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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/08/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3709/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3709/2022 promossa da:
( ), quale procuratore giusta procura Controparte_1 C.F._1 conferitagli da ( ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ) e ( ), tutti C.F._3 Controparte_4 C.F._4 elettivamente domiciliati in Pescara al V.le G. D'Annunzio, 155 presso lo studio dell'Avv.
Federica Cristoforo ( – fax 085.4518852 e 085.694744 – pec: C.F._5
) che li rappresenta e difende Email_1
ATTORI
contro
(C.F. ), avvocato, rappresentato e difeso da se CP_5 C.F._6 medesimo ed elettivamente domiciliato in Via Giosuè Carducci N. 97 di Pescara presso lo studio del medesimo (indirizzo PEC ) Email_2
CONVENUTO
( Partita IVA ), con sede in Mogliano Veneto Controparte_6 P.IVA_1
(TV) Via Marocchesa N. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. CP_7 pagina 1 di 11 (in qualità di amministratore delegato e direttore generale) e Dott. CP_8 CP_9
(in qualità di dirigente), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio Franchi
[...]
(C.F. - FAX 0861242987 ), presso il quale ha eletto domicilio ( CodiceFiscale_7 indirizzo PEC: Email_3
TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/3/2025 le parti hanno concluso, come da verbale, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dal
10/4/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno dedotto la responsabilità professionale del convenuto alla stregua dei seguenti asserti.
L'avvocato avrebbe omesso: la trascrizione della domanda giudiziale di retrocessione terreni per risoluzione contrattuale nei confronti della atto di Controparte_10 citazione regolarmente notificato ex art. 143 c.p.c. al legale rappresentate della società indicata, il 09.04.2010, causa iscritta dinanzi il Tribunale di Pescara – sezione distaccata di
S. Valentino in A. C. al n. R.G. 40/2010; la trascrizione della sentenza n. 62/2011 emessa dal Tribunale di Pescara – sezione distaccata di S. Valentino in A. C. (r.g. n. 40/2010) in data 07.07.2011, con la quale veniva accolta la domanda di retrocessione terreni poiché fondata, con risarcimento danni (sentenza trascritta solo successivamente dagli attori il
17.09.2020); e addirittura la trascrizione del sequestro giudiziario autorizzato il 06.05.2010 dal Tribunale di Pescara – rg 937/2010 dei terreni in questione e distinti al contratto del
05.08.2009, a rogito del notaio , rep. n. 105666, racc. n. 21455. Persona_1
A causa di tutte tali omissioni, nonché a causa della mancata attività del professionista incaricato per non aver avanzato qualsivoglia ulteriore azione quale quella ad esempio di pagina 2 di 11 intervento nella procedura esecutiva n. 155/2011 dinanzi il Tribunale di Pescara a seguito di pignoramento immobiliare dei terreni in questioni (debitore che Controparte_10 erano stati trasferiti giusto atto notarile di cui sopra rep. n. 105666, racc. n. 21455 del
05.08.2009, notaio i terreni che erano di proprietà degli odierni Persona_1 attori venivano trasferiti dalla giusto atto di trasferimento immobili Controparte_10 del 2018, come si evince dal decreto di trasferimento del Tribunale di Pescara cron. n. 766 - rep. n. 98 (All. 7) e dall'ispezione ipotecaria del 21.09.2020. Si precisava che nella dedotta procedura esecutiva, veniva disposta la vendita solo in data 01.04.2014, come emerge dal portale di Giustizia Civile;
- anche sotto tale profilo è responsabile il professionista così come è parimenti responsabile per non aver inserito nella domanda giudiziale la restituzione della plusvalenza consegnata in sede di permuta, come si evince dall'atto di permuta stesso pari ad € 10.600,00 in capo a ed € 3.400,00 in capo a Controparte_11
- sicchè, gli odierni attori, pur vendendosi riconosciuti i loro diritti – seppur in Parte_1 parte stante l'omissione di cui sopra -, non hanno potuto goderne i frutti a causa delle condotte omissive e commissive da parte del professionista avvocato oggi convenuto. Si precisava altresì che gli odierni attori rimanevano all'oscuro di tutto sino al 2020 quando provvedevano loro stessi alla trascrizione della sentenza solo in data 17.09.2020 come da ispezione ipotecaria del 21.09.2020; che alla suddetta pec di richiesta di risarcimento danni, rispondeva con pec del 28.10.2021 l'Avv. il quale comunicava il nominativo CP_5 della compagnia che garantisce i danni da R.C. Professionale, la Controparte_12 che con pec del 02.12.2021, la compagnia assicurativa respingeva (erroneamente) CP_6 il sinistro in quanto oltre i termini di dieci anni ex art. 2946 c.c.; che con pec del 06.12.2021 gli odierni attori, per mezzo del legale incaricato, contestavano la predetta pec della compagnia e ribadivano come il diritto non fosse affatto prescritto poiché il calcolo della prescrizione doveva esser fatto partire dal passaggio in giudicato della sentenza che di certo non poteva corrispondere alla data della pubblicazione della sentenza avvenuta in data
07.07.2011, oltre addirittura a decorrere il termine di prescrizione dal momento della conoscibilità effettiva del danno, addirittura avvenuta di recente, 2018, se si considera l'atto pubblico di trasferimento di terreni e dunque il realizzarsi del concreto danno o 2020 anno pagina 3 di 11 in cui gli stessi attori hanno provveduto alla trascrizione della sentenza, costatando come i terreni non fossero più della Controparte_10
Dopo aver argomentato in punto di diritto sulla responsabilità professionale dell'avvocato quantificavano i danni nei seguenti termini: euro 89.738,59 complessivi per di cui • danno patrimoniale: perdita dei Controparte_11 beni € 30.800,00 + mancato guadagno nuova costruzione fabbricato “grezzo” € 30.800,00
(sempre valore terreno) + € 10.600,00 (quale plusvalenza consegnata in sede di permuta); • danno non patrimoniale: € 2.000,00 ovvero da quantificarsi in via equitativa;
ovvero tali somme da intendersi come danno da perdita di chance;
• ulteriore danno patrimoniale per la mancata fase esecutiva: € 1.656,00 quale iva pagata (come da sentenza) + € 10.000,00 quale risarcimento danni dovuto dalla (come da sentenza); oltre alle competenze CP_10 legali e spese sostenute come da sentenza di € 3.882,59 quale quota parte;
euro 82.250,59 complessivi per , di cui : • danno patrimoniale: perdita dei beni Parte_1
€ 30.800,00 + mancato guadagno costruzione fabbricato “grezzo” € 30.800,00 (sempre valore terreno) + € 3.400,00 (quale plusvalenza consegnata in sede di permuta); • danno non patrimoniale: € 2.000,00 ovvero da quantificarsi in via equitativa;
ovvero tali somme da intendersi come danno da perdita di chance;
• ulteriore danno patrimoniale per la mancata fase esecutiva: € 1.368,00 quale iva pagata (come da sentenza) + € 10.000,00 quale risarcimento danni dovuto dalla (come da sentenza); oltre alle competenze CP_10 legali sostenute come da sentenza di € 3.882,59 quale quota parte;
euro 87.307,59 complessivi, di cui: • danno patrimoniale: perdita dei beni € 29.250,00 + mancato guadagno costruzione fabbricato “grezzo” € 29.250,00 quale valore terreno;
• danno non patrimoniale: € 2.000,00 ovvero da quantificarsi in via equitativa;
ovvero tali somme da intendersi come danno da perdita di chance;
• ulteriore danno patrimoniale per la mancata fase esecutiva: € 2.925,00 quale iva pagata (come da sentenza) + € 20.000,00 quale risarcimento danni dovuto dalla (come da sentenza); oltre alle competenze CP_10 legali sostenute come da sentenza di € 3.882,59 quale quota parte;
per un totale complessivo di € 259.296,77 ovvero per quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
pagina 4 di 11 Si costituiva in il quale dichiarava di impugnare e contestare quanto ed adverso CP_5 dedotto e richiesto, esponendo quanto segue.
Il diritto fatto valere con la domanda è prescritto, essendo decorso oltre un decennio dalla pubblicazione della sentenza di retrocessione dei terreni oggetto dell'atto di permuta stipulato con la L'odierno convenuto ha introdotto l'azione Controparte_10 giudiziale di cui trattiamo ad aprile 2010, che si è conclusa con la sentenza n. 62/2011 del
Tribunale di Pescara, sezione distaccata di San Valentino in A.C. del 7/07/2011. In epoca successiva alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Pescara, sezione di San
Valentino in A.C. (luglio 2011) e per oltre dieci anni, più alcun contatto e/o rapporto professionale vi è stato tra gli odierni attori ed il deducente;
tanto che gli attori hanno provveduto alla trascrizione della sentenza, presso l'Agenzia del territorio di Pescara, in totale autonomia. Inoltre assumeva che alcun incarico è stato conferito dai medesimi, al convenuto per il recupero del credito maturato contro la ossia per Controparte_10 porre in esecuzione la sentenza n. 62/2011 del Trib. Di Pescara – sez. distaccata di S.
Valentino in A. C., ovvero per un ipotetico intervento nella espropriazione immobiliare in danno della medesima anche solo al fine di recuperare il compenso legale CP_13 liquidato. Per queste motivazioni il deducente ignorava della esistenza della espropriazione immobiliare avviata in danno della ed avente ad oggetto i terreni Controparte_10 appartenuti agli odierni attori.
Non è stata eseguita, tempestivamente, la trascrizione della domanda giudiziale presso l'Agenzia del territorio di Pescara e, purtroppo, accadeva che, in epoca prossima alla notifica del citato atto introduttivo del giudizio, soggetti terzi iscrivessero ipoteca giudiziale sui terreni intestati alla (oggetto della permuta). Successivamente, Controparte_10 sui medesimi beni veniva esperita azione per la espropriazione immobiliare, conclusasi con la vendita dei beni oggetto della esecuzione, a favore di terzi soggetti. Ciò detto, il convenuto respingeva ogni responsabilità in ordine alla omessa richiesta, nell'atto di citazione, di restituzione della plusvalenza consegnata in sede di permuta, pari ad €
10.600,00 in capo a ed € 3.400,00 in capo a poiché mai gli Controparte_11 Parte_1
pagina 5 di 11 attori ne hanno avanzato richiesta, al momento del conferimento del mandato giudiziale.
Infine argomentava sul quantum assumendo la sproporzione della quantificazione proposta.
In ogni caso chiedeva di poter chiamare in giudizio Controparte_6
Autorizzata ed effettuata la chiamata, si costituiva l'Assicurazione che sosteneva la totale assenza di colpa professionale dell'avv. Si contestava invero l'avversa domanda CP_5 posto che il professionista ha esplicato il proprio mandato in maniera conforme alle credenziali professionali, conseguendo invero l'accoglimento dell'azione in favore degli originari assistiti e mediante la Sentenza n. 62/2011 CP_11 Pt_1 CP_4 pubblicata in data 07/07/2011 emanata dall'On. Tribunale di Pescara – Sezione distaccata di San Valentino in A.C.. Risulterebbero altresì infondate le accuse rivolte all'Assicurato in relazione alla riferita questione relativa al recupero del credito maturato contro la
[...]
sotto entrambi i profili della esecuzione della Sentenza n. 62/2011 e Controparte_10 dell'ipotetico intervento nella espropriazione immobiliare nei confronti della medesima
Società. La parte richiedente, infatti, non fornisce alcuna prova in ordine all'astratto incarico rilasciato all'Avv. per tali incombenti;
inoltre, il convenuto contesta CP_5 specificamente la circostanza.
La Compagnia quindi esprimeva le più ampie riserve in relazione alle deferite accuse formulate dagli attori nei riguardi dell'Avv. in quanto la semplice dichiarazione di CP_5 principio non è idonea a soddisfare l'esigenza processuale perché priva del necessario supporto. L'accertamento in parola è infatti oltremodo rilevante per i motivi di seguito enunciati:
1. sotto il profilo probatorio, il compito specifico dei richiedenti sarà quello di confortare il pensiero adempiendo all'onere (di loro esclusiva competenza) di provare la effettiva sussistenza della responsabilità;
2. la tesi accusatoria dovrà essere ulteriormente suffragata dall'elemento del giudizio penalizzante/peggiorativo conseguito a causa delle asserite responsabilità altrui (nesso causale); allo stato, infatti, nulla è accertato, limitandosi gli attori a enunciare presunte responsabilità collegate, a loro dire, all'operato del CP_5
Sussisterebbe invece responsabilità degli attori ex art. 1227 C.C. Le contingenze di causa e le evidenze della vicenda espongono infatti il coinvolgimento esclusivo o quantomeno pagina 6 di 11 prevalente degli attori. Risulta infatti per tabulas, alla luce della rivisitazione dei fatti offerta dai richiedenti, che le circostanze relative alla trascrizione erano conoscibili ex lege dai Sig.ri e ed anzi i medesimi affermano di aver provveduto CP_11 Pt_1 CP_4 in autonomia alla predetta formalità nell'anno 2020. La fattispecie sottende invero uno specifico onere di tempestiva attivazione da parte degli assistiti nel rapporto con il proprio avvocato, che è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte proprio in tema di trascrizione di atti giudiziari: “…Nel caso di specie, la negligenza dei sig.ri X e X nel trascrivere la sentenza ad essi favorevole fu con evidenza una concausa di danno, non un aggravamento di esso: sia perchè la condotta negligente precedette il danno;
sia perchè senza di essa quest'ultimo non si sarebbe verificato. Correttamente, pertanto, la Corte
d'appello ha proceduto a graduare percentualmente la responsabilità del danneggiante e dei danneggiati, trovandosi al cospetto di un concorso di cause di danno…” (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/12/2017, n. 29325). Lo stesso varrebbe per le questioni attinenti al recupero del credito derivante dalla sentenza e dalla procedura esecutiva immobiliare nei confronti della stando alla rivisitazione compilata in citazione, Controparte_10 appare infatti evidente che i richiedenti rimasero inerti rispetto alla possibilità di attivarsi in ogni senso per il conseguimento delle proprie ragioni. Sussiste dunque la decisiva partecipazione degli attori nella determinazione delle evenienze in contestazione, ai sensi dell'articolo 1227 C.C. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 07/12/2017 N. 29325; nonché numerose altre conformi), anche e se del caso a titolo di concorso di colpa e/o aggravamento del danno. Da ciò discende l'inconferenza della pretesa risarcitoria che giammai potrà trovare accoglimento in considerazione dell'apporto determinante del contegno avversario rispetto alle riferite doglianze.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art 183 6° comma il Giudice, ritenuto che le prove orali non risultassero ammissibili in quanto non idonee ad offrire un quadro ulteriore rispetto alle evidenze documentali e alle circostanze non contestate, disattendeva le stesse rinviando per la precisazione delle conclusioni.
pagina 7 di 11 In sede di decisione va anzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione.
Risulta pacifico che la responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente rientra nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., e pertanto, il termine prescrizione è decennale
(art. 2946 c.c.).
Questione alquanto delicata è la decorrenza della prescrizione, in quanto, in particolare, la condotta negligente dell'avvocato (o del professionista in generale) può produrre i cosiddetti “danni lungolatenti”, ossia danni a decorso occulto. Nel tempo, si sono palesati in giurisprudenza diversi indirizzi.
Secondo un indirizzo la prescrizione decorre dal momento in cui il cliente ha la consapevolezza del danno. Ciò in quanto l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Secondo questo indirizzo giurisprudenziale, l'impossibilità di far valere il diritto deriva solo da cause giuridiche e non comprende gli impedimenti soggettivi (come l'ignoranza del cliente) o gli ostacoli di mero fatto. Quindi, il dies a quo del termine prescrizionale può decorrere sia dal momento del compimento dell'atto che dal momento in cui il danno si è manifestato esteriormente, purché, in questo ultimo caso, vi siano cause giuridiche impeditive ed ostative dell'esercizio del diritto e non meri impedimenti soggettivi.
Ad esempio, con riferimento all'attività di un notaio, che non abbia rilevato l'esistenza di pesi pregiudizievoli su un bene, il termine prescrizionale è stato fatto decorrere dal momento della redazione della scrittura, giacché solo dal momento del rogito l'acquirente subisce il danno derivante dall'ipoteca iscritta sull'immobile e non rilevata dal notaio
(Cass. 21026/2014). In relazione all'avvocato, che ha ricevuto mandato per formulare un'opposizione a decreto ingiuntivo, ma ha proposto un'opposizione all'esecuzione immobiliare già iniziata, la Cassazione ha ritenuto che la prescrizione decorra dalla scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione all'ingiunzione e, quindi, dalla data in cui il decreto è divenuto irrevocabile (Cass. 10578/2007).
pagina 8 di 11 Altro indirizzo, invece, ritiene che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cominci a decorrere dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente conoscibile al cliente (Cass. 8703/2016; Cass.
3176/2016). Il dies a quo è fissato nel momento in cui il danno è conoscibile all'assistito, in quanto il danneggiato non si trova in uno stato di semplice ignoranza sull'esistenza di un danno da lui patito – come sostenuto dall'orientamento opposto – ma versa in una situazione di oggettiva impossibilità di riconoscere il danno e, quindi, di impedire il decorso del termine prescrizionale. Ad esempio, nel caso in cui l'avvocato abbia omesso di trascrivere la domanda giudiziale di cui all'art. 2932 c.c., la prescrizione decorrerebbe da quando il cliente ha appreso l'inadempimento del suo difensore;
in particolare il dies a quo partirebbe dal trasferimento coattivo della proprietà del bene, in quanto solo da quel momento il pregiudizio si palesa al cliente (Cass. 16658/2007).
Venendo al caso di specie, sul punto parte attrice sottolinea come la sentenza di accoglimento della domanda di retrocessione dei terreni è intervenuta in data 07.07.2011 ed
è divenuta irrevocabile solo in data il 07.02.2012 in quanto lo stesso Tribunale di Pescara ha dichiarato che non è stata proposta impugnativa come da dichiarazione della cancelleria del 22.07.2020. Pertanto il termine prescrizionale di risarcimento danni per responsabilità professionale dell'avvocato è iniziato a decorrere dal giorno dell'irrevocabilità della sentenza stessa. Addirittura il dies a quo del termine prescrizionale coinciderebbe con il momento in cui il danno è divenuto conoscibile all'assistito e cioè dal decreto di trasferimento immobiliare del 2018 anche se gli odierni attori sono venuti a conoscenza del tutto solo nel 2020 in quanto il professionista avvocato riferiva che era tutto a posto e che avrebbe pensato a tutto il Tribunale, anche alla trascrizione della sentenza. Sicchè, la richiesta di risarcimento danni è perfettamente nei termini in quanto avvenuta il
01.10.2021.
Il convenuto in senso del tutto diverso, evidenzia che il diritto fatto valere con la domanda attorea è prescritto, essendo decorso oltre un decennio dalla pubblicazione della sentenza di pagina 9 di 11 retrocessione dei terreni oggetto dell'atto di permuta stipulato con la Controparte_10
L'azione giudiziale risale ad aprile 2010, e si è conclusa con la sentenza n. 62/2011 del
[...]
Tribunale di Pescara, sezione distaccata di San Valentino in A.C. del 7/07/2011. In epoca successiva alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Pescara, sezione di San
Valentino in A.C. (luglio 2011) e per oltre dieci anni, più alcun contatto e/o rapporto professionale vi è stato tra gli odierni attori ed il deducente;
tanto che gli attori hanno provveduto alla trascrizione della sentenza, presso l'Agenzia del territorio di Pescara, in totale autonomia, come peraltro dagli stessi affermato.
Reputa la scrivente di dover accogliere la eccezione di prescrizione alla stregua delle seguenti osservazioni.
Giova evidenziare anzitutto che la condotta omissiva dell'avvocato risale già alla data della notifica della citazione che il professionista non provvedeva a trascrivere. Faceva seguito provvedimento di sequestro esso stesso non trascritto. La omissione era poi reiterata al momento della emissione della sentenza.
Ebbene, si deve per logica e per gli oneri di diligenza ricadenti anche sulle parti ritenere che vi fu conoscenza o conoscibilità dell'omissione della trascrizione, da parte degli attori quanto meno all'epoca di pubblicazione della sentenza. Risulta nel contempo dirimente rilevare che da una più compiuta disamina della vicenda si evince che il pregiudizio scaturente dall'omissione della trascrizione della sentenza si realizzava già in epoca prossima alla notifica del citato atto introduttivo del giudizio, allorquando terzi iscrivevano ipoteca giudiziale.
La parte attrice, a fronte della avversa eccezione di prescrizione non ha provato la tempestività della domanda nel senso di dare prova della conoscenza o conoscibilità della condotta lesiva in data asseritamente successiva al passaggio in giudicato e che addirittura dovrebbe spostarsi fino a quella del decreto di trasferimento immobiliare o della visura.
pagina 10 di 11 In ogni caso non risultano idonei a dare una prova adeguata della versione di parte attrice i capitoli di prova addotti. Giova infatti precisare che le interlocuzioni prodotte, a conferma delle quali si è invocata la prova orale, di cui le prime risalgono a marzo 2020, non chiariscono l'epoca di conoscenza della mancata trascrizione.
Insomma, pur a voler ritenere provato il contenuto delle conversazioni, dal medesimo non
è percepibile né la data di detta conoscenza, né la persistenza di un rapporto professionale tra le parti nel lungo periodo intercorso tra la data di emissione della sentenza e le interlocuzioni stesse.
Rimane la presumibile conoscibilità della omissione della trascrizione quanto meno alla data della pubblicazione della sentenza. Alla stessa epoca va riferita anche la conoscenza della mancanza di richiesta di restituzione della plusvalenza.
Per le ulteriori inadempienze ascritte al convenuto si rileva che non è stata offerta prova dell'incarico conferito all'avvocato quale presupposto per la contestazione delle inadempienze stesse.
Per quanto sopra la domanda deve essere rigettata.
Alla luce tuttavia dell'evidente inadempimento in relazione all'omessa trascrizione e della natura interpretativa della problematica relativa all'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione, risulta congruo compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e compensa le spese.
Pescara, 19 agosto 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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