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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/12/2024, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3039/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3039/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPEZ Parte_1 C.F._1 SALVATORE e dell'avv. BARBUZZI NICOLA ( ) PIAZZA ORAZIO 19 C.F._2
VENOSA; ( ) CORSO NUNZIO RI 3 71044 Parte_2 C.F._3
MARGHERITA DI SAVOIA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LOPEZ
SALVATORE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIERI Controparte_1 C.F._4 LUCA e dell'avv. BIGHINI MARIA LUCREZIA ( ) VIA PIAZZA TRISI, 16 C.F._5
LUGO; elettivamente domiciliato in PIAZZA TRISI, 16 48022 LUGO presso il difensore avv. PALMIERI LUCA
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Il P.M. ha concluso favorevolmente con nota del 03.12.2024 come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 27.05.2022 - premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Trinitapoli in data 23.12.2018, trascritto agli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Trinitapoli (atto n. 71, parte II, serie A - anno 2018), e che dal matrimonio erano nate le figlie (nt. il 7.9.2013) e (nt. il 21.9.2010), entrambe Persona_1 Parte_3 pagina 1 di 3 minore, – chiedeva all'intestato Tribunale: 1) di pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al marito 2) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) assegnare alla ricorrente la casa coniugale;
4) porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e delle figlie minori nella misura complessiva pari ad € 900,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
La ricorrente deduceva che la crisi coniugale era stata determinata dal comportamento del marito e dalle relazioni extraconiugale intraprese dallo stesso. In riferimento alle statuizioni economiche la ricorrente precisava di non lavorare e di vivere con la propria madre che provvedeva al sostentamento proprio e delle bambine mentre il marito si era trasferito a vive a Bagnocavallo (RA) dove lavorava regolarmente.
Si costituiva in giudizio il quale, non si opponeva alla domanda di separazione, Controparte_1 ma replicava in ordine alla imputazione della responsabilità della separazione deducendo come la stessa era da addebitare unicamente alla moglie in quanto, oltre ad avere instaurato una relazione extraconiugale era in attesa di un figlio dal suo attuale compagno con il quale aveva una stabile relazione.
Pertanto, concludeva chiedendo la pronuncia della separazione con addebito in favore della moglie nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento per le sole figlie minori pari a 400,00 euro mensili, associandosi alle richieste della ricorrente circa l'affidamento condiviso e l'assegnazione della casa coniugale.
Con ordinanza presidenziale, in data 03.03.2023, il Presidente - preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione - autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava le figlie minori in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla moglie la somma mensile complessiva di € 400,00, oltre A.U.U. e spese straordinarie nella misura del 50%.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative con le quali reiteravano le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
In data 19.06.2023, con sentenza non definitiva sullo status (n. 1878/2023), il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, pronunciava la separazione personale dei coniugi e contestualmente disponeva per il prosieguo istruttorio con separata ordinanza.
Con istanza del 21.04.2024, le parti chiedevano la trasformazione in consensuale del presente giudizio, alle condizioni stabilite con i patti allegati;
Pertanto, la causa, dopo alcune precisazioni circa la regolamentazione del diritto di visita paterno, è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini e previa acquisizione del parere del P.M.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi e depositati in data 26.06.2024 non sono contrari a norme di ordine pubblico o buon costume. Neppure gli stessi sono contrari all'interesse della prole, in particolare delle figlie (nt. il 7.9.2013) e adeguatamente regolamentando il Persona_1 Parte_3 mantenimento, l'affido e il diritto di visita di entrambi i genitori.
Pertanto, considerate le precisazioni richieste dal Tribunale circa la regolamentazione del diritto di visita paterno, considerata altresì la volontà dei coniugi nel voler trovare un accordo avendo cura dell'interesse primario della minore, letto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, gli accordi sottoscritti dai coniugi possono essere avallati anche dal Tribunale.
Si ritiene di dover compensare le spese di lite, stante la natura congiunta delle conclusioni di cui le parti pagina 2 di 3 hanno chiesto l'accoglimento al Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dato atto della separazione già pronunciata con sentenza n. 1878/2023 approva i patti depositati in data 26.06.2024 alle condizioni ivi indicate che qui si abbiano interamente riportate e trascritte;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 03.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3039/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPEZ Parte_1 C.F._1 SALVATORE e dell'avv. BARBUZZI NICOLA ( ) PIAZZA ORAZIO 19 C.F._2
VENOSA; ( ) CORSO NUNZIO RI 3 71044 Parte_2 C.F._3
MARGHERITA DI SAVOIA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LOPEZ
SALVATORE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIERI Controparte_1 C.F._4 LUCA e dell'avv. BIGHINI MARIA LUCREZIA ( ) VIA PIAZZA TRISI, 16 C.F._5
LUGO; elettivamente domiciliato in PIAZZA TRISI, 16 48022 LUGO presso il difensore avv. PALMIERI LUCA
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Il P.M. ha concluso favorevolmente con nota del 03.12.2024 come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 27.05.2022 - premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Trinitapoli in data 23.12.2018, trascritto agli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Trinitapoli (atto n. 71, parte II, serie A - anno 2018), e che dal matrimonio erano nate le figlie (nt. il 7.9.2013) e (nt. il 21.9.2010), entrambe Persona_1 Parte_3 pagina 1 di 3 minore, – chiedeva all'intestato Tribunale: 1) di pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al marito 2) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) assegnare alla ricorrente la casa coniugale;
4) porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e delle figlie minori nella misura complessiva pari ad € 900,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
La ricorrente deduceva che la crisi coniugale era stata determinata dal comportamento del marito e dalle relazioni extraconiugale intraprese dallo stesso. In riferimento alle statuizioni economiche la ricorrente precisava di non lavorare e di vivere con la propria madre che provvedeva al sostentamento proprio e delle bambine mentre il marito si era trasferito a vive a Bagnocavallo (RA) dove lavorava regolarmente.
Si costituiva in giudizio il quale, non si opponeva alla domanda di separazione, Controparte_1 ma replicava in ordine alla imputazione della responsabilità della separazione deducendo come la stessa era da addebitare unicamente alla moglie in quanto, oltre ad avere instaurato una relazione extraconiugale era in attesa di un figlio dal suo attuale compagno con il quale aveva una stabile relazione.
Pertanto, concludeva chiedendo la pronuncia della separazione con addebito in favore della moglie nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento per le sole figlie minori pari a 400,00 euro mensili, associandosi alle richieste della ricorrente circa l'affidamento condiviso e l'assegnazione della casa coniugale.
Con ordinanza presidenziale, in data 03.03.2023, il Presidente - preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione - autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava le figlie minori in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla moglie la somma mensile complessiva di € 400,00, oltre A.U.U. e spese straordinarie nella misura del 50%.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative con le quali reiteravano le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
In data 19.06.2023, con sentenza non definitiva sullo status (n. 1878/2023), il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, pronunciava la separazione personale dei coniugi e contestualmente disponeva per il prosieguo istruttorio con separata ordinanza.
Con istanza del 21.04.2024, le parti chiedevano la trasformazione in consensuale del presente giudizio, alle condizioni stabilite con i patti allegati;
Pertanto, la causa, dopo alcune precisazioni circa la regolamentazione del diritto di visita paterno, è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini e previa acquisizione del parere del P.M.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi e depositati in data 26.06.2024 non sono contrari a norme di ordine pubblico o buon costume. Neppure gli stessi sono contrari all'interesse della prole, in particolare delle figlie (nt. il 7.9.2013) e adeguatamente regolamentando il Persona_1 Parte_3 mantenimento, l'affido e il diritto di visita di entrambi i genitori.
Pertanto, considerate le precisazioni richieste dal Tribunale circa la regolamentazione del diritto di visita paterno, considerata altresì la volontà dei coniugi nel voler trovare un accordo avendo cura dell'interesse primario della minore, letto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, gli accordi sottoscritti dai coniugi possono essere avallati anche dal Tribunale.
Si ritiene di dover compensare le spese di lite, stante la natura congiunta delle conclusioni di cui le parti pagina 2 di 3 hanno chiesto l'accoglimento al Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dato atto della separazione già pronunciata con sentenza n. 1878/2023 approva i patti depositati in data 26.06.2024 alle condizioni ivi indicate che qui si abbiano interamente riportate e trascritte;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 03.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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