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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 763/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3017/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07980202400000954000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110022243856000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920120001777468000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920120027522603000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920160018166222000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920190002173100000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie di ER e del Comune di Palermo;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. PE La GR;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è l'intimazione di pagamento/comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0798020240000954000 in ragione dell'asserita omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento con conseguente maturazione del termine quinquennale di prescrizione.
ER, costituitasi in giudizio, ha depositato atti volti a provare la notifica delle cartelle, ciò che renderebbe inammissibile l'odierna domanda caducatoria.
Anche il Comune di Palermo ha concluso per la predetta inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile.
Gli atti depositati da ER evidenziano l'intervenuta rituale notifica delle sottese cartelle (vedasi da ultimo attestazione del Comune di Voghera del 20 gennaio 2020), avente effetto interruttivo.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione, nei confronti delle controparti, delle spese processuali che liquida in complessivi € 300,00 (euro trecento/00). Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
PE La GR
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3017/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07980202400000954000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110022243856000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920120001777468000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920120027522603000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920160018166222000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920190002173100000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie di ER e del Comune di Palermo;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. PE La GR;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di impugnazione è l'intimazione di pagamento/comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0798020240000954000 in ragione dell'asserita omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento con conseguente maturazione del termine quinquennale di prescrizione.
ER, costituitasi in giudizio, ha depositato atti volti a provare la notifica delle cartelle, ciò che renderebbe inammissibile l'odierna domanda caducatoria.
Anche il Comune di Palermo ha concluso per la predetta inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile.
Gli atti depositati da ER evidenziano l'intervenuta rituale notifica delle sottese cartelle (vedasi da ultimo attestazione del Comune di Voghera del 20 gennaio 2020), avente effetto interruttivo.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione, nei confronti delle controparti, delle spese processuali che liquida in complessivi € 300,00 (euro trecento/00). Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
PE La GR