Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Ordinanza collegiale 18 maggio 2022
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 08/07/2021, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2021
N. 00531/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2021, proposto da
Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche - Fnopi, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Padova, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rovigo, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Treviso, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Venezia, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Agnoletto, Massimo Occhiena, Fabrizio Fracchia, Pasquale Pantalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberta Agnoletto in Mestre - Venezia, via Torre Belfredo n. 13/4;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Emanuele Mio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Botteon in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Azienda Zero, Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, Azienda Ulss 3 Serenissima, Azienda Ulss 4 Veneto Orientale, Azienda Ulss 5 Polesana, Azienda Ulss 6 Euganea, Azienda Ulss 7 Pedemontana, Azienda Ulss 8 Berica, Azienda Ulss 9 Scaligera, M.I.G.E.P. - Federazione Nazionale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie, Associazione Nazionale Io Sono Oss - Associazione Nazionale Operatori Socio Sanitari ed Assistenziali, Federazione Italiana Operatori Socio Sanitari - F.I.O.S.S., Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - Conferenza Permanente Per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Federazione Nazionale Migep delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Troianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Bergamo, Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Brescia, Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Como, Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Cremona, Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Lecco, Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Sondrio, Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Varese, Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Pavia, Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Mantova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Umberto Fantigrossi, Valeria Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine Professionale degli Infermieri di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Martinez, Rosa Lazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Pompeati Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma – Opi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Barbara Pisa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione della Giunta regionale del Veneto 16 marzo 2021, n. 305, pubblicata nel BURV 2 aprile 2021 n. 45, avente per oggetto “Approvazione del percorso di “Formazione complementare in assistenza sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario” e modalità organizzative di carattere generale. L.R. 20/2001 - Accordo stipulato il 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”, nonché dell'allegato A alla predetta deliberazione avente per oggetto “Percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio sanitario”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito e di ogni ulteriore atto successivamente adottato, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero, da un lato, che le censure di parte ricorrente, per quanto sia necessario un puntuale approfondimento nell’appropriata sede di merito, anche in considerazione dell’estrema delicatezza della questione oggetto di giudizio, paiono presentare, ad un esame sommario, profili meritevoli di favorevole considerazione e, dall’altro, che appare comunque opportuno mantenere la res adhuc integra nelle more della decisione nel merito, anche tenendo conto del bilanciamento dei contrapposti interessi, e restando comunque salva ogni pronuncia in rito, di merito e sulle spese del giudizio;
ritenuto di compensare tra tutte le parti le spese della presente fase cautelare
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 dicembre 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO