Articolo 20 della Legge 29 aprile 1976, n. 178
Articolo 19Articolo 21
Versione
22 maggio 1976
Art. 20.
L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva, di cui all' articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953 , con le modalita' di cui all' articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 , convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94 , prorogato dall' articolo 17 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 , e' esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977 e 1978.
Entrata in vigore il 22 maggio 1976