Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6362 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente rel.
2) Valeria Rosetti giudice
3) Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11004 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. GAIO LUIGI presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
MUSCETTOLA ANGELA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico presso il Tribunale di Napoli CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 03.10.2024 il procuratore del ricorrente ha concluso perché il Tribunale voglia:
Dichiarare ai sensi dell'art 3, n2) lettera b); L898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data primo agosto 1992 ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli, atto n. 289
1
parte II, serie A, sez. Q dell'anno 1992 contratto tra nato a [...]
Napoli il 14.10.1968 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2. Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla assegnazione della casa coniugale del box garage;
3. Determinare, a parziale modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale: A)un assegno di mantenimento di importo non superiore ad € 400,00 in favore del figlio maggiorenne, non ancora economicamente autonomo, oltre rimborso per la quota del 50% delle spese Persona_1
straordinarie necessarie universitarie, sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse del detto figlio, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali e concordati preventivamente;
B) un assegno di mantenimento di importo non superiore ad € 50,00 in favore delle figlia maggiorenne ed economicamente autonoma Persona_2
Il procuratore della resistente ha concluso:
sullo status, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 01-08-1992 e Controparte_1 Parte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Napoli, atto n. 289
P.II, Serie A sez. Q;
-assegnare la casa coniugale con relative pertinenze alla IG.ra
[...]
, quale collocataria dei figli e CP_1 Per_2 Per_1
-quanto agli aspetti economici, riconoscere e disporre in favore della IG.ra
ed a carico del IG. un assegno divorzile Controparte_1 Parte_1 pari ad € 500,00 mensili o quella diversa somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di Giustizia, tenendo conto della durata del matrimonio, dell'età della
IGnora, della disparità economica dei coniugi, oltre che il ricorrente, medio- tempore, è andato in pensione percependo un lauto TFR;
-- disporre a carico di ed in favore dei Figlio Parte_1 Per_1
maggiorenne ma economicamente dipendente, la somma di € 400,00 a
[...]
titolo di contributo al mantenimento diretto del figlio;
-- disporre a carico di ed in favore della figlia Parte_1 Per_2
, maggiorenne ed autonoma, la somma di € 50,00 mensili, in quanto
[...] seppure autonoma necessita ancora del sostegno di entrambi i genitori, tant'è vero che vive ancora con la madre;
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--saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno - previa esibizione/consegna della documentazione - le spese straordinarie come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Napoli;
In via istruttoria, visto che controparte nei propri atti difensivi continua ad asserire che la IG. lavora in nero, senza tuttavia darne Controparte_1
prova in tal senso, circostanze tutte assolutamente false e contestate, si chiede che vengano disposte indagini a mezzo della Guardia di Finanza per accertare il reddito sia della IG. che del IG. proprio per evidenziare la CP_1 Pt_1
disparità reddituale/patrimoniale tra i coniugi. per l'accoglimento delle domande formulate con la memoria difensiva.
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda di status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/04/2021 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 01/08/1992 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio erano nati due figli: nel 1996, e nel Per_2 Per_1
2000; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale trasformato in consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del
12.07.2016; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso del figlio minore, la collocazione prevalente presso la madre, alla quale era assegnata la casa familiare e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ognuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione;
che alla moglie non poteva essere concesso un assegno di divorzio per la relazione intrapresa sin dalla separazione con il sig. Parte_2
che inoltre la moglie aveva lavorato e lavorava sin dal 1992 per la ditta
“Costruzioni Cafasso” con mansioni di segretaria e una retribuzione di € 775,00, sebbene senza alcun inquadramento;
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che la figlia aveva raggiunto l'autosufficienza economica;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma della disciplina della separazione quanto all'assegnazione della casa, l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio a € Per_1
400,00 e la riduzione a € 50,00 dell'assegno a favore della figlia Per_2
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda relativa allo status e allegava: che, contrariamente a quanto asserito da controparte, in tale occasione, la sig. non chiese che le venisse attribuito un assegno di mantenimento, CP_1
sebbene ve ne fossero tutti i requisiti, unicamente per andare incontro al coniuge che si doleva del fatto che era costretto a far fronte al mantenimento di entrambi i figli e a provvedere ad un precedente finanziamento acceso nell'interesse della famiglia. L'odierna resistente, dunque, ha soprasseduto in tale sede a far valere tale suo diritto unicamente per addivenire ad un accordo con il marito e consentire la trasformazione del rito, oltre che per avere una maggiore serenità familiare;
…….
……..La realtà è di tutt'altro tenore: l'odierna resistente si è sempre dedicata completamente e con profonda dedizione al marito e alla famiglia, tanto da fare di ciò il proprio unico scopo di vita, assecondando tutte le im-posizioni del consorte tra cui quelle di non lavorare.
Insomma, il IGnor militare, si limitava a considerare la moglie Pt_1
come un trofeo da esibire, disinteressandosi completamente dei bisogni o aspirazioni della coniuge e dei propri figli;
oggi invece, al sol fine di negare alla stessa l'assegno divorzile, vorrebbe far credere che la moglie abbia sempre lavorato! tutto ciò premesso, concludeva per: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
assegnare la casa coniugale con le relative pertinenze alla sig. CP_1
, quale collocataria dei figli e
[...] Per_2 Per_1
riconoscere in favore della sig.ra un assegno divorzile pari a € CP_1
500,00 mensili o diversa anche maggior o minor somma che sarà ritenuta di
Giustizia, per le ragioni di cui in narrativa;
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porre a carico di ed in favore di un Parte_1 Controparte_1 assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari ad € 400,00 Per_1
mensili, essendo egli maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
porre a carico di e in favore di un Parte_1 Controparte_1
assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia pari a € 200,00 Per_2
mensili.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava in via provvisoria le statuizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al g.i.; articolate le istanze istruttorie la causa era istruita con l'interrogatorio formale della resistente e la prova per testi;
infine, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 12.07.2016 del Tribunale di
Napoli.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'unica questione controversa tra le parti è quella della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
Infatti, in ordine all'assegno di mantenimento per i figli il g.i. con ordinanza del 27.05.2023 ha statuito che: il padre versi direttamente al figlio l'assegno di mantenimento di € Per_1
400,00 mensili;
il padre versi direttamente alla figlia l'assegno di mantenimento di Per_2
€ 50,00 mensili.
Successivamente in sede di precisazione delle conclusioni le parti hanno rassegnato conclusioni conformi a tale provvedimento.
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Passando alla domanda dell'assegno divorzile la moglie deduce di essere priva di ogni fonte di reddito mentre il marito avrebbe un reddito da pensione di oltre € 4.000,00 (cfr. statino pensione in atti depositato dal ricorrente da cui risulta un reddito mensile maggiore di quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti).
Inoltre, la sig.ra deduce che si è trattato di un matrimonio di lunga CP_1
durata (1992 – 2016), con figli e di essersi dedicata in via esclusiva alla cura dei figli, circostanza che può certamente ritenersi provata con la prova orale.
Non assume un'importanza dirimente stabilire se sia stata una scelta condivisa o imposta dal marito, come assume la resistente, perché ciò che conta è che la fattispecie possa essere ricondotta a quella di una famiglia monoreddito
(salvo quanto si dirà) con netta ripartizione di compiti.
Può, quindi, affermarsi che l'istante abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda ovvero la disparità reddituale, un apporto personale continuativo alle esigenze della famiglia e il nesso etiologico tra la vicenda matrimoniale e la sua attuale condizione.
Restano da esaminare le deduzioni avverse: premesso che la asserita relazione affettiva tra la moglie e il sig. non è stata provata (in assenza di Pt_2
altri riscontri non è certo sufficiente la fotografia dei cognomi su una pulsantiera di un citofono non riconosciuta dalla resistente), gran parte dell'attività istruttoria è stata dedicata a stabilire se la sig.ra abbia lavorato (sin da epoca antecedente CP_1
alla separazione) e tuttora lavori come segretaria presso una ditta edile.
Sebbene le dichiarazioni dei testi dell'una e dell'altra parte divergano e non permettano una ricostruzione pacifica, la circostanza può ritenersi provata in via induttiva.
In primo luogo, la sig.ra non ha chiesto un assegno di mantenimento CP_1
in proprio favore nella separazione consensuale;
se veramente fosse stata del tutto priva di reddito ne avrebbe fatto richiesta (la giustificazione addotta, cioè volere venire incontro al marito, non regge stante l'importanza del mantenimento per una moglie asseritamente priva di reddito).
In secondo luogo, va osservato che per ben cinque anni (dal 2016 al 2021) la moglie non ha avanzato alcuna richiesta e si aggiunga che l'iniziativa giudiziaria
è stata intrapresa dal marito.
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La prova induttiva (le presunzioni sono gravi, precise e concordanti) dell'attività lavorativa svolta senza inquadramento non vale, tuttavia, a escludere il diritto all'assegno di divorzio.
Infatti, anche riconoscendo alla sig.ra tale fonte di reddito, la stessa, CP_1
secondo la prospettazione del marito, sarebbe appena di circa € 800,00 e dunque inidonea a eliminare la forte disparità reddituale.
In conclusione, le può essere riconosciuto un assegno con funzione compensativo perequativa (dell'impegno assunto nella famiglia) di importo ovviamente inferiore a quanto richiesto atteso che almeno in parte l'attività lavorativa riduce la disparità reddituale.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nata a Pozzuoli il 20.04.1968, in [...] in data [...];
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(atto n. 289, parte II, serie A, sez. Q, anno 1992);
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere al figlio Parte_1
entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 400,00, da rivalutare Per_1
automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla figlia Parte_1
entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 50,00; Per_2
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
moglie, entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 300,00, da rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, a titolo di assegno di divorzio;
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6. conferma la restante disciplina della separazione inclusa l'assegnazione della casa;
7. dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 03.01.2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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