Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3774 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 14.11.2024, e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonio
Fuscellaro (c.f.: ) e Luigi D'Antò (c.f. C.F._2
), con domicilio come in atti;
C.F._3
opponente
E
(c.f. in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo
(C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._4
, con domicilio come in atti;
C.F._5
opposta
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 14.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass.
3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta;
osserva
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 293/2022 emesso il 1.02.2022 dal Tribunale di Napoli nord in favore di per Controparte_1
l'importo capitale di euro 11.999,05, oltre interessi e spese, quale debito residuo del rapporto contrattuale n. 10365011552460.
- 2 - A fondamento dell'opposizione, ha dedotto di non rammentare di aver sottoscritto il contratto, contestandone la firma. Ha, inoltre, contestato la legittimazione attiva di eccependo, infine, la CP_1
prescrizione del diritto di credito. Tanto premesso, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto le avverse deduzioni ed avanzando istanza di verificazione delle firme disconosciute. Ciò posto, ha chiesto, preliminarmente, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, ha concluso per il rigetto dell'opposizione o, in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle difese spiegate dall'opponente, ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
14.11.2024, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cp.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***** L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto
- 3 - procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio trae origine dalla pretesa di al Controparte_1
pagamento del debito residuo di un contratto stipulato da Parte_1
con FI, in forza della cessione del credito da esso
[...]
derivante in favore della stessa Controparte_2
deve rilevarsi come la parte opposta, attrice
[...]
sostanziale, abbia genericamente allegato, quale causa petendi, un non meglio definito “rapporto contrattuale”, senza ulteriormente specificarne la natura. Dalle allegazioni di parte non è dato, dunque, comprendere se si tratti di un contratto di finanziamento piuttosto che di conto corrente, né l'opposta ha dedotto a che titolo sia maturato il credito (se per omessa restituzione del finanziamento o quale saldo negativo di conto corrente). Solo dall'esame della documentazione
- 4 - versata in atti emerge che il contratto posto alla base della pretesa è riconducibile ad un finanziamento.
In disparte tale rilievo, sul piano della prova dei fatti costitutivi della domanda, carattere assorbente riveste l'esame della legittimazione attiva in capo all'odierna opposta, oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia
- 5 - che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
- 6 - Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale
- 7 - richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, il credito in esame, secondo la ricostruzione offerta dall'opposta, sarebbe stato ceduto da FI, originaria contraente e creditrice, a e da quest'ultima a Banca IFIS Controparte_3
S.p.a., per poi essere trasferito all'odierna opposta Controparte_1
Come precisato recentemente dalla Suprema Corte, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare, con sufficiente determinatezza, l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito
- 8 - azionato al suo interno, mediante idonea produzione documentale (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass.
10518/2016).
Tale prova deve necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale: in caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la efficacia della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte.
Orbene, ha prodotto il contratto di cessione di crediti Controparte_1
in blocco stipulato con Banca Ifis s.p.a., nonché la dichiarazione di quest'ultima di intervenuta cessione dello specifico credito in favore di
Controparte_1
È stato, inoltre, prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui si
è data notizia dell'avvenuta cessione a Banca Ifis s.p.a. di tutti i crediti di proprietà di alla data del 30.06.2014, salve alcune Controparte_3
eccezioni ivi indicate.
Infine, l'opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui si è data notizia della intervenuta cessione di un portafoglio di crediti da FI a . Nell'estratto vengono indicati i Controparte_3
criteri di individuazione dei crediti ceduti, da intendersi applicabili cumulativamente, per espressa previsione. Tra tali criteri figura l'avvenuta classificazione a sofferenza del credito da parte di FI
s.p.a. nel periodo tra il 24.06.2002 ed il 30.04.2012.
Ebbene, non vi è nessuna prova della ricorrenza – nella fattispecie – di tali criteri indicati in Gazzetta Ufficiale. Segnatamente, non vi è evidenza dell'avvenuta classificazione a sofferenza del credito verso da parte di FI s.p.a. nel periodo indicato. Parte_1
Pertanto, resta indimostrata l'inclusione dello specifico credito nell'oggetto della cessione intercorsa tra FI e . Controparte_3
- 9 - Non essendo dimostrato l'acquisto della titolarità del credito da parte di , difetta la prova della legittimazione, in capo a Controparte_3
quest'ultima, a trasferire ulteriormente il credito, con conseguente inefficacia “a catena” delle cessioni successivamente intervenute, per difetto di legittimazione della cedente.
Sicché, la documentazione prodotta dalla parte opposta non è idonea a fornire adeguata prova della titolarità in capo ad CP_1
del credito vantato.
[...]
Difetta, in definitiva, la prova di un fatto costitutivo della pretesa, con conseguente infondatezza della stessa ed assorbimento di ogni altra questione.
Alla luce delle su esposte considerazioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
Attesa la mancata partecipazione di senza Parte_1
giustificato motivo all'incontro tenutosi innanzi al mediatore, come da verbale in atti, essa va condannata a norma del d.lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 293/2022;
- 10 - 2. Condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di che qui si liquidano in euro Parte_1
2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al rimborso di quanto dovuto a titolo di contributo unificato, se versato, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
3. Condanna al versamento all'entrata del Parte_1
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Aversa, il 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 11 -