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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1026/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
e concordato preventivo, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Alessandro Pasquini, presso il cui studio in
Carrara, p.zza Matteotti 24, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE contro
quale incorporante di in forza di CP_1 Controparte_2 atto di fusione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Roberto N. Cassi- nelli e Nicola Boni, presso lo studio del secondo elettivamente domici- liata in Massa, P.zza Alcide De Gasperi 4,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni con- traria istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di
Massa n 209/2022, pubblicata il 16 marzo 2022, non notificata, e in accoglimento dei motivi di appello formulati in narrativa: (a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni e le causali espresse in parte narrativa, che Parte_2 ne è titolare di un diritto di credito di natura risarcitoria nei confronti di CP_1
(quale incorporante di
[...] Controparte_3
[... ) di importo complessivamente pari ad euro 596.953,21, ovvero pari,
[...] CP_4 per quanto esposto a § 6, alla somma di euro 470.645 o ad altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
(b) conseguentemente, condannare
(quale incorporante di CP_1 Controparte_5
) al pagamento di detta somma in favore di
[...] Parte_1
, oltre agli interessi legali ex art. 1284, pen. comma, c.c. decorrenti dai
[...] singoli prelievi sino al saldo sulla somma rivalutata anno per anno;
(c) condannare
(quale incorporante di CP_1 Controparte_5
) al pagamento in favore di delle
[...] Parte_1 spese e dei compensi di avvocato relativi ai due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge, nonché alla restituzione dell'importo di € 19.721,78 oltre interessi e rivalutazione dal 2.8.2022
(data di esecuzione del pagamento) sino al saldo.”.
Per la parte Appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previa occor- rendo ogni meglio vista pronuncia, confermare le statuizioni della sentenza impu- gnata, respingendo integralmente l'appello e ogni avversaria domanda. Con vitto- ria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate degli acces- sori di legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e concordato preventivo evocava in giudi- Parte_1 zio chiedendo accertarsene l'inadempimento al contratto Controparte_2 di conto corrente con convenzione di assegno intercorso tra le parti, con condanna al relativo risarcimento dei danni.
L'attrice esponeva che una propria dipendente, (che aveva Persona_1 lavorato per dal 1982 al settembre 2009 con mansioni di respon- Pt_1 sabile amministrativo – finanziario) aveva effettuato indebiti prelievi presso diversi istituti di credito con i quali intratteneva rapporti, facendosi Pt_1 rilasciare libretti di assegni ed emettendoli falsificando la firma dell'amministratore unico della società Parte_3
Tra il 2005 e il 2009 veva emesso 786 assegni con firma apocrifa e Per_1 prelevato la complessiva somma di € 3.114.802,26, distratta in favore pro- prio e del figlio.
Per quanto specificamente attinente i rapporti con la Cassa di Risparmio di
Carrara s.p.a. (cui era poi succeduta in virtù di fusione per incor- CP_2 porazione), Filiale di Romagnano (MS), via Aurelia n. 193, la Guardia di Fi-
2 nanza aveva accertato che aveva falsificato la sottoscrizione Per_1 dell'amministratore unico della società e aveva emesso, nel periodo 2005-
2006-2007-2008-2009, n. 150 assegni, con firme false di traenza e di girata, così sottraendo illecitamente, dal conto corrente intestato alla società attrice,
l'importo complessivo di € 596.953,21. era stata condannata, con sentenza del Tribunale di Massa n. Per_1
227/2014 del 2 aprile 2014, alla pena di due anni di reclusione ed € 200,00 di multa, per i capi di imputazione di cui agli artt. 81 cpv, 61 n. 7 e 11, 640
c.p., nonché 81 cpv, 61 n. 11, 482, 485 c.p..
Ccn sentenza resa in data 1 dicembre 2015, nell'ambito del giudizio n.
843/2011 r.g., il Tribunale civile di Massa, sulla scorta delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza e dell'accertamento operato dal C.T.U., dott. aveva accolto la domanda giudiziale proposta da Per_2 Pt_1 riconoscendo in suo favore un diritto di credito risarcitorio nei confronti della sig.ra complessivamente pari ad euro 3.164.155,60. Persona_1
L'attrice allegava che il danno patrimoniale subito fosse stato cagionato in via solidale anche dalla condotta di diversi istituti di credito, i cui dipendenti non avevano confrontato le firme di traenza e di girata degli assegni presen- tati da rispetto allo specimen di firma nella loro disponibilità e non Per_1 avevano tenuto conto dell'anomalia consistente nel fatto che una società svolgente attività di impresa quasi esclusivamente con clienti esteri necessi- tasse di denaro liquido con estrema frequenza, per un lungo periodo di tem- po e per importi molto consistenti.
Si costituiva in giudizio quale mandatario di , Controparte_6 Pt_4 cui aveva ceduto alcuni crediti tra i quali quello in oggetto, chiedendo CP_2 la reiezione delle domande attoree.
Si costituiva altresì tardivamente in giudizio , in prima udienza CP_2 dichiarata contumace, deducendo essere palese la propria carenza di legit- timazione passiva stante la cessione del rapporto contrattuale di cui si trat- tava e chiedendo in ogni caso la reiezione delle attoree domande.
Istruita la causa documentalmente e attraverso il licenziamento di CTU gra- fologica, con sentenza n. 209 del 16 marzo 2022 il Tribunale di Massa così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
3
1. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Controparte_7
e concordato preventivo;
[...]
2. condanna e concordato preventivo a ri- Parte_1 fondere a le spese di lite del presente giudizio che si Controparte_2 liquidano in € 16.481,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio;
3. condanna quale mandatario con rappre- Controparte_8 sentanza di a rifondere a Controparte_9 Controparte_7
e concordato preventivo le spese di lite del presente giudizio che si li-
[...] quidano in € 16.481,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio;
4. pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto defini- tivamente in capo a e concordato preventi- Parte_1 vo.”.
In estrema sintesi, il Tribunale (per quanto ancora in questa sede rileva non essendo stata evocata nel presente grado di giu- Controparte_8 dizio) riteneva:
- che vertendosi in ambito di responsabilità contrattuale, incombes- se all'attrice l'allegazione dell'inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte e la prova del pregiudizio patrimoniale, nonché quella del nesso causale tra inadempimento e danno e che costituis- se onere del debitore dimostrare di avere adempiuto diligentemente le prestazioni a proprio carico;
- che la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento della falsificazione di assegno bancario è quella dell'accorto banchie- re;
- che fosse compito del giudice di merito valutare la congruità della condotta richiesta in quel dato momento storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando un accertamento di fatto volto a saggiare il grado di esigibilità della diligenza, verificando se la falsifi- cazione fosse o meno riscontrabile attraverso un esame diretto, visi- vo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche;
- che, sebbene il grafologo avesse accertato la non riconducibilità delle firme a (legale rappresentate di , Parte_5 CP_10 era altresì' emerso che dall'esame d'insieme emergeva una forte
4 omogeneità morfo dinamica dei tracciati, tutti riferibili a un'unica ma- trice grafica e che le analogie tra le firme disconosciute in verifica e le comparative riguardavano qualità generali di immediata per- Pt_3 cezione, mentre le differenze consistevano in movimenti non control- lati e in dettagli espressivi particolari ed intrinseci;
- che dunque le firme risultavano avere apparenti analogie con quella di provenire tutte dalla stessa persona che aveva svolto Pt_3 mansioni di responsabile amministrativo – finanziario dal 1982, risul- tando la persona institoriamente preposta ad eseguire tutti i paga- menti e le operazioni con assegno, sicché ben prima del 2004 era solita interfacciarsi con gli istituti di credito, i cui dipendenti nutrivano un legittimo affidamento circa la riferibilità a del suo opera- Pt_1 to;
- che ciò consentisse di escludere che la falsificazione dei requisiti esteriori delle firme fosse rilevabile dai dipendenti della Banca con la diligenza connaturata all'esercizio dell'attività bancaria, che non pre- suppone la dotazione di strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo sull'autenticità;
- che tale conclusione trovasse implicito avallo nella condotta del tutto analoga tenuta da numerosi (nove) altri istituti di credito;
- che, anche a volersi ammettere la sussistenza di un inadempi- mento da parte di , la domanda risarcitoria non avrebbe CP_2 potuto essere accolta sulla base di un giudizio controfattuale, secon- do i canoni del “più probabile che non”, posto che il nesso causale tra l'inadempimento e il danno si sarebbe senz'altro interrotto se la parte attrice avesse tenuto una condotta diligente;
- che se si fosse avvalsa per tempo di adeguati modelli Pt_1 organizzativi, alcun danno si sarebbe verificato in capo alla stessa;
- che, infine, appariva inspiegabile come fosse stato possibile che una società obbligata alla tenuta di scritture contabili e, quindi, ad appostare le varie operazioni in bilancio, avesse accumulato am- manchi per € 3.164.155,00.
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di cita- Pt_1 zione notificato alla sola in data 17 ottobre 2022, chieden- CP_2 do, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
5 Si costituiva in giudizio , quale incorporante , CP_1 CP_2 con comparsa di costituzione depositata in data 10 marzo 2023, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza 17 aprile 2023, la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 25 settembre 2024, incombente poi rinviato al 22 gen-
naio 2025, stante la necessità di mutare relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 28 gennaio 2025, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Primo motivo di appello. Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc, per avere il
Tribunale di Massa fondato il rigetto della domanda attorea su un'eccezione tardivamente e inammissibilmente formulata.
Il Tribunale, si duole l'appellante, ha pronunciato il rigetto della domanda at- torea in quanto ha ritenuto meritevole di accoglimento l'eccezione di CP_2 avente ad oggetto il mancato assolvimento da parte di dell'onere Pt_1 probatorio relativo all'inadempimento della banca all'obbligo di non procede- re alla negoziazione dell'assegno con firma apocrifa.
Così argomentando ha, ad avviso dell'appellante, violato l'art. 112 cpc, che sancisce il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, poiché ha accolto un'eccezione che non aveva avuto valido ingresso nel processo.
L'eccezione con cui il convenuto contesta la mancata prova della condotta illecita denunciata, muovendo dall'assunto pacifico secondo il quale incom- be sulla banca l'onere di allegare e dimostrare la non imputabilità dell'ina- dempimento denunciato dall'attore, è un'eccezione in senso stretto ed è inammissibile ove proposta successivamente allo spirare del termine di cui all'art. 167 secondo comma cpc (20 giorni prima dell'udienza di prima com- parizione).
si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 7.5.2019, CP_2 ovverosia otto mesi dopo lo spirare del termine.
Secondo motivo di appello. Nullità della sentenza per avere il Tribunale di
Massa fondato il rigetto della domanda attorea sull'accoglimento di
6 un'eccezione non validamente proposta dalla parte convenuta e rilevata d'ufficio in fase decisoria.
Il secondo motivo di gravame ha ad oggetto la violazione dell'art. 101 cpc per avere il Tribunale rigettato la domanda attorea sulla base dell'accoglimento di un'eccezione tardivamente proposta dal convenuto e quindi rilevata d'ufficio senza stimolare il contraddittorio sulla questione.
Evidenzia l'appellante che il mancato assolvimento dell'onere probatorio non
è stato validamente eccepito dalla convenuta e che pertanto l'eccezione non avrebbe dovuto essere esaminata (e tantomeno avrebbe dovuto fonda- re la decisione di rigetto delle domande attoree).
Ove il Tribunale avesse ritenuto che essa potesse essere comunque rilevata d'ufficio, avrebbe dovuto provocare sul punto il contraddittorio delle parti e, non avendolo fatto, ha ad avviso dell'odierna appellante reso una sentenza in parte qua nulla.
Terzo motivo di appello. Nullità della sentenza per avere il Tribunale di
Massa fondato il rigetto della domanda attorea sull'asserito mancato assol- vimento dell'onere probatorio relativo alla responsabilità della banca quando era la società convenuta a dover provare l'inconfigurabilità di un suo ina- dempimento.
Si duole sotto questo profilo l'appellante che il Tribunale abbia respinto la domanda di ritenendo che la società attrice non abbia provato che Pt_1
“la falsificazione dei requisiti esteriori delle firme apposte sui titoli di credito fosse rilevabile dai dipendenti della con la diligenza Controparte_5 connaturata all'esercizio dell'attività bancaria, non essendo tenuto l'istituto di credito a dotarsi di strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione” (così la sentenza impugnata a pag. 12, I capoverso).
In sostanza, il Giudice di prime cure ha ritenuto (erroneamente) che incom- besse su l'onere di provare il fatto costitutivo della responsabilità Pt_1 della banca attraverso la dimostrazione della rilevabilità ictu oculi da parte del cassiere della falsità della firma, quando invece, per pacifica ricostruzio- ne della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, è onere della banca, in caso di negoziazione illegittima di assegni con firma apocrifa, allegare e provare di avere adottato nel caso concreto misure adeguate ad impedire la negoziazione di ciascuno dei titoli di credito falsi e che, nonostante il concre-
7 to impiego di tali misure in occasione di ogni singola negoziazione, non sia stato possibile riscontrare la falsità della firma.
Alla prosegue l'appellante, è infatti imposto un grado di diligenza CP_2 superiore rispetto a quella ordinaria e riconducibile all'art. 1176 comma 2
c.c., in forza del quale nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell'attività esercitata, e, con specifico riguardo all'attività bancaria, non già in base al parametro dell'osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato al bonus argentarius.
Muovendo da questo maggior grado di diligenza imposto ed in forza del qua- le un prudente banchiere dovrebbe comunque essere in grado di riconosce- re – e di verificare – un assegno falsificato, si presume la colpa della banca e si impone pertanto alla medesima l'onere di provare che il falso non era comunque riconoscibile.
Nel caso in esame ha provato, attraverso la CTU grafologica Pt_1 espletata, la falsità delle firme apposte in calce agli assegni, mentre CP_2 non ha provato - in realtà neppure allegato (né tempestivamente né tardiva- mente) - quali attività siano state compiute in occasione di ogni singola ne- goziazione di ciascun assegno per verificare l'autenticità della relativa firma.
Non risulta peraltro pertinente quanto argomentato dal primo Giudice circa il fatto che l'illecito sia stato consumato anche presso altri istituti di credito, po- sto che ciò che assume dirimente rilievo ai fini dell'esclusione della respon- sabilità della banca non è lo stabilire a quanti istituti bancari la truffa sia stata comune, bensì quali tra questi siano in grado di dimostrare di aver diligen- temente operato per verificare l'autenticità delle firme.
I primi tre motivi di gravame, che per ragioni di connessione (attengo- no tutti al preteso inadempimento della è opportuno trattare CP_2 congiuntamente, sono privi di correlazione con la motivazione della decisione impugnata e, comunque, infondati.
Contrariamente a quanto argomentato dall'appellante, il Tribunale non ha af- fatto fondato la propria decisione sul mancato assolvimento, da parte di
[...] dell'onere probatorio relativo all'inadempimento della CP_11 CP_2
Tanto meno, il Tribunale ha accolto un'eccezione tardivamente sollevata.
Neppure il Tribunale ha deciso senza provocare il contraddittorio delle parti su una questione non rilevabile d'ufficio.
8 La lettura dell'impugnata decisione chiarisce, infatti, che il Tribunale ha, del tutto condivisibilmente, preso le mosse dal principio, pacifico nella giurispru- denza di legittimità, secondo cui, vertendosi in tema di responsabilità con- trattuale, incombe al creditore l'onere di allegare l'inadempimento delle ob- bligazioni assunte dalla controparte e quello di fornire la prova del pregiudi-
zio patrimoniale e del nesso causale tra inadempimento e danno, precisan- do altresì che la misura della diligenza richiesta alla Banca nel rilevamento della falsificazione di un assegno nella firma di traenza è quella dell'accorto banchiere (così l'impugnata decisione a pag. 9) e richiamando, infine, (pagg.
9 e 10) i principi che regolano il nesso causale tra l'inadempimento e il dan- no.
Esposti i principi generali che regolano la materia, il Tribunale li ha applicati al caso di specie e si è quindi preoccupato in primo luogo di verificare se fosse configurabile l'inadempimento della che era stato allegato CP_2 dall'attuale appellante nei seguenti termini, così come riportato nella senten- za impugnata a pag. 4: «oltre al mancato confronto delle firme di traenza e di girata degli assegni presentati dalla ispetto allo specimen di firma Per_1 nella loro disponibilità, gli istituti di credito non avevano tenuto conto che fosse oggettivamente anomalo che una società svolgente attività di impresa quasi esclusivamente con clienti esteri, avesse necessità di avere denaro liquido, con estrema frequenza (le operazioni poste in essere dalla Signora erano pressoché quotidiane), per un periodo di tempo così Persona_1 lungo (2004-2009) e per importi così consistenti (euro 3.164.155,6)».
Avuto riguardo a tale allegazione di inadempimento, il Tribunale è pervenuto a escluderlo sulla base delle risultanze della CTU, secondo cui, ferma l'apocrifia delle firma di traenza apposte agli assegni messi all'incasso da la falsificazione era avvenuta in maniera tale da non essere perce- Per_1 pibile dai dipendenti della Banca convenuta, neppure con l'utilizzo della dili- genza qualificata che deve connotarne la condotta.
D'altro canto, Cass. sez, VI - 3, Ordinanza n. 12980 del 30 giugno 2020 ha escluso che l'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisca eccezione in senso stretto, come tale soggetta alla decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c., chiarendo che: “La causa non imputabile dell'inadempi- mento non rientra tra le eccezioni in senso stretto, non essendo la sua con- trapposizione all'inadempimento (dedotto quale fatto costitutivo della do- manda) riservata per legge alla parte, né potendo essa ritenersi coordinata
9 con un'azione costitutiva. Costituisce piuttosto un fatto di per sé idoneo a impedire il sorgere del diritto fondato sull'inadempimento, escludendone
l'imputabilità, indipendentemente da un apposito atto di manifestazione di volontà in tal senso.”.
Le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto sul punto sono ritenute dal Colle-
gio del tutto condivisibili, posto che, come anzi detto, la CTU grafologica esperita nel corso del giudizio di primo grado ha concluso nel senso della non percepibilità ictu oculi della falsità delle firme e che è costante insegna- mento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, per configurarsi responsabilità della banca, occorre che l'alterazione sia, appunto, visibile ic- tu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsi- ficazione, nè deve essere un esperto grafologo (cfr., tra le molte, Cass.,
Sez, I, Sentenza n 6524 del 19 maggio 2000; Sez. I, Sentenza n. 15066 del
15 luglio 2005; Sez. I, Sentenza n. 8731 del 3 maggio 2016; Sez. I, Senten- za n 1377 del 26 gennaio 2016).
Quarto motivo di appello. Nullità della sentenza per violazione del princi- pio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc, avere il
Tribunale di Massa fondato il rigetto della domanda attorea su un'eccezione tardivamente e inammissibilmente formulata.
Il Tribunale di Massa ha rigettato la domanda attorea in quanto ha ritenuto che la condotta (asseritamente) non diligente di (la quale non Pt_1 avrebbe tempestivamente rilevato la condotta illecita della sua dipendente infedele) abbia interrotto il nesso causale tra l'inadempimento della banca e il danno sofferto dall'attrice (punto 7, pagina 12 della sentenza impugnata).
Tale eccezione, si duole l'appellante, non era stata formulata da , né CP_2 tempestivamente né tardivamente.
Se anche si ritenesse che le allegazioni difensive sul punto svolte da CP_2 integrassero la formulazione dell'eccezione, essa avrebbe comunque dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto introdotta in giudizio tardivamente
(in violazione dell'art. 167 secondo comma cpc), posto che si è costi- CP_2 tuita in giudizio con comparsa depositata in data 7.5.2019, ben 8 mesi dopo lo spirare del termine per la valida proposizione in giudizio di eccezioni quale quella in esame (5.9.2018, considerato che l'udienza di prima comparizione era fissata per il 25.9.2018).
10 Ad avviso dell'appellante, Il Tribunale, accogliendo l'eccezione, ha violato l'art. 112 cpc., mentre avrebbe unicamente dovuto verificare se la banca avesse o meno assolto l'onere probatorio su di essa incombente (e ciò non ha fatto, avendo ritenuto di invertire l'onere probatorio, addossando all'attore l'onere di dimostrare la rilevabilità ictu oculi della apocrificità della firma ap- posta dalla signora in calce agli assegni), senza minimamente con- Per_1 trollare se gli estratti conto fossero stati o meno contestati.
Sempre ad avviso di applicando correttamente i principi giuri- Pt_1 sprudenziali che regolano la materia, il Tribunale non avrebbe dovuto attri- buire alla mancata contestazione degli estratti conto efficacia preclusiva alla impugnazione della apocrifia della firma apposta dalla signora in Per_1 calce agli assegni.
Quinto motivo di appello. Nullità della sentenza per avere il Tribunale di
Massa fondato il rigetto della domanda attorea sull'accoglimento di un'eccezione non validamente proposta dalla parte convenuta e rilevata d'ufficio in fase decisoria.
Si duole l'appellante che l'eccezione concernente l'interruzione del nesso causale tra inadempimento della banca e danno sofferto dall'attrice non sia stata formulata da (e, ove lo fosse, certamente è stata formulata tar- CP_2 divamente) onde il primo Giudice, se avesse ritenuto che essa potesse es- sere comunque rilevata, anche in assenza di impulso da parte del convenu- to, avrebbe dovuto provocare sul punto il contraddittorio delle parti.
Poiché ciò non è accaduto, la sentenza impugnata è, ad avviso dell'odierna appellante, nulla per violazione dell'art. 101 c.p.c.
Non potrebbe peraltro sostenersi che la tempestività dell'eccezione sia ri- conducibile all'impianto difensivo di (che, al contrario di Controparte_6
, si era tempestivamente costituita), posto che il Tribunale ha dichiara- CP_2 to l'inammissibilità dell'intervento, affermando che “Da ciò discende che le difese della parte intervenuta debbono considerarsi tamquam non esset” .
Sesto motivo di appello. Nullità della sentenza per avere il Tribunale di
Massa fondato il rigetto della domanda attorea sull'asserita interruzione del nesso causale tra inadempimento della banca e danno sofferto da Pt_1 imputabile alla condotta negligente della società attrice.
La tesi del Primo Giudice, secondo cui il nesso causale tra l'inadempimento della banca e il danno sofferto dall'attrice si sarebbe interrotto – <sulla scorta di un giudizio controfattuale, secondo i canoni del “più probabile che
11 non” - ove l'attrice avesse tenuto una condotta diligente>> (così la sentenza di primo grado a pag. 12) è, ad avviso dell'appellante, errata.
La condotta della banca, sul piano della ricostruzione del rapporto causale, configura una concausa di per sé idonea a cagionare l'evento (art. 41, com- ma secondo, c.p.)., alla luce del fatto che non sarebbe mai stato consumato alcun illecito (o, quantomeno, la fattispecie risarcitoria si sarebbe arrestata all'inizio) in assenza della fondamentale collaborazione omissiva del funzio- nario di banca: sarebbe stato infatti sufficiente che la banca o (i) rifiutasse di negoziare gli assegni – con firma falsa – portati all'incasso dalla signora
[...]
consentendole il prelievo del denaro in contanti, o (ii) segna- Parte_6 lasse al management della correntista ciò che stava accadendo, affinché il programma criminoso architettato dalla dipendente infedele sfumasse nel nulla.
Evidenzia in proposito come il ruolo decisivo e centrale della con- Pt_1 dotta illecita della banca, e quindi del suo inadempimento, nella determina- zione del danno sia insito nella qualità professionale della banca, costante- mente richiamata dalla giurisprudenza, che ne fa discendere un obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto di protezione nei confronti dei soggetti interessati alla circolazione del titolo, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in con- formità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Nel caso di specie, la condotta omissiva del funzionario di banca si inserisce nel decorso causale quale concausa sopravvenuta, da sola necessaria e sufficiente alla produzione del fatto illecito fonte di danno, ex art. 41, comma
2, c.p., idonea ad elidere il rilievo causale dell'eventuale inerzia dell'organo amministrativo di d impedire l'illecito della propria dipendente. Pt_1
L'asserita inerzia del management di si inserisce in un momento Pt_1 successivo alla realizzazione delle condotte illecite ed alla produzione del danno, sì che la condotta asseritamente negligente della società attrice non
è certamente in grado di interrompere il nesso causale tra inadempimento di e danno. CP_2
Settimo motivo di appello. Nullità della sentenza per violazione del princi- pio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc, avere il
Tribunale di Massa fondato il rigetto della domanda attorea su un'eccezione tardivamente e inammissibilmente formulata.
12 Il Tribunale, evidenzia l'appellante, ha pronunciato il rigetto della domanda attorea in quanto ha ritenuto che la condotta (asseritamente) non diligente di
(la quale non avrebbe tempestivamente rilevato la condotta illecita Pt_1 della sua dipendente infedele) abbia concorso all'aggravamento del danno sofferto dall'attrice, alla luce del fatto che l'aggravamento dell'evento, rile- vante ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., avrebbe potuto essere impedito se l'organo amministrativo avesse vigilato correttamente sull'operato della dipendente infedele (punto 7, pagina 12 della sentenza impugnata).
Tale eccezione non era stata formulata da , né tempestivamente, né CP_2 tardivamente.
Nella comparsa depositata il 7.5.2019 non ha dedotto nulla in ordine CP_2 al fatto che avrebbe potuto evitare l'ingravescenza dei danni se Pt_1 avesse adottato modelli organizzativi funzionali e se si fosse tempestiva- mente attivata nei confronti della signora e non ha formula- Persona_1 to alcuna eccezione ex art. 1227 secondo comma cc.
Il primo Giudice avrebbe pertanto, ad avviso dell'appellante, violato l'art. 112 cpc.
Ottavo motivo d'appello. Nullità della sentenza per avere il Tribunale di
Massa fondato il rigetto della domanda attorea sull'accoglimento di un'eccezione non validamente proposta dalla parte convenuta e rilevata d'ufficio in fase decisoria.
Anche sotto questo profilo, sempre ad avviso dell'appellante, la sentenza impugnata sarebbe nulla per avere il Giudice di primo grado ritenuto fondata un'eccezione non proposta (né validamente proposta) dal convenuto e, per- tanto, illegittimamente rilevata d'ufficio senza stimolare il contraddittorio sulla questione.
L'eccezione concernente la diretta responsabilità di nel non aver Pt_1 evitato l'aggravamento del danno non era infatti stata formulata da e CP_2 il primo Giudice, laddove avesse ritenuto che essa potesse essere comun- que rilevata, anche in assenza di impulso da parte del convenuto, d'ufficio, avrebbe dovuto provocare sul punto il contraddittorio delle parti.
Nono motivo di appello. Nullità della sentenza per avere il Tribunale di
Massa fondato il rigetto della domanda attorea sulla mancata adozione da parte di di adeguati modelli organizzativi, con conseguente appli- Pt_1 cazione della disciplina di cui all'art. 1227 cc.
13 Evidenzia l'appellante che il Tribunale ha respinto la domanda attorea anche sull'(erroneo) presupposto della sussistenza di un profilo di responsabilità addebitabile alla società attrice, che non si sarebbe “avvalsa di adeguati modelli organizzativi (funzionali, oltretutto, anche nell'ottica della responsabi- lità penale della persona giuridica, in accordo alla disciplina di cui al D. Lgs.
n. 231/2001), alcun danno si sarebbe verificato in capo alla stessa, stante
l'efficacia preventiva (oltre che eventualmente repressiva) da questi eserci- tabile rispetto a potenziali condotte illecite dei dipendenti” (così la sentenza impugnata al I capoverso di pag. 13).
In sostanza, seppure in maniera non chiara, il primo Giudice ha affermato che la società attrice avrebbe concorso nella determinazione (o soltanto ag- gravamento) del danno per non aver adottato adeguati modelli gestionali idonei ad impedire l'evento dannoso.
Ribadito che non aveva formulato tale eccezione e che il Giudice di CP_2 prime cure ha deciso su questioni rilevate d'ufficio e non sottoposte al con- traddittorio delle parti, l'argomentazione è, ad avviso dell'appellante, errata anche nel merito.
La condotta della banca, a differenza di quella asseritamente realizzata dal management dell'attrice, si inserisce in maniera diretta e decisiva nella se- quela della fattispecie risarcitoria: è di tutta evidenza che, se la banca non avesse consentito l'indebita negoziazione degli assegni, la signora Per_1 non avrebbe potuto concretizzare la sua truffa e l'eventuale disorga-
[...] nizzazione aziendale della non avrebbe assunto alcun rilievo prati- Pt_1 co.
Il Giudice, non ha chiarito se il “concorso” di sia riconducibile alla Pt_1 fattispecie causativa del danno, rientrante nell'alveo dell'art. 1227 primo comma c.c., o se invece abbia riguardato soltanto la fase successiva della mancata interruzione della fattispecie risarcitoria, sussumibile nell'ambito di disciplina dell'art. 1227 secondo comma c.c. ma, ad avviso dell'appellante, deve ritenersi che abbia inteso riferirsi al secondo comma dell'art. 1227 c.c., in quanto l'omesso controllo dell'operato della signora Persona_1 avrebbe al più potuto assumere rilievo dopo che le condotte illecite avevano avuto inizio.
Evidenzia l'appellante che la disciplina di cui all'art. 1227 II comma c.c non è comunque applicabile al caso di specie, in primo luogo, perché la convenuta non ne ha chiesto, nell'ambito delle sue allegazioni difensive, l'applicazione
14 e in secondo luogo perché la condotta della banca, sul piano della ricostru- zione del rapporto causale, configura una concausa di per sé idonea a ca- gionare l'evento (art. 41, comma secondo, c.p.), posto che in assenza della fondamentale collaborazione omissiva del funzionario di banca non sarebbe mai stato consumato alcun illecito.
Anche i motivi di gravame dal quarto al nono vanno scrutinati congiun- tamente in quanto connessi (attengono tutti al nesso causale tra ina- dempimento e danno) e si palesano infondati.
Occorre in primo luogo osservare che la verifica circa la sussistenza o meno di nesso causale tra l'allegato inadempimento della banca e il danno lamen- tato dall'odierna appellante è affrontato dal primo Giudice ad abundantiam.
Il Tribunale, a pag. 12 penultimo capoverso dell'impugnata decisione, scrive, infatti: “... anche a voler ammettere, in ipotesi, la sussistenza di un inadem- pimento da parte di , la domanda risarcitoria non potrebbe co- CP_2 munque trovare accoglimento tenuto conto che, sulla scorta di un giudizio controfattuale ... il nesso causale tra l'inadempimento ed il danno si sarebbe senz'altro interrotto ove la parte attrice avesse tenuto una condotta diligen- te”.
La motivazione dell'impugnata decisione avrebbe potuto arrestarsi all'accertata insussistenza dell'inadempimento da parte della e allo CP_2 stesso modo questa Corte, una volta ritenuto che essa vada, in parte qua, esente da censure, potrebbe esimersi dall'esaminare le ulteriori doglianze sviluppate dall'appellante.
Per l'ipotesi in cui, tuttavia, le argomentazioni censurate con i motivi d'appello da quattro a nove dovessero considerarsi una vera e propria ratio decidendi dell'impugnata decisione, va evidenziato che anche sotto questo profilo le doglianze dell'appellante non colgono nel segno.
Del tutto prive di pregio appaiono, sul punto, le osservazioni relative all'avere il Tribunale accolto eccezioni non tempestivamente proposte dalla convenu- ta (osservazioni che l'appellante sviluppa, in particolare, con il quarto, il quin- to e il settimo motivo d'appello), posto che il nesso causale tra inadempi- mento e danno è uno degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria che l'attrice aveva in ogni caso l'onere di dimostrare e la cui sussistenza il
Giudice aveva il dovere di verificare, a prescindere da specifiche eccezioni sul punto formulate dalla parte convenuta.
15 Quanto al merito delle valutazioni operate dal primo Giudice, che Pt_1 censura in particolare con il sesto, ottavo e nono motivo d'appello, la Su- prema Corte costantemente afferma il principio c.d. dell'equivalenza delle cause, in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni, di esso rispondono gli autori di ciascuna di esse, dovendosi rico-
noscere ad ognuna uguale efficacia causativa, senza possibilità di distingue- re tra causa prossima e causa remota, causa diretta e causa indiretta.
Tale principio deve essere contemperato con quello della causalità efficiente o causalità giuridica, desumibile dal comma II dell'art. 41 c.p., in base al qua- le se un evento è riferibile a più azioni colpose, preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, il rapporto di causalità tra l'azione (o l'omissione) e l'evento non è escluso, a meno che una soltanto tra le cause simultanee o sopravvenute, per la sua efficacia causale, risulti tale da rendere giuridicamente irrilevanti le altre cause pree- sistenti, nel qual caso dell'evento dannoso risponde solo l'autore dell'azione sopravvenuta, alla quale deve riconoscersi esclusiva rilevanza giuridica ri- spetto alla produzione dell'evento (così sez. III, Ordinanza n. 18753 del 28 luglio 2017; Sez. lavoro, Ordinanza n. 35575 del 2 dicembre 2022; Sez. III,
Ordinanza n. 19033 del 6 luglio 2021; Sez. III, Ordinanza n. 27834 del 28 ot- tobre 2024; Sez. III, Sentenza n. 15991 del 21 luglio 2011).
Cass. n. 15991/2011 cit. ha chiarito che nel caso in cui la produzione di un evento dannoso appaia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomi- tanza di differenti condotte, tra loro indipendenti, il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (intesa come relazione oggettiva tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227 I comma c.c.), l'efficienza eziologica delle rispettive condotte rispetto all'even- to.
Dopo aver compiuto tale verifica, il Giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle va- rie concause sul piano della causalità giuridica (intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito pro- dottesi, ex artt. 1223 e 1227, primo comma, seconda parte, cod. civ.), onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì deter- minate dal fortuito, dal fatto del terzo, ovvero dal fatto dello stesso creditore.
16 Sulla scorta di tali principi, ritiene la Corte che, nella vicenda che ci occupa, condivisibilmente il Tribunale abbia ritenuto che la palese omissione di qual- sivoglia controllo da parte della danneggiata sia stata condotta da sola suffi- ciente a produrre l'evento dannoso.
Per la non era infatti possibile, pur adoperando la diligenza qualificata CP_2 del buon banchiere, avvedersi degli illeciti posti in essere tra il 2004 e il
2009 dalla dipendente infedele di non foss'altro che perché ella Pt_1 svolgeva mansioni di responsabile amministrativo – finanziario sin dal 1982
(cfr. pag. 2 atto di citazione in primo grado: “La signora ha Persona_1 intrattenuto, dal 1982 sino al settembre 2009, un rapporto di lavoro subordi- nato alle dipendenze della società con mansioni di respon- Parte_1 sabile amministrativo – finanziario” e i dipendenti della banca non avevano ragione di dubitare della correttezza del suo operato.
La negligenza degli amministratori e degli organi di controllo dell'odierna ap- pellante è, per contro, palese, posto che, secondo le allegazioni della stessa fu sufficiente all'amministratore delegato prendere visione degli Pt_1 estratti conto elettronici forniti dal programma di remote banking aziendale per individuare un addebito anomalo e apparentemente ingiustificato sul conto corrente aperto presso Cassa di Risparmio di La SP (cfr., ancora, pag. 2 atto di citazione).
L'odierna appellante avrebbe quindi potuto agevolmente avvedersi degli in- debiti prelievi effettuati dalla propria dipendente fin dal primo manifestarsi, nel 2004, della condotta criminosa, le cui conseguenze dannose sono state rese possibili unicamente dalla colpevole omissione di qualsivoglia controllo da parte degli organi societari a ciò preposti.
In conclusione, il gravame deve essere rigettato.
Le spese di lite, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soc- combenza e vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al
DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
520.000,01 ad € 1.000.000,00) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 5.706,00
2. fase introduttiva € 3.318,00
3. fase di trattazione € 7.644,00
4. fase decisionale € 9.487,00
Totale complessivi € 26.155,00 oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
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P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida €
26.155,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 22 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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