CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 396/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 elettivamente domiciliati in CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 95 MILANO presso lo studio dell'avv. MARESTA ROBERTO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2 (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_3
), (C.F. , C.F._5 Controparte_4 C.F._6 elettivamente domiciliati in Milano L.go A. Toscanini 1 presso lo studio dell'avv. STASI IACOPO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PENTIMALLI ALFREDO ( ) ; C.F._7
APPELLATI avente ad oggetto: Vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Milano., previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 6455/2023 (R.G. 36514/2021), emessa dal Tribunale di Milano sezione IV civile, GU Dott. Petrucci in data 22/07/2023 e pubblicata in data 26/07/2023, così giudicare In via principale In riforma della impugnata sentenza e per quanto al regime delle spese pagina 1 di 9 Nel merito Accertato il legittimo esercizio del diritto di recesso degli attori in primo grado ora appellanti per inadempimento dei convenuti in primo grado qui appellati alle obbligazioni assunte con preliminare in data 08/02/2020. Per l'effetto, condannare i convenuti in primo grado qui appellati, in via tra loro solidale a corrispondere l'importo di € 98.000,00 con interessi legali dal 27/05/2020, ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 cc fino alla notifica della citazione e successivamente nella misura di cui al c. 4 della medesima norma. Con condanna dei convenuti alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e giudizio e della ATP svolta ante causam. Condannare gli appellati alla restituzione della somma pagata dagli appellanti in ragione della sentenza esecutiva di primo grado nella misura di € 23.026,78 oltre interessi dal 27/10/2023 al saldo”
Per Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4
Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare: nel merito:
- rigettare l'atto di appello avversario in quanto manifestamente infondato, confermando integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 6455/2023, per le ragioni accolte dal primo Giudice,
- condannare i Sig. e ex art. 96, comma 3, c.p.c., al risarcimento dei danni da lite Pt_1 Parte_2 temeraria sofferti dagli esponenti, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. in ogni caso:
- condannare i Sig.ri e al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del Pt_1 Parte_2 giudizio ed a quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre accessori, IVA e CPA come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6455/2023 pubblicata il 26/07/2023, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 36514/2021 promossa da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ha così deciso:
[...]
“• rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
• accerta la legittimità del recesso esercitato il 29 maggio 2020 e la ritenzione della somma di € 49.000,00 in capo a Controparte_1 Controparte_3 Parte_3
[...] Controparte_4
• condanna e alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 Parte_2
e Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 CP_4 che si liquidano in € 2.860,00 per anticipazioni non imponibili, € 10.294,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
• condanna e al pagamento della somma equitativamente Parte_1 Parte_2 determinata di € 5.147,00 in favore di Controparte_1 Controparte_3 [...] e per le ragioni esposte in motivazione”. Parte_3 Controparte_4
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
pagina 2 di 9 “ e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e per sentir Controparte_3 Parte_3 Controparte_4 accogliere le seguenti conclusioni: Accertato il legittimo esercizio del diritto di recesso degli attori per inadempimento dei convenuti alle obbligazioni assunte con preliminare in data 08/02/2020. Per l'effetto, condannare i convenuti, in via tra loro solidale a corrispondere l'importo di € 98.000,00 con interessi legali dal 27/05/2020, ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 cc fino alla notifica della citazione e successivamente nella misura di cui al c. 4 della medesima norma. Con condanna dei convenuti alla refusione delle spese di giudizio e della ATP svolta ante causam. Si sono costituiti con comparsa di risposta telematica del 28 dicembre 2021 Controparte_1
e
[...] Controparte_3 Parte_3 Controparte_4 instando per: nel merito:
- rigettare le domande tutte degli attori e dichiarare la legittimità del recesso operato dai convenuti e dell'avvenuta ritenzione della caparra confirmatoria;
- condannare i Sig. e ex art. 96, comma 3, c.p.c., al risarcimento dei danni da lite Pt_1 Parte_2 temeraria sofferti dagli esponenti, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. in ogni caso:
- condannare i Sig.ri e al pagamento delle spese di lite del presente giudizio ed a Pt_1 Parte_2 quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre accessori, IVA e CPA come per legge. La presente controversia si è svolta interamente mediante trattazione scritta, dapprima ex art. 221 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, e, poi, ex art. 127 – ter c.p.c.. Il g.i. non ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. in quanto la parte attrice non ha partecipato alla prima udienza (depositando le proprie note scritte con nove giorni di ritardo rispetto al termine assegnato dal giudice) mentre la parte convenuta ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha, quindi, disposto l'acquisizione della relazione peritale resa nel procedimento per A.T.P. R.G. 26462/2020. Le parti hanno quindi concluso come da note scritte depositate ex art. 127 – ter c.p.c. il 10 ed il 20 febbraio 2023”
Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo infondata la domanda attrice poiché difettava “tanto in astratto quanto in concreto la lesione dell'interesse creditorio degli attori alla stipulazione del contratto definitivo quale attuazione del contratto preliminare concluso l'8 febbraio 2020”. Le asserzioni degli attori circa la difformità riscontrata nell'immobile e relativa ad uno dei due lucernari, sono state confutate dal perito che, in sede di ATP acquisito al giudizio, ha accertato la conformità edilizia e catastale del secondo lucernario, realizzato senza la presentazione di una pratica edilizia ma sanabile a mezzo della presentazione di una pratica edilizia di CILA. Pertanto il tribunale ha ritenuto che la predetta difformità, in base alla normativa vigente e agli orientamenti giurisprudenziali, “non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla commerciabilità del bene ovvero sulla validità dell'atto di compravendita da stipularsi, quindi alcuna ragione di grave inadempimento idonea a legittimare il recesso intimato dagli attori”.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da e che insistono Parte_1 Parte_2 nel richiedere l'accertamento della legittimità del recesso dal contratto preliminare dell'8/0272020 per inadempimento degli odierni appellati e la condanna di questi ultimi a corrispondere l'importo di € 98.000 oltre interessi e alla refusione delle spese di lite.
pagina 3 di 9 Si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti ex art. 96 co. 3 cpc oltre
[...] alle spese di lite.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 3/07/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, gli appellanti insistono a ritenere che la difformità edilizia e catastale relativa al lucernario incideva sulla commerciabilità o validità dell'atto di compravendita, invocando la legittimità del recesso esercitato e chiedendo il rigetto della domanda degli appellanti.
Assumono gli appellanti che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la difformità riscontrata non avrebbe interferito con la commerciabilità del bene e la validità dell'atto di compravendita da stipulare. Secondo la tesi, l'articolo 46 del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) riguarda la nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985. In pratica, sancisce che gli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali su edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo quella data, sono nulli se non contengono gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Dunque, la compravendita immobiliare sarebbe nulla e l'atto non avrebbe potuto essere stipulato ove non risulti il permesso di costruire o il permesso sanatoria. Nella fattispecie il notaio non avrebbe potuto raccogliere le dichiarazioni di conformità edilizia dell'immobile poiché era conoscenza della presenza dell'abuso edilizio.
Oltre a ciò, gli appellanti insistono a ritenere che, in violazione dell'art.29 L 52/85, la variazione catastale del 2020 sarebbe stata perfezionata sulla base di una dichiarazione non conforme allo stato di fatto poiché lì si indicava l'apertura del lucernario in data precedente all'acquisto da parte dei venditori i quali, però, dichiarano che l'apertura risaliva a molti anni dopo l'acquisto. Quindi l'immobile solo apparentemente era conforme di dati catastali.
In virtù delle dette lamentele, gli appellanti contestano la decisione del primo giudice che avrebbe errato a ritenere non grave l'inadempimento dei promittenti venditori – ritenendo la difformità edilizia superabile con una scia a fronte di un modesto esborso - ma non rilevando che le parti oggi appellate non hanno offerto di procedere a una sanatoria prima del perfezionamento dell'atto definitivo né hanno richiesto un differimento della vendita.
Le censure devono essere rigettate.
Osserva la Corte che è ormai pacifico in giurisprudenza che “La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o
pagina 4 di 9 della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.” (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 8230/2019).
Il Supremo Consesso ha pertanto affermato che ai fini della validità del contratto è sufficiente che l'alienante dichiari la sussistenza di un titolo abilitativo esistente e riferibile al predetto immobile, non assumendo, invece, alcuna rilevanza la coincidenza dello stato di fatto con il titolo menzionato. In altri termini, ai fini della validità dell'atto di compravendita immobiliare, è sufficiente che al momento della stipula il venditore abbia rilasciato la dichiarazione di cui al citato art. 40, risultando pertanto del tutto irrilevante ai predetti fini, sia la veridicità della dichiarazione, sia la sussistenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, sia la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo (cfr. Cass. civ. n. 23394/23).
Pertanto, in presenza degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cassazione civile sez. II, 19/04/2025, n.10360).
Deve poi sottolinearsi che, le parti appellanti pretendono di ricavare la prova del carattere abusivo del lucernario oggetto di causa, sulla scorta dell'asserito rifiuto del notaio - incaricato a compiere l'atto definitivo di compravendita - di procedere alla stipula a causa della ritenuta difformità; ciò, di conseguenza, avrebbe legittimato il proprio recesso. Senonché, i promittenti acquirenti, omettono di allegare alcun elemento a riprova delle proprie affermazioni, sia relativamente al rifiuto alla stipula del notaio sia, soprattutto, relativamente alla eventuale falsità delle dichiarazioni rilasciate nel preliminare dal promittente venditore che espressamente garantiva “la piena conformità dei beni oggetto della presente promessa di vendita alla vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica”.
Al contrario, proprio in merito alla contestata conformità del bene oggetto di vendita, l'arch. Per_1 nominata CTU nell'accertamento tecnico preventivo acquisito al giudizio, incaricata di accertare la conformità edilizia e catastale del secondo lucernario ubicato nel sottotetto dell'immobile in oggetto, ha riscontrato che lo stesso pur essendo stato realizzato “senza la previa presentazione di una pratica edilizia per opere qualificate di manutenzione straordinaria…si ritiene conforme alla normativa edilizia sia al tempo vigente sia attualmente vigente”. Il tecnico, quindi, riscontrava solo una mera irregolarità, dal punto di vista procedurale, essendo sufficiente – per la sanatoria del lucernario di cui è causa - la semplice presentazione di una pratica edilizia di CILA.
Tutto quanto si qui osservato, con riferimento alla validità del contratto (definitivo) di compravendita di un immobile affetto da difformità, il quale purtuttavia rechi l'indicazione della concessione edilizia (effettivamente esistente), smentisce la ricostruzione appellante. L'eventuale mendacio relativo alla conformità del bene non riguarda, infatti, l'esistenza (non in discussione) della concessione edilizia, e tanto basta per garantire la circolazione giuridica del bene stesso.
La tesi degli appellanti, dunque, appare ancora legata ad una nozione di nullità di carattere sostanziale e non formale, come invece affermato dalle Sezioni Unite, il che ne denota l'evidente infondatezza. Quanto detto, infatti, esclude che si possa sostenere una causa di nullità dell'atto quale ragione del recesso, soprattutto laddove il carattere abusivo è individuato non già nella totale carenza del provvedimento autorizzatorio, ma piuttosto nella difformità tra quanto realizzato e quanto assentito, difformità tuttavia ancora sanabile a fronte della presentazione di una semplice e poco onerosa pratica edilizia.
Quanto poi alla invocata difformità catastale, insiste parte appellante a ritenere che la variazione catastale del 2020 sarebbe stata perfezionata sulla scorta di una dichiarazione non conforme a quanto in pagina 5 di 9 fatto, “vista la non conformità tra la data dichiarata di esecuzione dell'apertura e la data in cui venditori si assumono sia stata eseguita”(pag. 9 appello).
Tale assunto è puntualmente smentito dall'accertamento tecnico espletato, ove il tecnico incaricato ha precisato che “Alla Data di sottoscrizione del preliminare de quo – 8-2-2020-era già stata registrata in data 7-2-2020 -Prot. N. MIoo42110- presso il Catasto dei Fabbricati, la planimetria catastale rappresentante, tra l'altro, il lucernario de quo… nella posizione e dimensioni attuali, come risultanti dal rilievo in loco effettuato dalla scrivente c.t.u…. Se ne deduce che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, i dati catastali e le planimetrie sono da ritenersi conformi allo stato di fatto, per ciò che concerne il cd “secondo lucernario”.
Il CTU quindi pur rilevando l'inesattezza della datazione “al 3-6-1988” del secondo lucernario, ha però ritenuto che l'imprecisa datazione fosse irrilevante ai fini della compravendita, poiché non pregiudicava la conformità catastale del bene, e comunque facilmente risolvibile ripresentando il solo modello di accompagnamento, con l'indicazione della data esatta.
Questa Corte osserva che il CTU si è fatto carico di esaminare e confutare compiutamente tutti i rilievi critici sui singoli punti. Tutte le contestazioni tecniche svolte dagli appellanti, sono state puntualmente smentite dal tecnico incaricato, restando pertanto assorbite dalla valutazione resa, che ha confermato che la realizzazione del lucernario de quo “era ammissibile e pertanto conforme alla normativa edilizia al tempo vigente”, e che “i dati catastali e le planimetrie sono da ritenersi conformi allo stato di fatto”. Il consulente ha così accertato che la situazione di minima difformità individuata, avrebbe potuto essere facilmente regolarizzata tramite la presentazione di una pratica edilizia di CILA e la ripresentazione del modello di accompagnamento della planimetria catastale modificando la data contenuta nel primo (1988 anziché 2004).
La Corte quindi, come il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione ha tenuto conto, dei rilievi dei consulenti di parte - ha esaurito l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni che, sebbene non espressamente confutate, sono rimaste implicitamente disattese giacché incompatibili. D'altra parte, la mancata richiesta, nel presente giudizio, di rinnovo della consulenza oggetto di critica rende superfluo ogni ulteriore considerazione.
Per conseguenza, la domanda di accertamento della legittimità del recesso va rigettata, non essendo stata offerta prova del grave inadempimento della parte alienante.
In merito, va ribadito che "Lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014;
pagina 6 di 9 cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1773 del 07/02/2001e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 29/01/2003).
L'inadempimento deve incidere in modo significativo sul sinallagma contrattuale, alterandone l'equilibrio in modo apprezzabile. Solo una volta che sia verificata, in concreto, la sussistenza di tale presupposto oggettivo, è possibile procedere all'apprezzamento dei profili soggettivi, estendendo la valutazione al comportamento tenuto dalle parti, in modo da considerare la loro buona o la malafede, la tolleranza dell'inadempimento dell'altra parte, la reciprocità dell'inadempimento e l'eventuale condotta di agevolazione dell'adempimento del contratto tenuta da uno dei paciscenti o da entrambi. L'elemento soggettivo, dunque, si aggiunge alla valutazione oggettiva di partenza, relativa all'idoneità della condotta inadempiente ad incidere in modo apprezzabile sul sinallagma contrattuale, ma non può sostituirsi ad essa: in assenza di una condotta inadempiente in grado di alterare in modo significativo il sinallagma contrattuale, dunque, non è possibile configurare un inadempimento grave, pur in presenza di una condotta non collaborativa osservata da una delle parti del contratto.
Nella fattispecie alcuna causa di nullità dell'atto di vendita è stata accertata e, per conseguenza, alcuna ragione di grave inadempimento può essere ravvisato in capo ai promittenti alienanti, né le difformità riscontrate dal CTU possono essere ritenute quali violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, apprezzabili ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 cc, potendo essere, al più, ritenute obbligazioni di carattere accessorio non idonee, in sé, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento.
Le difformità osservate, non riguardano il nucleo essenziale del sinallagma di un contratto di compravendita immobiliare, ma rappresentano obbligazioni di carattere evidentemente accessorio, dovendosi individuare il detto nucleo essenziale nello scambio tra la promessa di vendita, formulata dai promittenti alienanti, con l'impegno ad acquistare dei promissari acquirenti.
Peraltro occorre, altresì, rilevare che i promissari acquirenti in data 8/5/2020, ovvero solo venti giorni prima della data fissata per la conclusione dell'atto definitivo di vendita, richiedevano una riduzione del prezzo di vendita e/o la risoluzione per eccessiva onerosità, motivando tale richiesta non già a causa delle difformità esistenti - di cui in quella data erano già al corrente avendo ricevuto in data 8/02/2020 la planimetria catastale aggiornata - bensì in virtù del periodo di emergenza pandemica che, secondo la tesi, avrebbe comportato un deciso calo dei prezzi di mercato.
Solo successivamente, in data 27/5/20202, ovvero alla data prevista per il rogito, gli appellanti eccepivano l'irregolarità dell'immobile, comunicando il recesso dal preliminare di vendita, nonostante gli odierni appellati avessero manifestato la loro volontà di superare il problema del lucernario chiudendolo dal lato interno e procedendo alla variazione catastale, non potendo procedere alla totale chiusura, essendo il tetto di proprietà condominiale. Ciò smentisce quanto asserito dagli appellanti circa la totale mancanza di volontà dei promittenti venditori di procedere ad alcuna sanatoria. E soprattutto, in conclusione, si evidenzia che alcuna richiesta di regolarizzazione, prima del rogito, è mai stata avanzata dai promittenti acquirenti.
Con il quinto motivo impugna la condanna ex articolo 96 c.p.c.
Gli appellanti contestano le conclusioni cui è giunto il tribunale, affermando che i promittenti venditori hanno negato l'esistenza di una difformità edilizia e che quindi il ricorso alla procedura di ATP era stato necessario al fine di accettare le condizioni dei luoghi. Ritengono che solo laddove non vi fosse stata alcun inadempimento né grave né lieve e se l'ATP non avesse riscontrato alcuna difformità, si sarebbe potuto giustificare il provvedimento ex articolo 96. pagina 7 di 9 Anche il presente motivo va disatteso.
Osserva la Corte che è il primo giudice ha correttamente ritenuto che l'azione introdotta da e Pt_1 in primo grado “sia stata esperita in modo processualmente, negligente e pretestuoso” Parte_2
Ed infatti, il primo giudice ha ritenuto il comportamento degli appellanti, “aggravato” dall'introduzione del procedimento di ATP che ha peraltro reso evidente la caducità della loro domanda.
La Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che "Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (Cass. n. 36591 del 2023; conf . Cass 19/05/2025, n.13315).
Incorrono, perciò, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge) vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità). Tra costoro vi saranno certamente parti che hanno agito o resistito in giudizio con "mala fede" o con "colpa grave" o "senza la normale prudenza"; ma il giudizio che il giudice è chiamato a formulare attiene alla condotta processuale nella sua "oggettività", e non all'atteggiamento psicologico - di mala fede o di negligenza più o meno grave - della parte.
Tali presupposti ricorrono in relazione al caso in esame, sulla scorta di un appello basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate dal tribunale, a fronte di un giudizio introdotto sulla base di un ATP che ha sostanzialmente disatteso le ragioni degli appellanti, precedenti importanti che non sono stati presi in alcuna considerazione. In altre parole, sono ravvisabili nella presente fattispecie quelle condotte tipizzate dalla giurisprudenza, quali, la insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. sez. V, 24 novembre 2022, n. 34693); la condotta di abuso del processo (Cass. sez. VI-3, 18 novembre 2019, n. 29812).
Alla stregua di quanto esposto, deve ritenersi che gli appellanti abbiano abusato dello strumento processuale. Essi, infatti, a fronte di un ATP che confuta la loro tesi difensiva - confermando la conformità edilizia e catastale dell'immobile - e del giudizio di primo grado, hanno proposto il presente appello pervicacemente reiterando argomentazioni già disattese in primo grado, trascurando di considerare le ragioni ampiamente argomentate che il tribunale aveva posto a giustificazione della decisione impugnata.
Nella determinazione della sanzione, va osservato il criterio equitativo, potendo la sanzione essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, e non può - in nessun caso - superare il limite della "ragionevolezza" (in questo senso, Cass., Sez. 6-2, n. 21570 del 30/11/2012). Tenuto conto del valore della controversia e dell'importo delle spese processuali, la Corte ritiene di determinare equitativamente nell'ulteriore importo di € 4.995,50 - pari alla metà del compenso liquidato per le spese processuali degli appellati - la somma che gli appellanti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, devono corrispondere agli appellati. pagina 8 di 9 L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 6455/2023 resa in data 26/07/2023 dal Tribunale di Milano e condanna degli appellanti Parte_1 e a rifondere le spese di lite a
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
come da liquidazione operata in dispositivo.
[...] Controparte_3 Controparte_4 Sussistono inoltre in capo agli appellanti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 6455/2023 resa in data 26/07/2023 dal Tribunale di Milano, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
le spese del grado che liquida in € Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 9.991,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
3. condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
della somma determinata
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in via equitativa ex art. 96 n. 3 cpc di € 4.995,50; 4.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 22 luglio 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 396/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 elettivamente domiciliati in CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 95 MILANO presso lo studio dell'avv. MARESTA ROBERTO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2 (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_3
), (C.F. , C.F._5 Controparte_4 C.F._6 elettivamente domiciliati in Milano L.go A. Toscanini 1 presso lo studio dell'avv. STASI IACOPO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PENTIMALLI ALFREDO ( ) ; C.F._7
APPELLATI avente ad oggetto: Vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Milano., previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 6455/2023 (R.G. 36514/2021), emessa dal Tribunale di Milano sezione IV civile, GU Dott. Petrucci in data 22/07/2023 e pubblicata in data 26/07/2023, così giudicare In via principale In riforma della impugnata sentenza e per quanto al regime delle spese pagina 1 di 9 Nel merito Accertato il legittimo esercizio del diritto di recesso degli attori in primo grado ora appellanti per inadempimento dei convenuti in primo grado qui appellati alle obbligazioni assunte con preliminare in data 08/02/2020. Per l'effetto, condannare i convenuti in primo grado qui appellati, in via tra loro solidale a corrispondere l'importo di € 98.000,00 con interessi legali dal 27/05/2020, ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 cc fino alla notifica della citazione e successivamente nella misura di cui al c. 4 della medesima norma. Con condanna dei convenuti alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e giudizio e della ATP svolta ante causam. Condannare gli appellati alla restituzione della somma pagata dagli appellanti in ragione della sentenza esecutiva di primo grado nella misura di € 23.026,78 oltre interessi dal 27/10/2023 al saldo”
Per Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4
Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare: nel merito:
- rigettare l'atto di appello avversario in quanto manifestamente infondato, confermando integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 6455/2023, per le ragioni accolte dal primo Giudice,
- condannare i Sig. e ex art. 96, comma 3, c.p.c., al risarcimento dei danni da lite Pt_1 Parte_2 temeraria sofferti dagli esponenti, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. in ogni caso:
- condannare i Sig.ri e al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del Pt_1 Parte_2 giudizio ed a quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre accessori, IVA e CPA come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6455/2023 pubblicata il 26/07/2023, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 36514/2021 promossa da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ha così deciso:
[...]
“• rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
• accerta la legittimità del recesso esercitato il 29 maggio 2020 e la ritenzione della somma di € 49.000,00 in capo a Controparte_1 Controparte_3 Parte_3
[...] Controparte_4
• condanna e alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 Parte_2
e Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 CP_4 che si liquidano in € 2.860,00 per anticipazioni non imponibili, € 10.294,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
• condanna e al pagamento della somma equitativamente Parte_1 Parte_2 determinata di € 5.147,00 in favore di Controparte_1 Controparte_3 [...] e per le ragioni esposte in motivazione”. Parte_3 Controparte_4
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
pagina 2 di 9 “ e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e per sentir Controparte_3 Parte_3 Controparte_4 accogliere le seguenti conclusioni: Accertato il legittimo esercizio del diritto di recesso degli attori per inadempimento dei convenuti alle obbligazioni assunte con preliminare in data 08/02/2020. Per l'effetto, condannare i convenuti, in via tra loro solidale a corrispondere l'importo di € 98.000,00 con interessi legali dal 27/05/2020, ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 cc fino alla notifica della citazione e successivamente nella misura di cui al c. 4 della medesima norma. Con condanna dei convenuti alla refusione delle spese di giudizio e della ATP svolta ante causam. Si sono costituiti con comparsa di risposta telematica del 28 dicembre 2021 Controparte_1
e
[...] Controparte_3 Parte_3 Controparte_4 instando per: nel merito:
- rigettare le domande tutte degli attori e dichiarare la legittimità del recesso operato dai convenuti e dell'avvenuta ritenzione della caparra confirmatoria;
- condannare i Sig. e ex art. 96, comma 3, c.p.c., al risarcimento dei danni da lite Pt_1 Parte_2 temeraria sofferti dagli esponenti, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. in ogni caso:
- condannare i Sig.ri e al pagamento delle spese di lite del presente giudizio ed a Pt_1 Parte_2 quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre accessori, IVA e CPA come per legge. La presente controversia si è svolta interamente mediante trattazione scritta, dapprima ex art. 221 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, e, poi, ex art. 127 – ter c.p.c.. Il g.i. non ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. in quanto la parte attrice non ha partecipato alla prima udienza (depositando le proprie note scritte con nove giorni di ritardo rispetto al termine assegnato dal giudice) mentre la parte convenuta ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha, quindi, disposto l'acquisizione della relazione peritale resa nel procedimento per A.T.P. R.G. 26462/2020. Le parti hanno quindi concluso come da note scritte depositate ex art. 127 – ter c.p.c. il 10 ed il 20 febbraio 2023”
Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo infondata la domanda attrice poiché difettava “tanto in astratto quanto in concreto la lesione dell'interesse creditorio degli attori alla stipulazione del contratto definitivo quale attuazione del contratto preliminare concluso l'8 febbraio 2020”. Le asserzioni degli attori circa la difformità riscontrata nell'immobile e relativa ad uno dei due lucernari, sono state confutate dal perito che, in sede di ATP acquisito al giudizio, ha accertato la conformità edilizia e catastale del secondo lucernario, realizzato senza la presentazione di una pratica edilizia ma sanabile a mezzo della presentazione di una pratica edilizia di CILA. Pertanto il tribunale ha ritenuto che la predetta difformità, in base alla normativa vigente e agli orientamenti giurisprudenziali, “non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla commerciabilità del bene ovvero sulla validità dell'atto di compravendita da stipularsi, quindi alcuna ragione di grave inadempimento idonea a legittimare il recesso intimato dagli attori”.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da e che insistono Parte_1 Parte_2 nel richiedere l'accertamento della legittimità del recesso dal contratto preliminare dell'8/0272020 per inadempimento degli odierni appellati e la condanna di questi ultimi a corrispondere l'importo di € 98.000 oltre interessi e alla refusione delle spese di lite.
pagina 3 di 9 Si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti ex art. 96 co. 3 cpc oltre
[...] alle spese di lite.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 3/07/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, gli appellanti insistono a ritenere che la difformità edilizia e catastale relativa al lucernario incideva sulla commerciabilità o validità dell'atto di compravendita, invocando la legittimità del recesso esercitato e chiedendo il rigetto della domanda degli appellanti.
Assumono gli appellanti che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la difformità riscontrata non avrebbe interferito con la commerciabilità del bene e la validità dell'atto di compravendita da stipulare. Secondo la tesi, l'articolo 46 del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) riguarda la nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985. In pratica, sancisce che gli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali su edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo quella data, sono nulli se non contengono gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Dunque, la compravendita immobiliare sarebbe nulla e l'atto non avrebbe potuto essere stipulato ove non risulti il permesso di costruire o il permesso sanatoria. Nella fattispecie il notaio non avrebbe potuto raccogliere le dichiarazioni di conformità edilizia dell'immobile poiché era conoscenza della presenza dell'abuso edilizio.
Oltre a ciò, gli appellanti insistono a ritenere che, in violazione dell'art.29 L 52/85, la variazione catastale del 2020 sarebbe stata perfezionata sulla base di una dichiarazione non conforme allo stato di fatto poiché lì si indicava l'apertura del lucernario in data precedente all'acquisto da parte dei venditori i quali, però, dichiarano che l'apertura risaliva a molti anni dopo l'acquisto. Quindi l'immobile solo apparentemente era conforme di dati catastali.
In virtù delle dette lamentele, gli appellanti contestano la decisione del primo giudice che avrebbe errato a ritenere non grave l'inadempimento dei promittenti venditori – ritenendo la difformità edilizia superabile con una scia a fronte di un modesto esborso - ma non rilevando che le parti oggi appellate non hanno offerto di procedere a una sanatoria prima del perfezionamento dell'atto definitivo né hanno richiesto un differimento della vendita.
Le censure devono essere rigettate.
Osserva la Corte che è ormai pacifico in giurisprudenza che “La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o
pagina 4 di 9 della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.” (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 8230/2019).
Il Supremo Consesso ha pertanto affermato che ai fini della validità del contratto è sufficiente che l'alienante dichiari la sussistenza di un titolo abilitativo esistente e riferibile al predetto immobile, non assumendo, invece, alcuna rilevanza la coincidenza dello stato di fatto con il titolo menzionato. In altri termini, ai fini della validità dell'atto di compravendita immobiliare, è sufficiente che al momento della stipula il venditore abbia rilasciato la dichiarazione di cui al citato art. 40, risultando pertanto del tutto irrilevante ai predetti fini, sia la veridicità della dichiarazione, sia la sussistenza di modifiche edilizie realizzate successivamente e non autorizzate, sia la falsità della dichiarazione del venditore circa l'assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo (cfr. Cass. civ. n. 23394/23).
Pertanto, in presenza degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cassazione civile sez. II, 19/04/2025, n.10360).
Deve poi sottolinearsi che, le parti appellanti pretendono di ricavare la prova del carattere abusivo del lucernario oggetto di causa, sulla scorta dell'asserito rifiuto del notaio - incaricato a compiere l'atto definitivo di compravendita - di procedere alla stipula a causa della ritenuta difformità; ciò, di conseguenza, avrebbe legittimato il proprio recesso. Senonché, i promittenti acquirenti, omettono di allegare alcun elemento a riprova delle proprie affermazioni, sia relativamente al rifiuto alla stipula del notaio sia, soprattutto, relativamente alla eventuale falsità delle dichiarazioni rilasciate nel preliminare dal promittente venditore che espressamente garantiva “la piena conformità dei beni oggetto della presente promessa di vendita alla vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica”.
Al contrario, proprio in merito alla contestata conformità del bene oggetto di vendita, l'arch. Per_1 nominata CTU nell'accertamento tecnico preventivo acquisito al giudizio, incaricata di accertare la conformità edilizia e catastale del secondo lucernario ubicato nel sottotetto dell'immobile in oggetto, ha riscontrato che lo stesso pur essendo stato realizzato “senza la previa presentazione di una pratica edilizia per opere qualificate di manutenzione straordinaria…si ritiene conforme alla normativa edilizia sia al tempo vigente sia attualmente vigente”. Il tecnico, quindi, riscontrava solo una mera irregolarità, dal punto di vista procedurale, essendo sufficiente – per la sanatoria del lucernario di cui è causa - la semplice presentazione di una pratica edilizia di CILA.
Tutto quanto si qui osservato, con riferimento alla validità del contratto (definitivo) di compravendita di un immobile affetto da difformità, il quale purtuttavia rechi l'indicazione della concessione edilizia (effettivamente esistente), smentisce la ricostruzione appellante. L'eventuale mendacio relativo alla conformità del bene non riguarda, infatti, l'esistenza (non in discussione) della concessione edilizia, e tanto basta per garantire la circolazione giuridica del bene stesso.
La tesi degli appellanti, dunque, appare ancora legata ad una nozione di nullità di carattere sostanziale e non formale, come invece affermato dalle Sezioni Unite, il che ne denota l'evidente infondatezza. Quanto detto, infatti, esclude che si possa sostenere una causa di nullità dell'atto quale ragione del recesso, soprattutto laddove il carattere abusivo è individuato non già nella totale carenza del provvedimento autorizzatorio, ma piuttosto nella difformità tra quanto realizzato e quanto assentito, difformità tuttavia ancora sanabile a fronte della presentazione di una semplice e poco onerosa pratica edilizia.
Quanto poi alla invocata difformità catastale, insiste parte appellante a ritenere che la variazione catastale del 2020 sarebbe stata perfezionata sulla scorta di una dichiarazione non conforme a quanto in pagina 5 di 9 fatto, “vista la non conformità tra la data dichiarata di esecuzione dell'apertura e la data in cui venditori si assumono sia stata eseguita”(pag. 9 appello).
Tale assunto è puntualmente smentito dall'accertamento tecnico espletato, ove il tecnico incaricato ha precisato che “Alla Data di sottoscrizione del preliminare de quo – 8-2-2020-era già stata registrata in data 7-2-2020 -Prot. N. MIoo42110- presso il Catasto dei Fabbricati, la planimetria catastale rappresentante, tra l'altro, il lucernario de quo… nella posizione e dimensioni attuali, come risultanti dal rilievo in loco effettuato dalla scrivente c.t.u…. Se ne deduce che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, i dati catastali e le planimetrie sono da ritenersi conformi allo stato di fatto, per ciò che concerne il cd “secondo lucernario”.
Il CTU quindi pur rilevando l'inesattezza della datazione “al 3-6-1988” del secondo lucernario, ha però ritenuto che l'imprecisa datazione fosse irrilevante ai fini della compravendita, poiché non pregiudicava la conformità catastale del bene, e comunque facilmente risolvibile ripresentando il solo modello di accompagnamento, con l'indicazione della data esatta.
Questa Corte osserva che il CTU si è fatto carico di esaminare e confutare compiutamente tutti i rilievi critici sui singoli punti. Tutte le contestazioni tecniche svolte dagli appellanti, sono state puntualmente smentite dal tecnico incaricato, restando pertanto assorbite dalla valutazione resa, che ha confermato che la realizzazione del lucernario de quo “era ammissibile e pertanto conforme alla normativa edilizia al tempo vigente”, e che “i dati catastali e le planimetrie sono da ritenersi conformi allo stato di fatto”. Il consulente ha così accertato che la situazione di minima difformità individuata, avrebbe potuto essere facilmente regolarizzata tramite la presentazione di una pratica edilizia di CILA e la ripresentazione del modello di accompagnamento della planimetria catastale modificando la data contenuta nel primo (1988 anziché 2004).
La Corte quindi, come il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione ha tenuto conto, dei rilievi dei consulenti di parte - ha esaurito l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni che, sebbene non espressamente confutate, sono rimaste implicitamente disattese giacché incompatibili. D'altra parte, la mancata richiesta, nel presente giudizio, di rinnovo della consulenza oggetto di critica rende superfluo ogni ulteriore considerazione.
Per conseguenza, la domanda di accertamento della legittimità del recesso va rigettata, non essendo stata offerta prova del grave inadempimento della parte alienante.
In merito, va ribadito che "Lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014;
pagina 6 di 9 cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1773 del 07/02/2001e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 29/01/2003).
L'inadempimento deve incidere in modo significativo sul sinallagma contrattuale, alterandone l'equilibrio in modo apprezzabile. Solo una volta che sia verificata, in concreto, la sussistenza di tale presupposto oggettivo, è possibile procedere all'apprezzamento dei profili soggettivi, estendendo la valutazione al comportamento tenuto dalle parti, in modo da considerare la loro buona o la malafede, la tolleranza dell'inadempimento dell'altra parte, la reciprocità dell'inadempimento e l'eventuale condotta di agevolazione dell'adempimento del contratto tenuta da uno dei paciscenti o da entrambi. L'elemento soggettivo, dunque, si aggiunge alla valutazione oggettiva di partenza, relativa all'idoneità della condotta inadempiente ad incidere in modo apprezzabile sul sinallagma contrattuale, ma non può sostituirsi ad essa: in assenza di una condotta inadempiente in grado di alterare in modo significativo il sinallagma contrattuale, dunque, non è possibile configurare un inadempimento grave, pur in presenza di una condotta non collaborativa osservata da una delle parti del contratto.
Nella fattispecie alcuna causa di nullità dell'atto di vendita è stata accertata e, per conseguenza, alcuna ragione di grave inadempimento può essere ravvisato in capo ai promittenti alienanti, né le difformità riscontrate dal CTU possono essere ritenute quali violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, apprezzabili ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 cc, potendo essere, al più, ritenute obbligazioni di carattere accessorio non idonee, in sé, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento.
Le difformità osservate, non riguardano il nucleo essenziale del sinallagma di un contratto di compravendita immobiliare, ma rappresentano obbligazioni di carattere evidentemente accessorio, dovendosi individuare il detto nucleo essenziale nello scambio tra la promessa di vendita, formulata dai promittenti alienanti, con l'impegno ad acquistare dei promissari acquirenti.
Peraltro occorre, altresì, rilevare che i promissari acquirenti in data 8/5/2020, ovvero solo venti giorni prima della data fissata per la conclusione dell'atto definitivo di vendita, richiedevano una riduzione del prezzo di vendita e/o la risoluzione per eccessiva onerosità, motivando tale richiesta non già a causa delle difformità esistenti - di cui in quella data erano già al corrente avendo ricevuto in data 8/02/2020 la planimetria catastale aggiornata - bensì in virtù del periodo di emergenza pandemica che, secondo la tesi, avrebbe comportato un deciso calo dei prezzi di mercato.
Solo successivamente, in data 27/5/20202, ovvero alla data prevista per il rogito, gli appellanti eccepivano l'irregolarità dell'immobile, comunicando il recesso dal preliminare di vendita, nonostante gli odierni appellati avessero manifestato la loro volontà di superare il problema del lucernario chiudendolo dal lato interno e procedendo alla variazione catastale, non potendo procedere alla totale chiusura, essendo il tetto di proprietà condominiale. Ciò smentisce quanto asserito dagli appellanti circa la totale mancanza di volontà dei promittenti venditori di procedere ad alcuna sanatoria. E soprattutto, in conclusione, si evidenzia che alcuna richiesta di regolarizzazione, prima del rogito, è mai stata avanzata dai promittenti acquirenti.
Con il quinto motivo impugna la condanna ex articolo 96 c.p.c.
Gli appellanti contestano le conclusioni cui è giunto il tribunale, affermando che i promittenti venditori hanno negato l'esistenza di una difformità edilizia e che quindi il ricorso alla procedura di ATP era stato necessario al fine di accettare le condizioni dei luoghi. Ritengono che solo laddove non vi fosse stata alcun inadempimento né grave né lieve e se l'ATP non avesse riscontrato alcuna difformità, si sarebbe potuto giustificare il provvedimento ex articolo 96. pagina 7 di 9 Anche il presente motivo va disatteso.
Osserva la Corte che è il primo giudice ha correttamente ritenuto che l'azione introdotta da e Pt_1 in primo grado “sia stata esperita in modo processualmente, negligente e pretestuoso” Parte_2
Ed infatti, il primo giudice ha ritenuto il comportamento degli appellanti, “aggravato” dall'introduzione del procedimento di ATP che ha peraltro reso evidente la caducità della loro domanda.
La Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che "Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (Cass. n. 36591 del 2023; conf . Cass 19/05/2025, n.13315).
Incorrono, perciò, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge) vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità). Tra costoro vi saranno certamente parti che hanno agito o resistito in giudizio con "mala fede" o con "colpa grave" o "senza la normale prudenza"; ma il giudizio che il giudice è chiamato a formulare attiene alla condotta processuale nella sua "oggettività", e non all'atteggiamento psicologico - di mala fede o di negligenza più o meno grave - della parte.
Tali presupposti ricorrono in relazione al caso in esame, sulla scorta di un appello basato sulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle già compiutamente esaminate e motivatamente confutate dal tribunale, a fronte di un giudizio introdotto sulla base di un ATP che ha sostanzialmente disatteso le ragioni degli appellanti, precedenti importanti che non sono stati presi in alcuna considerazione. In altre parole, sono ravvisabili nella presente fattispecie quelle condotte tipizzate dalla giurisprudenza, quali, la insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. sez. V, 24 novembre 2022, n. 34693); la condotta di abuso del processo (Cass. sez. VI-3, 18 novembre 2019, n. 29812).
Alla stregua di quanto esposto, deve ritenersi che gli appellanti abbiano abusato dello strumento processuale. Essi, infatti, a fronte di un ATP che confuta la loro tesi difensiva - confermando la conformità edilizia e catastale dell'immobile - e del giudizio di primo grado, hanno proposto il presente appello pervicacemente reiterando argomentazioni già disattese in primo grado, trascurando di considerare le ragioni ampiamente argomentate che il tribunale aveva posto a giustificazione della decisione impugnata.
Nella determinazione della sanzione, va osservato il criterio equitativo, potendo la sanzione essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, e non può - in nessun caso - superare il limite della "ragionevolezza" (in questo senso, Cass., Sez. 6-2, n. 21570 del 30/11/2012). Tenuto conto del valore della controversia e dell'importo delle spese processuali, la Corte ritiene di determinare equitativamente nell'ulteriore importo di € 4.995,50 - pari alla metà del compenso liquidato per le spese processuali degli appellati - la somma che gli appellanti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, devono corrispondere agli appellati. pagina 8 di 9 L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 6455/2023 resa in data 26/07/2023 dal Tribunale di Milano e condanna degli appellanti Parte_1 e a rifondere le spese di lite a
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
come da liquidazione operata in dispositivo.
[...] Controparte_3 Controparte_4 Sussistono inoltre in capo agli appellanti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 6455/2023 resa in data 26/07/2023 dal Tribunale di Milano, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
le spese del grado che liquida in € Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 9.991,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
3. condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
della somma determinata
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in via equitativa ex art. 96 n. 3 cpc di € 4.995,50; 4.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 22 luglio 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 9 di 9