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Decreto cautelare 10 settembre 2024
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Sentenza breve 10 ottobre 2024
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Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03344/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 01707 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03344/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3344 del 2025, proposto da
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Istituto Intelligentia di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore
VO AR FF, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;
per la riforma
per la riforma N. 03344/2025 REG.RIC.
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1833/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Intelligentia di Angri in persona del legale rappresentante pro tempore VO AR FF;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. MA VA
e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Maria Teresa Lubrano Lobianco. l'avvocato
AR RU e l'avvocato Vincenzo Rienzi, in sostituzione dell'avvocato Carlo
Rienzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originario ricorrente, odierno appellato, ha chiesto l'annullamento:
- del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione
Generale, n. 48277 del 9 agosto 2024, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'a.s. 2024/2025 all'Istituzione scolastica denominata Istituto Paritario Intelligentia di Angri, per i seguenti indirizzi:
- Istituto Professionale - settore Servizi - indirizzo: enogastronomia e ospitalità alberghiera; - Istituto Tecnico - settore Tecnologico - indirizzo: sistema moda - articolazione: tessile, abbigliamento e moda; - Istituto Tecnico settore Economico - indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing; - Istituto Tecnico - settore
Tecnologico - indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria - articolazione gestione dell''ambiente e territorio; N. 03344/2025 REG.RIC.
- della presupposta nota prot. n. AOODRCA n. 34305 del 13 giugno 2024 della
Direzione Generale, recante preavviso di revoca della parità scolastica ai sensi della legge n. 62/2000 e del d.m. n. 83/2008;
- del piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l'a.s. 2023/2024;
- della presupposta relazione ispettiva con esito negativo, redatta del dirigente tecnico incaricato assunta al prot. AOODRCA n. 25974 del 7 maggio 2024;
- di ogni atto e provvedimento, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Il primo giudice ha accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in capo all'amministrazione.
In particolare, il TAR ha ritenuto decisiva e assorbente la censura relativa all'illegittimità del provvedimento di revoca per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, alla luce delle pertinenti disposizioni legislative e amministrative disciplinanti il relativo procedimento.
Ha osservato il giudice di prime cure, in sintesi, che il provvedimento di revoca della parità scolastica rappresenta l'extrema ratio, in quanto destinato ad avere conseguenze sui diritti fondamentali all'istruzione e allo studio.
La legge n. 62 del 2000 ha rappresentato, evidenzia ancora il primo giudice, la prima compiuta attuazione della “parità scolastica” voluta dal Costituente e ha esteso definitivamente anche al servizio scolastico l'applicazione di una nozione oggettiva di servizio pubblico accolta già da tempo per molti altri servizi, secondo una corretta interpretazione costituzionale.
Premessa una ampia ricognizione delle disposizioni procedimentali rilevanti il TAR ha osservato, quanto al procedimento di revoca, che nella fattispecie in esame, sebbene la nota dell'USR del 13 giugno 2024 abbia attivato correttamente e formalmente il N. 03344/2025 REG.RIC.
prescritto contraddittorio procedimentale, non ha tuttavia dato seguito ad un procedimento pienamente rispondente ai requisiti di legge.
Infatti, in seguito al riscontro fornito dall'istituto scolastico ricorrente, con note assunte al prot. AOODRCA n. 41421, n. 41449 e n. 41450 del 12 luglio 2024, non ha provveduto ad effettuare un concreto accertamento della mancata cessazione della situazione di irregolarità e della carenza dei requisiti e, comunque, a fornire una motivazione analitica dell'insufficienza delle controdeduzioni e documenti prodotti in sede procedimentale dall'istituto scolastico.
Ciò sarebbe stato vieppiù necessario, secondo il TAR, in considerazione della pluralità
e gravità delle contestazioni mosse e della distanza temporale intercorsa tra gli accertamenti effettuati dagli ispettori (29 aprile 2024) e il provvedimento finale di revoca (9 agosto 2024).
Inoltre, ad avviso del TAR, le carenze ritenute ancora “permanenti”, nonostante i riscontri forniti dall'istituto scolastico interessato, sono elencate per punti nei quali la risposta alle controdeduzioni risulta puramente formale, in quanto fondata esclusivamente su dati documentali già in possesso dell'Ufficio scolastico regionale ovvero sulle risultanze della relazione ispettiva assunta al protocollo dell'Ufficio in data 7 maggio 2024, ma datata 29 aprile 2024, senza dar conto adeguatamente delle controdeduzioni e dei nuovi documenti trasmessi in sede procedimentale nella ben successiva data del 12 luglio 2024 e limitandosi a ribadire quanto aveva già evidenziato nel preavviso di revoca.
Il primo giudice ha ravvisato, in relazione a quanto detto, un vizio di istruttoria, nella forma del mancato esame della nuova documentazione prodotta, poi tradottosi in un vizio motivazionale del provvedimento impugnato.
Neppure la presunta natura vincolata e di atto dovuto della revoca, considerata la carenza dell'istruttoria condotta, potrebbe condurre, ad avviso del TAR, a conclusioni diverse. N. 03344/2025 REG.RIC.
Poiché nella vicenda in esame non risulta che l'amministrazione abbia riscontrato, sulla base di dati obiettivi, la permanenza delle criticità riscontrate, prosegue la sentenza impugnata, deve concludersi per la fondatezza, in questi termini, del ricorso, sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione, nonché di violazione di legge, con annullamento del provvedimento di revoca.
Precisa il TAR che nel doveroso riesercizio del potere, l'amministrazione farà salva l'attività ispettiva svolta, sicché l'iter procedimentale dovrà essere riavviato a partire dalla verifica e controllo, anche documentale, della sussistenza ed eventuale ripristino dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e contestati nel preavviso di revoca del 13 giugno 2024, alla luce della documentazione trasmessa dall'istituto scolastico.
Avverso la sentenza impugnata, in data 24 aprile 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio l'Istituto Intelligentia di Angri.
Con ordinanza del 14 maggio 2025 n. 1765 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, sulla base della seguente motivazione:
“Rilevato che l'appellante ha chiesto la sospensione in via cautelare della sentenza impugnata che ha accolto il ricorso di primo grado proposto dall'appellato avverso il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione
Generale, n. 48277 del 9/08/2024, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'a.s. 2024/2025 all' Istituto
Intelligentia di Angri, per alcuni indirizzi;
Rilevato altresì che la sentenza impugnata, nell'evidenziare come non risultasse che
l'amministrazione avesse riscontrato, sulla base di dati obiettivi, la permanenza delle criticità riscontrate a seguito degli accertamenti ispettivi, rimetteva all'amministrazione, nel riesercizio del potere e fatta salva l'attività ispettiva svolta, il riavvio dell'iter procedimentale a partire dalla verifica e controllo, anche N. 03344/2025 REG.RIC.
documentale, della sussistenza ed eventuale ripristino dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e contestati nel preavviso di revoca del 13 giugno 2024, alla luce della documentazione trasmessa dall'istituto scolastico;
Considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 ottobre 2024 e il deposito del ricorso in appello avvenuto il 24 aprile 2025, sembra dover escludere la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile che avrebbe altrimenti richiesto di non attendere diversi mesi per proporre l'istanza cautelare;
Considerato che l'amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) nelle more dare esecuzione alla sentenza riesaminando la posizione della appellata alla luce dei principi fissati dalla sentenza di primo grado;
Ritenuto alla luce di dette considerazioni di poter escludere la sussistenza del periculum in mora per come dedotto da parte appellante, la quale dovrà invece riesercitare il potere soprattutto in vista del prossimo anno scolastico in modo tempestivo”.
In data 23 gennaio e 2 febbraio 2026 ha depositato memorie la parte appellata.
All'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, premessa un'ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento, sono state dedotte dall'appellante, quale primo motivo, le gravi irregolarità che sarebbero state riscontrate dagli ispettori che hanno condotto all'adozione dell'atto di revoca, rinviando ad un documento riassuntivo dal quale dette irregolarità emergerebbero in modo diffuso.
Con il secondo motivo, l'amministrazione appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, commi 3 e 7, del d.m. n.267/2007. N. 03344/2025 REG.RIC.
In particolare, deduce l'appellante che l'annullamento del decreto di revoca è stato disposto dal TAR sulla base della ritenuta fondatezza, in via decisiva e assorbente, della censura relativa al difetto di istruttoria e di motivazione, nonostante la natura plurimotivata del decreto impugnato, fondato su una moltitudine di contestazioni articolate all'esito di una lunga e complessa attività ispettiva.
In particolare, rileva l'appellante che secondo la sentenza impugnata, l'Ufficio
Scolastico Regionale avrebbe omesso di effettuare un concreto accertamento della mancata cessazione della situazione di irregolarità e della carenza dei requisiti, così dando corso a un procedimento non conforme alla disciplina normativa procedimentale. Tuttavia, la conclusione del primo giudice sarebbe fondata su un'errata interpretazione della disciplina vigente e, ancor prima, sull'erronea individuazione delle norme applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame.
Evidenzia al riguardo l'appellante che l'art. 3 del d.m. n. 267/2007 individua, rispettivamente al comma 3 e al comma 7, due procedimenti inerenti alla materia della revoca della parità scolastica, tra loro distinti quanto ai relativi presupposti e alle conseguenti scansioni procedimentali.
Nel procedimento attivato a seguito della violazione delle prescrizioni di cui ai commi
1 e 2 ( per effetto del rinvio di cui al comma 3, ossia per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione gravanti sull'ente gestore), l'USR invita la scuola interessata a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni e, laddove non abbia provveduto, dispone gli opportuni accertamenti al fine di verificare se alla mancata osservanza degli obblighi di comunicazione di cui ai commi
1 e 2 corrispondano irregolarità sostanziali.
Nel caso, invece, come quello relativo alla fattispecie oggetto di causa, disciplinato dal comma 7 dell'art. 3, in cui sia già stata accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, il termine di trenta giorni è assegnato per consentire il ripristino dei requisiti mancanti. N. 03344/2025 REG.RIC.
Scaduto tale termine, senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti (e quindi senza che ne abbia fornito prova), l'Ufficio Scolastico
Regionale, per espressa previsione normativa, dovrebbe provvedere alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità, senza necessità di compiere ulteriori accertamenti.
La norma richiamata, a differenza del comma 3, non prevederebbe che vengano svolti
“opportuni accertamenti”, perché in tal caso la carenza dei requisiti è già stata
“accertata”, ma anche in ragione di un'interpretazione della norma stessa in chiave sistematica, alla luce dei principi fondamentali dell'attività amministrativa, primi fra tutti i principi di buon andamento, di leale collaborazione e di non aggravamento del procedimento amministrativo.
Infatti, una volta che fosse già accertata, mediante attività ispettiva, la sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti per ottenere e mantenere la parità scolastica, l'Ufficio dovrebbe attivare il contraddittorio con l'interessato e alla luce delle osservazioni presentate determinarsi, disponendo, solo ove davvero necessari, ulteriori accertamenti.
Laddove, invece, le osservazioni presentate, come nel caso di specie, non fossero di per sé idonee a smentire gli esiti dell'attività ispettiva compiuta e quindi a dimostrare la sanatoria delle irregolarità, l'USR dovrebbe adottare il provvedimento di revoca, senza necessità di compiere ulteriori verifiche.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti del procedimento emergeva chiaramente, secondo l'appellante, come nell'ambito del contraddittorio procedimentale la controparte si fosse limitata o a smentire fatti accertati dagli ispettori, che quindi non necessitavano di verifiche aggiuntive, o a controdedurre in modo generico e insufficiente agli esiti dell'ispezione. N. 03344/2025 REG.RIC.
Ne deriverebbe che alcuna ulteriore attività di accertamento risultasse necessaria ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, essendo l'istruttoria più che completa.
Pertanto, il richiamo operato dal Tar all'art 3, comma 3 del d.m. n. 267/2007, che dispone l'espletamento degli “opportuni accertamenti”, risulterebbe inconferente, ricadendo la fattispecie nella diversa disposizione di cui al comma 7 della norma citata.
Alla luce delle sopra richiamate disposizioni normative, non vi sarebbe pertanto alcun dubbio, per l'appellante, sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione e sulla legittimità del procedimento che ha condotto al provvedimento di revoca adottato.
In data 23 gennaio e 2 febbraio 2026 ha depositato memoria e memoria di replica l'appellato, evidenziando che l 'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto riesercitare il potere amministrativo, avviando una nuova istruttoria nei confronti della scuola, al fine di verificare se la stessa fosse effettivamente meritevole o meno di mantenere lo status di scuola paritaria anche per il nuovo anno scolastico, oramai concluso.
Richiama al riguardo l'istituto appellato il contenuto della sentenza impugnata nella parte in cui dispone che “Nel doveroso riesercizio del potere, (…) l'iter procedimentale dovrà essere riavviato a partire dalla verifica e controllo, anche documentale, della sussistenza ed eventuale ripristino dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e contestati nel preavviso di revoca del 13 giugno 2024, alla luce della documentazione trasmessa dall'istituto scolastico.”.
Argomenta al riguardo l'appellante che, nel tempo trascorso, un giudizio di meritevolezza da parte dell'Amministrazione sull'operato della scuola vi sarebbe stato, posto che sarebbe ormai passato oltre un anno dal deposito della sentenza gravata e poco meno dall'ordinanza cautelare reiettiva di questo Consiglio di Stato, senza che l'USR Campania abbia posto in essere una qualsivoglia attività volta a limitare o a disconoscere lo status di paritaria in capo all'odierna appellata. N. 03344/2025 REG.RIC.
L'istituto, in questo ultimo anno, avrebbe ricevuto nuove autorizzazioni e riconoscimenti dallo stesso Ministero appellante, che apparirebbero del tutto incompatibili con un giudizio negativo sul suo operato.
Non sarebbe stato notificato alcun avvio di procedimento ispettivo, né tantomeno alcun preavviso di revoca della parità.
In compenso, si sarebbe consentito alla scuola di raccogliere iscrizioni e, più in generale, lavorare regolarmente quale scuola paritaria, offrendo un servizio di livello ai propri studenti e alle relative famiglie.
Tanto premesso, l'appellato insiste nella richiesta di voler accertare e dichiarare la cessata materia del contendere o, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse all'accoglimento del ricorso, stante l'esaurimento degli effetti del provvedimento gravato.
Diversamente, si insiste comunque affinchè venga disposta una rinnovata istruttoria, al fine di verificare il possesso in capo all'appellata di tutti i requisiti di legge per poter continuare a lavorare come scuola paritaria. Si chiede pertanto di voler dare applicazione ai predetti principi nel caso di specie e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In primo luogo si osserva che il mancato riesercizio del potere da parte dell'amministrazione costituisce elemento valutabile da questo Collegio ai fini del decidere, come meglio illustrato oltre, ma non integra i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere o della improcedibilità del ricorso, in quanto l'amministrazione non ha espressamente riconosciuto la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, né ha rimosso il proprio atto di revoca, le cui sorti continuano a dipendere dall'esito del presente contenzioso.
Permane, pertanto, l'interesse da un lato dell'amministrazione a ottenere in sede di appello il riconoscimento della legittimità del provvedimento annullato dal Tar e, N. 03344/2025 REG.RIC.
dall'altro lato, della parte ricorrente in primo grado a rendere definito l'annullamento di tale provvedimento.
Ciò premesso, l'appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo, che non è oggetto di causa la sussistenza o meno di gravi irregolarità, riscontrate dagli ispettori, cui l'appellante fa riferimento allegando un documento al fine di motivare il fondamento dell'atto di revoca; quanto, piuttosto, la procedura amministrativa posta in essere a fronte dei contestati abusi, avuto particolare riguardo alla necessità per l'amministrazione di riscontrare, sulla base di dati obiettivi, la permanenza delle criticità rilevate a seguito degli accertamenti ispettivi, prima di adottare il provvedimento di revoca, come peraltro si evince dalle statuizioni della sentenza di primo grado e dalla già citata ordinanza cautelare di questo Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 1765/2025.
Circoscritto in tal modo l'ambito dell'odierno giudizio, occorre rilevare, quanto al secondo motivo di appello, che la formale distinzione sulla quale si sofferma l'appellante circa le due distinte procedure previste dal comma 3 e dal comma 7 dell'articolo l'art. 3 del d.m. n. 267/2007, sulla quale fonda l'asserita erroneità della sentenza impugnata, deve essere considerata alla luce delle condivisibili considerazioni del primo giudice sulla natura di extrema ratio dell'atto di revoca, in ragione della sua potenzialità di incidere su una serie di rilevanti diritti costituzionali.
In tal senso, rileva considerare che il giudice di prime cure non ha solamente evidenziato il mancato concreto accertamento della mancata cessazione della situazione di irregolarità e della carenza dei requisiti, ma anche la circostanza che non sarebbe stata fornita alcuna motivazione analitica dell'insufficienza delle controdeduzioni e dei documenti prodotti in sede procedimentale dall'istituto scolastico, nonostante la distanza temporale intercorsa tra gli accertamenti ispettivi e l'adozione del provvedimento di revoca. N. 03344/2025 REG.RIC.
Ed ancora, nello stesso senso, merita sottolineare che viene rilevato nella sentenza impugnata un riscontro puramente formale alle controdeduzioni dell'istituto scolastico, soprattutto fondato esclusivamente su dati documentali risalenti e senza dare conto dei nuovi documenti trasmessi in sede procedimentale alla successiva data del 12 luglio 2024.
Al riguardo, non assume rilievo la dedotta distinzione tra le procedure disciplinate rispettivamente dai commi 3 e 7 dell'art. 3 del d.m. n. 267/2007, in quanto in entrambi i casi a fronte di specifiche osservazioni rese dalla parte privata a sostegno della tesi della assenza di ragioni giustificative la revoca e della risoluzione delle problematiche rilevate con allegazione di documentazione, la valutazione dell'amministrazione non può prescindere da uno specifico esame di tali osservazioni, eventualmente anche con un sopralluogo in contraddittorio e non può invece limitarsi a tenere ferme senza adeguata motivazione le originarie cointestazioni.
Ciò posto, configurandosi all'evidenza un difetto istruttorio, non può che trovare conferma quanto già rilevato dalla Sezione nella pronuncia cautelare reiettiva n.
1765/2025 relativamente al fatto che l'amministrazione, testualmente, avrebbe potuto
(e dovuto) nelle more dare esecuzione alla sentenza riesaminando la posizione della appellata alla luce dei principi fissati dalla sentenza di primo grado, dovendo riesercitare il potere soprattutto in vista del prossimo anno scolastico in modo tempestivo.
Il mancato riesercizio del potere da parte dell'amministrazione e le circostanze sopravvenute dedotte con la memoria depositata dall'appellato il 23 gennaio 2026, costituiscono elementi che confermano la contraddittorietà della condotta dell'appellante e la fondatezza delle censure accolte dal giudice di primo grado, in quanto l'eventuale permanenza di ragioni di revoca dello status di scuola paritaria avrebbe dovuto essere prontamente rilevata dall'amministrazione.
L'appello, pertanto, va respinto e, per l'effetto confermata la sentenza di primo grado. N. 03344/2025 REG.RIC.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese della presente fase di giudizio in favore della parte appellata quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB PP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
MA VA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA VA OB PP N. 03344/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/03/2026
N. 01707 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03344/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3344 del 2025, proposto da
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Istituto Intelligentia di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore
VO AR FF, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;
per la riforma
per la riforma N. 03344/2025 REG.RIC.
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1833/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Intelligentia di Angri in persona del legale rappresentante pro tempore VO AR FF;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. MA VA
e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Maria Teresa Lubrano Lobianco. l'avvocato
AR RU e l'avvocato Vincenzo Rienzi, in sostituzione dell'avvocato Carlo
Rienzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originario ricorrente, odierno appellato, ha chiesto l'annullamento:
- del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione
Generale, n. 48277 del 9 agosto 2024, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'a.s. 2024/2025 all'Istituzione scolastica denominata Istituto Paritario Intelligentia di Angri, per i seguenti indirizzi:
- Istituto Professionale - settore Servizi - indirizzo: enogastronomia e ospitalità alberghiera; - Istituto Tecnico - settore Tecnologico - indirizzo: sistema moda - articolazione: tessile, abbigliamento e moda; - Istituto Tecnico settore Economico - indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing; - Istituto Tecnico - settore
Tecnologico - indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria - articolazione gestione dell''ambiente e territorio; N. 03344/2025 REG.RIC.
- della presupposta nota prot. n. AOODRCA n. 34305 del 13 giugno 2024 della
Direzione Generale, recante preavviso di revoca della parità scolastica ai sensi della legge n. 62/2000 e del d.m. n. 83/2008;
- del piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l'a.s. 2023/2024;
- della presupposta relazione ispettiva con esito negativo, redatta del dirigente tecnico incaricato assunta al prot. AOODRCA n. 25974 del 7 maggio 2024;
- di ogni atto e provvedimento, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Il primo giudice ha accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in capo all'amministrazione.
In particolare, il TAR ha ritenuto decisiva e assorbente la censura relativa all'illegittimità del provvedimento di revoca per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, alla luce delle pertinenti disposizioni legislative e amministrative disciplinanti il relativo procedimento.
Ha osservato il giudice di prime cure, in sintesi, che il provvedimento di revoca della parità scolastica rappresenta l'extrema ratio, in quanto destinato ad avere conseguenze sui diritti fondamentali all'istruzione e allo studio.
La legge n. 62 del 2000 ha rappresentato, evidenzia ancora il primo giudice, la prima compiuta attuazione della “parità scolastica” voluta dal Costituente e ha esteso definitivamente anche al servizio scolastico l'applicazione di una nozione oggettiva di servizio pubblico accolta già da tempo per molti altri servizi, secondo una corretta interpretazione costituzionale.
Premessa una ampia ricognizione delle disposizioni procedimentali rilevanti il TAR ha osservato, quanto al procedimento di revoca, che nella fattispecie in esame, sebbene la nota dell'USR del 13 giugno 2024 abbia attivato correttamente e formalmente il N. 03344/2025 REG.RIC.
prescritto contraddittorio procedimentale, non ha tuttavia dato seguito ad un procedimento pienamente rispondente ai requisiti di legge.
Infatti, in seguito al riscontro fornito dall'istituto scolastico ricorrente, con note assunte al prot. AOODRCA n. 41421, n. 41449 e n. 41450 del 12 luglio 2024, non ha provveduto ad effettuare un concreto accertamento della mancata cessazione della situazione di irregolarità e della carenza dei requisiti e, comunque, a fornire una motivazione analitica dell'insufficienza delle controdeduzioni e documenti prodotti in sede procedimentale dall'istituto scolastico.
Ciò sarebbe stato vieppiù necessario, secondo il TAR, in considerazione della pluralità
e gravità delle contestazioni mosse e della distanza temporale intercorsa tra gli accertamenti effettuati dagli ispettori (29 aprile 2024) e il provvedimento finale di revoca (9 agosto 2024).
Inoltre, ad avviso del TAR, le carenze ritenute ancora “permanenti”, nonostante i riscontri forniti dall'istituto scolastico interessato, sono elencate per punti nei quali la risposta alle controdeduzioni risulta puramente formale, in quanto fondata esclusivamente su dati documentali già in possesso dell'Ufficio scolastico regionale ovvero sulle risultanze della relazione ispettiva assunta al protocollo dell'Ufficio in data 7 maggio 2024, ma datata 29 aprile 2024, senza dar conto adeguatamente delle controdeduzioni e dei nuovi documenti trasmessi in sede procedimentale nella ben successiva data del 12 luglio 2024 e limitandosi a ribadire quanto aveva già evidenziato nel preavviso di revoca.
Il primo giudice ha ravvisato, in relazione a quanto detto, un vizio di istruttoria, nella forma del mancato esame della nuova documentazione prodotta, poi tradottosi in un vizio motivazionale del provvedimento impugnato.
Neppure la presunta natura vincolata e di atto dovuto della revoca, considerata la carenza dell'istruttoria condotta, potrebbe condurre, ad avviso del TAR, a conclusioni diverse. N. 03344/2025 REG.RIC.
Poiché nella vicenda in esame non risulta che l'amministrazione abbia riscontrato, sulla base di dati obiettivi, la permanenza delle criticità riscontrate, prosegue la sentenza impugnata, deve concludersi per la fondatezza, in questi termini, del ricorso, sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione, nonché di violazione di legge, con annullamento del provvedimento di revoca.
Precisa il TAR che nel doveroso riesercizio del potere, l'amministrazione farà salva l'attività ispettiva svolta, sicché l'iter procedimentale dovrà essere riavviato a partire dalla verifica e controllo, anche documentale, della sussistenza ed eventuale ripristino dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e contestati nel preavviso di revoca del 13 giugno 2024, alla luce della documentazione trasmessa dall'istituto scolastico.
Avverso la sentenza impugnata, in data 24 aprile 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio l'Istituto Intelligentia di Angri.
Con ordinanza del 14 maggio 2025 n. 1765 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, sulla base della seguente motivazione:
“Rilevato che l'appellante ha chiesto la sospensione in via cautelare della sentenza impugnata che ha accolto il ricorso di primo grado proposto dall'appellato avverso il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione
Generale, n. 48277 del 9/08/2024, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'a.s. 2024/2025 all' Istituto
Intelligentia di Angri, per alcuni indirizzi;
Rilevato altresì che la sentenza impugnata, nell'evidenziare come non risultasse che
l'amministrazione avesse riscontrato, sulla base di dati obiettivi, la permanenza delle criticità riscontrate a seguito degli accertamenti ispettivi, rimetteva all'amministrazione, nel riesercizio del potere e fatta salva l'attività ispettiva svolta, il riavvio dell'iter procedimentale a partire dalla verifica e controllo, anche N. 03344/2025 REG.RIC.
documentale, della sussistenza ed eventuale ripristino dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e contestati nel preavviso di revoca del 13 giugno 2024, alla luce della documentazione trasmessa dall'istituto scolastico;
Considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 ottobre 2024 e il deposito del ricorso in appello avvenuto il 24 aprile 2025, sembra dover escludere la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile che avrebbe altrimenti richiesto di non attendere diversi mesi per proporre l'istanza cautelare;
Considerato che l'amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) nelle more dare esecuzione alla sentenza riesaminando la posizione della appellata alla luce dei principi fissati dalla sentenza di primo grado;
Ritenuto alla luce di dette considerazioni di poter escludere la sussistenza del periculum in mora per come dedotto da parte appellante, la quale dovrà invece riesercitare il potere soprattutto in vista del prossimo anno scolastico in modo tempestivo”.
In data 23 gennaio e 2 febbraio 2026 ha depositato memorie la parte appellata.
All'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, premessa un'ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento, sono state dedotte dall'appellante, quale primo motivo, le gravi irregolarità che sarebbero state riscontrate dagli ispettori che hanno condotto all'adozione dell'atto di revoca, rinviando ad un documento riassuntivo dal quale dette irregolarità emergerebbero in modo diffuso.
Con il secondo motivo, l'amministrazione appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, commi 3 e 7, del d.m. n.267/2007. N. 03344/2025 REG.RIC.
In particolare, deduce l'appellante che l'annullamento del decreto di revoca è stato disposto dal TAR sulla base della ritenuta fondatezza, in via decisiva e assorbente, della censura relativa al difetto di istruttoria e di motivazione, nonostante la natura plurimotivata del decreto impugnato, fondato su una moltitudine di contestazioni articolate all'esito di una lunga e complessa attività ispettiva.
In particolare, rileva l'appellante che secondo la sentenza impugnata, l'Ufficio
Scolastico Regionale avrebbe omesso di effettuare un concreto accertamento della mancata cessazione della situazione di irregolarità e della carenza dei requisiti, così dando corso a un procedimento non conforme alla disciplina normativa procedimentale. Tuttavia, la conclusione del primo giudice sarebbe fondata su un'errata interpretazione della disciplina vigente e, ancor prima, sull'erronea individuazione delle norme applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame.
Evidenzia al riguardo l'appellante che l'art. 3 del d.m. n. 267/2007 individua, rispettivamente al comma 3 e al comma 7, due procedimenti inerenti alla materia della revoca della parità scolastica, tra loro distinti quanto ai relativi presupposti e alle conseguenti scansioni procedimentali.
Nel procedimento attivato a seguito della violazione delle prescrizioni di cui ai commi
1 e 2 ( per effetto del rinvio di cui al comma 3, ossia per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione gravanti sull'ente gestore), l'USR invita la scuola interessata a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni e, laddove non abbia provveduto, dispone gli opportuni accertamenti al fine di verificare se alla mancata osservanza degli obblighi di comunicazione di cui ai commi
1 e 2 corrispondano irregolarità sostanziali.
Nel caso, invece, come quello relativo alla fattispecie oggetto di causa, disciplinato dal comma 7 dell'art. 3, in cui sia già stata accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, il termine di trenta giorni è assegnato per consentire il ripristino dei requisiti mancanti. N. 03344/2025 REG.RIC.
Scaduto tale termine, senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti (e quindi senza che ne abbia fornito prova), l'Ufficio Scolastico
Regionale, per espressa previsione normativa, dovrebbe provvedere alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità, senza necessità di compiere ulteriori accertamenti.
La norma richiamata, a differenza del comma 3, non prevederebbe che vengano svolti
“opportuni accertamenti”, perché in tal caso la carenza dei requisiti è già stata
“accertata”, ma anche in ragione di un'interpretazione della norma stessa in chiave sistematica, alla luce dei principi fondamentali dell'attività amministrativa, primi fra tutti i principi di buon andamento, di leale collaborazione e di non aggravamento del procedimento amministrativo.
Infatti, una volta che fosse già accertata, mediante attività ispettiva, la sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti per ottenere e mantenere la parità scolastica, l'Ufficio dovrebbe attivare il contraddittorio con l'interessato e alla luce delle osservazioni presentate determinarsi, disponendo, solo ove davvero necessari, ulteriori accertamenti.
Laddove, invece, le osservazioni presentate, come nel caso di specie, non fossero di per sé idonee a smentire gli esiti dell'attività ispettiva compiuta e quindi a dimostrare la sanatoria delle irregolarità, l'USR dovrebbe adottare il provvedimento di revoca, senza necessità di compiere ulteriori verifiche.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti del procedimento emergeva chiaramente, secondo l'appellante, come nell'ambito del contraddittorio procedimentale la controparte si fosse limitata o a smentire fatti accertati dagli ispettori, che quindi non necessitavano di verifiche aggiuntive, o a controdedurre in modo generico e insufficiente agli esiti dell'ispezione. N. 03344/2025 REG.RIC.
Ne deriverebbe che alcuna ulteriore attività di accertamento risultasse necessaria ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, essendo l'istruttoria più che completa.
Pertanto, il richiamo operato dal Tar all'art 3, comma 3 del d.m. n. 267/2007, che dispone l'espletamento degli “opportuni accertamenti”, risulterebbe inconferente, ricadendo la fattispecie nella diversa disposizione di cui al comma 7 della norma citata.
Alla luce delle sopra richiamate disposizioni normative, non vi sarebbe pertanto alcun dubbio, per l'appellante, sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione e sulla legittimità del procedimento che ha condotto al provvedimento di revoca adottato.
In data 23 gennaio e 2 febbraio 2026 ha depositato memoria e memoria di replica l'appellato, evidenziando che l 'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto riesercitare il potere amministrativo, avviando una nuova istruttoria nei confronti della scuola, al fine di verificare se la stessa fosse effettivamente meritevole o meno di mantenere lo status di scuola paritaria anche per il nuovo anno scolastico, oramai concluso.
Richiama al riguardo l'istituto appellato il contenuto della sentenza impugnata nella parte in cui dispone che “Nel doveroso riesercizio del potere, (…) l'iter procedimentale dovrà essere riavviato a partire dalla verifica e controllo, anche documentale, della sussistenza ed eventuale ripristino dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e contestati nel preavviso di revoca del 13 giugno 2024, alla luce della documentazione trasmessa dall'istituto scolastico.”.
Argomenta al riguardo l'appellante che, nel tempo trascorso, un giudizio di meritevolezza da parte dell'Amministrazione sull'operato della scuola vi sarebbe stato, posto che sarebbe ormai passato oltre un anno dal deposito della sentenza gravata e poco meno dall'ordinanza cautelare reiettiva di questo Consiglio di Stato, senza che l'USR Campania abbia posto in essere una qualsivoglia attività volta a limitare o a disconoscere lo status di paritaria in capo all'odierna appellata. N. 03344/2025 REG.RIC.
L'istituto, in questo ultimo anno, avrebbe ricevuto nuove autorizzazioni e riconoscimenti dallo stesso Ministero appellante, che apparirebbero del tutto incompatibili con un giudizio negativo sul suo operato.
Non sarebbe stato notificato alcun avvio di procedimento ispettivo, né tantomeno alcun preavviso di revoca della parità.
In compenso, si sarebbe consentito alla scuola di raccogliere iscrizioni e, più in generale, lavorare regolarmente quale scuola paritaria, offrendo un servizio di livello ai propri studenti e alle relative famiglie.
Tanto premesso, l'appellato insiste nella richiesta di voler accertare e dichiarare la cessata materia del contendere o, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse all'accoglimento del ricorso, stante l'esaurimento degli effetti del provvedimento gravato.
Diversamente, si insiste comunque affinchè venga disposta una rinnovata istruttoria, al fine di verificare il possesso in capo all'appellata di tutti i requisiti di legge per poter continuare a lavorare come scuola paritaria. Si chiede pertanto di voler dare applicazione ai predetti principi nel caso di specie e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In primo luogo si osserva che il mancato riesercizio del potere da parte dell'amministrazione costituisce elemento valutabile da questo Collegio ai fini del decidere, come meglio illustrato oltre, ma non integra i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere o della improcedibilità del ricorso, in quanto l'amministrazione non ha espressamente riconosciuto la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, né ha rimosso il proprio atto di revoca, le cui sorti continuano a dipendere dall'esito del presente contenzioso.
Permane, pertanto, l'interesse da un lato dell'amministrazione a ottenere in sede di appello il riconoscimento della legittimità del provvedimento annullato dal Tar e, N. 03344/2025 REG.RIC.
dall'altro lato, della parte ricorrente in primo grado a rendere definito l'annullamento di tale provvedimento.
Ciò premesso, l'appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo, che non è oggetto di causa la sussistenza o meno di gravi irregolarità, riscontrate dagli ispettori, cui l'appellante fa riferimento allegando un documento al fine di motivare il fondamento dell'atto di revoca; quanto, piuttosto, la procedura amministrativa posta in essere a fronte dei contestati abusi, avuto particolare riguardo alla necessità per l'amministrazione di riscontrare, sulla base di dati obiettivi, la permanenza delle criticità rilevate a seguito degli accertamenti ispettivi, prima di adottare il provvedimento di revoca, come peraltro si evince dalle statuizioni della sentenza di primo grado e dalla già citata ordinanza cautelare di questo Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 1765/2025.
Circoscritto in tal modo l'ambito dell'odierno giudizio, occorre rilevare, quanto al secondo motivo di appello, che la formale distinzione sulla quale si sofferma l'appellante circa le due distinte procedure previste dal comma 3 e dal comma 7 dell'articolo l'art. 3 del d.m. n. 267/2007, sulla quale fonda l'asserita erroneità della sentenza impugnata, deve essere considerata alla luce delle condivisibili considerazioni del primo giudice sulla natura di extrema ratio dell'atto di revoca, in ragione della sua potenzialità di incidere su una serie di rilevanti diritti costituzionali.
In tal senso, rileva considerare che il giudice di prime cure non ha solamente evidenziato il mancato concreto accertamento della mancata cessazione della situazione di irregolarità e della carenza dei requisiti, ma anche la circostanza che non sarebbe stata fornita alcuna motivazione analitica dell'insufficienza delle controdeduzioni e dei documenti prodotti in sede procedimentale dall'istituto scolastico, nonostante la distanza temporale intercorsa tra gli accertamenti ispettivi e l'adozione del provvedimento di revoca. N. 03344/2025 REG.RIC.
Ed ancora, nello stesso senso, merita sottolineare che viene rilevato nella sentenza impugnata un riscontro puramente formale alle controdeduzioni dell'istituto scolastico, soprattutto fondato esclusivamente su dati documentali risalenti e senza dare conto dei nuovi documenti trasmessi in sede procedimentale alla successiva data del 12 luglio 2024.
Al riguardo, non assume rilievo la dedotta distinzione tra le procedure disciplinate rispettivamente dai commi 3 e 7 dell'art. 3 del d.m. n. 267/2007, in quanto in entrambi i casi a fronte di specifiche osservazioni rese dalla parte privata a sostegno della tesi della assenza di ragioni giustificative la revoca e della risoluzione delle problematiche rilevate con allegazione di documentazione, la valutazione dell'amministrazione non può prescindere da uno specifico esame di tali osservazioni, eventualmente anche con un sopralluogo in contraddittorio e non può invece limitarsi a tenere ferme senza adeguata motivazione le originarie cointestazioni.
Ciò posto, configurandosi all'evidenza un difetto istruttorio, non può che trovare conferma quanto già rilevato dalla Sezione nella pronuncia cautelare reiettiva n.
1765/2025 relativamente al fatto che l'amministrazione, testualmente, avrebbe potuto
(e dovuto) nelle more dare esecuzione alla sentenza riesaminando la posizione della appellata alla luce dei principi fissati dalla sentenza di primo grado, dovendo riesercitare il potere soprattutto in vista del prossimo anno scolastico in modo tempestivo.
Il mancato riesercizio del potere da parte dell'amministrazione e le circostanze sopravvenute dedotte con la memoria depositata dall'appellato il 23 gennaio 2026, costituiscono elementi che confermano la contraddittorietà della condotta dell'appellante e la fondatezza delle censure accolte dal giudice di primo grado, in quanto l'eventuale permanenza di ragioni di revoca dello status di scuola paritaria avrebbe dovuto essere prontamente rilevata dall'amministrazione.
L'appello, pertanto, va respinto e, per l'effetto confermata la sentenza di primo grado. N. 03344/2025 REG.RIC.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese della presente fase di giudizio in favore della parte appellata quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB PP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
MA VA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA VA OB PP N. 03344/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO