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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIODI LUCCA
Sezione unica Civile
Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Udienza del 23 aprile 2025
Alle ore 11:00 davanti al Giudice, dott.ssa Silvia Morelli, sono comparsi l'Avv.
FERDINANDO MAIORANO per gli opponenti e l'Avv. LAURA MELIS per la convenuta opposta.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a discutere la causa.
I procuratori delle parti, previa discussione orale della causa, si riportano alle conclusioni precisate all'udienza del 20.2.2025 e alle deduzioni svolte nelle rispettive note conclusive.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza.
I procuratori delle parti dichiarano altresì che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 16:15 per la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano a comparire e si disconnettono. Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, dei procuratori delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 54/2023 R.G., alla quale è stata riunita la causa n. 2713/2023
R.G., tra le seguenti parti:
, C.F. e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliate in Sparanise (CE), presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Ferdinando Maiorano, che le rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato
1 supporto cartaceo allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale opponenti nella causa n. 54/2023 R.G.
e
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_3 CodiceFiscale_3
Sparanise (CE), presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Maiorano, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale opponente nella causa n. 2713/2023 R.G. contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_4
Lucca presso lo studio dell'Avv. Laura Melis, che la rappresenta e difende come da procure rilasciate su separati supporti cartacei allegati a ciascuna comparsa di costituzione e risposta mediante copie informatiche in formato PDF autenticate con firma digitale convenuta-opposta
* * * * * *
Posizione delle parti
Nella causa n. 54/2023 R.G. con ricorso per decreto ingiuntivo, premettendo di essersi occupata di Controparte_1
tutte le esigenze della propria madre dal dicembre 2020 (data del primo Parte_4
ricovero in struttura di assistenza) fino al decesso avvenuto nel dicembre 2021; di avere sostenuto spese per l'assistenza della madre pari a complessivi € 40.585,46, di cui € 8.122,80 per rette da dicembre 2020 ad aprile 2021 di “Casa Serena”, € 2.258,80 per retta del maggio
2021 di Villa Angela, € 5.505,00 per rette di maggio e giugno 2021 di Casa Cabrini, €
3.900,00 per rette da settembre 2021 a novembre 2021 di Casa Pellegrino, € 2.510,00 per spese funebri, € 1.000,00 per spese legali dell'Avv. Melis ed € 17.288,86 per debiti INPS della madre relativi al periodo 2004 - 2015; che i figli di sono Parte_4 complessivamente sette, compresa la ricorrente, e che ognuno di essi è “obbligato a partecipare in quota al pagamento delle spese, ai sensi dell'art. 433 c.c., per € 5.797,92 ciascuno”; che , e non hanno mai Parte_1 Parte_2 Parte_3 versato le quote loro spettanti;
tanto premesso, ha chiesto la condanna di quest'ultimi al pagamento in suo favore della somma di € 5.797,92 ciascuno. In relazione a tale importo è stato emesso il provvedimento ingiuntivo richiesto.
2 Le ingiunte e hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 1585/2022 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Lucca in data 24.10.2022, chiedendone la revoca, poiché infondato in fatto e in diritto.
In particolare, le opponenti contestano che il credito azionato ex adverso sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 433 c.c., piuttosto che ad un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., assumendo che trattasi, in realtà, di somme versate da in esecuzione di Controparte_1
un dovere morale verso la propria madre, per le quali non è ammessa la ripetizione di quanto
è stato spontaneamente versato.
Eccepiscono inoltre l'insussistenza della prova del sostenimento, da parte di CP_1
delle somme delle quali chiede il rimborso, essendo inidonea al riguardo la
[...] documentazione prodotta da quest'ultima nel procedimento monitorio, in quanto non sono state depositate ricevute e/o bonifici di pagamento delle spese.
Eccepiscono altresì l'estinzione parziale del credito, allegando di avere versato in favore di
(coniuge di la somma di € 900,00. Parte_5 Controparte_1
L'opposta si è costituita nel giudizio eccependo, pregiudizialmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta da in quanto tardiva. Parte_2
Nel merito, l'opposta ha contestato le eccezioni avversarie, ribadendo che le somme delle quali viene chiesto il rimborso sono dovute dai figli di ai sensi dell'art. Parte_4
433 c.c. e che la somma di € 900,00, che controparte allega di avere versato e della quale non vi è contestazione del ricevimento, riguarda altre spese non incluse in quelle oggetto di causa. ha quindi concluso chiedendo che questo tribunale voglia: in rito, Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da nel merito, Parte_2 rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
Nella causa n. 2713/2023 R.G.
L'ingiunto ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1585/2022 Parte_3 emesso (anche) nei suoi confronti dal Tribunale di Lucca in data 24.10.2022, chiedendone la revoca, poiché infondato in fatto e in diritto.
L'opponente ha contestato che il credito azionato ex adverso sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 433 c.c., piuttosto che ad un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., assumendo che trattasi, in realtà, di somme versate da in esecuzione di un dovere Controparte_1 morale verso la propria madre, per le quali non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente versato. Ha inoltre eccepito l'insussistenza della prova del sostenimento, da parte di delle somme di cui chiede il rimborso, essendo inidonea al Controparte_1
3 riguardo la documentazione prodotta da quest'ultima nel procedimento monitorio, in quanto non sono state depositate ricevute e/o bonifici di pagamento delle spese.
L'opposta si è costituita nel giudizio contestando le eccezioni Controparte_1
avversarie, in relazione alle quali ha ribadito che le somme di cui viene chiesto il rimborso sono dovute dai figli di ai sensi dell'art. 433 c.c. Ha inoltre replicato che Parte_4
tutti i fratelli avevano concordato di ripartire pro quota le spese per il ricovero della madre presso le varie strutture di assistenza e cura.
Ha quindi concluso chiedendo che questo tribunale voglia: in rito, riunire questo procedimento a quello iscritto al n. 54/2023 R.G.; nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 31.3.2023 è stata disposta la riunione alla causa n. 54/2022 R.G. della causa n. 2713/2023 R.G.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. l'opposta ha dichiarato che “nelle more del procedimento, l'azione esecutiva forzosa azionata nei confronti di ha avuto Parte_1
esito positivo, con recupero delle somme dalla stessa dovute in favore di CP_1
in forza di D.I. n. 1585/2022”.
[...]
All'udienza di precisazione delle conclusioni gli opponenti hanno concluso come da rispettivi atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposta, ferme restando le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. relativamente al giudizio n.
54/2023 R.G. e quelle di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. relativamente al giudizio n. 2713/2023 R.G., ha avanzato anche domanda di condanna delle controparti al risarcimento in suo favore dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Motivi della decisione
§ 1. - L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_2
L'opposta ha eccepito, in rito, l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Pt_2
, in quanto tardivamente proposta.
[...]
L'eccezione è fondata.
Risulta per tabulas che il decreto ingiuntivo è stato notificato a in data Parte_2
15.11.2022 (v. avviso di ricevimento relativo alla notificazione dell'atto), mentre l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato in data 5.1.2023, vale a dire oltre il termine perentorio di 50 giorni fissato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., dal giudice del monitorio per proporre opposizione, risiedendo l'intimata in Germania.
Né l'opponente ha dedotto e provato di avere proposto opposizione tardiva a Parte_2 decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., per la quale, tra l'altro, non sarebbe neppure
4 sufficiente invocare l'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio – nella fattispecie comunque da escludersi, risultando la notifica dell'atto regolarmente ricevuta dalla destinataria –, occorrendo altresì la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità ella, nella qualità di ingiunta, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stata in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da oltre il termine deve Parte_2
ritenersi inammissibile, con la conseguenza che l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione, vale a dire “il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, quanto all'inesistenza (in quel momento) di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito azionato”
(cfr., ex multis, Cass. n. 11607 del 2024; Cass. n. 19113 del 2018; Cass. n. 7272 del 2003).
§ 2. - Il merito dell'opposizione
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale delle medesime, con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sul creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
Nel caso di specie, il credito azionato in via monitoria riguarda il rimborso di somme che si assumono essere dovute, pro quota, dai figli di ai sensi dell'art. 433 c.c. Parte_4
Più precisamente, trattasi di spese che l'opposta allega di avere sostenuto per rette di case di riposo presso le quali è stata ricoverata la madre da dicembre 2020 a novembre 2021, nonché per il funerale/sepoltura di quest'ultima, per prestazioni professionali dell'Avv. Melis rese in favore della de cuius quando era in vita e per debiti INPS della stessa de cuius relativi al periodo 2004 – 2015.
Prima di procedere alla disamina di tali spese, è necessario fare chiarezza sulla natura del credito sotteso ad ogni singola spesa, trattandosi di diritti c.d. eterodeterminati, ossia tali che l'identificazione degli stessi è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato e allegato come costitutivo e perciò individuatore del diritto che si fa valere.
Ciò premesso, gli alimenti – com'è noto – hanno natura assistenziale e vengono attribuiti per fronteggiare una situazione eccezionale di difficoltà, di stato di bisogno della persona che non sia in grado di provvedere alle sue basilari esigenze di vita, e il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte
5 dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa (cfr., ex multis, Cass. 16.11.2022 n. 33789).
Viceversa, il dovere morale o sociale fonte dell'obbligazione naturale di cui all'art. 2034 c.c. viene identificato nel comune sentire, nella morale corrente avvertita dalla collettività in un determinato momento storico, in un determinato luogo, in relazione a tutte le circostanze che accompagnano una certa situazione, che spinge il soggetto ad agire in un certo modo, pur non essendo ad esso vincolato dalla legge. L'obbligazione naturale si distingue pertanto dagli alimenti, in quanto il soggetto non è tenuto alla prestazione in virtù di un obbligo di legge, diversamente da quanto avviene, invece, per l'obbligazione alimentare prevista dall'art. 433
c.c., che fa carico ai figli dei genitori che si trovino in una situazione di eccezionale difficoltà
e in stato di bisogno, tanto da non essere in grado di provvedere alle basilari esigenze di vita.
In altre parole, l'obbligazione alimentare trova fondamento nella legge, mentre l'obbligazione naturale deve prescinderne affinché si concretizzi l'irripetibilità dell'obbligazione spontaneamente assunta.
Quanto poi alle spese funerarie, esse sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari – cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento –, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità. Ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi. E ciò vale anche per le spese del sepolcro e per le spese per la denuncia di successione.
Ebbene, nel caso in esame, gli unici crediti aventi natura alimentare sono le spese relative al ricovero della madre presso le varie case di riposo, in quanto la medesima non era autosufficiente ed era priva del reddito necessario per far fronte al sostenimento di tali spese, circostanze quest'ultime pacifiche in causa, essendo in contestazione la sola qualificazione giuridica dell'obbligazione in questione, che gli opponenti – del tutto infondatamente – assumono rientrare nell'alveo dell'obbligazione naturale, la quale, prescindendo da un obbligo di legge – qual è, indubbiamente, quello previsto per i figli dall'art. 433 c.c. – non può ricorrere nella fattispecie.
Quanto invece alle ulteriori spese che l'opposta allega di avere sostenuto, trattasi incontrovertibilmente di debiti ereditari in quanto contratti in vita dalla defunta (rectius, le spese legali dell'Avv. Melis per prestazioni rese in favore della de cuius quando era in vita e il
6 debito verso l'INPS) e di pesi ereditari (rectius, le spese funebri), che si trasmettono a coloro che le succedono per legge o per testamento e gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità. Ne discende che, nel caso di specie, non vi è titolo alcuno per il rimborso di tali somme, atteso che nessuno degli opponenti risulta avere accettato l'eredità della madre, né
l'opposta deduce e prova che siano divenuti eredi.
Ciò posto, venendo all'esame delle spese relative alle rette delle varie case di riposo e ribadito, sull'an della pretesa, che le stesse – in virtù dei sopra enunciati principi – costituiscono per tutti i figli di un'obbligazione alimentare ex art. 433 c.c., Parte_4 si osserva che dall'espletata istruttoria orale è emerso che tutti i figli, compresi gli opponenti, avevano prestato il consenso sia al ricovero della comune madre presso le varie strutture di assistenza e cura, sia alla ripartizione egualitaria delle relative spese, con obbligo di rimborso nei confronti dell'opposta che le aveva anticipate (cfr. testimonianze di e Parte_6
, fratelli di tutte le parti, della cui attendibilità non sussistono in atti motivi di Tes_1 dubitare).
Sul quantum debeatur si osserva che l'ammontare di tali spese risulta per tabulas, essendo stati prodotti in giudizio tutti i contratti di ricovero di presso ciascuna Parte_4
struttura, unitamente alle relative fatture emesse per le rette da dicembre 2020 a novembre
2021 recanti un importo complessivo di € 19.786,60, spese in relazione al cui effettivo sostenimento da parte dell'opposta può ritenersi raggiunta idonea prova, sia attraverso le emergenze della prova orale, convergenti circa il pagamento delle rette in via anticipatoria da parte di sia attraverso la produzione documentale di fatture emesse Controparte_1 direttamente nei confronti dell'opposta (v. fatture Casa Serena) e di molteplici bonifici di pagamento delle rette provenienti dall'opposta (v. bonifici a Casa Pellegrino e Casa Cabrini e dichiarazione di quest'ultima).
Ne discende, pertanto, che gli opponenti e in quanto Parte_1 Parte_3 figli di sono tenuti al pagamento della somma di € 2.826,66 ciascuno a Parte_4 titolo di rimborso pro quota a (€ 19.786,60 : 7 figli) dell'obbligazione Controparte_1 alimentare di cui all'art. 433 c.c.
Da ultimo devesi rilevare che il suddetto importo di € 2.826,66 non può considerarsi parzialmente estinto da con il versamento della somma di € 900,00 in favore Parte_1
di (coniuge di , sia perché il percipiente è Parte_5 Controparte_1 soggetto diverso dall'opposta, sia perché dalla documentazione prodotta in atti non è dato neppure evincersi il nominativo del soggetto che ha effettuato i bonifici di pagamento della somma in questione.
7 Conclusivamente, il decreto ingiuntivo va revocato e e Parte_1 Parte_3 vanno condannati al pagamento in favore dell'opposta della somma di 2.826,66 ciascuno, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
§ 3. - La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta
L'accoglimento parziale dell'opposizione esclude, naturalmente, la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta.
§ 4. - Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza con riferimento all'opposizione proposta da a carico della quale vanno quindi poste le spese sostenute Parte_2 dall'opposta.
Diversamente, con riferimento a e il parziale Parte_1 Parte_3 accoglimento dell'opposizione si riverbera sulla regolamentazione delle spese di lite, sia della fase monitoria, sia della presente fase di giudizio, con la conseguenza che le stesse vanno poste a loro carico per 1/2 e compensate per il resto.
Dette spese sono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M.
n. 147/2022, e la determinazione del compenso viene effettuata in misura parametrale tra i minimi e i medi in relazione al valore della controversia, rectius del credito effettivo
(scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), tenuto conto dell'opera prestata (per ciascun giudizio introdotto autonomamente sono dovute le fasi studio e introduttiva, mentre per le cause riunite sono dovute le fasi istruttoria e decisionale) e della modesta complessità delle questioni giuridiche dedotte (tenendo conto della sostanziale identità delle eccezioni sollevate dagli opponenti e delle conseguenti difese dell'opposta).
Deve, infine, escludersi la sussistenza del diritto dell'opposta al rimborso delle spese per la consulenza (di parte) del dott. Mercantini per la redazione della relazione informatica, trattandosi di mezzo istruttorio del tutto superfluo ai fini della decisione, poiché irrilevante in ordine all'accertamento sia dell'an della pretesa, che del quantum debeatur.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
- nella causa n. 54/2023 R.G.:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione promossa da avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1585/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Lucca in data
24.10.2022;
8 2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1585/2022 emesso nei confronti di dal Parte_1
Tribunale di Lucca in data 24.10.2022;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 [...]
per i titoli di cui in parte motiva, della somma di € 2.826,66 oltre interessi legali CP_1
dalla domanda al saldo e, tenuto conto dell'avvenuto pagamento in corso di causa delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto in virtù di azione esecutiva avente esito positivo, ordina a la restituzione in favore di della differenza Controparte_1 Parte_1
tra la somma percepita e quella effettivamente dovuta;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta;
5) condanna e a rimborsare all'opposta, in solido, le spese Parte_2 Parte_1
del presente giudizio, quanto alla prima per intero e quanto alla seconda nella misura di 1/2, somme liquidate per intero in complessivi € 805,00, di cui € 700,00 per compenso di avvocato
(fasi studio e introduttiva) ed € 105,00 per rimborso spese generali, oltre CAP ed IVA come per legge;
- nella causa n. 2713/2023 R.G.:
6) revoca il decreto ingiuntivo n. 1585/2022 emesso nei confronti di dal Parte_3
Tribunale di Lucca in data 24.10.2022;
7) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_3 [...]
per i titoli di cui in parte motiva, della somma di € 2.826,66 oltre interessi legali CP_1
dalla domanda al saldo;
8) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta;
9) condanna a rimborsare all'opposta le spese del presente giudizio nella Parte_3
misura di 1/2, liquidando tale quota in complessivi € 402,50, di cui € 350,00 per compenso di avvocato (fasi studio e introduttiva) ed € 52,50 per rimborso spese generali, oltre CAP e IVA come per legge;
- nelle cause riunite:
10) rigetta la domanda dell'opposta di rimborso delle spese per la consulenza del dott.
Mercantini per la redazione della relazione informatica;
11) condanna e a rimborsare all'opposta 1/2 delle spese Parte_1 Parte_3
di lite relative alla fase monitoria, in solido con limitatamente a tale quota, Parte_2 liquidando detta quota di 1/2 in complessivi € 622,50, di cui € 550,00 per compenso di avvocato comprensivo di rimborso forfettario ed € 72,50 per anticipazioni, oltre CAP ed IVA come per legge;
9 12) condanna e a rimborsare Parte_2 Parte_1 Parte_3 all'opposta, in solido, le spese del giudizio delle cause riunite, quanto alla prima per intero e quanto alla seconda e al terzo nella misura di 1/2, somme liquidate per intero in complessivi €
1.380,00, di cui € 1.200,00 per compenso di avvocato (fasi istruttoria e decisionale) ed €
180,00 per rimborso spese generali, oltre CAP ed IVA come per legge.
Lucca, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Morelli
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