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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8935/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA RIMB. DEL 18/06/2024 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4422/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e chiede la condanna alle spese citando precedenti decisioni della Corte di Giustizia di I grado di Catania della medesima fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/11/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso il silenzio rifiuto della richiesta di rimborso per IRPEF pagata in
Germania per l'anno 2019 di euro 12.006,87.
Premetteva ed eccepiva:
Che nell'anno 2019 il ricorrente ha percepito dividendi derivanti da partecipazione non qualificata di società tedesca la quale, nella qualità di sostituto d'imposta, ha trattenuto in via definitiva l'imposta complessiva pari ad € 21.112,07 come risulta da certificazione rilasciata dal sostituto e protocollata all'Agenzia delle Entrate di Catania in data 31/01/2020 ( Allegato Nr. 4);
che essendo il ricorrente residente in Italia, ha dichiarato tali dividendi per l'anno 2019 nel quadro RM del
Modello Unico PF/2020 (Allegato 5) ed ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva in tre rate con modelli F24 pari ad un totale di € 15.323,01 per l'anno 2019 (Allegati 6,7,8);
che pertanto il ricorrente per l'anno 2019 ha subito una doppia imposizione sui suddetti dividendi. La prima tassazione pari al 26,375% sui dividendi lordi percepiti di € 21.112,07, avvenuta in Germania dal sostituto d'imposta società tedesca, a titolo definitivo ed all'atto dell'erogazione, come risulta da certificazione allegata (Allegato 4); la seconda tassazione avvenuta in Italia in sede di dichiarazione annuale dei redditi del ricorrente residente, con il versamento di una imposta sostitutiva pari al 26% calcolato sempre sugli stessi dividendi per un ammontare di € 15.323,01.
Che i sostanza si è determinata in capo al ricorrente una doppia imposizione (pari al 52,375%, senza poter recuperare l'imposta convenzionale pagata in Germania così come prevede la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Germania che risulta pari al 15% del dividendo percepito per un importo pari ad € 12.006,87
Che l'art. 10, comma 4 della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Associazione_1 di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ratificata e resa esecutiva con la Legge
24/11/1992 n. 459 (Allegato Nr.9 ) - statuisce quanto segue: “ Le persone residenti dell'Italia che non sono sottoposte, ai sensi della legislazione fiscale della Repubblica Federale di Germania, all'obbligazione tributaria illimitata sui dividendi loro versati da una società residente della Repubblica federale di
Germania, hanno diritto al rimborso dell'imposta di conguaglio compresa nell'ambito dell'imposta sulle società;
che l'imposta trattenuta dalla società tedesca calcolata sull'ammontare lordo dei dividendi risulta pari al
26,375% maggiore dell'imposta convenzionale del 15% stabilita dall'art. 10, c. 2 della Convenzione Italia-
Germania;
che la parte d'imposta convenzionale eccedente il 15% è soggetta al rimborso da parte dall'Autorità
Tedesca al percettore dei dividendi persona fisica;
- Che l'ammontare dell'imposta pari al 15% calcolato sui dividenti lordi trattenuto a titolo definitivo dalla società tedesca e pari ad € 12.006,87.– definita
“imposta convenzionale” – deve essere pertanto rimborsata, al fine di evitare l'applicazione di una ingiusta doppia tassazione, mediante l'attribuzione di un credito per imposte pagate all'estero dall'Agenzia delle Entrate Italiana al cittadino residente in Italia che ha percepito dividendi esteri e ciò al fine di evitare la doppia imposizione;
che l'attribuzione del predetto credito è regolata nell'ordinamento nazionale dall'articolo 165 del T.U.I.R. il cui comma 1 dispone che "Se alla formazione Pagina 4 di 8 del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione";
che la percezione di redditi di capitale corrisposti da soggetti esteri, senza l'intervento di un intermediario residente che assolve gli obblighi del sostituto d'imposta, è il caso che si pone nella presente fattispecie;
che il ricorrente nella tassazione dei dividendi esteri si è uniformato a quanto prevede l'art. 18 del TUIR, secondo il quale per i redditi di capitale di fonte estera, che sarebbero soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva ex art. 2 comma 1-bis del DLgs. 239/96, scontano un'imposizione sostitutiva, con aliquota pari a quella prevista per la ritenuta a titolo d'imposta;
che tale norma equipara infatti il trattamento fiscale dei redditi di capitale di fonte estera siano essi percepiti tramite un intermediario o in maniera immediata;
che l'imposizione sostitutiva costituisce il regime ordinario di tassazione, ma che lo stesso articolo 18 prevede anche la possibilità, in alternativa, di optare per l'assoggettamento a imposizione sul reddito complessivo, pari all'IRPEF ed eventuali addizionali, consentendo quindi il rimborso delle imposte convenzionali pagate all'estero ai sensi dell'art. 165 TUIR;
che i redditi di capitale da assoggettare a imposizione sostitutiva devono essere però indicati nel modello
REDDITI PF (quadro RM) e la relativa imposta viene versata con le modalità e i termini previsti per l'imposta dovuta a saldo, senza che il contribuente possa esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria;
che il ricorrente, residente in Italia, percettore di dividendi esteri, ha dichiarato infatti: 1) nel quadro RM del modello Unico PF/2020 (Allegato Nr. 5) i dividendi percepiti per l'anno 2019 applicando l'aliquota del
26% quale imposta sostitutiva ed effettuando versamenti pari ad € 15.323,01 ( Allegati n.6,7,8);
che la natura obbligatoriamente “sostitutiva” dell'imposta, ha comportato però per il ricorrente il mancato concorso alla formazione del reddito complessivo dei dividendi lordi, cui consegue l'impossibilità di fruire del credito per le imposte estere ex art. 165 del TUIR, citava giurisprudenza di legittimità;
che l'art. 24, punto 2.a, ultimo capoverso, della Convenzione sulle doppie imposizioni stipulata tra Italia e
Germania è identico alla disposizione contenuta nella Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 25698/2022. Si riporta testualmente: ““tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento dì reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana“”;
che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siena sezione 1 in data 11.4.2024 ha pronunciato la sentenza n. 68/1/24 (Allegato 11) con la seguente motivazione: “Invero, la persona fisica residente in
Italia può detrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 TUIR, le imposte assolte all'estero dall'imposta sostitutiva del 26%, liquidata a seguito della percezione di un dividendo (si veda in tal senso Cass.
1.9.2022, n. 25698). In altri termini, qualora l'assoggettamento ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta avvenga non su richiesta del Pagina 7 di 8 beneficiario del reddito, ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero si deve considerare detraibile. Le conclusioni a cui perviene la Suprema Corte valgono per tutti i trattati
(compreso quello con la Germania, che interessa nel caso di specie) in particolare l'obbligo per l'Italia ad ammettere in deduzione (entro certi limiti) dalle imposte italiane sugli elementi di reddito di fonte estera le imposte già pagate all'estero (tax credit). Attualmente non sussiste uno specifico quadro della dichiarazione dei redditi per indicare il credito d'imposta in questione, di conseguenza per evitare la doppia imposizione e vedersi riconoscere la tax credit, il contribuente non può altro che presentare un'istanza di rimborso, così come legittimamente avanzata dalla parte ricorrente. Nel caso di specie, a fronte di un dividendo di Euro [omissis] è stata applicata in Germania la ritenuta ordinaria del 26,375%
(pari ad Euro [omissis]) eccedente la ritenuta convenzionale del 15%. Di conseguenza, l'intermediario italiano ha applicato una ritenuta del 26% sul cd." netto frontiera" (tenendo conto dell'intera ritenuta tedesca del 26,375% pari ad Euro [omissis]) attivando la contribuente una richiesta di rimborso al fisco tedesco della ritenuta eccedente dell'11,375%, non ad oggi erogato.”
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento del rimborso del credito per le imposte convenzionali pagate in Germania su dividendi percepiti per l'anno 2019 pari ad € 12.006,87.
Con vittoria di spese e compensi.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Allegava: Copia Istanza di rimborso (All. Nr. 1); Ricevuta di avvenuta consegna Pec (All. Nr. 2);
Protocollazione AGE Istanza di rimborso (Allegato 3); Certificazione del sostituto relativa al dividendo
2019 ( All. Nr. 4); Modello Unico PF Quadro RM 2020 (All. Nr. 5); Imposta sostitutiva 2019 modelli F24
( All Nr.6,7,8); Convenzione Italia-Germania (All. Nr. 9); Sentenza Corte di Cassazione ( All. Nr. 10); C.G.
T. di Siena n. 68/24 ( Allegato n. 11);Procura alle liti (All. Nr. 12) Firma del difensore: Difensore_1
In data 4/11/2025 il ricorrente depositava memorie difensive con le quali richiamava tutto quanto dedotto ed eccepito in ricorso ed insisteva in domanda.
L'Agenzia delle Entrate non si costituiva
All'udienza del 12/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rileva ed osserva:
che l'Agenzia delle Entrate nonostante la specifica richiesta di rimborso è rimasta ingiustificatamente silente ed inattiva, per cui il mero silenzio si risolve in un mero rifiuto di stile, che viola il principio di collaborazione fra il contribuente e l'amministrazione, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non viene posto nelle condizioni di conoscere quali siano le motivazioni per cui la richiesta viene disattesa e privata di ogni giusta risposta, con l'indicazione delle precise disposizioni di legge che eventualmente giustificano il rifiuto;
che nel caso in esame il silenzio rifiuto, oltre a violare il principio di collaborazione , viola anche il principio di cui all'art. 24 della Convenzione, che vieta le doppie imposizioni su elementi di reddito posseduti dal ricorrente, il quale avendo percepito dividendi derivanti da partecipazione non qualificata di società tedesca la quale, nella qualità di sostituto d'imposta, si è visto trattenere in Germania in via definitiva l'imposta complessiva pari ad € 21.112,07, così come risulta pacificamente dalla documentazione versata in atti, pertanto, essendo residente in Italia, ha correttamente dichiarato tali dividendi per l'anno 2019 ed ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva in tre rate con modelli F24 pari ad un totale di € 15.323,01 così come risulta dalla documentazione versata in atti e mai contestata e/
o disconosciuta dall'Agenzia delle Entrate. Orbene è documentale che il ricorrente, per l'anno 2019 ha subito una doppia imposizione sui suddetti dividendi, la prima tassazione pari al 26,375% sui dividendi lordi percepiti di € 21.112,07, avvenuta in Germania dal sostituto d'imposta società tedesca, a titolo definitivo ed all'atto dell'erogazione, come risulta da certificazione allegata (Allegato 4); la seconda tassazione avvenuta in Italia in sede di dichiarazione annuale dei redditi del ricorrente residente, con il versamento di una imposta sostitutiva pari al 26% calcolato sempre sugli stessi dividendi per un ammontare di € 15.323,01; che l'art. 10, comma 4 della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ratificata e resa esecutiva con la Legge
24/11/1992 n. 459, stabilisce che “ Le persone residenti dell'Italia che non sono sottoposte, ai sensi della legislazione fiscale della Repubblica Federale di Germania, all'obbligazione tributaria illimitata sui dividendi loro versati da una società residente della Repubblica federale di Germania, hanno diritto al rimborso dell'imposta di conguaglio compresa nell'ambito dell'imposta sulle società. Su tale principio si inserisce l'art. 165 del T.U.I.R. che al comma 1 dispone che "Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione";
che l'imposta trattenuta dalla società tedesca calcolata sull'ammontare lordo dei dividendi risulta pari al
26,375% maggiore dell'imposta convenzionale del 15% stabilita dall'art. 10, c. 2 della Convenzione Italia-
Germania;
che la parte d'imposta convenzionale eccedente il 15% è soggetta al rimborso da parte dall'Autorità
Tedesca al percettore dei dividendi persona fisica, per cui l'ammontare dell'imposta pari al 15% calcolato sui dividenti lordi trattenuto a titolo definitivo dalla società tedesca e pari ad € 12.006,87, per precisa disposizione di legge, deve essere rimborsata, al fine di evitare l'applicazione di una ingiusta doppia tassazione, mediante l'attribuzione di un credito per imposte pagate all'estero dall'Agenzia delle Entrate
Italiana al cittadino residente in Italia che ha percepito dividendi esteri e ciò al fine di evitare la doppia imposizione;
che nella fattispecie ricorre l'ipotesi della percezione di redditi di capitale corrisposti da soggetti esteri, senza l'intervento di un intermediario residente che assolve gli obblighi del sostituto d'imposta;
che per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto internazionale (nel caso, statunitense), qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, di cui all'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 , avvenga non «su richiesta del beneficiano del reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, Stati Uniti
d'America) si deve considerare detraibile;
Che il diritto del ricorrente e l'attribuzione del predetto credito è regolata nell'ordinamento nazionale all'articolo 165 del T.U.I.R;
che sull'argomento articolare rilievo assume la sentenza della Corte di Cassazione, n. 25698/2022, la quale ha stabilito che: “ Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto internazionale
( nel caso, statunitense ) qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta – come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del D.P. R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, di cui all'art.18, comma 1, del D.P.R:
n. 917 del 1986 - avvenga non “ su richiesta beneficiario del reddito “ ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero si deve considerare detraibile “, per cui il contribuente ha, quindi, il diritto di ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata.;
che nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento del rimborso. Per l'effetto, la Corte accoglie il ricorso e dispone che l'Agenzia delle entrate di Catania provveda al rimborso delle somme vantate dal ricorrente pari ad euro 12.006,87, oltre interessi di legge dal momento dell'istanza di rimborso, fino al soddisfo.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione 12, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone il rimborso così come richiesto. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8935/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA RIMB. DEL 18/06/2024 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4422/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e chiede la condanna alle spese citando precedenti decisioni della Corte di Giustizia di I grado di Catania della medesima fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/11/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso il silenzio rifiuto della richiesta di rimborso per IRPEF pagata in
Germania per l'anno 2019 di euro 12.006,87.
Premetteva ed eccepiva:
Che nell'anno 2019 il ricorrente ha percepito dividendi derivanti da partecipazione non qualificata di società tedesca la quale, nella qualità di sostituto d'imposta, ha trattenuto in via definitiva l'imposta complessiva pari ad € 21.112,07 come risulta da certificazione rilasciata dal sostituto e protocollata all'Agenzia delle Entrate di Catania in data 31/01/2020 ( Allegato Nr. 4);
che essendo il ricorrente residente in Italia, ha dichiarato tali dividendi per l'anno 2019 nel quadro RM del
Modello Unico PF/2020 (Allegato 5) ed ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva in tre rate con modelli F24 pari ad un totale di € 15.323,01 per l'anno 2019 (Allegati 6,7,8);
che pertanto il ricorrente per l'anno 2019 ha subito una doppia imposizione sui suddetti dividendi. La prima tassazione pari al 26,375% sui dividendi lordi percepiti di € 21.112,07, avvenuta in Germania dal sostituto d'imposta società tedesca, a titolo definitivo ed all'atto dell'erogazione, come risulta da certificazione allegata (Allegato 4); la seconda tassazione avvenuta in Italia in sede di dichiarazione annuale dei redditi del ricorrente residente, con il versamento di una imposta sostitutiva pari al 26% calcolato sempre sugli stessi dividendi per un ammontare di € 15.323,01.
Che i sostanza si è determinata in capo al ricorrente una doppia imposizione (pari al 52,375%, senza poter recuperare l'imposta convenzionale pagata in Germania così come prevede la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Germania che risulta pari al 15% del dividendo percepito per un importo pari ad € 12.006,87
Che l'art. 10, comma 4 della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Associazione_1 di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ratificata e resa esecutiva con la Legge
24/11/1992 n. 459 (Allegato Nr.9 ) - statuisce quanto segue: “ Le persone residenti dell'Italia che non sono sottoposte, ai sensi della legislazione fiscale della Repubblica Federale di Germania, all'obbligazione tributaria illimitata sui dividendi loro versati da una società residente della Repubblica federale di
Germania, hanno diritto al rimborso dell'imposta di conguaglio compresa nell'ambito dell'imposta sulle società;
che l'imposta trattenuta dalla società tedesca calcolata sull'ammontare lordo dei dividendi risulta pari al
26,375% maggiore dell'imposta convenzionale del 15% stabilita dall'art. 10, c. 2 della Convenzione Italia-
Germania;
che la parte d'imposta convenzionale eccedente il 15% è soggetta al rimborso da parte dall'Autorità
Tedesca al percettore dei dividendi persona fisica;
- Che l'ammontare dell'imposta pari al 15% calcolato sui dividenti lordi trattenuto a titolo definitivo dalla società tedesca e pari ad € 12.006,87.– definita
“imposta convenzionale” – deve essere pertanto rimborsata, al fine di evitare l'applicazione di una ingiusta doppia tassazione, mediante l'attribuzione di un credito per imposte pagate all'estero dall'Agenzia delle Entrate Italiana al cittadino residente in Italia che ha percepito dividendi esteri e ciò al fine di evitare la doppia imposizione;
che l'attribuzione del predetto credito è regolata nell'ordinamento nazionale dall'articolo 165 del T.U.I.R. il cui comma 1 dispone che "Se alla formazione Pagina 4 di 8 del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione";
che la percezione di redditi di capitale corrisposti da soggetti esteri, senza l'intervento di un intermediario residente che assolve gli obblighi del sostituto d'imposta, è il caso che si pone nella presente fattispecie;
che il ricorrente nella tassazione dei dividendi esteri si è uniformato a quanto prevede l'art. 18 del TUIR, secondo il quale per i redditi di capitale di fonte estera, che sarebbero soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva ex art. 2 comma 1-bis del DLgs. 239/96, scontano un'imposizione sostitutiva, con aliquota pari a quella prevista per la ritenuta a titolo d'imposta;
che tale norma equipara infatti il trattamento fiscale dei redditi di capitale di fonte estera siano essi percepiti tramite un intermediario o in maniera immediata;
che l'imposizione sostitutiva costituisce il regime ordinario di tassazione, ma che lo stesso articolo 18 prevede anche la possibilità, in alternativa, di optare per l'assoggettamento a imposizione sul reddito complessivo, pari all'IRPEF ed eventuali addizionali, consentendo quindi il rimborso delle imposte convenzionali pagate all'estero ai sensi dell'art. 165 TUIR;
che i redditi di capitale da assoggettare a imposizione sostitutiva devono essere però indicati nel modello
REDDITI PF (quadro RM) e la relativa imposta viene versata con le modalità e i termini previsti per l'imposta dovuta a saldo, senza che il contribuente possa esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria;
che il ricorrente, residente in Italia, percettore di dividendi esteri, ha dichiarato infatti: 1) nel quadro RM del modello Unico PF/2020 (Allegato Nr. 5) i dividendi percepiti per l'anno 2019 applicando l'aliquota del
26% quale imposta sostitutiva ed effettuando versamenti pari ad € 15.323,01 ( Allegati n.6,7,8);
che la natura obbligatoriamente “sostitutiva” dell'imposta, ha comportato però per il ricorrente il mancato concorso alla formazione del reddito complessivo dei dividendi lordi, cui consegue l'impossibilità di fruire del credito per le imposte estere ex art. 165 del TUIR, citava giurisprudenza di legittimità;
che l'art. 24, punto 2.a, ultimo capoverso, della Convenzione sulle doppie imposizioni stipulata tra Italia e
Germania è identico alla disposizione contenuta nella Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 25698/2022. Si riporta testualmente: ““tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento dì reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana“”;
che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siena sezione 1 in data 11.4.2024 ha pronunciato la sentenza n. 68/1/24 (Allegato 11) con la seguente motivazione: “Invero, la persona fisica residente in
Italia può detrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 TUIR, le imposte assolte all'estero dall'imposta sostitutiva del 26%, liquidata a seguito della percezione di un dividendo (si veda in tal senso Cass.
1.9.2022, n. 25698). In altri termini, qualora l'assoggettamento ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta avvenga non su richiesta del Pagina 7 di 8 beneficiario del reddito, ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero si deve considerare detraibile. Le conclusioni a cui perviene la Suprema Corte valgono per tutti i trattati
(compreso quello con la Germania, che interessa nel caso di specie) in particolare l'obbligo per l'Italia ad ammettere in deduzione (entro certi limiti) dalle imposte italiane sugli elementi di reddito di fonte estera le imposte già pagate all'estero (tax credit). Attualmente non sussiste uno specifico quadro della dichiarazione dei redditi per indicare il credito d'imposta in questione, di conseguenza per evitare la doppia imposizione e vedersi riconoscere la tax credit, il contribuente non può altro che presentare un'istanza di rimborso, così come legittimamente avanzata dalla parte ricorrente. Nel caso di specie, a fronte di un dividendo di Euro [omissis] è stata applicata in Germania la ritenuta ordinaria del 26,375%
(pari ad Euro [omissis]) eccedente la ritenuta convenzionale del 15%. Di conseguenza, l'intermediario italiano ha applicato una ritenuta del 26% sul cd." netto frontiera" (tenendo conto dell'intera ritenuta tedesca del 26,375% pari ad Euro [omissis]) attivando la contribuente una richiesta di rimborso al fisco tedesco della ritenuta eccedente dell'11,375%, non ad oggi erogato.”
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento del rimborso del credito per le imposte convenzionali pagate in Germania su dividendi percepiti per l'anno 2019 pari ad € 12.006,87.
Con vittoria di spese e compensi.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Allegava: Copia Istanza di rimborso (All. Nr. 1); Ricevuta di avvenuta consegna Pec (All. Nr. 2);
Protocollazione AGE Istanza di rimborso (Allegato 3); Certificazione del sostituto relativa al dividendo
2019 ( All. Nr. 4); Modello Unico PF Quadro RM 2020 (All. Nr. 5); Imposta sostitutiva 2019 modelli F24
( All Nr.6,7,8); Convenzione Italia-Germania (All. Nr. 9); Sentenza Corte di Cassazione ( All. Nr. 10); C.G.
T. di Siena n. 68/24 ( Allegato n. 11);Procura alle liti (All. Nr. 12) Firma del difensore: Difensore_1
In data 4/11/2025 il ricorrente depositava memorie difensive con le quali richiamava tutto quanto dedotto ed eccepito in ricorso ed insisteva in domanda.
L'Agenzia delle Entrate non si costituiva
All'udienza del 12/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rileva ed osserva:
che l'Agenzia delle Entrate nonostante la specifica richiesta di rimborso è rimasta ingiustificatamente silente ed inattiva, per cui il mero silenzio si risolve in un mero rifiuto di stile, che viola il principio di collaborazione fra il contribuente e l'amministrazione, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non viene posto nelle condizioni di conoscere quali siano le motivazioni per cui la richiesta viene disattesa e privata di ogni giusta risposta, con l'indicazione delle precise disposizioni di legge che eventualmente giustificano il rifiuto;
che nel caso in esame il silenzio rifiuto, oltre a violare il principio di collaborazione , viola anche il principio di cui all'art. 24 della Convenzione, che vieta le doppie imposizioni su elementi di reddito posseduti dal ricorrente, il quale avendo percepito dividendi derivanti da partecipazione non qualificata di società tedesca la quale, nella qualità di sostituto d'imposta, si è visto trattenere in Germania in via definitiva l'imposta complessiva pari ad € 21.112,07, così come risulta pacificamente dalla documentazione versata in atti, pertanto, essendo residente in Italia, ha correttamente dichiarato tali dividendi per l'anno 2019 ed ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva in tre rate con modelli F24 pari ad un totale di € 15.323,01 così come risulta dalla documentazione versata in atti e mai contestata e/
o disconosciuta dall'Agenzia delle Entrate. Orbene è documentale che il ricorrente, per l'anno 2019 ha subito una doppia imposizione sui suddetti dividendi, la prima tassazione pari al 26,375% sui dividendi lordi percepiti di € 21.112,07, avvenuta in Germania dal sostituto d'imposta società tedesca, a titolo definitivo ed all'atto dell'erogazione, come risulta da certificazione allegata (Allegato 4); la seconda tassazione avvenuta in Italia in sede di dichiarazione annuale dei redditi del ricorrente residente, con il versamento di una imposta sostitutiva pari al 26% calcolato sempre sugli stessi dividendi per un ammontare di € 15.323,01; che l'art. 10, comma 4 della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ratificata e resa esecutiva con la Legge
24/11/1992 n. 459, stabilisce che “ Le persone residenti dell'Italia che non sono sottoposte, ai sensi della legislazione fiscale della Repubblica Federale di Germania, all'obbligazione tributaria illimitata sui dividendi loro versati da una società residente della Repubblica federale di Germania, hanno diritto al rimborso dell'imposta di conguaglio compresa nell'ambito dell'imposta sulle società. Su tale principio si inserisce l'art. 165 del T.U.I.R. che al comma 1 dispone che "Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione";
che l'imposta trattenuta dalla società tedesca calcolata sull'ammontare lordo dei dividendi risulta pari al
26,375% maggiore dell'imposta convenzionale del 15% stabilita dall'art. 10, c. 2 della Convenzione Italia-
Germania;
che la parte d'imposta convenzionale eccedente il 15% è soggetta al rimborso da parte dall'Autorità
Tedesca al percettore dei dividendi persona fisica, per cui l'ammontare dell'imposta pari al 15% calcolato sui dividenti lordi trattenuto a titolo definitivo dalla società tedesca e pari ad € 12.006,87, per precisa disposizione di legge, deve essere rimborsata, al fine di evitare l'applicazione di una ingiusta doppia tassazione, mediante l'attribuzione di un credito per imposte pagate all'estero dall'Agenzia delle Entrate
Italiana al cittadino residente in Italia che ha percepito dividendi esteri e ciò al fine di evitare la doppia imposizione;
che nella fattispecie ricorre l'ipotesi della percezione di redditi di capitale corrisposti da soggetti esteri, senza l'intervento di un intermediario residente che assolve gli obblighi del sostituto d'imposta;
che per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto internazionale (nel caso, statunitense), qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, di cui all'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 , avvenga non «su richiesta del beneficiano del reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, Stati Uniti
d'America) si deve considerare detraibile;
Che il diritto del ricorrente e l'attribuzione del predetto credito è regolata nell'ordinamento nazionale all'articolo 165 del T.U.I.R;
che sull'argomento articolare rilievo assume la sentenza della Corte di Cassazione, n. 25698/2022, la quale ha stabilito che: “ Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto internazionale
( nel caso, statunitense ) qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta – come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del D.P. R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, di cui all'art.18, comma 1, del D.P.R:
n. 917 del 1986 - avvenga non “ su richiesta beneficiario del reddito “ ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero si deve considerare detraibile “, per cui il contribuente ha, quindi, il diritto di ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata.;
che nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento del rimborso. Per l'effetto, la Corte accoglie il ricorso e dispone che l'Agenzia delle entrate di Catania provveda al rimborso delle somme vantate dal ricorrente pari ad euro 12.006,87, oltre interessi di legge dal momento dell'istanza di rimborso, fino al soddisfo.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione 12, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone il rimborso così come richiesto. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.