CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GE AN NI, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2785/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Scalea
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2156/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 10 e pubblicata il 28/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138210011949 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, chiede “che la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 46, d.lgs. 546/1992, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio”.
Resistente/Appellato: Il Comune di Scalea – Ufficio Tributi, in persona del Funzionario Responsabile, chiede: “a Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n.546/92, con conseguente compensazione delle spese processuali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 24/2022 tempestivamente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1078138210011949 IMU 2016 del 09.07.2021, contenente la richiesta di pagamento di € 3.429,92 (imposta € 2.487,69), comprensivo di sanzioni (per omesso e tardivo pagamento) e interessi, chiedendone l'annullamento o, in subordine, la rettifica con annullamento delle sanzioni e degli interessi. Eccepiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 5 D.LGS. n.
504/1992 e artt. 1, c. 746, L. n. 160/2019; per arbitrarietà dei parametri utilizzati;
per irregolarità nel metodo e nel calcolo;
per occupazione da strade pubbliche, dalla sede ferroviaria dei terreni e per attraversamento da elettrodotto dei terreni tassati;
per superficie inferiore al lotto minimo edificabile.
Si costituiva in giudizio il Comune di Scalea chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità del proprio operato oltre che l'infondatezza dei motivi del ricorso;
l'Ente deduceva, fra l'altro, che le eccezioni relative ad alcune particelle erano ininfluenti ai fini della determinazione del valore delle aree e che non potessero essere sottratte all'imposta le superfici sulle quali il proprietario, soggetto passivo dell'imposta, concede o sopporta il possesso di terzi;
che il prospetto allegato al ricorso non contenesse una relazione esplicativa.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez. 10, con sentenza n. 2156/2023 depositata in data 28.04.2023, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite.
Ricorrente_13. Avverso tale decisione ha presentato appello, depositato in data 12.12.2023, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento oggetto del giudizio o, in subordine, la riduzione della pretesa impositiva del Comune di Scalea alle somme che dovessero risultare legittimamente dovute in virtù di quanto eccepito, dedotto e documentato.
In data 07.04.2025 il Comune di Scalea depositava in giudizio l'atto di rettifica relativo all'avviso di accertamento oggetto del giudizio, unitamente alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Ricorrente_1Con memoria in data 20.05.2025, si associava alla richiesta del Comune.
4. Con ordinanza n. 448 del 04.07.2025, atteso l'impedimento di un componente del collegio, la causa veniva rinviata al 12.09.2025. In quella data, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 03.04.2025 il Comune di Scalea ha emesso l'atto di rettifica relativo all'avviso di accertamento oggetto del giudizio, con il quale, nel prendere atto delle osservazioni della contribuente e nel rilevare che, effettivamente, diverse particelle del terreno oggetto di tassazione risultano stabilmente occupate da strade pubbliche (per le quali non si è ancora perfezionato il passaggio di titolarità al Comune) e che altre risultano gravate da servitù di elettrodotto che ne riduce la superficie effettivamente edificabile, ha rideterminato l'imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi nella misura di euro 2.643,26.
Ai sensi dell'art. 46 del D.LGS. n.546/92, a tanto consegue l'estinzione del giudizio, con conseguente compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GE AN NI, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2785/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Scalea
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2156/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 10 e pubblicata il 28/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138210011949 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, chiede “che la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 46, d.lgs. 546/1992, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio”.
Resistente/Appellato: Il Comune di Scalea – Ufficio Tributi, in persona del Funzionario Responsabile, chiede: “a Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n.546/92, con conseguente compensazione delle spese processuali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 24/2022 tempestivamente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1078138210011949 IMU 2016 del 09.07.2021, contenente la richiesta di pagamento di € 3.429,92 (imposta € 2.487,69), comprensivo di sanzioni (per omesso e tardivo pagamento) e interessi, chiedendone l'annullamento o, in subordine, la rettifica con annullamento delle sanzioni e degli interessi. Eccepiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 5 D.LGS. n.
504/1992 e artt. 1, c. 746, L. n. 160/2019; per arbitrarietà dei parametri utilizzati;
per irregolarità nel metodo e nel calcolo;
per occupazione da strade pubbliche, dalla sede ferroviaria dei terreni e per attraversamento da elettrodotto dei terreni tassati;
per superficie inferiore al lotto minimo edificabile.
Si costituiva in giudizio il Comune di Scalea chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità del proprio operato oltre che l'infondatezza dei motivi del ricorso;
l'Ente deduceva, fra l'altro, che le eccezioni relative ad alcune particelle erano ininfluenti ai fini della determinazione del valore delle aree e che non potessero essere sottratte all'imposta le superfici sulle quali il proprietario, soggetto passivo dell'imposta, concede o sopporta il possesso di terzi;
che il prospetto allegato al ricorso non contenesse una relazione esplicativa.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez. 10, con sentenza n. 2156/2023 depositata in data 28.04.2023, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite.
Ricorrente_13. Avverso tale decisione ha presentato appello, depositato in data 12.12.2023, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento oggetto del giudizio o, in subordine, la riduzione della pretesa impositiva del Comune di Scalea alle somme che dovessero risultare legittimamente dovute in virtù di quanto eccepito, dedotto e documentato.
In data 07.04.2025 il Comune di Scalea depositava in giudizio l'atto di rettifica relativo all'avviso di accertamento oggetto del giudizio, unitamente alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Ricorrente_1Con memoria in data 20.05.2025, si associava alla richiesta del Comune.
4. Con ordinanza n. 448 del 04.07.2025, atteso l'impedimento di un componente del collegio, la causa veniva rinviata al 12.09.2025. In quella data, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 03.04.2025 il Comune di Scalea ha emesso l'atto di rettifica relativo all'avviso di accertamento oggetto del giudizio, con il quale, nel prendere atto delle osservazioni della contribuente e nel rilevare che, effettivamente, diverse particelle del terreno oggetto di tassazione risultano stabilmente occupate da strade pubbliche (per le quali non si è ancora perfezionato il passaggio di titolarità al Comune) e che altre risultano gravate da servitù di elettrodotto che ne riduce la superficie effettivamente edificabile, ha rideterminato l'imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi nella misura di euro 2.643,26.
Ai sensi dell'art. 46 del D.LGS. n.546/92, a tanto consegue l'estinzione del giudizio, con conseguente compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.