Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 28.1.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 217 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
con l'Avv. Antonello Calvelli Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Mirella Arlotta e Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Indennità di mobilità ordinaria e in deroga. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso proposto da Parte_1
per l'integrale pagamento della indennità di mobilità ordinaria;
prestazione che a dire del
[...] ricorrente l'Inps aveva riconosciuto con provvedimento del 20.12.13, ma pagato in misura insufficiente.
2) Avverso tale sentenza il ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 accoglimento della domanda giudiziale.
3) L'Inps si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
5) A tale ultima udienza, preso atto dell'ulteriore mancata comparizione dell'appellante, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
6) L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., dal momento che l'appellante non è comparso né all'udienza di discussione del 26.11.24, né alla successiva udienza del 28.1.25, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
7) Le spese di lite devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
8) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1296/22, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.1.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni