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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/07/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 22/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Domenica Motta Presidente
dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 22/2025 R.G.A.C. promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Gela, Via Gioacchino
Rossini n. 63, nello studio dell'Avv. US Cammalleri (C.F.: ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura alle liti apposto su foglio separato ex art. 83 III co. c.p.c., da intendersi in calce al ricorso in appello atto anche ai sensi dell'art.18 co.5 D.M. Giustizia n.44/2021, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, n. di fax per comunicazioni 0933 923658, indirizzo di p.e.c. per tutte le comunicazioni e notifiche del presente procedimento:
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APPELLANTE
contro
nato a [...] l'[...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3 residente a [...], elettivamente domiciliato a Caltanissetta in Corso Umberto I n.7, presso lo studio legale degli Avv.ti Alletto e Turco, rappresentato e difeso giusta procura allegata mediante
1 strumenti informatici e rilasciata su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti Claudia Alletto C.F.:
e dall'Avv. Salvatore Alletto CF: che dichiarano di C.F._4 C.F._5 voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata o in alternativa al seguente numero di fax 0934584435 Email_2
APPELLATO
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 4 giugno 2025:
Per l'Appellante: “L'Avv. US Cammalleri per la parte appellante insiste nel gravame e nei motivi proposti, con le relative deduzioni, difese, richieste e conclusioni, che qui si intendono integralmente trascritte e nel cui contenuto si insiste;
contesta la memoria difensiva e di costituzione prodotta da controparte, siccome infondata sia in fatto che in diritto, riservando di meglio e specificatamente contestarla entro un termine da assegnare per note scritte. Chiede espungersi dagli atti del giudizio la “memoria di replica” prodotta irritualmente dalla controparte appellata il
21.05.2025, rilevando che al presente procedimento non si applicano le disposizioni di cui al titolo
IV-bis del libro secondo del c.p.c., introdotto con D.P.R.149/2022, come integrato con L. 197/2022, poiché gli appelli proposti contro sentenze di separazione e/o divorzio emessi in procedimenti già instaurati in primo grado alla data del 28.02.2023 saranno ancora assoggettati al rito pregresso, ai sensi dell'art.35, co.1, del D.P.R. succitato, essendo il procedimento di primo grado introdotto con ricorso depositato il 17.03.2021. Chiede, pertanto, rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione, concedendo termine per note conclusive al fine di replicare alla memoria difensiva e di costituzione dell'appellato, insistendo comunque nell'integrale accoglimento del proposto appello della sig.ra avverso la sentenza n.912/2024 del Parte_1
Tribunale di Caltanissetta, con vittoria di spese e compensi del grado”.
Per l'appellato: “Con il presente atto, i sottoscritti difensori del Sig. , Controparte_1 appellato nel procedimento in epigrafe indicato, depositano le presenti note di trattazione scritta in
2 sostituzione dell'udienza del 04 giugno 2025. 1. In via preliminare, si richiama integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/05/2025 e della memoria di replica ex art. 473-bis.32, comma 3, secondo periodo, c.p.c. depositata in data 21/05/2025, con le relative eccezioni, difese e conclusioni, che qui si intendono integralmente trascritte e nel cui contenuto si insiste.
2. Si dà atto che, alla data odierna, non risulta depositata agli atti del fascicolo telematico la memoria di replica da parte dell'appellante, Sig.ra Parte_1 prevista dall'art. 473-bis.32, comma 3 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni prima della presente udienza, scaduto il 15 maggio 2025. 3. L'appellato insiste, pertanto, in tutte le proprie difese, eccezioni (ivi comprese quelle preliminari di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.)
e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti difensivi, chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 912/2024 del Tribunale Parte_1 di Caltanissetta, depositata il giorno 11.12.2024 (R.G. n. 288/2021), con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4. Si chiede che la causa venga rinviata per la discussione e decisione. Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. come in atti rappresentato e difeso, Controparte_1 insiste per l'accoglimento delle conclusioni tutte spiegate in comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Si richiamano i documenti prodotti con la comparsa di costituzione e risposta”.
Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha apposto il visto in data 27 gennaio 2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2021, , premesso di avere Controparte_1 contratto matrimonio concordatario con in Caltanissetta, in data 15 Parte_1 settembre 2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2007, parte 2, serie A, n. 220, volume 1 e che da tale unione erano nati due figli, US il 31 agosto 2008 e Per_1 il 21 settembre 2012, deduceva che con accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, depositato presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta il 24 febbraio 2020 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 24 febbraio 2020, annotato a margine dell'atto di matrimonio, era stata autorizzata la separazione consensuale dei coniugi.
Il deduceva, altresì, che aveva assolto a tutti gli obblighi stabiliti nel predetto accordo di CP_1 separazione, nello specifico quelli di natura economica, e che per motivi di lavoro spesso durante la settimana era costretto a recarsi fuori Caltanissetta, per cui non riusciva ad incontrare i figli nei
3 pomeriggi del martedì e del giovedì. Sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, il chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, CP_1 disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale da assegnare a quest'ultima, disciplinato il diritto di visita del padre in modo libero, previo accordo con la madre circa tempi e modalità degli incontri, e, in caso di disaccordo, secondo le modalità previste nel ricorso introduttivo, con conferma delle ulteriori statuizioni patrimoniali previste nel predetto accordo di separazione, ad eccezione della ripartizione delle spese straordinarie dei figli della coppia relative al vestiario, all'istruzione e connesse, spese per alloggi fuori sede, nonché spese ludiche e per svolgere attività sportiva, da ripartire nella misura del
50%.
Costituendosi in giudizio la resistente non si opponeva alla Parte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le ulteriori domande del deduceva, in particolare, che il aveva inteso la responsabilità genitoriale CP_1 CP_1 come una facoltà da esercitare liberamente secondo le proprie esigenze;
che lei svolgeva la professione di insegnante con una retribuzione di € 1.400,00 mensili netti con cui provvedeva al mantenimento suo e dei suoi due figli, comprensivo delle spese straordinarie, con la conseguenza che risultava insufficiente il contributo al mantenimento dei figli versato dal di importo CP_1 complessivo pari ad € 400,00 mensili, tenuto conto delle aumentate esigenze di questi ultimi dovute all'età; deduceva che era stato aperto un libretto di deposito nell'interesse del minore US, affetto da disturbo dello spettro autistico con ritardo medio dello sviluppo psicomotorio, gestito unicamente dal ricorrente, che era l'unico percettore dei benefici concessi al figlio minore pari a circa
€ 1.200,00 corrisposti dal ul c/c n. 0000300649144 Banca Unicredit, cointestato ad entrambe CP_2 le parti in causa, introiti utilizzati dal ricorrente per assolvere all'obbligo di cui all'art. 11 dell'accordo di separazione.
Pertanto, la resistente chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio con conferma delle condizioni della separazione, ad eccezione di quelle concernenti l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente da aumentare da € 400,00 ad €
900,00 mensili, e di obbligare il ricorrente a ripianare il saldo passivo del conto corrente n.
0000300649144 aperto presso la Banca Unicredit.
Sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 31/7-
2/8/2021, all'esito della fase presidenziale, venivano emessi dal Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Caltanissetta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei
4 minori consistenti nella conferma delle determinazioni di cui all'accordo di separazione tra i coniugi autorizzato dal P.M. e la causa veniva rimessa dinanzi al designato Giudice istruttore.
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 299/2022 dell'8-20.4.2022, passata in giudicato il 28.4.2022, la causa veniva istruita a mezzo di prove orali e documentali ed assunta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e si rimetteva alle valutazioni del Tribunale per ciò che concerneva l'affidamento dei figli e le condizioni economiche che li riguardavano.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 912/2024, pubblicata in data 11 dicembre 2024, definendo la causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 288/2021
R.G., così statuiva: “…definitivamente pronunziando: a) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori US e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) Per_1 assegna la casa coniugale sita in Caltanissetta, Via Carlo Pisacane n. 24, a Parte_1
; c) disciplina il diritto di visita del padre secondo le modalità individuate in parte motiva;
[...]
d) pone a carico del ricorrente, con decorrenza dalla data della presente decisione, fermo restando per il passato quanto statuito con ordinanza presidenziale, l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese a per il mantenimento per i figli minori US e Parte_1 Per_1 complessivi € 560,00 (€ 280,00 per ciascuno), soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, oltre al 100% delle spese mediche e di assistenza (come sopra individuate) necessarie per il minore US e al 70% delle spese ulteriori straordinarie per entrambi i figli secondo il protocollo in uso nel Tribunale di Caltanissetta;
e) rigetta le ulteriori domande proposte dalla resistente;
f) compensa le spese di lite”.
Il Tribunale di Caltanissetta, con riguardo all'affidamento dei figli minori, affermava che poteva trovare conferma la modalità di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, come del resto richiesto da entrambe le parti.
La casa coniugale veniva assegnata alla in quanto conviveva con i figli minori. Parte_1
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, venivano confermate le condizioni previste nell'accordo di negoziazione assistita, modificate nel senso di prevedere che il padre tenesse con sé alternativamente US o ogni mercoledì sera dalle 20,00 con obbligo di accompagnarli a Per_1 scuola la mattina seguente.
5 Secondo il Tribunale la suddetta previsione, volta ad aumentare il tempo di permanenza dei minori con il papà, appariva conforme all'interesse dei minori e, in particolare, della piccola di Per_1 recuperare un rapporto sereno con ciascuno dei genitori, tenuto conto delle difficoltà incontrate dalla stessa nella relazione con il fratello maggiore, la cui patologia finiva per incidere inevitabilmente anche sullo sviluppo psicofisico della minore , senza tuttavia pregiudicare il rapporto fraterno, Per_1 la cui continuità appariva garantita dalle originarie previsioni.
Sulle richieste di natura economica, con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli US e , tenuto conto dell'evidente divario tra la situazione Per_1 economica delle parti, delle statuizioni contenute nella medesima sentenza in merito al riparto delle spese straordinarie, che veniva modificato in sede di sentenza rispetto a quanto concordato dalle parti in sede di separazione non potendosi in linea generale porre per intero tutto il peso economico delle spese straordinarie a carico di un solo genitore, delle accresciute esigenze dei minori in relazione all'età raggiunta, il Tribunale disponeva un aumento dell'assegno di mantenimento mensile per i figli posto a carico del da euro 200,00 ad euro 280,00 per ciascun figlio, CP_1 importi soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Per quanto concerne le spese straordinarie, il Tribunale - dopo avere evidenziato che la vicenda in esame presentava delle evidenti peculiarità connesse alla patologia da cui era affetto il minore
US, da cui derivava la necessità di affrontare ingenti spese, mediche e di assistenza “lato sensu” intese, solo in parte coperte dai sussidi di cui il minore era beneficiario, benefici percepiti integralmente dal il quale, d'altra parte, aveva sempre sopportato (e manifestato la CP_1 disponibilità a proseguire in tal modo) le spese necessarie per il figlio US anche al fine di aiutare la nella gestione di quest'ultimo -, confermava, come del resto richiesto da Parte_1 entrambe le parti, l'obbligo a carico del di provvedere in via esclusiva alle spese CP_1 mediche e di assistenza necessarie per il minore US e chiariva che faceva riferimento a quelle attualmente in corso, relative in particolare alle spese connesse all'assunzione di assistenti durante tutto il giorno e all'iscrizione al centro pomeridiano.
Con riguardo, invece, alle ulteriori spese di carattere straordinario, le stesse, individuate secondo il protocollo in uso nel Tribunale di Caltanissetta, venivano poste dalla sentenza a carico del nella misura del 70% e della nella misura del 30%, tenuto conto della CP_1 Parte_1 differente situazione economica delle parti.
Il Tribunale, ancora, precisava che le suddette modifiche che incidevano sulle statuizioni a contenuto economico (mantenimento ordinario e spese straordinarie) avrebbero avuto decorrenza dalla stessa sentenza, dovendosi per il passato confermare quanto previsto con l'ordinanza presidenziale. 6 Il Tribunale, quanto alle restanti domande proposte dalla nello specifico la richiesta di Parte_1 conferma dell'art. 12 dell'accordo di separazione, il quale prevedeva, in caso di scioglimento del matrimonio, l'impegno e l'obbligo a carico del i donare la proprietà della casa coniugale CP_1 ai figli US e , riconoscendo il diritto di abitazione perpetua alla dopo avere Per_1 Parte_1 fatto riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (segnatamente, veniva richiamata Cass. n. 19874/2018), affermava che non poteva essere accolta la domanda di conferma delle statuizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale, trattandosi di obbligazioni che, rientrando nel contenuto eventuale della separazione, non potevano essere imposte da una pronuncia giudiziale, non essendo funzionali alla regolamentazione delle questioni rimesse al Giudice del procedimento di divorzio, ma si giustificavano solo in presenza di un accordo liberamente raggiunto dalle parti;
dunque, per quanto atteneva alla domanda di conferma della statuizione relativa alla donazione della quota della casa familiare, la stessa, secondo il Tribunale, non poteva trovare accoglimento non potendo imporsi ad un soggetto di donare un bene di sua proprietà venendo altrimenti meno la spontaneità della prestazione volta all'arricchimento del donatario con corrispondente depauperamento del donante che deve sussistere al momento della stipula (il
Tribunale evidenziava come dovesse ritenersi esclusa l'ammissibilità del preliminare di donazione, facendo riferimento a Cass. n. 6080/2020).
In merito alla richiesta di conferma della previsione di cui all'art. 13 dell'accordo di separazione che prevedeva in caso di scioglimento del matrimonio un obbligo a carico di di versare in CP_1 favore della a titolo di assegno divorzile ex art. 5, comma 8, L. 898/70, la somma Parte_1 complessiva di € 36.000,00, da suddividere in dodici rate mensili, il Tribunale, richiamati gli arresti della giurisprudenza di legittimità, premetteva che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, anche da corrispondere in un'unica soluzione, dovevano essere necessariamente valutati dal giudice del divorzio, non potendo ritenersi vincolanti gli eventuali accordi sul futuro assegno di divorzio raggiunti dai coniugi in sede di accordi di separazione.
Il Tribunale evidenziava, poi, che l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno era posto a carico del richiedente e gravava, dunque, sul richiedente l'onere di provare non solo l'insussistenza di redditi adeguati, ma anche (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) la riconducibilità della sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio a scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno aveva sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.
7 Il Tribunale, quindi, dichiarando di voler fare pratica applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, affermava che la godeva di un reddito proprio che, Parte_1 seppure indubbiamente più ridotto rispetto ai redditi di cui godeva il consentiva di CP_1 escludere che ricorresse il primo dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile, ovvero l'assenza di redditi adeguati in capo al richiedente;
la semplice sperequazione tra i redditi delle parti, infatti, non poteva da sola fondare l'assegno divorzile essendo in ogni caso necessario che la richiedente provasse che il suddetto divario era riconducibile a scelte concordate tra i coniugi.
Il Tribunale concludeva che non ricorrevano le condizioni per riconoscere alla il Parte_1 diritto all'assegno divorzile, sicché la domanda dalla stessa proposta veniva rigettata.
Quanto alla richiesta della di obbligare il a ripianare il saldo passivo di Parte_1 CP_1 importo pari ad € 7.000,00 del c/c n. 0000300649144 aperto presso la Banca Unicredit, cointestato ad entrambe le parti in causa, la domanda veniva rigettata con la motivazione che i rapporti con la stessa Banca erano contrattualmente regolati e non potevano essere modificati da una pronuncia giudiziale emessa nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra coniugi.
Infine le spese processuali, in ragione della soccombenza reciproca, venivano per intero compensate.
§§§
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 proponeva Parte_1 appello avverso tale sentenza, affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello lamentava l'insufficienza e la non adeguatezza del contributo economico posto a carico del per il mantenimento dei figli minori. CP_1
L'appellante deduceva:
- che era provato che la era un'insegnante dipendente del , il cui reddito netto Parte_1 CP_3 mensile ammontava ad euro 1.400,00, come poteva evincersi dalle dichiarazioni reddituali depositate in ottemperanza all'ordine di esibizione contenuto nel decreto del Presidente del Tribunale del 13.3.2021;
- che la stessa non aveva altri introiti e che il suo rapporto di conto corrente era Parte_1 perennemente in “rosso” (ovvero con un saldo passivo), come emergeva dal documento n.5 prodotto in primo grado, costituito dall'estratto del conto corrente intestato alla stessa ed intrattenuto presso
Banca Unicredit, recante n.0000105370510, con saldo al 10.06.2021 di euro 115,88, dal quale si evincevano tutte le spese sostenute per il ménage domestico e familiare ed anche per il vestiario dei due figli minori;
8 - che, di contro, il ingegnere e libero professionista, aveva una situazione reddituale CP_1
e patrimoniale assai florida, evincendosi dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta e relativa all'anno 2019 che lo stesso percepiva un reddito da lavoro dipendente di euro 71.420,00, ossia circa euro 6.000 mensile;
- che il percepiva, inoltre, cospicui redditi da capitale, come emergeva dalla visura CP_1 prodotta con la seconda memoria ex art.183 c.p.c. dalla convenuta e come dichiarato dal CP_1 nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 21.06.2023, avendo confermato il capitolato di prova relativo alla disponibilità in capo allo stesso delle quote societarie indicate nella visura della Camera di Commercio del 18.06.2022 in atti, di notevole controvalore, pari ad oltre euro cinquecentomila al valore nominale;
- che il era l'unico percettore dell'indennità di accompagnamento mensile in favore del CP_1 minore US, prevista dall'art. 30, co.7 L. n.388/2000, per la somma di euro 1.200 mensile circa e, grazie a tali somme, fronteggiava i costi derivanti dall'assistenza prestata per l'accudiente part- time assunto;
- che, in ragione del considerevole squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, si giustificava, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 337 ter, comma 4, cod. civ., un contributo a carico del padre per il mantenimento della prole assai maggiore rispetto a quello stabilito dalla sentenza, anche alla luce delle accresciute esigenze della prole rispetto al momento della stipula degli accordi di separazione (anno 2019) e dovendosi anche valutare la maggiore consistenza del patrimonio e del reddito del Tumminelli;
- che le statuizioni della sentenza oggetto di impugnazione aggravavano la già precaria situazione patrimoniale della in quanto era stato altresì modificato il regime delle spese Parte_1 straordinarie, avendo il Tribunale di Caltanissetta disposto che esse dovevano essere suddivise nella misura del 70% in capo al e per il restante 30% in capo alla (mentre CP_1 Parte_1 gli accordi di separazione prevedevano che esse venissero poste per intero a carico del
; CP_1
- che la sentenza di primo grado doveva quindi essere riformata nella parte che poneva a carico del padre dei minori un complessivo contributo di euro 560,00 mensili (euro 280,00 per ciascun minore), cifra qualificata dall'appellante come irrisoria in considerazione delle condizioni patrimoniali dell'obbligato, ingegnere libero professionista, il quale poteva contare su cospicui redditi anche da capitale.
9 Con il secondo motivo di appello impugnava il capo della sentenza che aveva rigettato la richiesta della di conferma della previsione di cui all'art. 13 dell'accordo di separazione Parte_1 che prevedeva, per il caso di scioglimento del matrimonio, l'obbligo a carico del di CP_1 versare in favore della a titolo di assegno divorzile ex art. 5, comma 8, L. 898/70, la Parte_1 somma complessiva di € 36.000,00, da suddividere in dodici rate mensili.
La deduceva: Parte_1
- che tale capo decisorio era nullo in quanto risultava violato il principio dispositivo e l'art.101, comma 2, c.p.c.;
- che era stato violato il principio del contraddittorio, atteso che non era stata sollevata dalle parti alcuna eccezione di nullità di detta pattuizione ed il anzi, aveva dichiarato CP_1 nel ricorso introduttivo di voler adempiere all'obbligazione derivante da tale pattuizione mentre, di converso, la non aveva potuto dedurre alcunché circa la ritenuta nullità; Parte_1
- che, se fossero state osservate le regole del contraddittorio, avrebbe potuto allegare circostanze volte a dimostrare la presenza di tutti gli elementi occorrenti a comprovare il suo diritto all'assegno divorzile e, di conseguenza, la legittimità dell'assegno una tantum ed avrebbe potuto dimostrare, altresì, la volontà delle parti al momento della stipula degli accordi di negoziazione assistita e la persistenza della stessa, non avendo il mai contestato il diritto all'assegno divorzile una CP_1 tantum nel corso del giudizio, avendo anzi dichiarato di voler adempiere alle pattuizioni patrimoniali concordate il 27.12.2019;
- che la statuizione di nullità della clausola violava, inoltre, il principio dell'autonomia negoziale degli ex coniugi essendo un principio generale che le condizioni che regolano gli aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda;
- che la dichiarazione di nullità della clausola, rilevata d'ufficio dal Tribunale di Caltanissetta, incorreva altresì nel vizio di ultrapetizione, non potendo essere resa in assenza di eccezione della parte interessata, avendo il dichiarato, nel ricorso introduttivo in prime cure, di CP_1 volere adempiere alla previsione del citato art.13, che prevedeva il pagamento della somma concordata di euro 36.000,00 in dodici rate mensili;
- che tale pagamento sarebbe dovuto avvenire alla data di scioglimento del vincolo di coniugio e, invece, il Tribunale aveva obliterato il diritto della Parte_1
10 - che la statuizione officiosa di nullità della clausola errava altresì nell'interpretare l'art. 5, comma
8, della L. 898/1970, poiché incideva nei confronti della parte debole del rapporto, la quale aveva dichiarato negli accordi intercorsi di rinunciare definitivamente all'assegno divorzile con il versamento dell'assegno una tantum (art.14 degli accordi di negoziazione assistita concordati tra le parti nell'ambito dell'accordo di separazione personale autorizzato dal P.M.);
- che solo la parte economicamente debole, che aveva dichiarato di rinunciare Parte_1 all'assegno divorzile mensile in suo favore dietro il pagamento dell'assegno una tantum concordato ed approvato in sede di accordi di negoziazione assistita nell'ambito dell'accordo di separazione autorizzato dal P.M., poteva eventualmente dolersi dell'invalidità di tale clausola e chiedere di liquidarsi in suo favore, in alternativa, l'assegno divorzile con cadenza mensile, trattandosi di c.d. nullità di protezione;
- che era altresì censurabile il capo decisorio in esame laddove affermava che la Parte_1 non aveva provato le condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, in quanto l'odierna appellante aveva provato l'assenza di redditi propri adeguati, in quanto titolare del solo reddito di insegnante di scuola primaria, pari ad euro 1.400,00 mensile netto circa, insufficiente a garantire le proprie esigenze personali, dovendosi tener conto che una parte considerevole di tale reddito era destinata al mantenimento dei figli ed al pagamento delle spese per l'abitazione familiare e per l'autovettura utilizzata per motivi di lavoro e per accompagnare i figli minori (soprattutto per le necessità impellenti che coinvolgevano il minore
US), dovendosi anche considerare il contributo per le spese straordinarie dei minori posto a carico della madre nella misura del 30%;
- che oltre ad esservi un evidente divario reddituale e patrimoniale tra le parti, la Parte_1 aveva provato di non godere di redditi adeguati e nel corso del giudizio di primo grado era anche emerso che l'insufficienza dei propri mezzi derivava dal dover far fronte al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, posto prevalentemente a carico della madre, essendo gli stessi collocati prevalentemente - se non esclusivamente -, presso la madre;
- che l'istruttoria espletava aveva provato l'incapienza delle risorse economiche dell'odierna appellante e l'impossibilità di procurarsele per ragioni oggettive, essendo ella tutti i giorni occupata nella sua attività di insegnante e nella cura della prole;
- che nel corso del giudizio di primo grado era anche emerso che la aveva contribuito Parte_1 alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'ex coniuge in relazione al periodo di durata della convivenza matrimoniale (dal 2007
11 al 2020, data della separazione) e che, in considerazione della sua attuale età (54 anni) e della giovane età dei figli che doveva accudire, rispettivamente di sedici e di dodici anni, era impossibilitata a trovare nuove opportunità lavorative e di carriera in grado di migliorare la sua posizione reddituale;
- che doveva essere considerato l'onere assai gravoso della cura dei due figli, mentre il marito era impegnato tutto il giorno nel suo lavoro;
- che, in particolare, le esigenze di cura del figlio US (affetto da grave handicap) avevano privato la dell'opportunità di miglioramenti lavorativi e di carriera, essendo state le sue Parte_1 energie pressoché assorbite dall'accudimento dei figli, sicché sussistevano tutti i requisiti affinché ella potesse beneficiare dell'assegno divorzile;
- che era stato obliterato il diritto dell'appellante a percepire la cifra concordata inter partes quale una tantum a titolo di assegno divorzile, con denunciata nullità e violazione delle regole del contraddittorio (art.101, comma secondo, c.p.c.) nonché degli artt. 99 e 112 c.p.c.;
- che, in ogni caso, sussistevano i presupposti legittimanti l'accoglimento della domanda di assegno divorzile in capo all'appellante.
L'appellante rassegnava, quindi, nell'atto di appello le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo richiamo di tutto quanto già dedotto in primo grado dall'appellante , in accoglimento Parte_1 del presente gravame di merito: -previa riforma e/o annullamento in parte qua la sentenza n.
912/2024 del Tribunale di Caltanissetta, sezione unica civile, resa inter partes nel giudizio
n.288/2021, pubblicata in data 11.12.2024, notificata il 23.12.2024, così statuire: A)porre a carico dell'appellato Ing. l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore dei figli Controparte_1
US e , ai sensi dell'art.337 ter, comma 4 C.C. e dell'art.4, comma 8, della L.898/1970, a Per_1 titolo di contributo al mantenimento degli stessi, una somma non inferiore ad euro 1.000,00 mensile, ovvero euro 500,00 per ciascun figlio, da corrispondere alla madre secondo le modalità già stabilite inter partes, oppure quell'altra somma, maggiore o minore, comunque superiore a quella fissata nella sentenza impugnata, che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;
B)dichiarare nullo e/o riformare il capo decisorio che ha statuito l'invalidità della pattuizione patrimoniale di cui all'art.13 dell'accordo di separazione personale ex art.6, comma 2, D.L. 132/2014 e della successiva legge di conversione n.162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, del 27.12.2019, autorizzato dal Procuratore della
Repubblica di Caltanissetta il 24.2.2020, ponendo l'obbligo a carico dell'Ing. di CP_1 corrispondere all'odierna appellante la somma complessiva di € 36.000,00, in 12 rate mensili, anche
12 ai sensi dell'art.5, co.8, della L.898/1970. In via istruttoria si chiede di ordinare la produzione delle ultime dichiarazioni dei redditi dell'appellato e di acquisire agli atti del presente procedimento i fascicoli delle parti ed il fascicolo di ufficio di primo grado, recante n.288/2021 R.G.”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio in appello, si costituiva che Controparte_1 rassegnava, nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello, le seguenti conclusioni:
“…Preliminarmente, dichiarare inammissibile, improcedibile e con qualsiasi altra statuizione di legge rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 912/2024, Parte_1 emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel giudizio iscritto al n. R.G. 288/2021, perché pretestuoso, infondato non provato ed in palese contrasto con le norme del codice di rito richiamate in premessa.
Dire inammissibile, improponibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione l'appello promosso dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 912/2024, emessa dal Tribunale di Parte_1
Caltanissetta nel giudizio iscritto al n. R.G. 288/2021. Rigettare le domande tutte svolte dall'appellante sia istruttorie che di merito poiché inammissibili, infondate e comunque non provate, per i motivi esposti in narrativa. Rigettare il primo, il secondo motivo di gravame nonché l'atto di appello nella sua interezza attesa la palese infondatezza sia in fatto che in diritto e per le ragioni meglio esposte in narrativa. Confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza per le ragioni meglio esposte con il presente atto. con ogni conseguenziale preclusione nascente dal giudicato. In via istruttoria ci si oppone alle richieste istruttorie di cui parte appellante fa richiesta in atto di appello, per le ragioni meglio esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
La prima udienza del 4 giugno 2025 veniva sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. che entrambe le parti depositavano, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.
Veniva verificata l'avvenuta comunicazione del ricorso introduttivo al Procuratore Generale, onde consentire il suo eventuale intervento.
La Corte, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c., poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, la Corte rileva che il presente giudizio di appello è disciplinato, ratione temporis, ex art. 35 D.Lvo 149/2022, in ragione della pendenza del giudizio di primo grado in data anteriore al 28 febbraio 2023, dal rito camerale a norma dell'art. 4, comma 15, L. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni ed integrazioni.
13 Il presente giudizio di appello, quindi, si svolge interamente col rito camerale di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. (cfr. Cass. 5433/95) mentre non trovano applicazione in questo giudizio, in ragione della disciplina transitoria dettata dall'art. 35 D.Lgs. 149/2022, le nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.), introdotte dalla c.d. OR TA (D.Lvo 10 ottobre 2022 n. 149).
Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della legge n. 898 del
1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass. 27234/2020).
E' invece inammissibile il deposito della memoria di replica effettuato dall'appellante ai sensi dell'art. 473-bis.32 c.p.c., tenuto conto che il presente appello non è disciplinato dagli artt.
473-bis.30 e seguenti c.p.c.
Come è noto, in tema di divorzio, l'appello assoggettato al rito camerale secondo la disciplina anteriore all'applicazione del d.lgs. n 149/2022, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, di talché non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione (cfr. Cass. 7067/2025 seppure in tema di giudizio di appello, in tema di separazione personale dei coniugi, introdotto in primo grado prima del 28 febbraio 2023).
Infatti la disposizione dell'art. 4, comma 15, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo la quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", deve essere interpretato come introduttivo del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria.
Il giudizio divorzile in appello, per quanto si svolga, nel regime processuale applicabile “ratione temporis” con le forme del rito camerale, costituisce in ogni caso un mezzo di impugnazione avente carattere "devolutivo" e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del "devolutum" e delle censure formulate ed in correlazione alle domande formulate in quella sede. Anche in difetto di un espresso richiamo dell'art. 342 c.p.c., deve pertanto ritenersi applicabile anche al ricorso in appello nel giudizio divorzile il principio della specificità dei motivi sancito da tale norma per il giudizio di appello. E' quindi necessaria, nel giudizio divorzile in appello, la formulazione di specifici motivi di impugnazione e solo ciò impedisce la formazione del giudicato interno rispetto all'oggetto sostanziale (il bene della vita) del procedimento.
14 La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, la lettura del contenuto dell'atto di appello permette di individuare con chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
In rito l'appello proposto da è quindi ammissibile ex art. 342 Parte_1
c.p.c.
§§§
Si esaminano, ora, i motivi di appello.
Il primo motivo di appello, concernente la misura del contributo di mantenimento da porre a carico del padre dei minori (nato il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nata il [...]), è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
L'art. 337-ter c.c. stabilisce, al quarto comma, che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie è indubbia la maggiore capacità reddituale e patrimoniale del CP_1
Ingegnere e libero professionista, rispetto alla Parte_1
Il in occasione dell'interrogatorio formale a lui deferito, all'udienza del 21.6.2023 CP_1 ha dichiarato: “…confermo che dispongo di quote societarie rilevanti in diverse società operanti nei settori dell'ingegneria, finanziario, delle energie alternative e dello smaltimento dei rifiuti, non dell'informatica, quali, ad esempio: Moses s.r.l.; ; Controparte_4 CP_5
[...]
[...] [...]
);
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
come risultante da visura camerale del 18.6.2022. preciso CP_9 Controparte_10 che alcune di queste società sono inattive. Non so indicare le percentuali ma a parte Controparte_4 non credo di avere la maggioranza in altre società”.
La migliore condizione economica del rispetto alla può desumersi, CP_1 Parte_1 anche dal fatto che, in occasione dell'accordo di separazione personale ex art. 6, comma 2, prima parte del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, datato 27.12.2019, all'art. 13 le parti hanno stabilito: “In caso di scioglimento del matrimonio, l'ing. verserà alla Sig.ra Controparte_1 [...] quale assegno divorzile, ex art. 5, comma 8 Legge 898/70, la somma complessiva di €. Parte_1
36.000,00, da suddividersi in dodici rate mensili”.
La pattuizione del punto 13), per quanto non sia vincolante in sede di giudizio di divorzio, per le ragioni che tra breve saranno esposte, può essere valutata comunque come argomento di prova per ritenere provata la maggiore capacità reddituale e patrimoniale del CP_1 rispetto alla moglie, valutata direttamente dalle stesse parti in sede di accordi di separazione negoziati con l'assistenza dei rispettivi legali anche in termini prospettici per il caso di futuro divorzio.
La Corte rileva che in sede di accordi di separazione a seguito di negoziazione assistita, al punto 10 (che così recita: Il padre contribuirà al mantenimento dei minori US e Per_1 corrispondendo, tramite bonifico bancario sul conto intestato alla madre, del quale la medesima avrà cura di rendere note le coordinate IBAN, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00), con rivalutazione annuale Istat, entro i primi cinque giorni di ogni mese) il si era obbligato CP_1
a versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di euro
400 per i due figli.
La Corte rileva che in tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione ex art. 6, comma 2, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso 16 assetto patrimoniale realizzato con la convenzione (cfr. in tal senso Cass. 19388/2024, seppur riguardante l'ipotesi della convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio).
Epperò è un fatto notorio che con il crescere dell'età si accrescono pure le esigenze dei figli minori.
A tale riguardo la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 Rv. 664764 -
01).
Va poi considerato che il figlio minore US è invalido e necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, tanto è vero che l' ha CP_11 riconosciuto che sussiste il diritto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Ulteriore argomento di prova dell'ottima condizione patrimoniale e reddituale del CP_1 sicuramente migliore rispetto a quella della ex moglie, può trarsi dal fatto che nell'ambito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio il dichiarò di CP_1 essere pronto a corrispondere alla la somma di € 36.000,00 in dodici rate mensili, Parte_1 ribadendo, quindi, l'impegno economico che aveva assunto in sede di accordi di separazione a seguito di negoziazione assistita.
Nel regime di affidamento condiviso dei figli minori US e ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, valutate le crescenti esigenze di entrambi i minori, la grave invalidità del figlio US, bisognoso di continue attenzioni e cure, le migliori condizioni reddituali e patrimoniali del rispetto alla e le potenzialità CP_1 Parte_1 reddituali dello stesso derivanti dalla libera professione svolta, tutto ciò porta la CP_1
Corte a ritenere che l'importo mensile di € 560,00 complessivo (€ 280,00 per ciascun figlio), quantificato dal Giudice di prime cure quale contributo per il mantenimento dei figli minori, non realizza adeguatamente il principio di proporzionalità indicato dall'art. 337 ter, comma 4,
c.c..
17 Sembra evidente che gli impegni economici assunti dal nei confronti della CP_1 moglie in sede di accordi di separazione all'esito di negoziazione assistita, poi ribaditi, sul punto, in occasione della domanda di divorzio, costituiscono comportamenti (extraprocessuali e processuali) valutabili ed atti a giustificare a carico del un aumento del contributo CP_1 da porre a suo carico per il mantenimento dei due figli minori nella misura complessiva di euro 800,00 al mese (euro 400,00 al mese per ciascun figlio), con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (in questa sede appellata), importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat FOI.
Si provvede, quindi, a tale aumento del contributo posto a carico del padre per il mantenimento della prole nei termini indicati nel dispositivo.
§§§
Il secondo motivo di appello è infondato.
La Corte rileva che, nel giudizio di primo grado, la ha chiesto di “confermare Parte_1 le ulteriori pattuizioni patrimoniali di cui agli artt.11, 12 e 13 del predetto accordo (id est: obbligo a carico dell'ing. di donare la casa coniugale ai figli, concedendo il diritto di abitazione CP_1 perpetua alla sig.ra obbligo dell'ing. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1 la somma complessiva di € 36.000,00, in 12 rate mensili, anche ai sensi dell'art.5, co.8, Parte_1 della L.898/1970)”.
In particolare, la ha chiesto, nella memoria difensiva di costituzione e risposta ex Parte_1 art. 4, comma 10, L. 898/1970, depositata in data 20/12/2021, di confermare la specifica pattuizione dell'art. 13 del predetto accordo di separazione (obbligo del di CP_1 corrispondere alla la somma complessiva di € 36.000,00, in 12 rate mensili, anche ai Parte_1 sensi dell'art.5, co.8, della L.898/1970).
La Suprema Corte ha chiarito che l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. tra le tante Cass. 21314/2023).
Nella specie, tuttavia, non sussiste la dedotta nullità della sentenza impugnata.
18 Infatti il tema della validità della clausola dell'art. 13 della convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione costituiva una questione di mero diritto e la clausola stessa era contenuta nella convenzione richiamata dalle parti del giudizio di divorzio in quanto depositata, come documento, agli atti del giudizio.
Il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del divorzio, era quindi tenuto a valutare la validità e gli effetti di una clausola già sottoposta al contraddittorio delle parti ed anzi oggetto di espresso richiamo nelle conclusioni precisate dalle parti.
La decisione del Tribunale di dichiarare, in buona sostanza, l'inefficacia nel giudizio di divorzio dell'accordo economico espresso dall'art. 13 della convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione ex art. 6, comma 2, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, e quindi la mancanza di un'obbligazione giuridica del avente ad oggetto la somma complessiva di € 36.000,00 da corrispondere alla CP_1
in 12 rate mensili per il caso di futuro divorzio, non costituisce, quindi, una Parte_1 decisione “a sorpresa” ed essa non è neppure viziata da ultrapetizione.
Rientrava, infatti, tra i poteri del Tribunale di Caltanissetta, alla stregua delle domande delle parti, il vaglio della validità ed efficacia nel giudizio di divorzio della clausola dell'art. 13 espressa dalla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione, ritualmente depositata in atti e quindi già sottoposta al contraddittorio.
Per il resto, il Giudice di prime cure ha richiamato un precedente della giurisprudenza di legittimità così da concludere, correttamente, che il patto contenuto nell'art. 13 della convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione ex art. 6, comma 2, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, non era vincolante per le parti del giudizio di divorzio.
Infatti l'art. 6, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, dalla
L. 10 novembre 2014, n. 162, dispone:
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
19 E' evidente che, nel caso di specie, la negoziazione assistita conclusa tra le parti in data
27.12.2019 non aveva per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio bensì la separazione personale dei coniugi.
Quindi, le parti dell'accordo del 27.12.2019 non potevano stabilire, nell'ambito dell'accordo stesso, la corresponsione del futuro assegno divorzile in unica soluzione in favore della
Parte_1
Infatti, come chiarito dall'arresto della Suprema Corte opportunamente citato nella sentenza di primo grado, gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell'art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987 - a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico - , non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio,
e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati "secundum ius", non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio (Cass. 5302/2006).
Il Tribunale di Caltanissetta, in ogni caso, dopo avere motivato sulle ragioni per cui non poteva ritenersi vincolante per le parti nel giudizio di divorzio la clausola dell'art. 13 della convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione, si è fatto carico di motivare le ragioni per le quali alla non poteva essere riconosciuto Parte_1
l'assegno divorzile.
Il Tribunale di Caltanissetta, infatti, ha motivato come segue, alle pagine 10-11 della sentenza, circa la domanda di assegno divorzile della (domanda che, quindi, è stata ritenuta Parte_1 validamente proposta in prime cure): <I presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile devono quindi essere valutati in questa sede. Ebbene, occorre sottolineare che l'onere di provare
l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno sono poste a carico del richiedente;
grava, dunque, sul richiedente l'onere di provare non solo l'insussistenza di redditi adeguati, ma anche (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) la riconducibilità della sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio a scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (così, da ultimo, Cass 20 Civ. nn. 10781 e 10782 del 2019). Applicando tale principio al caso di specie, rileva il Tribunale che la resistente gode di un reddito proprio che, per quanto sia certamente più ridotto rispetto ai redditi di cui gode il ricorrente, consente di escludere che ricorra il primo dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile, ovvero l'assenza di redditi adeguati in capo al richiedente;
la semplice sperequazione tra i redditi delle parti, infatti, non può da sola fondare l'assegno divorzile essendo in ogni caso necessario che la richiedente provi che il suddetto divario sia riconducibile a scelte concordate tra i coniugi. Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene il Collegio che non ricorrono le condizioni per riconoscere a il diritto all'assegno Parte_1 divorzile, sicchè la domanda dalla stessa proposta deve essere rigettata>>.
Il Tribunale nisseno, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, ha quindi richiamato l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, avuto riguardo alla funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa di tale contributo, la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive richiede in primo luogo una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da condursi alla stregua degl'indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, in modo tale da accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla luce dell'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
L'atto di appello non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza di primo grado sul punto, quanto alla carenza di prova dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Infatti non è sufficiente che sia stata raggiunta la prova della sperequazione tra i redditi delle parti, in quanto essa non può da sola fondare l'assegno divorzile. Occorre, in ogni caso, che chi richiede detto assegno provi pure che il suddetto divario è riconducibile a scelte concordate tra i coniugi e, agli atti del giudizio, non vi è prova alcuna che il divario di reddito sia riconducibile a scelte concordate tra i coniugi e, peraltro, la prova per testi ed interpello assunta in primo grado non ha in alcun modo vagliato tale questione e neppure un tale presupposto
21 può ritenersi provato per il principio di non contestazione, giacché la in prime Parte_1 cure, alcunché ha allegato e provato su tale presupposto pur esso necessario per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In conclusione, il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.
La parziale riforma della sentenza di primo grado, in quanto è stato riconosciuta la necessità di un aumento del contributo per il mantenimento dei figli posto a carico del CP_1 comporta che il regime delle spese processuali vada regolato avendo riguardo al complessivo esito finale della lite.
Infatti, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.
23226/2013).
Nel caso in esame, tenuto conto che non è stato riconosciuto il diritto della Parte_1 all'assegno divorzile richiesto ma che è stato posto a carico del un maggiore CP_1 contributo per il mantenimento della prole rispetto a quello prospettato dall'interessato, permane quella situazione di reciproca finale soccombenza che giustifica la compensazione, per l'intero, delle spese processuali del giudizio di primo grado e del giudizio di appello.
Atteso che l'appello della è stato, seppure solo in parte, accolto, ai sensi dell'art. Parte_1
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 912/2024, pubblicata in data 11 dicembre 2024, appellata da , così provvede: Parte_1
1) pone a carico di , con decorrenza dalla data della sentenza di Controparte_1
primo grado, fermo restando per il passato quanto statuito con ordinanza presidenziale in prime cure, l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese a per il Parte_1
22 mantenimento per i figli minori US e complessivi euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun Per_1 figlio), importi soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat FOI;
2) conferma, nel resto, la sentenza appellata;
3) compensa per intero tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Caltanissetta nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuele De Gregorio Domenica Motta
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Domenica Motta Presidente
dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 22/2025 R.G.A.C. promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Gela, Via Gioacchino
Rossini n. 63, nello studio dell'Avv. US Cammalleri (C.F.: ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura alle liti apposto su foglio separato ex art. 83 III co. c.p.c., da intendersi in calce al ricorso in appello atto anche ai sensi dell'art.18 co.5 D.M. Giustizia n.44/2021, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, n. di fax per comunicazioni 0933 923658, indirizzo di p.e.c. per tutte le comunicazioni e notifiche del presente procedimento:
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APPELLANTE
contro
nato a [...] l'[...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3 residente a [...], elettivamente domiciliato a Caltanissetta in Corso Umberto I n.7, presso lo studio legale degli Avv.ti Alletto e Turco, rappresentato e difeso giusta procura allegata mediante
1 strumenti informatici e rilasciata su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti Claudia Alletto C.F.:
e dall'Avv. Salvatore Alletto CF: che dichiarano di C.F._4 C.F._5 voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata o in alternativa al seguente numero di fax 0934584435 Email_2
APPELLATO
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 4 giugno 2025:
Per l'Appellante: “L'Avv. US Cammalleri per la parte appellante insiste nel gravame e nei motivi proposti, con le relative deduzioni, difese, richieste e conclusioni, che qui si intendono integralmente trascritte e nel cui contenuto si insiste;
contesta la memoria difensiva e di costituzione prodotta da controparte, siccome infondata sia in fatto che in diritto, riservando di meglio e specificatamente contestarla entro un termine da assegnare per note scritte. Chiede espungersi dagli atti del giudizio la “memoria di replica” prodotta irritualmente dalla controparte appellata il
21.05.2025, rilevando che al presente procedimento non si applicano le disposizioni di cui al titolo
IV-bis del libro secondo del c.p.c., introdotto con D.P.R.149/2022, come integrato con L. 197/2022, poiché gli appelli proposti contro sentenze di separazione e/o divorzio emessi in procedimenti già instaurati in primo grado alla data del 28.02.2023 saranno ancora assoggettati al rito pregresso, ai sensi dell'art.35, co.1, del D.P.R. succitato, essendo il procedimento di primo grado introdotto con ricorso depositato il 17.03.2021. Chiede, pertanto, rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione, concedendo termine per note conclusive al fine di replicare alla memoria difensiva e di costituzione dell'appellato, insistendo comunque nell'integrale accoglimento del proposto appello della sig.ra avverso la sentenza n.912/2024 del Parte_1
Tribunale di Caltanissetta, con vittoria di spese e compensi del grado”.
Per l'appellato: “Con il presente atto, i sottoscritti difensori del Sig. , Controparte_1 appellato nel procedimento in epigrafe indicato, depositano le presenti note di trattazione scritta in
2 sostituzione dell'udienza del 04 giugno 2025. 1. In via preliminare, si richiama integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/05/2025 e della memoria di replica ex art. 473-bis.32, comma 3, secondo periodo, c.p.c. depositata in data 21/05/2025, con le relative eccezioni, difese e conclusioni, che qui si intendono integralmente trascritte e nel cui contenuto si insiste.
2. Si dà atto che, alla data odierna, non risulta depositata agli atti del fascicolo telematico la memoria di replica da parte dell'appellante, Sig.ra Parte_1 prevista dall'art. 473-bis.32, comma 3 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni prima della presente udienza, scaduto il 15 maggio 2025. 3. L'appellato insiste, pertanto, in tutte le proprie difese, eccezioni (ivi comprese quelle preliminari di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.)
e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti difensivi, chiedendo il rigetto integrale dell'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 912/2024 del Tribunale Parte_1 di Caltanissetta, depositata il giorno 11.12.2024 (R.G. n. 288/2021), con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4. Si chiede che la causa venga rinviata per la discussione e decisione. Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. come in atti rappresentato e difeso, Controparte_1 insiste per l'accoglimento delle conclusioni tutte spiegate in comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Si richiamano i documenti prodotti con la comparsa di costituzione e risposta”.
Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha apposto il visto in data 27 gennaio 2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2021, , premesso di avere Controparte_1 contratto matrimonio concordatario con in Caltanissetta, in data 15 Parte_1 settembre 2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2007, parte 2, serie A, n. 220, volume 1 e che da tale unione erano nati due figli, US il 31 agosto 2008 e Per_1 il 21 settembre 2012, deduceva che con accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, depositato presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta il 24 febbraio 2020 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 24 febbraio 2020, annotato a margine dell'atto di matrimonio, era stata autorizzata la separazione consensuale dei coniugi.
Il deduceva, altresì, che aveva assolto a tutti gli obblighi stabiliti nel predetto accordo di CP_1 separazione, nello specifico quelli di natura economica, e che per motivi di lavoro spesso durante la settimana era costretto a recarsi fuori Caltanissetta, per cui non riusciva ad incontrare i figli nei
3 pomeriggi del martedì e del giovedì. Sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, il chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, CP_1 disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale da assegnare a quest'ultima, disciplinato il diritto di visita del padre in modo libero, previo accordo con la madre circa tempi e modalità degli incontri, e, in caso di disaccordo, secondo le modalità previste nel ricorso introduttivo, con conferma delle ulteriori statuizioni patrimoniali previste nel predetto accordo di separazione, ad eccezione della ripartizione delle spese straordinarie dei figli della coppia relative al vestiario, all'istruzione e connesse, spese per alloggi fuori sede, nonché spese ludiche e per svolgere attività sportiva, da ripartire nella misura del
50%.
Costituendosi in giudizio la resistente non si opponeva alla Parte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le ulteriori domande del deduceva, in particolare, che il aveva inteso la responsabilità genitoriale CP_1 CP_1 come una facoltà da esercitare liberamente secondo le proprie esigenze;
che lei svolgeva la professione di insegnante con una retribuzione di € 1.400,00 mensili netti con cui provvedeva al mantenimento suo e dei suoi due figli, comprensivo delle spese straordinarie, con la conseguenza che risultava insufficiente il contributo al mantenimento dei figli versato dal di importo CP_1 complessivo pari ad € 400,00 mensili, tenuto conto delle aumentate esigenze di questi ultimi dovute all'età; deduceva che era stato aperto un libretto di deposito nell'interesse del minore US, affetto da disturbo dello spettro autistico con ritardo medio dello sviluppo psicomotorio, gestito unicamente dal ricorrente, che era l'unico percettore dei benefici concessi al figlio minore pari a circa
€ 1.200,00 corrisposti dal ul c/c n. 0000300649144 Banca Unicredit, cointestato ad entrambe CP_2 le parti in causa, introiti utilizzati dal ricorrente per assolvere all'obbligo di cui all'art. 11 dell'accordo di separazione.
Pertanto, la resistente chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio con conferma delle condizioni della separazione, ad eccezione di quelle concernenti l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente da aumentare da € 400,00 ad €
900,00 mensili, e di obbligare il ricorrente a ripianare il saldo passivo del conto corrente n.
0000300649144 aperto presso la Banca Unicredit.
Sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 31/7-
2/8/2021, all'esito della fase presidenziale, venivano emessi dal Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Caltanissetta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei
4 minori consistenti nella conferma delle determinazioni di cui all'accordo di separazione tra i coniugi autorizzato dal P.M. e la causa veniva rimessa dinanzi al designato Giudice istruttore.
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 299/2022 dell'8-20.4.2022, passata in giudicato il 28.4.2022, la causa veniva istruita a mezzo di prove orali e documentali ed assunta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e si rimetteva alle valutazioni del Tribunale per ciò che concerneva l'affidamento dei figli e le condizioni economiche che li riguardavano.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 912/2024, pubblicata in data 11 dicembre 2024, definendo la causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 288/2021
R.G., così statuiva: “…definitivamente pronunziando: a) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori US e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) Per_1 assegna la casa coniugale sita in Caltanissetta, Via Carlo Pisacane n. 24, a Parte_1
; c) disciplina il diritto di visita del padre secondo le modalità individuate in parte motiva;
[...]
d) pone a carico del ricorrente, con decorrenza dalla data della presente decisione, fermo restando per il passato quanto statuito con ordinanza presidenziale, l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese a per il mantenimento per i figli minori US e Parte_1 Per_1 complessivi € 560,00 (€ 280,00 per ciascuno), soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, oltre al 100% delle spese mediche e di assistenza (come sopra individuate) necessarie per il minore US e al 70% delle spese ulteriori straordinarie per entrambi i figli secondo il protocollo in uso nel Tribunale di Caltanissetta;
e) rigetta le ulteriori domande proposte dalla resistente;
f) compensa le spese di lite”.
Il Tribunale di Caltanissetta, con riguardo all'affidamento dei figli minori, affermava che poteva trovare conferma la modalità di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, come del resto richiesto da entrambe le parti.
La casa coniugale veniva assegnata alla in quanto conviveva con i figli minori. Parte_1
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, venivano confermate le condizioni previste nell'accordo di negoziazione assistita, modificate nel senso di prevedere che il padre tenesse con sé alternativamente US o ogni mercoledì sera dalle 20,00 con obbligo di accompagnarli a Per_1 scuola la mattina seguente.
5 Secondo il Tribunale la suddetta previsione, volta ad aumentare il tempo di permanenza dei minori con il papà, appariva conforme all'interesse dei minori e, in particolare, della piccola di Per_1 recuperare un rapporto sereno con ciascuno dei genitori, tenuto conto delle difficoltà incontrate dalla stessa nella relazione con il fratello maggiore, la cui patologia finiva per incidere inevitabilmente anche sullo sviluppo psicofisico della minore , senza tuttavia pregiudicare il rapporto fraterno, Per_1 la cui continuità appariva garantita dalle originarie previsioni.
Sulle richieste di natura economica, con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli US e , tenuto conto dell'evidente divario tra la situazione Per_1 economica delle parti, delle statuizioni contenute nella medesima sentenza in merito al riparto delle spese straordinarie, che veniva modificato in sede di sentenza rispetto a quanto concordato dalle parti in sede di separazione non potendosi in linea generale porre per intero tutto il peso economico delle spese straordinarie a carico di un solo genitore, delle accresciute esigenze dei minori in relazione all'età raggiunta, il Tribunale disponeva un aumento dell'assegno di mantenimento mensile per i figli posto a carico del da euro 200,00 ad euro 280,00 per ciascun figlio, CP_1 importi soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Per quanto concerne le spese straordinarie, il Tribunale - dopo avere evidenziato che la vicenda in esame presentava delle evidenti peculiarità connesse alla patologia da cui era affetto il minore
US, da cui derivava la necessità di affrontare ingenti spese, mediche e di assistenza “lato sensu” intese, solo in parte coperte dai sussidi di cui il minore era beneficiario, benefici percepiti integralmente dal il quale, d'altra parte, aveva sempre sopportato (e manifestato la CP_1 disponibilità a proseguire in tal modo) le spese necessarie per il figlio US anche al fine di aiutare la nella gestione di quest'ultimo -, confermava, come del resto richiesto da Parte_1 entrambe le parti, l'obbligo a carico del di provvedere in via esclusiva alle spese CP_1 mediche e di assistenza necessarie per il minore US e chiariva che faceva riferimento a quelle attualmente in corso, relative in particolare alle spese connesse all'assunzione di assistenti durante tutto il giorno e all'iscrizione al centro pomeridiano.
Con riguardo, invece, alle ulteriori spese di carattere straordinario, le stesse, individuate secondo il protocollo in uso nel Tribunale di Caltanissetta, venivano poste dalla sentenza a carico del nella misura del 70% e della nella misura del 30%, tenuto conto della CP_1 Parte_1 differente situazione economica delle parti.
Il Tribunale, ancora, precisava che le suddette modifiche che incidevano sulle statuizioni a contenuto economico (mantenimento ordinario e spese straordinarie) avrebbero avuto decorrenza dalla stessa sentenza, dovendosi per il passato confermare quanto previsto con l'ordinanza presidenziale. 6 Il Tribunale, quanto alle restanti domande proposte dalla nello specifico la richiesta di Parte_1 conferma dell'art. 12 dell'accordo di separazione, il quale prevedeva, in caso di scioglimento del matrimonio, l'impegno e l'obbligo a carico del i donare la proprietà della casa coniugale CP_1 ai figli US e , riconoscendo il diritto di abitazione perpetua alla dopo avere Per_1 Parte_1 fatto riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (segnatamente, veniva richiamata Cass. n. 19874/2018), affermava che non poteva essere accolta la domanda di conferma delle statuizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale, trattandosi di obbligazioni che, rientrando nel contenuto eventuale della separazione, non potevano essere imposte da una pronuncia giudiziale, non essendo funzionali alla regolamentazione delle questioni rimesse al Giudice del procedimento di divorzio, ma si giustificavano solo in presenza di un accordo liberamente raggiunto dalle parti;
dunque, per quanto atteneva alla domanda di conferma della statuizione relativa alla donazione della quota della casa familiare, la stessa, secondo il Tribunale, non poteva trovare accoglimento non potendo imporsi ad un soggetto di donare un bene di sua proprietà venendo altrimenti meno la spontaneità della prestazione volta all'arricchimento del donatario con corrispondente depauperamento del donante che deve sussistere al momento della stipula (il
Tribunale evidenziava come dovesse ritenersi esclusa l'ammissibilità del preliminare di donazione, facendo riferimento a Cass. n. 6080/2020).
In merito alla richiesta di conferma della previsione di cui all'art. 13 dell'accordo di separazione che prevedeva in caso di scioglimento del matrimonio un obbligo a carico di di versare in CP_1 favore della a titolo di assegno divorzile ex art. 5, comma 8, L. 898/70, la somma Parte_1 complessiva di € 36.000,00, da suddividere in dodici rate mensili, il Tribunale, richiamati gli arresti della giurisprudenza di legittimità, premetteva che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, anche da corrispondere in un'unica soluzione, dovevano essere necessariamente valutati dal giudice del divorzio, non potendo ritenersi vincolanti gli eventuali accordi sul futuro assegno di divorzio raggiunti dai coniugi in sede di accordi di separazione.
Il Tribunale evidenziava, poi, che l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno era posto a carico del richiedente e gravava, dunque, sul richiedente l'onere di provare non solo l'insussistenza di redditi adeguati, ma anche (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) la riconducibilità della sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio a scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno aveva sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.
7 Il Tribunale, quindi, dichiarando di voler fare pratica applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, affermava che la godeva di un reddito proprio che, Parte_1 seppure indubbiamente più ridotto rispetto ai redditi di cui godeva il consentiva di CP_1 escludere che ricorresse il primo dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile, ovvero l'assenza di redditi adeguati in capo al richiedente;
la semplice sperequazione tra i redditi delle parti, infatti, non poteva da sola fondare l'assegno divorzile essendo in ogni caso necessario che la richiedente provasse che il suddetto divario era riconducibile a scelte concordate tra i coniugi.
Il Tribunale concludeva che non ricorrevano le condizioni per riconoscere alla il Parte_1 diritto all'assegno divorzile, sicché la domanda dalla stessa proposta veniva rigettata.
Quanto alla richiesta della di obbligare il a ripianare il saldo passivo di Parte_1 CP_1 importo pari ad € 7.000,00 del c/c n. 0000300649144 aperto presso la Banca Unicredit, cointestato ad entrambe le parti in causa, la domanda veniva rigettata con la motivazione che i rapporti con la stessa Banca erano contrattualmente regolati e non potevano essere modificati da una pronuncia giudiziale emessa nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra coniugi.
Infine le spese processuali, in ragione della soccombenza reciproca, venivano per intero compensate.
§§§
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 proponeva Parte_1 appello avverso tale sentenza, affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello lamentava l'insufficienza e la non adeguatezza del contributo economico posto a carico del per il mantenimento dei figli minori. CP_1
L'appellante deduceva:
- che era provato che la era un'insegnante dipendente del , il cui reddito netto Parte_1 CP_3 mensile ammontava ad euro 1.400,00, come poteva evincersi dalle dichiarazioni reddituali depositate in ottemperanza all'ordine di esibizione contenuto nel decreto del Presidente del Tribunale del 13.3.2021;
- che la stessa non aveva altri introiti e che il suo rapporto di conto corrente era Parte_1 perennemente in “rosso” (ovvero con un saldo passivo), come emergeva dal documento n.5 prodotto in primo grado, costituito dall'estratto del conto corrente intestato alla stessa ed intrattenuto presso
Banca Unicredit, recante n.0000105370510, con saldo al 10.06.2021 di euro 115,88, dal quale si evincevano tutte le spese sostenute per il ménage domestico e familiare ed anche per il vestiario dei due figli minori;
8 - che, di contro, il ingegnere e libero professionista, aveva una situazione reddituale CP_1
e patrimoniale assai florida, evincendosi dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta e relativa all'anno 2019 che lo stesso percepiva un reddito da lavoro dipendente di euro 71.420,00, ossia circa euro 6.000 mensile;
- che il percepiva, inoltre, cospicui redditi da capitale, come emergeva dalla visura CP_1 prodotta con la seconda memoria ex art.183 c.p.c. dalla convenuta e come dichiarato dal CP_1 nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 21.06.2023, avendo confermato il capitolato di prova relativo alla disponibilità in capo allo stesso delle quote societarie indicate nella visura della Camera di Commercio del 18.06.2022 in atti, di notevole controvalore, pari ad oltre euro cinquecentomila al valore nominale;
- che il era l'unico percettore dell'indennità di accompagnamento mensile in favore del CP_1 minore US, prevista dall'art. 30, co.7 L. n.388/2000, per la somma di euro 1.200 mensile circa e, grazie a tali somme, fronteggiava i costi derivanti dall'assistenza prestata per l'accudiente part- time assunto;
- che, in ragione del considerevole squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, si giustificava, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 337 ter, comma 4, cod. civ., un contributo a carico del padre per il mantenimento della prole assai maggiore rispetto a quello stabilito dalla sentenza, anche alla luce delle accresciute esigenze della prole rispetto al momento della stipula degli accordi di separazione (anno 2019) e dovendosi anche valutare la maggiore consistenza del patrimonio e del reddito del Tumminelli;
- che le statuizioni della sentenza oggetto di impugnazione aggravavano la già precaria situazione patrimoniale della in quanto era stato altresì modificato il regime delle spese Parte_1 straordinarie, avendo il Tribunale di Caltanissetta disposto che esse dovevano essere suddivise nella misura del 70% in capo al e per il restante 30% in capo alla (mentre CP_1 Parte_1 gli accordi di separazione prevedevano che esse venissero poste per intero a carico del
; CP_1
- che la sentenza di primo grado doveva quindi essere riformata nella parte che poneva a carico del padre dei minori un complessivo contributo di euro 560,00 mensili (euro 280,00 per ciascun minore), cifra qualificata dall'appellante come irrisoria in considerazione delle condizioni patrimoniali dell'obbligato, ingegnere libero professionista, il quale poteva contare su cospicui redditi anche da capitale.
9 Con il secondo motivo di appello impugnava il capo della sentenza che aveva rigettato la richiesta della di conferma della previsione di cui all'art. 13 dell'accordo di separazione Parte_1 che prevedeva, per il caso di scioglimento del matrimonio, l'obbligo a carico del di CP_1 versare in favore della a titolo di assegno divorzile ex art. 5, comma 8, L. 898/70, la Parte_1 somma complessiva di € 36.000,00, da suddividere in dodici rate mensili.
La deduceva: Parte_1
- che tale capo decisorio era nullo in quanto risultava violato il principio dispositivo e l'art.101, comma 2, c.p.c.;
- che era stato violato il principio del contraddittorio, atteso che non era stata sollevata dalle parti alcuna eccezione di nullità di detta pattuizione ed il anzi, aveva dichiarato CP_1 nel ricorso introduttivo di voler adempiere all'obbligazione derivante da tale pattuizione mentre, di converso, la non aveva potuto dedurre alcunché circa la ritenuta nullità; Parte_1
- che, se fossero state osservate le regole del contraddittorio, avrebbe potuto allegare circostanze volte a dimostrare la presenza di tutti gli elementi occorrenti a comprovare il suo diritto all'assegno divorzile e, di conseguenza, la legittimità dell'assegno una tantum ed avrebbe potuto dimostrare, altresì, la volontà delle parti al momento della stipula degli accordi di negoziazione assistita e la persistenza della stessa, non avendo il mai contestato il diritto all'assegno divorzile una CP_1 tantum nel corso del giudizio, avendo anzi dichiarato di voler adempiere alle pattuizioni patrimoniali concordate il 27.12.2019;
- che la statuizione di nullità della clausola violava, inoltre, il principio dell'autonomia negoziale degli ex coniugi essendo un principio generale che le condizioni che regolano gli aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda;
- che la dichiarazione di nullità della clausola, rilevata d'ufficio dal Tribunale di Caltanissetta, incorreva altresì nel vizio di ultrapetizione, non potendo essere resa in assenza di eccezione della parte interessata, avendo il dichiarato, nel ricorso introduttivo in prime cure, di CP_1 volere adempiere alla previsione del citato art.13, che prevedeva il pagamento della somma concordata di euro 36.000,00 in dodici rate mensili;
- che tale pagamento sarebbe dovuto avvenire alla data di scioglimento del vincolo di coniugio e, invece, il Tribunale aveva obliterato il diritto della Parte_1
10 - che la statuizione officiosa di nullità della clausola errava altresì nell'interpretare l'art. 5, comma
8, della L. 898/1970, poiché incideva nei confronti della parte debole del rapporto, la quale aveva dichiarato negli accordi intercorsi di rinunciare definitivamente all'assegno divorzile con il versamento dell'assegno una tantum (art.14 degli accordi di negoziazione assistita concordati tra le parti nell'ambito dell'accordo di separazione personale autorizzato dal P.M.);
- che solo la parte economicamente debole, che aveva dichiarato di rinunciare Parte_1 all'assegno divorzile mensile in suo favore dietro il pagamento dell'assegno una tantum concordato ed approvato in sede di accordi di negoziazione assistita nell'ambito dell'accordo di separazione autorizzato dal P.M., poteva eventualmente dolersi dell'invalidità di tale clausola e chiedere di liquidarsi in suo favore, in alternativa, l'assegno divorzile con cadenza mensile, trattandosi di c.d. nullità di protezione;
- che era altresì censurabile il capo decisorio in esame laddove affermava che la Parte_1 non aveva provato le condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, in quanto l'odierna appellante aveva provato l'assenza di redditi propri adeguati, in quanto titolare del solo reddito di insegnante di scuola primaria, pari ad euro 1.400,00 mensile netto circa, insufficiente a garantire le proprie esigenze personali, dovendosi tener conto che una parte considerevole di tale reddito era destinata al mantenimento dei figli ed al pagamento delle spese per l'abitazione familiare e per l'autovettura utilizzata per motivi di lavoro e per accompagnare i figli minori (soprattutto per le necessità impellenti che coinvolgevano il minore
US), dovendosi anche considerare il contributo per le spese straordinarie dei minori posto a carico della madre nella misura del 30%;
- che oltre ad esservi un evidente divario reddituale e patrimoniale tra le parti, la Parte_1 aveva provato di non godere di redditi adeguati e nel corso del giudizio di primo grado era anche emerso che l'insufficienza dei propri mezzi derivava dal dover far fronte al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, posto prevalentemente a carico della madre, essendo gli stessi collocati prevalentemente - se non esclusivamente -, presso la madre;
- che l'istruttoria espletava aveva provato l'incapienza delle risorse economiche dell'odierna appellante e l'impossibilità di procurarsele per ragioni oggettive, essendo ella tutti i giorni occupata nella sua attività di insegnante e nella cura della prole;
- che nel corso del giudizio di primo grado era anche emerso che la aveva contribuito Parte_1 alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'ex coniuge in relazione al periodo di durata della convivenza matrimoniale (dal 2007
11 al 2020, data della separazione) e che, in considerazione della sua attuale età (54 anni) e della giovane età dei figli che doveva accudire, rispettivamente di sedici e di dodici anni, era impossibilitata a trovare nuove opportunità lavorative e di carriera in grado di migliorare la sua posizione reddituale;
- che doveva essere considerato l'onere assai gravoso della cura dei due figli, mentre il marito era impegnato tutto il giorno nel suo lavoro;
- che, in particolare, le esigenze di cura del figlio US (affetto da grave handicap) avevano privato la dell'opportunità di miglioramenti lavorativi e di carriera, essendo state le sue Parte_1 energie pressoché assorbite dall'accudimento dei figli, sicché sussistevano tutti i requisiti affinché ella potesse beneficiare dell'assegno divorzile;
- che era stato obliterato il diritto dell'appellante a percepire la cifra concordata inter partes quale una tantum a titolo di assegno divorzile, con denunciata nullità e violazione delle regole del contraddittorio (art.101, comma secondo, c.p.c.) nonché degli artt. 99 e 112 c.p.c.;
- che, in ogni caso, sussistevano i presupposti legittimanti l'accoglimento della domanda di assegno divorzile in capo all'appellante.
L'appellante rassegnava, quindi, nell'atto di appello le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo richiamo di tutto quanto già dedotto in primo grado dall'appellante , in accoglimento Parte_1 del presente gravame di merito: -previa riforma e/o annullamento in parte qua la sentenza n.
912/2024 del Tribunale di Caltanissetta, sezione unica civile, resa inter partes nel giudizio
n.288/2021, pubblicata in data 11.12.2024, notificata il 23.12.2024, così statuire: A)porre a carico dell'appellato Ing. l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore dei figli Controparte_1
US e , ai sensi dell'art.337 ter, comma 4 C.C. e dell'art.4, comma 8, della L.898/1970, a Per_1 titolo di contributo al mantenimento degli stessi, una somma non inferiore ad euro 1.000,00 mensile, ovvero euro 500,00 per ciascun figlio, da corrispondere alla madre secondo le modalità già stabilite inter partes, oppure quell'altra somma, maggiore o minore, comunque superiore a quella fissata nella sentenza impugnata, che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;
B)dichiarare nullo e/o riformare il capo decisorio che ha statuito l'invalidità della pattuizione patrimoniale di cui all'art.13 dell'accordo di separazione personale ex art.6, comma 2, D.L. 132/2014 e della successiva legge di conversione n.162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, del 27.12.2019, autorizzato dal Procuratore della
Repubblica di Caltanissetta il 24.2.2020, ponendo l'obbligo a carico dell'Ing. di CP_1 corrispondere all'odierna appellante la somma complessiva di € 36.000,00, in 12 rate mensili, anche
12 ai sensi dell'art.5, co.8, della L.898/1970. In via istruttoria si chiede di ordinare la produzione delle ultime dichiarazioni dei redditi dell'appellato e di acquisire agli atti del presente procedimento i fascicoli delle parti ed il fascicolo di ufficio di primo grado, recante n.288/2021 R.G.”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio in appello, si costituiva che Controparte_1 rassegnava, nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello, le seguenti conclusioni:
“…Preliminarmente, dichiarare inammissibile, improcedibile e con qualsiasi altra statuizione di legge rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 912/2024, Parte_1 emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel giudizio iscritto al n. R.G. 288/2021, perché pretestuoso, infondato non provato ed in palese contrasto con le norme del codice di rito richiamate in premessa.
Dire inammissibile, improponibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione l'appello promosso dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 912/2024, emessa dal Tribunale di Parte_1
Caltanissetta nel giudizio iscritto al n. R.G. 288/2021. Rigettare le domande tutte svolte dall'appellante sia istruttorie che di merito poiché inammissibili, infondate e comunque non provate, per i motivi esposti in narrativa. Rigettare il primo, il secondo motivo di gravame nonché l'atto di appello nella sua interezza attesa la palese infondatezza sia in fatto che in diritto e per le ragioni meglio esposte in narrativa. Confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza per le ragioni meglio esposte con il presente atto. con ogni conseguenziale preclusione nascente dal giudicato. In via istruttoria ci si oppone alle richieste istruttorie di cui parte appellante fa richiesta in atto di appello, per le ragioni meglio esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
La prima udienza del 4 giugno 2025 veniva sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. che entrambe le parti depositavano, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.
Veniva verificata l'avvenuta comunicazione del ricorso introduttivo al Procuratore Generale, onde consentire il suo eventuale intervento.
La Corte, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c., poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, la Corte rileva che il presente giudizio di appello è disciplinato, ratione temporis, ex art. 35 D.Lvo 149/2022, in ragione della pendenza del giudizio di primo grado in data anteriore al 28 febbraio 2023, dal rito camerale a norma dell'art. 4, comma 15, L. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni ed integrazioni.
13 Il presente giudizio di appello, quindi, si svolge interamente col rito camerale di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. (cfr. Cass. 5433/95) mentre non trovano applicazione in questo giudizio, in ragione della disciplina transitoria dettata dall'art. 35 D.Lgs. 149/2022, le nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.), introdotte dalla c.d. OR TA (D.Lvo 10 ottobre 2022 n. 149).
Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della legge n. 898 del
1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass. 27234/2020).
E' invece inammissibile il deposito della memoria di replica effettuato dall'appellante ai sensi dell'art. 473-bis.32 c.p.c., tenuto conto che il presente appello non è disciplinato dagli artt.
473-bis.30 e seguenti c.p.c.
Come è noto, in tema di divorzio, l'appello assoggettato al rito camerale secondo la disciplina anteriore all'applicazione del d.lgs. n 149/2022, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, di talché non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione (cfr. Cass. 7067/2025 seppure in tema di giudizio di appello, in tema di separazione personale dei coniugi, introdotto in primo grado prima del 28 febbraio 2023).
Infatti la disposizione dell'art. 4, comma 15, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo la quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", deve essere interpretato come introduttivo del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria.
Il giudizio divorzile in appello, per quanto si svolga, nel regime processuale applicabile “ratione temporis” con le forme del rito camerale, costituisce in ogni caso un mezzo di impugnazione avente carattere "devolutivo" e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del "devolutum" e delle censure formulate ed in correlazione alle domande formulate in quella sede. Anche in difetto di un espresso richiamo dell'art. 342 c.p.c., deve pertanto ritenersi applicabile anche al ricorso in appello nel giudizio divorzile il principio della specificità dei motivi sancito da tale norma per il giudizio di appello. E' quindi necessaria, nel giudizio divorzile in appello, la formulazione di specifici motivi di impugnazione e solo ciò impedisce la formazione del giudicato interno rispetto all'oggetto sostanziale (il bene della vita) del procedimento.
14 La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, la lettura del contenuto dell'atto di appello permette di individuare con chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
In rito l'appello proposto da è quindi ammissibile ex art. 342 Parte_1
c.p.c.
§§§
Si esaminano, ora, i motivi di appello.
Il primo motivo di appello, concernente la misura del contributo di mantenimento da porre a carico del padre dei minori (nato il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nata il [...]), è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
L'art. 337-ter c.c. stabilisce, al quarto comma, che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie è indubbia la maggiore capacità reddituale e patrimoniale del CP_1
Ingegnere e libero professionista, rispetto alla Parte_1
Il in occasione dell'interrogatorio formale a lui deferito, all'udienza del 21.6.2023 CP_1 ha dichiarato: “…confermo che dispongo di quote societarie rilevanti in diverse società operanti nei settori dell'ingegneria, finanziario, delle energie alternative e dello smaltimento dei rifiuti, non dell'informatica, quali, ad esempio: Moses s.r.l.; ; Controparte_4 CP_5
[...]
[...] [...]
);
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
come risultante da visura camerale del 18.6.2022. preciso CP_9 Controparte_10 che alcune di queste società sono inattive. Non so indicare le percentuali ma a parte Controparte_4 non credo di avere la maggioranza in altre società”.
La migliore condizione economica del rispetto alla può desumersi, CP_1 Parte_1 anche dal fatto che, in occasione dell'accordo di separazione personale ex art. 6, comma 2, prima parte del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, datato 27.12.2019, all'art. 13 le parti hanno stabilito: “In caso di scioglimento del matrimonio, l'ing. verserà alla Sig.ra Controparte_1 [...] quale assegno divorzile, ex art. 5, comma 8 Legge 898/70, la somma complessiva di €. Parte_1
36.000,00, da suddividersi in dodici rate mensili”.
La pattuizione del punto 13), per quanto non sia vincolante in sede di giudizio di divorzio, per le ragioni che tra breve saranno esposte, può essere valutata comunque come argomento di prova per ritenere provata la maggiore capacità reddituale e patrimoniale del CP_1 rispetto alla moglie, valutata direttamente dalle stesse parti in sede di accordi di separazione negoziati con l'assistenza dei rispettivi legali anche in termini prospettici per il caso di futuro divorzio.
La Corte rileva che in sede di accordi di separazione a seguito di negoziazione assistita, al punto 10 (che così recita: Il padre contribuirà al mantenimento dei minori US e Per_1 corrispondendo, tramite bonifico bancario sul conto intestato alla madre, del quale la medesima avrà cura di rendere note le coordinate IBAN, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00), con rivalutazione annuale Istat, entro i primi cinque giorni di ogni mese) il si era obbligato CP_1
a versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di euro
400 per i due figli.
La Corte rileva che in tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione ex art. 6, comma 2, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso 16 assetto patrimoniale realizzato con la convenzione (cfr. in tal senso Cass. 19388/2024, seppur riguardante l'ipotesi della convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio).
Epperò è un fatto notorio che con il crescere dell'età si accrescono pure le esigenze dei figli minori.
A tale riguardo la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 Rv. 664764 -
01).
Va poi considerato che il figlio minore US è invalido e necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, tanto è vero che l' ha CP_11 riconosciuto che sussiste il diritto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Ulteriore argomento di prova dell'ottima condizione patrimoniale e reddituale del CP_1 sicuramente migliore rispetto a quella della ex moglie, può trarsi dal fatto che nell'ambito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio il dichiarò di CP_1 essere pronto a corrispondere alla la somma di € 36.000,00 in dodici rate mensili, Parte_1 ribadendo, quindi, l'impegno economico che aveva assunto in sede di accordi di separazione a seguito di negoziazione assistita.
Nel regime di affidamento condiviso dei figli minori US e ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, valutate le crescenti esigenze di entrambi i minori, la grave invalidità del figlio US, bisognoso di continue attenzioni e cure, le migliori condizioni reddituali e patrimoniali del rispetto alla e le potenzialità CP_1 Parte_1 reddituali dello stesso derivanti dalla libera professione svolta, tutto ciò porta la CP_1
Corte a ritenere che l'importo mensile di € 560,00 complessivo (€ 280,00 per ciascun figlio), quantificato dal Giudice di prime cure quale contributo per il mantenimento dei figli minori, non realizza adeguatamente il principio di proporzionalità indicato dall'art. 337 ter, comma 4,
c.c..
17 Sembra evidente che gli impegni economici assunti dal nei confronti della CP_1 moglie in sede di accordi di separazione all'esito di negoziazione assistita, poi ribaditi, sul punto, in occasione della domanda di divorzio, costituiscono comportamenti (extraprocessuali e processuali) valutabili ed atti a giustificare a carico del un aumento del contributo CP_1 da porre a suo carico per il mantenimento dei due figli minori nella misura complessiva di euro 800,00 al mese (euro 400,00 al mese per ciascun figlio), con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (in questa sede appellata), importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat FOI.
Si provvede, quindi, a tale aumento del contributo posto a carico del padre per il mantenimento della prole nei termini indicati nel dispositivo.
§§§
Il secondo motivo di appello è infondato.
La Corte rileva che, nel giudizio di primo grado, la ha chiesto di “confermare Parte_1 le ulteriori pattuizioni patrimoniali di cui agli artt.11, 12 e 13 del predetto accordo (id est: obbligo a carico dell'ing. di donare la casa coniugale ai figli, concedendo il diritto di abitazione CP_1 perpetua alla sig.ra obbligo dell'ing. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1 la somma complessiva di € 36.000,00, in 12 rate mensili, anche ai sensi dell'art.5, co.8, Parte_1 della L.898/1970)”.
In particolare, la ha chiesto, nella memoria difensiva di costituzione e risposta ex Parte_1 art. 4, comma 10, L. 898/1970, depositata in data 20/12/2021, di confermare la specifica pattuizione dell'art. 13 del predetto accordo di separazione (obbligo del di CP_1 corrispondere alla la somma complessiva di € 36.000,00, in 12 rate mensili, anche ai Parte_1 sensi dell'art.5, co.8, della L.898/1970).
La Suprema Corte ha chiarito che l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. tra le tante Cass. 21314/2023).
Nella specie, tuttavia, non sussiste la dedotta nullità della sentenza impugnata.
18 Infatti il tema della validità della clausola dell'art. 13 della convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione costituiva una questione di mero diritto e la clausola stessa era contenuta nella convenzione richiamata dalle parti del giudizio di divorzio in quanto depositata, come documento, agli atti del giudizio.
Il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del divorzio, era quindi tenuto a valutare la validità e gli effetti di una clausola già sottoposta al contraddittorio delle parti ed anzi oggetto di espresso richiamo nelle conclusioni precisate dalle parti.
La decisione del Tribunale di dichiarare, in buona sostanza, l'inefficacia nel giudizio di divorzio dell'accordo economico espresso dall'art. 13 della convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione ex art. 6, comma 2, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, e quindi la mancanza di un'obbligazione giuridica del avente ad oggetto la somma complessiva di € 36.000,00 da corrispondere alla CP_1
in 12 rate mensili per il caso di futuro divorzio, non costituisce, quindi, una Parte_1 decisione “a sorpresa” ed essa non è neppure viziata da ultrapetizione.
Rientrava, infatti, tra i poteri del Tribunale di Caltanissetta, alla stregua delle domande delle parti, il vaglio della validità ed efficacia nel giudizio di divorzio della clausola dell'art. 13 espressa dalla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione, ritualmente depositata in atti e quindi già sottoposta al contraddittorio.
Per il resto, il Giudice di prime cure ha richiamato un precedente della giurisprudenza di legittimità così da concludere, correttamente, che il patto contenuto nell'art. 13 della convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione ex art. 6, comma 2, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, non era vincolante per le parti del giudizio di divorzio.
Infatti l'art. 6, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, dalla
L. 10 novembre 2014, n. 162, dispone:
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
19 E' evidente che, nel caso di specie, la negoziazione assistita conclusa tra le parti in data
27.12.2019 non aveva per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio bensì la separazione personale dei coniugi.
Quindi, le parti dell'accordo del 27.12.2019 non potevano stabilire, nell'ambito dell'accordo stesso, la corresponsione del futuro assegno divorzile in unica soluzione in favore della
Parte_1
Infatti, come chiarito dall'arresto della Suprema Corte opportunamente citato nella sentenza di primo grado, gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell'art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987 - a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico - , non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio,
e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati "secundum ius", non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio (Cass. 5302/2006).
Il Tribunale di Caltanissetta, in ogni caso, dopo avere motivato sulle ragioni per cui non poteva ritenersi vincolante per le parti nel giudizio di divorzio la clausola dell'art. 13 della convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione, si è fatto carico di motivare le ragioni per le quali alla non poteva essere riconosciuto Parte_1
l'assegno divorzile.
Il Tribunale di Caltanissetta, infatti, ha motivato come segue, alle pagine 10-11 della sentenza, circa la domanda di assegno divorzile della (domanda che, quindi, è stata ritenuta Parte_1 validamente proposta in prime cure): <I presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile devono quindi essere valutati in questa sede. Ebbene, occorre sottolineare che l'onere di provare
l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno sono poste a carico del richiedente;
grava, dunque, sul richiedente l'onere di provare non solo l'insussistenza di redditi adeguati, ma anche (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) la riconducibilità della sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio a scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (così, da ultimo, Cass 20 Civ. nn. 10781 e 10782 del 2019). Applicando tale principio al caso di specie, rileva il Tribunale che la resistente gode di un reddito proprio che, per quanto sia certamente più ridotto rispetto ai redditi di cui gode il ricorrente, consente di escludere che ricorra il primo dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile, ovvero l'assenza di redditi adeguati in capo al richiedente;
la semplice sperequazione tra i redditi delle parti, infatti, non può da sola fondare l'assegno divorzile essendo in ogni caso necessario che la richiedente provi che il suddetto divario sia riconducibile a scelte concordate tra i coniugi. Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene il Collegio che non ricorrono le condizioni per riconoscere a il diritto all'assegno Parte_1 divorzile, sicchè la domanda dalla stessa proposta deve essere rigettata>>.
Il Tribunale nisseno, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, ha quindi richiamato l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, avuto riguardo alla funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa di tale contributo, la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive richiede in primo luogo una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da condursi alla stregua degl'indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, in modo tale da accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla luce dell'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
L'atto di appello non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza di primo grado sul punto, quanto alla carenza di prova dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Infatti non è sufficiente che sia stata raggiunta la prova della sperequazione tra i redditi delle parti, in quanto essa non può da sola fondare l'assegno divorzile. Occorre, in ogni caso, che chi richiede detto assegno provi pure che il suddetto divario è riconducibile a scelte concordate tra i coniugi e, agli atti del giudizio, non vi è prova alcuna che il divario di reddito sia riconducibile a scelte concordate tra i coniugi e, peraltro, la prova per testi ed interpello assunta in primo grado non ha in alcun modo vagliato tale questione e neppure un tale presupposto
21 può ritenersi provato per il principio di non contestazione, giacché la in prime Parte_1 cure, alcunché ha allegato e provato su tale presupposto pur esso necessario per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In conclusione, il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.
La parziale riforma della sentenza di primo grado, in quanto è stato riconosciuta la necessità di un aumento del contributo per il mantenimento dei figli posto a carico del CP_1 comporta che il regime delle spese processuali vada regolato avendo riguardo al complessivo esito finale della lite.
Infatti, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.
23226/2013).
Nel caso in esame, tenuto conto che non è stato riconosciuto il diritto della Parte_1 all'assegno divorzile richiesto ma che è stato posto a carico del un maggiore CP_1 contributo per il mantenimento della prole rispetto a quello prospettato dall'interessato, permane quella situazione di reciproca finale soccombenza che giustifica la compensazione, per l'intero, delle spese processuali del giudizio di primo grado e del giudizio di appello.
Atteso che l'appello della è stato, seppure solo in parte, accolto, ai sensi dell'art. Parte_1
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 912/2024, pubblicata in data 11 dicembre 2024, appellata da , così provvede: Parte_1
1) pone a carico di , con decorrenza dalla data della sentenza di Controparte_1
primo grado, fermo restando per il passato quanto statuito con ordinanza presidenziale in prime cure, l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese a per il Parte_1
22 mantenimento per i figli minori US e complessivi euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun Per_1 figlio), importi soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat FOI;
2) conferma, nel resto, la sentenza appellata;
3) compensa per intero tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Caltanissetta nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuele De Gregorio Domenica Motta
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