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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7388 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LA IZ presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. AR IO GI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5640 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 5/12/2025 e vertente
TRA
(già ), con Parte_1 Parte_2 l'avv. Paolo Bonalume, nel cui studio in Milano Corso Magenta 84, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
; Controparte_1 PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 557 pubblicata il 27/3/2024 del Tribunale di Civitavecchia.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, il proponeva Controparte_1
pag. 1 di 8 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2018 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto al pagamento della somma di euro 227.802,51 in favore di , oltre interessi e Parte_2 spese della fase monitoria, derivante da crediti ceduti da , Siram Pt_3 spa, Acea Energia spa, Gli Annali srl e nei Controparte_2 confronti dell'ente locale. Deduceva che, in particolare, le fatture non costituivano prova della corretta esecuzione, ad opera dei cedenti, delle rispettive obbligazioni;
che non vi era prova della effettiva ricezione delle fatture;
che le cessioni erano inefficaci in quanto non vi era stata adesione da parte dell'ente debitore ceduto (come prescritto dall'art. 9 Allegato E della L. n. 2248/1865 e dall'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 ora art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016); che erano stati compiuti pagamenti prima e dopo la notifica della cessione che non erano stati contabilizzati. Chiedeva, inoltre, la chiamata in causa dei creditori cedenti per la restituzione dei pagamenti ricevuti in seguito alla notifica della cessione del credito.
2.Si costituiva in giudizio Parte_2 chiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Deduceva, in particolare, che il non aveva mosso alcuna CP_1 contestazione specifica in relazione alle singole forniture eseguite dai creditori cedenti;
che non vi era bisogno di adesione e la notifica della cessione era del tutto regolare e il era venuto a conoscenza delle CP_1 singole cessioni;
che i pagamenti compiuti prima della notifica della cessione erano stati già contabilizzati e scomputati dalla somma ingiunta, mentre quelli avvenuti successivamente alla notifica medesima non erano opponibili al cessionario opposto;
che non era contestato l'importo di euro 7.630,19 per interessi su crediti ulteriori rispetto a quelli sottesi per sorte capitale al decreto ingiuntivo. Confermava, comunque, che il credito al momento della costituzione si era effettivamente ridotto ad euro 163.962,85 per sorte capitale ed euro 7.630,19 per interessi su diversi crediti rispetto a quelli ingiunti.
3.Concessa la provvisoria esecuzione e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “REVOCA il decreto ingiuntivo e CONDANNA il al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di Parte_2 euro 5.739,73 oltre gli interessi al saggio commerciale del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di ricezione della fattura sino al pagamento come in motivazione, nonché della somma di euro 7.630,19, oltre gli interessi moratori sulla predetta somma ex D.Lgs. n. 231 del 2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, a far data dalla domanda giudiziale solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi;
- CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1
pag. 2 di 8 delle spese di lite da liquidarsi nella Parte_2 somma complessiva di euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Vale ricordare che, nel corso del giudizio e sino alla precisazione delle conclusioni, l'opposta evidenziava che, per effetto di pagamenti intervenuti in corso di causa, il credito si era ridotto ad euro 9.489,43 per residuo capitale, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture nella misura determinata dal D. Lgs n. 231/02 ed euro 7.630,19 per interessi su diversi crediti rispetto a quelli ingiunti, oltre infine interessi anatocistici dal deposito del ricorso.
4.Le cessioni risultano ritualmente notificate all'indirizzo Pec del protocollo generale del richiamandosi sul punto l'orientamento CP_1 della Suprema Corte secondo cui "non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'art. 1264, che degli artt. 1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità" (cfr tra le altre Cass. Civ. n. 23257/2021). Quindi, non è pertinente il richiamo alle regole secondo le quali le notifiche degli atti giudiziari andavano fatte agli indirizzi tratti dai pubblici elenchi indicati nell'art. 16 ter del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012 e successivamente modificato dall'art. 45 bis, L. n. 90 del 2014. Potendo la notificazione delle cessioni avvenire con forma libera senza le forme previste per gli atti processuali, deve ritenersi validamente ed efficacemente effettuata, del resto non essendovi contestazione in ordine alla intervenuta conoscenza delle cessioni per effetto della ricezione della notifica sull'indirizzo pec del protocollo generale dell'ente locale.
5.Quanto alla opponibilità delle cessioni, l'opposta ha versato in atti le copia degli atti di cessione dei crediti azionati, predisposti nelle forme di legge (scrittura privata autenticata da un notaio) e ritualmente notificati al Comune, debitore ceduto. Con riguardo alla mancanza di preventiva adesione alle cessioni dei crediti, l'art. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione pag. 3 di 8 analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (così Cass. n. 30658/2017; negli stessi termini, da ultimo, Cass. n. 22315/2020). Quanto, poi, all'art. 9 l. n. 2248/1865, il quale stabilisce che sul prezzo dei contratti in corso non può avere effetto alcun sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisce l'amministrazione interessata, essa è stata ritenuta di più ampia applicazione. Sennonché, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso trova la propria ratio – e, quindi, l'ambito di operatività – in quei rapporti, principalmente appalti e forniture, in cui è interesse del committente debitore di verificare che il proprio creditore appaltatore abbia i fondi per portare a termine l'opera secondo le prescrizioni contrattuali e non li ceda ad altri indiscriminatamente mettendosi nelle condizioni di non disporre della provvista necessaria per portare a termine l'incarico (Cass. n. 11475/2008; da ultimo Cass. n. 24758/2021). Tale situazione non ricorre nel caso della somministrazione da parte di un organismo di rilievo nazionale oppure quando il rapporto risulta concluso oppure quando il credito si riferisce a forniture compiute ed esaurite già fatturate a carico del quindi in tali casi non è più applicabile la CP_1 disciplina speciale dettata a tutela della pubblica amministrazione, tornando, invece, ad essere applicabile quella generale ex art. 1264 c.c.. Mette conto evidenziare in particolare che, con specifico riferimento al contratto di somministrazione di energia elettrica, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto che "il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una 'causa petendi' di tipo continuativo" (cfr. ex multis Cass., 21 giugno 1999, n. 6209; cfr. altresì Cass., 12 marzo 1994, n. 2429 e Cass., 1 agosto 1990, n. 7658; Cass. Civ., n. 1442/2015; n. 11918/2002), sicché "ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente". Inoltre, l'amministrazione, sulla quale grava l'onere di dimostrare che il rapporto da cui i crediti ceduti sono derivati non si fosse esaurito, nulla ha dedotto. Quanto alla disciplina prevista dall'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 ora art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016), la richiamata disposizione prevede l'adesione alla cessione salvo il tempestivo rifiuto e risulta limitata al corrispettivo di “appalto, concessione o concorso di progettazione", rilevandosi che non trova applicazione per la fornitura di energia elettrica.
6.Nel corso del giudizio l'opposta ha dato atto della riduzione del credito per sorte capitale in ragione dei pagamenti compiuti dal CP_1 oggi residuato nell'importo di euro 9.489,43, derivante dal seguente calcolo
“– Fattura Siram n. 1969 del 24 maggio 2015 per € 2.730,50; – Fattura
pag. 4 di 8 Acea Energia n. 6000002076 del 14 aprile 2016 per € 788,31; – Fattura Acea Energia n. 6000006872 del 29 agosto 2016 per € 8.856,05; – Nota di credito Acea Energia n. 6000003656 del 22 aprile 2016 per € - 0,20; – Nota di credito Acea energia n. 6000007076 del 13 settembre 2016 per € - 3.904,43; – Nota di credito n. 209 del 29 aprile 2009 per € Controparte_2
-6,95; – Fattura n. 933 del 29 gennaio 2007 per € 774,60 Controparte_2
– Fattura n. 929 del 29 gennaio 2007 per € 194,58”. Con Controparte_2 riguardo alla fattura Siram e va osservato che tali Controparte_2 documenti non state prodotti in giudizio dall'opposta, mentre è stato prodotto un mero elenco di fatture, dalle quali non si evince alcun riferimento alla causa del credito. Dunque, la contestazione del è CP_1 rimasta generica in quanto a monte è stata generica la prospettazione dei crediti sottesi all'ingiunzione. Tanto più che il ha contestato anche CP_1 la mancata ricezione delle fatture, il che impediva di operare un'autonoma verifica delle causali e della natura dei crediti ceduti ed ingiunti dall'opposta. Viceversa, con riguardo alle fatture Acea Energia spa lo stesso ha nei documenti allegati confermato la effettiva ricezione CP_1 delle due residue fatture (“Fattura Acea Energia n. 6000002076 del 14 aprile 2016 per € 788,31; – Fattura Acea Energia n. 6000006872 del 29 agosto 2016 per € 8.856,05”) senza contestazione del credito, anzi queste si rinvengono nelle determine di liquidazione del anche queste CP_1 prodotte in atti. Tuttavia, non vi è prova del loro effettivo pagamento (la prima fattura, inoltre, è esclusa nel riepilogo dei pagamenti prodotto dal con la seconda memoria e il solo mandato di pagamento non CP_1 costituisce per costante giurisprudenza prova idonea dell'adempimento, mentre per la seconda fattura vi è il dettaglio del mandato, sempre prodotto con la seconda memoria, che riporta solo euro 5,79), quindi per tali importi, detratta la nota di credito di euro 3.904,63, va ordinato il pagamento per il residuo di euro 5.739,73 oltre gli interessi al saggio commerciale del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di ricezione della fattura al pagamento (ossia -come riportato nel prospetto prodotto dal dal CP_1 4.05.2016 per la Fattura Acea Energia n. 6000002076 e dal 19.04.2018 per la Fattura Acea Energia n. 6000006872). Non sono dovuti gli interessi moratori sui crediti ingiunti per i quali si è dato atto, nel corso del giudizio, della avvenuta corresponsione. Con riguardo a tali importi è rimasto incerto e non provato se i pagamenti, per i quali si è operata la riduzione del credito nel corso del giudizio, siano avvenuti prima o successivamente al giudizio e se tardivamente rispetto alla effettiva data di ricezione delle fatture della quale, salva l'ammissione del non sempre vi è prova. CP_1 Gli interessi sono stati richiesti dalla data di scadenza della fattura e non dalla data di ricezione della stessa, come risulta corretto posto che solo con la ricezione di tale documento il Comune è in grado di conoscere l'ammontare del credito e di corrispondere il dovuto. Sennonché come pag. 5 di 8 detto, salva l'ammissione del non vi è prova esatta della (o della CP_1 data della) ricezione delle fatture.
7.E' invece dovuta la somma di euro 7.630,19 per interessi al saggio commerciale su crediti ulteriori rispetto a quelli ingiunti, rispetto ai quali non vi è stata contestazione alcuna né con l'opposizione né con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Deve, altresì, riconoscersi il diritto – a far data, in assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c. – agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale ed oggetto delle note di debito. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438; Cass. civ. Sez. I Sent., 05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite, 17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
8.In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato con la condanna del a Controparte_1 pagare in favore di la somma di euro 5.739,73 Parte_2 oltre gli interessi al saggio commerciale del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di ricezione della fattura al pagamento, nonché la somma di euro 7.630,19, oltre gli interessi moratori sulla predetta somma ex D.Lgs. n. 231 del 2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, a far data dalla domanda giudiziale solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore riconosciuto con il dispositivo, con valori minimi per la fase istruttoria in ragione della limitata attività processuale per tale fase.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_4 conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, previo parziale pag. 6 di 8 annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 557/24 pubblicata dal Tribunale di Civitavecchia il 27.03.24 nel giudizio RG 2399/18 tra
[...] e il e non notificata, limitatamente ai Parte_5 Controparte_1 capi con i quali il Tribunale di Civitavecchia non ha accolto la domanda di Part
volta ad ottenere la condanna del (“ o Controparte_1 CP_1 CP_
“ ) al pagamento dei seguenti crediti: • € 3.692,53 per sorte capitale Part portata da 2 fatture cedute a da e da 1 fattura Controparte_2 Part ceduta a da Siram, come di seguito indicato e già decurtate le 2 note di credito ivi parimenti indicate: Cedente Tipo doc. Numero Data emissione Data scadenza Importo SIRAM SPA FT 1969 25/03/2015 24/05/2015 2.730,50 € ACEA ENERGIA SPA NC 6000003656 22/04/2016 22/04/2016 - 0,20 € SRL FT 929/2006 30/11/2006 29/01/2007 Controparte_2
194,58 € SRL FT 933/2006 30/11/2006 CP_2 CP_2 29/01/2007 774,60 € 92 SRL NC 209/2009 Controparte_2 28/02/2009 29/04/2009 -6,95 € • gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo e indicata sin dalla citazione mediante l'elenco prodotto sub doc. 1; • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 - ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo • gli Part interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata da e pagata dal e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub CP_1 doc. 1, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo e indicata sin dalla citazione mediante l'elenco prodotto sub doc. 1; • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale Part azionata da e pagata dal e portata dalle fatture riepilogate CP_1 nell'elenco che si produce sub doc. 1, che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 - ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dell'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di Pt_5
pag. 7 di 8 nei confronti del , condannare il Pt_2 Controparte_1 CP_1
al relativo pagamento in favore di IN VIA
[...] Parte_5 SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice Parte_5 nei confronti del della diversa somma ritenuta dovuta Controparte_1 e, per l'effetto, condannare il a pagare a Controparte_1 Parte_5 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi
[...] di mora, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive..”
All'udienza del 7/3/25 e alle successive la Corte rilevava che l'atto di appello non risultava notificato al ma a soggetto Controparte_1 diverso e rinviava.
§ 4. – All'udienza del 28/11/2025 nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 (già ) nei confronti del Parte_2 CP_1
contro la sentenza n. 557 pubblicata il 27/3/2024 del Tribunale
[...] di Civitavecchia, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 5/12/2025.
L'estensore Il presidente
AR IO GI CI LA IZ
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LA IZ presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. AR IO GI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5640 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 5/12/2025 e vertente
TRA
(già ), con Parte_1 Parte_2 l'avv. Paolo Bonalume, nel cui studio in Milano Corso Magenta 84, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
; Controparte_1 PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 557 pubblicata il 27/3/2024 del Tribunale di Civitavecchia.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, il proponeva Controparte_1
pag. 1 di 8 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2018 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto al pagamento della somma di euro 227.802,51 in favore di , oltre interessi e Parte_2 spese della fase monitoria, derivante da crediti ceduti da , Siram Pt_3 spa, Acea Energia spa, Gli Annali srl e nei Controparte_2 confronti dell'ente locale. Deduceva che, in particolare, le fatture non costituivano prova della corretta esecuzione, ad opera dei cedenti, delle rispettive obbligazioni;
che non vi era prova della effettiva ricezione delle fatture;
che le cessioni erano inefficaci in quanto non vi era stata adesione da parte dell'ente debitore ceduto (come prescritto dall'art. 9 Allegato E della L. n. 2248/1865 e dall'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 ora art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016); che erano stati compiuti pagamenti prima e dopo la notifica della cessione che non erano stati contabilizzati. Chiedeva, inoltre, la chiamata in causa dei creditori cedenti per la restituzione dei pagamenti ricevuti in seguito alla notifica della cessione del credito.
2.Si costituiva in giudizio Parte_2 chiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Deduceva, in particolare, che il non aveva mosso alcuna CP_1 contestazione specifica in relazione alle singole forniture eseguite dai creditori cedenti;
che non vi era bisogno di adesione e la notifica della cessione era del tutto regolare e il era venuto a conoscenza delle CP_1 singole cessioni;
che i pagamenti compiuti prima della notifica della cessione erano stati già contabilizzati e scomputati dalla somma ingiunta, mentre quelli avvenuti successivamente alla notifica medesima non erano opponibili al cessionario opposto;
che non era contestato l'importo di euro 7.630,19 per interessi su crediti ulteriori rispetto a quelli sottesi per sorte capitale al decreto ingiuntivo. Confermava, comunque, che il credito al momento della costituzione si era effettivamente ridotto ad euro 163.962,85 per sorte capitale ed euro 7.630,19 per interessi su diversi crediti rispetto a quelli ingiunti.
3.Concessa la provvisoria esecuzione e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “REVOCA il decreto ingiuntivo e CONDANNA il al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di Parte_2 euro 5.739,73 oltre gli interessi al saggio commerciale del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di ricezione della fattura sino al pagamento come in motivazione, nonché della somma di euro 7.630,19, oltre gli interessi moratori sulla predetta somma ex D.Lgs. n. 231 del 2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, a far data dalla domanda giudiziale solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi;
- CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1
pag. 2 di 8 delle spese di lite da liquidarsi nella Parte_2 somma complessiva di euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Vale ricordare che, nel corso del giudizio e sino alla precisazione delle conclusioni, l'opposta evidenziava che, per effetto di pagamenti intervenuti in corso di causa, il credito si era ridotto ad euro 9.489,43 per residuo capitale, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture nella misura determinata dal D. Lgs n. 231/02 ed euro 7.630,19 per interessi su diversi crediti rispetto a quelli ingiunti, oltre infine interessi anatocistici dal deposito del ricorso.
4.Le cessioni risultano ritualmente notificate all'indirizzo Pec del protocollo generale del richiamandosi sul punto l'orientamento CP_1 della Suprema Corte secondo cui "non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'art. 1264, che degli artt. 1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità" (cfr tra le altre Cass. Civ. n. 23257/2021). Quindi, non è pertinente il richiamo alle regole secondo le quali le notifiche degli atti giudiziari andavano fatte agli indirizzi tratti dai pubblici elenchi indicati nell'art. 16 ter del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012 e successivamente modificato dall'art. 45 bis, L. n. 90 del 2014. Potendo la notificazione delle cessioni avvenire con forma libera senza le forme previste per gli atti processuali, deve ritenersi validamente ed efficacemente effettuata, del resto non essendovi contestazione in ordine alla intervenuta conoscenza delle cessioni per effetto della ricezione della notifica sull'indirizzo pec del protocollo generale dell'ente locale.
5.Quanto alla opponibilità delle cessioni, l'opposta ha versato in atti le copia degli atti di cessione dei crediti azionati, predisposti nelle forme di legge (scrittura privata autenticata da un notaio) e ritualmente notificati al Comune, debitore ceduto. Con riguardo alla mancanza di preventiva adesione alle cessioni dei crediti, l'art. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione pag. 3 di 8 analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (così Cass. n. 30658/2017; negli stessi termini, da ultimo, Cass. n. 22315/2020). Quanto, poi, all'art. 9 l. n. 2248/1865, il quale stabilisce che sul prezzo dei contratti in corso non può avere effetto alcun sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisce l'amministrazione interessata, essa è stata ritenuta di più ampia applicazione. Sennonché, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso trova la propria ratio – e, quindi, l'ambito di operatività – in quei rapporti, principalmente appalti e forniture, in cui è interesse del committente debitore di verificare che il proprio creditore appaltatore abbia i fondi per portare a termine l'opera secondo le prescrizioni contrattuali e non li ceda ad altri indiscriminatamente mettendosi nelle condizioni di non disporre della provvista necessaria per portare a termine l'incarico (Cass. n. 11475/2008; da ultimo Cass. n. 24758/2021). Tale situazione non ricorre nel caso della somministrazione da parte di un organismo di rilievo nazionale oppure quando il rapporto risulta concluso oppure quando il credito si riferisce a forniture compiute ed esaurite già fatturate a carico del quindi in tali casi non è più applicabile la CP_1 disciplina speciale dettata a tutela della pubblica amministrazione, tornando, invece, ad essere applicabile quella generale ex art. 1264 c.c.. Mette conto evidenziare in particolare che, con specifico riferimento al contratto di somministrazione di energia elettrica, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto che "il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una 'causa petendi' di tipo continuativo" (cfr. ex multis Cass., 21 giugno 1999, n. 6209; cfr. altresì Cass., 12 marzo 1994, n. 2429 e Cass., 1 agosto 1990, n. 7658; Cass. Civ., n. 1442/2015; n. 11918/2002), sicché "ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente". Inoltre, l'amministrazione, sulla quale grava l'onere di dimostrare che il rapporto da cui i crediti ceduti sono derivati non si fosse esaurito, nulla ha dedotto. Quanto alla disciplina prevista dall'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006 ora art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016), la richiamata disposizione prevede l'adesione alla cessione salvo il tempestivo rifiuto e risulta limitata al corrispettivo di “appalto, concessione o concorso di progettazione", rilevandosi che non trova applicazione per la fornitura di energia elettrica.
6.Nel corso del giudizio l'opposta ha dato atto della riduzione del credito per sorte capitale in ragione dei pagamenti compiuti dal CP_1 oggi residuato nell'importo di euro 9.489,43, derivante dal seguente calcolo
“– Fattura Siram n. 1969 del 24 maggio 2015 per € 2.730,50; – Fattura
pag. 4 di 8 Acea Energia n. 6000002076 del 14 aprile 2016 per € 788,31; – Fattura Acea Energia n. 6000006872 del 29 agosto 2016 per € 8.856,05; – Nota di credito Acea Energia n. 6000003656 del 22 aprile 2016 per € - 0,20; – Nota di credito Acea energia n. 6000007076 del 13 settembre 2016 per € - 3.904,43; – Nota di credito n. 209 del 29 aprile 2009 per € Controparte_2
-6,95; – Fattura n. 933 del 29 gennaio 2007 per € 774,60 Controparte_2
– Fattura n. 929 del 29 gennaio 2007 per € 194,58”. Con Controparte_2 riguardo alla fattura Siram e va osservato che tali Controparte_2 documenti non state prodotti in giudizio dall'opposta, mentre è stato prodotto un mero elenco di fatture, dalle quali non si evince alcun riferimento alla causa del credito. Dunque, la contestazione del è CP_1 rimasta generica in quanto a monte è stata generica la prospettazione dei crediti sottesi all'ingiunzione. Tanto più che il ha contestato anche CP_1 la mancata ricezione delle fatture, il che impediva di operare un'autonoma verifica delle causali e della natura dei crediti ceduti ed ingiunti dall'opposta. Viceversa, con riguardo alle fatture Acea Energia spa lo stesso ha nei documenti allegati confermato la effettiva ricezione CP_1 delle due residue fatture (“Fattura Acea Energia n. 6000002076 del 14 aprile 2016 per € 788,31; – Fattura Acea Energia n. 6000006872 del 29 agosto 2016 per € 8.856,05”) senza contestazione del credito, anzi queste si rinvengono nelle determine di liquidazione del anche queste CP_1 prodotte in atti. Tuttavia, non vi è prova del loro effettivo pagamento (la prima fattura, inoltre, è esclusa nel riepilogo dei pagamenti prodotto dal con la seconda memoria e il solo mandato di pagamento non CP_1 costituisce per costante giurisprudenza prova idonea dell'adempimento, mentre per la seconda fattura vi è il dettaglio del mandato, sempre prodotto con la seconda memoria, che riporta solo euro 5,79), quindi per tali importi, detratta la nota di credito di euro 3.904,63, va ordinato il pagamento per il residuo di euro 5.739,73 oltre gli interessi al saggio commerciale del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di ricezione della fattura al pagamento (ossia -come riportato nel prospetto prodotto dal dal CP_1 4.05.2016 per la Fattura Acea Energia n. 6000002076 e dal 19.04.2018 per la Fattura Acea Energia n. 6000006872). Non sono dovuti gli interessi moratori sui crediti ingiunti per i quali si è dato atto, nel corso del giudizio, della avvenuta corresponsione. Con riguardo a tali importi è rimasto incerto e non provato se i pagamenti, per i quali si è operata la riduzione del credito nel corso del giudizio, siano avvenuti prima o successivamente al giudizio e se tardivamente rispetto alla effettiva data di ricezione delle fatture della quale, salva l'ammissione del non sempre vi è prova. CP_1 Gli interessi sono stati richiesti dalla data di scadenza della fattura e non dalla data di ricezione della stessa, come risulta corretto posto che solo con la ricezione di tale documento il Comune è in grado di conoscere l'ammontare del credito e di corrispondere il dovuto. Sennonché come pag. 5 di 8 detto, salva l'ammissione del non vi è prova esatta della (o della CP_1 data della) ricezione delle fatture.
7.E' invece dovuta la somma di euro 7.630,19 per interessi al saggio commerciale su crediti ulteriori rispetto a quelli ingiunti, rispetto ai quali non vi è stata contestazione alcuna né con l'opposizione né con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Deve, altresì, riconoscersi il diritto – a far data, in assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c. – agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale ed oggetto delle note di debito. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438; Cass. civ. Sez. I Sent., 05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite, 17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
8.In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato con la condanna del a Controparte_1 pagare in favore di la somma di euro 5.739,73 Parte_2 oltre gli interessi al saggio commerciale del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di ricezione della fattura al pagamento, nonché la somma di euro 7.630,19, oltre gli interessi moratori sulla predetta somma ex D.Lgs. n. 231 del 2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, a far data dalla domanda giudiziale solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore riconosciuto con il dispositivo, con valori minimi per la fase istruttoria in ragione della limitata attività processuale per tale fase.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_4 conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, previo parziale pag. 6 di 8 annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 557/24 pubblicata dal Tribunale di Civitavecchia il 27.03.24 nel giudizio RG 2399/18 tra
[...] e il e non notificata, limitatamente ai Parte_5 Controparte_1 capi con i quali il Tribunale di Civitavecchia non ha accolto la domanda di Part
volta ad ottenere la condanna del (“ o Controparte_1 CP_1 CP_
“ ) al pagamento dei seguenti crediti: • € 3.692,53 per sorte capitale Part portata da 2 fatture cedute a da e da 1 fattura Controparte_2 Part ceduta a da Siram, come di seguito indicato e già decurtate le 2 note di credito ivi parimenti indicate: Cedente Tipo doc. Numero Data emissione Data scadenza Importo SIRAM SPA FT 1969 25/03/2015 24/05/2015 2.730,50 € ACEA ENERGIA SPA NC 6000003656 22/04/2016 22/04/2016 - 0,20 € SRL FT 929/2006 30/11/2006 29/01/2007 Controparte_2
194,58 € SRL FT 933/2006 30/11/2006 CP_2 CP_2 29/01/2007 774,60 € 92 SRL NC 209/2009 Controparte_2 28/02/2009 29/04/2009 -6,95 € • gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo e indicata sin dalla citazione mediante l'elenco prodotto sub doc. 1; • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 - ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo • gli Part interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata da e pagata dal e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub CP_1 doc. 1, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo e indicata sin dalla citazione mediante l'elenco prodotto sub doc. 1; • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale Part azionata da e pagata dal e portata dalle fatture riepilogate CP_1 nell'elenco che si produce sub doc. 1, che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 - ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dell'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di Pt_5
pag. 7 di 8 nei confronti del , condannare il Pt_2 Controparte_1 CP_1
al relativo pagamento in favore di IN VIA
[...] Parte_5 SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice Parte_5 nei confronti del della diversa somma ritenuta dovuta Controparte_1 e, per l'effetto, condannare il a pagare a Controparte_1 Parte_5 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi
[...] di mora, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive..”
All'udienza del 7/3/25 e alle successive la Corte rilevava che l'atto di appello non risultava notificato al ma a soggetto Controparte_1 diverso e rinviava.
§ 4. – All'udienza del 28/11/2025 nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 (già ) nei confronti del Parte_2 CP_1
contro la sentenza n. 557 pubblicata il 27/3/2024 del Tribunale
[...] di Civitavecchia, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 5/12/2025.
L'estensore Il presidente
AR IO GI CI LA IZ
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