Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 1707
TAR
Decreto cautelare 10 settembre 2024
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TAR
Sentenza breve 10 ottobre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'amministrazione non abbia effettuato un concreto accertamento della mancata cessazione delle irregolarità e della carenza dei requisiti, né abbia fornito una motivazione analitica sull'insufficienza delle controdeduzioni, limitandosi a riscontri formali. Il Consiglio di Stato ha confermato che, anche in presenza di irregolarità accertate, la valutazione delle osservazioni difensive non può prescindere da un esame specifico e da un'adeguata motivazione.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 3, commi 3 e 7, D.M. n. 267/2007

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la distinzione tra le procedure di cui ai commi 3 e 7 dell'art. 3 del D.M. n. 267/2007 non sia dirimente, poiché in entrambi i casi l'amministrazione deve valutare specificamente le osservazioni e la documentazione prodotta dalla scuola. Ha confermato la sussistenza di un difetto istruttorio, dato che l'amministrazione non ha adeguatamente motivato la sua valutazione delle controdeduzioni dell'istituto, soprattutto alla luce della documentazione più recente. Il mancato riesercizio del potere da parte dell'amministrazione dopo la sentenza di primo grado ha ulteriormente confermato la fondatezza delle censure accolte dal giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 1707
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1707
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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