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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/11/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 755/2023 R.G. promossa da
, (c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Gemini (TR), Via Cerreta n. 57, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovan Paolo Ruggeri e dall'Avv. Pietro Ruggeri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni,
Corso del Popolo n. 37, in forza di procura apposta su foglio separato ma congiunto all'atto di appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f. , nata a [...] il [...], residente a CP_1 CodiceFiscale_2
Terni, Strada Collerolletta n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Iantaffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Piazza XX Settembre n. 7, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 14 =Appellata=
e di
, (c.f.: ), Parte_2 CodiceFiscale_3
, (c.f.: ); Parte_3 CodiceFiscale_4
-appellate contumaci=
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 05/03/2025;
Per parte appellata ( ): come da note di precisazione delle conclusioni del CP_1
21/02/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Terni il fratello , e , queste Parte_1 Parte_3 Parte_2
ultime in qualità di eredi del fratello defunto , al fine di accertare che eredi Persona_1
accettanti della successione del padre (deceduto il 2/12/2000) erano i figli Per_2 [...]
, , e la coniuge , che eredi accettanti la Pt_1 Persona_1 CP_1 CP_2
successione di quest'ultima (deceduta il 24/01/2008) erano i figli , Parte_1 [...]
e e che eredi accettanti la successione di quest'ultimo (deceduto il CP_1 Persona_1
12/08/2013) erano la moglie e la figlia, vale a dire e Parte_3 Pt_2
[...]
A fondamento della domanda, premessa la pendenza di giudizio di divisione dinanzi al
Tribunale di Terni (R.G. n. 734/2021) - dalla medesima promosso al fine di ottenere la pagina 2 di 14 divisione della comunione esistente con il fratello e con Parte_1 Parte_3
e (queste ultime in qualità di eredi di ) - deduceva l'attrice
[...] Parte_2 Persona_1
che in detto procedimento il Giudice, con provvedimento del 15/02/2022, aveva disposto un termine di 60 giorni per l'avvio di un procedimento finalizzato all'accertamento della qualità di eredi dei convenuti in relazione ai beni oggetto del giudizio di divisione.
In conformità di quanto dedotto chiedeva accertarsi e dichiararsi che eredi accettanti della successione di (deceduto il 2/12/2000) sono i figli , Per_2 Parte_1 [...]
, e la coniuge;
che eredi accettanti della successione Per_1 CP_1 CP_2
ereditaria di (deceduta il 24/01/2008), sono i figli , CP_2 Parte_1 [...]
e ; che eredi accettanti dalla successione di (deceduto il Per_1 CP_1 Persona_1
12/08/2013) sono e rispettivamente moglie e Parte_3 Parte_2
figlia; disporre la trascrizione delle accertate accettazioni presso la competente Agenzia
del Territorio.
Si costituiva in giudizio il che contestava la domanda avversaria, eccependo: Parte_1
- la carenza di legittimazione sostanziale attiva in capo all'attrice, per non avere la stessa provato il diritto e l'interesse ad agire nel giudizio;
- l'inammissibilità e improponibilità
della domanda avversaria, perché volta ad ottenere un nuovo accertamento della qualità
di erede, già oggetto di altro giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di
Terni (R.G. n. 734/2021) nel quale erano scaduti i termini per le deduzioni e richieste istruttorie;
- in subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice per l'accettazione dell'eredità.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva il rigetto della domanda Parte_1
avversaria, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva altresì che contestava integralmente la domanda attorea Parte_2
pagina 3 di 14 domandandone il rigetto, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
pur se regolarmente citata, non si costruiva in giudizio Parte_3
rimanendovi contumace.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. la causa era istruita con produzioni documentali e l'interrogatorio formale delle parti convenute.
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 784/2023, pubblicata il 15.11.2023 accoglieva la domanda attorea e condannava e , in solido fra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore dell'attrice.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 784/2023 ha interposto appello
[...]
, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza Pt_1
impugnata, per i seguenti motivi:
1) “Per avere il giudice ritenuto ammissibile e procedibile la avversaria domanda
giudiziale nonostante l'esistenza tra le stesse parti di altro precedente e ancora pendente
procedimento avente il medesimo oggetto nel corso del quale erano già decorsi i termini
per deduzioni e richieste istruttorie”.
La sentenza è errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che l'oggetto del presente giudizio sia diverso da quello del giudizio (Rg. n. 734/2021) pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Terni.
Sostiene l'appellante che ha riproposto dinanzi allo stesso giudice e nei CP_1
confronti delle stesse parti la stessa domanda già svolta dinanzi al Tribunale di Terni al
Per_ fine di accertare che essa stessa, l'appellante e le altre parti appellate, sono eredi di e .
[...] CP_2
Afferma che ha così aggirato le preclusioni processuali di cui all'art. 183, CP_1
co. 6 n. 2, c.p.c. già maturate nel giudizio R.g. n. 734/2021.
Pt_ 2) “Per avere il giudice di prime cure affermato che sarebbe erede di CP_1
pagina 4 di 14 ”. Per_2
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che
[...]
ha acquistato la qualità di erede di non per aver accettato CP_1 Per_2
espressamente l'eredità, né per avere tenuto comportamenti incompatibili con la volontà
di rinunciarvi, ma perché destinataria di una voltura catastale posta in essere da soggetto sconosciuto, diverso dall'appellata.
Afferma l'appellante che sono “atti” idonei a determinare l'accettazione tacita dell'eredità quelli compiuti effettivamente dal chiamato all'eredità.
non ha provato né di aver compiuto personalmente la volturazione catastale, CP_1
né ha dimostrato di aver posto in essere un qualche altro comportamento incompatibile con la volontà di volervi rinunciare.
3)“Erroneità della sentenza per avere il giudice di prime cure affermato che CP_1
sarebbe erede di ”. CP_2
La sentenza è errata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che ha CP_1
accettato l'eredità relitta da , desumendo tale convincimento CP_2
esclusivamente dalle dichiarazioni di in sede di interrogatorio formale. Parte_1
Le dichiarazioni asseritamente confessorie rese da non consentono di Parte_1
accertare che abbia mai accettato l'eredità della madre, né che la stessa CP_1
abbia posto in essere un qualsiasi altro atto incompatibile con la volontà di volervi rinunciare.
4)“Erroneità della sentenza per avere il giudice di prime cure ritenuto di utilizzare in
danno dell'odierno appellante le dichiarazioni rese da altro convenuto in Parte_1
sede di interrogatorio formale”.
La sentenza è pure errata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che la prova del fatto che avrebbe accettato l'eredità dei defunti genitori sarebbe desumibile CP_1
pagina 5 di 14 anche dalle dichiarazioni rese dalla convenuta contumace in Parte_3
sede di interrogatorio formale.
In questo modo il Tribunale ha illegittimamente utilizzato in danno dell'appellante dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da un interrogando diverso dallo stesso . Parte_1
5) “Erroneità della sentenza per avere il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi
sulla eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di liti UN di accettare la
eredità di e ”. Per_2 CP_2
Per_ Nell'avere erroneamente affermato che ha accettato l'eredità relitta da CP_1
e , il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla intervenuta
[...] CP_2
prescrizione del diritto di accettazione, tempestivamente eccepita in primo grado.
, pur a fronte di tale eccezione, non ha dedotto alcunché in proposito e non ha CP_1
dimostrato di avere tempestivamente accettato l'eredità di cui è causa, né di avere posto in essere atti interruttivi nel prescritto temine decennale.
In conformità dei motivi dedotti, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni proposte in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio contestando l'appello avversario, domandandone CP_1
l'integrale rigetto, oltre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
e , pur se regolarmente citate non si sono costituite in Controparte_3 Parte_2
giudizio.
Con ordinanza del 4/07/2024 la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. pagina 6 di 14 per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 07.05.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia di e Controparte_3 Parte_2
non costituite, ancorché regolarmente citate.
****
Con il primo dei motivi di appello ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui il primo giudice ha respinto l'eccezione di improponibilità della domanda svolta da . CP_1
Sostiene l'appellante che la domanda proposta da nel giudizio incardinato CP_1
dinanzi al Tribunale di Terni (R.g. 847/22), concluso con la sentenza qui impugnata, abbia lo stesso oggetto del precedente giudizio (Rg. 734/2021), pendente tra le stesse parti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, nel quale – suo dire - l'attrice non si è limitata a chiedere la divisione del compendio ereditario, ma ha chiesto in primo luogo che fosse accertato che essa stessa, l'odierno appellante, e Parte_3 Parte_2
(queste ultime in qualità di eredi del defunto (fratello dell'attrice) , sono eredi Persona_1
per successione di e e come tali comproprietari dei beni di cui Per_2 CP_2
alla domanda di divisione.
Sostiene che , consapevole di non aver provato nel procedimento R.g. CP_1
734/2021 la pretesa qualità di erede, con il promosso giudizio ha aggirato le preclusioni processuali ivi già maturate ed ha così usufruito della ingiusta possibilità di dedurre fatti nuovi, produrre documenti e chiedere attività istruttorie alla medesima precluse non essendo state svolte nella prima ed a ciò deputata sede.
Il motivo è infondato. pagina 7 di 14 Osserva la Corte che con la domanda svolta in primo grado - la cui sentenza è qui gravata
– ha chiesto accertarsi che essa stessa, l'appellante , CP_1 Parte_1 [...]
e (queste ultime in qualità di eredi del defunto , Parte_3 Parte_2 Persona_1
fratello di e ) sono eredi di e . CP_1 Parte_1 Per_2 CP_2
Il presente giudizio ha, dunque, un oggetto diverso da quello di cui al procedimento R.g.
734/2021, pure pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Terni, nel quale
[...]
ha domandato la divisione del compendio immobiliare caduto in successione CP_1
dopo la morte dei genitori.
La presente azione, pertanto, ha natura (dichiarativa) ed oggetto differenti da quelli del giudizio Rg. 734/2021 e la sua proposizione non ha aggirato alcuna preclusione processuale di quel diverso giudizio.
Al contrario l'interesse alla promossa azione di accertamento e alla relativa decisione è
pregiudiziale alla definizione del diverso giudizio di divisione pure pendente tra le parti.
Il motivo di appello è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Il secondo, il terzo motivo e il quarto motivo di appello, siccome tra loro connessi,
vengono trattati congiuntamente.
Con essi l'appellante lamenta che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto l'appellata erede accettante la successione di e in base, rispettivamente, alla Per_2 CP_2
voltura catastale che la vede intestataria, unitamente ai fratelli e alla madre, dei beni immobili facenti capo al padre defunto, e in base alle dichiarazioni rese da in Parte_1
sede di interrogatorio formale, ulteriormente avvalorate da quelle rese della contumace
. Parte_3
Sostiene l'appellante, che la voltura catastale, pur se intestata (anche) in favore dell'appellata, non è idonea a provare l'accettazione tacita dell'eredità paterna e, per pagina 8 di 14 quanto attiene l'accettazione di quella materna, che le dichiarazioni di e Parte_1
rese in sede di interrogatorio formale, non avrebbero - a suo Parte_3
dire - il ritenuto contenuto confessorio.
I motivi sono infondati.
Osserva, preliminarmente la Corte com'è pacifico (Cass. n. 13639/2018 e Cass. n.
8053/2017) che la delazione, ovvero la chiamata all'eredità susseguente all'apertura della successione, rappresenta un mero presupposto dell'assunzione della qualità di erede, ma non è sufficiente di per sé sola a fare assumere al chiamato tale qualità giacché la legge non prevede alcuna presunzione in tal senso.
La qualità di erede, pertanto, non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, ma è
conseguente solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, oppure alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
Nella fattispecie, la Corte è chiamata a pronunciarsi sull'accettazione tacita dell'eredità.
La disposizione di cui all'art. 476 c.c. pone come condizione dell'accettazione tacita dell'eredità il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che un soggetto non avrebbe diritto di compiere se non come erede (Cass.
23737/2020; Cass. n. 19833/19; Cass. 4843/2019; Cass. n. 10796/2009) e, che tali atti debbono essere analizzati in relazione al comportamento complessivo dei presunti eredi
(Cass. 1438/2020).
In applicazione di tale principio questa Corte ritiene che l'accettazione tacita dell'eredità
da parte dell'appellata vada desunta dal comportamento della chiamata, che CP_1
ha posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare e che, al tempo stesso, sono concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass. 6574/05).
Un primo elemento (indiziario) in questa direzione emerge dall'esame dalla Certificazione
Notarile ex art. 567 c.p.c. prodotta in primo grado dall'appellata con la memoria 183, co. 6 pagina 9 di 14 n. 2, c.p.c. (cfr. Doc. 2).
La relazione notarile certifica che il compendio immobiliare è pervenuto a CP_1
come segue: alla data del 01.01.2002 figurava essere intestato a nome di , CP_2
, e (per le rispettive quote in piena proprietà di 6/9, Parte_1 Persona_1 CP_1
1/9, 1/9 e 1/9) in base a denuncia di successione n° 11 vol. 891, registrata a Terni il
04.06.2001 ed ivi trascritta il 26/07/2001 al n. 4906 reg. part., in morte di , Per_2
deceduto in Terni il 02.12.2000.
Successivamente, in base a denuncia di successione n. 95 vol. 1028, registrata a Terni il
23/09/2009 ed ivi trascritta a Terni il 20/4/2009 al n. 3224 reg. part., in morte di CP_2
(deceduta il 24.01.2008) venivano devoluti i diritti spettanti pari a 6/9 a favore di
[...]
(6/27), (6/27) e (6/27), per cui la proprietà diveniva CP_1 Parte_1 Persona_1
per essi di 1/3 ciascuno.
La predette dichiarazioni di successione, inoltre, risultano rispettivamente trascritte presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Terni il 26/07/2001 e il 20/04/2009 ai nn.
7188/4906 e nn. 4690/3224, come si evince dalla certificazione ipotecaria delle note di trascrizione prodotte dall'appellata in allegato alla memoria 183, co. 6 n. 2, c.p.c. (cfr.
Doc. 4 e Doc. 6).
Sul valore da attribuire alla denunzia di successione questa Corte condivide il principio costante e consolidato (espresso ex multis da Corte di Cassazione, Sez. 2, con la sentenza n. 13738 del 27/06/2005) secondo cui, sebbene la denuncia di successione non comporti
ex se l'accettazione tacita dell'eredità, in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali, non di meno, in presenza di un'attività costituente prova d'accettazione implicita,
a sua volta assume valore d'elemento indiziario che nella prova stessa trova supporto ed al contempo nel medesimo senso la rafforza (Cass. Civ., Sez. VI-2, sentenza del 16 gennaio
2017 n. 868). pagina 10 di 14 Orbene, oltre a tali elementi indiziari, la prova stessa dell'accettazione implicita dell'eredità del defunto da parte della figlia risulta dalle (11) visure Per_2 CP_1
catastali prodotte in atti dall'appellata in allegato alla memoria 183, co.6 n. 2, c.p.c. (cfr.
Doc. 7), da cui si evince chiaramente l'intestazione pro quota del compendio immobiliare
(anche) in favore di . CP_1
Sul punto costituisce orientamento consolidato e condiviso da questa Corte che l'accettazione tacita dell'eredità possa essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che pone in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione - di per sé sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita (Cass.
178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988) - ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (Cass. 6574/2005).
Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale, o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n.
7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
Ciò detto, per quanto attiene la qualità di erede di questa risulta dal CP_2
compimento, da parte dell'appellata, di una serie di atti concludenti incompatibili con la volontà di rinunziarvi e che diversamente non avrebbe potuto compiere.
Ed infatti, oltre al valore indiziario rivestito della certificazione notarile sopra citata, della dichiarazione di successione, del certificato ipotecario di trascrizione della successione di
, la prova dell'accettazione tacita dell'eredità materna emerge, come CP_2
correttamente rilevato dal primo giudice in sentenza, dalle dichiarazioni della stessa appellata rese in sede di interrogatorio formale, ulteriormente avvalorate da quelle, in tal pagina 11 di 14 senso convergenti, della convenuta Parte_3
In particolare, all'udienza del 01.02.2023 ha dichiarato: “la proprietà è Parte_1
composta da un'abitazione principale, considerata vivibile;
attaccata a quella c'è
un'altra parte in corso di definizione, è ancora uno scheletro;
fu frazionata dicendo che
ognuno poteva avere la sua parte e la decisione fu presa in maniera bonaria da tutte e tre
le parti ( , io e ), successivamente è arrivato un ufficiale giudiziario e la CP_1 Per_1
proprietà essendo ancora indivisa è stata pignorata e messa all'asta per una pendenza di
. CP_1
Orbene, il contenuto e la portata della dichiarazione dell'appellante appare all'evidenza chiara, egli riferisce del consenso prestato (anche) dalla sorella alle pratiche CP_1
per il frazionamento dell'immobile, atto quest'ultimo concludente e sintomatico dell'avvenuta, se pur tacita, accettazione dell'eredità.
Inoltre, quando dichiara “la decisione fu presa in maniera bonaria da tutte e Parte_1
tre le parti ( , io e )” sottende il fatto che i tre avessero già deciso di CP_1 Per_1
accettare l'eredità, dal momento che il frazionamento della proprietà presupponeva la qualità di eredi di ciascuno dei tre fratelli.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nel successivo passaggio della dichiarazione dell'appellante, laddove al chiarimento richiesto dall'Avv. Iantaffi, “se la parte ricorda il
periodo durante il quale furono avviate le operazioni di frazionamento”, risponde: “non
mi ricordo il periodo. Preciso che io predisposi le pratiche di frazionamento sulla base di
un accordo verbale con e ”. CP_1 Per_1
Tale precisazione rafforza il convincimento che la decisione sul frazionamento fu presa dai soggetti a ciò legittimati, ossia i tre fratelli, dopo la morte della madre.
In proposito non è superfluo rilevare quanto riferito da (oggi Parte_3
contumace) che in sede di interrogatorio formale innanzi al giudice di prime cure ha pagina 12 di 14 dichiarato: “mia suocera è morta nel 2008, dopo la sua morte abbiamo ristrutturato la
casa dei suoi defunti genitori e siamo rimasti là, con l'accordo di tutti i fratelli”.
Ora, è evidente che il prestato consenso “di tutti i fratelli”, quindi anche di , CP_1
alla permanenza di e dei suoi familiari nell'abitazione dei “defunti genitori”, è Per_1
atto concludente dell'avvenuta accettazione, se pur tacita, della successione materna.
In definitiva il complesso degli elementi citati induce a ritenere che nella fattispecie si configuri l'ipotesi dell'accettazione tacita dell'eredità del e della da Per_2 CP_2
parte della figlia , desunta dal comportamento complessivo dell'odierna CP_1
appellata che ha compiuto una serie di atti, ancorché autonomi, tra loro convergenti, quali la denuncia di successione, la sua trascrizione della successione, il prestato consenso al frazionamento e alla permanenza del fratello e della famiglia nella casa dei Per_1
defunti genitori, incompatibili con la volontà di rinunciare e, al tempo stesso,
concludenti e significativi della volontà di accettare .
I proposti motivi di appello sono, dunque, infondati e vengono integralmente respinti.
*****
Le questioni sin qui trattate esauriscono la controversia, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di gravame e/o di resistenza, compresa la dedotta prescrizione del diritto di accettazione rivelatasi infondata a fronte della provata e tempestiva accettazione tacita.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , e Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 784/2023
emessa dal Tribunale di Terni il 14-15.11.2023)
- condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte appellata costituita che liquida in €.6.946,00 per compensi (fasi di: studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n.
147/2022), oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Nulla per le spese nei confronti delle appellate e Parte_2 Parte_3
rimaste entrambe contumaci.
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 5 novembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 755/2023 R.G. promossa da
, (c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Gemini (TR), Via Cerreta n. 57, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovan Paolo Ruggeri e dall'Avv. Pietro Ruggeri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni,
Corso del Popolo n. 37, in forza di procura apposta su foglio separato ma congiunto all'atto di appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f. , nata a [...] il [...], residente a CP_1 CodiceFiscale_2
Terni, Strada Collerolletta n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Iantaffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Piazza XX Settembre n. 7, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 14 =Appellata=
e di
, (c.f.: ), Parte_2 CodiceFiscale_3
, (c.f.: ); Parte_3 CodiceFiscale_4
-appellate contumaci=
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 05/03/2025;
Per parte appellata ( ): come da note di precisazione delle conclusioni del CP_1
21/02/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Terni il fratello , e , queste Parte_1 Parte_3 Parte_2
ultime in qualità di eredi del fratello defunto , al fine di accertare che eredi Persona_1
accettanti della successione del padre (deceduto il 2/12/2000) erano i figli Per_2 [...]
, , e la coniuge , che eredi accettanti la Pt_1 Persona_1 CP_1 CP_2
successione di quest'ultima (deceduta il 24/01/2008) erano i figli , Parte_1 [...]
e e che eredi accettanti la successione di quest'ultimo (deceduto il CP_1 Persona_1
12/08/2013) erano la moglie e la figlia, vale a dire e Parte_3 Pt_2
[...]
A fondamento della domanda, premessa la pendenza di giudizio di divisione dinanzi al
Tribunale di Terni (R.G. n. 734/2021) - dalla medesima promosso al fine di ottenere la pagina 2 di 14 divisione della comunione esistente con il fratello e con Parte_1 Parte_3
e (queste ultime in qualità di eredi di ) - deduceva l'attrice
[...] Parte_2 Persona_1
che in detto procedimento il Giudice, con provvedimento del 15/02/2022, aveva disposto un termine di 60 giorni per l'avvio di un procedimento finalizzato all'accertamento della qualità di eredi dei convenuti in relazione ai beni oggetto del giudizio di divisione.
In conformità di quanto dedotto chiedeva accertarsi e dichiararsi che eredi accettanti della successione di (deceduto il 2/12/2000) sono i figli , Per_2 Parte_1 [...]
, e la coniuge;
che eredi accettanti della successione Per_1 CP_1 CP_2
ereditaria di (deceduta il 24/01/2008), sono i figli , CP_2 Parte_1 [...]
e ; che eredi accettanti dalla successione di (deceduto il Per_1 CP_1 Persona_1
12/08/2013) sono e rispettivamente moglie e Parte_3 Parte_2
figlia; disporre la trascrizione delle accertate accettazioni presso la competente Agenzia
del Territorio.
Si costituiva in giudizio il che contestava la domanda avversaria, eccependo: Parte_1
- la carenza di legittimazione sostanziale attiva in capo all'attrice, per non avere la stessa provato il diritto e l'interesse ad agire nel giudizio;
- l'inammissibilità e improponibilità
della domanda avversaria, perché volta ad ottenere un nuovo accertamento della qualità
di erede, già oggetto di altro giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di
Terni (R.G. n. 734/2021) nel quale erano scaduti i termini per le deduzioni e richieste istruttorie;
- in subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice per l'accettazione dell'eredità.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva il rigetto della domanda Parte_1
avversaria, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva altresì che contestava integralmente la domanda attorea Parte_2
pagina 3 di 14 domandandone il rigetto, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
pur se regolarmente citata, non si costruiva in giudizio Parte_3
rimanendovi contumace.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. la causa era istruita con produzioni documentali e l'interrogatorio formale delle parti convenute.
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 784/2023, pubblicata il 15.11.2023 accoglieva la domanda attorea e condannava e , in solido fra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore dell'attrice.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 784/2023 ha interposto appello
[...]
, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza Pt_1
impugnata, per i seguenti motivi:
1) “Per avere il giudice ritenuto ammissibile e procedibile la avversaria domanda
giudiziale nonostante l'esistenza tra le stesse parti di altro precedente e ancora pendente
procedimento avente il medesimo oggetto nel corso del quale erano già decorsi i termini
per deduzioni e richieste istruttorie”.
La sentenza è errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che l'oggetto del presente giudizio sia diverso da quello del giudizio (Rg. n. 734/2021) pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Terni.
Sostiene l'appellante che ha riproposto dinanzi allo stesso giudice e nei CP_1
confronti delle stesse parti la stessa domanda già svolta dinanzi al Tribunale di Terni al
Per_ fine di accertare che essa stessa, l'appellante e le altre parti appellate, sono eredi di e .
[...] CP_2
Afferma che ha così aggirato le preclusioni processuali di cui all'art. 183, CP_1
co. 6 n. 2, c.p.c. già maturate nel giudizio R.g. n. 734/2021.
Pt_ 2) “Per avere il giudice di prime cure affermato che sarebbe erede di CP_1
pagina 4 di 14 ”. Per_2
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che
[...]
ha acquistato la qualità di erede di non per aver accettato CP_1 Per_2
espressamente l'eredità, né per avere tenuto comportamenti incompatibili con la volontà
di rinunciarvi, ma perché destinataria di una voltura catastale posta in essere da soggetto sconosciuto, diverso dall'appellata.
Afferma l'appellante che sono “atti” idonei a determinare l'accettazione tacita dell'eredità quelli compiuti effettivamente dal chiamato all'eredità.
non ha provato né di aver compiuto personalmente la volturazione catastale, CP_1
né ha dimostrato di aver posto in essere un qualche altro comportamento incompatibile con la volontà di volervi rinunciare.
3)“Erroneità della sentenza per avere il giudice di prime cure affermato che CP_1
sarebbe erede di ”. CP_2
La sentenza è errata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che ha CP_1
accettato l'eredità relitta da , desumendo tale convincimento CP_2
esclusivamente dalle dichiarazioni di in sede di interrogatorio formale. Parte_1
Le dichiarazioni asseritamente confessorie rese da non consentono di Parte_1
accertare che abbia mai accettato l'eredità della madre, né che la stessa CP_1
abbia posto in essere un qualsiasi altro atto incompatibile con la volontà di volervi rinunciare.
4)“Erroneità della sentenza per avere il giudice di prime cure ritenuto di utilizzare in
danno dell'odierno appellante le dichiarazioni rese da altro convenuto in Parte_1
sede di interrogatorio formale”.
La sentenza è pure errata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che la prova del fatto che avrebbe accettato l'eredità dei defunti genitori sarebbe desumibile CP_1
pagina 5 di 14 anche dalle dichiarazioni rese dalla convenuta contumace in Parte_3
sede di interrogatorio formale.
In questo modo il Tribunale ha illegittimamente utilizzato in danno dell'appellante dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da un interrogando diverso dallo stesso . Parte_1
5) “Erroneità della sentenza per avere il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi
sulla eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di liti UN di accettare la
eredità di e ”. Per_2 CP_2
Per_ Nell'avere erroneamente affermato che ha accettato l'eredità relitta da CP_1
e , il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla intervenuta
[...] CP_2
prescrizione del diritto di accettazione, tempestivamente eccepita in primo grado.
, pur a fronte di tale eccezione, non ha dedotto alcunché in proposito e non ha CP_1
dimostrato di avere tempestivamente accettato l'eredità di cui è causa, né di avere posto in essere atti interruttivi nel prescritto temine decennale.
In conformità dei motivi dedotti, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni proposte in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio contestando l'appello avversario, domandandone CP_1
l'integrale rigetto, oltre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
e , pur se regolarmente citate non si sono costituite in Controparte_3 Parte_2
giudizio.
Con ordinanza del 4/07/2024 la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. pagina 6 di 14 per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 07.05.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia di e Controparte_3 Parte_2
non costituite, ancorché regolarmente citate.
****
Con il primo dei motivi di appello ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui il primo giudice ha respinto l'eccezione di improponibilità della domanda svolta da . CP_1
Sostiene l'appellante che la domanda proposta da nel giudizio incardinato CP_1
dinanzi al Tribunale di Terni (R.g. 847/22), concluso con la sentenza qui impugnata, abbia lo stesso oggetto del precedente giudizio (Rg. 734/2021), pendente tra le stesse parti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, nel quale – suo dire - l'attrice non si è limitata a chiedere la divisione del compendio ereditario, ma ha chiesto in primo luogo che fosse accertato che essa stessa, l'odierno appellante, e Parte_3 Parte_2
(queste ultime in qualità di eredi del defunto (fratello dell'attrice) , sono eredi Persona_1
per successione di e e come tali comproprietari dei beni di cui Per_2 CP_2
alla domanda di divisione.
Sostiene che , consapevole di non aver provato nel procedimento R.g. CP_1
734/2021 la pretesa qualità di erede, con il promosso giudizio ha aggirato le preclusioni processuali ivi già maturate ed ha così usufruito della ingiusta possibilità di dedurre fatti nuovi, produrre documenti e chiedere attività istruttorie alla medesima precluse non essendo state svolte nella prima ed a ciò deputata sede.
Il motivo è infondato. pagina 7 di 14 Osserva la Corte che con la domanda svolta in primo grado - la cui sentenza è qui gravata
– ha chiesto accertarsi che essa stessa, l'appellante , CP_1 Parte_1 [...]
e (queste ultime in qualità di eredi del defunto , Parte_3 Parte_2 Persona_1
fratello di e ) sono eredi di e . CP_1 Parte_1 Per_2 CP_2
Il presente giudizio ha, dunque, un oggetto diverso da quello di cui al procedimento R.g.
734/2021, pure pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Terni, nel quale
[...]
ha domandato la divisione del compendio immobiliare caduto in successione CP_1
dopo la morte dei genitori.
La presente azione, pertanto, ha natura (dichiarativa) ed oggetto differenti da quelli del giudizio Rg. 734/2021 e la sua proposizione non ha aggirato alcuna preclusione processuale di quel diverso giudizio.
Al contrario l'interesse alla promossa azione di accertamento e alla relativa decisione è
pregiudiziale alla definizione del diverso giudizio di divisione pure pendente tra le parti.
Il motivo di appello è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Il secondo, il terzo motivo e il quarto motivo di appello, siccome tra loro connessi,
vengono trattati congiuntamente.
Con essi l'appellante lamenta che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto l'appellata erede accettante la successione di e in base, rispettivamente, alla Per_2 CP_2
voltura catastale che la vede intestataria, unitamente ai fratelli e alla madre, dei beni immobili facenti capo al padre defunto, e in base alle dichiarazioni rese da in Parte_1
sede di interrogatorio formale, ulteriormente avvalorate da quelle rese della contumace
. Parte_3
Sostiene l'appellante, che la voltura catastale, pur se intestata (anche) in favore dell'appellata, non è idonea a provare l'accettazione tacita dell'eredità paterna e, per pagina 8 di 14 quanto attiene l'accettazione di quella materna, che le dichiarazioni di e Parte_1
rese in sede di interrogatorio formale, non avrebbero - a suo Parte_3
dire - il ritenuto contenuto confessorio.
I motivi sono infondati.
Osserva, preliminarmente la Corte com'è pacifico (Cass. n. 13639/2018 e Cass. n.
8053/2017) che la delazione, ovvero la chiamata all'eredità susseguente all'apertura della successione, rappresenta un mero presupposto dell'assunzione della qualità di erede, ma non è sufficiente di per sé sola a fare assumere al chiamato tale qualità giacché la legge non prevede alcuna presunzione in tal senso.
La qualità di erede, pertanto, non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, ma è
conseguente solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, oppure alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
Nella fattispecie, la Corte è chiamata a pronunciarsi sull'accettazione tacita dell'eredità.
La disposizione di cui all'art. 476 c.c. pone come condizione dell'accettazione tacita dell'eredità il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che un soggetto non avrebbe diritto di compiere se non come erede (Cass.
23737/2020; Cass. n. 19833/19; Cass. 4843/2019; Cass. n. 10796/2009) e, che tali atti debbono essere analizzati in relazione al comportamento complessivo dei presunti eredi
(Cass. 1438/2020).
In applicazione di tale principio questa Corte ritiene che l'accettazione tacita dell'eredità
da parte dell'appellata vada desunta dal comportamento della chiamata, che CP_1
ha posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare e che, al tempo stesso, sono concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass. 6574/05).
Un primo elemento (indiziario) in questa direzione emerge dall'esame dalla Certificazione
Notarile ex art. 567 c.p.c. prodotta in primo grado dall'appellata con la memoria 183, co. 6 pagina 9 di 14 n. 2, c.p.c. (cfr. Doc. 2).
La relazione notarile certifica che il compendio immobiliare è pervenuto a CP_1
come segue: alla data del 01.01.2002 figurava essere intestato a nome di , CP_2
, e (per le rispettive quote in piena proprietà di 6/9, Parte_1 Persona_1 CP_1
1/9, 1/9 e 1/9) in base a denuncia di successione n° 11 vol. 891, registrata a Terni il
04.06.2001 ed ivi trascritta il 26/07/2001 al n. 4906 reg. part., in morte di , Per_2
deceduto in Terni il 02.12.2000.
Successivamente, in base a denuncia di successione n. 95 vol. 1028, registrata a Terni il
23/09/2009 ed ivi trascritta a Terni il 20/4/2009 al n. 3224 reg. part., in morte di CP_2
(deceduta il 24.01.2008) venivano devoluti i diritti spettanti pari a 6/9 a favore di
[...]
(6/27), (6/27) e (6/27), per cui la proprietà diveniva CP_1 Parte_1 Persona_1
per essi di 1/3 ciascuno.
La predette dichiarazioni di successione, inoltre, risultano rispettivamente trascritte presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Terni il 26/07/2001 e il 20/04/2009 ai nn.
7188/4906 e nn. 4690/3224, come si evince dalla certificazione ipotecaria delle note di trascrizione prodotte dall'appellata in allegato alla memoria 183, co. 6 n. 2, c.p.c. (cfr.
Doc. 4 e Doc. 6).
Sul valore da attribuire alla denunzia di successione questa Corte condivide il principio costante e consolidato (espresso ex multis da Corte di Cassazione, Sez. 2, con la sentenza n. 13738 del 27/06/2005) secondo cui, sebbene la denuncia di successione non comporti
ex se l'accettazione tacita dell'eredità, in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali, non di meno, in presenza di un'attività costituente prova d'accettazione implicita,
a sua volta assume valore d'elemento indiziario che nella prova stessa trova supporto ed al contempo nel medesimo senso la rafforza (Cass. Civ., Sez. VI-2, sentenza del 16 gennaio
2017 n. 868). pagina 10 di 14 Orbene, oltre a tali elementi indiziari, la prova stessa dell'accettazione implicita dell'eredità del defunto da parte della figlia risulta dalle (11) visure Per_2 CP_1
catastali prodotte in atti dall'appellata in allegato alla memoria 183, co.6 n. 2, c.p.c. (cfr.
Doc. 7), da cui si evince chiaramente l'intestazione pro quota del compendio immobiliare
(anche) in favore di . CP_1
Sul punto costituisce orientamento consolidato e condiviso da questa Corte che l'accettazione tacita dell'eredità possa essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che pone in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione - di per sé sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita (Cass.
178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988) - ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (Cass. 6574/2005).
Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale, o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n.
7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
Ciò detto, per quanto attiene la qualità di erede di questa risulta dal CP_2
compimento, da parte dell'appellata, di una serie di atti concludenti incompatibili con la volontà di rinunziarvi e che diversamente non avrebbe potuto compiere.
Ed infatti, oltre al valore indiziario rivestito della certificazione notarile sopra citata, della dichiarazione di successione, del certificato ipotecario di trascrizione della successione di
, la prova dell'accettazione tacita dell'eredità materna emerge, come CP_2
correttamente rilevato dal primo giudice in sentenza, dalle dichiarazioni della stessa appellata rese in sede di interrogatorio formale, ulteriormente avvalorate da quelle, in tal pagina 11 di 14 senso convergenti, della convenuta Parte_3
In particolare, all'udienza del 01.02.2023 ha dichiarato: “la proprietà è Parte_1
composta da un'abitazione principale, considerata vivibile;
attaccata a quella c'è
un'altra parte in corso di definizione, è ancora uno scheletro;
fu frazionata dicendo che
ognuno poteva avere la sua parte e la decisione fu presa in maniera bonaria da tutte e tre
le parti ( , io e ), successivamente è arrivato un ufficiale giudiziario e la CP_1 Per_1
proprietà essendo ancora indivisa è stata pignorata e messa all'asta per una pendenza di
. CP_1
Orbene, il contenuto e la portata della dichiarazione dell'appellante appare all'evidenza chiara, egli riferisce del consenso prestato (anche) dalla sorella alle pratiche CP_1
per il frazionamento dell'immobile, atto quest'ultimo concludente e sintomatico dell'avvenuta, se pur tacita, accettazione dell'eredità.
Inoltre, quando dichiara “la decisione fu presa in maniera bonaria da tutte e Parte_1
tre le parti ( , io e )” sottende il fatto che i tre avessero già deciso di CP_1 Per_1
accettare l'eredità, dal momento che il frazionamento della proprietà presupponeva la qualità di eredi di ciascuno dei tre fratelli.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nel successivo passaggio della dichiarazione dell'appellante, laddove al chiarimento richiesto dall'Avv. Iantaffi, “se la parte ricorda il
periodo durante il quale furono avviate le operazioni di frazionamento”, risponde: “non
mi ricordo il periodo. Preciso che io predisposi le pratiche di frazionamento sulla base di
un accordo verbale con e ”. CP_1 Per_1
Tale precisazione rafforza il convincimento che la decisione sul frazionamento fu presa dai soggetti a ciò legittimati, ossia i tre fratelli, dopo la morte della madre.
In proposito non è superfluo rilevare quanto riferito da (oggi Parte_3
contumace) che in sede di interrogatorio formale innanzi al giudice di prime cure ha pagina 12 di 14 dichiarato: “mia suocera è morta nel 2008, dopo la sua morte abbiamo ristrutturato la
casa dei suoi defunti genitori e siamo rimasti là, con l'accordo di tutti i fratelli”.
Ora, è evidente che il prestato consenso “di tutti i fratelli”, quindi anche di , CP_1
alla permanenza di e dei suoi familiari nell'abitazione dei “defunti genitori”, è Per_1
atto concludente dell'avvenuta accettazione, se pur tacita, della successione materna.
In definitiva il complesso degli elementi citati induce a ritenere che nella fattispecie si configuri l'ipotesi dell'accettazione tacita dell'eredità del e della da Per_2 CP_2
parte della figlia , desunta dal comportamento complessivo dell'odierna CP_1
appellata che ha compiuto una serie di atti, ancorché autonomi, tra loro convergenti, quali la denuncia di successione, la sua trascrizione della successione, il prestato consenso al frazionamento e alla permanenza del fratello e della famiglia nella casa dei Per_1
defunti genitori, incompatibili con la volontà di rinunciare e, al tempo stesso,
concludenti e significativi della volontà di accettare .
I proposti motivi di appello sono, dunque, infondati e vengono integralmente respinti.
*****
Le questioni sin qui trattate esauriscono la controversia, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di gravame e/o di resistenza, compresa la dedotta prescrizione del diritto di accettazione rivelatasi infondata a fronte della provata e tempestiva accettazione tacita.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , e Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 784/2023
emessa dal Tribunale di Terni il 14-15.11.2023)
- condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte appellata costituita che liquida in €.6.946,00 per compensi (fasi di: studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n.
147/2022), oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Nulla per le spese nei confronti delle appellate e Parte_2 Parte_3
rimaste entrambe contumaci.
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 5 novembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 14 di 14