TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2753/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2753/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. GENNARI STEFANO per parte ricorrente persona;
Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. CASERTANO STEFANO. Controparte_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 14 N. R.G. 2753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2753/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. GENNARI STEFANO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CASERTANO STEFANO e dall'Avv. CASERTANO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto solo in parte, sulla base delle seguenti considerazioni.
pagina 2 di 14 1- Parte ricorrente, agiva in giudizio alla fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: «accertare, all'occorrenza anche in via incidentale, la nullità e/o
l'illegittimità dell'art. 23 CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 parte relativa ai dipendenti non armati, per contrarietà ai principi di cui all'art. 36 Cost. nonché il diritto del ricorrente, ai sensi della medesima previsione costituzionale, di percepire
a decorrere dall'inizio del suo rapporto di lavoro, o dalla data che verrà ritenuta più congrua, un trattamento retributivo in misura non inferiore a quello previsto per
i lavoratori del livello VI° dal CCNL Terziario ovvero quello previsto per i lavoratori di livello 2° del CCNL Multiservizi, ovvero del livello D1 del CCNL dipendenti dei
Proprietari di Fabbricati od altro ritenuto di giustizia, anche determinando in via equitativa la misura della retribuzione sufficiente;
per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in Controparte_1 favore del ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra il trattamento retributivo dovuto secondo i titoli in premessa e quanto effettivamente corrisposto dalla convenuta, calcolato nel periodo che va dall'inizio del rapporto di lavoro sino al termine dello stesso o nel periodo che si riterrà di giustizia, nonché, in ragione di ciò, condannare la resistente al pagamento della differenza maturata sul TFR, ricalcolando all'uopo le somme accantonate anno per anno a tale titolo»
Secondo parte ricorrente, già dipendente della resistente dal marzo 2015 fino al 30 giugno 2022, con mansioni di addetto al servizio di portierato livello D, infatti, la retribuzione riconosciuta dalla parte datoriale, in forza dell'applicazione del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari sarebbe notevolmente inferiore a quella prevista da altri contratti collettivi per mansioni corrispondenti (prendendo in considerazione, in particolare, il CCNL Multiservizi, il
CCNL del Terziario, il CCNL dipendenti proprietari di fabbricati), così come si porrebbe in modo assolutamente incongruo rispetto agli indici ISTAT per determinare la soglia della povertà, nonché all'importo previsto dalla Legge per ottenere il reddito di cittadinanza.
Alla luce di ciò, evidenzia la contrarietà del trattamento retributivo al parametro costituzionale di cui all'art 36 della Costituzione.
pagina 3 di 14 Si costituiva parte resistente evidenziando come il CCNL applicato dalla società sarebbe stato sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, circostanza che sancirebbe legalmente il rispetto dell'art. 36 della Costituzione.
Allega poi che, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, i conteggi effettuati dal sig. arebbe erronei, non prendendo in considerazioni ulteriori Pt_1 emolumenti riconosciuti al dipendente, idonei a rappresentare un quadro favorevole per il ricorrente, che avrebbe sempre avuto una retribuzione lorda superiore ai mille euro mensili in media.
Inoltre, contesta la validità dei criteri proposti dal ricorrente per valutare il mancato rispetto della norma costituzionale.
2- In via pregiudiziale, occorre rilevare che Il principio sancito dall'art. 36 Cost. («il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa») rappresenta il punto di riferimento tanto per il legislatore, quanto per la contrattazione collettiva e, come tale, integra un limite alla facoltà di determinazione del trattamento retributivo da parte degli accordi sindacali.
Sia la giurisprudenza che la legislazione fanno spesso riferimento alla contrattazione collettiva fondandosi su di una presunzione di conformità delle statuizioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, sul presupposto che le scelte sindacali siano prese sempre nell'interesse dei lavoratori, portando, grazie alla rappresentatività e alla conoscenza del mondo del lavoro un carattere fondamentale per garantire un livello retributivo favorevole per i lavoratori.
Ma ciò non toglie che i criteri individuati dalla norma costituzionale siano concetti autonomi, la cui verifica nel caso concreto non può esaurirsi nel loro inserimento nella contrattazione collettiva, potendo anche quest'ultima essere messa in discussione in sede giudiziale.
pagina 4 di 14 Sotto questo aspetto, ad esempio, nel settore delle cooperative vi è stato un intervento normativo che ha individuato il parametro di riferimento della retribuzione proporzionata e sufficiente nel trattamento complessivo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prima con la L. n. 142 del 2001 (art. 3, comma 1: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo») e poi con il D.L.
n. 248 del 2007 (art. 7 comma 4: «Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria»), norme la cui ratio risiede nell'evitare che l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, si traducano in una potenziale lesione dei diritti dei lavoratori proprio sotto il profilo del rispetto dell'art. 36 Costituzione.
3- Già in merito a detto impianto normativo, la Corte Costituzionale, chiamata a vagliare la legittimità della normativa suddetta, ha ricostruito l'intervento legislativo nei termini della individuazione di un parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, senza con ciò comportare un riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo, quanto una sua pagina 5 di 14 utilizzazione quale parametro (appunto) esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte
Costituzionale n. 51 del 2015).
La norma presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito («in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria»), attribuendo così un valore legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, qualificandoli come limite obbligatorio.
Ma si tratta di un parametro esterno, come detto, con la conseguenza che non può escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro di cui deve costituire il corrispettivo, ovvero di sufficienza ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Ne deriva che, in questo caso, la modifica del parametro esterno da parte del giudice non andrebbe ad interferire con la legittimità della norma, cosa che, al contrario, accadrebbe se si trattasse di un parametro interno.
Da quanto detto, ne deriva che, a maggior ragione al di fuori delle ipotesi sopra citate, la circostanza che un contratto collettiva sia stipulato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative non comporti alcun presunzione di conformità al dato costituzionale, situazione ancora più rilevante in quei casi in cui, come in quello oggetto del presente giudizio, il CCNL regolativo del rapporto di lavoro sia decisamente risalente nel tempo (anno 2013 e mai seriamente adeguato nel tempo dal punto di vista economico).
4- Nel merito, il lavoratore che ritenga non adeguate le retribuzioni contrattualmente previste ha l'onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulti, potendosi poi limitare a dimostrare i fatti della sua pretesa
(svolgimento delle mansioni), mentre il giudice che condivida tale censura ha uno specifico onere di motivazione al riguardo (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,
pagina 6 di 14 02/10/2023, n. 27711: «Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio , quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall' art. 36 Cost. , e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma
2 c.c. , può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla direttiva 2022/2041/Ue»).
Detto obbligo motivazionale deve essere articolato in un primo momento sulla individuazione e successiva applicazione dei criteri alla luce dei quali verificare se sussista effettivamente una violazione del parametro costituzionale.
Laddove la risposta si presenti in termini positivi, il passaggio successivo sarà quello di individuare il criterio con su cui parametrare la giusta retribuzione.
Quanto al primo aspetto, In giurisprudenza gli indici che per primi hanno orientato la valutazione sono stati l'importo della retribuzione prevista per mansioni analoghe da altri CCNL e il tasso soglia di povertà assoluta.
Con riferimento al primo criterio, si tratta di valorizzare la quantificazione della retribuzione che le parti sociali, in altre circostanze, hanno ritenuto proporzionata rispetto ad un'attività lavorativa che, avendo ad oggetto mansioni analoghe, può presumersi avere la stessa qualità della prestazione lavorativa oggetto di giudizio, ciò in ottemperanza, quindi, di quel principio generale di presunzione di conformità alla Costituzione della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva.
Il secondo criterio, come detto, è quello del tasso soglia di povertà assoluta, quindi il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.
pagina 7 di 14 Come tale è un criterio che, se non individua un importo automaticamente idoneo a garantire un'esistenza libera e dignitosa, costituisce una soglia al di sotto della quale si può ragionevolmente dubitare della sufficienza di una retribuzione a tempo pieno.
Altri criteri, recentemente, si sono aggiunti a questi primi due, caratterizzandosi per la loro oggettiva determinazione economica e per i fini che il legislatore ha conferito agli stessi in termini di soddisfacimento delle esigenze di vita dell'individuo.
Il riferimento è alla cosiddetta offerta congrua di lavoro, il cui rifiuto da parte dei titolari del reddito di cittadinanza comporta la decadenza dal beneficio e all'ammontare del reddito di cittadinanza stesso (come allegato da parte ricorrente).
Prima di procedere all'applicazione dei citati parametri al caso concreto è necessario completare la ricostruzione del regime economico del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
5- Come allegato in ricorso e non contestato, il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato con inquadramento nel livello D della sezione Servizi Fiduciari del
C.C.N.L. Vigilanza.
La declaratoria del livello D fa riferimento ai «lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite».
Tra i profili professionali, per quanto interessa in questa sede, la declaratoria contrattuale individua: «1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
[…]; 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
4) Addetto all'assistenza, al controllo ed alle attività di safety in occasione di manifestazioni ed eventi;
[…]; 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili;
8) Addetto all'attività di reception, attività di gestione
pagina 8 di 14 centralini telefonici, attività di front desk, gestione della corrispondenza, immissione dati».
Anche con riferimento alla retribuzione percepita dal ricorrente, le allegazioni e la documentazione portano ad un risultato non contestato, riconoscendo in capo al per 13 mensilità una retribuzione tabellare pari ad Pt_1 euro 930,00 lordi mensili, oltre euro 20,00 quale componente AFAC, per un totale lordo di euro 950,00 mensili, che, con divisore orario 173 porta ad una paga oraria di 5,49 euro.
Sul punto parte resistente, nei suoi conteggi inserisce alcune voci idonee ad innalzare la paga oraria, ma si tratta di un'operazione non rilevante, da un lato in quanto, in ogni modo, andrebbe effettuata anche in relazione alle retribuzioni previste dagli altri contratti collettivi presi in considerazione dal ricorrente, dall'altro lato perché il parametro da prendere in considerazione deve considerarsi la retribuzione tabellare.
Dalle considerazioni che precedono emerge che, nel caso di specie, la verifica della retribuzione erogata al ricorrente risulta inadeguata in relazione a tutti gli indici citati in precedenza, sul presupposto che in tale operazione di comparazione deve essere considerato il dato retributivo lordo o netto a seconda del parametro impiegato.
Infatti, i parametri che vengono in rilievo sono costituiti in parte da importi lordi – la retribuzione degli altri CCNL – i quali vanno, dunque, messi a confronto con la retribuzione annua lorda e in parte, da valori netti, quali il tasso soglia di povertà (in quanto riferito all'importo necessario ad acquistare i beni e servizi rientranti nel paniere minimo di spesa) e il reddito di cittadinanza (quantificato direttamente senza oneri fiscali e contributivi), che, come tali, richiedono la determinazione della retribuzione annua netta.
6- Per quanto concerne la comparazione della retribuzione percepita dal ricorrente e quella prevista dall'analisi dei contratti collettivi indicati dal Pt_1 stesso, emerge come, a fronte di mansioni di fatto identiche, la retribuzione pagina 9 di 14 prevista dal CCNL Servizi Fiduciari, sia nettamente inferiore a quella degli altri
CCNL allegati.
In particolare, il CCNL Terziario prevede per i lavoratori inquadrati nel VI livello una retribuzione mensile che va dagli euro 1.373,43 lordi del 2016 (pari a euro 8,18 lordi orari) ad euro 1.405,87 lordi del 2019 (pari ad euro 8,4 lordi orari), quindi con una differenza che va da euro 268,21 mensili, fino ad euro 321,17.
Il CCNL Multiservizi prevede per i lavoratori inquadrati nel II livello una retribuzione mensile che va dagli euro 1.173,17 lordi oltre EDR del 2016 (pari a euro
6,84 lordi orari) ad euro 1.233,17 lordi oltre EDR del 2022 (pari ad euro 7,2 lordi orari), quindi con una differenza che va da euro 233,47 mensili, fino ad euro
293,47.
Il CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, infine, prevede per i lavoratori inquadrati nel livello D1 una retribuzione mensile che va dagli euro
1.218,21 lordi del 2016 (pari a euro 7,04 lordi orari) ad euro 1.271,17 lordi del 2020
(pari ad euro 7,4 lordi orari), quindi con una differenza che va da euro 268,21 mensili, fino ad euro 321,17.
Alla luce delle considerazioni svolte, è agevole rilevare come la retribuzione annua lorda percepita dal ricorrente, per un ammontare di euro 12.350,00 lordi è pari ad appena il 76,39% della retribuzione percepita dai lavoratori che svolgono medesime mansioni ed il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Multiservizi, nonché al 74,73% della retribuzione dovuta, a parità di mansioni, ai lavoratori inquadrati secondo il CCNL Proprietari di Fabbricati e addirittura al 67,57% della retribuzione percepita da quanti svolgono le stesse mansioni in rapporti di lavoro regolati dal CCNL Terziario.
In altre parole, il fatto che il per svolgere le mansioni di custode e Pt_1 guardiania si veda retribuito in maniera così sensibilmente inferiore rispetto a quanto previsto da altri tre altri contratti collettivi dotati della stessa rappresentatività per mansioni pressoché identiche, non può non mettere in discussione la presunzione di proporzionalità.
pagina 10 di 14 7- Ad analoghe conclusioni si perviene operando il raffronto tra l'ammontare retributivo netto erogato al ricorrente e il tasso soglia di povertà assoluta.
Dall'importo lordo, infatti, vanno detratte le trattenute mensili fisse presenti in busta paga e, poi, le trattenute fiscali. Il risultato è una retribuzione mensile percepita dal ricorrente in media pari a circa 800,00 euro. Da tale importo, poi, andrebbero detratte ulteriormente le addizionali regionali e comunali, di misura variabile.
Dunque, con riferimento alla posizione del ricorrente (residente a
Malalbergo, quindi, in un centro periferico di area metropolitana del nord), il valore monetario individuato dall'ISTAT va da euro 778,36 del 2016, fino ad euro
812,86 del 2021 (ultimo anno disponibile alla iscrizione del ricorso).
Il raffronto tra i suddetti importi dimostra in modo evidente che la retribuzione netta si colloca al di sotto della soglia.
Ma l'inadeguatezza del salario fissato dal contratto collettivo in esame emerge anche alla luce degli ulteriori parametri valorizzati in questa sede.
In proposito, vale osservare che il legislatore ha individuato quale requisito di accesso al beneficio assistenziale del reddito di cittadinanza il possesso di un reddito ISEE inferiore a 9.360,00 euro, quantificando la misura massima del beneficio riconoscibile ai soggetti privi di reddito nell'importo netto di euro 780,00.
Ebbene, appare significativo che l'importo (massimo) mensile previsto dal D.L. n.
4/2019 al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di contrasto alla povertà
e alla disuguaglianza sia superiore all'importo netto della retribuzione mensile percepita dal ricorrente, che avrebbe la funzione non di contrastare la povertà, ma di garantire una esistenza libera e dignitosa al lavoratore e all'eventuale famiglia del medesimo.
Al tempo stesso, l'offerta “congrua” di lavoro ex art. 4 D.L. 4/2019, pari ad euro 858,00 netti mensili, di nuovo superiore al netto che il ricorrente percepisce mediamente con un rapporto a tempo pieno, applicando il CCNL di settore
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
pagina 11 di 14 In merito a detti aspetti, per l'indice ISTAT il ricorrente ha allegato l'importo relativo ad un nucleo unipersonale, dunque la opzione più favorevole per la parte datoriale, in quanto sensibilmente più bassa di quelle previste per nuclei maggiori.
Circa il reddito di cittadinanza, invece, non vengono in discussione le condizioni che erano previste per la sua percezione, ma la normativa, peraltro non più attuale, è stata solo presa in considerazione per la sua valenza sintomatica in relazione alla esistenza libera e dignitosa (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,
02/10/2023, n. 27711: «Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio , quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall' art. 36 Cost. , e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma
2 c.c. , può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE»).
Pertanto, deve affermarsi la inadeguatezza della retribuzione corrisposta al ricorrente – in base alle previsioni di cui agli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata – sezione Servizi Fiduciari – nel corso del rapporto intercorso con la società convenuta rispetto al parametro costituzionale posto dall'art. 36 Costituzione.
8- Come anticipato, l'ultima operazione da compiere è integrata dalla determinazione dell'ammontare della retribuzione adeguata, dovendosi quindi individuare il trattamento retributivo rispettoso del parametro costituzionale dell'art. 36 Costituzione, prendendo in considerazione i contratti collettivi individuati dalla parte ricorrente come usualmente applicati per disciplinare mansioni identiche a quelle da esso espletate.
Il Contratto Collettivo del terziario non appare idoneo allo scopo.
pagina 12 di 14 Infatti, tale complesso negoziale regola i rapporti dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, dunque in molti settori e attività, anche disomogenee, rispetto ai quali, l'attività di custodia e di controllo dell'accesso nelle aree sorvegliate è svolta da personale interno, con la conseguenza che il tratto caratteristico della categoria è determinato da presupposti completamente diversi rispetto alle società di vigilanza.
Altrettanto da scartare è il CCNL per i dipendenti da Proprietari di
Fabbricati, in quanto presuppone, appunto, la titolarità del bene da sorvegliare e custodire in capo al datore di lavoro, la qual circostanza fa emergere un assetto dei rapporti tra il proprietario/datore di lavoro e il dipendente di natura completamente diversa, tale da giustificare anche una diversità di trattamento.
Al contrario, il CCNL Multiservizi, che regola i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente, si presta ad essere utilizzato in maniera congrua.
Infatti, detto contratto disciplina certamente i sevizi di controllo degli accessi ai servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali e, pur potendo essere afferente a plurime attività, si caratterizza per la tipologia della struttura del rapporto, che involge normalmente appalti di servizio da svolgere, come tali, presso un committente titolare dell'attività imprenditoriale.
Il contratto collettivo in parola inquadra il personale con mansioni analoghe a quelle del ricorrente nel livello II, che può essere utilizzato come parametro di riferimento, in quanto la declaratoria contrattuale descrive attività coincidenti con quelle espletate dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro.
Il contratto in esame fissa poi l'orario di lavoro in 40 ore settimanali, in misura dunque identica all'orario osservato dal ricorrente, considerando le attività come non discontinue, alla luce delle osservazioni spiegate nei punti precedenti.
La retribuzione mensile base, prevista dal CCNL in esame per il periodo in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della convenuta, risulta essere stata calcolata in maniera corretta dalla parte ricorrente e conduce ad una differenza in favore del di euro 22.469,55 oltre interessi sulle somme Pt_1 rivalutate annualmente dalla domanda al saldo effettivo.
pagina 13 di 14 9- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del non svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto:
B) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente dell'importo di euro 22.469,55 oltre interessi sulle somme rivalutate dalla domanda fino al saldo;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
4.500,00 oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bologna il 28/01/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2753/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. GENNARI STEFANO per parte ricorrente persona;
Parte_1
Nonché, per parte resistente l'avv. CASERTANO STEFANO. Controparte_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 14 N. R.G. 2753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2753/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. GENNARI STEFANO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CASERTANO STEFANO e dall'Avv. CASERTANO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto solo in parte, sulla base delle seguenti considerazioni.
pagina 2 di 14 1- Parte ricorrente, agiva in giudizio alla fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: «accertare, all'occorrenza anche in via incidentale, la nullità e/o
l'illegittimità dell'art. 23 CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 parte relativa ai dipendenti non armati, per contrarietà ai principi di cui all'art. 36 Cost. nonché il diritto del ricorrente, ai sensi della medesima previsione costituzionale, di percepire
a decorrere dall'inizio del suo rapporto di lavoro, o dalla data che verrà ritenuta più congrua, un trattamento retributivo in misura non inferiore a quello previsto per
i lavoratori del livello VI° dal CCNL Terziario ovvero quello previsto per i lavoratori di livello 2° del CCNL Multiservizi, ovvero del livello D1 del CCNL dipendenti dei
Proprietari di Fabbricati od altro ritenuto di giustizia, anche determinando in via equitativa la misura della retribuzione sufficiente;
per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in Controparte_1 favore del ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra il trattamento retributivo dovuto secondo i titoli in premessa e quanto effettivamente corrisposto dalla convenuta, calcolato nel periodo che va dall'inizio del rapporto di lavoro sino al termine dello stesso o nel periodo che si riterrà di giustizia, nonché, in ragione di ciò, condannare la resistente al pagamento della differenza maturata sul TFR, ricalcolando all'uopo le somme accantonate anno per anno a tale titolo»
Secondo parte ricorrente, già dipendente della resistente dal marzo 2015 fino al 30 giugno 2022, con mansioni di addetto al servizio di portierato livello D, infatti, la retribuzione riconosciuta dalla parte datoriale, in forza dell'applicazione del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari sarebbe notevolmente inferiore a quella prevista da altri contratti collettivi per mansioni corrispondenti (prendendo in considerazione, in particolare, il CCNL Multiservizi, il
CCNL del Terziario, il CCNL dipendenti proprietari di fabbricati), così come si porrebbe in modo assolutamente incongruo rispetto agli indici ISTAT per determinare la soglia della povertà, nonché all'importo previsto dalla Legge per ottenere il reddito di cittadinanza.
Alla luce di ciò, evidenzia la contrarietà del trattamento retributivo al parametro costituzionale di cui all'art 36 della Costituzione.
pagina 3 di 14 Si costituiva parte resistente evidenziando come il CCNL applicato dalla società sarebbe stato sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, circostanza che sancirebbe legalmente il rispetto dell'art. 36 della Costituzione.
Allega poi che, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, i conteggi effettuati dal sig. arebbe erronei, non prendendo in considerazioni ulteriori Pt_1 emolumenti riconosciuti al dipendente, idonei a rappresentare un quadro favorevole per il ricorrente, che avrebbe sempre avuto una retribuzione lorda superiore ai mille euro mensili in media.
Inoltre, contesta la validità dei criteri proposti dal ricorrente per valutare il mancato rispetto della norma costituzionale.
2- In via pregiudiziale, occorre rilevare che Il principio sancito dall'art. 36 Cost. («il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa») rappresenta il punto di riferimento tanto per il legislatore, quanto per la contrattazione collettiva e, come tale, integra un limite alla facoltà di determinazione del trattamento retributivo da parte degli accordi sindacali.
Sia la giurisprudenza che la legislazione fanno spesso riferimento alla contrattazione collettiva fondandosi su di una presunzione di conformità delle statuizioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, sul presupposto che le scelte sindacali siano prese sempre nell'interesse dei lavoratori, portando, grazie alla rappresentatività e alla conoscenza del mondo del lavoro un carattere fondamentale per garantire un livello retributivo favorevole per i lavoratori.
Ma ciò non toglie che i criteri individuati dalla norma costituzionale siano concetti autonomi, la cui verifica nel caso concreto non può esaurirsi nel loro inserimento nella contrattazione collettiva, potendo anche quest'ultima essere messa in discussione in sede giudiziale.
pagina 4 di 14 Sotto questo aspetto, ad esempio, nel settore delle cooperative vi è stato un intervento normativo che ha individuato il parametro di riferimento della retribuzione proporzionata e sufficiente nel trattamento complessivo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prima con la L. n. 142 del 2001 (art. 3, comma 1: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo») e poi con il D.L.
n. 248 del 2007 (art. 7 comma 4: «Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria»), norme la cui ratio risiede nell'evitare che l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, si traducano in una potenziale lesione dei diritti dei lavoratori proprio sotto il profilo del rispetto dell'art. 36 Costituzione.
3- Già in merito a detto impianto normativo, la Corte Costituzionale, chiamata a vagliare la legittimità della normativa suddetta, ha ricostruito l'intervento legislativo nei termini della individuazione di un parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, senza con ciò comportare un riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo, quanto una sua pagina 5 di 14 utilizzazione quale parametro (appunto) esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte
Costituzionale n. 51 del 2015).
La norma presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito («in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria»), attribuendo così un valore legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, qualificandoli come limite obbligatorio.
Ma si tratta di un parametro esterno, come detto, con la conseguenza che non può escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro di cui deve costituire il corrispettivo, ovvero di sufficienza ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Ne deriva che, in questo caso, la modifica del parametro esterno da parte del giudice non andrebbe ad interferire con la legittimità della norma, cosa che, al contrario, accadrebbe se si trattasse di un parametro interno.
Da quanto detto, ne deriva che, a maggior ragione al di fuori delle ipotesi sopra citate, la circostanza che un contratto collettiva sia stipulato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative non comporti alcun presunzione di conformità al dato costituzionale, situazione ancora più rilevante in quei casi in cui, come in quello oggetto del presente giudizio, il CCNL regolativo del rapporto di lavoro sia decisamente risalente nel tempo (anno 2013 e mai seriamente adeguato nel tempo dal punto di vista economico).
4- Nel merito, il lavoratore che ritenga non adeguate le retribuzioni contrattualmente previste ha l'onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulti, potendosi poi limitare a dimostrare i fatti della sua pretesa
(svolgimento delle mansioni), mentre il giudice che condivida tale censura ha uno specifico onere di motivazione al riguardo (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,
pagina 6 di 14 02/10/2023, n. 27711: «Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio , quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall' art. 36 Cost. , e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma
2 c.c. , può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla direttiva 2022/2041/Ue»).
Detto obbligo motivazionale deve essere articolato in un primo momento sulla individuazione e successiva applicazione dei criteri alla luce dei quali verificare se sussista effettivamente una violazione del parametro costituzionale.
Laddove la risposta si presenti in termini positivi, il passaggio successivo sarà quello di individuare il criterio con su cui parametrare la giusta retribuzione.
Quanto al primo aspetto, In giurisprudenza gli indici che per primi hanno orientato la valutazione sono stati l'importo della retribuzione prevista per mansioni analoghe da altri CCNL e il tasso soglia di povertà assoluta.
Con riferimento al primo criterio, si tratta di valorizzare la quantificazione della retribuzione che le parti sociali, in altre circostanze, hanno ritenuto proporzionata rispetto ad un'attività lavorativa che, avendo ad oggetto mansioni analoghe, può presumersi avere la stessa qualità della prestazione lavorativa oggetto di giudizio, ciò in ottemperanza, quindi, di quel principio generale di presunzione di conformità alla Costituzione della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva.
Il secondo criterio, come detto, è quello del tasso soglia di povertà assoluta, quindi il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.
pagina 7 di 14 Come tale è un criterio che, se non individua un importo automaticamente idoneo a garantire un'esistenza libera e dignitosa, costituisce una soglia al di sotto della quale si può ragionevolmente dubitare della sufficienza di una retribuzione a tempo pieno.
Altri criteri, recentemente, si sono aggiunti a questi primi due, caratterizzandosi per la loro oggettiva determinazione economica e per i fini che il legislatore ha conferito agli stessi in termini di soddisfacimento delle esigenze di vita dell'individuo.
Il riferimento è alla cosiddetta offerta congrua di lavoro, il cui rifiuto da parte dei titolari del reddito di cittadinanza comporta la decadenza dal beneficio e all'ammontare del reddito di cittadinanza stesso (come allegato da parte ricorrente).
Prima di procedere all'applicazione dei citati parametri al caso concreto è necessario completare la ricostruzione del regime economico del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
5- Come allegato in ricorso e non contestato, il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato con inquadramento nel livello D della sezione Servizi Fiduciari del
C.C.N.L. Vigilanza.
La declaratoria del livello D fa riferimento ai «lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite».
Tra i profili professionali, per quanto interessa in questa sede, la declaratoria contrattuale individua: «1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
[…]; 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
4) Addetto all'assistenza, al controllo ed alle attività di safety in occasione di manifestazioni ed eventi;
[…]; 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili;
8) Addetto all'attività di reception, attività di gestione
pagina 8 di 14 centralini telefonici, attività di front desk, gestione della corrispondenza, immissione dati».
Anche con riferimento alla retribuzione percepita dal ricorrente, le allegazioni e la documentazione portano ad un risultato non contestato, riconoscendo in capo al per 13 mensilità una retribuzione tabellare pari ad Pt_1 euro 930,00 lordi mensili, oltre euro 20,00 quale componente AFAC, per un totale lordo di euro 950,00 mensili, che, con divisore orario 173 porta ad una paga oraria di 5,49 euro.
Sul punto parte resistente, nei suoi conteggi inserisce alcune voci idonee ad innalzare la paga oraria, ma si tratta di un'operazione non rilevante, da un lato in quanto, in ogni modo, andrebbe effettuata anche in relazione alle retribuzioni previste dagli altri contratti collettivi presi in considerazione dal ricorrente, dall'altro lato perché il parametro da prendere in considerazione deve considerarsi la retribuzione tabellare.
Dalle considerazioni che precedono emerge che, nel caso di specie, la verifica della retribuzione erogata al ricorrente risulta inadeguata in relazione a tutti gli indici citati in precedenza, sul presupposto che in tale operazione di comparazione deve essere considerato il dato retributivo lordo o netto a seconda del parametro impiegato.
Infatti, i parametri che vengono in rilievo sono costituiti in parte da importi lordi – la retribuzione degli altri CCNL – i quali vanno, dunque, messi a confronto con la retribuzione annua lorda e in parte, da valori netti, quali il tasso soglia di povertà (in quanto riferito all'importo necessario ad acquistare i beni e servizi rientranti nel paniere minimo di spesa) e il reddito di cittadinanza (quantificato direttamente senza oneri fiscali e contributivi), che, come tali, richiedono la determinazione della retribuzione annua netta.
6- Per quanto concerne la comparazione della retribuzione percepita dal ricorrente e quella prevista dall'analisi dei contratti collettivi indicati dal Pt_1 stesso, emerge come, a fronte di mansioni di fatto identiche, la retribuzione pagina 9 di 14 prevista dal CCNL Servizi Fiduciari, sia nettamente inferiore a quella degli altri
CCNL allegati.
In particolare, il CCNL Terziario prevede per i lavoratori inquadrati nel VI livello una retribuzione mensile che va dagli euro 1.373,43 lordi del 2016 (pari a euro 8,18 lordi orari) ad euro 1.405,87 lordi del 2019 (pari ad euro 8,4 lordi orari), quindi con una differenza che va da euro 268,21 mensili, fino ad euro 321,17.
Il CCNL Multiservizi prevede per i lavoratori inquadrati nel II livello una retribuzione mensile che va dagli euro 1.173,17 lordi oltre EDR del 2016 (pari a euro
6,84 lordi orari) ad euro 1.233,17 lordi oltre EDR del 2022 (pari ad euro 7,2 lordi orari), quindi con una differenza che va da euro 233,47 mensili, fino ad euro
293,47.
Il CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, infine, prevede per i lavoratori inquadrati nel livello D1 una retribuzione mensile che va dagli euro
1.218,21 lordi del 2016 (pari a euro 7,04 lordi orari) ad euro 1.271,17 lordi del 2020
(pari ad euro 7,4 lordi orari), quindi con una differenza che va da euro 268,21 mensili, fino ad euro 321,17.
Alla luce delle considerazioni svolte, è agevole rilevare come la retribuzione annua lorda percepita dal ricorrente, per un ammontare di euro 12.350,00 lordi è pari ad appena il 76,39% della retribuzione percepita dai lavoratori che svolgono medesime mansioni ed il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Multiservizi, nonché al 74,73% della retribuzione dovuta, a parità di mansioni, ai lavoratori inquadrati secondo il CCNL Proprietari di Fabbricati e addirittura al 67,57% della retribuzione percepita da quanti svolgono le stesse mansioni in rapporti di lavoro regolati dal CCNL Terziario.
In altre parole, il fatto che il per svolgere le mansioni di custode e Pt_1 guardiania si veda retribuito in maniera così sensibilmente inferiore rispetto a quanto previsto da altri tre altri contratti collettivi dotati della stessa rappresentatività per mansioni pressoché identiche, non può non mettere in discussione la presunzione di proporzionalità.
pagina 10 di 14 7- Ad analoghe conclusioni si perviene operando il raffronto tra l'ammontare retributivo netto erogato al ricorrente e il tasso soglia di povertà assoluta.
Dall'importo lordo, infatti, vanno detratte le trattenute mensili fisse presenti in busta paga e, poi, le trattenute fiscali. Il risultato è una retribuzione mensile percepita dal ricorrente in media pari a circa 800,00 euro. Da tale importo, poi, andrebbero detratte ulteriormente le addizionali regionali e comunali, di misura variabile.
Dunque, con riferimento alla posizione del ricorrente (residente a
Malalbergo, quindi, in un centro periferico di area metropolitana del nord), il valore monetario individuato dall'ISTAT va da euro 778,36 del 2016, fino ad euro
812,86 del 2021 (ultimo anno disponibile alla iscrizione del ricorso).
Il raffronto tra i suddetti importi dimostra in modo evidente che la retribuzione netta si colloca al di sotto della soglia.
Ma l'inadeguatezza del salario fissato dal contratto collettivo in esame emerge anche alla luce degli ulteriori parametri valorizzati in questa sede.
In proposito, vale osservare che il legislatore ha individuato quale requisito di accesso al beneficio assistenziale del reddito di cittadinanza il possesso di un reddito ISEE inferiore a 9.360,00 euro, quantificando la misura massima del beneficio riconoscibile ai soggetti privi di reddito nell'importo netto di euro 780,00.
Ebbene, appare significativo che l'importo (massimo) mensile previsto dal D.L. n.
4/2019 al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di contrasto alla povertà
e alla disuguaglianza sia superiore all'importo netto della retribuzione mensile percepita dal ricorrente, che avrebbe la funzione non di contrastare la povertà, ma di garantire una esistenza libera e dignitosa al lavoratore e all'eventuale famiglia del medesimo.
Al tempo stesso, l'offerta “congrua” di lavoro ex art. 4 D.L. 4/2019, pari ad euro 858,00 netti mensili, di nuovo superiore al netto che il ricorrente percepisce mediamente con un rapporto a tempo pieno, applicando il CCNL di settore
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
pagina 11 di 14 In merito a detti aspetti, per l'indice ISTAT il ricorrente ha allegato l'importo relativo ad un nucleo unipersonale, dunque la opzione più favorevole per la parte datoriale, in quanto sensibilmente più bassa di quelle previste per nuclei maggiori.
Circa il reddito di cittadinanza, invece, non vengono in discussione le condizioni che erano previste per la sua percezione, ma la normativa, peraltro non più attuale, è stata solo presa in considerazione per la sua valenza sintomatica in relazione alla esistenza libera e dignitosa (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,
02/10/2023, n. 27711: «Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio , quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall' art. 36 Cost. , e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma
2 c.c. , può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE»).
Pertanto, deve affermarsi la inadeguatezza della retribuzione corrisposta al ricorrente – in base alle previsioni di cui agli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata – sezione Servizi Fiduciari – nel corso del rapporto intercorso con la società convenuta rispetto al parametro costituzionale posto dall'art. 36 Costituzione.
8- Come anticipato, l'ultima operazione da compiere è integrata dalla determinazione dell'ammontare della retribuzione adeguata, dovendosi quindi individuare il trattamento retributivo rispettoso del parametro costituzionale dell'art. 36 Costituzione, prendendo in considerazione i contratti collettivi individuati dalla parte ricorrente come usualmente applicati per disciplinare mansioni identiche a quelle da esso espletate.
Il Contratto Collettivo del terziario non appare idoneo allo scopo.
pagina 12 di 14 Infatti, tale complesso negoziale regola i rapporti dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, dunque in molti settori e attività, anche disomogenee, rispetto ai quali, l'attività di custodia e di controllo dell'accesso nelle aree sorvegliate è svolta da personale interno, con la conseguenza che il tratto caratteristico della categoria è determinato da presupposti completamente diversi rispetto alle società di vigilanza.
Altrettanto da scartare è il CCNL per i dipendenti da Proprietari di
Fabbricati, in quanto presuppone, appunto, la titolarità del bene da sorvegliare e custodire in capo al datore di lavoro, la qual circostanza fa emergere un assetto dei rapporti tra il proprietario/datore di lavoro e il dipendente di natura completamente diversa, tale da giustificare anche una diversità di trattamento.
Al contrario, il CCNL Multiservizi, che regola i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente, si presta ad essere utilizzato in maniera congrua.
Infatti, detto contratto disciplina certamente i sevizi di controllo degli accessi ai servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali e, pur potendo essere afferente a plurime attività, si caratterizza per la tipologia della struttura del rapporto, che involge normalmente appalti di servizio da svolgere, come tali, presso un committente titolare dell'attività imprenditoriale.
Il contratto collettivo in parola inquadra il personale con mansioni analoghe a quelle del ricorrente nel livello II, che può essere utilizzato come parametro di riferimento, in quanto la declaratoria contrattuale descrive attività coincidenti con quelle espletate dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro.
Il contratto in esame fissa poi l'orario di lavoro in 40 ore settimanali, in misura dunque identica all'orario osservato dal ricorrente, considerando le attività come non discontinue, alla luce delle osservazioni spiegate nei punti precedenti.
La retribuzione mensile base, prevista dal CCNL in esame per il periodo in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della convenuta, risulta essere stata calcolata in maniera corretta dalla parte ricorrente e conduce ad una differenza in favore del di euro 22.469,55 oltre interessi sulle somme Pt_1 rivalutate annualmente dalla domanda al saldo effettivo.
pagina 13 di 14 9- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del non svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto:
B) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente dell'importo di euro 22.469,55 oltre interessi sulle somme rivalutate dalla domanda fino al saldo;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
4.500,00 oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bologna il 28/01/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 14 di 14