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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/10/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor IO LO, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1705/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Parte_1 Cirillo
-RICORRENTE- contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Rossella Scalercio, Silvana Massaro ed Elisabetta Bavasso
-RESISTENTE- e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Dell'Anna
-RESISTENTE- oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.09.2022, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' Controparte_1 [...] proponendo opposizione all'intimazione Controparte_2 di pagamento n. 03420229003193314000 notificata in data 13.09.2022, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative ex L. 689/1981 recate dalla cartella di pagamento n. 03420130014980730000, asseritamente notificatale dall'esattore il 28.05.2013.
Eccepiva l'omessa notifica del titolo presupposto e nel merito la prescrizione quinquennale del credito in epoca successiva alla data di notifica della cartella di pagamento, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dell'intimazione di pagamento opposta, vinte le spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio le parti opposte variamente argomentando per il rigetto del ricorso.
1 Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della cartella opposta, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
3. Venendo al merito della pretesa, l'eccezione di prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento n. 03420130014980730000, notificata in data 28.05.2013, è fondata.
Va premesso che l ha fornito prova della corretta notifica della citata cartella di CP_2 pagamento (cfr. all. 1 memoria di costituzione ovvero copia della relata di notifica CP_2 della cartella di pagamento n. 03420130014980730000).
Orbene, tanto premesso, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ovvero, se vi è stato un atto interruttivo, dalla data dell'ultimo atto ritualmente notificato al destinatario. Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta notificata il 28.05.2013 e successivamente il termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
03480201400002368000 in data 03.07.2014 (cfr. all. 2 memoria . Da tale ultima CP_2 data è iniziato a decorrere nuovamente il termine di prescrizione quinquennale e non risultano ulteriori atti interruttivi intermedi prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta il 13.09.2022, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione.
2 Ne consegue che il credito recato dalla cartella di pagamento n. 03420130014980730000 risulta estinto per intervenuta prescrizione e che, pertanto, l'opposizione deve essere accolta.
3. Le spese di lite vanno poste in solido a carico dell' Controparte_1
e dell' , in ragione della soccombenza, e
[...] Controparte_3 si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M.
147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento
(controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione € 5.201 – 26.000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti previdenziali recati dalla cartella di pagamento n. 03420130014980730000, e, per l'effetto, annulla tale cartella e, consequenzialmente, annulla l'intimazione di pagamento n.
03420229003193314000 nella parte in cui ad essa si riferisce;
2) Condanna l' e l' in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente CP_1 CP_2 le spese del giudizio, che liquida in € 2.109,00 per onorari, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
Si comunichi.
Paola, 20.10.2025.
Il Giudice
IO LO
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