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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/07/2024, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
Proc. Civ. N. 1239/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1239/2021 del Ruolo Generale, avente ad oggetto divorzio e vertente TRA nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARIO SERO, elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente E nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. PROVINO MELES, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente NONCHÉ
in sede, Controparte_2
Interventore necessario CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.01.2024, poi sostituita, ex articolo 127ter c.p.c., con il deposito di note scritte. Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti in data 8 Aprile 2024 e 29 Aprile 2024, stante la comunicazione del provvedimento ex art. 127ter il 07.02.2024). Solo parte ricorrente ha depositato comparsa conclusionale. Il p.m. a cui sono stati trasmessi gli atti sia il 15.03.2023 che il 24.01.2024 ad oggi non ha comunicato osservazioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c. p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La ricorrente ha convenuto in giudizio il resistente allegando di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in Cariati (CS) il giorno 05/04/2004 (atto anno 2004 n. 1, parte 1) e che dall'unione
1 sono nati i figli (nata il [...]), (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]). Persona_3
La stessa ha dedotto: che il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 611/2020 del 16.07.2020, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi disponendo l'affido condiviso dei figli minori con dimora presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, con obbligo a carico di quest'ultimo di versarle la somma mensile pari ad € 380,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese scolastiche, sanitarie ed extrascolastiche. Ha, quindi, chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidare, sempre e in ogni caso, i figli minori alla madre, ponendo a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento degli stessi nella misura di € 600,00 o in quella maggiore ritenuta di giustizia. Il resistente si è costituito in data 02.11.2021, associandosi alla domanda di divorzio e contestando nel resto le avverse deduzioni. Lo stesso ha dedotto: che la richiesta di € 600,00 è del tutto sproporzionata sia in riferimento ai propri guadagni (di circa 5 mila euro annui, trattandosi di bracciante agricolo), sia in riferimento allo stato di fatto attuale;
che, infatti, subito dopo la separazione, la figlia ha cessato di avere rapporti con la madre ed è andata a vivere dapprima Per_1 con la nonna materna e successivamente dalla nonna materna laddove tutt'ora vive, in Cirò Marina;
che gli altri minori vivono quasi sempre dalla nonna materna;
che ciò comporta non solo il rigetto della domanda di pagamento della somma di € 600,00 richiesta, ma anche la riduzione di quella già stabilita in sede di separazione, pari ad € 380,00. Pertanto, ha concluso chiedendo: di disporre l'affido condiviso dei figli;
di disporre un contributo di mantenimento per i minori rapportato alle sostanze del resistente, allo stato attuale minore rispetto a quello stabilito in sede di separazione;
il rigetto di ogni avversa pretesa. L'udienza presidenziale si è tenuta in data 09.11.2021 e, all'esito, con ordinanza emessa in pari data sono state confermate le statuizioni economiche adottate in sede di separazione. Concessi alle parti, su loro richiesta, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. le stesse non hanno depositato le relative memorie per cui, in assenza di qualsivoglia attività istruttoria, la causa è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 24.01.2024, poi sostituita, ex articolo 127ter c.p.c., con il deposito di note scritte. Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti in data 8 Aprile 2024 e 29 Aprile 2024, stante la comunicazione del provvedimento ex art. 127ter il 07.02.2024). Solo parte ricorrente ha depositato comparsa conclusionale. Il p.m. a cui sono stati trasmessi gli atti sia il 15.03.2023 che il 24.01.2024 ad oggi non ha comunicato osservazioni. In via preliminare il Collegio evidenzia che, sebbene le parti abbiano chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di matrimonio celebrato innanzi all'ufficiale di stato civile (vedi atto di matrimonio in atti) e non di matrimonio concordatario va, invece, dichiarato lo scioglimento dello stesso. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi giusta sentenza n. 611/2020 del 16.07.2020, emessa dal Tribunale Civile di Castrovillari e passata in giudicato (cfr. doc. in atti), previa comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 22/23.03.2018. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le
2 risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Atteso che le parti non hanno provato né documentalmente né tramite articolazione di prove orali sostanziali mutamenti intervenuti dall'epoca della separazione, ritiene il Collegio che vadano confermate le statuizioni contenute nella sentenza di separazione, con le seguenti precisazioni. In riferimento ai figli ancora minorenni (nata il [...], quindi di quasi 17 Persona_2 anni) e (nato il [...], di anni 11), vanno confermate le statuizioni della Persona_3 separazione relative al loro affidamento, collocamento e diritto di visita. In riferimento alla figlia (nata il [...], di anni 19), invece, nulla va più disposto sul suo affidamento, sul Persona_1 collocamento e sul diritto di visita, atteso il raggiungimento della maggiore età nel corso del presente giudizio. Vanno confermate anche le statuizioni economiche della sentenza di separazione in riferimento a tutti e tre i figli, ciò sia per l'assegno di mantenimento ordinario (anche in riferimento al quantum), sia per il regime delle spese straordinarie, sempre con onere a carico del resistente, atteso che non sono emersi elementi di novità tali da mutare quanto già statuito nella predetta sentenza. E, invero, sebbene il resistente abbia chiesto di ridurre l'importo del mantenimento posto a suo carico lo stesso non si è premurato né di provare il peggioramento delle proprie condizioni economiche sia rispetto all'epoca della separazione sia rispetto all'epoca dell'emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti emessi nel presente giudizio (non essendo a tal fine sufficiente il deposito delle mere certificazioni uniche) né di provare che la figlia vivrebbe con la nonna materna. Parimenti, in Per_1 riferimento alla figlia ormai maggiorenne non è stata mai nemmeno contestata la non autosufficienza economica. Null'altro va statuito non essendovi altre domande delle parti. Stante l'esito del giudizio, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare per intero le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, come sopra generalizzate, in Cariati (CS) il giorno 05/04/2004 (atto anno 2004 n. 1, parte 1) alle condizioni indicate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
2. COMPENSA integralmente le spese di spese di giudizio tra le parti
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
4. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18.07.2024. Il Presidente Dott. Vincenzo Di Pede Il giudice rel./est. Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1239/2021 del Ruolo Generale, avente ad oggetto divorzio e vertente TRA nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARIO SERO, elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente E nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. PROVINO MELES, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente NONCHÉ
in sede, Controparte_2
Interventore necessario CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.01.2024, poi sostituita, ex articolo 127ter c.p.c., con il deposito di note scritte. Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti in data 8 Aprile 2024 e 29 Aprile 2024, stante la comunicazione del provvedimento ex art. 127ter il 07.02.2024). Solo parte ricorrente ha depositato comparsa conclusionale. Il p.m. a cui sono stati trasmessi gli atti sia il 15.03.2023 che il 24.01.2024 ad oggi non ha comunicato osservazioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c. p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La ricorrente ha convenuto in giudizio il resistente allegando di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in Cariati (CS) il giorno 05/04/2004 (atto anno 2004 n. 1, parte 1) e che dall'unione
1 sono nati i figli (nata il [...]), (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]). Persona_3
La stessa ha dedotto: che il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 611/2020 del 16.07.2020, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi disponendo l'affido condiviso dei figli minori con dimora presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, con obbligo a carico di quest'ultimo di versarle la somma mensile pari ad € 380,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese scolastiche, sanitarie ed extrascolastiche. Ha, quindi, chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidare, sempre e in ogni caso, i figli minori alla madre, ponendo a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento degli stessi nella misura di € 600,00 o in quella maggiore ritenuta di giustizia. Il resistente si è costituito in data 02.11.2021, associandosi alla domanda di divorzio e contestando nel resto le avverse deduzioni. Lo stesso ha dedotto: che la richiesta di € 600,00 è del tutto sproporzionata sia in riferimento ai propri guadagni (di circa 5 mila euro annui, trattandosi di bracciante agricolo), sia in riferimento allo stato di fatto attuale;
che, infatti, subito dopo la separazione, la figlia ha cessato di avere rapporti con la madre ed è andata a vivere dapprima Per_1 con la nonna materna e successivamente dalla nonna materna laddove tutt'ora vive, in Cirò Marina;
che gli altri minori vivono quasi sempre dalla nonna materna;
che ciò comporta non solo il rigetto della domanda di pagamento della somma di € 600,00 richiesta, ma anche la riduzione di quella già stabilita in sede di separazione, pari ad € 380,00. Pertanto, ha concluso chiedendo: di disporre l'affido condiviso dei figli;
di disporre un contributo di mantenimento per i minori rapportato alle sostanze del resistente, allo stato attuale minore rispetto a quello stabilito in sede di separazione;
il rigetto di ogni avversa pretesa. L'udienza presidenziale si è tenuta in data 09.11.2021 e, all'esito, con ordinanza emessa in pari data sono state confermate le statuizioni economiche adottate in sede di separazione. Concessi alle parti, su loro richiesta, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. le stesse non hanno depositato le relative memorie per cui, in assenza di qualsivoglia attività istruttoria, la causa è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 24.01.2024, poi sostituita, ex articolo 127ter c.p.c., con il deposito di note scritte. Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti in data 8 Aprile 2024 e 29 Aprile 2024, stante la comunicazione del provvedimento ex art. 127ter il 07.02.2024). Solo parte ricorrente ha depositato comparsa conclusionale. Il p.m. a cui sono stati trasmessi gli atti sia il 15.03.2023 che il 24.01.2024 ad oggi non ha comunicato osservazioni. In via preliminare il Collegio evidenzia che, sebbene le parti abbiano chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di matrimonio celebrato innanzi all'ufficiale di stato civile (vedi atto di matrimonio in atti) e non di matrimonio concordatario va, invece, dichiarato lo scioglimento dello stesso. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi giusta sentenza n. 611/2020 del 16.07.2020, emessa dal Tribunale Civile di Castrovillari e passata in giudicato (cfr. doc. in atti), previa comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 22/23.03.2018. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le
2 risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Atteso che le parti non hanno provato né documentalmente né tramite articolazione di prove orali sostanziali mutamenti intervenuti dall'epoca della separazione, ritiene il Collegio che vadano confermate le statuizioni contenute nella sentenza di separazione, con le seguenti precisazioni. In riferimento ai figli ancora minorenni (nata il [...], quindi di quasi 17 Persona_2 anni) e (nato il [...], di anni 11), vanno confermate le statuizioni della Persona_3 separazione relative al loro affidamento, collocamento e diritto di visita. In riferimento alla figlia (nata il [...], di anni 19), invece, nulla va più disposto sul suo affidamento, sul Persona_1 collocamento e sul diritto di visita, atteso il raggiungimento della maggiore età nel corso del presente giudizio. Vanno confermate anche le statuizioni economiche della sentenza di separazione in riferimento a tutti e tre i figli, ciò sia per l'assegno di mantenimento ordinario (anche in riferimento al quantum), sia per il regime delle spese straordinarie, sempre con onere a carico del resistente, atteso che non sono emersi elementi di novità tali da mutare quanto già statuito nella predetta sentenza. E, invero, sebbene il resistente abbia chiesto di ridurre l'importo del mantenimento posto a suo carico lo stesso non si è premurato né di provare il peggioramento delle proprie condizioni economiche sia rispetto all'epoca della separazione sia rispetto all'epoca dell'emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti emessi nel presente giudizio (non essendo a tal fine sufficiente il deposito delle mere certificazioni uniche) né di provare che la figlia vivrebbe con la nonna materna. Parimenti, in Per_1 riferimento alla figlia ormai maggiorenne non è stata mai nemmeno contestata la non autosufficienza economica. Null'altro va statuito non essendovi altre domande delle parti. Stante l'esito del giudizio, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare per intero le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, come sopra generalizzate, in Cariati (CS) il giorno 05/04/2004 (atto anno 2004 n. 1, parte 1) alle condizioni indicate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
2. COMPENSA integralmente le spese di spese di giudizio tra le parti
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
4. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18.07.2024. Il Presidente Dott. Vincenzo Di Pede Il giudice rel./est. Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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