Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2797/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2797/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Responsabilità professionale” e vertente TRA
(C.f.: ) nata ad [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
EM (AV) alla Via Frustelle n. 42, domiciliata in Avellino al C.so V. Emanuele n. 36 presso lo studio dell'avv. Luca Iandolo (C.f.: ), dal quale è rappresentata C.F._2
e difesa giusta procura allegata in atti;
- Attrice
E
, nato in [...] il [...], domiciliato in Avellino alla via Carmine Controparte_1
Barone n.2, C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato in calce alla C.F._3
Comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ettore Freda, C.F.: C.F._4 elett.te domiciliati come in atti;
- Convenuto
Conclusioni: per parte attrice “l'Avv. Luca Iandolo si riporta al proprio atto introduttivo, alle memorie ex art. 183 comma VI cpc ritualmente depositate, nonché a tutta la documentazione prodotta, chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze di lite. Impugna e contesta la comparsa di costituzione e risposta nonché le successive memorie di parte avversa poiché totalmente infondate sia in fatto che in diritto, nonché la documentazione ex adverso prodotta in quanto assolutamente inconferente rispetto ai fatti di causa. In particolare evidenzia, ancora una volta, che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità professionale del Notaio. Chiede, pertanto, la rimessione della causa in istruttoria con l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati e con i testi e sulle circostanze indicate nelle memorie II termine nonché la nomina di CTU con i quesiti ivi indicati. In via del tutto subordinata e senza rinunciare alla richiesta di rimessione in istruttoria, ci si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e conclude affinchè l'Ill,mo Tribunale adito voglia: 1) accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Notaio per i fatti esposti in atti e per CP_1 l'affetto condannarlo al risarcimento dei danni così come quantificato in atti;
2) condannare alle spese e competenze di lite oltre accessori come per legge. Chiede che la causa venga decisa con i termini ex art. 190 c.p.c..”. Per parte convenuta “Il Difensore del convenuto Notaio Avv. Ettore Freda, Controparte_1 si ri-porta al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, nonché delle memorie tempestivamente depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6°, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., e a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nel corso el giudizio, nonché ai documenti prodotti. Impugna le memorie di controparte per le ragioni ampiamente esposte nei propri scritti difensivi. Conclude affinché l'On.le Tribunale di Avellino voglia: 1) Dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare le domande proposte dall'attrice nei confronti del Notaio 2) Controparte_1
1
Condannare l'attrice al pagamento delle spese del compenso professionale del giudizio. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato l'11/7/2022, citava in giudizio Parte_1
Notaio in esponendo in sintesi: che con atto di compravendita del Controparte_1 Per_1
31/7/2019, rep. n. 53.047, raccolta n. 24.084, rogato dal Notaio convenuto e registrato in Avellino il 5/8/2019 al n. 5158 serie 1/T, ella, coltivatrice diretta, acquistava da Parte_2
e un terreno agricolo, sito in Contrada Frustelle di EM,
[...] Parte_3 identificato al catasto terreni al foglio n. 3, p.lla n. 80, pagando il prezzo di €3.500,00, oltre le spese dell'atto pari ad €2.000,00; come riportato nell'atto di compravendita, le Parte_2 dichiaravano che il terreno era loro pervenuto per successione legittima al defunto genitore,
, apertasi il 14.05.2010 e registrata all'Agenzia delle Entrate di Avellino in data Persona_2
15.11.2011 (denunzia 1980 del vol. 9990, trascritta ad Avellino il 30.12.2011 ai numeri 22929/18925), a l'immobile era pervenuto da e Persona_2 Controparte_2 CP_3 giusto atto a rogito del Notaio del 29.01.2004, registrato in Benevento in data Per_3
06.02.2004 al n. 9079 e trascritto in Avellino in data 16.02.2004 ai nn. 2977/2287, le alienanti all'art. 6 del contratto, dichiaravano altresì che sul bene non gravavano garanzie reali, Parte_2 pignoramenti, sequestri, privilegi anche fiscali, oneri reali, diritti che ne diminuivano il libero godimento o la piena diponibilità e che non vi erano trascrizioni pregiudizievoli;
tuttavia, preso possesso del fondo, ella riceveva una serie di contestazioni in merito alla titolarità dello stesso da parte di che affermava esserne la legittima proprietaria per intervenuta Parte_4 usucapione, oltre che unica detentrice ed utilizzatrice di suddetto fondo;
dopo opportune verifiche, emergeva che il fondo acquistato non apparteneva alle alienanti, bensì a , Parte_4 in virtù di sentenza dichiarativa di usucapione n. 98 del 16.03.1992, depositata in Cancelleria il 14.04.1992, emessa dalla Pretura Circondariale di Avellino, registrata presso l'Ufficio del Registro di Avellino in data 04.06.1993 al n. 1395, mod. 71M serie IV e trascritta in data 20/1/1994, sentenza emessa nel giudizio promosso da contro , Parte_4 Controparte_4
e , per cui non avrebbe potuto acquistare Controparte_5 Controparte_2 Persona_2 nell'anno 2004 il bene da e , non essendo legittimi Persona_4 Controparte_2 proprietari. L'attrice contestava, dunque, che il Notaio rogante, dott. non avesse Controparte_1 provveduto a compiere con la dovuta diligenza tutte le indagini cui era professionalmente obbligato, finalizzate a ricostruire la provenienza del bene, risalendo al primo titolo di provenienza anteriore al ventennio decorrente dalla data del rogito, ciò per tutelare l'interesse delle parti, garantire la sicurezza del traffico immobiliare e la certezza della circolazione giuridica dei beni e deduceva di essere legittimata a far valere la sua responsabilità per inadempimento della prestazione professionale, avendo concluso un vero e proprio contratto d'opera professionale. Lamentava, ancora, l'attrice di avere sborsato inutilmente la somma di euro 3.500,00 per l'acquisto del bene senza aver ottenuto il trasferimento della proprietà del fondo, oltre a euro 2.000,00 versati per le spese notarili e di essersi vista sottratta la possibilità di ampliare la sua attività di coltivatrice diretta sul fondo de quo, dovendo peraltro rinunciare ai contributi/domande/decreti ministeriali, soggetti ai vincoli del Reg. CE n°1308/2013 e i successivi n°560 e 561 del 2015, che integra il regolamento del 2013 del Parlamento e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Parte attrice concludeva: “1. accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Notaio per i fatti descritti in narrativa e per l'effetto condannarlo al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalla ricorrente, pari ad € 3.500,00 (corrispondente alla somma versata per l'acquisto del fondo), oltre gli interessi legali da calcolarsi dalla data del rogito notarile del 31 luglio 2019, a cui dovrà aggiungersi la somma di € 2.000,00 per le
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spese notarili sostenute, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da mancato guadagno e da perdita di chance, ingiustamente patiti dalla ricorrente e quantificabili in circa € 20.000,00, il tutto nei limiti di € 26.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata secondo giustizia dal Giudice adito, 2. condannare il resistente alle spese e competenze di lite”. In data 15/11/2022 si costituiva in giudizio il convenuto , mediante Controparte_1
Comparsa di costituzione e risposta, eccependo, in diritto: “1) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA - INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITA' DEL NOTAIO CP_1
BALDARI”, in quanto dalla visura ipotecaria ultraventennale eseguita dal 18/1/1996 a tutto il
17/7/2019 in capo all'unità catastalmente individuata in C.T. del Comune di EM al foglio 3, part.lla 80 si rilevavano la trascrizione del 16/2/2004 ai nn. 2977/2287, relativa al contratto di compravendita per Notar del 29/1/2004, rep. n. Persona_5
47852/14043, volturato senza riserve in favore di e a carico dei germani Persona_6
e entrambi coniugati in regime di comunione legale dei Persona_4 Controparte_2 beni ma disponenti di beni personali, avente ad oggetto, tra l'altro, l'intera piena proprietà dell'unità in oggetto, la trascrizione del 30/12/2011 ai nn. 22929/18925, relativa al certificato di denunciata successione registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Avellino in data
15/11/2011 ed ivi classificato al n. 1980 del vol. 9990, volturato senza riserve in morte di in favore delle due figlie germane , e Persona_6 Parte_2 Parte_3
e avente ad oggetto l'intera piena proprietà del cespite;
che la nota di trascrizione
[...] pubblicata il 20/1/1994 ai nn. 844/763 relativa alla sentenza di acquisto per usucapione n. 98/92 resa dall'ex Pretura Circondariale di Avellino in data 16/3/1992, non volturata, in favore di
, ed a carico di , ivi riportato senza data e luogo di nascita, Parte_4 Controparte_4 [...]
, ivi riportato senza data e luogo di nascita e , ivi riportato CP_5 Controparte_2 senza data e luogo di nascita, non rispettava quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2659 c.c., per cui non poteva essere a sè addebitato alcun errore, stante il vizio palese della trascrizione della sentenza eseguita in violazione delle prescrizioni stabilite dal codice civile;
che, secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale ormai consolidato, il notaio, incaricato di ricevere o autenticare un atto avente ad oggetto diritti immobiliari, ha l'obbligo di eseguire le c.d. visure ipotecarie e catastali per un periodo comprensivo del ventennio anteriore alla data dell'atto
(Regola n. 6 del Consiglio Nazionale del Notariato), nel caso di specie egli aveva addirittura esteso la visura ai ventitré anni antecedenti la stipula;
“2) INFONDATEZZA DELLA
DOMANDA - AVVENUTO TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA'”, in quanto l'attrice era a tutti gli effetti la legittima proprietaria del bene, non esistendo alcuna sentenza con cui si dichiarava la sussistenza del diritto di proprietà di o di terzi, né Parte_4 risultando trascritto un atto di citazione di rivendicazione del diritto reale sul predio in oggetto;
nei registri di pubblicità immobiliare il bene risultava di esclusiva proprietà dell'attrice, la quale, tra l'altro, laddove fosse stata destinataria di una azione di rivendicazione avrebbe potuto esercitare l'azione di evizione nei confronti del venditore per ottenere, sussistendone le condizioni, il rimborso del prezzo e per i danni eventuali;
“3) INFONDATEZZA DELLA
DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI”, non essendo ipotizzabile un danno in re ipsa, dovendo essere, piuttosto, allegato e dimostrato dall'attrice, la quale, legittima proprietaria del terreno, ben avrebbe potuto attivare le procedure per gli eventuali bandi oltre a dimostrarne l'esito positivo;
“4) COMPORTAMENTO DELLE PARTI NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE” chiedendo di tenersi conto, ai fini dell'applicazione dell'art. 96, ult. co., c.p.c., della proposta conciliativa formalizzata e non accettata.
Parte convenuta concludeva: “1) Dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare le domande proposte dall'attrice nei confronti del Notaio 2) Condannare Controparte_1 l'attrice al pagamento delle spese del compenso professionale del giudizio, nonché ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.”.
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Il Tribunale non ammetteva le prove orali richieste da parte attrice, né disponeva l'espletamento di ctu e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Infine, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente, che lo rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Reputa il Tribunale che la causa possa essere definita in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. ed in forza del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014 per cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato
l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)”; Cass. civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002 “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.”; Corte appello Roma, 12/06/2019 “Il giudice non è tenuto ad affrontare tutte le questioni che si pongono al suo esame, secondo l'ordine logico in cui si presentano, potendo il giudizio essere definito, decidendo la questione più liquida, che renda inutile l'esame delle restanti questioni.”). Ciò posto, è ben noto che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, per un'attività professionale negligente nei confronti del cliente, richieda la dimostrazione del danno e del nesso causale tra il comportamento del professionista e il pregiudizio subito dal cliente. Nel dettaglio, poi, premesso che l'eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dall'incarico conferito dal cliente e degli obblighi “accessori” di controllo e di verifica tipiche della diligenza qualificata esigibile da parte del notaio dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, occorre ribadire che, affinché sussista un obbligo di risarcimento a carico del notaio, è necessario che il suo negligente comportamento abbia effettivamente prodotto un pregiudizio, di cui il danneggiato deve fornire la prova. Il concetto a più riprese sostenuto dalla giurisprudenza è, dunque, che la violazione da parte del notaio dei propri doveri professionali non sia di per sé sola idonea a determinare a carico del professionista un'obbligazione risarcitoria, essendo, invece, necessario che l'inadempimento abbia prodotto un danno definitivo ed attuale, senza il quale, quindi, pur essendovi l'illecito contrattuale, non sorge la corrispondente obbligazione al risarcimento del danno. In tal senso, si è chiaramente espressa, in ripetute occasioni, la Suprema Corte affermando che “L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri obblighi professionali ovvero tenuto una condotta negligente (eseguendo con ritardo le iscrizioni ipotecarie) in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti (di effettuare l'iscrizione il più presto possibile) presuppone la produzione del danno.” (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 566 del 19/01/2000). Tale orientamento è stato poi replicato
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successivamente essendosi statuito che “L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista - nella specie, un notaio - che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3657 del 14/02/2013); e che “In caso di omessa verifica, da parte di un notaio rogante una compravendita, in ordine all'eventuale sussistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, e di omessa segnalazione all'acquirente di un vincolo ipotecario gravante sull'immobile, la sola esistenza - in sè - del vincolo non costituisce un concreto pregiudizio atto a sorreggere da solo la domanda risarcitoria per l'acquirente dell'immobile.” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18376 del 13/09/2004) e che “nell'ambito della responsabilità contrattuale - cui, come detto, va ricondotta quella professionale per l'inadempimento della prestazione d'opera intellettuale (e, dunque, anche quella del notaio) -
l'inadempimento stesso (parziale o totale) si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio
(perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., della condotta inadempiente. Pertanto, ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile.” (cfr. Cass. civile sez. III, 18/02/2016, (ud. 25/11/2015, dep. 18/02/2016), n.3176). Peraltro, in via generale, è utile rammentare che, in ipotesi di responsabilità contrattuale, ricada in capo al soggetto danneggiato l'onere della prova, essendosi affermato che "anche in tema di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente. Ciò comporta che deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale dall'inadempimento” (v. Cass. 20/11/2007,
n. 24140; Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 10/01/2007, n. 238; Cass. 04/07/2006, n. 15274). Pertanto, se, per un verso, sul creditore della prestazione non grava l'onere della prova dell'inadempimento (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13533/2001), per altro verso, "la previsione dell'art. 1218 cod. civ. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento", sicché non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ., che onera l'attore
(sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20812 del
20/08/2018 e Sez. 3, Sentenza n. 29315 del 07/12/2017). Nel caso di specie, la parte attrice ha dedotto che il danno patrimoniale complessivamente sofferto sarebbe pari ad € 3.500,00, corrispondente alla somma versata per l'acquisto del terreno, oltre interessi legali, ad € 2.000,00, quale somma versata per le spese notarili, nonché ha lamentato il danno da mancato guadagno e da perdita di chance, ingiustamente patiti per €20.900,00, per esserle stata sottratta la possibilità di ampliare la propria attività di coltivatrice diretta sul fondo de quo, dovendo rinunciare ai contributi/domande/decreti ministeriali, soggetti ai vincoli del Reg. CE n°1308/2013 e i successivi n°560 e 561 del 2015. Fondamento della domanda risarcitoria dell'attrice è, dunque, di non aver ottenuto il trasferimento della proprietà del fondo, a causa della condotta inadempiente del Notaio. Ebbene, la difesa convenuta ha, di contro, allegato ispezione ipocatastale relativa alla posizione dell'attrice datata 23.01.2023, dalla quale si evince l'assenza di Parte_1 trascrizioni contro (v. doc. 6, alleg. memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.), mentre risulta trascritto, a favore, il rogito per Notar del 31.07.2019. Pertanto, in presenza di un atto di CP_1
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trasferimento valido, ritualmente trascritto nei registri immobiliari e non risultando dimostrata, come efficacemente eccepito dalla difesa convenuta, l'esistenza di contestazioni o di atti giudiziari o formali diffide, con i quali terzi soggetti abbiano rivendicato un proprio diritto reale sul terreno, la domanda di restituzione del prezzo pagato e delle spese notarili si appalesa infondata. Quanto accertato vale, altresì, a determinare il rigetto anche dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno per mancata partecipazione a bandi per contributi e decreti ministeriali. Sotto tale ultimo profilo val la pena ulteriormente osservare poi che, sebbene non sfugga al Tribunale il principio per cui il danno risarcibile derivante da condotta del notaio non si identifichi necessariamente col prezzo pagato dall'acquirente ma con la situazione economica nella quale il medesimo si sarebbe trovato qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione (v. Cass. n. 18244/2014), nel caso di specie, in disparte ogni ulteriore profilo, la domanda si appalesi totalmente vaga, generica ed indeterminata, nemmeno essendo stati indicati con precisione i “bandi” cui la parte avrebbe potuto partecipare, né essendo state allegate le relative domande e/o istanze di partecipazione o accesso, né che ella si fosse effettivamente attivata in tale senso ricevendo riscontri negativi, di rigetto, attestanti perdita di fondi, contributi e/o finanziamenti pubblici. In proposito non può certamente valutarsi come dirimente a fini probatori la mera affermazione del Ctp di parte attrice secondo cui “L'imprenditrice aveva quindi intenzione di partecipare a tali bandi, Pt_4 per poter acquisire i diritti all'impianto e porre in essere il programma di miglioramento fondiario pensato”, contenuta nella allegata consulenza di parte (v. doc. 4 alleg. Citazione), la quale, come noto, costituisce mera allegazione difensiva, né potevano giudicarsi ammissibili sul punto le prove testimoniali, necessitandosi una dettagliata prova documentale relativa alla partecipazione ai bandi e non essendo sufficiente all'uopo la sola produzione del “registro delle operazioni culturali e di magazzino” della azienda agricola dell'attrice (v. doc. alleg. Memoria art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.), che nulla dimostra ai fini voluti. In tale contesto nemmeno la difesa può dolersi del mancato espletamento della chiesta Consulenza tecnica d'ufficio, non potendo essa supplire alle carenze probatorie, essendo pacifico che non sia mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ne deriva l'infondatezza della domanda, anche sotto il profilo della cd “perdita di chance”, intesa quest'ultima come effettiva occasione favorevole di conseguire quanto domandato. Difatti, premesso che, secondo orientamento oramai costante, la “chance” non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, cioè la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (v. ex multis Cass.civile sez. III, 14/03/2017, n.6488) e che quindi la perdita di chance configura un'autonoma voce di danno patrimoniale attuale, essendo una posta attiva già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell'illecito/inadempimento e che va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo (tra le altre Cass. 29 novembre 2012 n. 21245), non può che essere ribadito come, nel caso in esame, si sia al cospetto della mancanza della basilare prova di aver l'attrice quanto meno tentato di accedere a contributi e/o finanziamenti per la propria attività produttiva e manchino pertanto i relativi elementi costitutivi della “chance” (v. ex multis Cass. civile sez. III, 05/09/2023, n.25910 “Chi agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi
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costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità.”; v. anche Cass. civile sez. lav., 09/03/2025, n.6278 “In caso di richiesta di risarcimento del danno per perdita di chance, il giudice deve valutare se esista una concreta probabilità di successo della chance perduta e, solo in caso affermativo, procedere a valutare equitativamente il danno. Inoltre, la prova del nesso causale tra il comportamento illegittimo e il danno risarcibile per la perdita di chance richiede un apprezzamento della probabilità elevata, prossima alla certezza, della trasformazione della chance in un effettivo beneficio.”). In altri termini, la genericità degli assunti attorei, non suffragati da idonea documentazione, non consente nemmeno in ipotesi di svolgere un giudizio prognostico circa le perdite subite, anche in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, né di compiere il necessario ragionamento controfattuale.
I medesimi rilievi valgono per la parimenti generica ed indeterminata domanda di risarcimento di danni “non patrimoniali”, nemmeno analiticamente identificati dalla difesa attrice.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore aspetto, in virtù del criterio della cd. “ragione più liquida”, già richiamato, per cui il giudice, ai fini della definizione della controversia, può procedere all'esame della questione assorbente di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata ad altre dedotte dalle parti quali, nella fattispecie, la verifica della sussistenza del danno, nonché l'entità e la natura dello stesso (cfr. ex plurimis
Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014; Cass. civile sez. lav., 19/08/2016, n.17214 per cui “il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore.”). Le domande attoree vanno, pertanto, rigettate.
Vanno, infine, regolamentate le spese del presente giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice ed esse si liquidano, in favore del convenuto, d'ufficio, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino a €26.000,00), dell'oggetto, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisoria. Va esclusa ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza dei relativi presupposti di legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice.
2. Condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte Parte_1 convenuta, delle spese di giudizio che si liquidano in €3.300,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in data 4 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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