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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1820/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
Parte 1 in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te dom.ta come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
'rapp. e difeso dagli Avv.ti Salvatore Carratù e Assunta Manzo, con Controparte_1
domicilio eletto come in atti, giusta procura in produzione,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 9/4/2025, la Parte 1 ha adito questo giudice, proponendo ricorso contro il decreto ingiuntivo opposto, disponente il pagamento in favore di parte opposta di una somma a titolo di retribuzione, in base all'art. 1, comma 464 L. 178/2020, per le ore di straordinario Covid-19 prestate durante l'espletamento della campagna vaccinale nel periodo indicato in sede monitoria. Esposti i motivi a sostegno dell'opposizione, ha concluso come da ricorso in atti.
Si è costituita parte opposta, contestando le asserzioni dell'ente, sostenendo che era fondata la pretesa avanzata in sede monitoria, proponendo riconvenzionale e concludendo come da memoria in atti.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da sentenza che segue. L'opposizione va accolta.
Preliminarmente, si deve osservare che oggetto del presente giudizio è il mancato pagamento in favore della parte opposta delle differenze retributive asseritamente spettanti tra l'importo dell'invocata indennità aggiuntiva prevista dal d.l. n. 18/20, conv. in I. n.
27/2020, e, in termini specifici, dalla I. n. 178 del 30.12.2020 (art. 1 commi da 457 a 467) e quanto alla predetta corrisposto a titolo di straordinario diurno e festivo, per la prestazione resa presso i centri vaccinali nel periodo pandemico, a seguito dell'avvenuto reclutamento del personale, attraverso l'acquisizione di dichiarazioni di manifestazione di interesse e disponibilità.
Parte opposta ha svolto, pacificamente, la prestazione nel periodo indicato in sede monitoria e, nel caso de quo, risulta per tabulas che, con nota del 23/12/2020 a firma del Direttore Generale dell' Parte 2 anteriormente alla entrata in vigore della predetta normativa,
Parte la ha acquisito dichiarazioni di interesse e disponibilità da parte del personale sanitario per l'espletamento delle operazioni connesse alla campagna vaccinale, prevedendo espressamente la relativa retribuzione a titolo di straordinario ( “….. la turnazione prevista si articolerà dalle ore 8.00 alle 18.00 ed il lavoro prestato sarà retribuito in regime di straordinario Covid 19").
Detto bando, costituente lex specialis, è stato accettato anche dall'odierna parte opposta,
con atto di adesione e “manifestazione di interesse e disponibilità".
Il reclutamento prospettato dal suddetto bando, pubblicato anteriormente all'entrata in vigore della L. 178/2020, non prevedeva l'espletamento di "prestazioni aggiuntive", ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del CCNL triennio 2016-2018, relativo comparto del S.S.N., di cui all'accordo del 21 maggio 2018. Non poteva, quindi, fare riferimento alle prestazioni aggiuntive previste dalla suddetta normativa, con tariffa oraria maggiorata rispetto al CCNL.
Va escluso allora che la parte opposta abbia diritto alla remunerazione delle prestazioni espletate (in connessione alle operazioni vaccinali) secondo il regime delle "prestazioni
Parte aggiuntive", in mancanza di prospettazione da parte dell' EL ricorso a tale istituto vuoi nella versione contrattuale ordinariamente prevista dal CCNL, vuoi nella versione “a tariffa maggiorata" di cui alla L. 178/2020.
Né peraltro, con la postuma (rispetto al bando del 23/12/2020) entrata in vigore della norma
Parte invocata dalla parte appellante, è stato obbligatoriamente imposto alle di fare ricorso,
per le esigenze connesse alla somministrazione dei vaccini, all'istituto delle "prestazioni aggiuntive" avendo previsto invece tale normativa la mera "possibilità" per le Aziende
Sanitarie di ricorrere ad esse nel caso di insufficienza del personale e nei limiti dell'importo di spesa ivi stabilito.
Le motivazioni espresse risultano conformi a quelle della sentenza n. 280/2025 della Corte
di Appello di Salerno per una fattispecie pienamente sovrapponibile e sono condivise dallo scrivente.
In conclusione, va accolta l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, va dato atto della sua rinuncia
,Parte e dell'accettazione della stessa da parte dell' all'udienza di discussione.
Ne consegue che deve dichiararsi l'estinzione del processo relativamente alla riconvenzionale.
Considerato il grado di controvertibilità della questione sottoposta a valutazione, si ritiene equo compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara l'estinzione del processo riguardo alla domanda riconvenzionale;
c) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Nocera Inferiore, 20/11/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
Parte 1 in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te dom.ta come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
'rapp. e difeso dagli Avv.ti Salvatore Carratù e Assunta Manzo, con Controparte_1
domicilio eletto come in atti, giusta procura in produzione,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 9/4/2025, la Parte 1 ha adito questo giudice, proponendo ricorso contro il decreto ingiuntivo opposto, disponente il pagamento in favore di parte opposta di una somma a titolo di retribuzione, in base all'art. 1, comma 464 L. 178/2020, per le ore di straordinario Covid-19 prestate durante l'espletamento della campagna vaccinale nel periodo indicato in sede monitoria. Esposti i motivi a sostegno dell'opposizione, ha concluso come da ricorso in atti.
Si è costituita parte opposta, contestando le asserzioni dell'ente, sostenendo che era fondata la pretesa avanzata in sede monitoria, proponendo riconvenzionale e concludendo come da memoria in atti.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da sentenza che segue. L'opposizione va accolta.
Preliminarmente, si deve osservare che oggetto del presente giudizio è il mancato pagamento in favore della parte opposta delle differenze retributive asseritamente spettanti tra l'importo dell'invocata indennità aggiuntiva prevista dal d.l. n. 18/20, conv. in I. n.
27/2020, e, in termini specifici, dalla I. n. 178 del 30.12.2020 (art. 1 commi da 457 a 467) e quanto alla predetta corrisposto a titolo di straordinario diurno e festivo, per la prestazione resa presso i centri vaccinali nel periodo pandemico, a seguito dell'avvenuto reclutamento del personale, attraverso l'acquisizione di dichiarazioni di manifestazione di interesse e disponibilità.
Parte opposta ha svolto, pacificamente, la prestazione nel periodo indicato in sede monitoria e, nel caso de quo, risulta per tabulas che, con nota del 23/12/2020 a firma del Direttore Generale dell' Parte 2 anteriormente alla entrata in vigore della predetta normativa,
Parte la ha acquisito dichiarazioni di interesse e disponibilità da parte del personale sanitario per l'espletamento delle operazioni connesse alla campagna vaccinale, prevedendo espressamente la relativa retribuzione a titolo di straordinario ( “….. la turnazione prevista si articolerà dalle ore 8.00 alle 18.00 ed il lavoro prestato sarà retribuito in regime di straordinario Covid 19").
Detto bando, costituente lex specialis, è stato accettato anche dall'odierna parte opposta,
con atto di adesione e “manifestazione di interesse e disponibilità".
Il reclutamento prospettato dal suddetto bando, pubblicato anteriormente all'entrata in vigore della L. 178/2020, non prevedeva l'espletamento di "prestazioni aggiuntive", ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del CCNL triennio 2016-2018, relativo comparto del S.S.N., di cui all'accordo del 21 maggio 2018. Non poteva, quindi, fare riferimento alle prestazioni aggiuntive previste dalla suddetta normativa, con tariffa oraria maggiorata rispetto al CCNL.
Va escluso allora che la parte opposta abbia diritto alla remunerazione delle prestazioni espletate (in connessione alle operazioni vaccinali) secondo il regime delle "prestazioni
Parte aggiuntive", in mancanza di prospettazione da parte dell' EL ricorso a tale istituto vuoi nella versione contrattuale ordinariamente prevista dal CCNL, vuoi nella versione “a tariffa maggiorata" di cui alla L. 178/2020.
Né peraltro, con la postuma (rispetto al bando del 23/12/2020) entrata in vigore della norma
Parte invocata dalla parte appellante, è stato obbligatoriamente imposto alle di fare ricorso,
per le esigenze connesse alla somministrazione dei vaccini, all'istituto delle "prestazioni aggiuntive" avendo previsto invece tale normativa la mera "possibilità" per le Aziende
Sanitarie di ricorrere ad esse nel caso di insufficienza del personale e nei limiti dell'importo di spesa ivi stabilito.
Le motivazioni espresse risultano conformi a quelle della sentenza n. 280/2025 della Corte
di Appello di Salerno per una fattispecie pienamente sovrapponibile e sono condivise dallo scrivente.
In conclusione, va accolta l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, va dato atto della sua rinuncia
,Parte e dell'accettazione della stessa da parte dell' all'udienza di discussione.
Ne consegue che deve dichiararsi l'estinzione del processo relativamente alla riconvenzionale.
Considerato il grado di controvertibilità della questione sottoposta a valutazione, si ritiene equo compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara l'estinzione del processo riguardo alla domanda riconvenzionale;
c) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Nocera Inferiore, 20/11/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo