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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 5148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5148 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. n. 4959/2022
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Mario Pollio e dall'avv. Parte_1
AB GA
Ricorrente
E
CF – P. iva Controparte_1 C.F._1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
Resistente contumace
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e differenze retributive
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2022 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato per conto ed alle dipendenze della , dal 18.12.2018 e Controparte_1
sino al 31.05.2019, inquadrato come elettricista impianti cantieri;
di essere stato regolarmente assunto, con contratto a tempo determinato sottoscritto presso i locali della sede di Casoria (NA) della ditta;
di aver svolto nel periodo Controparte_1
indicato, come richiesto dal datore di lavoro, la propria attività lavorativa in trasferta e precisamente presso il cantiere sito in Prato (località Piano di Zona Z13/II) per 5/7 giorni alla settimana e precisamente: ogni settimana dal lunedì al venerdì, per circa 10 ore al giorno, dalle ore 9 alle ore 19, con un'ora di pausa pranzo. Spesso poi, quando non rientrava a Napoli per il fine settimana, lavorava anche il sabato col medesimo orario (circa 10 ore al giorno) e la domenica (circa 5 ore al giorno); di aver svolto in maniera costante, continuativa e prevalente, le mansioni di capo elettricista, da inquadrarsi al corrispondente 5° Livello Superiore del CCNL di riferimento
(occupandosi, tra l'altro, di lettura disegni, messa in opera disegno, esecuzione scanalature, fissaggio tubi e cassette, etc.) e coordinando altresì le altre risorse lavorative operanti sul cantiere (in tutto 4/5 operai); che nonostante le continue promesse e rassicurazioni da parte del datore di lavoro, non ha mai da questi percepito né il compenso lavorativo, né il Trattamento di Fine Rapporto, né i rimborsi spese per le trasferte, né altro;
che il rapporto di lavoro si è interrotto per licenziamento comunicato al ricorrente in data 31.05.2019; che in data 25.11.2019 veniva inviata alla convenuta , da parte dell'avv. Mario Pollio, formale lettera di messa in CP_1
mora a mezzo raccomandata a/r.
Ha concluso chiedendo quindi: “I) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e la ditta individuale , dal Parte_1 Controparte_1
18.12.2018 e sino al 31.05.2019, in uno alla sussistenza di tutti i requisiti di legge ai fini del diritto del ricorrente all'inquadramento del 5° Livello Superiore mansionale e retributivo di cui al C.C.N.L. in narrativa, con ogni conseguenza sul piano contributivo
e retributivo e per l'effetto, II) condannare la ditta , in persona dello Controparte_1
stesso, nella qualità di datore di lavoro, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 17.020,98, secondo i titoli e le causali analiticamente specificate in seno al presente ricorso e nei conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di maturazione sino all'effettivo soddisfo;
oppure al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, anche sulla base di un'eventuale CTU che l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di voler disporre. Il tutto, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate.
III) Condannare il datore di lavoro alla refusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati, ex art. 93 c.p.c.”.
La società resistente, sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva e pertanto ne viene dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi e l'acquisizione della documentazione allegata, ed è decisa con la presente sentenza, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve osservarsi in termini generali che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive, fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Ebbene, risulta documentalmente provato lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, e per il periodo dedotto (v. buste paga allegate, unilav), oltre che confermato dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa.
La controversia attiene quindi al riconoscimento delle mansioni superiori che il ricorrente assume aver espletato, e corrispondenti al V livello superiore del CCNL di riferimento, oltre al riconoscimento delle relative spettanze, ivi incluse quelle di fine rapporto, avendo il ricorrente dedotto di non aver ricevuto alcunchè da parte della resistente nel corso dell'intero rapporto (dal 18.12.2028 al 31.5.2019). Ciò posto, rileva il Tribunale che, con riferimento alla domanda relativa al superiore inquadramento, deve premettersi in termini generali che il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2103 c.c., norma che attribuisce al lavoratore, assegnato a mansioni superiori per un certo tempo, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Fondamentale ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda."
(Cass. 26234/2008 e Cass. 20272/2010).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98;
4200/92).
Ebbene, rileva il Tribunale che nel caso in esame devono essere censurate le carenze assertive contenute sul punto in ricorso: parte ricorrente si limita invero ad indicare, peraltro sinteticamente, la declaratorie del livelli di inquadramento in esame, senza procedere alla comparazione tra il livello di formale inquadramento ed il livello superiore né specificare il quid pluris che caratterizza quest'ultimo rispetto al livello di formale inquadramento e delle ragioni della sussumibilità in esso delle mansioni in concreto svolte. Nel ricorso, infatti, parte ricorrente si limita a riportare le mansioni di fatto svolte, deducendo genericamente di aver diritto all'inquadramento nel livello V, senza specificare per quali ragioni le mansioni svolte de facto siano riconducibili al livello superiore.
Tali considerazioni, d'altra parte, sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23354/2018) secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado 4^ F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto).- Cass. n. 8025/2003".
Ed ancora che "In tema di obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alla categoria o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte (art. 2103 c.c.), in applicazione dei principi generali sul regime probatorio in caso di inadempimento o di inesatto adempimento, è vero che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, ma è pur vero che sul creditore incombe comunque l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento. Ove sia assolutamente carente l'allegazione degli elementi di fatto circa l'inesatto adempimento, tale carenza, assumendo carattere pregiudiziale, fa sì che neppure possa censurarsi in astratto l'eventuale mancato completo esame dell'equivalenza delle mansioni sul piano oggettivo e soggettivo" (Cass. 20523/2005). I principi enunciati, a cui si intende dare seguito, evidenziano l'onere allegatorio incombente sul lavoratore che, non sufficientemente adempiuto, determina l'impossibilità di valutarne le pretese non essendo a tal fine utili le sole indicazioni delle mansioni svolte e dell'inquadramento invocato in quanto non complete per garantire l'effettivo raffronto tra i parametri cui necessariamente riferirsi (mansioni svolte, inquadramento rivestito, inquadramento preteso)”.
Per tali ragioni, quindi, la domanda di differenze retributive legata al superiore inquadramento deve essere rigettata.
Quanto poi alla domanda relativa alla mancata corresponsione per l'intero periodo di lavoro espletato delle spettanze, è bene rammentare che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte Cass.
1389/2003 e Cass, 6623/2001).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an debeatur, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
Queste essendo le coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, la domanda esperita sul punto non può trovare accoglimento, non avendo parte ricorrente fornito prova sufficiente delle ore di straordinario lavorate. Sul punto, infatti, nessuno dei due testi escussi in giudizio ha saputo fornire elementi precisi: il teste infatti, nulla ha saputo riferire di preciso sul punto, avendo Tes_1
solo genericamente affermato che vi erano ritardi nelle consegne, e quindi verosimilmente la necessità di fare straordinari, ma non ha fornito alcun riferimento certo e rigoroso, come richiesto invece dalla giurisprudenza citata, circa l'effettivo espletamento dello straordinario dedotto.
Del pari il teste il quale ha dichiarato di aver lavorato nel medesimo cantiere Tes_2
del ricorrente, da gennaio a maggio del 2019, sebbene per altra ditta, ma non ha fornito dichiarazione precise sul punto.
È emersa pertanto una conoscenza solo limitata dei fatti di causa e, comunque, non sufficiente a fornire la prova circa il lavoro straordinario prestato per tutto il periodo richiesto, con la conseguenza del rigetto della relativa domanda.
Per quanto riguarda invece il mancato godimento delle ferie e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza della Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015
n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).
Sul punto, osserva il giudicante che il ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la propria presenza sul luogo di lavoro nelle giornate richieste, con la conseguenza del rigetto della relativa domanda.
Quanto infine al pagamento delle mensilità e del TFR, rileva il Tribunale che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte resistente, su cui gravava l'onere della prova circa l'esatto adempimento di quanto dovuto, non costituendosi in giudizio, nonostante la regolare notifica, non ha fornito alcuna prova di aver corrisposto al ricorrente quanto allo stesso dovuto.
Pertanto, prendendosi come riferimento parametrico i conteggi allegati dalla parte, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, per quanto sopra esposto, al ricorrente deve essere riconosciuta la complessiva somma di € 5.568,36, di cui € 726,16 a titolo di TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai valori minimi, tenuto conto della natura e valore della causa, secondo il decisum, e dell'attività processuale espletata, e della non complessità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.268,36 di cui € 726,16
a titolo di TFR;
- Rigetta per il resto;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.314,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 19.12.2025.
Si comunichi Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo