CASS
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2025, n. 18159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18159 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da US PP ZO, avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione Quinta, in data 18.04.2024; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero;
udite le conclusioni con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Coccomello, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. PP ZO US ricorre in via straordinaria contro la sentenza della Sezione Quinta, n. 1038 del 18 aprile 2024, che, per quanto riguarda tale imputato, ha rigTAto il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 18159 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 26/03/2025 avverso la pronuncia della Corte appello Reggio Calabria 29 giugno 2022, che l'aveva condannato, nell'ambito di un più ampio procedimento relativo ad associazione mafiosa e vari delitti-fine, per i reati di cui al capo G), usura aggravata dal metodo mafioso, e di cui ai capi H1), H2), minaccia ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. Il ricorrente straordinario, con ricorso sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., lamenta quanto di seguito esposto. 1.1. In relazione al capo G) dell'imputazione, premette che, davanti alla Corte di appello di Reggio Calabria, era stato censurato di essere stato sottaciuto, quale elemento a discarico dell'imputato, il contenuto del verbale di interrogatorio reso dall'imputato US in data 7 aprile 2014 alla Guardia di Finanza, dal quale sarebbe emerso, contrariamente a quanto sostenuto dalla persona offesa, Nicodemo ET, che i rapporti tra US e il medesimo risalivano al 2003, in quanto entrambi lavoravano, con diverse mansioni - US, quale agente pubblicitario, ET, in veste di distributore dei giornali - per la rivista "La Riviera". Successivamente, US aveva aperto l'agenzia pubblicitaria Publicai, per la quale ET prestava la propria attività mediante la SP Servizi, una società facente capo a quest'ultimo e che si occupava della distribuzione delle iniziative editoriali prodotte da Publicai, di PP ZO US. Nell'ambito del quadro tratteggiato, si sarebbero inscritti i rapporti commerciali tra imputato e persona offesa che, dunque, avrebbero avuto fonte lecita, a riprova della cui esistenza, nel corso dell'interrogatorio, US aveva prodotto venticinque fatture, attestanti una serie di pagamenti, ed emesse tra il 23 maggio 2009 e il 31 dicembre 2011 in favore di ET, dimostrative del regolare rapporto di lavoro e collaborazione, finalizzato alla distribuzione del periodico "Fatto on Line". Il giudice di appello - lamentava la difesa di fronte alla Quinta Sezione - non aveva tenuto in debita considerazione tali circostanze, avendo altresì omesso di considerare che, contrariamente a quanto assunto da ET, US, sempre nel corso dell'interrogatorio davanti alla Guardia di Finanza del 7 aprile 2014, aveva riferito che, circa nel 2010, ET ebbe a chiedergli un prestito di denaro. Egli accettò di erogare la complessiva somma di 8.300,00 euro, in quattro tranches, che ET restituì in un paio di anni attraverso prestazioni lavorative, puntualmente fatturate, relative alla distribuzione di iniziative editoriali promosse da US, curando, segnatamente, la distribuzione del "Fatto on line". A conferma delle indicate dichiarazioni, la difesa aveva prodotto una scrittura privata datata 4 agosto 2011, sottoscritta da imputato e persona offesa, dimostrativa della liceità dell'operazione, stante l'assenza di restituzione di somme eccedenti quelle erogate in prestito e quindi escludenti ogni rapporto di natura usuraria. 2 L'odierno ricorrente lamenta che, a fronte della censura mossa alla sentenza di appello, la decisione assunta in sede di legittimità dalla Quinta Sezione, di cui oggi ci si duole in via straordinaria, non avrebbe preso in esame tale specifico motivo e ciò, a causa di un errore percettivo - così, in tesi, definito a pag. 4 del ricorso straordinario - in assenza del quale, adeguatamente valorizzando l'elemento di cui si è detto, ne sarebbe derivata l'insussistenza del delitto di usura aggravata. Non si sarebbe proceduto, ciò che sarebbe stato necessario ai fini della acquisizione della prova del reato contestato, alle opportune escussioni testimoniali, nelle persone del Responsabile della Direzione provinciale UDC e di Francesco Commisso, titolare della Cieffe s.r.I., ma addirittura già dalle dichiarazioni di ET sarebbe emerso che l'operazione commerciale con la UDC non era andata in porto (cfr. udienza 19 aprile 2018) e che US non aveva ricavato alcun introito dalla presente vicenda. Ad avviso del ricorrente, l'incontro US-ET del 4 aprile 2011 non aveva pertanto riguardato prestazioni di natura usuraria, bensì le preoccupazioni che US nutriva per il ritardo della SP Servizi nella distribuzione dei contributi editoriali. 1.2. Con riferimento ai capi H1), H2) dell'imputazione, il ricorrente straordinario lamenta errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Quinta Sezione che, in tesi, a fronte di articolate doglianze svolte dalla difesa avverso la sentenza di appello circa la sussistenza della minaccia costitutiva dell'estorsione, di cui sarebbero mancati i relativi elementi circostanziali, indicativi di un potere intimidatorio e di un concreto atteggiamento minaccioso di US, avrebbe erroneamente omesso di valutare la rilevanza ai fini di cui si tratta. Invero, avrebbero dovuto essere positivamente valutate, in quanto ostative ad un rapporto di sudditanza - significativa, ai fini della sussistenza dei reati di cui ai capi H1), H2) - di ET rispetto ad US, una serie di circostanze, così sintetizzabili: la personalità di US, incensurato, privo di pendenze;
editore affermato, anche in Canada;
titolare di un'agenzia pubblicitaria e privo di contatti con la criminalità organizzata. Come analogamente ostative sarebbero le condizioni soggettive della vittima, legata da amicizia, oltre che da rapporti commerciali leciti con US;
il contesto commerciale in cui si è radicata la vicenda, caratterizzata da un normale rapporto commerciale tra Publicai e SP Servizi;
le condizioni ambientali in cui si erano mossi i protagonisti dei fatti, posto che lo stesso ET aveva escluso che US avesse contatti con la criminalità organizzata e, segnatamente, con la consorteria Rumbo -Figliomeni-Galea. In definitiva, il ricorrente straordinario si duole che, a fronte di precise censure in tale senso, la Quinta Sezione sia rimasta silente, omettendo la considerazione, per errore percettivo, di specifici profili di doglianza che, qualora accolti, avrebbero portato ad una diversa decisione. 3 1.3. L'asserito, negligente silenzio argomentativo della impugnata pronuncia per errore di fatto altresì riguarderebbe gli specifici motivi sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., relativa ai capi H1) e H2). Il giudice di legittimità, pur avendo dato atto dell'esistenza dei motivi di ricorso, non li avrebbe presi in considerazione, neppure implicitamente, nella propria motivazione: omessa valutazione che troverebbe limite soltanto la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, ipotesi nella specie non sussistente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 1.1. Costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che «Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento.» (da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048-01). L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. riguarda soltanto l'errore percettivo, causato da svista o da equivoco in cui sia incorsa la Corte nell'esaminare gli atti del giudizio e tale da incidere sulla formazione della volontà decisoria, conducendo ad un decisum diverso rispetto a quanto sarebbe avvenuto, ove l'errore non si fosse verificato. 1.2. Applicando i condivisi principi al caso di specie, il ricorrente, sotto le spoglie dell'errore percettivo, esorta la Corte ad una interdTA rilettura valutativa di elementi di cui, come si va ad esporre, compiutamente e precisamente la Sezione Quinta si è fatta carico nella motivazione censurata, predisponendo accurata risposta alle doglianze difensive. Rispondendo al primo motivo di ricorso - che pure la difesa giudica corrTAmente riassunto dalla Corte - la Quinta Sezione (cfr. pag. 60) premette che «la Corte di appello ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni di Pan TA non solo sulla base delle matrici, ma anche in virtù della produzione da parte sua delle fatture che PP ZO US aveva emesso nei confronti di soggetti verso i quali il testimone vantava crediti per prestazioni professionali rese a loro favore dalla propria impresa, SP Servizi, formalmente intestata alla moglie, NA Pisciunieri, e che avevano costituito oggetto di cessione a favore di US a titolo di parziale estinzione del debito usurario. US, nel rendersi cessionario dei crediti, aveva, tramite la sua impresa Publicai, emesso le fatture dirTAmente nei confronti dei debitori di ET». La sentenza impugnata prosegue, osservando che, ove si dubitasse della credibilità di quanto riferito da ET, non sarebbe logicamente giustificabile il possesso, da parte del medesimo, di fatture relative a rapporti commerciali ai quali egli risultava estraneo, circostanza 4 q;
che si comprende soltanto con la necessità di conservare una traccia dei rapporti di debito- credito intrattenuti con US e con l'opportunità di conservare la prova della parziale soddisfazione di parte dei propri debiti verso l'altro. Considerazioni che, osserva la Sezione Quinta, sono state poste a fondamento, in sede di appello, della decisione impugnata e con le quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi, laddove sostiene che, ad unico riscontro delle dichiarazioni di ET, sarebbe stato posto il documento costituito dalle matrici degli assegni consegnati ad US. Come, analogamente, la Quinta Sezione si sofferma (pag. 61 della sentenza) sul contenuto del verbale di interrogatorio di US alla Guardia di Finanza, così rivelando la manifesta infondatezza, anche in tale prospettiva, del ricorso straordinario. Invero, la Corte, rispondendo alla censura con la quale si lamentava l'omesso confronto, in sede di appello, rispetto alla ricostruzione fattuale fornita dall'imputato e alla documentazione prodotta a sostegno della stessa, fa espressa menzione del verbale delle dichiarazioni rese da US, offrendo risposta, diversamente da quanto opina il ricorrente straordinario, circa il significato attribuito dal giudice di appello alle venticinque fatture, ritenendo logico ed esauriente il ragionamento posto a fondamento della decisione impugnata. In proposito, il Collegio osserva altresì che «La Corte di appello ha fornito risposta (vedi pag. 393 della motivazione della sentenza di appello) evidenziando, quanto al contrasto tra quanto affermato da ET e la versione sostenuta da US, che la questione relativa a chi, tra i due, avesse assunto l'iniziativa che aveva determinato l'insorgere del rapporto usurario era marginale e che comunque non si apprezzavano profili di inconciliabilità (...) il secondo si era limitato a partecipargli la disponibilità ad aiutarlo con un prestito (...) in occasione di un successivo incontro la questione era stata ripresa e US aveva spiegato i dTAgli dell'operazione». 1.3. Per quanto riguarda la scrittura autenticata dal notaio, la Corte ha osservato che, come evidenziato dalla Corte territoriale, il documento non smentiva le dichiarazioni di ET il quale aveva spiegato che l'importo indicato nella scrittura privata rappresentava soltanto il residuo insoluto di una parte del finanziamento di cui al capo G) dell'imputazione. E, infine, con riferimento alle fatture emesse dall'impresa di ET nei confronti della Publicai, impiegando argomenti puntuali e coerenti, ET aveva spiegato che, in taluni casi, gli importi indicati nelle fatture erano stati detratti dal debito usurario verso US, alla luce del fatto che, accanto ai rapporti di dare-avere aventi origine nel prestito illecito, tra i due coesistevano anche relazioni commerciali, profilo che confuta le doglianze (pag. 5 del ricorso straordinario) volte ad introdurre dubbi, asseritamente scaturiti da errori percettivi, circa la correttezza della soluzione adottata in sede di legittimità e derivanti dall'omessa considerazi ne <5.7(__ di rapporti commerciali leciti tra i due, invece puntualmente presi in esame. 5 1.4. Non è ammissibile neppure la doglianza introdotta con il ricorso straordinario in ordine alla asserita lacuna valutativa - e, prima ancora, istruttoria - circa la conversazione tra ET e Francesco Commisso del 10 giugno 2013, a mente della quale il primo aveva spiegato all'interlocutore di avere estinto da tempo ogni posizione debitoria con US. Invero, alla luce delle considerazioni svolte dalla Quinta Sezione (cfr. pag. 62 della sentenza), risulta evidente come sia stato puntualizzato, ritenendo inammissibile il motivo di ricorso, che si trattava di mera reiterazione del relativo motivo di appello, la cui risposta offerta della Corte territoriale non era stata oggetto di puntuale aggressione mediante ricorso. 1.5. Puntuale risposta si rinviene nella sentenza della Quinta Sezione (pag. 62) a fronte della doglianza agitata con riferimento al capo H1) dell'imputazione: il Collegio, nel giudicare inappuntabile la valutazione di credibilità svolta dalla Corte territoriale nei confronti di ET, ha osservato che le dichiarazioni del medesimo avevano trovato riscontro nelle matrici degli assegni e nella produzione di fatture emesse da Publicai nei confronti di UDC e Cieffe s.r.I., sicché le censure svolte in ricorso sono state ritenute tese ad una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. Si è dato puntuale conto (pag. 63) della insindacabilità della sentenza di appello, con riferimento al carattere minatorio (capi H1), H2) delle frasi che US aveva pronunciato con finalità di costrizione nei confronti di ET, giudicando coerenti ed esplicite le ragioni poste dal giudice di appello a fondamento della natura gravemente intimidatoria delle reiterate allusioni, da parte di US, a persone che, per suo tramite, avrebbero dovuto fare giungere il denaro dovuto da ET a persone detenute: con l'avvertimento che, se non avesse pagato, ET avrebbe dovuto relazionarsi con loro. ProspTAzioni intimidatorie che avevano costretto ET ad assecondare le richieste di denaro avanzate da US, mediante cessione di crediti e con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Da quanto esposto, ne discende l'inammissibilità, anche in tale prospettiva, del ricorso. 2. Analogamente inammissibile si presenta, infine, la doglianza agitata con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. Il Collegio della Quinta Sezione, rispondendo a censure del ricorrente, ha provveduto a prenderle in puntuale considerazione, nell'osservare (pag. 63), con argomenti che fugano ogni ventilata dis-percezione, come la Corte territoriale avesse corrTAmente ritenuto, sulla base di una valutazione sottratta al giudice di legittimità, che US avesse attuato il metodo mafioso, dicendo a ET che il denaro da lui dovuto sarebbe stato destinato, per tramite di terzi, al mantenimento di persone detenute e che, ove non avesse provveduto ad adempiere, avrebbe dovuto giustificarsi con costoro, ciò che, alla luce della prassi invalsa in ambito mafios di 6 destinare denaro al mantenimento degli associati ristretti e delle relative famiglie, evocava la contiguità di US rispetto a tale contesto criminale. E, in definitiva, Il Collegio ha concluso che «Proprio la gravità di siffatta minaccia, secondo la ricostruzione fattuale che emerge dalle due sentenze di merito, ha indotto ET ad attivarsi per corrispondere con celerità le somme richieste da US». Alla luce di tali considerazioni, è evidente come il ricorrente straordinario omTA di confrontarsi con la motivazione resa dalla Quinta Sezione, ciò che evidenzia, anche in tale prospettiva, l'inammissibilità del ricorso che, incompatibilmente rispetto all'art. 625-bis cod. proc. pen., si duole del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero;
udite le conclusioni con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Coccomello, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. PP ZO US ricorre in via straordinaria contro la sentenza della Sezione Quinta, n. 1038 del 18 aprile 2024, che, per quanto riguarda tale imputato, ha rigTAto il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 18159 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 26/03/2025 avverso la pronuncia della Corte appello Reggio Calabria 29 giugno 2022, che l'aveva condannato, nell'ambito di un più ampio procedimento relativo ad associazione mafiosa e vari delitti-fine, per i reati di cui al capo G), usura aggravata dal metodo mafioso, e di cui ai capi H1), H2), minaccia ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. Il ricorrente straordinario, con ricorso sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., lamenta quanto di seguito esposto. 1.1. In relazione al capo G) dell'imputazione, premette che, davanti alla Corte di appello di Reggio Calabria, era stato censurato di essere stato sottaciuto, quale elemento a discarico dell'imputato, il contenuto del verbale di interrogatorio reso dall'imputato US in data 7 aprile 2014 alla Guardia di Finanza, dal quale sarebbe emerso, contrariamente a quanto sostenuto dalla persona offesa, Nicodemo ET, che i rapporti tra US e il medesimo risalivano al 2003, in quanto entrambi lavoravano, con diverse mansioni - US, quale agente pubblicitario, ET, in veste di distributore dei giornali - per la rivista "La Riviera". Successivamente, US aveva aperto l'agenzia pubblicitaria Publicai, per la quale ET prestava la propria attività mediante la SP Servizi, una società facente capo a quest'ultimo e che si occupava della distribuzione delle iniziative editoriali prodotte da Publicai, di PP ZO US. Nell'ambito del quadro tratteggiato, si sarebbero inscritti i rapporti commerciali tra imputato e persona offesa che, dunque, avrebbero avuto fonte lecita, a riprova della cui esistenza, nel corso dell'interrogatorio, US aveva prodotto venticinque fatture, attestanti una serie di pagamenti, ed emesse tra il 23 maggio 2009 e il 31 dicembre 2011 in favore di ET, dimostrative del regolare rapporto di lavoro e collaborazione, finalizzato alla distribuzione del periodico "Fatto on Line". Il giudice di appello - lamentava la difesa di fronte alla Quinta Sezione - non aveva tenuto in debita considerazione tali circostanze, avendo altresì omesso di considerare che, contrariamente a quanto assunto da ET, US, sempre nel corso dell'interrogatorio davanti alla Guardia di Finanza del 7 aprile 2014, aveva riferito che, circa nel 2010, ET ebbe a chiedergli un prestito di denaro. Egli accettò di erogare la complessiva somma di 8.300,00 euro, in quattro tranches, che ET restituì in un paio di anni attraverso prestazioni lavorative, puntualmente fatturate, relative alla distribuzione di iniziative editoriali promosse da US, curando, segnatamente, la distribuzione del "Fatto on line". A conferma delle indicate dichiarazioni, la difesa aveva prodotto una scrittura privata datata 4 agosto 2011, sottoscritta da imputato e persona offesa, dimostrativa della liceità dell'operazione, stante l'assenza di restituzione di somme eccedenti quelle erogate in prestito e quindi escludenti ogni rapporto di natura usuraria. 2 L'odierno ricorrente lamenta che, a fronte della censura mossa alla sentenza di appello, la decisione assunta in sede di legittimità dalla Quinta Sezione, di cui oggi ci si duole in via straordinaria, non avrebbe preso in esame tale specifico motivo e ciò, a causa di un errore percettivo - così, in tesi, definito a pag. 4 del ricorso straordinario - in assenza del quale, adeguatamente valorizzando l'elemento di cui si è detto, ne sarebbe derivata l'insussistenza del delitto di usura aggravata. Non si sarebbe proceduto, ciò che sarebbe stato necessario ai fini della acquisizione della prova del reato contestato, alle opportune escussioni testimoniali, nelle persone del Responsabile della Direzione provinciale UDC e di Francesco Commisso, titolare della Cieffe s.r.I., ma addirittura già dalle dichiarazioni di ET sarebbe emerso che l'operazione commerciale con la UDC non era andata in porto (cfr. udienza 19 aprile 2018) e che US non aveva ricavato alcun introito dalla presente vicenda. Ad avviso del ricorrente, l'incontro US-ET del 4 aprile 2011 non aveva pertanto riguardato prestazioni di natura usuraria, bensì le preoccupazioni che US nutriva per il ritardo della SP Servizi nella distribuzione dei contributi editoriali. 1.2. Con riferimento ai capi H1), H2) dell'imputazione, il ricorrente straordinario lamenta errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Quinta Sezione che, in tesi, a fronte di articolate doglianze svolte dalla difesa avverso la sentenza di appello circa la sussistenza della minaccia costitutiva dell'estorsione, di cui sarebbero mancati i relativi elementi circostanziali, indicativi di un potere intimidatorio e di un concreto atteggiamento minaccioso di US, avrebbe erroneamente omesso di valutare la rilevanza ai fini di cui si tratta. Invero, avrebbero dovuto essere positivamente valutate, in quanto ostative ad un rapporto di sudditanza - significativa, ai fini della sussistenza dei reati di cui ai capi H1), H2) - di ET rispetto ad US, una serie di circostanze, così sintetizzabili: la personalità di US, incensurato, privo di pendenze;
editore affermato, anche in Canada;
titolare di un'agenzia pubblicitaria e privo di contatti con la criminalità organizzata. Come analogamente ostative sarebbero le condizioni soggettive della vittima, legata da amicizia, oltre che da rapporti commerciali leciti con US;
il contesto commerciale in cui si è radicata la vicenda, caratterizzata da un normale rapporto commerciale tra Publicai e SP Servizi;
le condizioni ambientali in cui si erano mossi i protagonisti dei fatti, posto che lo stesso ET aveva escluso che US avesse contatti con la criminalità organizzata e, segnatamente, con la consorteria Rumbo -Figliomeni-Galea. In definitiva, il ricorrente straordinario si duole che, a fronte di precise censure in tale senso, la Quinta Sezione sia rimasta silente, omettendo la considerazione, per errore percettivo, di specifici profili di doglianza che, qualora accolti, avrebbero portato ad una diversa decisione. 3 1.3. L'asserito, negligente silenzio argomentativo della impugnata pronuncia per errore di fatto altresì riguarderebbe gli specifici motivi sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., relativa ai capi H1) e H2). Il giudice di legittimità, pur avendo dato atto dell'esistenza dei motivi di ricorso, non li avrebbe presi in considerazione, neppure implicitamente, nella propria motivazione: omessa valutazione che troverebbe limite soltanto la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, ipotesi nella specie non sussistente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 1.1. Costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che «Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento.» (da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048-01). L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. riguarda soltanto l'errore percettivo, causato da svista o da equivoco in cui sia incorsa la Corte nell'esaminare gli atti del giudizio e tale da incidere sulla formazione della volontà decisoria, conducendo ad un decisum diverso rispetto a quanto sarebbe avvenuto, ove l'errore non si fosse verificato. 1.2. Applicando i condivisi principi al caso di specie, il ricorrente, sotto le spoglie dell'errore percettivo, esorta la Corte ad una interdTA rilettura valutativa di elementi di cui, come si va ad esporre, compiutamente e precisamente la Sezione Quinta si è fatta carico nella motivazione censurata, predisponendo accurata risposta alle doglianze difensive. Rispondendo al primo motivo di ricorso - che pure la difesa giudica corrTAmente riassunto dalla Corte - la Quinta Sezione (cfr. pag. 60) premette che «la Corte di appello ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni di Pan TA non solo sulla base delle matrici, ma anche in virtù della produzione da parte sua delle fatture che PP ZO US aveva emesso nei confronti di soggetti verso i quali il testimone vantava crediti per prestazioni professionali rese a loro favore dalla propria impresa, SP Servizi, formalmente intestata alla moglie, NA Pisciunieri, e che avevano costituito oggetto di cessione a favore di US a titolo di parziale estinzione del debito usurario. US, nel rendersi cessionario dei crediti, aveva, tramite la sua impresa Publicai, emesso le fatture dirTAmente nei confronti dei debitori di ET». La sentenza impugnata prosegue, osservando che, ove si dubitasse della credibilità di quanto riferito da ET, non sarebbe logicamente giustificabile il possesso, da parte del medesimo, di fatture relative a rapporti commerciali ai quali egli risultava estraneo, circostanza 4 q;
che si comprende soltanto con la necessità di conservare una traccia dei rapporti di debito- credito intrattenuti con US e con l'opportunità di conservare la prova della parziale soddisfazione di parte dei propri debiti verso l'altro. Considerazioni che, osserva la Sezione Quinta, sono state poste a fondamento, in sede di appello, della decisione impugnata e con le quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi, laddove sostiene che, ad unico riscontro delle dichiarazioni di ET, sarebbe stato posto il documento costituito dalle matrici degli assegni consegnati ad US. Come, analogamente, la Quinta Sezione si sofferma (pag. 61 della sentenza) sul contenuto del verbale di interrogatorio di US alla Guardia di Finanza, così rivelando la manifesta infondatezza, anche in tale prospettiva, del ricorso straordinario. Invero, la Corte, rispondendo alla censura con la quale si lamentava l'omesso confronto, in sede di appello, rispetto alla ricostruzione fattuale fornita dall'imputato e alla documentazione prodotta a sostegno della stessa, fa espressa menzione del verbale delle dichiarazioni rese da US, offrendo risposta, diversamente da quanto opina il ricorrente straordinario, circa il significato attribuito dal giudice di appello alle venticinque fatture, ritenendo logico ed esauriente il ragionamento posto a fondamento della decisione impugnata. In proposito, il Collegio osserva altresì che «La Corte di appello ha fornito risposta (vedi pag. 393 della motivazione della sentenza di appello) evidenziando, quanto al contrasto tra quanto affermato da ET e la versione sostenuta da US, che la questione relativa a chi, tra i due, avesse assunto l'iniziativa che aveva determinato l'insorgere del rapporto usurario era marginale e che comunque non si apprezzavano profili di inconciliabilità (...) il secondo si era limitato a partecipargli la disponibilità ad aiutarlo con un prestito (...) in occasione di un successivo incontro la questione era stata ripresa e US aveva spiegato i dTAgli dell'operazione». 1.3. Per quanto riguarda la scrittura autenticata dal notaio, la Corte ha osservato che, come evidenziato dalla Corte territoriale, il documento non smentiva le dichiarazioni di ET il quale aveva spiegato che l'importo indicato nella scrittura privata rappresentava soltanto il residuo insoluto di una parte del finanziamento di cui al capo G) dell'imputazione. E, infine, con riferimento alle fatture emesse dall'impresa di ET nei confronti della Publicai, impiegando argomenti puntuali e coerenti, ET aveva spiegato che, in taluni casi, gli importi indicati nelle fatture erano stati detratti dal debito usurario verso US, alla luce del fatto che, accanto ai rapporti di dare-avere aventi origine nel prestito illecito, tra i due coesistevano anche relazioni commerciali, profilo che confuta le doglianze (pag. 5 del ricorso straordinario) volte ad introdurre dubbi, asseritamente scaturiti da errori percettivi, circa la correttezza della soluzione adottata in sede di legittimità e derivanti dall'omessa considerazi ne <5.7(__ di rapporti commerciali leciti tra i due, invece puntualmente presi in esame. 5 1.4. Non è ammissibile neppure la doglianza introdotta con il ricorso straordinario in ordine alla asserita lacuna valutativa - e, prima ancora, istruttoria - circa la conversazione tra ET e Francesco Commisso del 10 giugno 2013, a mente della quale il primo aveva spiegato all'interlocutore di avere estinto da tempo ogni posizione debitoria con US. Invero, alla luce delle considerazioni svolte dalla Quinta Sezione (cfr. pag. 62 della sentenza), risulta evidente come sia stato puntualizzato, ritenendo inammissibile il motivo di ricorso, che si trattava di mera reiterazione del relativo motivo di appello, la cui risposta offerta della Corte territoriale non era stata oggetto di puntuale aggressione mediante ricorso. 1.5. Puntuale risposta si rinviene nella sentenza della Quinta Sezione (pag. 62) a fronte della doglianza agitata con riferimento al capo H1) dell'imputazione: il Collegio, nel giudicare inappuntabile la valutazione di credibilità svolta dalla Corte territoriale nei confronti di ET, ha osservato che le dichiarazioni del medesimo avevano trovato riscontro nelle matrici degli assegni e nella produzione di fatture emesse da Publicai nei confronti di UDC e Cieffe s.r.I., sicché le censure svolte in ricorso sono state ritenute tese ad una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. Si è dato puntuale conto (pag. 63) della insindacabilità della sentenza di appello, con riferimento al carattere minatorio (capi H1), H2) delle frasi che US aveva pronunciato con finalità di costrizione nei confronti di ET, giudicando coerenti ed esplicite le ragioni poste dal giudice di appello a fondamento della natura gravemente intimidatoria delle reiterate allusioni, da parte di US, a persone che, per suo tramite, avrebbero dovuto fare giungere il denaro dovuto da ET a persone detenute: con l'avvertimento che, se non avesse pagato, ET avrebbe dovuto relazionarsi con loro. ProspTAzioni intimidatorie che avevano costretto ET ad assecondare le richieste di denaro avanzate da US, mediante cessione di crediti e con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Da quanto esposto, ne discende l'inammissibilità, anche in tale prospettiva, del ricorso. 2. Analogamente inammissibile si presenta, infine, la doglianza agitata con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. Il Collegio della Quinta Sezione, rispondendo a censure del ricorrente, ha provveduto a prenderle in puntuale considerazione, nell'osservare (pag. 63), con argomenti che fugano ogni ventilata dis-percezione, come la Corte territoriale avesse corrTAmente ritenuto, sulla base di una valutazione sottratta al giudice di legittimità, che US avesse attuato il metodo mafioso, dicendo a ET che il denaro da lui dovuto sarebbe stato destinato, per tramite di terzi, al mantenimento di persone detenute e che, ove non avesse provveduto ad adempiere, avrebbe dovuto giustificarsi con costoro, ciò che, alla luce della prassi invalsa in ambito mafios di 6 destinare denaro al mantenimento degli associati ristretti e delle relative famiglie, evocava la contiguità di US rispetto a tale contesto criminale. E, in definitiva, Il Collegio ha concluso che «Proprio la gravità di siffatta minaccia, secondo la ricostruzione fattuale che emerge dalle due sentenze di merito, ha indotto ET ad attivarsi per corrispondere con celerità le somme richieste da US». Alla luce di tali considerazioni, è evidente come il ricorrente straordinario omTA di confrontarsi con la motivazione resa dalla Quinta Sezione, ciò che evidenzia, anche in tale prospettiva, l'inammissibilità del ricorso che, incompatibilmente rispetto all'art. 625-bis cod. proc. pen., si duole del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/2025