto di pregiudizialità o anche un profilo di necessario collegamento tra le plurime domande proposte dalle parti”; v. anche Cassazione civile sez. III,
10/05/2011, n. 10208, nonché Cassazione civile sez. II, 28/07/2021, n. 21610, per la quale “in presenza di due domande autonome tra loro, una soltanto delle quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario, il giudice d'appello deve disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si è verificato il detto vizio”; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Napoli, 08/01/2021, n. 138).
Va, preliminarmente, osservato che emerge dalla sentenza impugnata e non è stata oggetto di specifica contestazione (emergendo, in ogni caso, dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione) la circostanza che la cartella di pagamento n. 29520120025060049 sia stata regolamento notificata in data 2 novembre 2012 a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c., in quanto, nonostante l'assenza temporanea del destinatario (c.d. irreperibilità relativa), Controparte_1 ha fornito prova sia dell'avvenuto deposito della Casa Comunale di residenza dell'opponente
[...] sia dell'invio della relativa raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto notificato presso la ricevuta in data 1 dicembre 2013 da persona addetta. CP_20
Tanto premesso, ritiene il presente Giudice (decidendo secondo il principio della ragione più liquida) fondata l'eccezione svolta da (e non oggetto di decisione da parte Controparte_1 del Giudice di primo grado: cfr. Cassazione civile sez. lav., 22/08/2025, n. 23731: “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma
4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art.
3- bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito con L. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse”) di inammissibilità dell'opposizione svolta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo sotteso alla cartella di pagamento n. 29520120025060049. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Sul punto, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per il quale è carente di interesse ad agire l'azione proposta avverso il ruolo al fine di far valere vizi sopravvenuti della cartella di pagamento (quali ad es. la prescrizione), precedentemente notificata e non opposta nei termini, in quanto l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata, presuppone l'esistenza di una minaccia attuale di atti esecutivi, essendo, d'altronde, possibile che l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva e che provveda all'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva
(cfr. Cass. Civ., sez. VI, 25/02/2019, n. 5443, per la quale “l'azione con la quale ai sensi dell'art.
615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi”; nonché Cass. Civ., sez. VI, 07/03/2019, n.
6723, la quale richiama l'orientamento di Cass. Civ., Sez. Un., 02/10/2015, n. 19704, Cass. Civ., sez. III, 13/10/2016, n. 20618, Cass. Civ., sez. III, 09/03/2017, n. 6034).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, premesso che l'interesse ad agire, quale condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e, in ipotesi di azione di mero accertamento, presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, evidenzia che, nel caso di cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo e costituente titolo esecutivo, il risultato dell'eliminazione del provvedimento afflittivo (per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione) può ottenersi da parte del debitore in via amministrativa, ovvero richiedendo lo sgravio in via di autotutela del credito dell'amministrazione prescritto, difettando l'interesse dell'azione di accertamento negativo del credito in carenza di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 07/03/2022, n.
7353; conf. Cass. Civ., sez. III, 25/11/2022, n. 34720).
Deve, pertanto, ritenersi inammissibile l'opposizione originariamente proposta da
[...]
avverso l'estratto di ruolo sotteso alla cartella di pagamento n. 29520120025060049, non Parte_1 risultando che, nel caso di specie, sia stata intrapresa da parte dell'amministrazione alcuna iniziativa esecutiva, né che sussistano ulteriori circostanze dalle quali desumere che vi sia un interesse ad una impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore.
Al riguardo, preme altresì evidenziare che tale soluzione appare corroborata dal più recente intervento del Legislatore in argomento. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
L'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973, novellato dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021, prevede, infatti, espressamente che
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
In ordine all'applicabilità della richiamata norma ai giudizi pendenti, la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 26283/2022 ha avuto modo di precisare che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie (ai sensi dell'art. 27 L. n. 689/1981 e dell'art. 206 D.lgs. n. 285/1992 relativamente alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, essendo la riscossione delle medesime disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette: cfr. Cass. Civ., sez. VI, 21/09/2017, n. 22018) e che non si tratta di una norma di interpretazione autentica, né di una norma retroattiva, e che pertanto essa si applica anche ai processi pendenti. Le Sezioni Unite hanno, in particolare, osservato che con la richiamata norma “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, (…) plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato (…). La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”. (…) Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni
“avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri. (…) nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa” (conf. Cass. Civ., sez. trib., 12.01.2023, n.
743, la quale ha ribadito che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3 bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12 è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”).
Alla luce della richiamata giurisprudenza deve, pertanto, rilevarsi che la cartella esattoriale opposta da per l'intervenuta prescrizione non sia immediatamente impugnabile, Parte_1 non avendo la medesima parte allegato che possa derivare uno dei pregiudizi tassativamente individuati dalla nuova norma (v. nella giurisprudenza di merito, Corte appello Torino, sez. lav.,
21/11/2022, n. 590; Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 28/10/2022, n. 1553; Tribunale Napoli,
30/09/2022, n. 8549; Corte appello Bari sez. lav., 07/10/2022, n. 1653).
Per quanto fin qui esposto, l'appello deve quindi essere rigettato in ordine alla cartella di pagamento n. 29520120025060049 per quanto di competenza del Controparte_17 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
In ordine alle spese di lite, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “il giudice
d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio. Inoltre, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice” (Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n. 11865; conf. Cassazione civile sez. II,
20/03/2024, n. 7428; Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n. 36342).
Alla luce della richiamata giurisprudenza, deve essere condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. 55/2014, nei confronti di Controparte_1 avendo il medesimo dato causa alla nullità, notificando l'atto introduttivo del giudizio in modo non corretto. Nulla in punto spese di primo grado nei confronti delle Prefetture, in quanto rimaste contumaci e attesa l'invalidità della costituzione a mezzo funzionari delegati (cfr. Tribunale Patti,
01/02/2024, n. 134).
Per lo stesso motivo, anche le spese di lite dell'odierno grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. 55/2014 (nulla per la fase istruttoria, in quanto non svolta), vengono poste a carico di , con la conseguenza Parte_1 che quest'ultimo deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti di
[...]
e delle Prefetture costituite. CP_1
Nulla sulle spese di lite nei confronti del e della , Controparte_17 Controparte_16 in quanto rimaste contumaci nell'odierno grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1846/2020 R.G., così provvede:
1. accoglie l'appello incidentale proposto dalle prefetture appellate e conseguentemente dichiara nulla la sentenza n. 1366/2019 del Giudice di Pace di depositata in data 8 ottobre CP_2
2019 limitatamente alle domande (disponendone la separazione) svolte da nei Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
confronti delle , , Controparte_19 CP_3 CP_4
, , , , CP_5 Parte_2 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
e ; CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
2. rimette la causa, così come indicata al punto che precede, al Giudice di Pace di ai CP_2 sensi dell'art. 354 c.p.c., davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine previsto dall'art. 353,
c. 2, c.p.c.;
3. dispone la separazione della domanda svolta da nei confronti del Parte_1
e rigetta l'appello svolto da nei suoi confronti avverso la Controparte_17 Parte_1 sentenza n. 1366/2019 depositata dal Giudice di Pace di Messina in data 8 ottobre 2019;
4. condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in Parte_1 favore di che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Controparte_1
5. nulla sulle spese di primo grado nei confronti delle Controparte_19
, , ,
[...] CP_3 CP_4 CP_5 Parte_2 CP_6 CP_7
, e;
CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
6. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 in favore di che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di Controparte_1 legge;
7. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 in favore in solido delle , , Controparte_19 CP_3 [...]
, , , , CP_4 CP_5 Parte_2 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 accessori di legge;
8. nulla sulle spese di lite nei confronti del e della Controparte_17 CP_16
.
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Messina, lì 27 agosto 2025
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1846/2020 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 26 giugno 2025, promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Davide Mario Parte_1 C.F._1
Restifo; appellante contro
(p.iva in persona del Direttore Generale f.f., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Calabrò; appellata
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. , in persona Controparte_4 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_5 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ), in Parte_2 P.IVA_6 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
appellata
(c.f. , in persona Controparte_6 P.IVA_7 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_7 P.IVA_8 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. ), in persona del Controparte_8 P.IVA_9 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_9 P.IVA_10 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_10 P.IVA_11 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. ), in persona Controparte_11 P.IVA_12 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di CP_2 appellata TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ), in persona del Controparte_12 P.IVA_13 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina; appellata
(c.f. , in persona del Controparte_13 P.IVA_14 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_14 P.IVA_15 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. , in persona del Controparte_15 P.IVA_16 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP_2 appellata
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_16 P.IVA_17 tempore; appellata contumace
(c.f. ), in persona del pro tempore; Controparte_17 P.IVA_18 CP_18 appellata contumace
Avente ad oggetto: Appello sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 maggio 2020, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1366/2019 depositata in data 8 ottobre 2019, con la quale il Giudice di Pace di aveva: dichiarato cessata la materia del contendere per le seguenti cartelle: n. CP_2
29520010052748271, n. 29520000038133241, n. 29520010076888142, n. 29520020007620716, n.
295200200076208160, n. 29520030065355191, n. 29520030011170563, n. 2952003006535519, n. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
295201100423278430, n. 2952010002633510, n. 29520100038772230, n. 2952010004328525550,
n. 2952010004480974480, n. 295201000489489550 e n. 295201000489490560 ai sensi dell'art.4 co.1 del D. Lgs. N. 119/18 convertito in L. 136/18; accolto parzialmente l'opposizione limitatamente alle cartelle esattoriali n. 29520010052748271, n. 29520000038133241, n.
29520010076888142, n. 29520020007620715, annullandole per prescrizione del diritto di esazione ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973; rigettato l'opposizione per le cartelle esattoriali n.
29520110042327843, n. 295200200076208160, n. 29520110002448635, n. 29520110015525243,
n. 295201100155253440, n. 29520110019946783, n. 29520110045080037, n.
29520120009234984, n. 29520120025060049, n. 29520120025060150, n. 29520120045354164, n.
29520120045354265, n. 29520130007045326.
In particolare, l'appellante ha impugnato la sentenza relativamente alle cartelle di pagamento n.
29520010052748271, n. 29520000038133241, n. 29520020007620715, n. 29520120009234984 e n. 29520120025060049, riproponendo nell'odierno grado di giudizio l'eccezione di intervenuta prescrizione del relativo diritto di credito, nonché relativamente alle cartelle di pagamento n.
29520110042327843, n. 295200200076208160, n. 29520110002448635, n. 29520110015525243,
n. 295201100155253440, n. 29520110019946783, n. 29520110045080037, n.
29520120009234984, n. 29520120025060049, n. 29520120025060150, n. 29520120045354164, n.
29520120045354265 e n. 29520140007045326, riproponendo nell'odierno grado di giudizio l'eccezione di intervenuta prescrizione del relativo diritto di credito e omessa notifica delle cartelle.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28 ottobre 2020, si è costituita in giudizio la quale ha chiesto dichiararsi legittima la procedura di Controparte_1 riscossione e conseguentemente la conferma della sentenza appellata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 ottobre 2020 si sono costituite in giudizio le , , , Controparte_19 CP_3 CP_4 CP_5
, , , Parte_2 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
e , mediante l'Avvocatura dello Stato, le quali hanno proposto appello incidentale al CP_14 CP_15 fine di accertare la nullità della sentenza appellata per la non ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto effettuata dall'opponente direttamente alle
Amministrazioni e non all'Avvocatura dello Stato. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Non si sono costituiti in giudizio la e il con la Controparte_16 Controparte_17 conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26 giugno 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
Appare opportuno esaminare in primo luogo il motivo proposto dalle Prefetture in via di appello incidentale (in considerazione della incidenza assorbente del medesimo rispetto ai motivi di gravame proposti in via principale), concernente la nullità della sentenza per l'invalida notifica dell'atto di citazione in primo grado effettuata dall'originario opponente presso le sedi delle
Prefetture appellate in luogo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in violazione della disciplina prevista dall'art. 144 c.p.c. e dall'art 11, cc. 1 e 2, R.D. n. 1611/1933.
L'appello incidentale proposto dalle Prefetture merita accoglimento.
Nel caso di specie aveva svolto in primo grado opposizione all'esecuzione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. (e il Giudice di prime cure ha così qualificato l'azione proposta), avendo il medesimo introdotto il giudizio con atto di citazione e contestato esclusivamente l'omessa notificazione di alcune cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio doveva essere notificato (a pena di nullità da rilevarsi anche d'ufficio) presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 del R.D.
n. 1611/1933 (secondo cui “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle
Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede
l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”), non potendo applicarsi lo speciale regime derogatorio previsto dagli artt. 6 e 7 del
D.Lgs. n. 150/2011.
La giurisprudenza di legittimità, in un caso analogo, ha avuto modo di precisare che “nel caso di opposizione a cartella esattoriale che non ponga in discussione il sotteso verbale di accertamento di violazione al codice stradale (…), non operando la speciale norma attributiva della legittimazione passiva alla (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 5, “ratione temporis” CP_16 applicabile), sussiste la legittimazione passiva dell'ente amministrativo di vertice e creditore, ossia TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
il , e dunque la necessità di notificare l'atto introduttivo all'Avvocatura dello Parte_3
Stato distrettuale;
ferma la rilevabilità d'ufficio in caso di mancata costituzione dell'amministrazione passivamente legittimata, quest'ultima può costituirsi e nulla eccepire, determinando sanatoria L. n. 260 del 1958, ex art. 4, ovvero costituirsi eccependo lo specifico vizio, con necessità, nel caso, di dichiarare la nullità degli atti del giudizio di prime cure, cui rimettere il processo ex art. 354 c.p.c.” (Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, n. 8995; conf. Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, n. 28528; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Potenza, 09/07/2025, n.
1402; Tribunale Nocera Inferiore, 20/02/2025, n. 650; Tribunale Patti, 01/02/2024, n. 134;
Tribunale Torre Annunziata, 25/10/2023, n. 2742; Tribunale Catanzaro sez. I, 11/10/2023, n. 1644;
Tribunale Napoli sez. X, 26/09/2023, n. 8755; Tribunale Napoli sez. V, 11/07/2022, n. 6934;
Tribunale Trani sez. II, 24/05/2021, n. 1052).
Dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado emerge che la notifica dell'atto di citazione è stata eseguita direttamente presso le sedi delle Prefetture citate in giudizio, anziché presso l'Avvocatura dello Stato competente, con la conseguenza che l'invalida notifica ha impedito la regolare costituzione in giudizio del legittimo contraddittore e che tale nullità non è stata “sanata”, non essendosi alcune amministrazioni costituite dinnanzi al Giudice di Pace (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/02/2023, n. 5986) e avendo altre amministrazioni proceduto alla costituzione tramite un proprio funzionario, alla quale però non può attribuirsi alcun effetto “sanante”, non essendo
“sufficiente la mera costituzione dell'amministrazione a mezzo di un proprio funzionario, essendo necessario invece lo svolgimento di attività difensiva da parte dell'Avvocatura dello Stato, organismo tecnico che, in quanto istituzionalmente preposto alla difesa di tutte le amministrazioni dello Stato, è anche in grado di assumere un'opzione difensiva che possa spiegare effetti nei confronti di amministrazioni legittimate passivamente ma non evocate in giudizio” (Cassazione civile sez. II, 06/04/2009, n. 8249; v. nella giurisprudenza di merito, in casi analoghi, Tribunale
Patti, 01/02/2024, n. 134; Tribunale Catanzaro, 09/11/2023, n. 1846; Tribunale Catanzaro sez. I,
11/10/2023, n. 1644; Tribunale Napoli, 09/08/2021, n. 7025).
Tali principi devono essere applicati anche al caso in esame, atteso che il Giudice di primo grado non ha disposto la rinnovazione dell'atto di citazione nonostante le Prefetture di , CP_4
, e erano rimaste contumaci nel primo CP_6 CP_9 CP_11 CP_12 CP_14 CP_15 grado di giudizio e solo le Prefetture di , , , , CP_16 CP_3 CP_13 CP_10 CP_7 CP_8 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ravenna Reggio Calabria, erano “costituite” tramite propri funzionari e non tramite CP_2
l'Avvocatura dello Stato.
In accoglimento dell'appello incidentale va dichiarata la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio con conseguente remissione degli atti al Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
L'accoglimento dell'appello incidentale svolto dalle Prefetture ha carattere assorbente rispetto all'appello svolto da relativamente alle cartelle di pagamento concernenti il Parte_1 credito consacrato nel ruolo di titolarità di queste ultime, dovendosi rimettere al Giudice di Pace la decisione in ordine all'opposizione esecutiva svolta da in prima grado rispetto Parte_1 alle medesime (e specificamente le seguenti cartelle di pagamento: n. 29520010052748271, n.
29520000038133241, n. 29520010076888142, n. 29520020007620715, n. 29520020007620816, n.
29520030011170563, n. 29520030065355191, n. 29520110042327843, n. 29520100026335100, n.
29520100038772230, n. 29520100043285255, n. 29520100044809748, n. 29520100048948955, n.
29520100048949056, n. 29520110002448635, n. 29520110015525243, n. 29520110015525344, n.
29520110019946783, n. 29520110045080037, n. 29520120009234984, n. 29520120025060049 in parte qua, n. 29520120025060150, n. 29520120045354164, n. 29520120045354265, n.
29520130007045326).
Deve, pertanto, procedersi (previa separazione delle cause) alla valutazione dell'appello svolto da relativamente alla cartella di pagamento n. 29520120025060049, avendo la Parte_1 medesima ad oggetto una sanzione emessa dal e nei cui confronti non vi è Controparte_17 litisconsorzio necessario e le cause sono, pertanto, scindibili (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
13/12/2024, n. 32413, per la quale “dal carattere tassativo delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., consegue che, in un procedimento con pluralità di domande, la rimessione può operare solo limitatamente a quella od a quelle domande rispetto alle quali sussista una di dette ipotesi”; conf. Cassazione civile sez. II, 20/03/2024, n.
7428, per la quale “in presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure, a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
domande soggette a tale regime;
ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande (…).
L'aspirazione alla massima speditezza processuale, che impone la separazione, trova limite invalicabile nella presenza di un rapporto di pregiudizialità o anche un profilo di necessario collegamento tra le plurime domande proposte dalle parti”; v. anche Cassazione civile sez. III,
10/05/2011, n. 10208, nonché Cassazione civile sez. II, 28/07/2021, n. 21610, per la quale “in presenza di due domande autonome tra loro, una soltanto delle quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario, il giudice d'appello deve disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si è verificato il detto vizio”; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Napoli, 08/01/2021, n. 138).
Va, preliminarmente, osservato che emerge dalla sentenza impugnata e non è stata oggetto di specifica contestazione (emergendo, in ogni caso, dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione) la circostanza che la cartella di pagamento n. 29520120025060049 sia stata regolamento notificata in data 2 novembre 2012 a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c., in quanto, nonostante l'assenza temporanea del destinatario (c.d. irreperibilità relativa), Controparte_1 ha fornito prova sia dell'avvenuto deposito della Casa Comunale di residenza dell'opponente
[...] sia dell'invio della relativa raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto notificato presso la ricevuta in data 1 dicembre 2013 da persona addetta. CP_20
Tanto premesso, ritiene il presente Giudice (decidendo secondo il principio della ragione più liquida) fondata l'eccezione svolta da (e non oggetto di decisione da parte Controparte_1 del Giudice di primo grado: cfr. Cassazione civile sez. lav., 22/08/2025, n. 23731: “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma
4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art.
3- bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito con L. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse”) di inammissibilità dell'opposizione svolta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo sotteso alla cartella di pagamento n. 29520120025060049. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Sul punto, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per il quale è carente di interesse ad agire l'azione proposta avverso il ruolo al fine di far valere vizi sopravvenuti della cartella di pagamento (quali ad es. la prescrizione), precedentemente notificata e non opposta nei termini, in quanto l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata, presuppone l'esistenza di una minaccia attuale di atti esecutivi, essendo, d'altronde, possibile che l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva e che provveda all'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva
(cfr. Cass. Civ., sez. VI, 25/02/2019, n. 5443, per la quale “l'azione con la quale ai sensi dell'art.
615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi”; nonché Cass. Civ., sez. VI, 07/03/2019, n.
6723, la quale richiama l'orientamento di Cass. Civ., Sez. Un., 02/10/2015, n. 19704, Cass. Civ., sez. III, 13/10/2016, n. 20618, Cass. Civ., sez. III, 09/03/2017, n. 6034).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, premesso che l'interesse ad agire, quale condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e, in ipotesi di azione di mero accertamento, presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, evidenzia che, nel caso di cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo e costituente titolo esecutivo, il risultato dell'eliminazione del provvedimento afflittivo (per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione) può ottenersi da parte del debitore in via amministrativa, ovvero richiedendo lo sgravio in via di autotutela del credito dell'amministrazione prescritto, difettando l'interesse dell'azione di accertamento negativo del credito in carenza di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 07/03/2022, n.
7353; conf. Cass. Civ., sez. III, 25/11/2022, n. 34720).
Deve, pertanto, ritenersi inammissibile l'opposizione originariamente proposta da
[...]
avverso l'estratto di ruolo sotteso alla cartella di pagamento n. 29520120025060049, non Parte_1 risultando che, nel caso di specie, sia stata intrapresa da parte dell'amministrazione alcuna iniziativa esecutiva, né che sussistano ulteriori circostanze dalle quali desumere che vi sia un interesse ad una impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore.
Al riguardo, preme altresì evidenziare che tale soluzione appare corroborata dal più recente intervento del Legislatore in argomento. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
L'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973, novellato dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021, prevede, infatti, espressamente che
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
In ordine all'applicabilità della richiamata norma ai giudizi pendenti, la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 26283/2022 ha avuto modo di precisare che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie (ai sensi dell'art. 27 L. n. 689/1981 e dell'art. 206 D.lgs. n. 285/1992 relativamente alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, essendo la riscossione delle medesime disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette: cfr. Cass. Civ., sez. VI, 21/09/2017, n. 22018) e che non si tratta di una norma di interpretazione autentica, né di una norma retroattiva, e che pertanto essa si applica anche ai processi pendenti. Le Sezioni Unite hanno, in particolare, osservato che con la richiamata norma “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, (…) plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato (…). La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”. (…) Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni
“avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri. (…) nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa” (conf. Cass. Civ., sez. trib., 12.01.2023, n.
743, la quale ha ribadito che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3 bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12 è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”).
Alla luce della richiamata giurisprudenza deve, pertanto, rilevarsi che la cartella esattoriale opposta da per l'intervenuta prescrizione non sia immediatamente impugnabile, Parte_1 non avendo la medesima parte allegato che possa derivare uno dei pregiudizi tassativamente individuati dalla nuova norma (v. nella giurisprudenza di merito, Corte appello Torino, sez. lav.,
21/11/2022, n. 590; Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 28/10/2022, n. 1553; Tribunale Napoli,
30/09/2022, n. 8549; Corte appello Bari sez. lav., 07/10/2022, n. 1653).
Per quanto fin qui esposto, l'appello deve quindi essere rigettato in ordine alla cartella di pagamento n. 29520120025060049 per quanto di competenza del Controparte_17 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
In ordine alle spese di lite, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “il giudice
d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio. Inoltre, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice” (Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n. 11865; conf. Cassazione civile sez. II,
20/03/2024, n. 7428; Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n. 36342).
Alla luce della richiamata giurisprudenza, deve essere condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. 55/2014, nei confronti di Controparte_1 avendo il medesimo dato causa alla nullità, notificando l'atto introduttivo del giudizio in modo non corretto. Nulla in punto spese di primo grado nei confronti delle Prefetture, in quanto rimaste contumaci e attesa l'invalidità della costituzione a mezzo funzionari delegati (cfr. Tribunale Patti,
01/02/2024, n. 134).
Per lo stesso motivo, anche le spese di lite dell'odierno grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. 55/2014 (nulla per la fase istruttoria, in quanto non svolta), vengono poste a carico di , con la conseguenza Parte_1 che quest'ultimo deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti di
[...]
e delle Prefetture costituite. CP_1
Nulla sulle spese di lite nei confronti del e della , Controparte_17 Controparte_16 in quanto rimaste contumaci nell'odierno grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1846/2020 R.G., così provvede:
1. accoglie l'appello incidentale proposto dalle prefetture appellate e conseguentemente dichiara nulla la sentenza n. 1366/2019 del Giudice di Pace di depositata in data 8 ottobre CP_2
2019 limitatamente alle domande (disponendone la separazione) svolte da nei Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
confronti delle , , Controparte_19 CP_3 CP_4
, , , , CP_5 Parte_2 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
e ; CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
2. rimette la causa, così come indicata al punto che precede, al Giudice di Pace di ai CP_2 sensi dell'art. 354 c.p.c., davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine previsto dall'art. 353,
c. 2, c.p.c.;
3. dispone la separazione della domanda svolta da nei confronti del Parte_1
e rigetta l'appello svolto da nei suoi confronti avverso la Controparte_17 Parte_1 sentenza n. 1366/2019 depositata dal Giudice di Pace di Messina in data 8 ottobre 2019;
4. condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in Parte_1 favore di che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Controparte_1
5. nulla sulle spese di primo grado nei confronti delle Controparte_19
, , ,
[...] CP_3 CP_4 CP_5 Parte_2 CP_6 CP_7
, e;
CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
6. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 in favore di che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di Controparte_1 legge;
7. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 in favore in solido delle , , Controparte_19 CP_3 [...]
, , , , CP_4 CP_5 Parte_2 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 accessori di legge;
8. nulla sulle spese di lite nei confronti del e della Controparte_17 CP_16
.
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Messina, lì 27 agosto 2025
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli