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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3275 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 17.08.1984, residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Danti 11 presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Tiburzi, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo (p.e.c.:
; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Romano Farina e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Villanova di Guidonia (RM), Via Alessandro La Marna n. 36, giusta procura in calce all'atto di costituzione (p.e.c.: ; Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la “Voglia il Tribunale di Perugia: 1) pronunciare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 01/06/2013 in Agello di Magione (PG) tra i Sig.ri e , trascritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune: anno 2013, n. 6, parte II, serie
A, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magione di provvedere all'annotazione della emananda sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i _1 Per_2
genitori e la loro collocazione presso la madre, con conferma dell'assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Agello di Magione, Via Frate Egidio 20;
3) confermare l'attuale regime di frequentazione dei figli con il padre che potrà vedere e tenere con sé i minori ogni volta che vorrà previo accordo con la madre, e comunque: a fine settimana alternati, dalle h.
9.00 del sabato alle h. 19.00 della domenica sera, con onere a suo carico di comunicare l'eventuale necessità di modificare gli orari indicati, con preavviso di almeno una settimana;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il 24 e 25 dicembre con uno ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro genitore;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno e con l'altro genitore. Con onere da parte del di informare la madre sul luogo ove terrà con sé i bambini nei CP_1
giorni di visita;
4) confermare che il debba corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
a decorrere dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di €
500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, ricreative, scolastiche e sportive) documentate e, qualora sia possibile non ricorrendone l'urgenza, previamente concordate tra le parti, con attribuzione alla madre dell'intero ammontare dell'assegno unico;
5) dichiarare che i coniugi nulla si devono reciprocamente a titolo di assegno divorzile o di mantenimento. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con rigetto di ogni altra domanda avanzata da controparte”. per il “nel riportarsi a quanto articolato, dedotto e richiesto nei precedenti scritti, nei CP_1
verbali di udienza che devono intendersi ritrascritti ed alla documentazione prodotta, qui integralmente richiamata, insiste nella richiesta di accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del 17.5.2024 e precisate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 30.12.2024, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente procedimento oltre accessori di Legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati, non ha fatto pervenire le proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.7.23 ha convenuto in giudizio il coniuge, Parte_1
esponendo: di aver contratto con lui matrimonio concordatario il 1.6.2013 e che dall'unione sono nati, nel 2011 e nel 2016, i figli e;
che con decreto del 31.5.19 il _1 Per_2
Tribunale di Perugia ha omologato la separazione consensuale alle condizioni concordate tra i coniugi, che prevedevano tra l'altro l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori, la disciplina delle visite paterne e un assegno di mantenimento in capo al padre di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Ha aggiunto di lavorare come operaia stagionale presso la Nestlè Italia spa, con redditi di euro
14.000 nell'anno 2023, e che il marito, che da fine 2021 aveva iniziato a lamentare problemi lavorativi, aveva iniziato a non adempire con regolarità agli obblighi assunti in separazione inerenti il pagamento della propria quota di mutuo, il mantenimento dei figli e le spese straordinarie, accumulando un debito di circa 10.000,00 euro, ed inoltre non forniva informazioni circa il luogo ove si era trasferito a vivere a Roma e l'attività lavorativa svolta, tanto da costringerla a rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per avere notizie sulla sua situazione lavorativa. La ricorrente ha pertanto chiesto disporsi l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, riservando al momento in cui il resistente avesse fornito informazioni sul luogo dove viva la disciplina delle visite e frequentazioni, confermando l'importo degli assegni di mantenimento stabiliti in separazione ed aumentando al 70% la quota di partecipazione alle spese straordinarie dovuta dal resistente.
Il sig. con atto del 13.1.24 ha eccepito il mancato rispetto dei termini a difesa e CP_1
chiesto la fissazione di altra udienza. Con decreto del 23.1.24 veniva fissata per la comparizione personale delle parti l'udienza del 18.3.24.
Nella memoria di costituzione depositata il 17.5.24 il resistente ha esposto di avere iniziato nel
2019 a lavorare come rappresentante per un'azienda alimentare e di avere attraversato, nel periodo della pandemia, gravi difficoltà economiche e finanziarie che non gli avevano consentito di far fronte agli impegni assunti al momento della separazione circa il pagamento del mutuo, gli assegni di mantenimento e le spese straordinarie;
di avere quindi avere versato quello che poteva. Ha aggiunto di essersi trasferito ad a dicembre 2023 prendendo in CP_2
affitto una abitazione per l'esigenza di trovare un mercato più favorevole dove svolgere la propria attività lavorativa. Ha concluso chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata.
In esito all'udienza del 9.7.24, ove le parti, comparse personalmente venivano sentite, il giudice, dando atto del sostanziale accordo delle parti sulle statuizioni accessorie, adottava i provvedimenti di cui all'art. 473- bis.22 c.p.c. confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto del 31.5.19, ad eccezione della disciplina relativa alla frequentazione paterna, che veniva modificata in modo da tenere conto della intervenuta distanza geografica tra il luogo ove sono rimasti a vivere i minori con la madre (Agello di
Magione) ed il luogo ove si è trasferito a vivere il padre ( ). CP_2
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la decisione ex art. 473bis.28 c.p.c., con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
Alla successiva udienza del 4.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
*** Sussistono senza dubbio i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesta da entrambe le parti. La separazione si protrae senza soluzione di continuità dal provvedimento di omologa del Tribunale di Perugia del 31.5.2019 e dal tenore delle pretese avanzate dalle parti si evince che è irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 così come modificato dalla legge 55/15, secondo cui può domandarsi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia omologata la separazione personale dei coniugi e la stessa si è protratta per almeno sei mesi, a far data dal momento della data dell'udienza di comparizione dei coniugi.
Con riferimento alla regolamentazione delle questioni inerenti i figli minori e _1
, le parti concordano sulla pronuncia di affidamento condiviso, sulla collocazione Per_2
abitativa presso la madre e sulla conseguente assegnazione a lei della casa coniugale. Su tali aspetti il Collegio ritiene di dover provvedere in conformità, trattandosi di assetto conforme al prevalente interesse dei minori. Quanto alla disciplina delle occasioni di frequentazione padre-figli, le parti sono egualmente concordi nel chiedere la conferma di quanto stabilito nell'ordinanza di cui all'art. 473- bis.22
c.p.c. del 10.7.2024. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che vorrà previo accordo con la madre, e comunque in mancanza di accordo: a fine settimana alternati, dalle 9.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica sera, onerando il di CP_1 comunicare l'eventuale necessità di modificare gli orari indicati, con preavviso di almeno una settimana;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il 24 e 25 dicembre con uno ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro genitore;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno e con l'altro genitore;
il avrà cura di CP_1
informare la madre sul luogo ove terrà con sé i bambini nei giorni di visita.
Infine, le parti concordano sull'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli pari a € 500,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, come concordato in fase di separazione e confermato nell'ordinanza di cui all'art. 473- bis.22 c.p.c. del 10.7.2024. Su tali aspetti il Collegio ritiene di dover provvedere in conformità, risultando congrui gli importi indicati, in considerazione delle condizioni economiche sì come riferite dalle parti (la ricorrente ha dichiarato di lavorare come operaia a chiamata presso la Nestlé, e di aver percepito nel 2021 redditi per € 4.259,00, nel 2022 € 7.634,00, nel 2023 € 14.000,00; il resistente ha dichiarato di lavorare come rappresentante dell'azienda San Carlo Gruppo
Alimentare e di percepire redditi complessivi pari a € 8.233,00 per l'anno 2020, € 12.308,00 per il 2021, ed € 13.798,00 per il 2022) ed anche tenuto delle esigenze di spesa rapportate all'età dei figli minori.
Le spese di lite, infine, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1.6.2013 a Magione
(PG) tra , nata a [...], e , nato a Parte_1 CP_1
Perugia il 14.05.1983, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Magione (PG) al n. 6, parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e _1
, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, alla quale per Per_2
l'effetto assegna la casa coniugale.
3) Dispone che potrà vedere e tenere con sé i figli minori e CP_1 _1 Per_2 ogni volta che vorrà previo accordo con la madre, e comunque: a fine settimana alternati, dalle 9.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica sera, onerando il di comunicare CP_1
l'eventuale necessità di modificare gli orari indicati, con preavviso di almeno una settimana;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il 24 e 25 dicembre con uno ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro genitore;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno e con l'altro genitore;
il avrà CP_1 cura di informare la madre sul luogo ove terrà con sé i bambini nei giorni di visita.
4) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno CP_1 Parte_1 cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extra- scolastiche, da sostenersi nel loro interesse.
5) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3275 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 17.08.1984, residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Danti 11 presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Tiburzi, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo (p.e.c.:
; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Romano Farina e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Villanova di Guidonia (RM), Via Alessandro La Marna n. 36, giusta procura in calce all'atto di costituzione (p.e.c.: ; Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la “Voglia il Tribunale di Perugia: 1) pronunciare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 01/06/2013 in Agello di Magione (PG) tra i Sig.ri e , trascritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune: anno 2013, n. 6, parte II, serie
A, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magione di provvedere all'annotazione della emananda sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i _1 Per_2
genitori e la loro collocazione presso la madre, con conferma dell'assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Agello di Magione, Via Frate Egidio 20;
3) confermare l'attuale regime di frequentazione dei figli con il padre che potrà vedere e tenere con sé i minori ogni volta che vorrà previo accordo con la madre, e comunque: a fine settimana alternati, dalle h.
9.00 del sabato alle h. 19.00 della domenica sera, con onere a suo carico di comunicare l'eventuale necessità di modificare gli orari indicati, con preavviso di almeno una settimana;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il 24 e 25 dicembre con uno ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro genitore;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno e con l'altro genitore. Con onere da parte del di informare la madre sul luogo ove terrà con sé i bambini nei CP_1
giorni di visita;
4) confermare che il debba corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
a decorrere dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di €
500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, ricreative, scolastiche e sportive) documentate e, qualora sia possibile non ricorrendone l'urgenza, previamente concordate tra le parti, con attribuzione alla madre dell'intero ammontare dell'assegno unico;
5) dichiarare che i coniugi nulla si devono reciprocamente a titolo di assegno divorzile o di mantenimento. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con rigetto di ogni altra domanda avanzata da controparte”. per il “nel riportarsi a quanto articolato, dedotto e richiesto nei precedenti scritti, nei CP_1
verbali di udienza che devono intendersi ritrascritti ed alla documentazione prodotta, qui integralmente richiamata, insiste nella richiesta di accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del 17.5.2024 e precisate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 30.12.2024, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente procedimento oltre accessori di Legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati, non ha fatto pervenire le proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.7.23 ha convenuto in giudizio il coniuge, Parte_1
esponendo: di aver contratto con lui matrimonio concordatario il 1.6.2013 e che dall'unione sono nati, nel 2011 e nel 2016, i figli e;
che con decreto del 31.5.19 il _1 Per_2
Tribunale di Perugia ha omologato la separazione consensuale alle condizioni concordate tra i coniugi, che prevedevano tra l'altro l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori, la disciplina delle visite paterne e un assegno di mantenimento in capo al padre di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Ha aggiunto di lavorare come operaia stagionale presso la Nestlè Italia spa, con redditi di euro
14.000 nell'anno 2023, e che il marito, che da fine 2021 aveva iniziato a lamentare problemi lavorativi, aveva iniziato a non adempire con regolarità agli obblighi assunti in separazione inerenti il pagamento della propria quota di mutuo, il mantenimento dei figli e le spese straordinarie, accumulando un debito di circa 10.000,00 euro, ed inoltre non forniva informazioni circa il luogo ove si era trasferito a vivere a Roma e l'attività lavorativa svolta, tanto da costringerla a rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per avere notizie sulla sua situazione lavorativa. La ricorrente ha pertanto chiesto disporsi l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, riservando al momento in cui il resistente avesse fornito informazioni sul luogo dove viva la disciplina delle visite e frequentazioni, confermando l'importo degli assegni di mantenimento stabiliti in separazione ed aumentando al 70% la quota di partecipazione alle spese straordinarie dovuta dal resistente.
Il sig. con atto del 13.1.24 ha eccepito il mancato rispetto dei termini a difesa e CP_1
chiesto la fissazione di altra udienza. Con decreto del 23.1.24 veniva fissata per la comparizione personale delle parti l'udienza del 18.3.24.
Nella memoria di costituzione depositata il 17.5.24 il resistente ha esposto di avere iniziato nel
2019 a lavorare come rappresentante per un'azienda alimentare e di avere attraversato, nel periodo della pandemia, gravi difficoltà economiche e finanziarie che non gli avevano consentito di far fronte agli impegni assunti al momento della separazione circa il pagamento del mutuo, gli assegni di mantenimento e le spese straordinarie;
di avere quindi avere versato quello che poteva. Ha aggiunto di essersi trasferito ad a dicembre 2023 prendendo in CP_2
affitto una abitazione per l'esigenza di trovare un mercato più favorevole dove svolgere la propria attività lavorativa. Ha concluso chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata.
In esito all'udienza del 9.7.24, ove le parti, comparse personalmente venivano sentite, il giudice, dando atto del sostanziale accordo delle parti sulle statuizioni accessorie, adottava i provvedimenti di cui all'art. 473- bis.22 c.p.c. confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto del 31.5.19, ad eccezione della disciplina relativa alla frequentazione paterna, che veniva modificata in modo da tenere conto della intervenuta distanza geografica tra il luogo ove sono rimasti a vivere i minori con la madre (Agello di
Magione) ed il luogo ove si è trasferito a vivere il padre ( ). CP_2
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la decisione ex art. 473bis.28 c.p.c., con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
Alla successiva udienza del 4.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
*** Sussistono senza dubbio i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiesta da entrambe le parti. La separazione si protrae senza soluzione di continuità dal provvedimento di omologa del Tribunale di Perugia del 31.5.2019 e dal tenore delle pretese avanzate dalle parti si evince che è irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 così come modificato dalla legge 55/15, secondo cui può domandarsi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando sia omologata la separazione personale dei coniugi e la stessa si è protratta per almeno sei mesi, a far data dal momento della data dell'udienza di comparizione dei coniugi.
Con riferimento alla regolamentazione delle questioni inerenti i figli minori e _1
, le parti concordano sulla pronuncia di affidamento condiviso, sulla collocazione Per_2
abitativa presso la madre e sulla conseguente assegnazione a lei della casa coniugale. Su tali aspetti il Collegio ritiene di dover provvedere in conformità, trattandosi di assetto conforme al prevalente interesse dei minori. Quanto alla disciplina delle occasioni di frequentazione padre-figli, le parti sono egualmente concordi nel chiedere la conferma di quanto stabilito nell'ordinanza di cui all'art. 473- bis.22
c.p.c. del 10.7.2024. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che vorrà previo accordo con la madre, e comunque in mancanza di accordo: a fine settimana alternati, dalle 9.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica sera, onerando il di CP_1 comunicare l'eventuale necessità di modificare gli orari indicati, con preavviso di almeno una settimana;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il 24 e 25 dicembre con uno ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro genitore;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno e con l'altro genitore;
il avrà cura di CP_1
informare la madre sul luogo ove terrà con sé i bambini nei giorni di visita.
Infine, le parti concordano sull'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli pari a € 500,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, come concordato in fase di separazione e confermato nell'ordinanza di cui all'art. 473- bis.22 c.p.c. del 10.7.2024. Su tali aspetti il Collegio ritiene di dover provvedere in conformità, risultando congrui gli importi indicati, in considerazione delle condizioni economiche sì come riferite dalle parti (la ricorrente ha dichiarato di lavorare come operaia a chiamata presso la Nestlé, e di aver percepito nel 2021 redditi per € 4.259,00, nel 2022 € 7.634,00, nel 2023 € 14.000,00; il resistente ha dichiarato di lavorare come rappresentante dell'azienda San Carlo Gruppo
Alimentare e di percepire redditi complessivi pari a € 8.233,00 per l'anno 2020, € 12.308,00 per il 2021, ed € 13.798,00 per il 2022) ed anche tenuto delle esigenze di spesa rapportate all'età dei figli minori.
Le spese di lite, infine, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1.6.2013 a Magione
(PG) tra , nata a [...], e , nato a Parte_1 CP_1
Perugia il 14.05.1983, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Magione (PG) al n. 6, parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e _1
, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, alla quale per Per_2
l'effetto assegna la casa coniugale.
3) Dispone che potrà vedere e tenere con sé i figli minori e CP_1 _1 Per_2 ogni volta che vorrà previo accordo con la madre, e comunque: a fine settimana alternati, dalle 9.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica sera, onerando il di comunicare CP_1
l'eventuale necessità di modificare gli orari indicati, con preavviso di almeno una settimana;
per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il 24 e 25 dicembre con uno ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro genitore;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno e con l'altro genitore;
il avrà CP_1 cura di informare la madre sul luogo ove terrà con sé i bambini nei giorni di visita.
4) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno CP_1 Parte_1 cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di euro 500,00 (euro 250,00 ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extra- scolastiche, da sostenersi nel loro interesse.
5) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)