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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/08/2024, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
N. 3625/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice On. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in datA
05/06/2024, da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
n. 1/a, rappresentato e difeso dall'Avv. Cavaldonati Giuseppina, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Melzo (MI), alla via I. Candiani n. 10
e
, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Leopardi n. 6/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Peschiulli Antonio Carlo presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in AN D'AD (BG) alla via Matteotti n. 9.
-ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data Per_ 03/09/1977 in Fera ER D'AD (BG) e che dalla loro unione è nata la figlia (n. 26/07/1978). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti questo Tribunale comparendo all'udienza del
26/02/2015, alle condizioni omologate con decreto del 18/03/2015. Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 04/07/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del proprio difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 18/06/2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Fara ER D'AD (BG) il 03/09/1977 (trascritto nei registri dello
[...] Parte_2 stato civile del medesimo Comune (anno 1977, atto n. 15, parte II, serie A);
2. Dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara ER D'AD (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/07/2024.
Il Presidente
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice On. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in datA
05/06/2024, da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
n. 1/a, rappresentato e difeso dall'Avv. Cavaldonati Giuseppina, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Melzo (MI), alla via I. Candiani n. 10
e
, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Leopardi n. 6/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Peschiulli Antonio Carlo presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in AN D'AD (BG) alla via Matteotti n. 9.
-ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data Per_ 03/09/1977 in Fera ER D'AD (BG) e che dalla loro unione è nata la figlia (n. 26/07/1978). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti questo Tribunale comparendo all'udienza del
26/02/2015, alle condizioni omologate con decreto del 18/03/2015. Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 04/07/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del proprio difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 18/06/2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Fara ER D'AD (BG) il 03/09/1977 (trascritto nei registri dello
[...] Parte_2 stato civile del medesimo Comune (anno 1977, atto n. 15, parte II, serie A);
2. Dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara ER D'AD (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25/07/2024.
Il Presidente
Cesare de Sapia