Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2024, n. 18960
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Sentenza 10 luglio 2024

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Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e che svolge il proprio lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell'indennità di disoccupazione a carico dell'ente previdenziale italiano, spetta l'indennità di maternità alle stesse condizioni di chi ha lavorato in Italia, ai sensi dell'allegato 2, sezione A, del regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione n. 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, in quanto - per il principio di parità di trattamento posto dall'art. 4 del regolamento ed in applicazione dell'art. 6 del medesimo, secondo cui deve tenersi conto dei periodi di assicurazione ed occupazione maturati in base alla disciplina di altro Stato membro (cd. totalizzazione) - è irrilevante il mancato svolgimento di attività lavorativa in Italia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2024, n. 18960
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18960
    Data del deposito : 10 luglio 2024

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