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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato laAlla
seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 932/2025 R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti CARLO MERCURIO e SILVIA
DONNANGELO;
RICORRENTE
contro
:
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2025, la ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito della malattia professionale attualmente non riconosciuta, ha subìto una riduzione
permanente della capacità lavorativa in misura pari al 22%, ovvero in
quella differente maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa,
anche a mezzo di C.T.U. medico legale;
2) per l'effetto, condannare l CP_2 resistente, in persona del legale rappresentante p.t., alla costituzione e corresponsione della rendita
dovuta per la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 22%, o in quella diversamente accertata in corso di causa, a decorrere
dalla domanda ed oltre arretrati e interessi di mora come per legge. dapresente giudizio, di spese, diritti ed onorari del Con vittoria
Procuratore che se ne dichiara favore del sottoscritto distrarsi in anticipatario".
domandando il rigetto delle avverse costituiva in giudizio 1 CP_1 Si
pretese.
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 12/07/2023)- ha previsto l'erogazione da parte dell' CP_1 di un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (carcinoma della tiroide) contratta dalla parte ricorrente,
all'esito dell'istruttoria espletata in sedenegata dall' CP_1
e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito amministrativa processuale.
Per_1Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott. le cui valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in
maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso la genesi professionale della patologia denunciata, ritenendo che "Ai fini della
trattazione del caso, Occorre rilevare che nella tabella CP_1 di cui al
Decreto interministeriale del 09.04.2008, G.U. del 21.07.2008, tra le malattie professionali non è citato il carcinoma tiroideo.
Inoltre, nella stessa tabella, per quanto riguarda il presunto fattore di rischio riportato nel primo certificato medico di malattia professionale, la formaldeide, questa risulta associata limitatamente ai tumori del nasofaringe (codice 43, lettera a).
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo processuale si evince pertanto che la patologia in causa non è inquadrabile tra le malattie
professionali tabellate.
Facendo riferimento alla letteratura scientifica inerente alla medicina occupazionale, le principali evidenze di cancerogenicità della formaldeide sono correlate ai tumori del nasofaringe e alle leucemie nei settori industriali, in base alle monografie IARC del 2006 e del 2012. Mentre, l'associazione con altre neoplasie, come carcinomi delle vie aeree superiori (cavità orale, oro- e ipofaringe, laringe), tumori del polmone,
è risultata tumori cerebrali, linfoma di Hodgkin e mieloma multiplo inconsistente.
Peraltro sussistono molte perplessità sul rapporto con le stesse neoplasie emolinfopoietiche, sia per le limitate evidenze scientifiche sia per la non plausibilità biologica di tale associazione (Golden R. Identifying an
indoor air exposure limit for formaldehyde considering both irritation and cancer hazards. Cri Rev Toxicol 2011;
41 (8) 672-721).
Infine non risulta evidente un'associazione diretta tra carcinoma tiroideo e l'esposizione a formalina-formaldeide nella letteratura scientifica
riguardante l'oncologia occupazionale. Dette constatazioni consentono di esprimere un giudizio negativo alla
domanda di riconoscimento in causa.
CP_1".In tal modo appare condivisibile la decisione formulata dall
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso. Tenuto conto della natura strettamente tecnica della valutazione posta a
base della decisione, nella specie appaiono sussistere giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. Restano tuttavia
a carico di parte ricorrente le spese di c.t.u. liquidate definitivamente con separato decreto, posto che 1 CP_1 essendo parte interamente vittoriosa, non può essere tenuta a sopportare neppure in parte i costi del giudizio (v. Cass. 406/08).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a
carico della parte ricorrente.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato laAlla
seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 932/2025 R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti CARLO MERCURIO e SILVIA
DONNANGELO;
RICORRENTE
contro
:
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2025, la ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito della malattia professionale attualmente non riconosciuta, ha subìto una riduzione
permanente della capacità lavorativa in misura pari al 22%, ovvero in
quella differente maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa,
anche a mezzo di C.T.U. medico legale;
2) per l'effetto, condannare l CP_2 resistente, in persona del legale rappresentante p.t., alla costituzione e corresponsione della rendita
dovuta per la riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 22%, o in quella diversamente accertata in corso di causa, a decorrere
dalla domanda ed oltre arretrati e interessi di mora come per legge. dapresente giudizio, di spese, diritti ed onorari del Con vittoria
Procuratore che se ne dichiara favore del sottoscritto distrarsi in anticipatario".
domandando il rigetto delle avverse costituiva in giudizio 1 CP_1 Si
pretese.
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 12/07/2023)- ha previsto l'erogazione da parte dell' CP_1 di un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (carcinoma della tiroide) contratta dalla parte ricorrente,
all'esito dell'istruttoria espletata in sedenegata dall' CP_1
e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito amministrativa processuale.
Per_1Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott. le cui valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in
maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso la genesi professionale della patologia denunciata, ritenendo che "Ai fini della
trattazione del caso, Occorre rilevare che nella tabella CP_1 di cui al
Decreto interministeriale del 09.04.2008, G.U. del 21.07.2008, tra le malattie professionali non è citato il carcinoma tiroideo.
Inoltre, nella stessa tabella, per quanto riguarda il presunto fattore di rischio riportato nel primo certificato medico di malattia professionale, la formaldeide, questa risulta associata limitatamente ai tumori del nasofaringe (codice 43, lettera a).
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo processuale si evince pertanto che la patologia in causa non è inquadrabile tra le malattie
professionali tabellate.
Facendo riferimento alla letteratura scientifica inerente alla medicina occupazionale, le principali evidenze di cancerogenicità della formaldeide sono correlate ai tumori del nasofaringe e alle leucemie nei settori industriali, in base alle monografie IARC del 2006 e del 2012. Mentre, l'associazione con altre neoplasie, come carcinomi delle vie aeree superiori (cavità orale, oro- e ipofaringe, laringe), tumori del polmone,
è risultata tumori cerebrali, linfoma di Hodgkin e mieloma multiplo inconsistente.
Peraltro sussistono molte perplessità sul rapporto con le stesse neoplasie emolinfopoietiche, sia per le limitate evidenze scientifiche sia per la non plausibilità biologica di tale associazione (Golden R. Identifying an
indoor air exposure limit for formaldehyde considering both irritation and cancer hazards. Cri Rev Toxicol 2011;
41 (8) 672-721).
Infine non risulta evidente un'associazione diretta tra carcinoma tiroideo e l'esposizione a formalina-formaldeide nella letteratura scientifica
riguardante l'oncologia occupazionale. Dette constatazioni consentono di esprimere un giudizio negativo alla
domanda di riconoscimento in causa.
CP_1".In tal modo appare condivisibile la decisione formulata dall
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso. Tenuto conto della natura strettamente tecnica della valutazione posta a
base della decisione, nella specie appaiono sussistere giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. Restano tuttavia
a carico di parte ricorrente le spese di c.t.u. liquidate definitivamente con separato decreto, posto che 1 CP_1 essendo parte interamente vittoriosa, non può essere tenuta a sopportare neppure in parte i costi del giudizio (v. Cass. 406/08).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a
carico della parte ricorrente.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli