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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. SARDELLI TOMMASO
Ricorrente
Contro
_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria invocata, ovvero indennità di accompagnamento di cui alla Legge n° 18/1980.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta rimarcando la completezza e l'esaustività delle conclusioni peritali. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
CP_ In via preliminare, va precisato che del tutto irrilevante è l'eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni del ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019;
Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicché l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr.
CASS. SEZIONI UNITE n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una
“duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro,
a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' _1
(ex multis, Cass., civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. _1
, alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo del
[...]
periziando, ha riconosciuto il beneficio per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale.
Lo stesso, in particolare, con argomentazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano, per la ricorrente, difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua tale da giustificare il riconoscimento del requisito sanitario anelato (indennità di accompagnamento) a decorrere dal mese di maggio 2024.
Ed invero lo stesso consulente, nella relazione resa alla quale integralmente si rimanda, ha così in parte argomentato: “Nel caso in oggetto trattasi di un uomo dell'età di 77 anni che ha opposto ricorso giudiziario a seguito del mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Dalla visita medico-legale è emersa una obiettività clinica meritevole della concessione del beneficio assistenziale richiesto in ragione della necessità di assistenza negli spostamenti, non essendo il periziato autonomo nei campi posturali e nella deambulazione. E' stata inoltre recentemente diagnosticata una malattia di Alzheimer a decorso ingravescente che aggrava il complessivo quadro clinico generale.
Per quanto riguarda la decorrenza dell'indennità di accompagnamento, vista la cronologia e l'esito delle precedenti osservazioni medico-legali, tenuto conto dell'assenza di una valutazione specialistica delle capacità motorie del periziato e dell'assenza di prescrizione di presidi, stante
l'obiettività clinica attuale, propendo per il mese di maggio dell'anno in corso 2024.”
Avverso tali risultanze, inviate pure in bozza alle parti in data 15/07/24, perveniva il solo parere
CP_ concorde dei sanitari dell' ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva così concludendo: “Il
Sig. è affetto da: “Grave deficit motorio in soggetto con malattia di Alzheimer. Esiti Parte_1 di cistectomia radicale per carcinoma vescicale con derivazione urinaria bilaterale” (diagnosi di rilevanza medico-legale). Sulla base delle considerazioni e della valutazione medico-legale sopra esposte, ritengo che l'istante sia totalmente inabile per affezioni fisiche e psichiche e si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere la maggior parte degli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di maggio dell'anno in corso 2024.”
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di maggio 2024.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo sia a quello dell'introduzione del presente giudizio (27.07.2023) che a quello di presentazione della domanda amministrativa, vista altresì la reciproca soccombenza devono esser compensate integralmente.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è invalido al 100% e che lo stesso risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di maggio 2024;
b)- compensa le spese di lite;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 25/03/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio