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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6154 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LI, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, avverso l'ordinanza del Tribunale di LI, di cui al repertorio n.
12015/2022, resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., pubblicata il 27 settembre 2022, comunicata il 29 settembre 2022, iscritta a R.G.N. 4603/2022/CC,
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede in Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza Marianella n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa RN (C.F.: C.F._2
; PEC: , del foro di LI, come da procura speciale ad litem
[...] Email_1 apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pirozzi (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di LI, come da C.F._3 Email_2 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATO
E
, residente a [...]. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E L'ORDINANZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 27 gennaio 2020, iscritto a R.G.N.
2056/2020/CC del Tribunale di LI, notificato alle parti resistenti rispettivamente il 10 ed il 13 febbraio 2020, in uno al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso il 5 febbraio 2020,
chiedeva al giudice adito l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “… Parte_1 accertare il diritto al risarcimento del danno commisurato alla somma di €. 6.000,00 in ragione di anno dalla data del rilascio da parte del conduttore e fino alla rimozione delle cause delle infiltrazioni condannando essi convenuti , dom.ta in LI alla via Vicinale Controparte_2
Campanile 126 Sc. A, e sito in LI alla in persona del suo CP_1 Controparte_1 amministratore Avv. Carmela Corsini con studio in LI alla via Trencia 25, pec
in solido tra loro ovvero in via concorrente secondo il Email_3 criterio di cui all'art. 1126 cc, al risarcimento del corrispettivo danno da lucro cessante nella misura indicata da determinarsi, come detto fino al rilascio di certificazione da parte di tecnico autorizzato della regolare esecuzione delle opere di cui alla ordinanza del 12/7/2017 e del successivo trimestre necessario al ripristino dell'immobile danneggiato. Il tutto oltre interessi legali dalle singole cadenze mensili del maturare del canone di locazione non percetto. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione.”
A sostegno di tale domanda la parte istante, nella sua spesa qualità di proprietaria dell'unità immobiliare, di cui al fabbricato condominiale “ ubicato nella Città di LI in Via CP_1
Rigoletto n. 55, piano 7, interno 30, avendola acquistata mediante l'atto pubblico di compravendita del 15 dicembre 1985, a rogito del notaio dr. , allegava che: a) a decorrere dalla fine Persona_1 dell'anno 2008 l'immobile in questione era stato attinto da infiltrazioni d'acqua, che ne avevano causato gravi problemi di umidità; b) la situazione d'inabitabilità, creatasi in conseguenza delle lamentate infiltrazioni, aveva indotto il conduttore di tale unità immobiliare a recedere anticipatamente dal relativo contratto di locazione;
c) successivamente aveva promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo, innanzi al Tribunale di LI, iscritto a R.G.N.
15219/15, chiedendo al giudice adito l'accertamento delle cause determinanti le infiltrazioni de quibus; d) tale giudizio si era concluso con il deposito della relazione peritale redatta dal nominato c.t.u., secondo il quale le lamentate infiltrazioni provenivano dal sovrastante terrazzo di copertura del fabbricato, in pessime condizioni manutentive, in uso esclusivo della condomina;
Controparte_2
e) con il successivo ricorso, ex art. 702-bis c.p.c., iscritto a R.G.N. 1010/2017/CC del Tribunale di
LI, aveva richiesto al giudice adito di ordinare ai convenuti, e Controparte_2 Controparte_3
[...
[...] di cui al fabbricato ubicato a LI in , in solido tra loro, ovvero in via
[...] Controparte_1 concorrente, secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c., di disporre la rimozione delle cause delle infiltrazioni, effettuando gli interventi al terrazzo a livello, in uso esclusivo della citata condomina, nonché ai cornicioni condominiali perimetrali esterni, secondo le modalità descritte nella relazione peritale del c.t.u., dr. ing. nominato nel presupposto, espletato procedimento di Persona_2 istruzione preventiva, chiedendo, altresì, la condanna delle parti convenute, in via solidale e/o concorrente, secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c., al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 16.566,54, a titolo di risarcimento del danno emergente, come accertato e quantificato dal c.t.u., nonché a titolo di lucro cessante, preteso nella misura di € 6.000,00, in ragione di ciascun anno, per la consequenziale inutilizzabilità dell'immobile per effetto del recesso anticipato esercitato dal conduttore a decorrere dal 31 marzo 2015, giorno dell'effettuato anticipato rilascio, fino alla rimozione delle cause delle infiltrazioni;
f) il richiamato procedimento, iscritto a R.G.N.
1010/2017/CC del Tribunale di LI, si era concluso con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., depositata il 12 luglio 2017, mediante la quale, il giudice adito, accogliendo parzialmente la domanda, aveva disposto la condanna delle parti resistenti all'eliminazione delle cause infiltrative ed al risarcimento del danno emergente subito e riconosciuto nella misura richiesta di € 16.566,54, ponendone il pagamento, in ragione di 2/3, a carico del , e del restante 1/3, a carico di CP_1
, avendo respinto la domanda di risarcimento danni da lucro cessante;
g) nonostante Controparte_2
l'ordinanza di cui al precedente capo sub f), le parti resistenti non avevano provveduto ad eliminare le cause delle infiltrazioni, impedendo il perfetto utilizzo dell'immobile di proprietà della parte istante, oltre che di ricavarne i frutti civili;
h) tale unità immobiliare era stata condotta in locazione da , in forza del contratto sottoscritto il 24 maggio 2011, registrato il 25 maggio Persona_3
2011, col quale era stato pattuito il canone annuo di € 6.000,0, da versare mensilmente nella misura di € 500,00; i) vantava il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, causato dall'impossibilità
d'utilizzo dell'unità immobiliare, non avendo le parti resistenti eseguito i lavori d'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, da quantificare nella misura di € 6.000,00 annue, a decorrere dalla data del rilascio da parte del conduttore, risalente al 31 marzo 2015, sino all'esecuzione delle opere disposte nell'ambito della predetta ordinanza.
1.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il 24 aprile 2020, si costituiva in giudizio il di cui al fabbricato ubicato a LI in , Controparte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1)… rigettare la domanda proposta dalla parte ricorrente perché inammissibile, improponibile ed improcedibile in rito, anche perché contrastante in tutto o in parte con un precedente provvedimento di rigetto, passato in giudicato,
3 costituito dall'ordinanza del 12/07/2017, emessa tra le stesse dal Tribunale di LI nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1010/2017; 2) In via meramente subordinata, nel merito, … rigettare la domanda proposta dalla parte ricorrente, in quanto non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto;
3) In via ancor più gradata e per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta da parte ricorrente, … decurtare dalla somma che le dovesse essere eventualmente riconosciuta, la percentuale conseguente al concorso della medesima nella produzione del danno, facendo applicazione in ogni caso del criterio, già adottato dal Tribunale di
LI con l'ordinanza emessa il 12/07/2017, nel procedimento recante R.G. n. 1010/17, di 1/3 a carico della proprietaria del terrazzo a livello sovrastante l'appartamento della sig.ra Parte_1
e di 2/3 a carico del comparente condominio nella determinazione di un'eventuale responsabilità delle parti resistenti per eventuali danni che dovessero essere stati cagionati alla controparte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e spese generali di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA e CPA.”
1.3. - Nella mancata costituzione della resistente , non comparsa, sebbene Controparte_2 ritualmente evocata in giudizio;
mediante l'ordinanza, di cui al repertorio n. 12015/2022, resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. il 27 settembre 2022, comunicata il 29 settembre 2022, il Tribunale di LI così testualmente stabiliva: “1) dichiara la contumacia di;
2) dichiara Controparte_2 inammissibile la domanda formulata dalla parte ricorrente;
3) condanna al rimborso Parte_1 delle spese di lite in favore del di LI , che si liquidano Controparte_1 Controparte_1 in euro € 5.534,00 per compensi professionali del procuratore, oltre Iva Cpa e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per fattone anticipo.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali, decideva come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto: a) non sussistente il giudicato esterno rappresentato dall'ordinanza del 12 luglio 2017, resa dal Tribunale di LI all'esito del procedimento già iscritto a R.G.N. 1010/2017/CC, avendo considerato il petitum e la causa petendi della presente domanda attrice non sovrapponibili a quelli oggetto del precedente giudizio, atteso che: “La ricorrente agisce, invero, in questa sede al fine di ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante derivante dalla mancata esecuzione di un obbligo di fare giudizialmente accertato rappresentato dalla rimozione delle cause del fenomeno infiltrativo derivanti dal terrazzo sovrastante l'unità abitativa di sua proprietà, in uso esclusivo alla resistente . La causa petendi della domanda azionata non è, CP_2 dunque, rappresentata dall'accertamento della sussistenza dei presupposti richiesti per il risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente a titolo di lucro cessante per effetto dell'inutilizzabilità dell'immobile a causa dell'anticipato rilascio dello stesso da parte del conduttore per la presenza
4 del fenomeno infiltrativo che, invece, ha costituito l'oggetto del precedente giudizio conclusosi con la richiamata ordinanza, bensì il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del provvedimento de quo.”; b) inammissibile la presente domanda attrice, atteso che: “… la causa petendi della domanda si rinviene nella mancata esecuzione del provvedimento giudiziale reso all'esito del giudizio recante rg.1010/2017 con cui il Giudice, accertata la responsabilità delle resistenti in relazione ai danni lamentati, ordinava alle stesse la rimozione delle cause delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante l'unità abitativa dell'odierna ricorrente. Orbene, sul punto deve rilevarsi come la mancata esecuzione di un obbligo di fare, come nel caso di specie, legittima, nel nostro ordinamento, il ricorso al rimedio dell'esecuzione in forma specifica di cui agli artt. 2931 e ss. c.c. … Dunque, in caso di inadempimento di un obbligo di fare giudizialmente imposto, il rimedio esperibile dal soggetto che patisce gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla condotta inerte altrui è rappresentato dall'esecuzione forzata del suddetto obbligo, secondo le modalità di cui agli artt. 612 e ss. cpc. Per tali motivi, il ricorso al procedimento sommario di cognizione effettuato in questa sede ai sensi dell'art.702 bis cpc appare del tutto inidoneo alla luce dell'oggetto della domanda spiegata. La domanda avanzata in questa sede dall'odierna ricorrente deve pertanto ritenersi inammissibile.”
2. - L'PP
2.1. - Avverso l'ordinanza de qua con l'atto di citazione notificato alle parti appellate rispettivamente il 20 ottobre 2022 ed il 14 novembre 2022, proponeva appello, sulla Parte_1 base di un solo, ma articolato motivo di gravame, chiedendo che la Corte, in riforma della decisione impugnata, volesse: “… riformare l'ordinanza impugnata emessa il 29/9/2022 mediante
l'accoglimento della domanda di cui al ricorso che si era iscritto al n.r.g. 2056/2020… modificare la decisione ritenendo ammissibile la domanda per come promossa nel ricorso di cui innanzi ed accoglierla integralmente con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado con attribuzione.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 11 gennaio 2023 si costituiva in giudizio il di cui al fabbricato ubicato a LI in , eccependo Controparte_1 Controparte_1
l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., contestando il motivo d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, riproponendo, in via subordinata e condizionatamente all'esito dell'eventuale accoglimento anche parziale dell'impugnazione, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni, anche di giudicato esterno, e le domande, impropriamente qualificate come appello incidentale, non accolte nella sentenza di primo grado, in quanto assorbite dalla declaratoria d'inammissibilità della domanda
5 attrice, formulando l'istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore del difensore costituito, avv. Marco Pirozzi.
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
dichiarata mediante l'ordinanza pubblicata il giorno 8 febbraio 2023 la contumacia di , non essendosi costituita in Controparte_2 giudizio, nonostante fosse stata ritualmente citata a comparirvi;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 29 luglio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del
30 settembre 2025; costituitasi in giudizio nell'interesse della parte appellante l'avv. Maria Teresa
RN in sostituzione dell'avv. Ciro Gagliardi, già costituito ma deceduto in corso di causa;
depositate da entrambe le parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 1° ottobre 2025 la causa era riservata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali a cura di entrambe le parti costituite e della memoria di replica a cura della sola parte appellante.
3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Pregiudizialmente, l'impugnazione va scrutinata sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa del appellato ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto CP_1 dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
6 chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con l'unico, ma articolato motivo d'impugnazione, la parte impugnante censurava la decisione appellata per l'errore di diritto e/o l'errata interpretazione della domanda della ricorrente, in cui, a suo dire, sarebbe incorso il primo giudice, il quale, a fronte dell'azione risarcitoria così come proposta, ex artt. 1218 e 1223 c.c., in danno dei resistenti, la dichiarava inammissibile, perché il provvedimento giudiziario, fonte della pretesa della parte istante e dell'inerente obbligazione risarcitoria disposta a carico dei resistenti, sarebbe dovuto essere suscettibile di esecuzione forzata degli obblighi di fare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2931 c.c. e 612 c.p.c., e non oggetto della presente domanda di cognizione, così come azionata, ex art. 702-bis c.p.c.
4.2. - Pur condividendo la Corte l'assunto difensivo di parte appellante, secondo il quale il
Tribunale errava nel disporre la declaratoria d'inammissibilità della domanda attrice, avendo la ricorrente agito, al fine di conseguire il preteso risarcimento del danno da lucro cessante, consequenziale alla mancata esecuzione dell'obbligazione di fare, giudizialmente accertata mediante l'ordinanza resa il 12 luglio 2017 dal Tribunale di LI in conclusione del procedimento già iscritto a R.G.N. 1010/2017/CC, in forza della quale era stato disposto, tra l'altro, l'ordine di rimozione delle cause del fenomeno infiltrativo derivante dalla cattiva manutenzione del terrazzo di copertura del fabbricato sovrastante l'unità immobiliare di sua proprietà, in uso esclusivo alla CP_4
7 condomina , senza che fosse necessario promuovere la procedura esecutiva, ex artt. Controparte_2
2931 c.c. e 612 c.p.c., finalizzata a fare eseguire, a spese degli obbligati, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., l'obbligazione di fare non adempiuta, così come consacrata nel richiamato titolo esecutivo, per la tutela di altro bene della vita rispetto a quello preteso, così come richiesto in questo giudizio, nel corso del quale la ricorrente invoca(va) la mancata esecuzione spontanea quale titolo per ottenere il risarcimento, il motivo d'impugnazione va, comunque, respinto, con la consequenziale conferma dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione va modificata sulla base di due ragioni, nei termini qui di seguito precisati, in considerazione della rilevata parziale inammissibilità e parziale infondatezza della domanda attrice, così come proposta.
In primis, la Corte è dell'avviso che tale domanda, limitatamente alla richiesta di condanna al risarcimento, preteso per il lucro cessante con decorrenza dal 31 marzo 2015, giorno in cui il conduttore aveva rilasciato l'unità immobiliare a seguito del recesso anticipato dal contratto di locazione intercorso inter partes, sino alla data della pronuncia resa nel procedimento già iscritto a
R.G.N. 1010/2017/CC, risulti essere inammissibile, essendo coperta dal giudicato, rilevabile d'ufficio, rappresentato dalla richiamata ordinanza resa dal Tribunale di LI nella citata procedura, pubblicata il 12 luglio 2017, non impugnata sul punto, in parte qua quel giudice affermava testualmente che: “Non va riconosciuto il danno deduttivamente derivante dall'anticipato recesso del conduttore dell'immobile de quo. Invero, la locazione ha avuto inizio anni dopo la manifestazione del fenomeno infiltrativo con conseguente piena consapevolezza da parte del conduttore dei problemi di umidità dell'immobile. Non può, quindi, ricondursi al lamentato fenomeno l'anticipato rilascio dell'immobile da parte del conduttore.”
In secundis, il Collegio ritiene che siano rimasti del tutto sforniti di prova i danni da inagibilità del bene immobile, pretesi per il periodo successivo a decorrere dal 13 luglio 2017, ovvero dalla data in cui erano stati accertati dal giudice del citato anteriore procedimento, sino all'effettiva esecuzione delle opere di ristrutturazione, disposte in forza della richiamata ordinanza pubblicata il 12 luglio
2017, ultimate il 20 febbraio 2021, come risulta dall'acquisito certificato di collaudo di pari data, a firma del direttore dei lavori, dr. ing. attestante la perfetta esecuzione, a regola Persona_4
d'arte, dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati sui cornicioni condominiali, oltre che sul terrazzo a livello di copertura condominiale, in uso esclusivo alla condomina , Controparte_2 sovrastante l'appartamento della ricorrente,
Infatti, in forza del fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c., non può essere riconosciuto alcun risarcimento in favore della parte ricorrente per il rilevato difetto di allegazione e di prova circa la sua pretesa risarcitoria da lucro cessante, in merito all'asserito specifico pregiudizio economico
8 che avrebbe subito per non avere incassato i canoni locativi nel periodo successivo con decorrenza dal 13 luglio 2017, sino al 20 febbraio 2021, giorno del certificato di collaudo delle opere di impermeabilizzazione del lastrico solare condominiale, non avendo la parte istante, nonostante le espresse contestazioni formulate sul punto dal resistente, allegato né provato: a) di avere CP_1 ristrutturato neppure in parte l'unità immobiliare di sua proprietà, rendendola perfettamente abitabile, benché avesse incassato l'incontestata somma di € 8.725,14, già versatale - in epoca antecedente all'iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado - dal resistente, in esecuzione CP_1 dell'ordinanza del 12 luglio 2017, pronunciata nel precedente procedimento già iscritto a R.G.N.
1010/2017/CC del Tribunale di LI, con la quale quest'ultimo, accogliendo parzialmente la domanda attrice, aveva disposto, tra l'altro, la condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno emergente subito dall'immobile in questione nella misura richiesta, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.; b) di non avere potuto locare l'appartamento a causa del persistente lamentato fenomeno d'infiltrazione dell'acqua proveniente dal superiore lastrico solare;
c) di avere formalizzato alcuna offerta in locazione dell'unità immobiliare in questione sul mercato;
d) che i potenziali conduttori fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado dello stesso.
Del resto, il difetto di prova circa le circostanze riportate nei superiori punti sub c) e d) impone la reiezione della domanda risarcitoria de qua per gli asseriti danni che sarebbero stati patiti a decorrere dal periodo successivo al 12 luglio 2017, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, dal quale non v'è motivo per cui la Corte se ne discosti, secondo il quale: “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche.” (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 17/04/2024, n. 10477).
Invero, la carenza di allegazione e di prova circa l'effettuata riparazione delle parti ammalorate dell'immobile di proprietà della ricorrente, in conseguenza delle infiltrazioni de quibus, induce a ritenere che verosimilmente la parte istante non avesse provveduto a ristrutturare l'immobile de quo, non rendendolo perfettamente abitabile, per cui tale condotta, in forza del comma 1 dell'art. 9 1227 c.c., applicabile d'ufficio, configura il concorso colposo della parte danneggiata, del tutto assorbente, nella determinazione causale del lamentato danno da lucro cessante, essendo evidente che un appartamento con visibili segni d'umidità non è affatto locabile, dovendosi ritenere provata, ai sensi del comma 1 dell'art. 115 c.p.c., in considerazione del fatto non specificamente contestato sul punto, contenuto nella circostanza allegata dal resistente nella comparsa di risposta CP_1 tempestivamente depositata il 24 aprile 2020, secondo la quale il fenomeno infiltrativo d'acqua era
“non più attivo in conseguenza ai rappezzi comunque realizzati sul terrazzo di copertura”, eseguiti antecedentemente all'introduzione del giudizio di prime cure.
Pertanto, la rilevata carenza di allegazioni e di prova del danno circa le conseguenze negative derivanti, di regola, dal mancato uso indiretto da parte di terzi di tale appartamento secondo il diritto della proprietaria, impone la reiezione della porzione della domanda risarcitoria de qua per gli asseriti danni che sarebbero stati patiti a decorrere dal periodo successivo al 12 luglio 2017, che non può essere ritenuta sussistente in re ipsa.
5. CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, assorbite tutte le eccezioni e le domande, così come riproposte dal appellato, ex art. 346 c.p.c., subordinatamente all'eventuale accoglimento, anche CP_1 parziale, dell'impugnazione avversa;
pur dovendosi riformare la sentenza gravata per avere erroneamente disposto l'inammissibilità in toto della domanda risarcitoria attrice, quest'ultima - unitamente al motivo di censura finalizzato al suo accoglimento - va respinta per tutte le ragioni sopra evidenziate.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, conclusasi con la parziale inammissibilità dell'originaria pretesa attrice e la parziale reiezione del resto di tale domanda, respinta nel primo grado soltanto per ragioni di rito a seguito dell'erronea declaratoria d'inammissibilità disposta per ragioni diverse, le spese del presente grado del giudizio vengono poste ad esclusivo carico della parte appellante, in favore del appellato, in applicazione del principio della soccombenza, CP_1 nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 26.000,01 ad €
52.000,00), delle fasi processuali eseguite, dandosi atto che non sono state espletate l'effettiva fase istruttoria, né la vera e propria trattazione (Cass. civ., Sez. III, Sent., 19/09/2025, n. 25664), e dei parametri medi professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D. M. 13 agosto 2022, n. 147, con distrazione in favore dell'avv. Marco Pirozzi, dichiaratosi antistatario.
10 6.2. - Nulla per le spese del presente grado nei confronti dell'appellata , non Controparte_2 costituitasi neppure nella presente fase del giudizio.
6.3. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di LI, repertorio n. 12015/2022, Parte_1 resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., pubblicata il 27 settembre 2022, comunicata il 29 settembre 2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e l'originaria domanda attrice proposta da col ricorso Parte_1 depositato il 27 gennaio 2020 nei confronti del di cui al fabbricato ubicato Controparte_1
a LI in , in persona dell'amministratore pro tempore, e di;
Controparte_1 Controparte_2
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che Parte_1 liquida, in favore del di cui al fabbricato ubicato a LI in Controparte_1 CP_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, nella complessiva somma di € 6.946,00, a titolo
[...] di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la
CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marco Pirozzi, dichiaratosi antistatario;
3) nulla per le spese del presente grado del giudizio nei confronti di;
Controparte_2
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
LI, in data 26 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LI, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, avverso l'ordinanza del Tribunale di LI, di cui al repertorio n.
12015/2022, resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., pubblicata il 27 settembre 2022, comunicata il 29 settembre 2022, iscritta a R.G.N. 4603/2022/CC,
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede in Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza Marianella n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa RN (C.F.: C.F._2
; PEC: , del foro di LI, come da procura speciale ad litem
[...] Email_1 apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pirozzi (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di LI, come da C.F._3 Email_2 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATO
E
, residente a [...]. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E L'ORDINANZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 27 gennaio 2020, iscritto a R.G.N.
2056/2020/CC del Tribunale di LI, notificato alle parti resistenti rispettivamente il 10 ed il 13 febbraio 2020, in uno al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso il 5 febbraio 2020,
chiedeva al giudice adito l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “… Parte_1 accertare il diritto al risarcimento del danno commisurato alla somma di €. 6.000,00 in ragione di anno dalla data del rilascio da parte del conduttore e fino alla rimozione delle cause delle infiltrazioni condannando essi convenuti , dom.ta in LI alla via Vicinale Controparte_2
Campanile 126 Sc. A, e sito in LI alla in persona del suo CP_1 Controparte_1 amministratore Avv. Carmela Corsini con studio in LI alla via Trencia 25, pec
in solido tra loro ovvero in via concorrente secondo il Email_3 criterio di cui all'art. 1126 cc, al risarcimento del corrispettivo danno da lucro cessante nella misura indicata da determinarsi, come detto fino al rilascio di certificazione da parte di tecnico autorizzato della regolare esecuzione delle opere di cui alla ordinanza del 12/7/2017 e del successivo trimestre necessario al ripristino dell'immobile danneggiato. Il tutto oltre interessi legali dalle singole cadenze mensili del maturare del canone di locazione non percetto. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione.”
A sostegno di tale domanda la parte istante, nella sua spesa qualità di proprietaria dell'unità immobiliare, di cui al fabbricato condominiale “ ubicato nella Città di LI in Via CP_1
Rigoletto n. 55, piano 7, interno 30, avendola acquistata mediante l'atto pubblico di compravendita del 15 dicembre 1985, a rogito del notaio dr. , allegava che: a) a decorrere dalla fine Persona_1 dell'anno 2008 l'immobile in questione era stato attinto da infiltrazioni d'acqua, che ne avevano causato gravi problemi di umidità; b) la situazione d'inabitabilità, creatasi in conseguenza delle lamentate infiltrazioni, aveva indotto il conduttore di tale unità immobiliare a recedere anticipatamente dal relativo contratto di locazione;
c) successivamente aveva promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo, innanzi al Tribunale di LI, iscritto a R.G.N.
15219/15, chiedendo al giudice adito l'accertamento delle cause determinanti le infiltrazioni de quibus; d) tale giudizio si era concluso con il deposito della relazione peritale redatta dal nominato c.t.u., secondo il quale le lamentate infiltrazioni provenivano dal sovrastante terrazzo di copertura del fabbricato, in pessime condizioni manutentive, in uso esclusivo della condomina;
Controparte_2
e) con il successivo ricorso, ex art. 702-bis c.p.c., iscritto a R.G.N. 1010/2017/CC del Tribunale di
LI, aveva richiesto al giudice adito di ordinare ai convenuti, e Controparte_2 Controparte_3
[...
[...] di cui al fabbricato ubicato a LI in , in solido tra loro, ovvero in via
[...] Controparte_1 concorrente, secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c., di disporre la rimozione delle cause delle infiltrazioni, effettuando gli interventi al terrazzo a livello, in uso esclusivo della citata condomina, nonché ai cornicioni condominiali perimetrali esterni, secondo le modalità descritte nella relazione peritale del c.t.u., dr. ing. nominato nel presupposto, espletato procedimento di Persona_2 istruzione preventiva, chiedendo, altresì, la condanna delle parti convenute, in via solidale e/o concorrente, secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c., al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 16.566,54, a titolo di risarcimento del danno emergente, come accertato e quantificato dal c.t.u., nonché a titolo di lucro cessante, preteso nella misura di € 6.000,00, in ragione di ciascun anno, per la consequenziale inutilizzabilità dell'immobile per effetto del recesso anticipato esercitato dal conduttore a decorrere dal 31 marzo 2015, giorno dell'effettuato anticipato rilascio, fino alla rimozione delle cause delle infiltrazioni;
f) il richiamato procedimento, iscritto a R.G.N.
1010/2017/CC del Tribunale di LI, si era concluso con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., depositata il 12 luglio 2017, mediante la quale, il giudice adito, accogliendo parzialmente la domanda, aveva disposto la condanna delle parti resistenti all'eliminazione delle cause infiltrative ed al risarcimento del danno emergente subito e riconosciuto nella misura richiesta di € 16.566,54, ponendone il pagamento, in ragione di 2/3, a carico del , e del restante 1/3, a carico di CP_1
, avendo respinto la domanda di risarcimento danni da lucro cessante;
g) nonostante Controparte_2
l'ordinanza di cui al precedente capo sub f), le parti resistenti non avevano provveduto ad eliminare le cause delle infiltrazioni, impedendo il perfetto utilizzo dell'immobile di proprietà della parte istante, oltre che di ricavarne i frutti civili;
h) tale unità immobiliare era stata condotta in locazione da , in forza del contratto sottoscritto il 24 maggio 2011, registrato il 25 maggio Persona_3
2011, col quale era stato pattuito il canone annuo di € 6.000,0, da versare mensilmente nella misura di € 500,00; i) vantava il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, causato dall'impossibilità
d'utilizzo dell'unità immobiliare, non avendo le parti resistenti eseguito i lavori d'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, da quantificare nella misura di € 6.000,00 annue, a decorrere dalla data del rilascio da parte del conduttore, risalente al 31 marzo 2015, sino all'esecuzione delle opere disposte nell'ambito della predetta ordinanza.
1.2. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il 24 aprile 2020, si costituiva in giudizio il di cui al fabbricato ubicato a LI in , Controparte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1)… rigettare la domanda proposta dalla parte ricorrente perché inammissibile, improponibile ed improcedibile in rito, anche perché contrastante in tutto o in parte con un precedente provvedimento di rigetto, passato in giudicato,
3 costituito dall'ordinanza del 12/07/2017, emessa tra le stesse dal Tribunale di LI nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1010/2017; 2) In via meramente subordinata, nel merito, … rigettare la domanda proposta dalla parte ricorrente, in quanto non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto;
3) In via ancor più gradata e per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta da parte ricorrente, … decurtare dalla somma che le dovesse essere eventualmente riconosciuta, la percentuale conseguente al concorso della medesima nella produzione del danno, facendo applicazione in ogni caso del criterio, già adottato dal Tribunale di
LI con l'ordinanza emessa il 12/07/2017, nel procedimento recante R.G. n. 1010/17, di 1/3 a carico della proprietaria del terrazzo a livello sovrastante l'appartamento della sig.ra Parte_1
e di 2/3 a carico del comparente condominio nella determinazione di un'eventuale responsabilità delle parti resistenti per eventuali danni che dovessero essere stati cagionati alla controparte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e spese generali di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA e CPA.”
1.3. - Nella mancata costituzione della resistente , non comparsa, sebbene Controparte_2 ritualmente evocata in giudizio;
mediante l'ordinanza, di cui al repertorio n. 12015/2022, resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. il 27 settembre 2022, comunicata il 29 settembre 2022, il Tribunale di LI così testualmente stabiliva: “1) dichiara la contumacia di;
2) dichiara Controparte_2 inammissibile la domanda formulata dalla parte ricorrente;
3) condanna al rimborso Parte_1 delle spese di lite in favore del di LI , che si liquidano Controparte_1 Controparte_1 in euro € 5.534,00 per compensi professionali del procuratore, oltre Iva Cpa e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per fattone anticipo.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali, decideva come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto: a) non sussistente il giudicato esterno rappresentato dall'ordinanza del 12 luglio 2017, resa dal Tribunale di LI all'esito del procedimento già iscritto a R.G.N. 1010/2017/CC, avendo considerato il petitum e la causa petendi della presente domanda attrice non sovrapponibili a quelli oggetto del precedente giudizio, atteso che: “La ricorrente agisce, invero, in questa sede al fine di ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante derivante dalla mancata esecuzione di un obbligo di fare giudizialmente accertato rappresentato dalla rimozione delle cause del fenomeno infiltrativo derivanti dal terrazzo sovrastante l'unità abitativa di sua proprietà, in uso esclusivo alla resistente . La causa petendi della domanda azionata non è, CP_2 dunque, rappresentata dall'accertamento della sussistenza dei presupposti richiesti per il risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente a titolo di lucro cessante per effetto dell'inutilizzabilità dell'immobile a causa dell'anticipato rilascio dello stesso da parte del conduttore per la presenza
4 del fenomeno infiltrativo che, invece, ha costituito l'oggetto del precedente giudizio conclusosi con la richiamata ordinanza, bensì il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del provvedimento de quo.”; b) inammissibile la presente domanda attrice, atteso che: “… la causa petendi della domanda si rinviene nella mancata esecuzione del provvedimento giudiziale reso all'esito del giudizio recante rg.1010/2017 con cui il Giudice, accertata la responsabilità delle resistenti in relazione ai danni lamentati, ordinava alle stesse la rimozione delle cause delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante l'unità abitativa dell'odierna ricorrente. Orbene, sul punto deve rilevarsi come la mancata esecuzione di un obbligo di fare, come nel caso di specie, legittima, nel nostro ordinamento, il ricorso al rimedio dell'esecuzione in forma specifica di cui agli artt. 2931 e ss. c.c. … Dunque, in caso di inadempimento di un obbligo di fare giudizialmente imposto, il rimedio esperibile dal soggetto che patisce gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla condotta inerte altrui è rappresentato dall'esecuzione forzata del suddetto obbligo, secondo le modalità di cui agli artt. 612 e ss. cpc. Per tali motivi, il ricorso al procedimento sommario di cognizione effettuato in questa sede ai sensi dell'art.702 bis cpc appare del tutto inidoneo alla luce dell'oggetto della domanda spiegata. La domanda avanzata in questa sede dall'odierna ricorrente deve pertanto ritenersi inammissibile.”
2. - L'PP
2.1. - Avverso l'ordinanza de qua con l'atto di citazione notificato alle parti appellate rispettivamente il 20 ottobre 2022 ed il 14 novembre 2022, proponeva appello, sulla Parte_1 base di un solo, ma articolato motivo di gravame, chiedendo che la Corte, in riforma della decisione impugnata, volesse: “… riformare l'ordinanza impugnata emessa il 29/9/2022 mediante
l'accoglimento della domanda di cui al ricorso che si era iscritto al n.r.g. 2056/2020… modificare la decisione ritenendo ammissibile la domanda per come promossa nel ricorso di cui innanzi ed accoglierla integralmente con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado con attribuzione.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 11 gennaio 2023 si costituiva in giudizio il di cui al fabbricato ubicato a LI in , eccependo Controparte_1 Controparte_1
l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., contestando il motivo d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, riproponendo, in via subordinata e condizionatamente all'esito dell'eventuale accoglimento anche parziale dell'impugnazione, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni, anche di giudicato esterno, e le domande, impropriamente qualificate come appello incidentale, non accolte nella sentenza di primo grado, in quanto assorbite dalla declaratoria d'inammissibilità della domanda
5 attrice, formulando l'istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore del difensore costituito, avv. Marco Pirozzi.
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
dichiarata mediante l'ordinanza pubblicata il giorno 8 febbraio 2023 la contumacia di , non essendosi costituita in Controparte_2 giudizio, nonostante fosse stata ritualmente citata a comparirvi;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 29 luglio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del
30 settembre 2025; costituitasi in giudizio nell'interesse della parte appellante l'avv. Maria Teresa
RN in sostituzione dell'avv. Ciro Gagliardi, già costituito ma deceduto in corso di causa;
depositate da entrambe le parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 1° ottobre 2025 la causa era riservata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali a cura di entrambe le parti costituite e della memoria di replica a cura della sola parte appellante.
3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Pregiudizialmente, l'impugnazione va scrutinata sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa del appellato ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto CP_1 dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
6 chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con l'unico, ma articolato motivo d'impugnazione, la parte impugnante censurava la decisione appellata per l'errore di diritto e/o l'errata interpretazione della domanda della ricorrente, in cui, a suo dire, sarebbe incorso il primo giudice, il quale, a fronte dell'azione risarcitoria così come proposta, ex artt. 1218 e 1223 c.c., in danno dei resistenti, la dichiarava inammissibile, perché il provvedimento giudiziario, fonte della pretesa della parte istante e dell'inerente obbligazione risarcitoria disposta a carico dei resistenti, sarebbe dovuto essere suscettibile di esecuzione forzata degli obblighi di fare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2931 c.c. e 612 c.p.c., e non oggetto della presente domanda di cognizione, così come azionata, ex art. 702-bis c.p.c.
4.2. - Pur condividendo la Corte l'assunto difensivo di parte appellante, secondo il quale il
Tribunale errava nel disporre la declaratoria d'inammissibilità della domanda attrice, avendo la ricorrente agito, al fine di conseguire il preteso risarcimento del danno da lucro cessante, consequenziale alla mancata esecuzione dell'obbligazione di fare, giudizialmente accertata mediante l'ordinanza resa il 12 luglio 2017 dal Tribunale di LI in conclusione del procedimento già iscritto a R.G.N. 1010/2017/CC, in forza della quale era stato disposto, tra l'altro, l'ordine di rimozione delle cause del fenomeno infiltrativo derivante dalla cattiva manutenzione del terrazzo di copertura del fabbricato sovrastante l'unità immobiliare di sua proprietà, in uso esclusivo alla CP_4
7 condomina , senza che fosse necessario promuovere la procedura esecutiva, ex artt. Controparte_2
2931 c.c. e 612 c.p.c., finalizzata a fare eseguire, a spese degli obbligati, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., l'obbligazione di fare non adempiuta, così come consacrata nel richiamato titolo esecutivo, per la tutela di altro bene della vita rispetto a quello preteso, così come richiesto in questo giudizio, nel corso del quale la ricorrente invoca(va) la mancata esecuzione spontanea quale titolo per ottenere il risarcimento, il motivo d'impugnazione va, comunque, respinto, con la consequenziale conferma dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione va modificata sulla base di due ragioni, nei termini qui di seguito precisati, in considerazione della rilevata parziale inammissibilità e parziale infondatezza della domanda attrice, così come proposta.
In primis, la Corte è dell'avviso che tale domanda, limitatamente alla richiesta di condanna al risarcimento, preteso per il lucro cessante con decorrenza dal 31 marzo 2015, giorno in cui il conduttore aveva rilasciato l'unità immobiliare a seguito del recesso anticipato dal contratto di locazione intercorso inter partes, sino alla data della pronuncia resa nel procedimento già iscritto a
R.G.N. 1010/2017/CC, risulti essere inammissibile, essendo coperta dal giudicato, rilevabile d'ufficio, rappresentato dalla richiamata ordinanza resa dal Tribunale di LI nella citata procedura, pubblicata il 12 luglio 2017, non impugnata sul punto, in parte qua quel giudice affermava testualmente che: “Non va riconosciuto il danno deduttivamente derivante dall'anticipato recesso del conduttore dell'immobile de quo. Invero, la locazione ha avuto inizio anni dopo la manifestazione del fenomeno infiltrativo con conseguente piena consapevolezza da parte del conduttore dei problemi di umidità dell'immobile. Non può, quindi, ricondursi al lamentato fenomeno l'anticipato rilascio dell'immobile da parte del conduttore.”
In secundis, il Collegio ritiene che siano rimasti del tutto sforniti di prova i danni da inagibilità del bene immobile, pretesi per il periodo successivo a decorrere dal 13 luglio 2017, ovvero dalla data in cui erano stati accertati dal giudice del citato anteriore procedimento, sino all'effettiva esecuzione delle opere di ristrutturazione, disposte in forza della richiamata ordinanza pubblicata il 12 luglio
2017, ultimate il 20 febbraio 2021, come risulta dall'acquisito certificato di collaudo di pari data, a firma del direttore dei lavori, dr. ing. attestante la perfetta esecuzione, a regola Persona_4
d'arte, dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati sui cornicioni condominiali, oltre che sul terrazzo a livello di copertura condominiale, in uso esclusivo alla condomina , Controparte_2 sovrastante l'appartamento della ricorrente,
Infatti, in forza del fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c., non può essere riconosciuto alcun risarcimento in favore della parte ricorrente per il rilevato difetto di allegazione e di prova circa la sua pretesa risarcitoria da lucro cessante, in merito all'asserito specifico pregiudizio economico
8 che avrebbe subito per non avere incassato i canoni locativi nel periodo successivo con decorrenza dal 13 luglio 2017, sino al 20 febbraio 2021, giorno del certificato di collaudo delle opere di impermeabilizzazione del lastrico solare condominiale, non avendo la parte istante, nonostante le espresse contestazioni formulate sul punto dal resistente, allegato né provato: a) di avere CP_1 ristrutturato neppure in parte l'unità immobiliare di sua proprietà, rendendola perfettamente abitabile, benché avesse incassato l'incontestata somma di € 8.725,14, già versatale - in epoca antecedente all'iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado - dal resistente, in esecuzione CP_1 dell'ordinanza del 12 luglio 2017, pronunciata nel precedente procedimento già iscritto a R.G.N.
1010/2017/CC del Tribunale di LI, con la quale quest'ultimo, accogliendo parzialmente la domanda attrice, aveva disposto, tra l'altro, la condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno emergente subito dall'immobile in questione nella misura richiesta, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.; b) di non avere potuto locare l'appartamento a causa del persistente lamentato fenomeno d'infiltrazione dell'acqua proveniente dal superiore lastrico solare;
c) di avere formalizzato alcuna offerta in locazione dell'unità immobiliare in questione sul mercato;
d) che i potenziali conduttori fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado dello stesso.
Del resto, il difetto di prova circa le circostanze riportate nei superiori punti sub c) e d) impone la reiezione della domanda risarcitoria de qua per gli asseriti danni che sarebbero stati patiti a decorrere dal periodo successivo al 12 luglio 2017, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, dal quale non v'è motivo per cui la Corte se ne discosti, secondo il quale: “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche.” (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 17/04/2024, n. 10477).
Invero, la carenza di allegazione e di prova circa l'effettuata riparazione delle parti ammalorate dell'immobile di proprietà della ricorrente, in conseguenza delle infiltrazioni de quibus, induce a ritenere che verosimilmente la parte istante non avesse provveduto a ristrutturare l'immobile de quo, non rendendolo perfettamente abitabile, per cui tale condotta, in forza del comma 1 dell'art. 9 1227 c.c., applicabile d'ufficio, configura il concorso colposo della parte danneggiata, del tutto assorbente, nella determinazione causale del lamentato danno da lucro cessante, essendo evidente che un appartamento con visibili segni d'umidità non è affatto locabile, dovendosi ritenere provata, ai sensi del comma 1 dell'art. 115 c.p.c., in considerazione del fatto non specificamente contestato sul punto, contenuto nella circostanza allegata dal resistente nella comparsa di risposta CP_1 tempestivamente depositata il 24 aprile 2020, secondo la quale il fenomeno infiltrativo d'acqua era
“non più attivo in conseguenza ai rappezzi comunque realizzati sul terrazzo di copertura”, eseguiti antecedentemente all'introduzione del giudizio di prime cure.
Pertanto, la rilevata carenza di allegazioni e di prova del danno circa le conseguenze negative derivanti, di regola, dal mancato uso indiretto da parte di terzi di tale appartamento secondo il diritto della proprietaria, impone la reiezione della porzione della domanda risarcitoria de qua per gli asseriti danni che sarebbero stati patiti a decorrere dal periodo successivo al 12 luglio 2017, che non può essere ritenuta sussistente in re ipsa.
5. CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, assorbite tutte le eccezioni e le domande, così come riproposte dal appellato, ex art. 346 c.p.c., subordinatamente all'eventuale accoglimento, anche CP_1 parziale, dell'impugnazione avversa;
pur dovendosi riformare la sentenza gravata per avere erroneamente disposto l'inammissibilità in toto della domanda risarcitoria attrice, quest'ultima - unitamente al motivo di censura finalizzato al suo accoglimento - va respinta per tutte le ragioni sopra evidenziate.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, conclusasi con la parziale inammissibilità dell'originaria pretesa attrice e la parziale reiezione del resto di tale domanda, respinta nel primo grado soltanto per ragioni di rito a seguito dell'erronea declaratoria d'inammissibilità disposta per ragioni diverse, le spese del presente grado del giudizio vengono poste ad esclusivo carico della parte appellante, in favore del appellato, in applicazione del principio della soccombenza, CP_1 nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 26.000,01 ad €
52.000,00), delle fasi processuali eseguite, dandosi atto che non sono state espletate l'effettiva fase istruttoria, né la vera e propria trattazione (Cass. civ., Sez. III, Sent., 19/09/2025, n. 25664), e dei parametri medi professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D. M. 13 agosto 2022, n. 147, con distrazione in favore dell'avv. Marco Pirozzi, dichiaratosi antistatario.
10 6.2. - Nulla per le spese del presente grado nei confronti dell'appellata , non Controparte_2 costituitasi neppure nella presente fase del giudizio.
6.3. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di LI, repertorio n. 12015/2022, Parte_1 resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., pubblicata il 27 settembre 2022, comunicata il 29 settembre 2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e l'originaria domanda attrice proposta da col ricorso Parte_1 depositato il 27 gennaio 2020 nei confronti del di cui al fabbricato ubicato Controparte_1
a LI in , in persona dell'amministratore pro tempore, e di;
Controparte_1 Controparte_2
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che Parte_1 liquida, in favore del di cui al fabbricato ubicato a LI in Controparte_1 CP_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, nella complessiva somma di € 6.946,00, a titolo
[...] di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la
CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marco Pirozzi, dichiaratosi antistatario;
3) nulla per le spese del presente grado del giudizio nei confronti di;
Controparte_2
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
LI, in data 26 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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