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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. ES Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14410/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABIONI ELENA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 10 VALSAMOGGIA LOC. BAZZANO presso il difensore avv. SABIONI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESTILEO Controparte_1 C.F._2 CARMELO e dell'avv. CORCIONE GIUSEPPE ( ) elettivamente domiciliata C.F._3 in VIA CADUTI DI CEFALONIA 2 BOLOGNA presso il difensore avv. PRESTILEO CARMELO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: Nel merito: Dichiarare in via definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con la sig.ra , disponendo gli opportuni adempimenti per la trascrizione della sentenza Controparte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile di competenza;
pagina 1 di 8 Rigettare la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile sia perché formulata tardivamente, sia perché priva dei presupposti di legge e carente di corredo probatorio;
Assegnazione casa familiare Revocare in via definitiva il provvedimento di assegnazione della casa familiare, sita San Lazzaro di Savena (BO), via Antonio Gramsci n. 19, a favore della sig.ra essendo venuti meno i Controparte_1 presupposti di legge per tutti i motivi esposti in atti;
- dare atto che il mutuo accesso per l'acquisto della casa familiare è stato estinto con conseguente cancellazione dell'ipoteca; Contributo al mantenimento dei figli Assegno divorzile per i coniugi Dare atto e dichiarare che i coniugi sono economicamente autonomi, con rinuncia degli stessi a reciproche pretese economiche;
Dare atto che il sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle rette e tasse Parte_1 universitarie per i figli ES e , oltre alle tasse e rette del Conservatorio frequentato da _1 ; _1 Revocare in capo al sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli e dunque Parte_1 modificare l'accordo contenuto al punto 4) del verbale di separazione omologato;
Porre in capo alla sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1 ES e , versando al sig. la somma mensile di euro 400,00 (duecento per ciascin _1 Parte_1 figlio); Dichiarare entrambi i genitori obbligati a sostenere le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno. Per spese straordinarie a titolo esemplificativo e non esaustivo sono da intendersi:
1.spese di carattere medico – chirurgico e/o specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche ed ortodontiche tra cui quelle oculistiche, tickets sanitari, parcelle professionali, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi sanitari in genere;
2. spese scolastiche, tra cui quelle necessarie per l'acquisto della dotazione libraria e del materiale didattico e di cancelleria, di eventuali supporti informatici, spese di trasporto, viaggi e alloggio per percorsi di studio fuori sede (escluse le tasse e rette poste in capo al sig. ;
3. spese sportive, ivi incluse quelle relative all'acquisto delle relative attrezzature e Parte_1 corredo sportivo;
4. spese ludico – ricreativo – culturali, ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature. Eccezion fatta per le spese mediche urgenti, tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere sorrette da idonea documentazione fiscale (ricevute/fatture). Il rimborso delle suddette spese avverrà dietro presentazione da parte del genitore che le ha sostenute, della documentazione afferente la spesa. Le spese verranno fiscalmente detratte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In via Istruttoria ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare alla sig.ra l'esibizione di tutta la documentazione Controparte_1 afferente i rapporti bancari e di quella relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, dai quali si possa evincere il calcolo e la corresponsione del TFR, buste paga e quant'altro rilasciato dal datore di lavoro. Interrogatorio Formale Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti Controparte_1 capitoli, tutti preceduti da Vero che:
1) lei durante il periodo estivo 2024 ha obbligato i suoi figli ES e a trasferirsi dal padre? _1
2) lei gode in via esclusiva della casa familiare?
3) lei omette di contribuire alle spese ordinarie e straordinarie per i suoi figli?
4) lei ha rassegnato le dimissioni in seguito alla conclusione del procedimento di separazione e precisamente nel corso dell'anno 2023? pagina 2 di 8 5) lei aveva un lavoro a tempo indeterminato e godeva di numerosi benefit e agevolazioni sanitarie?
6) Lei ha percepito il TFR?
7) lei dopo la separazione e precisamente durante l'estate 2024 si è concessa numerosi momenti di svago, tra i quali un viaggio in Grecia e uno in America?
8) lei attualmente lavora come trainer Relazionale e Sentimentale?
9) lei riceve i suoi clienti presso l'abitazione familiare?
Prova testi Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, tutti preceduti da Vero che:
1) ES e hanno lasciato la casa familiare nel mese di settembre 2024? CP_2
2) tutte le spese per il mantenimento ordinario e straordinario di ES e vengono sostenute _1 dal sig. Parte_1
3) lei ha lasciato la casa familiare nel mese di settembre 2024?
4) a chiederle di lasciare la casa familiare è stata sua madre Parte_2
5) sua madre svolge l'attività di Trainer Relazionale e Sentimentale? Controparte_1
6) spesso riceve i clienti all'interno della casa familiare?
7) sua madre si concede numerosi momenti di svago e viaggia molto?
8) Sua madre contribuisce alle spese per il suo mantenimento?
9) lei ha rilasciato e sottoscritto la dichiarazione di cui al doc. 22) che le viene mostrato?
10) lei ha rilasciato e sottoscritto la dichiarazione di cui al doc. 24) che le viene mostrato?
Si indicano a teste i sig.ri: residente in [...] (sui capitoli 1 e 2); Testimone_1
residente in [...] (sui capitoli 1 e 2); Testimone_2
residente in [...] 40141 Bologna (sui capitoli 1 e 2); Testimone_3 residente in [...], int. 6 (sui capitoli 3, Testimone_4 4, 5, 6, 7, 8, 10); residente in [...], int. 6 (sui capitoli 3, 4, 5, CP_2
6, 7, 8, 9). Con riguardo ai testi si chiede di tener conto anche delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate e prodotto doc. 22) per e doc. 24) per CP_2 Testimone_4 Si chiede di essere ammessi a prova contraria. Sulle istanze istruttorie avversarie La scrivente difesa, vista la documentazione depositata nel corso del giudizio, ritiene che le istanze istruttorie avversarie abbiano carattere e valore meramente esplorative e non trovano alcun supporto nella ricostruzione dei fatti avversari, pertanto si insiste per il rigetto.
CONVENUTA:
➢Chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia revocare l'ordinanza ex art .473 bis 22 C.p.c. nella parte in cui pone a carico della la corresponsione al della somma di €. 200,00 mensili per ciascun CP_1 Pt_1 figlio.
➢ Dichiarare tenuto il signor a contribuire al mantenimento della Sig.ra mediante Pt_1 Controparte_1 versamento di euro 500,00 mensili o quella maggiore o minore che verrà ritenuta congrua da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma sarà da rivalutarsi annuale secondo gli indici ISTAT.
➢ Dichiarare tenuto il padre, signor a contribuire al mantenimento ordinario dei figli – oggi Parte_1 abbondantemente maggiorenni - nella misura che riterrà di giustizia. pagina 3 di 8 ➢ Porre a carico del padre il 100 % delle spese straordinarie dei figli. Con vittoria di spese e compensi, spese generali ed oneri di legge. Si chiede infine che la causa sia trattenuta in decisione.
pagina 4 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l'attore chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta, alle condizioni di cui al ricorso medesimo;
il Giudice Relatore, col suddetto decreto, fissava l'udienza di comparizione per il 6.3.2025; entrambe le parti erano presenti personalmente, ma il difensore dell'attore faceva presente che il difensore della convenuta le aveva comunicato quella stessa mattina che non avrebbe potuto presenziare per un improvviso problema di salute, per il quale successivamente depositava certificazione medica;
l'udienza era quindi rinviata per i medesimi incombenti all'11.3.2025; all'esito, con sentenza parziale n. 714/2025 pubblicata il 24.3.2025 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti e con ordinanza ex art. 473 bis
22 c.p.c. il Giudice Relatore osservava e statuiva quanto segue: “Con verbale di separazione ritualmente omologato, le parti in data 20.12.2022 hanno convenuto: che i figli nato il _1
27/9/2000, e ES, nata il [...], maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, avrebbero continuato a vivere in via prevalente presso la madre, alla quale era assegnata la casa familiare di San Lazzaro di Savena (BO), via Antonio Gramsci n. 19, acquistata in comproprietà con il marito;
che il marito si trasferiva in un appartamento intestato al figlio , acquistato con _1 accensione di un mutuo ipotecario, il cui rateo mensile, pari ad euro 470 circa, viene versato interamente dal sig. medesimo;
i coniugi avrebbero continuato a versare al 50% la rata di mutuo Pt_1 contratto per l'acquisto della casa coniugale;
l'assegno unico per i figli sarebbe stato percepito al 100% dalla madre;
il marito avrebbe versato alla moglie la somma di euro 200 mensili complessive a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% delle rette universitarie dei figli. Col ricorso introduttivo del presente giudizio il allega che: la Pt_1 CP_1 che all'epoca della separazione lavorava per Unisalute, a tempo indeterminato, si è volontariamente dimessa;
da settembre 2024 i figli hanno lasciato la casa familiare e ES si è trasferita presso il padre, mentre si è trasferito a studiare a Milano e quando rientra a Bologna sta dal padre o dai _1 nonni paterni o materni. Nel corso del 2024 il ha acquistato un immobile al prezzo di euro Pt_1
170.000 in San Lazaro di Savena. La moglie si è costituita il 24.2.2025 e le parti cono personalmente comparse all'udienza del 6.3.2025 e 11.3.2025. La domanda di assegno divorzile formulata dalla moglie in comparsa di costituzione è tardiva e non può essere accolta. Idem per le istanze di produzione documentale che avrebbero dovuto essere tempestivamente richieste ed effettuate. Rispetto all'epoca della separazione, è pacifico che la moglie da giugno 2023 si sia dimessa da Unisalute, non rileva che si sia trattato, o meno, di una soluzione in sede sindacale di una vertenza per mobbing, o altro, dal momento che comunque si tratta di allegazioni tardive;
ella ha affermato: “dal 2012 lavoravo in pagina 5 di 8 Unisalute, con contratto a tempo indeterminato, part time ultimamente al 75%, lavoravo 30 ore a settimana e guadagnavo 1.400 euro mensili per 13 mensilità oltre a un premio di produzione, anzi erano 14 mensilità. Parliamo di netto. […]; dichiara che a seguito delle dimissioni “Mi sono state date due annualità di stipendio. Da un anno a questa parte ha dichiarato di lavorare come libero professionista nell'ambito della educazione sentimentale, genitoriale, relazionale, […] potenziamento dell'autostima, svolgendo corsi per gruppi e sostegno individuale”. Non è contestato che il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare sia stato integralmente restituito dalle parti, che vada revocata l'assegnazione alla della casa familiare, di cui è proprietaria al 50%, in quanto i figli, CP_1 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, non vivono più lì. Il padre ha un reddito netto medio mensile di circa 2.700-2.800 euro, è proprietario di metà della casa familiare, paga 470 euro mensili per il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile intestato al figlio, è proprietario per ¼ di un appartamento ereditato dal padre prima della separazione, sul quale però sua madre ha il diritto di abitazione, ha acquistato nel 2024 un appartamento in San Lazzaro di Savena per la somma di euro
170.000. Si fa carico integralmente del mantenimento ordinario dei figli oltre alle spese straordinarie come previste in separazione. Dalla data della domanda, va revocato, di conseguenza, l'obbligo per il padre di versare alla madre la somma di euro 200 mensili per il mantenimento ordinario dei figli. Con analoga decorrenza, va posto a carico della madre l'obbligo di versare al padre la somma di euro 200 per ciascun figlio a tiolo di contributo al loro mantenimento ordinario, viste le capacità economiche della madre che emergono dagli estratti conto, vista la somma che ella ha dichiarato esserle stata data come “buonuscita”, e visto che è proprietaria del 50% della casa familiare dove abita, al momento, gratuitamente, e visto che ha sicuramente degli introiti sebbene non quantificati con precisione, per l'attività che svolge in regime libero-professionale.
P.Q.M.
In via provvisoria e urgente, a parziale modifica delle condizioni di separazione, dalla data della domanda: revoca l'assegnazione della casa familiare alla madre, revoca l'obbligo per il padre di versare alla madre la somma di euro 200 mensili a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario, pone a carico della madre l'obbligo di versare al padre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 200 per ciascun figlio a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici istat;
ferme le altre condizioni di separazione;
ritenute superflue le istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, assegna termine per la precisazione delle conclusioni fino al 30 giugno 2025, per conclusionali fino al 15 luglio 2025, per repliche fino al 31 luglio 2025 e rinvia per la rimessione della causa in decisione al 16 settembre 2025”.
pagina 6 di 8 Entrambe le parti depositavano tempestivamente foglio di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali, memorie di replica e note di trattazione scritta per l'udienza del 16 settembre 2017 e la causa era trattenuta in decisione.
Va innanzitutto ribadito che la convenuta si è costituita tardivamente (il 24.2.2025 per l'udienza del
6.3.2025), pertanto va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte dalla stessa, ivi compresa la domanda di assegno divorzile, in quanto tardive. Si conferma, altresì, la superfluità dei mezzi istruttori richiesti dall'attore.
La convenuta ha depositato il 25.6.2025 il proprio Mod. 730 relativo ai redditi dell'anno di imposta
2024, che, evidentemente, non poteva essere prodotto nei termini di legge in quanto documento di formazione successiva. Da tale documento emerge che l'imponibile annuo è pari ad euro 553. Tale circostanza non vale, comunque, a elidere o a ridurre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli nella già esigua somma di euro 200 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo quelle che il padre si accolla al 100%. Infatti deve rammentarsi che la convenuta ha dichiarato di svolgere un'attività autonoma, senza apertura di partita IVA, il che induce a ritenere ben possibile che ella percepisca emolumenti in contanti che ben potrebbero non essere nemmeno versati sul suo conto corrente;
inoltre è decisivo il rilievo che ella abbia dato le dimissioni dall'impiego presso
UniSalute nel giugno 2023 volontariamente, non essendovi alcuna prova che la sua volontà sia stata in qualche modo coartata. Né risulta che ella abbia cercato, poi, un impiego analogo, dal momento che l'attuale professione è dalla medesima prospettata come una libera scelta. Peraltro ella è proprietaria per il 50% della ex casa familiare ove continua a vivere, anche dopo che i figli si sono trasferiti. La situazione non risulta, quindi, mutata rispetto a quella descritta nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. e ciò induce ad accogliere le domande dell'attore. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minima per la fase di trattazione, che è consistita nella sola udienza di comparizione ed esame dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., e decisoria, nella quale le difese hanno sostanzialmente ribadito le argomentazioni già formulate negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dichiara inammissibili le domande formulate dalla convenuta;
2 – dà atto che i figli e ES, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in _1 quanto studenti universitari, stanno in via prevalente presso il padre, che provvede al loro mantenimento ordinario;
pagina 7 di 8 3 – dalla data della domanda, revoca l'assegnazione della casa familiare sita in San Lazzaro di Savena
(BO) in Via Antonio Gramsci n. 19, in comproprietà al 50% fra le parti, a;
dà atto che Controparte_1 le parti hanno dichiarato che il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare è stato estinto con conseguente cancellazione dell'ipoteca;
4 – dalla data della domanda, revoca l'obbligo per il padre di versare alla madre la somma di euro 200 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e ES;
_1
5 – dalla data della domanda, pone a carico della madre l'obbligo di versare al padre entro il 5 di ogni mese, su conto corrente intestato al medesimo che le sarà tempestivamente comunicato, la somma di euro 200 per ciascun figlio a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici istat;
6 – dà atto che il sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle rette e tasse Parte_1 universitarie per i figli ES e , oltre alle tasse e rette del Conservatorio frequentato da _1
; _1
7 - dalla data della domanda, pone a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno l'obbligo di sostenere le spese straordinarie per i figli. Per spese straordinarie a titolo esemplificativo e non esaustivo sono da intendersi:
1. spese di carattere medico – chirurgico e/o specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche ed ortodontiche tra cui quelle oculistiche, tickets sanitari, parcelle professionali, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi sanitari in genere;
2. spese scolastiche, tra cui quelle necessarie per l'acquisto della dotazione libraria e del materiale didattico e di cancelleria, di eventuali supporti informatici, spese di trasporto, viaggi e alloggio per percorsi di studio fuori sede (escluse le tasse e rette poste in capo al sig. ;
3. spese sportive, ivi incluse quelle relative all'acquisto Parte_1 delle relative attrezzature e corredo sportivo;
4. spese ludico – ricreativo – culturali, ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature. Eccezion fatta per le spese mediche urgenti, tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere sorrette da idonea documentazione fiscale (ricevute/fatture). Il rimborso delle suddette spese avverrà dietro presentazione da parte del genitore che le ha sostenute, della documentazione afferente la spesa.
Le spese verranno fiscalmente detratte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8 - condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 114 per spese, € 5.261 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. ES Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. ES Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14410/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABIONI ELENA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 10 VALSAMOGGIA LOC. BAZZANO presso il difensore avv. SABIONI ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRESTILEO Controparte_1 C.F._2 CARMELO e dell'avv. CORCIONE GIUSEPPE ( ) elettivamente domiciliata C.F._3 in VIA CADUTI DI CEFALONIA 2 BOLOGNA presso il difensore avv. PRESTILEO CARMELO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: Nel merito: Dichiarare in via definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con la sig.ra , disponendo gli opportuni adempimenti per la trascrizione della sentenza Controparte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile di competenza;
pagina 1 di 8 Rigettare la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile sia perché formulata tardivamente, sia perché priva dei presupposti di legge e carente di corredo probatorio;
Assegnazione casa familiare Revocare in via definitiva il provvedimento di assegnazione della casa familiare, sita San Lazzaro di Savena (BO), via Antonio Gramsci n. 19, a favore della sig.ra essendo venuti meno i Controparte_1 presupposti di legge per tutti i motivi esposti in atti;
- dare atto che il mutuo accesso per l'acquisto della casa familiare è stato estinto con conseguente cancellazione dell'ipoteca; Contributo al mantenimento dei figli Assegno divorzile per i coniugi Dare atto e dichiarare che i coniugi sono economicamente autonomi, con rinuncia degli stessi a reciproche pretese economiche;
Dare atto che il sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle rette e tasse Parte_1 universitarie per i figli ES e , oltre alle tasse e rette del Conservatorio frequentato da _1 ; _1 Revocare in capo al sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli e dunque Parte_1 modificare l'accordo contenuto al punto 4) del verbale di separazione omologato;
Porre in capo alla sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1 ES e , versando al sig. la somma mensile di euro 400,00 (duecento per ciascin _1 Parte_1 figlio); Dichiarare entrambi i genitori obbligati a sostenere le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno. Per spese straordinarie a titolo esemplificativo e non esaustivo sono da intendersi:
1.spese di carattere medico – chirurgico e/o specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche ed ortodontiche tra cui quelle oculistiche, tickets sanitari, parcelle professionali, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi sanitari in genere;
2. spese scolastiche, tra cui quelle necessarie per l'acquisto della dotazione libraria e del materiale didattico e di cancelleria, di eventuali supporti informatici, spese di trasporto, viaggi e alloggio per percorsi di studio fuori sede (escluse le tasse e rette poste in capo al sig. ;
3. spese sportive, ivi incluse quelle relative all'acquisto delle relative attrezzature e Parte_1 corredo sportivo;
4. spese ludico – ricreativo – culturali, ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature. Eccezion fatta per le spese mediche urgenti, tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere sorrette da idonea documentazione fiscale (ricevute/fatture). Il rimborso delle suddette spese avverrà dietro presentazione da parte del genitore che le ha sostenute, della documentazione afferente la spesa. Le spese verranno fiscalmente detratte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In via Istruttoria ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare alla sig.ra l'esibizione di tutta la documentazione Controparte_1 afferente i rapporti bancari e di quella relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, dai quali si possa evincere il calcolo e la corresponsione del TFR, buste paga e quant'altro rilasciato dal datore di lavoro. Interrogatorio Formale Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti Controparte_1 capitoli, tutti preceduti da Vero che:
1) lei durante il periodo estivo 2024 ha obbligato i suoi figli ES e a trasferirsi dal padre? _1
2) lei gode in via esclusiva della casa familiare?
3) lei omette di contribuire alle spese ordinarie e straordinarie per i suoi figli?
4) lei ha rassegnato le dimissioni in seguito alla conclusione del procedimento di separazione e precisamente nel corso dell'anno 2023? pagina 2 di 8 5) lei aveva un lavoro a tempo indeterminato e godeva di numerosi benefit e agevolazioni sanitarie?
6) Lei ha percepito il TFR?
7) lei dopo la separazione e precisamente durante l'estate 2024 si è concessa numerosi momenti di svago, tra i quali un viaggio in Grecia e uno in America?
8) lei attualmente lavora come trainer Relazionale e Sentimentale?
9) lei riceve i suoi clienti presso l'abitazione familiare?
Prova testi Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, tutti preceduti da Vero che:
1) ES e hanno lasciato la casa familiare nel mese di settembre 2024? CP_2
2) tutte le spese per il mantenimento ordinario e straordinario di ES e vengono sostenute _1 dal sig. Parte_1
3) lei ha lasciato la casa familiare nel mese di settembre 2024?
4) a chiederle di lasciare la casa familiare è stata sua madre Parte_2
5) sua madre svolge l'attività di Trainer Relazionale e Sentimentale? Controparte_1
6) spesso riceve i clienti all'interno della casa familiare?
7) sua madre si concede numerosi momenti di svago e viaggia molto?
8) Sua madre contribuisce alle spese per il suo mantenimento?
9) lei ha rilasciato e sottoscritto la dichiarazione di cui al doc. 22) che le viene mostrato?
10) lei ha rilasciato e sottoscritto la dichiarazione di cui al doc. 24) che le viene mostrato?
Si indicano a teste i sig.ri: residente in [...] (sui capitoli 1 e 2); Testimone_1
residente in [...] (sui capitoli 1 e 2); Testimone_2
residente in [...] 40141 Bologna (sui capitoli 1 e 2); Testimone_3 residente in [...], int. 6 (sui capitoli 3, Testimone_4 4, 5, 6, 7, 8, 10); residente in [...], int. 6 (sui capitoli 3, 4, 5, CP_2
6, 7, 8, 9). Con riguardo ai testi si chiede di tener conto anche delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate e prodotto doc. 22) per e doc. 24) per CP_2 Testimone_4 Si chiede di essere ammessi a prova contraria. Sulle istanze istruttorie avversarie La scrivente difesa, vista la documentazione depositata nel corso del giudizio, ritiene che le istanze istruttorie avversarie abbiano carattere e valore meramente esplorative e non trovano alcun supporto nella ricostruzione dei fatti avversari, pertanto si insiste per il rigetto.
CONVENUTA:
➢Chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia revocare l'ordinanza ex art .473 bis 22 C.p.c. nella parte in cui pone a carico della la corresponsione al della somma di €. 200,00 mensili per ciascun CP_1 Pt_1 figlio.
➢ Dichiarare tenuto il signor a contribuire al mantenimento della Sig.ra mediante Pt_1 Controparte_1 versamento di euro 500,00 mensili o quella maggiore o minore che verrà ritenuta congrua da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma sarà da rivalutarsi annuale secondo gli indici ISTAT.
➢ Dichiarare tenuto il padre, signor a contribuire al mantenimento ordinario dei figli – oggi Parte_1 abbondantemente maggiorenni - nella misura che riterrà di giustizia. pagina 3 di 8 ➢ Porre a carico del padre il 100 % delle spese straordinarie dei figli. Con vittoria di spese e compensi, spese generali ed oneri di legge. Si chiede infine che la causa sia trattenuta in decisione.
pagina 4 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l'attore chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta, alle condizioni di cui al ricorso medesimo;
il Giudice Relatore, col suddetto decreto, fissava l'udienza di comparizione per il 6.3.2025; entrambe le parti erano presenti personalmente, ma il difensore dell'attore faceva presente che il difensore della convenuta le aveva comunicato quella stessa mattina che non avrebbe potuto presenziare per un improvviso problema di salute, per il quale successivamente depositava certificazione medica;
l'udienza era quindi rinviata per i medesimi incombenti all'11.3.2025; all'esito, con sentenza parziale n. 714/2025 pubblicata il 24.3.2025 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti e con ordinanza ex art. 473 bis
22 c.p.c. il Giudice Relatore osservava e statuiva quanto segue: “Con verbale di separazione ritualmente omologato, le parti in data 20.12.2022 hanno convenuto: che i figli nato il _1
27/9/2000, e ES, nata il [...], maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, avrebbero continuato a vivere in via prevalente presso la madre, alla quale era assegnata la casa familiare di San Lazzaro di Savena (BO), via Antonio Gramsci n. 19, acquistata in comproprietà con il marito;
che il marito si trasferiva in un appartamento intestato al figlio , acquistato con _1 accensione di un mutuo ipotecario, il cui rateo mensile, pari ad euro 470 circa, viene versato interamente dal sig. medesimo;
i coniugi avrebbero continuato a versare al 50% la rata di mutuo Pt_1 contratto per l'acquisto della casa coniugale;
l'assegno unico per i figli sarebbe stato percepito al 100% dalla madre;
il marito avrebbe versato alla moglie la somma di euro 200 mensili complessive a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% delle rette universitarie dei figli. Col ricorso introduttivo del presente giudizio il allega che: la Pt_1 CP_1 che all'epoca della separazione lavorava per Unisalute, a tempo indeterminato, si è volontariamente dimessa;
da settembre 2024 i figli hanno lasciato la casa familiare e ES si è trasferita presso il padre, mentre si è trasferito a studiare a Milano e quando rientra a Bologna sta dal padre o dai _1 nonni paterni o materni. Nel corso del 2024 il ha acquistato un immobile al prezzo di euro Pt_1
170.000 in San Lazaro di Savena. La moglie si è costituita il 24.2.2025 e le parti cono personalmente comparse all'udienza del 6.3.2025 e 11.3.2025. La domanda di assegno divorzile formulata dalla moglie in comparsa di costituzione è tardiva e non può essere accolta. Idem per le istanze di produzione documentale che avrebbero dovuto essere tempestivamente richieste ed effettuate. Rispetto all'epoca della separazione, è pacifico che la moglie da giugno 2023 si sia dimessa da Unisalute, non rileva che si sia trattato, o meno, di una soluzione in sede sindacale di una vertenza per mobbing, o altro, dal momento che comunque si tratta di allegazioni tardive;
ella ha affermato: “dal 2012 lavoravo in pagina 5 di 8 Unisalute, con contratto a tempo indeterminato, part time ultimamente al 75%, lavoravo 30 ore a settimana e guadagnavo 1.400 euro mensili per 13 mensilità oltre a un premio di produzione, anzi erano 14 mensilità. Parliamo di netto. […]; dichiara che a seguito delle dimissioni “Mi sono state date due annualità di stipendio. Da un anno a questa parte ha dichiarato di lavorare come libero professionista nell'ambito della educazione sentimentale, genitoriale, relazionale, […] potenziamento dell'autostima, svolgendo corsi per gruppi e sostegno individuale”. Non è contestato che il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare sia stato integralmente restituito dalle parti, che vada revocata l'assegnazione alla della casa familiare, di cui è proprietaria al 50%, in quanto i figli, CP_1 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, non vivono più lì. Il padre ha un reddito netto medio mensile di circa 2.700-2.800 euro, è proprietario di metà della casa familiare, paga 470 euro mensili per il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile intestato al figlio, è proprietario per ¼ di un appartamento ereditato dal padre prima della separazione, sul quale però sua madre ha il diritto di abitazione, ha acquistato nel 2024 un appartamento in San Lazzaro di Savena per la somma di euro
170.000. Si fa carico integralmente del mantenimento ordinario dei figli oltre alle spese straordinarie come previste in separazione. Dalla data della domanda, va revocato, di conseguenza, l'obbligo per il padre di versare alla madre la somma di euro 200 mensili per il mantenimento ordinario dei figli. Con analoga decorrenza, va posto a carico della madre l'obbligo di versare al padre la somma di euro 200 per ciascun figlio a tiolo di contributo al loro mantenimento ordinario, viste le capacità economiche della madre che emergono dagli estratti conto, vista la somma che ella ha dichiarato esserle stata data come “buonuscita”, e visto che è proprietaria del 50% della casa familiare dove abita, al momento, gratuitamente, e visto che ha sicuramente degli introiti sebbene non quantificati con precisione, per l'attività che svolge in regime libero-professionale.
P.Q.M.
In via provvisoria e urgente, a parziale modifica delle condizioni di separazione, dalla data della domanda: revoca l'assegnazione della casa familiare alla madre, revoca l'obbligo per il padre di versare alla madre la somma di euro 200 mensili a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario, pone a carico della madre l'obbligo di versare al padre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 200 per ciascun figlio a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici istat;
ferme le altre condizioni di separazione;
ritenute superflue le istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, assegna termine per la precisazione delle conclusioni fino al 30 giugno 2025, per conclusionali fino al 15 luglio 2025, per repliche fino al 31 luglio 2025 e rinvia per la rimessione della causa in decisione al 16 settembre 2025”.
pagina 6 di 8 Entrambe le parti depositavano tempestivamente foglio di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali, memorie di replica e note di trattazione scritta per l'udienza del 16 settembre 2017 e la causa era trattenuta in decisione.
Va innanzitutto ribadito che la convenuta si è costituita tardivamente (il 24.2.2025 per l'udienza del
6.3.2025), pertanto va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte dalla stessa, ivi compresa la domanda di assegno divorzile, in quanto tardive. Si conferma, altresì, la superfluità dei mezzi istruttori richiesti dall'attore.
La convenuta ha depositato il 25.6.2025 il proprio Mod. 730 relativo ai redditi dell'anno di imposta
2024, che, evidentemente, non poteva essere prodotto nei termini di legge in quanto documento di formazione successiva. Da tale documento emerge che l'imponibile annuo è pari ad euro 553. Tale circostanza non vale, comunque, a elidere o a ridurre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli nella già esigua somma di euro 200 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo quelle che il padre si accolla al 100%. Infatti deve rammentarsi che la convenuta ha dichiarato di svolgere un'attività autonoma, senza apertura di partita IVA, il che induce a ritenere ben possibile che ella percepisca emolumenti in contanti che ben potrebbero non essere nemmeno versati sul suo conto corrente;
inoltre è decisivo il rilievo che ella abbia dato le dimissioni dall'impiego presso
UniSalute nel giugno 2023 volontariamente, non essendovi alcuna prova che la sua volontà sia stata in qualche modo coartata. Né risulta che ella abbia cercato, poi, un impiego analogo, dal momento che l'attuale professione è dalla medesima prospettata come una libera scelta. Peraltro ella è proprietaria per il 50% della ex casa familiare ove continua a vivere, anche dopo che i figli si sono trasferiti. La situazione non risulta, quindi, mutata rispetto a quella descritta nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. e ciò induce ad accogliere le domande dell'attore. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minima per la fase di trattazione, che è consistita nella sola udienza di comparizione ed esame dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., e decisoria, nella quale le difese hanno sostanzialmente ribadito le argomentazioni già formulate negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dichiara inammissibili le domande formulate dalla convenuta;
2 – dà atto che i figli e ES, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in _1 quanto studenti universitari, stanno in via prevalente presso il padre, che provvede al loro mantenimento ordinario;
pagina 7 di 8 3 – dalla data della domanda, revoca l'assegnazione della casa familiare sita in San Lazzaro di Savena
(BO) in Via Antonio Gramsci n. 19, in comproprietà al 50% fra le parti, a;
dà atto che Controparte_1 le parti hanno dichiarato che il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare è stato estinto con conseguente cancellazione dell'ipoteca;
4 – dalla data della domanda, revoca l'obbligo per il padre di versare alla madre la somma di euro 200 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e ES;
_1
5 – dalla data della domanda, pone a carico della madre l'obbligo di versare al padre entro il 5 di ogni mese, su conto corrente intestato al medesimo che le sarà tempestivamente comunicato, la somma di euro 200 per ciascun figlio a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici istat;
6 – dà atto che il sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle rette e tasse Parte_1 universitarie per i figli ES e , oltre alle tasse e rette del Conservatorio frequentato da _1
; _1
7 - dalla data della domanda, pone a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno l'obbligo di sostenere le spese straordinarie per i figli. Per spese straordinarie a titolo esemplificativo e non esaustivo sono da intendersi:
1. spese di carattere medico – chirurgico e/o specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche ed ortodontiche tra cui quelle oculistiche, tickets sanitari, parcelle professionali, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi sanitari in genere;
2. spese scolastiche, tra cui quelle necessarie per l'acquisto della dotazione libraria e del materiale didattico e di cancelleria, di eventuali supporti informatici, spese di trasporto, viaggi e alloggio per percorsi di studio fuori sede (escluse le tasse e rette poste in capo al sig. ;
3. spese sportive, ivi incluse quelle relative all'acquisto Parte_1 delle relative attrezzature e corredo sportivo;
4. spese ludico – ricreativo – culturali, ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature. Eccezion fatta per le spese mediche urgenti, tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere sorrette da idonea documentazione fiscale (ricevute/fatture). Il rimborso delle suddette spese avverrà dietro presentazione da parte del genitore che le ha sostenute, della documentazione afferente la spesa.
Le spese verranno fiscalmente detratte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8 - condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 114 per spese, € 5.261 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. ES Neri dott. Stefano Giusberti
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