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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 08.04.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3684/2024 R.G.
e , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2
avvocati Maria Annunziata Striano e Bernardo Savastano e con gli stessi elettivamente domiciliati come in atti
OPPONENTI
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Foglia e con lo stesso Parte_3
elettivamente domiciliata come in atti
OPPOSTA
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.05.2024, gli opponenti indicati in epigrafe proponevano opposizione a nn. 2 atti di precetto, entrambi notificati in data 30.04.2024, con cui l'odierna opposta intimava il pagamento della somma pari ad euro 26.760,39, a titolo di sorta capitale, in esecuzione della sentenza n. 2377/2023 dell'intestato Tribunale – Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.12.2023.
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti deducevano la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
lamentavano, in particolare, la violazione degli artt. 101, 415, 143 e 148 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., avendo il giudice di primo grado ritenuto validamente notificato l'atto introduttivo e dichiarato gli odierni opponenti contumaci. Specificavano, in ogni caso, di aver tempestivamente proposto appello avverso la richiamata sentenza;
concludevano, pertanto, chiedendo di “1) Emettere ordinanza di sospensione della esecutività e della esecutorietà della sentenza appellata ricorrendo entrambi i presupposti di cui all'art. 431 3c. c.p.c.. Quanto al fumus boni iuris, la nullità evidente della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nonché la nullità del ricorso stesso per mancanza dei termini legali a comparire;
2) Si dichiari la nullità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per i motivi sopra esposti ai sensi dell'art.
354 c.p.c. e rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado concedendo i termini di legge per riassunzione. 3) In via subordinata ove non ritenga di dichiarare la nullità della sentenza ex art. 354
c.p.c. 1 comma , si dichiari la nullità della sentenza per nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per violazione dei termini a comparire ex art. 145 3 comma c.p.c. , ordinando la remissione in termini degli odierni appellanti dal momento che a causa della nullità o quanto meno irregolarità della notifica del ricorso di primo grado non hanno potuto conoscere della pendenza del giudizio onde costituirsi tempestivamente ed espletare le proprie difese. 4) Nel merito si rigetti la domanda proposta dalla sig.ra per tutti motivi sopra esposti. 5) Il tutto con vittoria di spese, Pt_3 diritti ed onorari con attribuzione ai sottoscritti legali che se ne dichiarano anticipatari”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 24.02.2025, si costituiva l'opposta
, che, nel dare atto che, nelle more del giudizio, la Corte di Appello di Napoli, Parte_3 con sentenza n. 4016/2024, aveva dichiarato la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, rimettendo, per l'effetto, la causa all'intestato Tribunale ed assegnando alle parti termine per la riassunzione, chiedeva di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in considerazione del venir meno delle ragioni della spiegata opposizione.
Sospesa l'esecutività del precetto, all'udienza odierna, entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla medesima udienza, sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa viene decisa come da sentenza, di cui è data pubblica lettura.
L'accoglimento del primo motivo di doglianza da parte del giudice d'appello determina il venir meno del titolo esecutivo su cui si fonda il precetto e, di conseguenza, di ogni ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio. Deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti – non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite si compensano tenuto conto che, al momento della notifica dell'atto di precetto, lo stesso era munito di valido titolo esecutivo, nonché considerando che pende giudizio in ordine alla fondatezza nel merito della pretesa attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 08.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico