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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2270/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
D'SA FABRIZIO, Relatore
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16308/2018 depositato il 19/11/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Lazio - V 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720189056496511000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090290208312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100045332823000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720189056496511000, relativa alle Cartelle Esattoriali n. 097
2009 0290208312, notificata in data 12 gennaio 2010, e n. 097 2010 0045332823, notificata in data 14 giugno 2011, inerenti tasse automobilistiche riscosse relative alle annualità 2003 e 2004 e conseguenti sanzioni pecuniarie.
La parte ricorrente ha formulato il seguente rubricato motivo di ricorso: “Prescrizione triennale della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria”, sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito tributario nel periodo intercorso dalla notifica delle cartelle esattoriali a quella della notifica dell'intimazione di pagamento.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha dato atto dell'entrata in vigore, in data
24/10/2018, della norma contenuta in seno all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito dalla Legge
18/12/2018 n. 136, che dispone quanto segue: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.”
La medesima Agenzia ha affermato che le partite rientranti nel perimetro applicativo della disposizione in esame e per la cui riscossione l'Agente della riscossione ha notificato gli atti impugnati, dovranno intendersi annullate ex lege, a far data del 31/12/2018, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. e con declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle posizioni annullate ed estinzione in tutto del giudizio stesso.
Ciò, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, ricorrendo un'ipotesi di “definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge”, con conseguente applicazione del comma 3 del citato articolo, a mente del quale “3.
Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Ha quindi chiesto al giudice adito di prendere atto dell'annullamento del debito controverso a seguito dell'entrata in vigore, in data 24/10/2018, della norma contenuta in seno all'art. 4, comma 1, del D.L. n.
119/2018, convertito dalla Legge 18/12/2018 n. 136/2018, e dichiarare la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione in tutto del giudizio, con compensazione delle spese di lite relative, ai sensi dell'art. 46, comma 3 D. Lgs. 546/1992.
3. All'udienza del 31.1.2026 parte ricorrente ha chiesto anch'essa la declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo per le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In considerazione dell'intervenuta novella normativa di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito dalla Legge 18/12/2018 n. 136/2018 e delle dichiarazioni delle parti, il Collegio rileva di dover dichiarare l'estinzione del processo per intervenuta cessata materia del contendere.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo, stante che la definzione della controversia ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, non è intervenuta a seguito di istanza di parte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 600,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.
Il relatore Il presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
D'SA FABRIZIO, Relatore
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16308/2018 depositato il 19/11/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Lazio - V 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720189056496511000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090290208312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100045332823000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720189056496511000, relativa alle Cartelle Esattoriali n. 097
2009 0290208312, notificata in data 12 gennaio 2010, e n. 097 2010 0045332823, notificata in data 14 giugno 2011, inerenti tasse automobilistiche riscosse relative alle annualità 2003 e 2004 e conseguenti sanzioni pecuniarie.
La parte ricorrente ha formulato il seguente rubricato motivo di ricorso: “Prescrizione triennale della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria”, sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito tributario nel periodo intercorso dalla notifica delle cartelle esattoriali a quella della notifica dell'intimazione di pagamento.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha dato atto dell'entrata in vigore, in data
24/10/2018, della norma contenuta in seno all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito dalla Legge
18/12/2018 n. 136, che dispone quanto segue: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.”
La medesima Agenzia ha affermato che le partite rientranti nel perimetro applicativo della disposizione in esame e per la cui riscossione l'Agente della riscossione ha notificato gli atti impugnati, dovranno intendersi annullate ex lege, a far data del 31/12/2018, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. e con declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle posizioni annullate ed estinzione in tutto del giudizio stesso.
Ciò, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, ricorrendo un'ipotesi di “definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge”, con conseguente applicazione del comma 3 del citato articolo, a mente del quale “3.
Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Ha quindi chiesto al giudice adito di prendere atto dell'annullamento del debito controverso a seguito dell'entrata in vigore, in data 24/10/2018, della norma contenuta in seno all'art. 4, comma 1, del D.L. n.
119/2018, convertito dalla Legge 18/12/2018 n. 136/2018, e dichiarare la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione in tutto del giudizio, con compensazione delle spese di lite relative, ai sensi dell'art. 46, comma 3 D. Lgs. 546/1992.
3. All'udienza del 31.1.2026 parte ricorrente ha chiesto anch'essa la declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo per le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In considerazione dell'intervenuta novella normativa di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito dalla Legge 18/12/2018 n. 136/2018 e delle dichiarazioni delle parti, il Collegio rileva di dover dichiarare l'estinzione del processo per intervenuta cessata materia del contendere.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo, stante che la definzione della controversia ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, non è intervenuta a seguito di istanza di parte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 600,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.
Il relatore Il presidente