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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in grado di appello iscritta al n. 268 del ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1716 del 26.06.2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Taranto,
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Edmondo Ruggiero Parte_1
Appellante
E
in persona del l.r. p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Antonella Lamanna e Antonio Andriulli CP_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26/07/2021, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1716 del 26.06.2021 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, ha rigettato la domanda dal medesimo proposta volta ad ottenere il pagamento in suo favore da parte CP_ dell' della residua somma di euro 9.176,17 a titolo di saldo TFR o, in subordine, al pagamento della medesima somma da parte dell' in favore del Fondo di previdenza complementare dei CP_1 giornalisti italiani, avendo lavorato alle dipendenze della dichiarata fallita con sentenza CP_2
n. 31/2017 del Tribunale di Taranto.
1.2. In particolare, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda principale relativa al pagamento CP_ diretto da parte dell' del trattamento di fine rapporto atteso che ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dlgs 27.1.1992 n. 80, è esclusa l'erogazione diretta del t.f.r. al lavoratore da parte del fondo di garanzia, potendo, quest'ultimo, integrare nella gestione di previdenza complementare
“interessata”, i contributi omessi. CP_
1.3. Il Tribunale ha rigettato, altresì, la domanda subordinata di pagamento da parte dell' in favore del fondo di previdenza complementare aderendo, per un verso, all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini della nascita CP_ dell'obbligazione del fondo di garanzia gestito dall' non è sufficiente che il credito sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale, occorrendo accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l'obbligo di tutela assicurativa
(richiamando Cass. 28.11.2019 n. 31128) e, per altro verso, ritenendo non provata l'omissione datoriale per il periodo 1.1.2010-31.1.2012, non desumibile né dallo stato passivo del fallimento – dichiarato esecutivo in data 13.9.2017 – contenente solo l'indicazione del credito pari ad €
13.411,00 a titolo di TFR, né dal modello SR95 per diversità di contenuto del medesimo atto prodotto dalle parti atteso che detto importo, presente nel modello prodotto dall'istante, non è CP_ risultato presente nel modello prodotto dall'
Il Tribunale ha, altresì evidenziato che nel Modello SR98 del 9.4.2019 e nella missiva del 9.5.2019 redatti dal Fondo di Previdenza complementare dei giornalisti italiani vi è il riferimento al solo CP_ periodo contributivo degli anni 2008 e 2009 per i quali l' ha provveduto ad integrare l'importo pari ad €5.332,88, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria.
Del pari, il Tribunale non ha rinvenuto elementi utili nei modelli Cud per gli anni 2012 e 2013 nei quali vi è l'indicazione dei versamenti delle somme al Fondo di previdenza complementare, con la specificazione che la somma di € 13.411,00, nel CUD 2012 è riferita al tfr maturato dall'1.1.2001 e rimasto in azienda.
1.4. Con i motivi di appello, il ha, in primo luogo, denunciato la motivazione apparente Parte_1 della sentenza avendo il giudice di primo grado aderito, senza motivazione specifica e senza l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al cambiamento di orientamento da parte CP_ della più recente giurisprudenza a sezione semplici in relazione alla possibilità da parte dell' di contestare l'accertamento del credito contenuto nello stato passivo fallimentare.
L'appellante, in secondo luogo, ha censurato la sentenza per non essere stati valutati documenti decisivi che avrebbero portato ad una diversa decisione.
In specie, ha dedotto che: 1) per il periodo ottobre 2010-31.1.2012 parte datrice di lavoro non ha provveduto ad inviare le liste (o distinte) di contribuzione;
2) dal raffronto dell'estratto contributivo allegato alla nota del FPCGI del 4.11.2013 – nuovamente prodotta in appello – con la CU 2012
(punto “413”, relativo alla descrizione dell'ammontare complessivo delle trattenute effettuate per la devoluzione delle quote TFR), il Tribunale doveva accorgersi della inverosimile corrispondenza tra i contributi presenti nella posizione previdenziale dell'aderente ed il totale complessivo delle quote di TFR dovute alla previdenza complementare, trattenute sulle retribuzioni e non versate;
3) dalle buste paga si evincono le voci “comunicazione TFR” e le trattenute effettate per la quota contributiva dovuta dall'aderente e dall'azienda all'ente gestore la previdenza complementare, non dichiarate e non versate;
4) in seguito ad ulteriore richiesta dell'istante in data 19.7.2021, il fondo di previdenza complementare ha inviato l'estratto contributivo aggiornato da cui si evince la mancanza dei contributi per le annualità 2010/2012.
Rivendicato, pertanto, il suo diritto ai sensi dell'art. 5 dlgs 80/1992, alla copertura delle quote di
TFR destinate alla previdenza complementare che la ha trattenuto omettendo di versarle al CP_2 ha concluso chiedendo “a. nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente CP_3 gravame e per l'effetto,in riforma integrale della sentenza impugnata, accogliere la domanda già avanzata in primo grado in quanto adeguatamente dimostrativa del diritto di credito azionato;
b. condannare, per l'effetto, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del della somma pari ad € 9.176,17 (Euro CP_3
Novemilacentosettantasei/17), a titolo di quota di T.F.R. che la ha Controparte_4 trattenuto ed omesso di versare nel periodo ricompreso tra il 1.1.2010 ed il 31.1.2012 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c. in subordine, condannare l'Ente previdenziale, in persona del legale rappresentante p.t., alla minor somma che dovesse ritenersi di giustizia”. CP_
1.5. L ritualmente costituito, ha contestato l'appello chiedendone il rigetto, evidenziando che la nuova documentazione prodotta (estratto contributivo richiesto al FPCGI in data 19.7.2021 e le buste paga relative ai mesi di gennaio e luglio 2011), pur inammissibile in quanto effettuata in modo non conforme alle regole procedurali, non proverebbe il credito azionato stante il contenuto del CUD 2012 in relazione all'importo azionato riferibile al TFR maturato in azienda, la mancata indicazione della somma pretesa nel Modello SR95, il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo precedentemente azionato, la inconcludenza dei dati riportati nel prospetto del Fondo del 27.7.2021 mancando la specificazione del rapporto di lavoro collegato, degli importi mensili dovuti in mancanza di altra specificazione.
1.6. La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti, all'esito dell'udienza di discussione è stata decisa con lettura del dispositivo.
2. L'appello è infondato per quanto di ragione, potendosi esaminare congiuntamente i motivi proposti.
2.1. Parte appellante ha dedotto il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle quote di
TFR al Fondo di Previdenza Complementare. CP_ Rivendica, pertanto, il suo diritto alla integrazione da parte dell' ex art. 5 Dlgs 80/92 dei CP_ contributi che la società ha omesso di versare, al netto delle somme nelle more versate dall' per il periodo 2008-2009, attesa l'ammissione del suo credito al passivo fallimentare.
2.2. Deve, invero, ribadirsi anche in questa sede – in quanto condivisibile per le argomentazioni svolte ripetutamente dalla Suprema Corte – il principio in forza del quale “l'art. 2 della l. n. 297 del
1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta;
inoltre, poiché il
t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l' che è CP_1 estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n.
297 del 1982” (ved. Sez. L - , Sentenza n. 4897 del 23/02/2021, in continuità con Cass. n.
19277/2018 e da altre sentenze quali Cass. n. 23047 del 2018; Cass. n. 23775 del 2018; Cass. n.
23776 del 2018; Cass. n. 14348 del 2019; Cass. n. 5376 del 2020, che hanno consolidato l'interpretazione adottata).
Anche di recente è stato rimarcato il principio in forza del quale “la definitività dello stato passivo, mentre impedisce all di opporre eccezioni derivanti da ragioni volte a contestare l'esistenza o CP_1
l'entità del credito in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, non preclude all di contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria CP_5 obbligazione previdenziale, che resta appunto autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile (Cass. nr. 19277 del 2018, cit.): le risultanze dello stato passivo non sono infatti opponibili all' in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui CP_1 ricorrere venga ad esistenza l'obbligo della tutela previdenziale (Cass. nr. 38696 del 2021), ché altrimenti, in considerazione dell'estraneità dell'ente al rapporto di lavoro e alle procedure esecutive (anche concorsuali) intentate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, verrebbe ad essere vulnerato il diritto dell'ente alla difesa in giudizio, sancito per tutti dall'art. 24 Cost.
(così, espressamente, ancora Cass. nr. 19277 del 2018, cit.)” (Cassazione civile sez. lav.,
27/01/2025, n.1860).
Il primo giudice ha correttamente richiamato, seppure sinteticamente, i principi giurisprudenziali costantemente espressi dalla Suprema Corte.
Preme, altresì, evidenziarsi che la Suprema Corte ha precisato che il credito retributivo del lavoratore, accantonato dal datore di lavoro per destinazione al Fondo di previdenza complementare, assume natura previdenziale solo al momento in cui avviene effettivamente il versamento al Fondo. In caso di inadempienza del datore di lavoro, il vincolo di destinazione delle risorse non si attua e il lavoratore riprende la piena disponibilità delle stesse come retribuzione (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 30/03/2025, n.8375; v. altresì, Sez. L, Sentenza n. 18477 del
2023).
2.3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto il mancato pagamento della quota tfr al fondo di previdenza complementare per il periodo ottobre 2010-gennaio 2012.
Tuttavia, le risultanze processuali non consentono di ritenere provato l'inadempimento datoriale in ordine al pagamento delle quote del tfr alla previdenza complementare.
Già dalle stesse comunicazioni e dichiarazioni provenienti dal Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani (v. comunicazioni del 4.11.2013, 24.11.2014, del 6.5.2019 e dichiarazione di cui al Modello SR98 del 9.4.2019), emerge che l'unico periodo nel quale con certezza vi è stata omissione contributiva ha riguardato le annualità 2008/2009 per gli specifici importi determinati CP_ dallo stesso ente e per i quali l' ha effettuato i relativi versamenti per le omissioni contributive pari ad € 4.234,83 (oltre rivalutazione per € 1.098,05, per un totale versato di € 5.332,88).
Di alcun ausilio si presentano, a supporto della tesi di parte appellante, le difese svolte con riguardo al contenuto della Certificazione Unica del 2012 rispetto alla quale, appare, comunque emergere un diverso importo rispetto a quello dedotto in giudizio ed ammesso al passivo fallimentare quale somma destinata ad alimentare il Fondo.
Inoltre, il giudice di prime cure correttamente ha rilevato la mancanza di corrispondenza del contenuto del Modello SR95 prodotto da entrambe le parti in causa, atteso che l'importo azionato in giudizio (€ 13.411,00) è compilato solo nel documento prodotto dall'appellante, risultando, di CP_ contro, assente nel Modello SR95 prodotto dall' e allegato dal nella relativa domanda Parte_1 amministrativa.
Inoltre, già nella domanda di insinuazione al passivo e nella stessa ripartizione del passivo, la somma di € 13.411,00 è indicata come imputabile al trattamento di fine rapporto e non anche specificatamente al Fondo di Previdenza Complementare.
Le censure svolte alla sentenza in ordine alla mancata valutazione delle buste paga prodotte non si presentano fondanti atteso che la produzione parziale delle stesse rispetto all'intero periodo oggetto di causa (da ottobre 2010 al 31.1.2012), non consente di determinare con esattezza il complessivo importo oggetto di dedotta omessa contribuzione, risalente nel tempo rispetto alla domanda amministrativa del 29.5.2019.
2.4.Circa l'ulteriore nuovo documento prodotto unitamente al ricorso in appello relativo alla scheda dei versamenti mancanti inviati dal Fondo in data 27.7.2021 in seguito alla pec dell'appellante del 19.7.2021, seppure voglia prescindersi dalla valutazione circa la sua ammissibilità rispetto alle preclusioni assertive e probatorie di rito ed in relazione al principio in forza del quale “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art.
437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado” (Sez. L - , Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018), deve rilevarsi la sua inconcludenza ai fini del decidere, mancando nello stesso sia la specifica riferibilità dei periodi contributivi al rapporto di lavoro con la sia l'importo dei contributi omessi, non evincibile, neppure in minor misura, CP_2 con certezza dal complessivo esame delle risultanze processuali alla luce di tutto quanto innanzi motivato.
3. L'appello, pertanto, deve essere rigettato, con l'assorbimento di ogni altra questione proposta, in applicazione del principio della ragion liquida in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cassazione civile, sez. III, 16/05/2006, n. 11356).
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività processuale svolta.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un.,
n. 4315 del 2020).
PQM
Definitivamente pronunciando, così dispone: - rigetta l'appello; - condanna parte appellante al CP_ pagamento in favore dell' delle spese di lite liquidate in € 1900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, come in motivazione.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in grado di appello iscritta al n. 268 del ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1716 del 26.06.2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Taranto,
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Edmondo Ruggiero Parte_1
Appellante
E
in persona del l.r. p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Antonella Lamanna e Antonio Andriulli CP_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26/07/2021, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1716 del 26.06.2021 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, ha rigettato la domanda dal medesimo proposta volta ad ottenere il pagamento in suo favore da parte CP_ dell' della residua somma di euro 9.176,17 a titolo di saldo TFR o, in subordine, al pagamento della medesima somma da parte dell' in favore del Fondo di previdenza complementare dei CP_1 giornalisti italiani, avendo lavorato alle dipendenze della dichiarata fallita con sentenza CP_2
n. 31/2017 del Tribunale di Taranto.
1.2. In particolare, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda principale relativa al pagamento CP_ diretto da parte dell' del trattamento di fine rapporto atteso che ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dlgs 27.1.1992 n. 80, è esclusa l'erogazione diretta del t.f.r. al lavoratore da parte del fondo di garanzia, potendo, quest'ultimo, integrare nella gestione di previdenza complementare
“interessata”, i contributi omessi. CP_
1.3. Il Tribunale ha rigettato, altresì, la domanda subordinata di pagamento da parte dell' in favore del fondo di previdenza complementare aderendo, per un verso, all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini della nascita CP_ dell'obbligazione del fondo di garanzia gestito dall' non è sufficiente che il credito sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale, occorrendo accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l'obbligo di tutela assicurativa
(richiamando Cass. 28.11.2019 n. 31128) e, per altro verso, ritenendo non provata l'omissione datoriale per il periodo 1.1.2010-31.1.2012, non desumibile né dallo stato passivo del fallimento – dichiarato esecutivo in data 13.9.2017 – contenente solo l'indicazione del credito pari ad €
13.411,00 a titolo di TFR, né dal modello SR95 per diversità di contenuto del medesimo atto prodotto dalle parti atteso che detto importo, presente nel modello prodotto dall'istante, non è CP_ risultato presente nel modello prodotto dall'
Il Tribunale ha, altresì evidenziato che nel Modello SR98 del 9.4.2019 e nella missiva del 9.5.2019 redatti dal Fondo di Previdenza complementare dei giornalisti italiani vi è il riferimento al solo CP_ periodo contributivo degli anni 2008 e 2009 per i quali l' ha provveduto ad integrare l'importo pari ad €5.332,88, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria.
Del pari, il Tribunale non ha rinvenuto elementi utili nei modelli Cud per gli anni 2012 e 2013 nei quali vi è l'indicazione dei versamenti delle somme al Fondo di previdenza complementare, con la specificazione che la somma di € 13.411,00, nel CUD 2012 è riferita al tfr maturato dall'1.1.2001 e rimasto in azienda.
1.4. Con i motivi di appello, il ha, in primo luogo, denunciato la motivazione apparente Parte_1 della sentenza avendo il giudice di primo grado aderito, senza motivazione specifica e senza l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al cambiamento di orientamento da parte CP_ della più recente giurisprudenza a sezione semplici in relazione alla possibilità da parte dell' di contestare l'accertamento del credito contenuto nello stato passivo fallimentare.
L'appellante, in secondo luogo, ha censurato la sentenza per non essere stati valutati documenti decisivi che avrebbero portato ad una diversa decisione.
In specie, ha dedotto che: 1) per il periodo ottobre 2010-31.1.2012 parte datrice di lavoro non ha provveduto ad inviare le liste (o distinte) di contribuzione;
2) dal raffronto dell'estratto contributivo allegato alla nota del FPCGI del 4.11.2013 – nuovamente prodotta in appello – con la CU 2012
(punto “413”, relativo alla descrizione dell'ammontare complessivo delle trattenute effettuate per la devoluzione delle quote TFR), il Tribunale doveva accorgersi della inverosimile corrispondenza tra i contributi presenti nella posizione previdenziale dell'aderente ed il totale complessivo delle quote di TFR dovute alla previdenza complementare, trattenute sulle retribuzioni e non versate;
3) dalle buste paga si evincono le voci “comunicazione TFR” e le trattenute effettate per la quota contributiva dovuta dall'aderente e dall'azienda all'ente gestore la previdenza complementare, non dichiarate e non versate;
4) in seguito ad ulteriore richiesta dell'istante in data 19.7.2021, il fondo di previdenza complementare ha inviato l'estratto contributivo aggiornato da cui si evince la mancanza dei contributi per le annualità 2010/2012.
Rivendicato, pertanto, il suo diritto ai sensi dell'art. 5 dlgs 80/1992, alla copertura delle quote di
TFR destinate alla previdenza complementare che la ha trattenuto omettendo di versarle al CP_2 ha concluso chiedendo “a. nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente CP_3 gravame e per l'effetto,in riforma integrale della sentenza impugnata, accogliere la domanda già avanzata in primo grado in quanto adeguatamente dimostrativa del diritto di credito azionato;
b. condannare, per l'effetto, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del della somma pari ad € 9.176,17 (Euro CP_3
Novemilacentosettantasei/17), a titolo di quota di T.F.R. che la ha Controparte_4 trattenuto ed omesso di versare nel periodo ricompreso tra il 1.1.2010 ed il 31.1.2012 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c. in subordine, condannare l'Ente previdenziale, in persona del legale rappresentante p.t., alla minor somma che dovesse ritenersi di giustizia”. CP_
1.5. L ritualmente costituito, ha contestato l'appello chiedendone il rigetto, evidenziando che la nuova documentazione prodotta (estratto contributivo richiesto al FPCGI in data 19.7.2021 e le buste paga relative ai mesi di gennaio e luglio 2011), pur inammissibile in quanto effettuata in modo non conforme alle regole procedurali, non proverebbe il credito azionato stante il contenuto del CUD 2012 in relazione all'importo azionato riferibile al TFR maturato in azienda, la mancata indicazione della somma pretesa nel Modello SR95, il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo precedentemente azionato, la inconcludenza dei dati riportati nel prospetto del Fondo del 27.7.2021 mancando la specificazione del rapporto di lavoro collegato, degli importi mensili dovuti in mancanza di altra specificazione.
1.6. La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti, all'esito dell'udienza di discussione è stata decisa con lettura del dispositivo.
2. L'appello è infondato per quanto di ragione, potendosi esaminare congiuntamente i motivi proposti.
2.1. Parte appellante ha dedotto il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle quote di
TFR al Fondo di Previdenza Complementare. CP_ Rivendica, pertanto, il suo diritto alla integrazione da parte dell' ex art. 5 Dlgs 80/92 dei CP_ contributi che la società ha omesso di versare, al netto delle somme nelle more versate dall' per il periodo 2008-2009, attesa l'ammissione del suo credito al passivo fallimentare.
2.2. Deve, invero, ribadirsi anche in questa sede – in quanto condivisibile per le argomentazioni svolte ripetutamente dalla Suprema Corte – il principio in forza del quale “l'art. 2 della l. n. 297 del
1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta;
inoltre, poiché il
t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l' che è CP_1 estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n.
297 del 1982” (ved. Sez. L - , Sentenza n. 4897 del 23/02/2021, in continuità con Cass. n.
19277/2018 e da altre sentenze quali Cass. n. 23047 del 2018; Cass. n. 23775 del 2018; Cass. n.
23776 del 2018; Cass. n. 14348 del 2019; Cass. n. 5376 del 2020, che hanno consolidato l'interpretazione adottata).
Anche di recente è stato rimarcato il principio in forza del quale “la definitività dello stato passivo, mentre impedisce all di opporre eccezioni derivanti da ragioni volte a contestare l'esistenza o CP_1
l'entità del credito in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, non preclude all di contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria CP_5 obbligazione previdenziale, che resta appunto autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile (Cass. nr. 19277 del 2018, cit.): le risultanze dello stato passivo non sono infatti opponibili all' in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui CP_1 ricorrere venga ad esistenza l'obbligo della tutela previdenziale (Cass. nr. 38696 del 2021), ché altrimenti, in considerazione dell'estraneità dell'ente al rapporto di lavoro e alle procedure esecutive (anche concorsuali) intentate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, verrebbe ad essere vulnerato il diritto dell'ente alla difesa in giudizio, sancito per tutti dall'art. 24 Cost.
(così, espressamente, ancora Cass. nr. 19277 del 2018, cit.)” (Cassazione civile sez. lav.,
27/01/2025, n.1860).
Il primo giudice ha correttamente richiamato, seppure sinteticamente, i principi giurisprudenziali costantemente espressi dalla Suprema Corte.
Preme, altresì, evidenziarsi che la Suprema Corte ha precisato che il credito retributivo del lavoratore, accantonato dal datore di lavoro per destinazione al Fondo di previdenza complementare, assume natura previdenziale solo al momento in cui avviene effettivamente il versamento al Fondo. In caso di inadempienza del datore di lavoro, il vincolo di destinazione delle risorse non si attua e il lavoratore riprende la piena disponibilità delle stesse come retribuzione (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 30/03/2025, n.8375; v. altresì, Sez. L, Sentenza n. 18477 del
2023).
2.3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto il mancato pagamento della quota tfr al fondo di previdenza complementare per il periodo ottobre 2010-gennaio 2012.
Tuttavia, le risultanze processuali non consentono di ritenere provato l'inadempimento datoriale in ordine al pagamento delle quote del tfr alla previdenza complementare.
Già dalle stesse comunicazioni e dichiarazioni provenienti dal Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani (v. comunicazioni del 4.11.2013, 24.11.2014, del 6.5.2019 e dichiarazione di cui al Modello SR98 del 9.4.2019), emerge che l'unico periodo nel quale con certezza vi è stata omissione contributiva ha riguardato le annualità 2008/2009 per gli specifici importi determinati CP_ dallo stesso ente e per i quali l' ha effettuato i relativi versamenti per le omissioni contributive pari ad € 4.234,83 (oltre rivalutazione per € 1.098,05, per un totale versato di € 5.332,88).
Di alcun ausilio si presentano, a supporto della tesi di parte appellante, le difese svolte con riguardo al contenuto della Certificazione Unica del 2012 rispetto alla quale, appare, comunque emergere un diverso importo rispetto a quello dedotto in giudizio ed ammesso al passivo fallimentare quale somma destinata ad alimentare il Fondo.
Inoltre, il giudice di prime cure correttamente ha rilevato la mancanza di corrispondenza del contenuto del Modello SR95 prodotto da entrambe le parti in causa, atteso che l'importo azionato in giudizio (€ 13.411,00) è compilato solo nel documento prodotto dall'appellante, risultando, di CP_ contro, assente nel Modello SR95 prodotto dall' e allegato dal nella relativa domanda Parte_1 amministrativa.
Inoltre, già nella domanda di insinuazione al passivo e nella stessa ripartizione del passivo, la somma di € 13.411,00 è indicata come imputabile al trattamento di fine rapporto e non anche specificatamente al Fondo di Previdenza Complementare.
Le censure svolte alla sentenza in ordine alla mancata valutazione delle buste paga prodotte non si presentano fondanti atteso che la produzione parziale delle stesse rispetto all'intero periodo oggetto di causa (da ottobre 2010 al 31.1.2012), non consente di determinare con esattezza il complessivo importo oggetto di dedotta omessa contribuzione, risalente nel tempo rispetto alla domanda amministrativa del 29.5.2019.
2.4.Circa l'ulteriore nuovo documento prodotto unitamente al ricorso in appello relativo alla scheda dei versamenti mancanti inviati dal Fondo in data 27.7.2021 in seguito alla pec dell'appellante del 19.7.2021, seppure voglia prescindersi dalla valutazione circa la sua ammissibilità rispetto alle preclusioni assertive e probatorie di rito ed in relazione al principio in forza del quale “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art.
437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado” (Sez. L - , Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018), deve rilevarsi la sua inconcludenza ai fini del decidere, mancando nello stesso sia la specifica riferibilità dei periodi contributivi al rapporto di lavoro con la sia l'importo dei contributi omessi, non evincibile, neppure in minor misura, CP_2 con certezza dal complessivo esame delle risultanze processuali alla luce di tutto quanto innanzi motivato.
3. L'appello, pertanto, deve essere rigettato, con l'assorbimento di ogni altra questione proposta, in applicazione del principio della ragion liquida in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cassazione civile, sez. III, 16/05/2006, n. 11356).
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività processuale svolta.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un.,
n. 4315 del 2020).
PQM
Definitivamente pronunciando, così dispone: - rigetta l'appello; - condanna parte appellante al CP_ pagamento in favore dell' delle spese di lite liquidate in € 1900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, come in motivazione.
Taranto, 10 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella