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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2113/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2113 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 6.11.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] - C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] – C.F.: , elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Pozzuoli (Na) alla via A. Modigliani, 1, presso lo studio dell'avv. Michele Piro, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.05.2025, i coniugi ricorrenti, premettevano di aver contratto matrimonio in Bacoli, il giorno 28.07.2010, in costanza del quale nascevano i figli Per_1
pagina 1 di 4 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...]; che, venuta meno l'affectio Per_2 coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale in virtù di decreto di omologazione n. cronol. 7515/2020 del 06.07.2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, che aveva omologato le condizioni dalle stesse pattuite.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte, depositate in data 16.10.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi, in data 15.11.2019, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'emissione del decreto di omologazione n. cronol. 7515/2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
06.07.2020, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle condizioni pattuite e quivi di seguito riportate:
“a) I figli , nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_3 Persona_4
05/02/2016 sono affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione nel rispetto dell'indirizzo comune;
b) I predetti minori avranno residenza privilegiata presso la madre presso l'immobile in Giugliano in
Campania (Na) alla via Grotta dell'Olmo, 45/A, di proprietà della sig.ra ; Parte_1
c) Il padre avrà facoltà di frequentarli e tenerli con sé tutte in accordo con la coniuge e tenendo presente le esigenze scolastiche e parascolastiche dei minori. In difetto di accordo, le parti si atterranno al regime di visite fissato in sede di separazione che espressamente si richiama: Diritto di visita infrasettimanale: il sig. terrà i figli minori con sé un fine settimana si ed Parte_2 uno no dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e nelle notti del mercoledì e del giovedì successivo fino al venerdì mattina del fine settimana nel quale i minori non pernotteranno dal padre e poi nella notte di lunedì e martedì successivi;
un giorno infrasettimanale, da concordare tra i coniugi, dalle ore
16.00 alle ore 21.00 con rientro presso l'abitazione materna dopo il pasto serale, il giorno potrà pagina 2 di 4 essere concordate tra le parti tenuto conto delle esigenze e della volontà dei minori. I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari;
Vacanze natalizie: ad anni alterni, per le vacanze natalizie dal 23 dicembre mattina al 24 dicembre sera (compreso pernottamento del 24), oppure dal 25 dicembre mattina al 26 dicembre sera (compreso pernottamento del 26), e per la fine dell'anno dal 30 dicembre mattina al 31 dicembre sera (compreso pernottamento del 31), oppure dal 1° Gennaio mattina al 2 Gennaio sera (compreso pernottamento del 2 Gennaio); il giorno 8 Dicembre o 6 Gennaio ad anni alterni;
Vacanze pasquali: sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello festivo successivo;
Vacanze estive: durante le ferie estive 14 giorni, anche non consecutivi, durante i mesi di luglio e/o agosto nel periodo che verrà concordato, entro il 30 maggio di ogni anno, tra i coniugi tenendo conto delle esigenze e della volontà dei minori;
Altre ricorrenze, festività: il giorno della festa del papà (fino alle ore 17), del compleanno del padre e quello dell'onomastico (per tutta la giornata); il giorno del compleanno dei minori verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei minori con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernottamento; Altri ponti e/o festività verranno concordati dai coniugi di volta in volta rispettando il criterio della alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore;
d) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando mensilmente in Parte_2 favore della moglie, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di €uro 600,00 (€uro 300,00 per ciascun figlio) a mezzo bonifico bancario. Il detto importo verrà aggiornato annualmente ed automaticamente su base ISTAT anche in assenza si esplicita richiesta dell'avente diritto.
e) Il sig. provvederà al pagamento del 100% dell'importo della retta mensile Parte_2 della scuola elementare privata attualmente frequentata dal figlio Tale obbligo cesserà con il Per_2 completamento della scuola primaria del predetto minore. Il sig. provvederà, inoltre, al Pt_2 pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli minori sanitarie, scolastiche e ludico/ricreative e sportive, se concordate e documentate, come disciplinate e previste dal “Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia” del Tribunale di Napoli Nord/COA Napoli Nord sottoscritto il 25/10/2019 a cui si fa espresso riferimento. I genitori precisano che le eventuali spese mediche di urgenza saranno divise al 50% anche se non preventivamente concordate e rimborsate al coniuge che, per ragioni di indifferibile urgenza, le abbia anticipate.
f) La richiesta dell'Assegno Unico per i figli sarà effettuata dalla sig.ra , quale Parte_1 genitore presso la quale sono collocati minori e la corrispondente somma sarà percepita dalla stessa nella misura del 100%”.
pagina 3 di 4 Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bacoli il 28.07.2010 tra
, nata a [...] il [...] - C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] – C.F.: , alle Parte_2 C.F._2 condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli - (atto n. 53, parte II, serie A, anno
2010) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 06.11.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2113 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 6.11.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] - C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] – C.F.: , elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Pozzuoli (Na) alla via A. Modigliani, 1, presso lo studio dell'avv. Michele Piro, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.05.2025, i coniugi ricorrenti, premettevano di aver contratto matrimonio in Bacoli, il giorno 28.07.2010, in costanza del quale nascevano i figli Per_1
pagina 1 di 4 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...]; che, venuta meno l'affectio Per_2 coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale in virtù di decreto di omologazione n. cronol. 7515/2020 del 06.07.2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, che aveva omologato le condizioni dalle stesse pattuite.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte, depositate in data 16.10.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi, in data 15.11.2019, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'emissione del decreto di omologazione n. cronol. 7515/2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
06.07.2020, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle condizioni pattuite e quivi di seguito riportate:
“a) I figli , nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_3 Persona_4
05/02/2016 sono affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione nel rispetto dell'indirizzo comune;
b) I predetti minori avranno residenza privilegiata presso la madre presso l'immobile in Giugliano in
Campania (Na) alla via Grotta dell'Olmo, 45/A, di proprietà della sig.ra ; Parte_1
c) Il padre avrà facoltà di frequentarli e tenerli con sé tutte in accordo con la coniuge e tenendo presente le esigenze scolastiche e parascolastiche dei minori. In difetto di accordo, le parti si atterranno al regime di visite fissato in sede di separazione che espressamente si richiama: Diritto di visita infrasettimanale: il sig. terrà i figli minori con sé un fine settimana si ed Parte_2 uno no dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e nelle notti del mercoledì e del giovedì successivo fino al venerdì mattina del fine settimana nel quale i minori non pernotteranno dal padre e poi nella notte di lunedì e martedì successivi;
un giorno infrasettimanale, da concordare tra i coniugi, dalle ore
16.00 alle ore 21.00 con rientro presso l'abitazione materna dopo il pasto serale, il giorno potrà pagina 2 di 4 essere concordate tra le parti tenuto conto delle esigenze e della volontà dei minori. I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari;
Vacanze natalizie: ad anni alterni, per le vacanze natalizie dal 23 dicembre mattina al 24 dicembre sera (compreso pernottamento del 24), oppure dal 25 dicembre mattina al 26 dicembre sera (compreso pernottamento del 26), e per la fine dell'anno dal 30 dicembre mattina al 31 dicembre sera (compreso pernottamento del 31), oppure dal 1° Gennaio mattina al 2 Gennaio sera (compreso pernottamento del 2 Gennaio); il giorno 8 Dicembre o 6 Gennaio ad anni alterni;
Vacanze pasquali: sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello festivo successivo;
Vacanze estive: durante le ferie estive 14 giorni, anche non consecutivi, durante i mesi di luglio e/o agosto nel periodo che verrà concordato, entro il 30 maggio di ogni anno, tra i coniugi tenendo conto delle esigenze e della volontà dei minori;
Altre ricorrenze, festività: il giorno della festa del papà (fino alle ore 17), del compleanno del padre e quello dell'onomastico (per tutta la giornata); il giorno del compleanno dei minori verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei minori con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernottamento; Altri ponti e/o festività verranno concordati dai coniugi di volta in volta rispettando il criterio della alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore;
d) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando mensilmente in Parte_2 favore della moglie, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di €uro 600,00 (€uro 300,00 per ciascun figlio) a mezzo bonifico bancario. Il detto importo verrà aggiornato annualmente ed automaticamente su base ISTAT anche in assenza si esplicita richiesta dell'avente diritto.
e) Il sig. provvederà al pagamento del 100% dell'importo della retta mensile Parte_2 della scuola elementare privata attualmente frequentata dal figlio Tale obbligo cesserà con il Per_2 completamento della scuola primaria del predetto minore. Il sig. provvederà, inoltre, al Pt_2 pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli minori sanitarie, scolastiche e ludico/ricreative e sportive, se concordate e documentate, come disciplinate e previste dal “Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia” del Tribunale di Napoli Nord/COA Napoli Nord sottoscritto il 25/10/2019 a cui si fa espresso riferimento. I genitori precisano che le eventuali spese mediche di urgenza saranno divise al 50% anche se non preventivamente concordate e rimborsate al coniuge che, per ragioni di indifferibile urgenza, le abbia anticipate.
f) La richiesta dell'Assegno Unico per i figli sarà effettuata dalla sig.ra , quale Parte_1 genitore presso la quale sono collocati minori e la corrispondente somma sarà percepita dalla stessa nella misura del 100%”.
pagina 3 di 4 Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bacoli il 28.07.2010 tra
, nata a [...] il [...] - C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] – C.F.: , alle Parte_2 C.F._2 condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli - (atto n. 53, parte II, serie A, anno
2010) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 06.11.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Anna Scognamiglio
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