Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 4097/2019, riservata in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'avv. Domenico Tirozzi (c.f. ), presso il C.F._2
cui studio, sito in Aversa (CE) alla via Onofrio Marchione n.16, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._3 calce alla comparsa di costituzione depositata in data 14.3.2024 dall'avv. Domenico Tirozzi
(c.f. ), presso il cui studio sito in Aversa (CE) alla via Onofrio C.F._2
Marchione n. 16 è elettivamente domiciliata
SUBENTRATA NELLA POSIZONE DELL'APPELLANTE CP_2
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_3 C.F._4
calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Antonio Copersino
RGn°4097/2019 -sentenza
- 1 -
(c.f. ), presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla Via Vito di Jasi C.F._5
n. 55, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 ottobre 2016 e CP_2
nella qualità di proprietarie di due immobili siti in Aversa alla Via Parte_1
Ippolito Nievo n.10, posti rispettivamente al secondo piano e al piano terra, convenivano in giudizio al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo all'abbattimento di Controparte_3
una guaina bituminosa che, collocata al di sopra di una tettoia già presente nell'appartamento di proprietà del convenuto, ne aumentava l'altezza, diminuendo l'aria, la luce e la veduta degli immobili confinanti di proprietà delle istanti.
1.2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_3
eccependo la carenza di prova della titolarità attiva, per inesistenza di un titolo costitutivo del diritto reale di veduta vantato ex adverso e, comunque, l'infondatezza della domanda avversaria, posto che la realizzazione di un'impermeabilizzazione su una tettoia preesistente non poteva rappresentare nuova costruzione agli effetti della applicabilità della normativa sulle distanze legali dalle vedute previste dall'art. 907 c.c.
1.3 Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2094/2019, ha rigettato la pretesa attorea, non ravvisando nell'intervento denunziato dalle attrici una costruzione assoggettata alla previsione dell'art. 907 c.c.
In particolare, il giudice a quo, discostandosi dalle conclusioni rassegnate dal CTU, ha affermato che l'intervento realizzato da , consistito nella apposizione di un Controparte_3
pacchetto isolante di polistirolo e guaina impermeabilizzante, che va a riempire gli spazi tra una “greca” e la successiva, non possa qualificarsi come nuova costruzione, stante la sua modesta entità e il suo unico fine diretto alla realizzazione di un manto di impermeabilizzazione che lascia inalterate le complessive dimensioni planovolumetriche dell'immobile.
2.Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 16 luglio 2019, e CP_2 Parte_1
con atto di citazione notificato in data 16 settembre 2019, hanno proposto appello
[...]
affidato a due motivi di gravame, che si illustrano congiuntamente in quanto strettamente connessi.
RGn°4097/2019 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Le appellanti denunziano l'erroneo apprezzamento delle risultanze della CTU operato dal
Tribunale; sostengono che il giudice a quo ha mal valutato le obiettive caratteristiche dell'intervento modificativo dello stato dei luoghi descritto dall'ausiliario d'ufficio, il quale ha evidenziato che la copertura, realizzata da ad una distanza inferiore a Controparte_3
quella minima di metri tre dagli immobili confinanti di proprietà delle esponenti, prescritta dall'art. 907 c.c., è costituita da una “nuova struttura”, che si differenzia da quella precedente per “compattezza monolitica” a fronte di un precedente profilo a “greca”, colorazione scura e guaina bituminosa, aumentando il “volume di spazio occupato in verticale del 103%”; soggiungono che l'incremento di superficie prodotto dalla nuova copertura ha determinato una riduzione di luce e di godimento della veduta tanto diretta quanto obliqua esercitabile dagli immobili di loro proprietà; rimarcano, ancora, che nella relazione peritale l'impermeabilizzazione viene descritta come connotata da stabilità, solidità ed immobilizzazione ed essa va, perciò, configurata come “nuova fabbrica”, illegittima stante la sua realizzazione in una zona urbana dove sono interdetti interventi di ampliamento volumetrico;
infine, lamentano il travisamento degli orientamenti della
Suprema Corte in cui è incorso il giudice di prime cure, atteso che le pronunce citate a supporto della decisione, in cui è affermato che “la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione” (Cass. 11 giugno 2008, n. 15572) e che “la modificazione di un tetto di un fabbricato che comporti aumento della superficie esterna del tetto medesimo ed aumento della volumetria dei vani sottostanti, indipendente dalla loro utilizzabilità a fini abitativi, integra nuova costruzione” (Cass. 5 giugno 2008, n. 14932), avallano, piuttosto che smentire, la bontà dell'assunto delle appellanti.
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.1.2020 si è costituito in giudizio
, il quale ha resistito al gravame, chiedendo dichiararsene preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. e, in subordine, l'infondatezza nel merito, con conferma della statuizione di primo grado.
2.2 All'udienza del 21.6.2023 la Corte ha dichiarato l'interruzione del processo, prendendo atto della dichiarazione della intervenuta morte, in data 14.2.2022, di , fatta CP_2
dal suo procuratore nelle note di trattazione scritta del 16.6.2023.
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2.3 Con ricorso depositato in data 18.10.2023 il giudizio è stato riassunto da Parte_1
nel contraddittorio con già costituito, e
[...] Controparte_3 CP_1 divenuta dapprima nuda proprietaria dell'immobile già in titolarità di per CP_2
acquisto fattone da quest'ultima in virtù di atto di donazione e, poi, a seguito del decesso della dante causa, piena proprietaria del cespite, per consolidamento dell'usufrutto che la aveva riservato a suo favore. Pt_1
2.4 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.11.2023 si è costituito in giudizio , riportandosi integralmente alle difese in precedenza formulate. Controparte_3
2.5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.3.2024 si è, altresì, costituita in giudizio , facendo propri i motivi di gravame articolati dalla sua dante causa CP_1
nell'atto introduttivo dell'impugnazione.
2.6 All'udienza del 30.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
3.Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 16 settembre 2019, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 16 luglio 2019.
4. L'appello è preliminarmente ammissibile.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
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In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che le appellanti hanno, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali confutano la motivazione del primo giudice.
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo le appellanti addotto ragionevoli argomentazioni logico- giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
5. L'appello è, tuttavia, infondato nel merito e va, pertanto, rigettato.
Il primo giudice, pur condividendo le risultanze strettamente tecniche dell'indagine peritale, si è discostato dalla qualificazione dell'intervento edilizio di cui è causa in termini di
“costruzione” pure affermata dal CTU agli effetti dell'applicabilità della normativa sul rispetto dei distacchi legali dalle vedute aliene.
Il ragionamento seguito è, già in linea di principio, corretto, essendo noto che il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio ha lo scopo di fornire all'organo giudicante un ausilio
RGn°4097/2019 -sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nell'acquisizione di circostanze e dati di natura squisitamente tecnica, residuando pur sempre al giudice l'inquadramento giuridico delle cognizioni apprese a mezzo dell'indagine peritale.
Scrutinando, poi, nel merito la valutazione compiuta dal giudice a quo, deve essere confermata la bontà dell'apprezzamento in concreto condotto dal Tribunale, onde pervenire alla conclusione della non sussumibilità dell'intervento di cui si discute nella nozione di
“costruzione” o di “sopraelevazione” agli effetti sopra indicati.
E, invero, dall'ispezione dello stato dei luoghi eseguita dal CTU è emerso che l'intervento, della cui illegittimità si dolgono le odierne appellanti, è consistito nella realizzazione di “un pacchetto isolante in polistirolo e guaina impermeabilizzante di spessore complessivo pari
a 2 cm posto in opera sulla struttura preesistente originaria costituita da classica lamiera grecata”. In particolare, il CTU ha evidenziato che il pacchetto impermeabilizzante si compone di “uno strato isolante che riempie gli interspazi tra una greca e la successiva, emergendo rispetto alla sommità del profilo di circa 1,6 cm e di una guaina impermeabilizzante non tinteggiata (colore naturale scuro) di spessore di circa 4 mm”.
Quanto all'incremento di altezza determinato dalla apposizione del nuovo strato impermeabilizzante, dai rilievi grafici allegati alle note controdeduttive del CT dell'odierno appellato, in sé confermati dalle risposte fornite dal CTU nel contraddittorio tecnico assicurato dall'art. 195 c.p.c. (vedi pag. 54 della relazione peritale), risulta che esso è di circa 2 cm ove misurato dal punto più alto della greca e di circa 5,2 cm se misurato dall'incavo della greca, che ne rappresenta il punto più basso.
Così richiamate le caratteristiche obiettive dell'opera di cui si discute, si ritiene che il primo giudice, nell'escludere che essa integri una costruzione assoggettata al rispetto delle distanze legali dalle vedute aperte nella proprietà confinante, abbia fatto buon governo dei principi che presidiano l'ambito di applicazione dell'art. 907 c.c.
È, infatti, vero che ai fini dell'art. 907 cod. civ., che fa divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri dalla veduta del vicino, il concetto di “fabbricare” non riguarda esclusivamente i fabbricati in calce o mattoni e cemento, cioè le opere che abbiano le caratteristiche di un edificio o di una fabbrica in muratura, ma comprende ogni opera avente il carattere della stabilità ed una certa consistenza, laddove tale opera, diversa dal fabbricato in senso proprio e tecnico, ostacoli l'esercizio della veduta del proprietario del fondo vicino.
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E, tuttavia, nella specie, come correttamente valorizzato dal primo giudice, si è in presenza di un intervento modificativo di modestissimo impatto quanto all'incremento sia di spessore che di altezza, destinato non ad aumentare la volumetria della struttura preesistente al fine di ricavare un nuovo spazio suscettibile di autonomo ed aggiuntivo utilizzo, bensì soltanto a migliorare l'impermeabilizzazione della preesistente copertura del tetto dell'immobile di proprietà dell'odierno appellato.
Sul punto è significativo che l'aumento volumetrico riscontrato dal CTU è costituito non da uno spazio vuoto, bensì dal riempimento, con lo strato isolante atto a migliorare le prestazioni di impermeabilizzazione del manto di copertura, degli incavi delle “greche” di cui era composta la preesistente struttura e che risulta attualmente rifinito da una guaina bituminosa unitaria. È a tal proposito che il CTU chiarisce, in risposta alle controdeduzione del CT dell'odierno appellato, il significato dell'espressione utilizzata per descrivere l'intervento di cui è causa come di una “compattezza monolitica”, evidenziando, cioè, di aver inteso riferirsi soltanto al fatto che il profilo della copertura è stato modificato passando da quello originario del tipo “a greca” ad uno di tipo “lineare”, caratterizzato dal blocco unitario del getto di guaina bituminosa.
Altrettanto condivisibile è l'apprezzamento compiuto dal giudice a quo sull'incidenza della modificazione di cui si discute sulle vedute esercitabili dalle unità immobiliari di proprietà delle appellanti.
Dai rilievi fotografici e grafici acquisiti si evince, invero, che la veduta aperta nella proprietà di , ubicata al piano terra, ad una quota sottostante alla copertura Parte_1 del tetto di proprietà interessato dall'intervento di impermeabilizzazione, non è in CP_3
alcun modo ostacolata dalla modificazione apportata (sul punto vedi le considerazioni espresse dal CTU alle pag. 11 e 24 dell'elaborato peritale, in cui si evidenzia che la parete esposta ad est dell'edificio di proprietà , prospiciente quella degli immobili di CP_3
proprietà , supera completamente il livello del piano terra, in cui insiste l'immobile Pt_1
di proprietà , e che tale immobile si presenta già fortemente limitato dallo Parte_1
stato preesistente agli interventi in copertura).
In relazione, invece, all'immobile ubicato al secondo piano (unico di interesse, in quanto oggetto della domanda originaria di , sebbene esso sia posizionato ad una CP_2 quota sovrastante la copertura dell'edificio di proprietà , l'ausiliario d'ufficio ha CP_3
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda constatato che le distanze ridotte tra le pareti prospicienti dei due edifici (inferiore a tre metri) non consentono una libera veduta frontale, bensì soltanto una veduta obliqua, tanto verso destra/sinistra quanto verso l'alto in basso. La veduta praticabile da tale immobile verso la proprietà aliena è, dunque, in appiombo, dovendo escludersi che il modestissimo impatto visivo prodotto dall'incremento di strato impermeabilizzante sia tale da arrecare un
“ostacolo” significativo al suo esercizio.
A ciò va soggiunto che, come pure rimarcato dall'ausiliario d'ufficio, il contesto urbanistico, nel quale si inseriscono i fabbricati in rispettiva proprietà dei contendenti, si presenta densamente “popolato” di costruzioni poste a distanza ravvicinata, tant'è che quello ove insistono le proprietà delle appellanti si viene a trovare a ridosso dell'edificio di proprietà , che è situato ad una distanza inferiore a mt 3 rispetto a quello CP_3
fronteggiante in cui si aprono le vedute in questione (l'interstizio di larghezza tra le pareti prospicienti misurato dal CTU è risultato pari a mt. 2,38 al livello del piano terra e a mt.
2,42 a livello del primo piano).
È, pertanto, lo stesso CTU ad evidenziare che l'intervento sulla copertura di cui è causa si sovrappone ad una condizione preesistente già gravemente compromessa e penalizzata in termini di fruibilità di aria e luce, appunto a causa della originaria scarsa distanza tra gli edifici finitimi.
La conferma della statuizione impugnata in forza delle considerazioni sopra esposte assorbe la disamina dell'eccezione reiterata da sulla carenza di titolarità attiva in Controparte_3 capo alle odierne appellanti, per non essere stata da costoro dimostrata l'esistenza di un titolo costitutivo del diritto di veduta di cui esse hanno chiesto tutela.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza delle appellanti.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla bassa complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
7. Deve essere invece respinta la richiesta di condanna delle odierne appellanti per lite temeraria ex art. 96 primo comma c.p.c,
L'opinione prevalente in giurisprudenza è nel senso che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 costituisce un'ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. Civ. 18344/2010).
Ne consegue che la parte che invoca l'altrui responsabilità processuale ha, secondo la regola generale, l'onere di provare, non solo la condotta abusiva, ma anche i danni ed il nesso tra l'una e gli altri (in base alla regola generale dell'art. 2697 c.c.). Nella specie, premesso che i danni risarcibili a tale titolo in favore della parte che abbia vinto il processo sono diversi dalla mera ripetizione delle spese di lite, a cui si aggiungono per espresso dettato normativo,
e devono derivare direttamente dalla condotta processuale ingiusta, senza che a tal fine rilevino i danni da ritardato conseguimento del bene della vita (i quali sono “compensati” dai meccanismi legali di riconoscimento degli interessi da lucro cessante e di rivalutazione monetaria: C. 11221/1992; C. 3090/1990; C. 163/1989), l'odierno appellato non ha allegato gli elementi di fatto, necessari ad individuare l'esistenza di siffatti danni ulteriori, non riparati dalla pronunzia di condanna alle spese, la cui quantificazione possa poi essere rimessa ad una valutazione equitativa anche presuntiva da parte del giudice secondo la regola di cui all'art. 1226 cc. (C. 17902/2010; 28226/2008; C. 13395/2007).
8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico delle appellanti.
P.Q.M.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 2094/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna e in solido tra loro, alla refusione, in Parte_1 CP_1
favore di , delle spese di lite del presente grado, che liquida in € Controparte_3
5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico delle appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
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